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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06293/2026

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ancelleria SENTENZA 17 F sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli nel proc. a carico di IL [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 aprile 2025 la Corte di appello di Napoli in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 marzo 2022 - che, in esito al rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata la condotta di cui all'art. 73, comma 1, cit. d.P.R. per aver illecitamente detenuto, occultate in un borsello nella sua disponibilità, 15 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso netto di gr. 10 circa e n. 20 dosi complessive di hashish, occultate nella sua abitazione e, applicata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione e 4.000,00 di multa, pena sospesa, confisca e distruzione dello stupefacente e confisca del denaro e del veicolo — ha rideterminato la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione, confermandola nel resto.

2. Ricorre per cassazione il Sost.

Procuratore generale che rileva vizio di violazione di legge in relazione all'art. 546 comma 3, cod. proc. pen.

Si evidenzia che la Corte di appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha ridotto la pena ad anni uno, mesi quattro di reclusione, omettendo tuttavia di irrogare anche la pena congiunta della multa e si richiama l'orientamento di questa Corte secondo cui l'omessa irrogazione, con il dispositivo di una sentenza di condanna, di una pena prevista "ex lege" non integra un errore materiale, ma dà luogo ad un errore di diritto, come tale non rettificabile né con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., né attraverso la motivazione della sentenza medesima (Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, D'angelo, Rv. 287510 - 01).

Si chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta il PG chiede l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, in accoglimento del ricorso proposto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esplicitate.

1. La Corte di appello di Napoli, nel riformare la sentenza di primo grado, confermandola in punto di dichiarazione di responsabilità, è intervenuta unicamente sulla pena, che è stata individuata, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - cosi riqualificata, già in primo grado la contestata condotta di cui all'art. 73, commi 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - in anni uno, mesi quattro di reclusione, a fronte di quella irrogata dal Tribunale, di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa. 2 Deduce il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli che nel caso di specie è stata omessa la pena pecuniaria e richiama a tal proposito Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, D'angelo, Rv. 287510 - 01.

3. Il ricorso merita accoglimento, anche se la fattispecie in esame è differente rispetto a quella su cui si è pronunciata questa Corte nella sentenza richiamata dalla Procura generale.

Il ricorrente si è infatti riportato all'indirizzo giurisprudenziale - espresso in una fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'irrogazione della pena pecuniaria, che, non comparendo nel dispositivo letto in udienza, era stata aggiunta solo con la correzione, disposta con la motivazione del provvedimento - secondo cui, in tema di determinazione sanzionatoria, l'omessa irrogazione, con il dispositivo di una sentenza di condanna, di una pena prevista "ex lege" non integra un errore materiale, ma dà luogo ad un errore di diritto, come tale non rettificabile né con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., né attraverso la motivazione della sentenza medesima, trattandosi di lacuna che determina, ex art. 546, comma 3, cod. proc. pen., l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, né con la procedura di rettificazione di cui all'art. 619 cod. proc. pen., nel caso di mancata proposizione, da parte del pubblico ministero, di uno specifico motivo di gravame, venendo in rilievo un errore di giudizio e non un mero errore materiale di computo ed ostandovi il disposto di cui all'art. 1 cod. pen., atteso che la possibilità di emendare, in sede di legittimità, l'illegalità della pena, nella sua specie o nella sua quantità, è limitata al caso in cui l'errore sia in danno dell'imputato, stante l'insuperabilità del divieto di "reformatio in peius" (da ultimo, fra varie conformi, Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, D'angelo, Rv. 287510 - 01).

Nel caso di specie non viene in rilievo un contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della decisione - sul quale per altro si registra anche un contrasto in seno alla Corte, tra l'opzione ermeneutica che ritiene la prevalenza del dispositivo sulla motivazione e quella che ritiene che prevalga la motivazione della sentenza (in questo senso, tra le varie, da ultimo Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 01), in quanto tanto l'uno, quanto l'altra (e anche il dispositivo riportato in calce alla motivazione) sono tutti privi della determinazione della pena pecuniaria che costituisce pena edittale - al pari di quella detentiva - del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

4. Deve quindi ritenersi che nel caso in esame si versi in una ipotesi di pena illegale, essendo stata omessa la pena pecuniaria, non emendabile da questa Corte, tenuto anche conto che nella rideterminazione della pena detentiva la Corte di appello ha irrogato una pena superiore al minimo, esercitando così il suo potere discrezionale ai sensi dell'art. 133 cod. pen. che dovrà riguardare anche la irrogazione della pena pecuniaria. 5 Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena pecuniaria con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ancelleria SENTENZA 17 F sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli nel proc. a carico di IL [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 aprile 2025 la Corte di appello di Napoli in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 marzo 2022 - che, in esito al rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata la condotta di cui all'art. 73, comma 1, cit. d.P.R. per aver illecitamente detenuto, occultate in un borsello nella sua disponibilità, 15 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso netto di gr. 10 circa e n. 20 dosi complessive di hashish, occultate nella sua abitazione e, applicata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione e 4.000,00 di multa, pena sospesa, confisca e distruzione dello stupefacente e confisca del denaro e del veicolo — ha rideterminato la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione, confermandola nel resto. 2. Ricorre per cassazione il Sost. Procuratore generale che rileva vizio di violazione di legge in relazione all'art. 546 comma 3, cod. proc. pen. Si evidenzia che la Corte di appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha ridotto la pena ad anni uno, mesi quattro di reclusione, omettendo tuttavia di irrogare anche la pena congiunta della multa e si richiama l'orientamento di questa Corte secondo cui l'omessa irrogazione, con il dispositivo di una sentenza di condanna, di una pena prevista "ex lege" non integra un errore materiale, ma dà luogo ad un errore di diritto, come tale non rettificabile né con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., né attraverso la motivazione della sentenza medesima (Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, D'angelo, Rv. 287510 - 01). Si chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta il PG chiede l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, in accoglimento del ricorso proposto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esplicitate. 1. La Corte di appello di Napoli, nel riformare la sentenza di primo grado, confermandola in punto di dichiarazione di responsabilità, è intervenuta unicamente sulla pena, che è stata individuata, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - cosi riqualificata, già in primo grado la contestata condotta di cui all'art. 73, commi 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - in anni uno, mesi quattro di reclusione, a fronte di quella irrogata dal Tribunale, di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa. 2 Deduce il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli che nel caso di specie è stata omessa la pena pecuniaria e richiama a tal proposito Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, D'angelo, Rv. 287510 - 01. 3. Il ricorso merita accoglimento, anche se la fattispecie in esame è differente rispetto a quella su cui si è pronunciata questa Corte nella sentenza richiamata dalla Procura generale. Il ricorrente si è infatti riportato all'indirizzo giurisprudenziale - espresso in una fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'irrogazione della pena pecuniaria, che, non comparendo nel dispositivo letto in udienza, era stata aggiunta solo con la correzione, disposta con la motivazione del provvedimento - secondo cui, in tema di determinazione sanzionatoria, l'omessa irrogazione, con il dispositivo di una sentenza di condanna, di una pena prevista "ex lege" non integra un errore materiale, ma dà luogo ad un errore di diritto, come tale non rettificabile né con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., né attraverso la motivazione della sentenza medesima, trattandosi di lacuna che determina, ex art. 546, comma 3, cod. proc. pen., l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, né con la procedura di rettificazione di cui all'art. 619 cod. proc. pen., nel caso di mancata proposizione, da parte del pubblico ministero, di uno specifico motivo di gravame, venendo in rilievo un errore di giudizio e non un mero errore materiale di computo ed ostandovi il disposto di cui all'art. 1 cod. pen., atteso che la possibilità di emendare, in sede di legittimità, l'illegalità della pena, nella sua specie o nella sua quantità, è limitata al caso in cui l'errore sia in danno dell'imputato, stante l'insuperabilità del divieto di "reformatio in peius" (da ultimo, fra varie conformi, Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, D'angelo, Rv. 287510 - 01). Nel caso di specie non viene in rilievo un contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della decisione - sul quale per altro si registra anche un contrasto in seno alla Corte, tra l'opzione ermeneutica che ritiene la prevalenza del dispositivo sulla motivazione e quella che ritiene che prevalga la motivazione della sentenza (in questo senso, tra le varie, da ultimo Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 01), in quanto tanto l'uno, quanto l'altra (e anche il dispositivo riportato in calce alla motivazione) sono tutti privi della determinazione della pena pecuniaria che costituisce pena edittale - al pari di quella detentiva - del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 4. Deve quindi ritenersi che nel caso in esame si versi in una ipotesi di pena illegale, essendo stata omessa la pena pecuniaria, non emendabile da questa Corte, tenuto anche conto che nella rideterminazione della pena detentiva la Corte di appello ha irrogato una pena superiore al minimo, esercitando così il suo potere discrezionale ai sensi dell'art. 133 cod. pen. che dovrà riguardare anche la irrogazione della pena pecuniaria. 5 Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena pecuniaria con rinvio per nuovo giudizio
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