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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43629/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] E da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4» PENNESTRI' GENNARO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero e dei ricorsi degli imputati e l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Sentiti gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa i [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto processuale in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insistono nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente riformando la sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 30 novembre 2016, ha confermato la responsabilità penale di diversi imputati in ordine alla partecipazione quali intranei e concorrenti esterni ad un'associazione di stampo mafioso ed in particolare ad un'articolazione dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta operante sul territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA] e facente capo a [OSCURATO:PERSONA], nonché in ordine ad alcuni episodi di intestazione fittizia posti in essere dal predetto [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri, aventi ad oggetto diverse attività imprenditoriali del territorio, e a plurimi abusi di ufficio e falsi realizzati in concorso con funzionari pubblici in relazione a lavori edili di ampliamento di un lido denominato La cubana, sito in territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA], di cui il predetto [OSCURATO:PERSONA] e' stato accertato essere il titolare di fatto.

La sentenza ha confermato inoltre la responsabilità di alcuni degli imputati in ordine alla partecipazione a due distinti sodalizi dediti al traffico di sostanze stupefacenti, nonché alla commissione di numerosi reati fine nel commercio degli stupefacenti.

Con la medesima pronunzia, per quel che qui rileva, la corte di appello ha assolto alcuni degli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto, e ha escluso alcune delle aggravanti contestate in relazione ai delitti associativi rideterminando di conseguenza la pena inflitta in primo grado. 2.Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e diversi imputati.

Per una più agevole lettura del provvedimento, i motivi di ricorso di ciascun imputato verranno enunciati nei limiti necessari alla comprensione delle ragioni poste a fondamento delle singole doglianze, come disposto dall'art.173, comma 1, disp. att. c.p.p., in riferimento alla successiva motivazione. 3.Ricorso del Procuratore Generale Il Procuratore Generale ha dedotto vizio di motivazione in ordine alle pronunzie assolutorie in favore di: [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di intestazione fittizia di beni contestato al capo A 24 perché il fatto non costituisce reato; [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cessione di sostanza stupefacente cui al capo C 2 non avere commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dal reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente contestato al capo B 2 per non avere commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dal reato di tentata estorsione contestato al capo A26 per non avere commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo contestato al capo A per non avere commesso il fatto.3.1 [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado è stato assolto dal reato di intestazione fittizia di un panificio in realtà nella disponibilità del cognato [OSCURATO:PERSONA], per assenza dello specifico elemento soggettivo, sul rilievo che non emergono elementi per ritenere che il predetto, assumendo il ruolo di prestanome di [OSCURATO:PERSONA], fosse consapevole della finalità elusiva delle disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale perseguita dai suoi correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Procuratore Generale deduce errata valutazione delle prove osservando che l'imputato è cognato di [OSCURATO:PERSONA], il quale è esponente apicale dell'omonimo sodalizio ed era solito schermare tutte le attività economiche a lui riferibili avvalendosi di un circuito di disponibili prestanomi, spesso riconducibili al suo ambiente familiare, sicchè non poteva essere ignota al [OSCURATO:PERSONA] l'unica ragionevole motivazione che potesse giustificare quella schermatura: il ragionevole timore del cognato di incorrere in eventuali misure ablative. 3.2 [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato contestato al capo C2, per avere detenuto illecitamente a fini di spaccio in concorso con [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente in [OSCURATO:PERSONA] il 18 luglio 2011, sul rilievo che dal tenore dell'intercettazione non emerge con certezza che l'oggetto consegnato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e poi da quest'ultimo ad un soggetto non identificato fosse sostanza stupefacente.

Deduce il ricorrente che, di contro, il tenore di questo secondo breve scambio nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] invitava il suo interlocutore a verificare la qualità della merce ceduta e il breve arco temporale tra i due incontri palesano che la cessione aveva per oggetto il medesimo bene ceduto da [OSCURATO:PERSONA], che in ragion del contesto in cui si inserisce la vicenda e delle frasi scambiate al riguardo non può che identificarsi in sostanza stupefacente. 3.3 La corte ha, inoltre, ritenuto che non sia stata raggiunta prova sufficiente della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato di estorsione contestato al capo A 26 e addebitato al solo [OSCURATO:PERSONA], poiché non vi sono elementi specifici che riconducono la vicenda estorsiva direttamente al [OSCURATO:PERSONA], nè è emersa la prova che vi sia stato un incontro tra l'imprenditore concorrente estorto, [OSCURATO:PERSONA], e il predetto.

Deduce il ricorrente che la corte d'appello ha riconosciuto che il predetto [OSCURATO:PERSONA] non solo è esponente apicale del sodalizio ma è anche titolare di fatto del lido La cubana, e cioè dell'attività imprenditoriale per favorire la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha materialmente posto in essere le minacce a finalità estorsiva nei confronti del concorrente [OSCURATO:PERSONA].

Risulta pertanto di logica evidenza che le minacce non sono espressione di un'iniziativa autonoma ed estemporanea del [OSCURATO:PERSONA], ma provengono dal soggetto che ha un interesse specifico nella attività, come si desume anche dal tenore della conversazione del 23 maggio 2011 registrata al progressivo 3651.3.4 La corte ha ritenuto, infine, che non sia stata raggiunta prova sufficiente della responsabilità [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sua partecipazione all'organizzazione mafiosa contestata al capo A della rubrica ma il ricorrente non ritiene condivisibili le conclusioni del collegio di appello poiché l'imputato è genero di [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale dell'omonima cosca mafiosa, e a suo carico militano le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che lo indica come soggetto attivo nella 'ndrangheta, nonché le conversazioni intercettate 1'11 aprile e il 20 giugno 2010.

Il ricorrente osserva che la corte, pur avendo riconosciuto che il [OSCURATO:PERSONA] si è fatto portatore di un messaggio relativo ad una cerimonia di ammissione nella consorteria mafiosa di nuovi adepti, il cosiddetto "battezzo", ha contraddittoriamente disconosciuto la sua qualità di soggetto intraneo al sodalizio e, così facendo, ha omesso di considerare altro elemento a carico dell'imputato: la conversazione ambientale del 16 ottobre 2010 in cui [OSCURATO:PERSONA] critica l'operato del neo collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] affermando che, per effetto del suo comportamento è stata rovinata "una provincia", espressione con cui nell'ambito dell'organizzazione n'dranghetista si intende fare riferimento all'organo direttivo centrale.

Con memoria pervenuta il 19/7/2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l'impugnazione del Procuratore Generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si concentra sulla vicenda del "battezzo" e non si confronta con l'articolata argomentazione posta dalla corte territoriale a sostegno del giudizio assolutorio.

Il ricorrente non condivide la lettura delle fonti fornita dal collegio di appello e propone una ricostruzione alternativa di merito, inammissibile in sede di legittimità.

Come già anticipato , la posizione di [OSCURATO:PERSONA], effettivo destinatario del ricorso del Procuratore Generale, è stata stralciata e non può essere tratta in questa sede.

4. [OSCURATO:PERSONA], condannato per avere partecipato con ruolo apicale ad un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, capo C della rubrica, e in ordine al delitto di coltivazione di 23 piante di canapa indiana nel territorio del comune di Bianco, contestato al capo C3, ha proposto ricorso deducendo: 3.1 violazione dell'articolo 74 primo comma d.p.r. 309/90 e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo e al ruolo di organizzatore attribuitogli, in quanto il ricorrente non ha mai avuto contatti rilevanti con altri imputati, nè si è reso partecipe di altri reati fine indicati nel capo di imputazione, ad eccezione della coltivazione contestata al capo C3, attività che, nella prospettazione del ricorrente dimostrerebbe la sua estraneità al sodalizio.

Inoltre la sentenza impugnata in modo contraddittorio riconosce la responsabilità dell'imputato come organizzatore del sodalizio e, nel contempo, evidenzia che il predetto è sottoposto alle direttive del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e a sostegno del preteso ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] valorizza le medesime conversazioni intercettate utilizzate per attribuire il ruolo apicale a [OSCURATO:PERSONA], che dava incarichi e sollecitava [OSCURATO:PERSONA] fornendogli le necessarie direttive, Deduce inoltre che 3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto quale partecipazione al reato associativo nella veste di organizzatore, poiché [OSCURATO:PERSONA] è soggetto esecutore delle direttive impartite ed è stato assolto dal reato fine di cui al capo C5. 3.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 74 d.p.r. 309/90 poiché la corte non ha considerato che il ricorrente ha intrattenuto rapporti e contatti soltanto con [OSCURATO:PERSONA] e non ha indicato il ruolo svolto nell'ambito del sodalizio dal [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a richiamare una conversazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto delle doglianze difensive.

La difesa ritiene che non sussista un accordo stabile tra i coimputati e una condivisione di interessi economici, come emerge dalla contestazione del delitto di coltivazione di una piantagione di cui [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza, che dimostra l'assenza di un accordo tra i coimputati. 3.4 Nullità e inutilizzabilità della prova acquisita tramite le intercettazioni telefoniche e ambientali autorizzate con il decreto n. 837 del 15 aprile 2011, per violazione dell'articolo 13 legge 203/91 e vizio di motivazione, poiché la richiesta di intercettazione del pubblico ministero si riferiva esclusivamente al reato previsto dall'articolo 73 d.p.r. 309/90 e il gip non poteva, senza alcuna motivazione, autorizzare l'intercettazione per 40 giorni facendo riferimento anche al reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. citato, poiché ha travalicato i suoi poteri, peraltro in assenza di elementi indiziari a sostegno dell'ipotesi associativa.

La sentenza di appello al fine di validare l'operato del GIP e respingere l'eccezione di inutilizzabilità ha valorizzato elementi nuovi, fornendo motivazioni proprie e non formulate dal GIP nel decreto autorizzativo. 3.5 violazione degli artt. 133 e 62 bis cod.pen. poiché il giudice non ha tenuto conto della mutata posizione personale dell'imputato in seguito alle assoluzioni che lo hanno interessato e ha evidenziato la mancata richiesta con i motivi di appello della concessione delle circostanze attenuanti generiche a pagina 454 della sentenza, mentre la difesa intendeva come implicita la detta richiesta, avendo utilizzato nell'invocare il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 quarto comma cod.pen. la congiunzione "anche".

La corte inoltre ha valorizzato la pessima biografia penale dell'imputato per negare le dette attenuanti, senza spiegare le ragioni di tale affermazione, posto che il [OSCURATO:PERSONA] ha un solo precedente penale, risalente a 15 anni prima dei fatti per cui è processo. 3.6 Con il sesto motivo lamenta l'omessa dichiarazione di estinzione del reato di coltivazione di una piantagione di cannabis di cui al capo C3 commesso in Bianco sino al 28/7/2011, per sopravvenuta prescrizione.

4. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato associativo contestato al capo A della rubrica e dei reati fine contestati ai capi A3, A4, A5, A6, A7, A8, Al2, A17, A18, A19, A20, A21, A24, A25.

È stato inoltre ritenuto responsabile dei residui delitti contestati ai capi A 11 e A 13, in quanto la corte ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione alle contravvenzioni edilizie e paesaggistiche contestate ai suddetti capi, confermando la condanna per l'occupazione di terreno demaniale e i reati di abuso di ufficio.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] con un primo ricorso nell'interesse dell'imputato deduce: 4.1 Violazione di legge e in particolare dell'articolo 416 bis codice penale poiché la prova del sodalizio denominato cosca [OSCURATO:PERSONA] viene dedotta dalla consumazione dei reati fine, mentre secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza occorre distinguere in modo netto la consumazione dei reati fine dalla prova della partecipazione al sodalizio e la presenza di ulteriori condotte illecite non viene ritenuta idonea a configurare la fattispecie associativa nei suoi elementi costitutivi, essendo necessario un quid pluris idoneo a fondare il discrimine tra condotta associativa e mero concorso di persone nel reato, costituito dalla consapevolezza di prendere parte ad un sodalizio di natura criminale, elemento rimasto nel caso in esame indimostrato. 4.2 Violazione dell'articolo 192 comma 3 cod. proc.pen. poiché all'imputato risulta attribuito il ruolo apicale in forza delle propalazione di collaboratori di giustizia quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che è la fonte dell'[OSCURATO:PERSONA]: il compendio probatorio pertanto si sostanzia di una chiamata in correità e di una chiamata de relato, poiché [OSCURATO:PERSONA] riferisce quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA], che consistono in dichiarazioni non munite del requisito della specificità. 4.3 Violazione di legge e in particolare dell'articolo 416 bis comma 4 cod.pen. poiché l'aggravante dell'associazione armata è stata applicata a tutti partecipi del sodalizio, in assenza di qualsivoglia ulteriore argomentazione.

L'orientamento consolidato, soprattutto in tema di cosiddette mafie storiche, tende all'applicazione generalizzata a tutti i sodali della detta aggravante, ma nel caso di specie il collegio non poteva esimersi da un esame specifico circa la consapevolezza o la ignoranza colposa del ricorrente in ordine al possesso di armi da parte della consorteria cui aderiva, alla stregua dei criteri stabiliti dall'articolo 59 codice penale. 4.4 violazione dell'articolo 12 quinquies d.

I. 306/92 in relazione al delitto contestato al capo A 17 relativo all'intestazione fittizia del lido La cubana , ritenuto solo formalmente intestato al [OSCURATO:PERSONA] ma riconducibile al ricorrente, in quanto il compendio probatorio valorizzato dalla corte è inidoneo ad integrare gli elementi costitutivi della fattispecie addebitata poiché proprio l'evidenza del suo coinvolgimento nella gestione del lido dimostra l'assenza di intento dissimulatorio.

Manca, inoltre, la prova della provenienza lecita dei mezzi finanziari utilizzati da parte di colui che è ritenuto essere socio occulto. 4.5 Violazione degli artt. 110 e 323 cod.pen. in relazione ai capi A3, A4, A5, A6, A7, A8, Al2 poiché i fatti contestati attengono al lido La cubana, oggetto del reato di intestazione fittizia, e loro presupposto é il preteso ruolo di socio occulto del [OSCURATO:PERSONA].

Nel caso in esame nessun elemento è stato addotto a dimostrazione del collegamento esistente tra l'imputato e il pubblico funzionario, se non la circostanza che quest'ultimo è socio occulto del lido e che la condotta di abuso sarebbe stata perpetrata nel suo interesse, mentre è pacifico che ai fini del riconoscimento del concorso di persone occorre dimostrare la concretezza del contributo offerto alla consumazione del reato. 4.6 Violazione di legge e in particolare degli articoli 71, 323 e 479 codice penale in relazione all'affermazione di responsabilità per i capi d'imputazione A3 e A4, che vedono la contestuale contestazione dei reati di falso e di abuso di ufficio, poiché il principio generale prevede l'automatico assorbimento del reato di abuso in quello più grave di falso, come stabilito anche da questa Sezione nella pronunzia n. 1417 del 2012.

Ai fini della configurabilità del concorso formale tra i due reati occorre che la condotta di abuso non si esaurisca nel falso, mentre nel caso di specie questo quid pluris è assente e la condotta integra soltanto il falso.

In particolare in relazione al capo A3 nel momento in cui erano stati rilasciati il permesso a costruire e la concessione demaniale, non era ancora stato rilasciato il nullaosta paesaggistico sebbene nel corpo dei provvedimenti si desse atto del contrario.

Quanto al capo A4 si contesta di avere redatto e sottoscritto la relazione di accertamento senza rilevare abusi e irregolarità.

Anche in questo caso si tratta di condotta di falso e si chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza. 4.7 Violazione di legge e in particolare della norma di cui all'articolo 12 quinquies decreto legge 306/92 in relazione ai capi A18, A19, A20, A21, A24 e A25 poiché manca il presupposto fondamentale dell'accertamento della confiscabilità dei beni oggetto del reato mentre è stato affermato che la fittizia intestazione di beni non suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale non integra la fattispecie di cui all'articolo 12 quinquies citato. 4.8 Violazione di legge processuale in particolare dell'articolo 125 codice di rito in relazione ai reati contestati ai capi A23, A 11, A 13 e A26 poiché nella parte motiva relativa alla dosimetria della pena è stata riconosciuta la continuazione tra i reati e viene calcolata una pena di tre mesi per i reati contestati ai capi All e A13 e di sei mesi per i reati contestati ai capi A2 e A 26, ma tale affermazione di responsabilità risulta in contrasto col dispositivo della sentenza che statuisce l'assoluzione e l'intervenuta prescrizione per alcuni dei capi di imputazione in ordine ai quali è stato calcolato un aumento di pena.

Ed infatti il dispositivo assolve [OSCURATO:PERSONA] del reato contestato al capo Al, A2, A26, A 31 e dal capo B e dichiara non doversi procedere per i reati contestati ai capi A11 e A13.

Pertanto in forza del dispositivo non devono essere computati nella pena gli aumenti per i reati contestati ai capi A2, a 11, a 13 e a 26 e il computo del trattamento sanzionatorio va rideterminato. 4.9 Violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio poiché nella motivazione della sentenza la pena finale viene indicata in anni 13 e mesi sei di reclusione e nel dispositivo la pena inflitta risulta essere pari ad anni 16 e mesi 10 di reclusione. 4.10 Con separato ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce:violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'intervenuta prescrizione per i reati contestati all'imputato, poiché la sentenza ritiene che i detti termini non siano decorsi in ragione delle sospensioni intervenute nel corso del giudizio e tuttavia al periodo massimo di anni sette mesi sei aggiunge ulteriori periodi interruttivi e sospensive superando il tetto previsto dall'articolo 161 codice penale mentre tale norma pone un limite estremo al computo della prescrizione considerando tutti i possibili atti interruttivi tutti i reati fine devono ritenersi prescritti prima della data della pronunzia di appello.

Con nota successiva l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha poi depositato motivi nuovi deducendo : 4.11 Intervenuta prescrizione dei reati di intestazione fittizia alla data della sentenza di appello, poiché l'aggravante prevista dall'articolo 416 bis. 1 codice penale non ha esercitato alcuna funzione in termini sanzionatori. 4.12 Insussistenza del reato di intestazione fittizia del lido la cubana poiché la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente dimostrato l'elemento soggettivo del dolo specifico ed anche in relazione all'elemento materiale si sarebbe limitata ad esprimere mere congetture. 4.13 Violazione di legge poiché in relazione agli abusi di ufficio configurati a carico dell'imputato ai capi A3,A4,A5,A6,A7,A8,Al2 non emergono elementi che dimostrino il suo attivo coinvolgimento e l'assunzione di un ruolo causalmente rilevante nella realizzazione del reato e nelle attività posta in essere dal tecnico comunale. 4.14 nullità della sentenza per violazione di legge in relazione alle ritenute intestazioni fittizie delle attività relative al panificio e al bar Tropicana in quanto la corte si è limitata a valorizzare alcuni elementi di natura indiziaria che non consentono di superare il limite del ragionevole dubbio.

Inoltre il ricorrente ribadisce l'assenza di prova in ordine all'elemento soggettivo specifico del reato contestato inteso come volontà di sottrarre alcune attività o beni immobili al pericolo di un'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e richiama la giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul tema. 4.15 Con il quinto motivo nuovo ribadisce che la sentenza non motiva adeguatamente in ordine al ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA], considerato che il predetto ha operato perlopiù a Milano. 4.16 Con l'ultimo motivo nuovo ribadisce la necessità di correggere e ridurre la pena determinata dalla corte di appello poiché non corrispondente al conteggio effettuato nell'ambito della motivazione.

5. [OSCURATO:PERSONA] condannato per i reati di abuso d'ufficio e falso contestati al capo A4, per avere sottoscritto unitamente al responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di [OSCURATO:PERSONA] la relazione dell' 1 giugno 2010, nella quale, in esito al sopralluogo del 31 maggio 2010, non si rilevavano variazioni essenziali nella esecuzione dei lavori per la realizzazione del lido La cubana rispetto a quanto autorizzato, nonché di alcune condotte contestate al capo A 11.deduce: 5.1 vizio di motivazione e violazione di legge poiché il primo giudice ha ritenuto che l'imputato, marito di [OSCURATO:PERSONA], cugina di [OSCURATO:PERSONA], fosse il tecnico comunale di cui il predetto [OSCURATO:PERSONA] parlava nel colloquio intercettato il 25 gennaio 2009, indicandolo come il parente che lo aveva aiutato ad avere in affidamento lavori pubblici presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], ma non sono stati effettuati accertamenti volti a verificare se oltre all'imputato esistessero altri parenti della [OSCURATO:PERSONA] che lavoravano al Comune di [OSCURATO:PERSONA].

La corte afferma inoltre che Borrello era stato assunto per il tramite del [OSCURATO:PERSONA], senza fornire alcuna risposta alle doglianze difensive con cui era stato evidenziato che nel periodo in questione Borrello non rivestiva ruoli che gli consentissero di affidare delle opere a [OSCURATO:PERSONA] e questi non aveva avuto lavori affidati dal Comune.

Anche la sentenza di appello non fornisce alcuna risposta alle censure relative alla identificazione del Borello come il soggetto di cui si parlava nella conversazione intercettata, così incorrendo nell'errore di travisamento della prova. 5.2 Violazione dell'art. 479 cod.pen. poiché in fase di discussione in appello è stata depositata una nota difensiva in cui si ricostruiva la complessa vicenda amministrativa.

Dopo avere riportato per esteso il tenore della consulenza tecnica di parte depositata in atti, che la corte avrebbe trascurato di valutare, e ampio stralcio della motivazione della sentenza n. 24236 del 24 giugno 2010 di questa Corte, il ricorrente insiste sulla amovibilità dell'opera realizzata, e sulla conseguente insussistenza del reato di pericolo contestato al Borello.

Nel caso di specie non è oggetto di contestazione la falsa rappresentazione in atto pubblico di dati difformi dalla realtà, ma il contenuto valutativo dei dati di fatto, poiché la relazione dell'i giugno 2010 descrive esattamente quanto rilevato nel corso del sopralluogo, ma contiene una serie di considerazioni tecnico normative che a quella data rappresentavano l'approdo interpretativo della nebulosa disciplina dei lidi balneari. 5.3 violazione dell'art. 323 e 2 cod.pen. poiché nel caso in esame il ricorrente ha esercitato al più un eccesso di potere che, in seguito alla recente novella che ha modificato il contenuto dell'art. 323 cod.pen. non può integrare l'elemento oggettivo del reato, come precisato da questa Corte con la pronunzia n. 49485 del 13 novembre 2019.

Osserva il ricorrente che con decreto legge 16 luglio 2020 n. 76/20 il legislatore è intervenuto sul testo dell'articolo 323 cod.pen. e tale modifica essendo favorevole all'imputato è applicabile al caso in esame: in particolare all'articolo 323 primo comma del codice penale le parole "in violazione di norme di legge o di regolamento" sono sostituite dalle parole "in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residui non margini di discrezionalità".

Per effetto di questa modifica il fatto ascritto all'imputato non è più previsto dalla legge come reato, in quanto la violazione ipotizzata riguarda una condotta in ordine alla quale esistevano ampi margini di discrezionalità.5.4 Insussistenza del concorso tra la condotta di falso e l'abuso di ufficio che invece rimane assorbito.

La corte territoriale ha respinto tale richiesta affermando che la condotta del 31 maggio 2010 può iscriversi in un disegno generale , ma al ricorrente è stata contestata solo la detta condotta, che nel caso in esame esaurendosi in una falsificazione integra solo il delitto di falso.

Osserva il ricorrente che tra i reati di abuso d'ufficio e di falso ideologico sussiste il concorso materiale, perché l'ipotesi di consunzione ricorre solo quando la medesima condotta astrattamente connotabile come abuso d'ufficio sia in concreto sussumibile nel paradigma di norma incriminatrice che contempla un reato più grave.

Nel caso in esame però la condotta si arresta all'attestazione di alcune false realtà di fatto: la presenza di documenti autorizzativi e la presenza di difformità esecutive rispetto al progetto. 5.5 Insussistenza dell'ipotesi di reato contestato al capo A 11, poiché molte delle opere descritte sono state realizzate dopo il 31 maggio 2010 e quindi non vi è prova che Borello vi abbia contribuito in epoca successiva al sopralluogo. 5.6 Insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.L.159/2011, oggi art. 417 bis .1 cod.pen. poiché è necessario che il motivo dell'agevolazione sia l'unico ed esclusivo scopo perseguito dall'agente e l'aggravante richiede il dolo specifico in quanto oltre all'ordinario elemento psicologico si deve aggiungere un'ulteriore finalità specifica che nel caso in esame non è stata dimostrata.

Secondo le sezioni unite il concorrente che non condivida con il coautore la finalità agevolativa ben può rispondere del reato aggravato le volte in cui sia consapevole della finalità del compartecipe secondo la previsione generale di cui all'articolo 59 cod.pen. secondo comma.

La corte avrebbe pertanto dovuto verificare la consapevolezza da parte del ricorrente della finalità che ha animato la condotta dei coimputati e, in assenza della stessa, giungere all'esclusione dell'aggravante in questione. 5.7 Prescrizione del reato contestato al capo A 11 in quanto la corte ha ritenuto non prescritte tutte le ipotesi, sul rilievo che dal momento di cessazione della permanenza del reato, avvenuta con il sequestro del dicembre 2010, non fossero ancora decorsi i termini massimi di prescrizione, probabilmente per gli effetti della cd. riforma Orlando che non si applica ai reati contestati poiché commessi in epoca precedente all'entrata in vigore della norma. 5.8 violazione di legge poiché la sentenza non palesa le ragioni per cui non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche. 5.9 L'avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositato motivi nuovi deducendo vizio di motivazione e violazione di legge poiché è entrato in vigore l'art. 23 D.L. 76/2020 convertito in L.120/20 in forza del quale il delitto di abuso di ufficio è configurabile solo se ha comportato la violazione di specifiche regole di condotta dettate da norme di legge.

Con il secondo motivo nuovo invoca il beneficio dell'art. 163 cod.pen.6. [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile del reato associativo di stampo mafioso contestato al capo A, dopo avere riportato ampi passaggi dell'ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], annullata dal tribunale del riesame in sede di rinvio da questa Corte Suprema, osserva che in quella sede le indicazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] erano state ritenute generiche e aspecifiche;ricorda inoltre che il Leone veniva sottoposto a nuova misura cautelare per estorsione aggravata commessa nel settembre 2015 in danno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del processo denominato Nexum, ordinanza che veniva utilizzata nel presente giudizio.

Il ricorrente deduce con un unico articolato motivo: 6.1 Violazione dell'articolo 416 bis cod.pen.,192 e 125 cod. proc.pen. e utilizzo di atti non presenti nel fascicolo processuale e trasmessi con la sentenza di condanna della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] per le sue determinazioni.

Il ricorrente osserva che dal confronto della motivazione della sentenza di primo grado con quella della sentenza di appello emergono palesi incongruenze dal punto di vista temporale, poiché il reato associativo è contestato come commesso dal 2005 sino alla data dell'ordinanza di custodia cautelare, mentre il giudizio di responsabilità si fonda su una serie di conversazioni tra settembre 2007 e gennaio 2008 da cui emergono secondo il GUP i rapporti del Leone con [OSCURATO:PERSONA]; inoltre il G.U.P. ha valorizzato un fermo di P. G. relativo ad un'estorsione commessa a settembre del 2015 neppure contestata nel capo di imputazione e consumata in epoca successiva alla data di cessazione della condotta associativa coincidente con la emissione dell'ordinanza cautelare nel dicembre 2014.

La corte di appello pur riconoscendo la validità di alcune critiche mosse dalla difesa, in ordine al compendio probatorio utilizzato a sostegno dell'affermazione di responsabilità, ha confermato la condanna dell'imputato valorizzando le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di autista del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e alcuni comportamenti del Leone posti in essere nell'estate del 2007 nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai quali ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura.

Tali comportamenti non possono essere utilizzati per affermare la responsabilità dell'imputato poiché devono essere ancora oggetto di valutazione.

Nella sentenza impugnata vi è stato inoltre un travaso degli atti del processo relativo all'estorsione in danno degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel luglio 2015.

In conclusione la motivazione non è effettiva in quanto non è idonea a palesare le ragioni poste a sostegno della affermazione di responsabilità, avendo utilizzato atti costituenti autonoma ipotesi di reato neppure contestata ab origine nell'odierno processo.

La motivazione comunque illogica poiché ha ritenuto la di desumere la partecipazione del ricorrente al sodalizio dalla frequentazione con alcuni esponenti apicali a lui legati da vincoli di sangue e affinità.7.[OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato contestato al capo B 10 deduce: 7.1 Vizio di motivazione poiché la sentenza ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine alla condotta criminosa prevista dall'articolo 73 d.p.r. 309/90 con motivazione illogica, poiché la finalità di spaccio della detenzione deve essere dimostrata dalla pubblica accusa e non è onere della difesa dimostrare l'uso personale della sostanza stupefacente detenuta.

Nel caso in esame la pubblica accusa ha fornito prova esaustiva della cessione con la quale sono stati consegnati 10 grammi di sostanza stupefacente al [OSCURATO:PERSONA], ma non vi è prova dell'attività di spaccio da questi svolta, né dei presunti acquirenti, né delle modalità con cui il commercio si sarebbe svolto.

8. [OSCURATO:PERSONA] per diversi episodi di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina contestati ai capi B21, B22, B23, B24 e B25, deduce: 8.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 73 comma quinto legge 309/90 con riferimento al capo di imputazione B21 della rubrica in quanto la motivazione non è munita di un sufficiente livello di conseguenzialità logica.

L'unico elemento che collega il ricorrente al fatto delittuoso è la conversazione ambientale intercorrente con [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare un passaggio che secondo l'interpretazione fornita dai giudici di merito dimostrerebbe che l'imputato ha la disponibilità di sostanza stupefacente laddove afferma "l'erba abbiamo", senza fare alcun riferimento né al quantitativo, né al prezzo, nè quantomeno ad una richiesta o offerta di acquisto. 8.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo di imputazione B 22 poiché il giudizio di responsabilità si fonda su un paio di messaggi telefonici e intercettazioni ambientali il cui contenuto non dimostra la colpevolezza dell'imputato. 8.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo di imputazione B 23 poiché a pagina 86 della sentenza impugnata la corte afferma che il ricorrente avrebbe ceduto dello stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo attendevano, ma non motiva circa la natura dell'oggetto che sarebbe stato trasferito e il mancato rinvenimento della sostanza stupefacente nell'autovettura su cui viaggiavano i predetti, sottoposta a controllo dai Carabinieri, smentisce la prospettazione accusatoria. 8.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo di imputazione B 24 poiché la sentenza presuppone che essendo l'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] un consumatore e lui il cessionario ogni richiesta di incontro corrisponda ad una cessione ma non spiega se si trattava di sigarette o sostanza stupefacente. 8.5 Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo di imputazione B 25 poiché la motivazione è carente in ordine alla valutazione delle doglianze difensive e non dimostra che l'incontro alla pizzeria abbia avuto per oggetto la cessione di cocaina da parte del ricorrente. 8.6 Violazione degli articoli 62 bis, 132, 133 e 133 bis cod.pen. poiché nel determinare il trattamento sanzionatorio la corte di appello non ha tenuto conto dei criteri di determinazione della pena previsti dagli articoli 132 e 133 cod.pen. e per giustificare il diniego delle attenuanti generiche si è limitata a richiamare la biografia penale dell'imputato e la reiterazione delle condotte. 8.7 violazione dell'articolo 73/5 comma in relazione all'articolo 157 codice penale e omessa dichiarazione di prescrizione del reato contestato al capo B 21 già maturata nel corso del giudizio di appello.

Deduce il ricorrente che poiché il reato di cui al capo B 21 è contestato al solo [OSCURATO:PERSONA] e non vi sono concorrenti nel medesimo reato, nei suoi confronti non può applicarsi la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 comma due codice procedura per particolare complessità del giudizio abbreviato che si estende ai concorrenti nel medesimo reato.

Medesimo ragionamento deve essere operato con riferimento alla sospensione dei termini per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado. 9.[OSCURATO:PERSONA], condannato in relazione al reato associativo contestato al capo B della rubrica e ai reati fine di cui ai capi 10,B12 e B16, con ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce: 9.1 violazione di legge e in particolare dell'articolo 74 d.p.r. numero 309/90 e degli articoli 62 bis codice penale e 73 comma 7 d.p.r. citato poiché la sentenza motiva la sussistenza del reato associativo valorizzando la reiterazione delle singole cessioni in ordine alle quali l'imputato è reo confesso, ma non si preoccupa di valutare in alcun modo la sussistenza del pactum sceleris e dell'affectio societatis , mentre la corte di cassazione ha in più occasioni ribadito che il modus operandi non è sufficiente ad integrare la fattispecie associativa ed è necessario che il ricorrente sia portatore di una volontà specifica di partecipazione criminosa al perseguimento dell'obiettivo comune. 12 [OSCURATO:PERSONA] Con un primo ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce : 12.1violazione di legge e in particolare dell'articolo 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato associativo poiché le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] risultano generiche e non sono state adeguatamente valutate sotto il profilo della credibilità soggettiva, né appaiono confortate da adeguati riscontri oggettivi individualizzanti.

Il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte del 9 maggio 2014 n. 40408 che ha valutato negativamente le propalazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in una vicenda giudiziaria collegata.

In particolare dal dialogo intercettato il 14 gennaio 2011 possono desumersi circostanze che non appaiono significative della intranetà del ricorrente al sodalizio mafioso, né è stato definito l'effettivo contributo offerto dal ricorrente al gruppo di riferimento.

Inoltre non va trascurato il giudicato cautelare favorevole all'imputato costituito dall'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che in sede di riesame ha annullato l'ordinanza cautelare emessa il 9 dicembre 2014 dal GIP del medesimo tribunale, sottolineando la genericità della chiamata in reità dell'[OSCURATO:PERSONA]. 12.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante prevista dal quarto comma dell'articolo 416 bis cod.pen. che è stata ritenuta esclusivamente sulla base di due riferimenti ad una pistola emersi nel corso delle intercettazioni. 12.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero potuto essere riconosciute all'imputato in ragione della sua condizione di incensurato e della marginalità del compendio indiziario a suo carico.

Con ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] vengono dedotti motivi analoghi che possono così sintetizzarsi: 12.4 violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della genericità della chiamata in reità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e all'assenza di riscontri esterni individualizzanti, considerato che il contenuto del dialogo registrato il 14 gennaio 2011 non palesa l'intraneità dell'imputato o altri indici della partecipazione del predetto al sodalizio mafioso. 12.5 Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso delle armi; 12.6 Violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena determinata nella misura di 12 anni di reclusione e quindi significativamente superiore al minimo edittale pari a nove anni, nonostante la condizione di incensurato dell'imputato, il suo ruolo marginale e l'assenza di adeguata motivazione. 12.7 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 10.[OSCURATO:PERSONA] imputato per concorso esterno all'associazione di stampo mafioso denominata cosca [OSCURATO:PERSONA], nella veste di responsabile dell'Area economica finanziaria dei comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Bagaladi (capo A bis dell'imputazione), con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 10.1 violazione degli articoli 110, 416 bis cod.pen. e 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché il collegio non ha individuato ad opera dell'imputato comportamenti o condotte specifiche e circostanziate, alla luce delle quali possa ritenersi dimostrato il contributo funzionale o la condotta di concreto sostegno all'associazione criminosa di stampo mafioso.

La prospettazione accusatoria ratificata dal GUP si fonda sull'assunto che il [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti responsabile dell'area economica e finanziaria dei comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Bagaladi, pur non comparendo ufficialmente nella pratica edilizia e demaniale concernente il lido La cubana, avesse manifestato opportuni suggerimenti volti a favorire gli interessi della cosca, ma tale prospettazione trascura di considerare il tenore di alcune conversazioni intercettate che smentiscono la ritenuta disponibilità del funzionario in favore del gruppo e in particolare la conversazione intercorsa 1'11 novembre 2010 e quella di analogo tenore del 24 novembre 2010.

Inoltre l'attenzione che il ricorrente avrebbe riservato nell'ambito delle sue funzioni ad una pratica amministrativa è stata sovrapposta e confusa con il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in assenza di indicazioni probatorie circa gli elementi essenziali della fattispecie concorsuale che valgano a distinguerla da fenomeni di mera contiguità.

Non è stato individuato l'eventuale contributo specifico garantito dall'imputato e sono state male interpretate le conversazioni suindicate che sconfessano l'assunto accusatorio.

In sintesi, pur dando per dimostrata la riconducibilità alla presunta cosca del lido [OSCURATO:PERSONA], non sono emerse condotte attribuibili al ricorrente da cui desumere la consumazione del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa.

Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, [OSCURATO:PERSONA] dichiara di non conoscere l'imputato e riferisce informazioni apprese dallo zio [OSCURATO:PERSONA].

Di analoga consistenza le dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che si limita ad indicare il ricorrente come il soggetto che lo avrebbe indirizzato verso la famiglia [OSCURATO:PERSONA], senza che tale affermazione sia stata in alcun modo riscontrata; inoltre il presunto episodio del chiarimento verificatosi tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] si pone fuori dal thema decidendum, essendo collegato a questioni lavorative e non già a problematiche criminali.

La difesa nell'atto di appello aveva sottolineato come il tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 gennaio 2015 avesse annullato l'ordinanza di custodia cautelare per la insussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato associativo.

Alla stregua di tali considerazioni il ricorrente sottolinea la violazione di legge poiché si è ravvisato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in assenza della prova di un rafforzamento della consorteria riconducibile a condotte poste in essere dall'imputato.

Ed infatti nella vicenda delle autorizzazioni del lido la cubana il [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto alcun ruolo, pur essendo consapevole della illegittimità della procedura.

La corte inoltre non ha motivato in ordine alla sussistenza dell'accordo tra l'imputato e la consorteria e non ha offerto alcun riscontro del tornaconto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto dall'accordo con la cosca.

La corte ha ritenuto che la disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] verso la consorteria si sia manifestata nel concedere l'autorizzazione amministrativa a svolgere gli eventi programmati per la fine dell'anno nel locale sottoposto a sequestro, ma trascura di considerare che quell'autorizzazione venne rilasciata in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP competente per quel sequestro, con parere favorevole del pubblico ministero, come sottolineato anche dal tribunale del riesame.

Ne discende pertanto che stata travisata per omessa valutazione la prova documentale costituita dal provvedimento del GIP, emesso previo parere favorevole del pubblico ministero, con cui è stato autorizzato l'uso temporaneo del bene sequestrato.

Il ricorrente ribadisce che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersi generiche e de relato, come già ritenuto dal tribunale del riesame, come quelle rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale prima ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] avanzò una richiesta di assunzioni per conto dei [OSCURATO:PERSONA] e poi ha attribuito la detta richiesta direttamente a [OSCURATO:PERSONA].

La corte individua il contributo del [OSCURATO:PERSONA] nella assunzione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di parenti del [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia valutare in quale epoca sarebbero avvenuti il colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la assunzione dei soggetti vicini al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] parla poi di un alterco avuto per ragioni di lavoro con il [OSCURATO:PERSONA] e culminato con la sua convocazione ad un incontro cui partecipavano degli affiliati, uno dei quali lo minacciò pesantemente.

Anche in questo caso le dichiarazioni del collaboratore peccano di specificità e risultano imprecise anche in ordine alla collocazione temporale della vicenda.

Ne discende l'erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori con violazione conseguente dell'articolo 192 cod. proc.pen.

Il ricorrente deduce inoltre che la sentenza impugnata è illegittima nella parte in cui ha valorizzato, in chiave di rafforzamento del sodalizio, l'aumento di prestigio conseguente alle condotte tenute dal [OSCURATO:PERSONA] dato che la non dimostrabilità di tale elemento impedisce di effettuare quel giudizio controfattuale che consente di verificare la funzionalità del contributo e la sussistenza del legame eziologico tra la condotta attribuita all'imputato e l'evento. 10.2 Violazione dell'art. 62 bis cod.pen. poiché la corte ha negato le circostanze attenuanti generiche in ragione della minaccia formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni di quest'ultimo, rimaste del tutto prive di riscontro. 10.3 Violazione degli articoli 191, 438 e 441 cod. proc.pen. poiché la sentenza ha utilizzato le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che sono state versate agli atti dal pubblico ministero dopo l'ammissione del rito abbreviato, senza alcun consenso all'utilizzo di queste dichiarazioni prodotte a sorpresa, mentre la giurisprudenza ha più volte affermato che il materiale probatorio utilizzabile per la decisione nel giudizio abbreviato è soltanto quello depositato all'atto della richiesta di rinvio a giudizio o acquisito nel contraddittorio delle parti.

Invece in relazione alle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] non si è instaurato il contraddittorio poiché il pubblico ministero non ha chiesto l'escussione del collaboratore, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte unilateralmente da una parte processuale.

In data 24 luglio 2021 sono pervenuti motivi nuovi sottoscritti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si deduce: 10.4 violazione di legge e vizio di motivazione nella forma del travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], in quanto la corte ha ritenuto che il racconto fatto dal [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] rientri nell'ambito del rapporto criminale e non piuttosto quale espressione del rapporto parentale e costituisca pertanto una dichiarazione de relato, ma, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche le dichiarazioni riferite possono assumere rilievo probatorio solo a condizione che siano riscontrate da elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia costituisca davvero oggetto del patrimonio conoscitivo comune.Il ricorrente censura inoltre che si tratti di elementi che rientrano nel patrimonio conoscitivo comune degli associati, poiché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appartenevano a due diverse consorterie, sia pure limitrofe, e le informazioni rese hanno carattere inedito ed erano state frutto di un unico colloquio avuto dal collaboratore con lo zio e non costituivano un patrimonio diffuso all'interno della consorteria, né hanno trovato alcun significativo riscontro.

In ordine alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non vi è alcun riscontro in merito alle assunzioni che questi avrebbe effettuato in favore della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e, in assenza di tale specifica evidenza probatoria la corte non avrebbe potuto individuare in tali condotte il rafforzamento della consorteria.

Con un secondo ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce: 10.5 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo. 10.6 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché nel valutare la posizione del [OSCURATO:PERSONA] la corte di merito ha trascurato una serie di elementi che smentiscono la prospettazione accusatoria in quanto, pur volendo considerare un'ipotetica riconducibilità alla presunta cosca del lido La cubana non risulta ravvisabile alcuna condotta del [OSCURATO:PERSONA] da cui desumere, nell'ambito di un sinallagma deviato, la consumazione della fattispecie di reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Il ricorrente deduce inoltre la genericità delle dichiarazioni rese dai collaboratori che risultano prive di riscontri.

Inoltre state acquisite agli atti del processo una informativa avente ad oggetto condotte di sottrazione di fondi pubblici contestate all'imputato, che non attengono alle imputazioni per cui è processo. 10.7 Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dal quarto comma dell'articolo 416 bis codice penale e la determinazione del trattamento sanzionatorio in quanto la corte ha applicato il regime sanzionatorio più grave previsto dall'ultima modifica legislativa, mentre i fatti di causa sono avvenuti nel vigore della legislazione precedente. 10.8 Carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 11.[OSCURATO:PERSONA], condannato per la partecipazione all'associazione di stampo mafioso contestata al capo A dell'imputazione, con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce: 11.1 violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché la corte nell'eccesso di semplificazione ha omesso di valutare gli elementi difensivi offerti nel corso del giudizio e si è limitata a riprodurre il contenuto della originaria informativa di reato, come se il dibattimento non si fosse realmente svolto.

Inoltre ha operato una analisi probatoria senza distinguere tra le diverse fonti indiziarie, omettendo di analizzare la natura diretta o de relato delle conoscenze dei dichiaranti e di verificare l'esistenza dei riscontri, annullando il dato temporale e omologando dichiarazioni riferibili a periodi del tutto diversi. 11.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla posizione del ricorrente, ritenuto partecipe dell'organismo associativo descritto al capo A della rubrica in forza di argomentazioni non condivisibili sulla base di tre isolate intercettazioni dell'anno 2005 già oggetto di analisi in un precedente procedimento instauratosi a carico del ricorrente nell'anno 2010 per il delitto di partecipazione all'organizzazione mafiosa operante in [OSCURATO:PERSONA] denominata cosca [OSCURATO:PERSONA], processo nell'ambito del quale il predetto venne sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, che venne successivamente annullata dal tribunale del riesame, tanto che l'ufficio di Procura non coltivò la contestazione e non chiese neppure il rinvio a giudizio dell'imputato. 11.3 Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alle dette intercettazioni che sono intervenute con soggetti estranei al contesto associativo, non contenevano alcun riferimento alla presunta cosca e non mettevano in evidenza alcuna condotta del ricorrente.

Le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sono molto generiche e di fatto incontrollabili in quanto il predetto ha fatto riferimento a presunte conoscenze de relato che non hanno mai trovato alcun elemento di riscontro.

Anche nel presente processo in sede cautelare il compendio indiziario era stato ritenuto inadeguato per pervenire ad un'applicazione di misura cautelare, poiché il tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 28 agosto 2015 decidendo in sede di rinvio aveva annullato il titolo coercitivo e su tale statuizione si è formato il giudicato cautelare.

Non è dato, pertanto, comprendere quale possa essere stato secondo il collegio quel concreto rilevante contributo fornito dal ricorrente al perseguimento degli scopi associativi. 11.4 Vizio di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata riconosciuta esclusivamente in forza di due riferimenti ad una pistola emersi dalle intercettazioni; 11.5 violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche.

Con secondo ricorso, sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], vengono dedotti i seguenti motivi, perlopiù sovrapponibili a quelli già sollevati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]: 11.6 vizio di motivazione e violazione di legge per erronea valutazione della chiamata in correità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che già nel 2015 era stato ritenuto dal tribunale del riesame connotata da profili di genericità incompatibili con i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, essendosi il collaboratore limitato a indicare lo status di affiliato del Pannuti, senza alcuno specifico riferimento ad una condotta di qualche rilievo nell'interesse del sodalizio.

Peraltro le dichiarazioni del collaboratore integrano una chiamata de relato e anche le fonti dell'[OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto essere sottoposte al vaglio di attendibilità intrinseca. 11.7 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla individuazione dei riscontri esterni alla chiamata in correità che devono riferirsi al soggetto incolpato in relazione allo specifico fatto attribuitogli anche sotto il profilo temporale e devono riguardare il nucleo essenziale del fatto e non un elemento estraneo. 11.8 Vizio di motivazione e violazione dell'articolo 416 bis comma 4 cod.pen. in ordine al riconoscimento dell'aggravante della associazione armata. 11.9 Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, applicata in misura significativamente superiore al minimo edittale e oggettivamente sproporzionata alla gravità del caso e alla personalità dell'imputato 11.10 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche poiché la motivazione è solo apparente e si trincera dietro formule di stile.

12. [OSCURATO:PERSONA], condannata in relazione al delitto previsto dall'articolo 12 quinquies legge 356/92, con ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce: 12.1 violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte ha del tutto omesso di considerare che la proprietà dell'immobile che ospitava il piccolo oleificio è sempre stata di [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA] in quanto figlia della sorella.

Inoltre non è sufficiente dimostrare che l'imputata abbia rivestito il ruolo di prestanome, essendo necessario provare altresì le finalità elusive della legislazione in materia di prevenzione perseguite dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Non va poi trascurato che un'eventuale intento elusivo della normativa in materia di prevenzione non poteva manifestarsi attraverso l'intestazione alla moglie convivente, che non avrebbe mai potuto costituire valido schermo, essendo esposta nella stessa misura del marito ad eventuali iniziative di tipo patrimoniale in un giudizio di prevenzione. 12.2 Violazione di legge e vizio di motivazione sull'aggravante prevista dall'art. 7 legge 203/91 poiché la corte non ha affrontato e risolto il problema della destinazione dei proventi del frantoio alla presunta cosca, mentre la sussistenza della detta aggravante ricorre solo quando viene accertato che l'autore della condotta ha agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso o comunque ne abbia fatto propria tale finalità. 13.[OSCURATO:PERSONA] condannato quale organizzatore dell'associazione contestata al capo C della rubrica e come mero partecipe dell'analogo sodalizio di cui al capo B, entrambi finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti , nonché dei reati fine contestati ai capi B2, B13, C4, C5 ,C6 e C7, con atto sottoscritto dall'avvocato lana deduce: 13.1 violazione degli articoli 125 cod. proc.pen. , 74 d.p.r. 309/90 poiché la sentenza non ha offerto la prova certa della consapevolezza e della volontà del ricorrente di partecipare al sodalizio ipotizzato.

Ricorda il ricorrente che secondo la giurisprudenza di legittimità la partecipazione al reato previsto dall'articolo 74 d.p.r. 309/90 va desunta da una serie di condotte che complessivamente valutate denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo.

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di questi principi giurisprudenziali e ha ritenuto dimostrata la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminale desumendola dal coinvolgimento in una serie di cessioni commesse in un arco temporale limitato, che non appaiono dirimenti per dimostrare la sussistenza di un rapporto di tipo associativo, per il quale non è sufficiente una comunanza di interessi ma è necessario la sussistenza di un programma delittuoso in vista di una finalità unica e comune a tutti i partecipi, in forza di un accordo stabile e quindi di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati.

Non è pertanto sufficiente la reiterazione di condotte di compravendita se il compratore mantiene la libertà di recarsi anche da altri soggetti, ma va dimostrata la sussistenza di una sorta di contratto di somministrazione che impegna reciprocamente le parti. 13.2 Violazione dell'articolo 73 d.p.r. 309/90 e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo C 5 della rubrica, fondata principalmente sulla interpretazione di conversazioni intercettate che tuttavia, ad un'attenta lettura, risultano riferirsi ad una diversa occasione delittuosa. 13.3 Illegittimità costituzionale dell'art. 74 d.p.r. 309/9 nella parte in cui prevede una pena edittale non inferiore a venti anni per coloro che promuovono l'associazione finalizzata al traffico. 13.4 Violazione degli artt. 157 e 161 cod.pen. per la mancata dichiarazione di estinzione dei reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 13.5 Violazione dell'art. 74 dpr citato poiché non emergono gli elementi per attribuire al ricorrente il ruolo di promotore e organizzatore del sodalizio. 13.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod.pen. 14.Con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deduce undici motivi di ricorso: 14.1 violazione di legge in relazione al reato contestato al capo B2 e vizio di motivazione poiché il collegio di appello ha ritenuto di desumere la sussistenza di un fatto di natura illecita dal tenore delle conversazioni intercettate nel corso delle giornate del 4 e 5 febbraio 2011 e ha individuato un collegamento con i fatti relativi alla giornata del 10 febbraio 2011 e al conseguente sequestro di circa 200 g di marijuana.

Nella ricostruzione i giudici sono incorsi in evidenti errori di tipo motivazionale e di applicazione della legge penale poiché secondo i giudici le conversazioni del 4 febbraio 2011 dimostrerebbero la necessità del coimputato [OSCURATO:PERSONA] di adempiere al pagamento del debito nei confronti dell'odierno ricorrente in relazione ad una presunta fornitura di sostanza stupefacente. 14.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo B 13 poiché risulta evidente la totale estraneità dell'imputato ai fatti contestati e i giudici di merito hanno offerto un apparato motivazionale assolutamente apparente: l'unica intercettazione del 16 marzo 2011 valorizzata ai fini del riconoscimento della colpevolezza dell'imputato è inadeguata poiché si dà per scontato l'incontro con il ricorrente e il contenuto del dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].14.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo contestato al capo B della rubrica poiché la corte ha fornito al riguardo una motivazione apparente, trascurando di valutare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie associativa e non fornendo alcuna risposta alle doglianze sollevate con i motivi di appello in merito all'esistenza dell'organizzazione, al contributo offerto dal singolo imputato, alla consapevolezza da parte dei singoli di far parte di un gruppo organizzato permanente, all'esistenza di un accordo diretto a costituire una struttura permanente finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti in materia di sostanze stupefacenti.

Il ricorrente lamenta altresì che non è condivisibile la decisione dei giudici di appello di escludere l'esistenza delle condizioni qualificanti la fattispecie autonoma di reato prevista dal sesto comma dell'articolo 74 dpr. citato. 14.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo C 4 poiché la ricostruzione offerta dalla corte è del tutto congetturale. 14.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo C5 poiché non è emersa alcuna prova che consenta di ritenere integrata un'ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione a terzi.

Appare altresì evidente il travisamento della prova rispetto alle valutazioni manifestate dal [OSCURATO:PERSONA] circa l'arresto di Izzo. 14.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo C6 poiché le espressioni utilizzate nel corso della conversazione si prestano ad interpretazioni diverse e non appaiono idonee a fondare un giudizio di responsabilità. 14.7 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo C7 poiché nessun passaggio delle conversazioni vi è prova di un episodio di cessione di sostanza stupefacente nei confronti dell'Esposito 14.8 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento dell'esistenza di un sodalizio criminale contestato al capo C della rubrica e della responsabilità dell'imputato per il reato associativo con il ruolo di organizzatore, nonché sul mancato riconoscimento dell'ipotesi prevista dal sesto comma dell'articolo 74 d.p.r. cit. in quanto le condotte ascritte ricorrente non possono costituire prova di una condotta direttiva del [OSCURATO:PERSONA] e tale da esplicitare un ruolo apicale. 14.9 violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa dichiarazione della intervenuta prescrizione dei reati contestati ai capi B2, B 13, C4, C5, C6, C7, non potendosi computare ai fini dei termini di prescrizione i periodi di sospensione disposti ex art. 304 comma due cod. proc.pen., trattandosi di sospensioni facoltative e non disposte per legge. 14.10 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche poiché la corte si è adagiata su formule di stile e affermazioni generiche e ha totalmente omesso di considerare la condizione di incensurato e l'assenza di un curriculum criminale di rilievo dell'imputato, elementi che avrebbero giustificato la concessione del beneficio.14.11 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti di pena in continuazione, poiché il giudice non ha assolto l'obbligo di fornire adeguata motivazione in ordine ai singoli reati unificati per continuazione e ha applicato la pena di tre mesi per i capi C4, C7 e C13 e quella di sei mesi per il capo B2, senza fornire adeguata motivazione.

15. PENNESTRI' GENNARO condannato per il reato contestato al capo B24 ha dedotto: 15.1 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché il giudizio di colpevolezza si fonda sull'interpretazione travisante di una conversazione intercettata. 15.2 Violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato previsto dall'art. 73 d.p.r. 309/90 per il quale non poteva essere applicata la sospensione dei termini prevista dall'art. 407 comma 2 cod. proc.pen. in quanto il Pennestrì non è mai stato sottoposto a custodia cautelare.

La corte invece ha respinto tale istanza richiamando una pronunzia della Suprema Corte che non si attaglia al caso in esame, poiché si tratta di un procedimento avente ad oggetto diversi soggetti imputati di diversi reati per alcuni dei quali non è prevista la sospensione dei termini di custodia cautelare. 15.3 Violazione degli artt. 62 bis, 69 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, poiché la sentenza impugnata non ha fornito sul punto adeguata motivazione e non ha considerato i positivi elementi che erano stati valorizzati con l'appello. 16.[OSCURATO:PERSONA] condannato per il reato associativo contestato al capo A della rubrica con ruolo di dirigente, deduce: 16.1 violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte fonda il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e su alcuni passaggi di conversazioni intercettate, senza considerare che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono ad epoca precedente rispetto a quelle dell'altro collaboratore e coprono il medesimo periodo già oggetto di sentenza definitiva e l'[OSCURATO:PERSONA] fa dichiarazioni de relato, che non sono frutto di diretta conoscenza e risultano prive di riscontri fattuali.

Inoltre la sentenza attribuisce al ricorrente il ruolo direttivo in forza di due episodi, l'uccisione di animali appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] e l'intenzione manifestata da tale [OSCURATO:PERSONA] di parlare con il [OSCURATO:PERSONA] per esternargli il suo malcontento, ma entrambi gli episodi palesano una posizione subordinata del ricorrente che è inconciliabile con il ruolo apicale a lui attribuito.

La valorizzazione dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e la donazione di olio da questi ricevuta non è conducente poiché si riferisce ad un rapporto personale diretto tra i due in relazione a vicende non necessariamente illecite.

Anche i rapporti di amicizia con soggetti rappresentativi di altre consorterie sono elementi neutri e non dimostrativi della partecipazione all'associazione, poiché tutti gli incontri trovano una giustificazione in rapporti di parentela o di lavoro.

Di contro la giurisprudenza ha da tempo precisato che a prescindere da generici riconoscimenti di ruoli direttivi, è necessario che eventuali posizioni dirigenziali e ruoli apicali risultino esercitati in concreto. 16.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata in quanto la corte ritiene che, qualora sia accertato anche nei confronti di taluno soltanto dei sodali il possesso di armi, l'aggravante è configurabile nei confronti di ogni altro sodale, che sia consapevole di detto possesso o lo abbia ignorato per colpa.

Così facendo la corte non ha tenuto conto delle obiezioni difensive basate sulla costatazione che per ritenere l'associazione armata è necessario la disponibilità delle armi da parte del sodalizio e che, comunque, non sono mai state ritrovate armi nella disponibilità del ricorrente. 16.3 Violazione degli articoli 62 bis, 69 e 133 codice penale e vizio di motivazione in quanto la corte ha condiviso la decisione del primo giudice di negare le circostanze attenuanti generiche in favore del ricorrente, nonostante gli elementi positivi evidenziati con i motivi di appello che sono stati illegittimamente trascurati.

La corte avrebbe comunque dovuto approfondire gli elementi presenti e dare contezza del ragionamento posto a base del diniego. 17.[OSCURATO:PERSONA] condannato per avere fatto parte dell'associazione di stampo mafioso contestata al capo A della imputazione, con ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce: 17.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 533 e 192 cod. proc.pen. poiché la sentenza impugnata ha violato i criteri di valutazione della prova in tema di chiamata in reità e in correità.

La stessa Cassazione in sede cautelare ha affermato che gli elementi di gravità indiziaria del reato sono costituiti in larga parte dal contenuto di conversazioni telefoniche risalenti all'anno 2010; dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e dai risultati di alcuni servizi di osservazione e controllo e ha ritenuto l'esito di tali elementi di prova inidonei a dimostrare la disponibilità dell'[OSCURATO:PERSONA] a fungere da prestanome del capo cosca [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello, nel condividere quanto già ritenuto dal GUP, non ha fornito alcuna prova di ulteriori condotte comprovanti la compenetrazione del ricorrente nel sodalizio mafioso, e non ha considerato che la mera contiguità compiacente e la vicinanza nei riguardi di singoli esponenti dell'associazione non integrano la condotta del partecipe.

Inoltre va considerato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste prive di riscontri esterni individuali e si presentano lacunose.

Passando poi ad esaminare nello specifico le singole emergenze processuali il ricorrente deduce che nella sentenza impugnata viene considerato elemento dimostrativo dell'appartenenza alla cosca dell'imputato una conversazione intercettata all'interno di un veicolo, alla quale prendeva parte anche l'odierno ricorrente che, secondo il giudice, riguarderebbe una nuova affiliazione alla cosca indicata con il termine "battezzo" di cui si sarebbe dovuto informare il capo cosca [OSCURATO:PERSONA]; sottolinea l'illogicità dell'assunto accusatorio secondo cui tale "battezzo" viene ritenuto essere un rituale di affiliazione al sodalizio criminale, la cui decisione spetta notoriamente al capo cosca che, in questo caso, invece, non sarebbe neppure stato informato; anche le altre circostanze richiamate dalla corte territoriale a sostegno dell'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso palesano la contraddittorietà della sentenza, laddove dall'interpretazione delle intercettazioni ricava la capacità della cosca di accedere a notizie riservate.

In modo analogo l'interessamento del ricorrente durante le elezioni locali a sostegno di alcuni candidati e il suo coinvolgimento in alcune vicende relative ai lidi La cubana e Tokoriki, dove peraltro lavorava la moglie, non confermano la prospettazione accusatoria della partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di stampo mafioso.

Le dichiarazioni dei collaboratori oltre ad essere prive di idonei riscontri sono inidonee a supportare la prospettazione accusatoria e la corte è incorsa in un vero e proprio travisamento della prova, poiché la gestione del frantoio intestato alla moglie del ricorrente non può essere ritenuto elemento confermativo delle dichiarazioni dei collaboratori, poiché il frantoio oleario è stato gestito sin dal 1959 dal padre dell'odierno ricorrente; anche le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sono connotate da assoluta genericità poiché risulta privo di riscontro il dato di fatto che l'odierno ricorrente abbia lavorato presso la [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA].

Neppure è stato dimostrato che il ricorrente abbia operato come autista di [OSCURATO:PERSONA], essendosi piuttosto limitato ad accompagnare il congiunto, zio della moglie, ad adempiere agli obblighi di firma, in forza del rapporto di parentela.

Peraltro gli stessi operatori di Polizia giudiziaria danno atto nella richiesta di proroga delle indagini dell'ambiguità del rapporto tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] e la stessa Corte di legittimità ha ritenuto tale ruolo del ricorrente compatibile con il rapporto di parentela e privo di significativa valenza indiziaria in ordine alla partecipazione al sodalizio. 17.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla fattispecie di cui all'articolo 416 bis codice penale poiché manca quel ruolo partecipativo dinamico e di piena aderenza al sodalizio mafioso richiesto dalla norma, mentre nel caso di specie non vengono addebitate all'imputato condotte specifiche, ma piuttosto stati d'animo e comportamenti che non appaiono idonei a configurare la detta partecipazione. 17.3 Vizio di motivazione in relazione agli articoli 132 e 133 codice penale con riferimento alla pena inflitta poiché il collegio di secondo grado ha ridotto la pena ma non ha fornito adeguata motivazione in ordine alla sua determinazione.

18. [OSCURATO:PERSONA] condannato per il reato contestato al capo C1 deduce: 18.1 violazione di legge e vizio di motivazione poiché il complesso delle intercettazioni da cui sono stati ricavati gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato è inutilizzabile in quanto il GIP nel primo decreto autorizzativo a carico di [OSCURATO:PERSONA], emesso il 15 aprile 2011, ha omesso di motivare perché a fronte di una richiesta di intercettazione ex art. 73 d.p.r. 309/90 aveva autorizzato anche per il reato di cui all'art. 74 dpr. cit.

Tale carenza motivazionale comporta la nullità del decreto autorizzativo n.837/11 non avendo il gip indicare gli elementi a supporto della riqualificazione della condotta, né può ritenersi sussistente una motivazione per relationem atteso che ciò presuppone l'adesione all'impianto motivazionale dell'atto richiamato, mentre nel caso di specie il gip ha autorizzato l'intercettazione anche su un diverso presupposto. 18.2 Violazione di legge e vizio di motivazione, poiché emerge che le intercettazioni esaminate presentano dei contenuti equivoci e i giudici non spiegano in forza di quali elementi il ricorrente è stato identificato come uno degli interlocutori delle dette conversazioni in relazione al fatto contestato al capo Cl.

I giudici di appello, malgrado gli specifici rilievi mossi dalla difesa circa la non univocità dei contenuti delle conversazioni intercettate e la mancata identificazione di Scalia quale soggetto conversante, non hanno fornito alcuna motivazione al riguardo ma si sono limitati a valorizzare il contenuto dei dialoghi. 18.3 violazione degli artt. 159 cod.pen. e 304 cod. proc.pen. poiché la corte ha respinto l'istanza di dichiarazione della prescrizione del reato contestato al capo Cl in ragione della sospensione del decorso della prescrizione per un tempo pari a 1236 giorni, in forza delle ordinanze di sospensione dei termini di custodia cautelare emesse nei due gradi di giudizio.

Tuttavia queste ordinanze non possono essere considerate cause di sospensione della prescrizione, poichè sono fondate sul potere discrezionale del giudice e non imposte per legge. 18.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 62 bis , 132 e 133 codice penale, 125 e 192 cod. proc.pen. poiché sotto il profilo sanzionatorio i giudici hanno omesso di offrire alcuna motivazione e di spiegare le ragioni per cui hanno ritenuto di respingere i motivi di appello.

La corte si è limitata ad affermare che la condizione di incensurato di Scalia non è sufficiente a concedere le circostanze attenuanti generiche e altrettanto ha fatto in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni due mesi sei, senza spiegare perché non sia stato applicato il minimo edittale e senza motivare in ordine all'entità della sanzione.

19. [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce: 19.1 violazione dell'articolo 416 bis codice penale in punto di valutazione dell'appartenenza associativa del ricorrente, poiché il giudizio di colpevolezza si basa su un'unica conversazione intercettata il 17 agosto 2010 da cui i giudici hanno tratto la prova della partecipazione del ricorrente alla struttura associativa con il ruolo di braccio armato della cosca, incaricato di porre in essere atti intimidatori.

Le espressioni autoaccusatorie sono state pronunziate dal ricorrente, ma nella sentenza manca totalmente il collegamento ad uno o più fatti concreti o a condotte che possano dimostrare l'effettività di quel ruolo.

La condanna si risolve nell'affermazione di autosufficienza probatoria della conversazione intercettata, anche in assenza di ulteriori elementi di prova che dimostrino la attiva presenza del ricorrente in quel contesto organizzato.

In particolare nella vicenda riguardante il lido la cubana che costituisce uno degli snodi fondamentali degli interessi della cosca [OSCURATO:PERSONA] non si assiste mai a minacce o alla possibilità di fare ricorso all'uso delle armi nei rapporti con il concorrente, né tale ricorso alla violenza o ad atti di carattere minatorio è stato dimostrato in altre circostanze.

Deduce il difensore che l'episodio da cui sono scaturite le dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente è consistito in un alterco occasionale nato dalle offese rivolte da tale non meglio identificato [OSCURATO:PERSONA], che in quel momento era in stato di ubriachezza, alterco che non era degenerato in uno scontro fisico per l'intervento di [OSCURATO:PERSONA].

Le minacce dell'imputato nei confronti del soggetto con cui si era scontrato nascono proprio dall'umiliazione e si spiegano in questo contesto.

Il ricorrente non ha richiesto alcun placet alla sua eventuale azione lesiva, ma si è limitato a comunicare che se il detto [OSCURATO:PERSONA] avesse perseverato nel suo atteggiamento lo avrebbe picchiato.

In sintesi il ricorrente rileva che l'interpretazione comunque fornita dalla corte di appello al tenore di alcuni passaggi della confessione sono forzati ed erronei in quanto non appaiono dimostrativi di un rapporto gerarchico e del rispetto da parte dell'imputato delle regole della associazione ma, a giudizio del ricorrente, dimostrano la estraneità di quest'ultimo al contesto associativo.

In definitiva, gli elementi di contesto che la sentenza ha ritenuto dimostrativi dell'appartenenza associativa del ricorrente non hanno alcun rilievo probatorio.

In assenza di riscontri fattuali il significato effettivo delle parole captate non può essere quello attribuito dai giudici di merito e le supposte confessioni sono inservibili anche perché non sussiste alcuna certezza che le vicende a cui faceva riferimento il ricorrente avessero origine da diverbi e contrasti personali piuttosto che da una matrice associativa. 19.2 Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione armata prevista dall'articolo 416 bis n.4 codice penale, poiché la stessa è stata motivata valorizzando la notoria e processualmente accertata disponibilità di armi in capo alla 'ndrangheta.

Così facendo il fatto notorio prende il posto del fatto reale e la presunzione sul carattere armato dell'associazione esclude ogni altro dato sull'assenza di azioni armate e sulla mancanza di dotazioni di armi da parte di un determinato aggregato associativo; l'aggravante assume natura esclusivamente oggettiva visto che il fatto notorio esclude per tabulas che il partecipe possa ignorare il carattere armato della associazione.

E' tuttavia ben possibile che un'articolazione locale sia del tutto sprovvista di dotazioni di armi con la conseguenza che ai partecipi che ignorino l'inserimento del sodalizio locale in una struttura unitaria possa essere addebitato di far parte di una associazione armata. 19.3 violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio che è stato determinato facendo riferimento alla disciplina introdotta con il decreto-legge n. 92/2008.

La pena edittale di anni 18 stabilita dal primo giudice, poi ridotta in sede di appello, oltrepassava i limiti edittali, sicché la riduzione della pena intervenuta in grado di appello non è riferibile alla normativa previgente ma a quella successiva.19.4 Con nota del 23 luglio 2021 il ricorrente ha presentato un motivo nuovo deducendo violazione di legge in relazione alla pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte Modaffari del 27/5/2021, poiché la condotta dell'imputato non integra la condotta tipica associativa.

20. [OSCURATO:PERSONA] condannato per il reato contestato al capo A della rubrica in quanto partecipe della cosca' ndranghetista dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di promotore e organizzatore, deduce con il ricorso: 20.1 Vizio di motivazione per manifesta illogicità in ordine all'appartenenza dell'imputato alla cosca omonima in quanto la partecipazione alla detta associazione è stata dedotta da elementi che costituiscono delle premesse erronee tali da inficiare la coerenza logica della motivazione.

In particolare tale condizione non può desumersi dalla circostanza che l'imputato, una volta scarcerato, abbia iniziato a lavorare con il fratello Saverio, peraltro assolto dall'accusa di partecipe alla medesima associazione; né dalla sussistenza del vincolo familiare che lo lega ad altri soggetti; né dalle estorsioni in danno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], considerato che la corte ritiene le dette condotte riconducibili alla necessità dell'associazione di recuperare liquidità per far fronte alle spese legali, e poi le considera sintomatiche dell'appartenenza del ricorrente al sodalizio, dando luogo ad un fenomeno di circolarità della prova ; né dalla vicenda relativa al prestito dei 56.000 euro, in ragione dei pochi dati certi emergenti dalla intercettazione.

Il ricorrente sottolinea che in sede cautelare il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare, ritenendo insussistente la gravità del quadro indiziario e sottolineando che le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano generiche e improduttive di sentenze di condanna a carico dell'imputato. 20.2 Vizio di motivazione per contraddittorietà in ordine all'appartenenza dell'imputato al sodalizio di cui al capo A in quanto emergono dalla motivazione palesi incongruenze rispetto ad alcuni passaggi argomentativi e ad atti del processo tali da inficiare la motivazione sotto il profilo logico.

Per la corte d'appello le intercettazioni e in particolare la conversazione con Votano e quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] offrono testimonianza dell'affiliazione dell'imputato, ma tale conclusione si pone in contraddizione con quanto osservato da questa Suprema corte che, nell'annullare l'ordinanza del tribunale del riesame , aveva sottolineato la inidoneità di semplici relazioni a costituire di per sé prova o anche soltanto indizio dell'appartenenza al sodalizio mafioso e ha osservato che l'imputato è rimasto in stato di detenzione dal 1996 al 2010.

Analoghe considerazioni vengono formulate con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in quanto la corte territoriale non ha considerato le esplicite critiche formulate dalla corte di cassazione in sede cautelare.

Inoltre si registrano argomentazioni tra loro contraddittorie e inconciliabili in ordine alle vicende Manuardi e Tripodi. 20.3 mancanza di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio poiché la corte di appello ha escluso il ruolo di organizzatore ed ha applicato la pena base di 14 anni di reclusione, poi ridotta per il rito, ma l'omessa motivazione del giudice di primo grado che ha determinato una pena complessiva di anni 27 di reclusione, senza indicare l'aumento per l'aggravante, non consente di verificare se e quanto la corte si sia discostata dal minimo edittale.

Con nota pervenuta il 19 luglio 2021 sono stati presentati motivi nuovi: 20.4 vizio di motivazione in ordine al ruolo apicale attribuito all'imputato nell'ambito della condotta associativa poiché la Corte ha valorizzato condotte successive alla data di contestazione del reato oggetto del presente procedimento ponendo in essere un sillogismo affetto da circolarità in quanto le estorsioni che sarebbero il frutto dell'associazione, risultano dimostrate in ragione della sussistenza dell'associazione; inoltre la premessa del ragionamento indiziario si fonda su un fatto non certo poichè ancora sottoposto a verifica processuale.

Infine alla stregua della recente sentenza di queste Sezioni Unite Modaffari non emergono elementi probatori idonei a dimostrare la sussistenza di quel contributo dinamico per il perseguimento dei fini dell'associazione che costituisce l'essenza del reato associativo .

In particolare la corte valorizza l'intercettazione che ha come protagonista Votano, che riconosce al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di associato, ma considera il tempo della conversazione ma non quello della conoscenza del Votano, databile ad anni precedenti. 21.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 21.1 violazione di legge e in particolare degli articoli 157 e 161 codice penale in relazione ai reati ex art. 323 cod.pen. contestati ai capi Al, A2, A3, A4, e in ordine agli altri reati di cui ai capi A6, A7, A8, All, Al2 e A13 poiché la corte di appello ha ritenuto che non fosse intervenuta la prescrizione dei detti reati, in quanto ha aggiunto al termine ordinario la sospensione per complessivi 1236 giorni, ma la norma di cui all'articolo 161 codice penale impedisce che i periodi interruttivi da computarsi possono comunque eccedere di un quarto il tempo necessario a prescrivere. 21.2 Violazione dell'art. 416 bis cod.pen. in relazione al reato contestato al capo A della rubrica poiché la prova della responsabilità del ricorrente è affidata alla viva voce dell'imputato che parlando con la fidanzata evocava il rito di iniziazione.

La corte ha ritenuto che in questa conversazione il [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto riferimento ad un'esperienza vissuta in prima persona mentre alcuni passaggi di questa conversazione testimoniano che si è trattato del racconto tratto da un film.

La corte inoltre dimostrando di essere consapevole della non univocità della sua interpretazione di detta conversazione ha valorizzato il coinvolgimento del ricorrente in plurime ipotesi di reati fine, trascurando il principio di diritto secondo cui il reato associativo non può trovare consistenza nella reiterazione dei reati fine, ma conserva una propria autonomia strutturale storica e richiede un quid pluris rispetto all'ipotesi di concorso. 21.3 violazione dell'art. 629 cod.pen. in relazione al reato contestato al capo A26 della rubrica poiché la corte ha confermato la pronunzia di primo grado in relazione all'estorsione aggravata dal metodo mafioso consumata ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei dialoghi intercettati.

La detta affermazione di responsabilità si pone in contrasto logico con l'assoluzione dal medesimo reato di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto l'effettivo titolare del lido balneare nell'interesse del quale è stata posta in essere la detta estorsione poiché dagli atti non emergerebbe la prova del suo diretto coinvolgimento nella vicenda.

E tuttavia questa argomentazione si pone in contrasto con l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] è un fedele esecutore delle direttive del capo cosca, con la conseguenza che non avrebbe potuto porre in essere alcuna condotta estorsiva senza la direttiva di quest'ultimo. 21.4 Violazione dell'art. 62 bis cod.pen e vizio di motivazione poiché il diniego delle attenuanti generiche è intervenuto sulla base di affermazioni di principio non congruenti con le risultanze probatorie sottolineando che al di là della formale affiliazione l'imputato è soggetto che ha avuto un ruolo attivo nelle dinamiche associative mentre, ribadisce il ricorrente, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il ricorrente è cognato di [OSCURATO:PERSONA] ma non è attivo nel sodalizio. 22.[OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, deduce: 22.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla detta affermazione di responsabilità poiché sono state ritenute attendibili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che ha attribuito un ruolo di rango elevato all'interno del sodalizio mafioso all'odierno ricorrente, e la Corte di Appello ha osservato che la detta chiamata non descrive un mero status ma l'inserimento nelle strutture di governo del sodalizio ed un dinamismo associativo, essendo emerso che l'imputato aveva il potere di intervenire in relazione al conferimento di nuove doti di rango provinciale.

Lamenta il ricorrente che tale affermazione del collaboratore è rimasta di fatto priva di riscontro, poiché l'unico elemento probatorio che viene utilizzato è costituito dalla conversazione tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], intercettata I'l ottobre 2010.

La corte pur dando atto che la perizia disposta dal GUP aveva accertato essere stata stata pronunziata la frase diversa: "pure a quello devono affiliare", in luogo di "pure a questo dobbiamo affiliare", non considera che questa diversa espressione smentisce l'interpretazione fornita alla conversazione in esame.

Ed infatti a pagina 381 della sentenza impugnata la corte nel riqualificare la condotta attribuita al Nucera da dirigente a semplice partecipe dell'associazione mafiosa evidenzia che all'esito della perizia trascrittiva non può desumersi dal tenore della conversazione l'effettivo coinvolgimento del Nucera nel rito relativo all'affiliazione.

Così facendo tuttavia la motivazione risulta contraddittoria, poiché lo stesso frammento di conversazione viene utilizzato come riscontro della chiamata del collaborante ma, a causa della sua equivocità, giustifica la riqualificazione del ruolo del Nucera in mero partecipe.

La corte inoltre non ha tenuto in adeguato conto il tenore del tutto scherzoso della conversazione intercettata, che si evince dalle numerose risate registrate durante il dialogo, e ha trascurato di considerare che l'imputato ha già riportato una condanna per l'associazione mafiosa nell'ambito di altro processo e ha subito interrotta detenzione dal 2001 al 2009.

La sentenza, inoltre, non descrive il contributo concreto specifico volontario e consapevole per la conservazione e il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione fornito dal Nucera, al di là di giudizi etici espressi sui collaboratori di giustizia o su rare concomitanti presenze all'interno di un bar con altri coimputati. 22.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio poiché la corte ha fatto riferimento alla risalente affiliazione dell'imputato e alla sua biografia penale, caratterizzata da un precedente specifico, tralasciando di considerare alcune circostanze oggettive, che non vengono meglio precisate, e la costatazione che il ricorrente non è stato coinvolto in nessuno dei reati fine, mentre non va trascurato che le poche conversazioni intercettate e le asserite frequentazioni con altri sodali sono tutte ricomprese tra la scarcerazione del Nucera, avvenuta nel maggio 2009, e il 2010.

23. [OSCURATO:PERSONA] condannato per i reati contestati ai capi B, B4, B6, B19, B15 e A 36 deduce: 23.1 violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli articoli 73 d.p.r. 309/90, 125, 192 e 533 codice di rito in ordine ai reati contestati ai capi B4 e B15 delle imputazioni in quanto gli elementi a carico del ricorrente consistono in conversazioni registrate poco comprensibili e dal contenuto ambiguo e non univoco nonché prive di riscontri oggettivi, la cui valutazione avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa.

La sentenza impugnata aderisce all'interpretazione soggettiva delle dette conversazioni fornita dal primo giudice e trascura di considerare le specifiche censure sollevate con i motivi di appello, senza dare conto nella motivazione delle ragioni per cui non sia mai stata documentata una transazione illecita avente ad oggetto sostanze stupefacenti, nè sia stato operato alcun sequestro.

La corte inoltre non fornisce le ragioni per cui l'odierno ricorrente è stato ritenuto concorrente nel reato contestato al capo B 15 e A36. 23.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai reati contestati ai capi A 36, B4, B6, B15 e B19 poiché la corte ha respinto la richiesta di estinzione per intervenuta prescrizione dei detti reati ritenendo erroneamente che il corso della prescrizione sia sospeso anche nel caso di ordinanza pronunziata ex art. 304 commi uno e due codice di rito.

Osserva di contro il ricorrente che la sospensione dei termini di prescrizione non opera in questo caso, poiché si tratta di una sospensione facoltativa e discrezionale determinata dal giudice e non imposta per legge. 23.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo contestato al capo B della rubrica poiché non è stato dimostrato il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di contribuire alla realizzazione di un programma comune.

La sentenza impugnata ha ritenuto la condotta partecipativa del ricorrente esclusivamente basandosi sulle modalità delle transazioni contestate all'imputato, non dimostrando la sussistenza di un accordo di natura associativa, che non può essere desunto soltanto dalla presenza di un'organizzazione di mezzi e dalle modalità dell'azione, ma necessita di un quid pluris da individuare in un accordo di natura permanente.

I fatti contestati 3 I sono frutto di singole attività di compravendita di sostanze stupefacenti mentre la ipotizzata affectio societatis è stata desunta erroneamente dal coinvolgimento dell'imputato nei singoli reati commessi in un brevissimo arco temporale di due mesi tra marzo e maggio 2011, a fronte di un lunghissimo arco temporale in cui si è sviluppata la condotta associativa, dal gennaio 2008 sino al momento della conclusione . delle indagini.

Sostiene il ricorrente che nel caso di specie difetta la prova che l'imputato nel porre in essere la sua condotta abbia avuto la consapevolezza che la propria attività si inseriva in un complesso di operazioni strumentali alla realizzazione dello spaccio. 23.4 violazione di legge per mancata concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla recidiva.

24. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati contestati ai capi C, Cl, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e D con il ricorso deduce: 25.1 violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alle specifiche censure mosse alla sentenza con i motivi di appello poiché i giudici della corte hanno disatteso la eccezione di inutilizzabilità dell'intero compendio offerto dalle intercettazioni di cui al decreto n. 837/11, sollevata sul rilievo che a fronte di una richiesta del pubblico ministero in relazione al reato di cui all'articolo 73 d.p.r. 309/90 , il GIP autorizzava l'attività anche in ordine all'articolo 74 d.p.r. 309/90, sostenendo che il gip ha esercitato il proprio potere di qualificare il fatto.

Ma in realtà il gip non ha operato una diversa qualificazione del fatto, ma si è limitato a riconoscere la sussistenza di gravi indizi anche in merito al reato associativo, senza esprimere alcuna motivazione; 24.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto contestato al capo C5 della rubrica poiché la corte ha fornito una motivazione apparente e illogica frutto di una irragionevole ricostruzione dei fatti e dell'omessa valutazione dei motivi di gravame puntualmente formulati dalla difesa.

La conclusione cui è pervenuto il collegio di secondo grado è contraria ai principi che disciplinano l'istituto del concorso di persone poiché non emergono nel caso in esame elementi specifici da cui desumere il contributo effettivo volontario e consapevole offerto dall'imputato alla condotta in esame. 24.3 violazione di legge in relazione agli articoli 2 e 159 cod.pen., 2 e 25 della Costituzione in ordine ai reati contestati ai capi Cl, C2, C3, C4, C6, C7 e D delle imputazioni per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, poiché la decisione della corte che ha respinto l'eccezione di estinzione dei detti reati è fondata sull'erroneo presupposto di legge che la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta dal giudice ex art. 304 cod. proc.pen. comporti la sospensione del corso della prescrizione.

Ma è vero che l'articolo 159 cod.pen. vigente all'epoca di commissione dei fatti stabilisce che il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento è imposta da una particolare disposizione di legge, mentre nel caso in esame la sospensione è stata applicata con provvedimento discrezionale del giudice. 24.4 violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronunzia sulle specifiche censure mosse con i motivi di appello in relazione al reato associativo contestato al capo C della imputazione, poiché gli indizi in ordine alla partecipazione al sodalizio criminoso dedito al traffico di sostanze stupefacenti sono stati desunti dal coinvolgimento reiterato degli imputati negli atti di cessione di quantitativi di stupefacenti di marijuana, ma non è stato dimostrato quel quid pluris costituito dall'accordo criminoso intercorso tra le parti che determina una relazione di reciproco affidamento e un vincolo stabile.

Dopo essersi soffermato a specificare gli elementi di distintivi del reato associativo dal concorso di persone nel reato continuato, il ricorrente deduce che nel caso in esame le attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti non erano precedute da un accordo preventivo di natura criminale, ma erano frutto di un'unica e circoscritta determinazione criminosa.

La motivazione resa dalla Corte di Appello è tanto più apparente poiché a pagina 180 della sentenza impugnata si afferma che la contestata associazione risulta dimostrata dall'uso di un linguaggio convenzionale, dall'utilizzo di Izzo come corriere e dal correlato timore delle sue delazioni; dalla scelta di delocalizzazione delle coltivazioni di cannabis nonché dalla reiterazione di diverse condotte relative di sostanza stupefacente. 24.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ruolo di organizzatore attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del reato associativo contestato al capo C della rubrica, poiché per la configurazione del ruolo apicale è necessario che il soggetto rivesta un ruolo gerarchicamente superiore in forza del quale gli vengono riconosciuti poteri decisionali di gestione e di rappresentanza dell'ente, mentre nel caso di specie tale ruolo viene attribuito in relazione al fatto che [OSCURATO:PERSONA] è collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], con affermazioni apodittiche autoreferenziale. 24.6 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché la corte si è limitata a richiamare le motivazioni della sentenza di primo grado senza argomentare in ordine alle specifiche censure contenute nei motivi di appello mentre i giudici si sono limitati alla indicazione numerica della pena senza giustificare in termini di proporzionalità adeguatezza l'entità della stessa. 25.ROME0 LEANDRO, condannato per i reati contestati ai capi B16 e B25 deduce 25.1 violazione di legge e in particolare dell'articolo 73 comma quinto d.p.r. 309/90 poiché la corte ha addebitato al ricorrente una condotta concorsuale in ordine a due distinte ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti contestate ai capi B 16 e B

25. La prova del coinvolgimento del ricorrente nell'episodio di cessione contestato al capo B 16 si fonda su una serie di intercettazioni avvenute il 21 marzo 2011.

La difesa aveva portato all'attenzione del collegio elementi a discarico indicati a pagina 34 dell'atto di appello che ponevano in dubbio la possibilità che il dialogo intercettato avesse ad oggetto sostanza stupefacente, ma la corte ha offerto a tali doglianze risposte soltanto apparenti, generiche e superficiali e con motivazione autoreferenziale ha escluso che l'affermazione di responsabilità si fondi su congetture, limitandosi ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado.

E tuttavia la contraddizione dell'iter argomentativo emerge nella parte in cui la corte perviene ad assolvere il ricorrente dal reato associativo, ammettendo che non vi sono elementi certi dai quali trarre in relazione al capo B 16 che il contenuto della busta trasportata dall'imputato fosse sostanza stupefacente.

Inoltre la corte è pervenuta ad un travisamento delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo avere nell'interrogatorio di garanzia affermato di essere chiamato Willy e di sapere che una parte della droga reperita da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] veniva trasportata dall' odierno ricorrente, in un successivo interrogatorio datato 14 settembre 2015 affermava di essersi sbagliato e che il Willy coinvolto era in realtà altro coimputato.

La corte, disattendendo la motivazione resa dal tribunale della libertà in sede cautelare, ha ritenuto che le dichiarazioni rese nel corso del primo interrogatorio fossero un elemento di conoscenza del tutto avulso dal contenuto del dialogo intercettato, in cui Qualid non si è riconosciuto, e ha ribadito che quest'ultimo viene indicato con il soprannome Willy, a dispetto di quanto da lui stesso affermato, e della considerazione che se il soggetto presente nell'autovettura non era Hallal non vi è nessuno in grado di affermare che il contenuto della busta consegnato al [OSCURATO:PERSONA] fosse droga.

In ordine al capo B25 la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità penale in ordine alla cessione di una modica quantità di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente illogica poiché la prova si basa su alcune intercettazioni telefoniche captate il 25 agosto 2011 in cui [OSCURATO:PERSONA] comunica a [OSCURATO:PERSONA] che manderà qualcuno ad incontrarlo.

La persona incaricata è [OSCURATO:PERSONA].

Dopo l'incontro, l'avvenuta cessione sarebbe dimostrata dalla conversazione telefonica intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale quest'ultimo comunica al suo interlocutore che sta rientrando a [OSCURATO:PERSONA].

La difesa sottolinea che non emergeva con chiarezza la natura illecita dell'incontro e il fatto che l'incontro fosse in effetti avvenuto e la corte ha ribadito le argomentazioni del primo giudice incorrendo in un'evidente carenza motivazionale. 25.2 Violazione e falsa applicazione degli articoli 133 e 62 bis codice penale poiché la corte ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche e di non determinare la pena nel minimo edittale, valorizzando la gravità dei reati e l'esistenza di un precedente penale, con una motivazione contraria ai criteri di ragionevolezza e proporzione della risposta sanzionatoria.

26. [OSCURATO:PERSONA] condannato per i reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente contestati ai capi B18 e B 20 deduce: 26.1 violazione degli articoli 73 d.p.r. 309/90 e 157 e 159 codice penale poiché la corte non ha dichiarato prescritti i capi di imputazione relativi alla cessione di sostanza stupefacente di tipo leggero con una motivazione del tutto insufficiente facendo riferimento alla sospensione del termine di prescrizione nel periodo relativo al deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado e in ragione della sospensione per il periodo di congelamento dei termini di custodia cautelare, disposta per la complessità del procedimento di entrambi i gradi della cognizione.

Tale assunto non è condivisibile poiché l'istituto della prescrizione è un istituto di diritto sostanziale e non è passibile di analogia; il caso che consente la sospensione dei termini di custodia cautelare in relazione alla particolare complessità del giudizio, previsto dal comma 2 del predetto articolo 304 codice procedura penale, va inquadrato come ipotesi facoltativa mentre l'articolo 159 disciplina tassativamente i casi di sospensione della prescrizione, facendo riferimento ai casi in cui il giudice è obbligato a sospendere il decorso del termine.

Un'ordinanza sospensiva dei termini di custodia cautelare non potrebbe mai in maniera automatica congelare il termine di prescrizione.

Il ricorrente osserva che le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che nel concetto di sospensione del procedimento la locuzione "imposta dalla legge" va intesa nel senso di una valutazione giudiziale non discrezionale, ma vincolata.

Alla stregua di queste considerazioni il periodo di sospensione dei termini di prescrizione considerato dalla corte non può essere preso in considerazione e deve essere quantomeno ridotto a 180 giorni relativi al deposito della motivazione, sicché tutti gli episodi di cessione di sostanza stupefacente alla data della sentenza di appello dovevano essere dichiarati prescritti. 26.2 violazione dell'articolo 73 d.p.r. 309/90 e vizio di motivazione poiché l'imputato è stato ritenuto responsabile per avere detenuto a fini di spaccio e ceduto a terzi un quantitativo pari a circa 500 g di marijuana ( capo B 18) e per avere detenuto un quantitativo pari a 146 g di marijuana (capo B 20).

La prova si fonda su intercettazioni ambientali e telefoniche e scambi di SMS ma l'interpretazione fornita dei giudici di merito si basa su mere ipotesi e congetture.

Il collegio giudicante ha ritenuto che la prova della natura del bene scambiato derivi dalla successione dei contatti, nel corso dei quali il ricorrente comunica a [OSCURATO:PERSONA] che lo stupefacente ceduto era di scarsa qualità e dalla costatazione che dopo l'incontro [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto perché trovato in possesso di stupefacente. 26.3 Violazione dell'articolo 192 codice procedura penale e travisamento della prova poiché la corte ha confermato la sentenza di condanna valorizzando mere presunzioni investigative e così violando i criteri di valutazione del compendio probatorio mentre avrebbe dovuto tener conto dei principi che governano il processo penale indiziario e dopo avere valutato i singoli indizi procedere ad un esame complessivo di tutti gli elementi per verificare se i margini di ambiguità di ciascuno di essi possono essere superati in una visione unitaria. 26.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 133 e 62 bis codice penale poiché i giudici di appello non hanno riconosciuto le attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione, mentre avrebbero dovuto dare conto delle precise ragioni poste a sostegno del diniego. 27.[OSCURATO:PERSONA] con l'atto di ricorso deduce: 27.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo contestato al capo B della rubrica poiché il ricorrente è stato ritenuto responsabile di avere preso parte ad un'associazione dedita al narcotraffico, ma la corte non ha valutato la possibilità di riqualificare il reato nell'ipotesi attenuata previsto dal sesto comma della suindicata disposizione di legge.

Il ricorrente lamenta che i giudici di merito piuttosto che provare la sussistenza degli elementi strutturali del reato associativo hanno ritenuto di poterli desumere esclusivamente dai reati fine, senza dimostrare la sussistenza dell'accordo di programma che costituisce l'elemento distintivo tra l'associazione criminale e il semplice concorso di persone nel reato.

Sottolinea inoltre che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti unici promotori dell'associazione sono stati assolti, sicché la detta associazione si risolve in un gruppo del tutto acefalo e privo di elementi apicali.

Ulteriore profilo riguarda la sussistenza dei mezzi economici in capo ai presunti associati, i quali non riuscivano a far fronte a debiti di modesta entità, il che smentisce la tesi della sussistenza di un gruppo organizzato che abbia a disposizione ingenti capacità economica.

Il ricorrente ribadisce la censura mossa con specifico motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del sesto comma dell'articolo 74 d.p.r. 309/90 e cioè la mancata riqualificazione della ipotesi associativa in quella finalizzata allo spaccio di lieve entità, poiché le intercettazioni rivelano perlopiù cessioni di lieve entità e modeste transazioni che consentono di ricondurre le condotte in un contesto associativo di lieve entità. 27.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 157 e 159 codice penale poiché la corte avrebbe dovuto dichiarare prescritti tutti i capi di imputazione relativi alla cessione di sostanza stupefacente di tipo leggero mentre ha ritenuto di respingere la detta istanza difensiva sulla base di presupposti di legge erronei.

28. [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente di cui all'articolo 73 comma cinque del d.p.r. 309/90 contestato al capo C8 e condannato alla pena di otto mesi di reclusione 800€ di multa, deduce: 28.1 violazione dell'articolo 192 codice procedura penale poiché con l'atto di appello si era contestato il vizio motivazionale del decreto di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione sull'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] RIT n. 643/11, con conseguente nullità del decreto e inutilizzabilità delle intercettazioni intercorse il 17 settembre 2011 nel corso delle quali l'odierno ricorrente avrebbe concordato con Spartico di incontrarsi presso un bar.

La sentenza gravata ha omesso ogni e qualsiasi motivazione sul punto. 28.2 violazione di legge in relazione agli articoli 157, 159 e 160 cod.pen. poiché la corte ha erroneamente ritenuto che il reato ascritto all'imputato non sia prescritto. 28.3 Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio poiché la corte ha motivato il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento alla pessima biografia penale del ricorrente, gravato soltanto da piccole condanne per reati contro il patrimonio.All'udienza pubblica del 9 settembre 2021,che si è svolta con trattazione orale su richiesta dei difensori, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito e, preso atto di un vizio di citazione riguardante l'imputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA], effettivo destinatario del ricorso del Procuratore Generale, e dell'intervenuto decesso dell'unico difensore di fiducia dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed Esposito, privi al momento di assistenza legale, è stata disposta la separazione processuale della posizione dei tre imputati, con rinvio a nuovo ruolo; all'esito della discussione , le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Solo il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e quello di quest'ultimo, limitatamente al trattamento sanzionatorio, sono fondati.

Gli altri motivi dei suindicati ricorsi e le impugnazioni proposte dagli altri ricorrenti non superano il vaglio di ammissibilità poiché solo formalmente sono stati dedotti vizi della motivazione della decisione gravata, mentre non sono state prospettate reali contraddizioni logiche, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni.

Molti ricorrenti si sono sostanzialmente limitati a criticare il significato che la corte di appello, aderendo alle valutazioni del primo giudice, ha dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini preliminari e, in specie, alle dichiarazioni dei collaboratori, al tenore delle conversazioni intercettate ed agli esiti delle ulteriori attività investigative svolte dagli inquirenti, con la conseguenza che, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, hanno sostenuto in pratica un'ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine ed una spiegazione alternativa alla interpretazione condivisa dalla Corte territoriale, nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

Analogo discorso vale per le numerose censure di pretese violazioni di legge che mirano ad ottenere una rivalutazione del compendio probatorio più favorevole agli imputati.

Non va trascurato che le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 còd. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 - dep. 15/09/2017, Pecorelli e altro, Rv. 27129401) Ed infatti è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso con i quali era stato denunciato il vizio di violazione di legge dell'ordinanza del tribunale del riesame in ordine all'affermata attendibilità soggettiva dei dichiaranti ed all'autonomia genetica delle dichiarazioni accusatorie poste a fondamento delle misura cautelare). (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016 - dep. 04/04/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26692401) 2.Ricorso del Procuratore Generale 2.1 II ricorso del Procuratore Generale è fondato solo nei confronti del giudizio assolutorio in favore del [OSCURATO:PERSONA].

Il compendio probatorio a carico di quest'ultimo è costituito da una serie di dialoghi di carattere auto ed eteroaccusatorio riportati a pagina 79 della sentenza di primo grado in cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] parla della strategia e delle minacce poste in essere per costringere l'imprenditore concorrente [OSCURATO:PERSONA] a non aprire nel suo lido una discoteca.

Deve in effetti convenirsi con il ricorrente che la motivazione addotta dalla corte di appello in merito alla estraneità dell'imputato è manifestamente illogica e si pone in contrasto con quanto affermato in altri passaggi della sentenza, da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] non è soltanto esponente apicale della cosca omonima, ma è il titolare effettivo del lido [OSCURATO:PERSONA], nel cui precipuo interesse la detta estorsione è stata consumata dal [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalle intercettazioni.

Ed in effetti la sentenza di primo grado a pagina 79 si sofferma sulle minacce formulate in modo esplicito da [OSCURATO:PERSONA] e in modo indiretto dal [OSCURATO:PERSONA], osservando che questi aveva fatto convocare l'imprenditore concorrente [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalla intercettazione in cui quest'ultimo intima al suo interlocutore "Passa, perché lui ti deve parlare", facendo inequivoco riferimento al [OSCURATO:PERSONA].

La corte territoriale ha evidenziato, quale elemento a sostegno della tesi difensiva, che l'effettivo incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] preannunziato dal [OSCURATO:PERSONA] non è stato comprovato, ma tale iter argomentativo non può essere condiviso poiché tale circostanza non appare idonea ad escludere il concorso del [OSCURATO:PERSONA] ed è in realtà inconducente.

Così facendo la corte ha omesso di valutare il precipuo contesto in cui [OSCURATO:PERSONA] operava e i rapporti che intercorrevano tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla gestione del lido e agli interessi della cosca, nonché lo specifico tenore dell'intercettazione, che offre un significativo elemento di riscontro alla prospettazione accusatoria secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era interessato e direttamente coinvolto nella vicenda avente ad oggetto la discoteca del [OSCURATO:PERSONA] e l'obiettivo dell'estorsione e aveva dato disposizioni al suo prestanome e sottoposto [OSCURATO:PERSONA].

Non va al riguardo trascurato che ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. (Sez. 4 - , Sentenza n. 52791 del 08/11/2018 Ud. (dep. 23/11/2018 ) Rv. 274521 - 01) Anche la valutazione della corte in merito all'utilizzo da parte del [OSCURATO:PERSONA] della prima persona plurale nelle conversazioni in cui parlava della vicenda estorsiva, si palesa manifestamente illogica in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non usa il plurale a caso, ma fa implicito riferimento ad almeno un altro soggetto coinvolto come lui nella vicenda, con cui palesa di condividere il medesimo interesse ed obiettivo, e tale soggetto dovrebbe essere logicamente individuato nel [OSCURATO:PERSONA], nella doppia veste di capo della cosca omonima ed effettivo titolare del lido, particolarmente attivo nel curare gli interessi dell'impresa, come emerge dalle altre vicende oggetto delle indagini e relative all'ampliamento della struttura.

La corte ha in conclusione omesso di valutare in modo logicamente coerente e congruo alle emergenze processuali il peculiare ruolo del [OSCURATO:PERSONA], come capocosca e titolare effettivo del lido, e il tenore delle conversazioni intercettate.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza limitatamente alla assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dalla contestazione estorsiva di cui al capo B 26 e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che rivaluterà il compendio probatorio.2.2 Le altre censure formulate nei confronti delle pronunzie assolutorie in favore degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano inammissibili poiché, pur deducendo formalmente un vizio di motivazione, nella sostanza invocano una valutazione alternativa del materiale probatorio.

La motivazione del ricorso risulta, inoltre, carente dei requisiti necessari per contrastare la sentenza impugnata e non assolve all'onere di esporre le ragioni specifiche utilizzate per censurare le argomentazioni della corte.

In particolare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di intestazione fittizia di beni escluso dalla Corte di Appello, è affermata in modo meramente assertivo, senza neppure richiamare un qualche elemento indiziario che avrebbe potuto essere valorizzato per superare le considerazioni della corte, e il ricorso si fonda sul presupposto, affermato in modo apodittico e senza indicare gli elementi di fatto a suo fondamento, che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di cognato del [OSCURATO:PERSONA], fosse consapevole per ciò solo dell'obiettivo elusivo della intestazione fittizia in cui era coinvolto.

Analoghe considerazioni devono essere formulate in ordine al ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolto poiché la corte di appello ha ritenuto insufficiente la prova della ritenuta coincidenza tra l'oggetto che questi aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA] e il narcotico ceduto da [OSCURATO:PERSONA] circa 15 minuti dopo.

Con il ricorso si lamenta un'erronea interpretazione delle conversazioni intercettate, confrontandosi direttamente con i mezzi di prova, censura non consentita in questa sede.

Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], occorre premettere che il GUP ha valorizzato come elementi a sostegno della prospettazione accusatoria le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che lo indica come soggetto attivo nel sodalizio; l'intercettazione da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] chiede ad [OSCURATO:PERSONA] di recapitare un messaggio a Settimo [OSCURATO:PERSONA] rammentandogli del "battesimo" di un affiliato; il commento sdegnato del [OSCURATO:PERSONA] in merito alle propalazioni di un nuovo collaboratore di giustizia.

La corte, di contro, ha osservato che le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] sono generiche e pertanto inutilizzabili; che l'essersi prestato per la vicenda del "battezzo" a fungere da canale informativo pur costituendo un elemento indiziario grave della partecipazione intraneità del [OSCURATO:PERSONA] è isolato e non può reggere il giudizio di responsabilità, poiché affiancato da una chiamata di correità generica.

Il ricorso non si confronta con le argomentazioni della corte in ordine alla genericità delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] e si concentra sulla natura della cerimonia del "battezzo", senza considerare che la corte ha effettivamente riconosciuto che il riferimento fosse ad una cerimonia di affiliazione, ma ha sostenuto che tale elemento indiziario isolato non possa da solo fondare il giudizio di colpevolezza in conclusione il ricorso non si confronta con l'iter argomentativo della corte, così incorrendo nel vizio di genericità.Come già anticipato, non verrà in questa sede trattata l'impugnazione avverso l'assoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché tale posizione è stata stralciata.

3. Prima di entrare nel merito dei singoli ricorsi proposti dagli imputati sembra opportuno affrontare le tre censure che sono state proposte da . molti ricorrenti: l'eccezione di intervenuta prescrizione, quella di inutilizzabilità delle intercettazioni e la doglianza sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata. 3.1 L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con il decerto n. 831/11 è inammissibile perché manifestamente infondata e generica.

A pagina 133 della sentenza impugnata la corte ha spiegato come inizialmente la intercettazione era stata attivata su richiesta della P.G., con cui si ipotizzava il coinvolgimento della cosca [OSCURATO:PERSONA] nel settore degli stupefacenti attraverso una gestione organizzata del traffico di droghe.

Vero è che il pubblico ministero avanzava richiesta solo ex art. 73 309/90 d.p.r., ma il gip autorizzava per giorni 40 l'intercettazione indicando espressamente gli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/90.

Occorre al riguardo rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità la valutazione del reato per il quale si procede all'intercettazione non dipende dalla singola imputazione a carico del soggetto intercettato, ma con riguardo alla indagine nel suo complesso e nel caso in esame il gip procedeva correttamente ad autorizzare anche in ragione della fattispecie associativa, come implicitamente prospettato in sostanza anche dalla nota di P. G. e dallo stesso pubblico ministero, che nella richiesta parlava di sodali.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che in presenza di sufficienti indizi di delitti di criminalità organizzata, è consentito al G.i.p. autorizzare le operazioni di intercettazione in base all'art. 13 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, ancorchè la richiesta del P.M. faccia esclusivo riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 47109 del 22/11/2007 Ud. (dep. 19/12/2007 ) Rv. 238715 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 34809 del 21/07/2015 Cc. (dep. 11/08/2015 ) Rv. 264447 - 0).

Nel caso in esame l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni prospettata dalla difesa è stata correttamente respinta, poiché lo stesso pubblico ministero dava atto che si procedeva per reati previsti dall'art. 51 comma tre bis codice di rito e risulta che in effetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano già iscritti per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

La corte territoriale ha inoltre escluso che tale riqualificazione sia incompatibile con una motivazione per relationem che richiami il tenore degli indizi indicati nella richiesta e nella nota di P.G., in quanto, ha ribadito, già in quel segmento investigativo erano emersi elementi da cui desumere la gestione organizzata dei traffici tanto che il pubblico ministero faceva esplicito riferimento ai sodali.

Non va peraltro trascurato che la questione della pretesa nullità o inutilizzabilità è stata già valutata in senso contrario da questa corte di cassazione con la sentenza numero 34809 del 21 luglio 2015 che ha disatteso la eccezione, formulando le argomentazioni poste a sostegno del rigetto da parte del tribunale e poi ribadite dalla Corte di Appello e da cui questo collegio non ritiene di doversi discostare. 3.2 L'eccezione di intervenuta prescrizione è manifestamente infondata poiché, secondo consolidato orientamento di questa Corte, la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del giudizio, deliberata con specifica ordinanza, determina, ai sensi dell'art. 159, comma primo, cod. pen., la sospensione della prescrizione dei reati per i quali in quel giudizio si procede e per tutti gli imputati, prescindendo dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di operare distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso. (Sez. 6, Sentenza n. 15477 del 28/02/2014 Rv. 258967 - 01 ;Sez. 5, Sentenza n. 14863 del 21/12/2020 Rv. 281138 - 04; Sez. 6, Sentenza n. 31875 del 12/04/2016 Ud. (dep. 22/07/2016 ) Rv. 267982 - 01), Come correttamente osservato dalla Corte di Appello, le sospensioni ex articolo 304 cod. proc.pen. intervenute nei confronti dei termini di custodia cautelare operano anche in ordine alla prescrizione poiché si tratta di un procedimento unico avente ad oggetto più imputati e non risulta nè viene dedotto che le difese si siano opposte alla detta sospensione o abbiano chiesto lo stralcio della posizione dei loro assistiti.

Non va infine trascurato che non emergono ragioni per discostarsi dall'orientamento secondo cui In materia di reati aggravati ex art. 7 dl. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione; ne consegue che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito. (Sez. 2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017 Ud. (dep. 07/09/2017 ) Rv. 271164 - 01) 3.3 Le doglianze in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis quarto comma codice penale e cioè dell'associazione armata devono ritenersi manifestamente infondate.

La corte di appello ha dedicato uno specifico paragrafo alla valutazione dell'aggravante della associazione armata evidenziando come la condotta associativa risulti aggravata, sia in ragione delle condotte di armi specificamente contestate ai capi A32 e A 34, sia in ragione della collocazione della cosca nel più ampio sodalizio criminoso, considerato che la 'ndrangheta è un'associazione che dispone di arsenali di imponenti dimensioni, come più volte accertato da sentenze definitive.

Nel respingere le specifiche doglianze difensive la corte ha ricordato che l'aggravante dell'associazione armata è una circostanza oggettiva che ricorre anche quando sia dimostrata la semplice disponibilità da parte del gruppo o dei singoli affiliati in caso di bisogno, non risultando necessaria la prova dell' effettiva detenzione o porto d'armi da parte del singolo affiliato.

In particolare ha osservato che la costante disponibilità di armi da parte della cosca [OSCURATO:PERSONA] è documentata da molteplici fatti di sangue in cui è stato coinvolto il capo storico [OSCURATO:PERSONA] condannato all'ergastolo nell'ambito della guerra di mafia consumata nel territorio reggino tra gli anni 1985- 1991.

Trattasi di motivazione esaustiva e immune dai vizi dedotti.

In conclusione la corte di appello ha correttamente motivato al riguardo in quanto dopo avere richiamato diversi arresti giurisprudenziali sul tema, ha individuato quegli elementi di fatto in ragione dei quali emerge storicamente che la cosca [OSCURATO:PERSONA] ha avuto la costante disponibilità di armi funzionali al perseguimento degli scopi del sodalizio e spesso utilizzate per il compimento di sanguinose esecuzioni, proprio nel territorio di [OSCURATO:PERSONA].

Infine ha valorizzato il tenore di alcune intercettazioni da cui si desume che nello svolgimento dell'attività posta in essere nell'interesse sodalizio fosse frequente il ricorso alle armi, come emerge dalla conversazione intercettata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Ne ha correttamente dedotto che i soggetti affiliati della cosca non possono avere ignorato senza colpa tale disponibilità di armi da parte del sodalizio.

4. [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Con i primi tre motivi, in modo piuttosto ridondante, il ricorrente censura l'affermazione di responsabilità in ordine al sodalizio finalizzata al traffico di stupefacenti cui avrebbero preso parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di organizzatori e in posizione apicale.

Le censure sono manifestamente infondate e generiche.

Non sussiste alcuna violazione delle richiamate norme di diritto penale sostanziale, risultando le determinazioni della Corte distrettuale rispettose dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione sia pur rudimentale che, attraverso la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (in questo senso, ex multis, Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550).

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro. (Fattispecie in cui la partecipazione al reato associativo era stata desunta non solo dal dato storico della reiterata commissione di reati fine in concorso tra gli associati, ma anche dall'esistenza di un rapporto di collaborazione collaudato e destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi). (Sez. 3 - , Sentenza n. 20003 del 10/01/2020 Cc. (dep. 06/07/2020 ) Rv. 279505 - 029) È, dunque, sui criteri fattuali da valorizzare ai fini della riconoscibilità di associazione per delinquere che la giurisprudenza di legittimità ha fornito indicazioni più precettive: chiarendo, in particolare, che l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n.309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un "quid pluris", che deve sostanziarsi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396).

Non ricorrono neppure vizi della motivazione poiché per comprovare la sussistenza del sodalizio la corte ha correttamente valorizzato le comuni modalità esecutive dei reati, l'uso tra i tre soci di un linguaggio convenzionale, il particolare attivismo dei tre imputati che collaboravano nella gestione di diverse attività criminose sia sul versante della coltivazione che sul versante dello smercio di diversi tipi di stupefacente nell'interesse comune del gruppo che operava all'esterno, con i clienti, come un entità unica nell'ambito della quale i capi erano interscambiabili, l'esistenza di un sistema di tutela legale comune ai sodali, come emerge dalla vicenda di Izzo, corriere tratto in arresto che inviava dal carcere un biglietto, con il quale sollecitava il pagamento da parte del gruppo delle spese di assistenza legale che avrebbe dovuto sostenere.

La censura in ordine all'assenza di rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con altri sodali è infondata poiché è vero che nel corso delle intercettazioni l'imputato si relaziona esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] ma, come evidenziato dalla corte, il compendio probatorio è costituito perlopiù da registrazioni eseguite all'interno della vettura di quest'ultimo mentre dal tenore delle conversazioni registrate si evince la consapevolezza degli interlocutori e del ricorrente di agire nell'ambito di un gruppo organizzato e di cooperare anche con [OSCURATO:PERSONA].

Emblematico il dialogo del 9 settembre 2011 in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutono di chi deve presenziare ad un incontro con dei fornitori romani, da cui si desume che [OSCURATO:PERSONA] intrattiene rapporti con diversi soggetti nell'ambito del gruppo organizzato e certamente si palesa perfettamente consapevole del vincolo stabile che lo lega a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].A sostegno del ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] la corte ha osservato che l'imputato è stabilmente in contatto con gli elementi posti al vertice della struttura, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si rapporta con i fornitori e gli acquirenti con autonomia e capacità di discutere dei dettagli e di curare le trattative impegnando il gruppo, si relaziona con [OSCURATO:PERSONA] in termini di sostanziale parità; a sostegno di tale assunto ha richiamato la conversazione sopracitata, in cui [OSCURATO:PERSONA] spiegava al ricorrente l'opportunità che solo uno di loro si recasse ad un incontro con i fornitori, in quanto non era necessario andare entrambi ed anzi era imprudente spostarsi tutti insieme.

Il ricorso nel formulare le sue censure omette di valutare questa conversazione, così incorrendo nel vizio di genericità.

Giova ricordare che in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore, spettante a colui che coordina il contributo degli associati, a differenza di quello di promotore e di capo, assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, con un'attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice associativo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento, ad opera della sentenza impugnata, del ruolo di organizzatore a carico di colui che coordinava i turni di spaccio sulla "piazza" gestita dal sodalizio). (Sez. 4 - , Sentenza n. 28167 del 16/06/2021 Ud. (dep. 21/07/2021 ) Rv. 281736 - 02 Né la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza di una coltivazione curata da [OSCURATO:PERSONA] costituisce elemento idoneo a smentire la sussistenza della struttura organizzata, poiché il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è configurabile anche in caso di stabile collaborazione tra soggetti che partecipano, anche in posizione apicale, ad altri sodalizi impegnati nel medesimo settore criminoso o siano attivi, anche in forma non associata, in quel settore, potendosi configurare una confederazione tra gruppi distinti, senza che ciò sia contraddetto dalla capacità di ogni gruppo di operare anche autonomamente. (Sez. 4 - , Sentenza n. 50570 del 26/11/2019 Ud. (dep. 16/12/2019 ) Rv. 278440 - 01) 4.2 L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con decreto numero 837 del 2011 è inammissibile perché manifestamente infondata e generica per le ragioni già esposte nel paragrafo

3.1. Decisiva comunque al riguardo è la costatazione che la questione della pretesa nullità o inutilizzabilità è stata già respinta proprio relativamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] da questa Corte di cassazione con la sentenza numero 34809 del 21 luglio 2015, che ha disatteso la eccezione ribadendo le argomentazioni poste a sostegno del rigetto da parte del tribunale e poi ribadite dalla corte di appello. 4.3 La censura avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio è inammissibile perché, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, la difesa con l'appello non ha sollevato specifici motivi di critica in punto di trattamento sanzionatorio.L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 4.4 II sesto motivo di ricorso con cui si invoca la dichiarazione di prescrizione del reato contestato al capo C3 è inammissibile in quanto con l'atto di appello non è stata sollevata alcuna censura in ordine al giudizio di colpevolezza per il detto reato che pertanto non è stato oggetto dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, sicchè l'affermazione di responsabilità è divenuta irrevocabile prima della celebrazione del giudizio di appello.

Il motivo di ricorso è comunque manifestamente infondato poiché il delitto di coltivazione si prescrive in dieci anni salvo eventuali sospensioni e all'atto della pronunzia di appello tale termine non era ancora maturato.

È noto, peraltro, che l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare eventuali cause estintive maturate dopo la sentenza di appello. 5.[OSCURATO:PERSONA] 5.1 La censura in ordine alla natura della prova del sodalizio di stampo mafioso è manifestamente infondata e generica, poiché non si confronta con le esaustive argomentazioni contenute nella sentenza della corte, che a pagina 294, dopo avere ripercorso i dati giudiziari da cui è emerso il fenomeno criminale 'ndranghetista basato su una struttura unitaria, fortemente gerarchizzata, articolata in locali intese come cellule di 'ndrangheta, al cui interno si conferiscono cariche, ha richiamato diverse sentenze ormai definitive che hanno accertato l'esistenza della cosca [OSCURATO:PERSONA] dedita al traffico di sostanze stupefacenti e anche al controllo di appalti pubblici, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], cui era stato assegnato il territorio di [OSCURATO:PERSONA] e il controllo del comune di Bagaladi.

La perdurante operatività del sodalizio nel segmento temporale oggetto del presente processo ha trovato un primo sostegno nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], affiliato ad una locale di 'ndrangheta di un territorio limitrofo, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che l'odierno ricorrente era capo della locale di [OSCURATO:PERSONA] e ha reso dichiarazioni specifiche su circostanze a sua diretta conoscenza, in quanto aveva incontrato l'imputato in più occasioni.

La posizione apicale del [OSCURATO:PERSONA] è stata confermata dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] altro collaboratore il quale ha riferito che a partire dagli anni 2000 la provincia aveva deciso che stante la perdurante detenzione del fratello Domenico fosse lui il responsabile della locale di [OSCURATO:PERSONA] .

Significativi riscontri della posizione apicale rivestita dall'odierno ricorrente emergono poi dal tenore delle intercettazioni.

Emblematica della posizione apicale dell'imputato e del contesto fortemente gerarchizzato della associazione a lui facente capo è stata considerata la conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] raccontava che il padre aveva contattato Settimo in relazione ad un danneggiamento e questi aveva garantito che qualora il responsabile fosse stato uno dei suoi sottoposti lo avrebbe ammazzato.

La perdurante operatività della cosca è attestata anche dalla richiesta mossa direttamente da Settimo ad un 'ndranghetista di rango provinciale di aprire una nuova locale nel cosentino,(v. intercettazione dell'i ottobre 2008 in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA], personaggio di spicco della 'ndrangheta reggina, che Settimo aveva richiesto di aprire una locale).

Altro elemento di riscontro è costituito dalle pressioni di matrice estorsiva esercitate direttamente da [OSCURATO:PERSONA] per il tramite di un tecnico comunale nei confronti degli imprenditori impegnati a svolgere lavori nei territori di [OSCURATO:PERSONA] e Bagaladi, pressioni riferite dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha raccontato di essere stato più volte avvicinato anche dal ricorrente che si interessava agli appalti sul territorio. 5.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché non ricorre alcuna violazione dei criteri di valutazione della prova indicati nell'articolo 192 cod. proc.pen. poiché la corte sottolinea come le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] non sono soltanto de relato ma risultano anche frutto di conoscenza diretta, in quanto il predetto ha dovuto chiedere ed ottenere l'assenso del [OSCURATO:PERSONA] prima di eseguire un danneggiamento, in ossequio alle regole di 'ndrangheta.

La corte, inoltre, ha fatto corretta applicazione della massima di esperienza in forza della quale il conferimento di una particolare dote all'interno del sodalizio implica l'avvenuta attivazione in ambito associativo.

Tale affermazione deve ritenersi pienamente condivisibile, anche alla stregua della più recente pronunzia delle Sezioni unite, la quale ha ribadito che la condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione e che, nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti — sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza — alla luce di elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (sez.0 n. 36958/2021 Modaffari) Nel caso in esame la Corte di Appello ha sottolineato la presenza di numerosi elementi di riscontro del ruolo dinamico e funzionale ricoperto dall'imputato nell'ambito associativo, poiché dal materiale intercettativo emerge che l'imputato si attivava per l'apertura di nuove locali di a 'ndrangheta; veniva informato del battesimo di nuovi affiliati; teneva contatti con i rappresentanti di altre articolazioni territoriali; dava disposizioni sulle condotte da tenere; dirimeva i conflitti tra gli affiliati , come nel caso di [OSCURATO:PERSONA] che voleva ricorrere come ultima istanza all'odierno ricorrente per lamentarsi del comportamento di [OSCURATO:PERSONA]. 5.3 il motivo di ricorso avente ad oggetto la sussistenza della circostanza aggravante della associazione armata è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con le articolate ed esaustive argomentazioni esposte dalla corte di appello a pagina 418 della sentenza impugnata.

Sembra opportuno al riguardo richiamare le considerazioni già esposte nel paragrafo 3.3. 5.4 La censura è manifestamente infondata poiché la corte ha correttamente valutato il compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato che, ad onta del dato formale, la titolarità del lido La cubana era riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], e da numerosi riscontri emersi dall'analisi delle conversazioni intercettate, da cui emerge il ruolo di dominus dell'impresa rivestita dall'imputato, che impartiva disposizioni e pagava gli stipendi ai dipendenti, i quali mostravano nei loro colloqui di essere consapevoli che capo dell'impresa era [OSCURATO:PERSONA] e non il cognato.

La difesa non si confronta con le articolate argomentazioni resa dalla corte al riguardo e così facendo incorre anche nel vizio di genericità.

Correttamente la corte di appello ha escluso la necessità della prova della provenienza illecita dei mezzi finanziari impiegati nell'impresa ai fini dell'integrazione del delitto di intestazione fittizia contestato al ricorrente. 5.5 Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte non si è limitata ad osservare che l'imputato nella veste di effettivo titolare di quella attività economica era il soggetto interessato ad ottenere i titoli autorizzativi per la realizzazione di varie opere edilizie per ampliare il lido La cubana, ma ha ampiamente dimostrato l'attivo coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei reati indicati in ricorso, evidenziando l'accordo intervenuto tra quest'ultimo e il funzionario pubblico Borrello, che emerge dalle intercettazioni ( v. la conversazione intercettata il 21 maggio 2010 nel corso della quale l'odierno ricorrente sollecita il cognato [OSCURATO:PERSONA] a parlarne con Borello), e dalle stesse parziali ammissioni dell'imputato che, nel corso dell'interrogatorio ha riconosciuto di aver incaricato privatamente, nella veste di suo tecnico, il funzionario comunale riconoscendo il proprio diretto coinvolgimento nella vicenda relativa al rilascio del permesso a costruire per il lido.

Altrettanto significativa la conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] raccontava l'incontro intercorso con l'assessore regionale al demanio per trovare un rimedio rispetto al patito sequestro, palesando ancora una volta il suo attivo coinvolgimento nell'iter amministrativo diretto ad ottenere le prescritte autorizzazioni, a prescindere dalle irregolarità commesse. 5.6 La corte ha risposto correttamente alla specifica censura, sottolineando che secondo un primo e preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sussiste il concorso materiale e non l'assorbimento tra il reato di falso ideologico in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio, poiché diverso è il bene giuridico tutelato e che , comunque, anche a voler aderire ad un secondo orientamento peraltro minoritario, non potrebbe esservi assorbimento in quanto la condotta posta in essere dal ricorrente nel caso in esame ricomprende in sé il falso, ma sicuramente è costituita da un quid pluris e la falsità è strumentale alla realizzazione dell'abuso di ufficio, di cui il falso integra solo una parte.

Così facendo rispetta la regola secondo cui sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il reato di falso in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio nel caso in cui la condotta di abuso non si esaurisce nella falsificazione, e la falsità in atti è strumentale alla realizzazione del reato di cui all'art. 323 cod. pen., di cui costituisce una parte della più ampia condotta. (Sez. 5, Sentenza n. 45992 del 07/07/2017 Ud. (dep. 06/10/2017 ) Rv. 271073 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 3515 del 18/12/2019 Cc. (dep. 28/01/2020 ) Rv. 278324 - 01) 5.7 La censura è inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di appello ed è anche manifestamente infondata, poiché si tratta di beni aziendali che possono tutti essere oggetto di confisca . 5.8 Le censure in ordine al trattamento sanzionatorio devono ritenersi in parte fondate.

Occorre premettere che dal confronto dei dispositivi delle due sentenze di merito risulta che l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato associativo contestato al capo A della rubrica e dei reati fine contestati ai capi A3, A4, A5, A6, A7, A8, A11, Al2, A13 A17, A18, A19, A20, A21, A24, A25.

Nel dispositivo della sentenza di primo grado la pena è stata rideterminata in anni 16 e mesi 10 di reclusione, mentre nella motivazione la pena viene determinata in anni 13 e mesi sei di reclusione.

Dalla motivazione della sentenza emerge che la pena base è stata determinata in anni 18 per il reato associativo, aumentata di tre mesi di reclusione ciascuno per i reati residui di cui agli articoli 632, 639 bis e 1161 Codice della navigazione contestati ai capi A 11, Al2 e A 13, e di sei mesi ciascuno per gli altri 13 reati satellite.

Non va infatti trascurato che la corte ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione solo in relazione alle violazioni edilizie e paesaggistiche contestate ai capi A 11 e A 13 e non agli altri reati contestati in detti capi.

Deve in effetti rilevarsi che nella motivazione del trattamento sanzionatorio, la corte fa corretto riferimento all'aumento per continuazione di tre mesi per i reati contestati ai capi A 11, Al2 e A 13 ma nell'indicare l'aumento di sei mesi di reclusione per ciascuno degli altri reati satelliti fa riferimento a un numero inferiore di reati e per errore indica quelli contestati ai capi A2, A16 e A26, per i quali vi è stata assoluzione.

E' noto che in caso di difformità tra quanto precisato nella motivazione e quanto statuito in dispositivo secondo la regola generale prevale il dispositivo.

Ma va detto che solo facendo riferimento ai criteri indicati nella motivazione si perviene alla pena finale di 18 anni e 10 mesi di reclusione, come statuito in dispositivo.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della corte di appello che provvederà a rideterminare il trattamento sanzionatorio.5.10 L'eccezione di intervenuta prescrizione è manifestamente infondata poiché la corte ha correttamente determinato e i periodi massimi di prescrizione prorogata dopo gli eventi interruttivi nel rispetto dell'articolo 161 cod.pen. e ha calcolato le sospensioni del decorso di detti termini, nella misura di giorni 1236.

Al riguardo vanno richiamate le argomentazioni già. esposte nel paragrafo 2.2. 5.11 L'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata in relazione a reati di intestazione fittizia di beni in ragione della pretesa inoperatività in termini sanzionatori dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis. 1 codice penale è manifestamente infondata poiché l'art. 157 cod.pen. prevede che si deve tener conto nel determinare il termine di prescrizione delle circostanze aggravanti ad effetto speciale ritenute in relazione al singolo reato, a prescindere dal giudizio di equivalenza ex articolo 69 cod.pen. e quindi dalla rilevanza a fini sanzionatori.

Nel caso in esame i reati satellite risultano perlopiù aggravati dalla volontà di agevolare il sodalizio di stampo mafioso e anche se nel determinare i singoli aumenti per continuazione la corte non ha fatto esplicito riferimento alla detta aggravante, ne ha riconosciuto la sussistenza. 5.12 Gli altri motivi nuovi sono inammissibili poiché reiterano quelli già proposti con il ricorso, riproponendo argomenti e censure perlopiù di merito, già respinte dalla corte con motivazione immune dai vizi dedotti.

6. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile poiché mira perlopiù ad introdurre censure di merito, dirette ad ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e non si confronta con la esaustiva motivazione resa dalla corte d'appello. 6.1 Il primo motivo deduce vizi in ordine alla identificazione del Borello quale responsabile dei reati di abuso d'ufficio e falso a lui contestati, ma si tratta di censura inammissibile perché non dedotta con i motivi di appello e, comunque, inconducente e manifestamente infondata, poiché non residuano dubbi in ordine alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto responsabile delle condotte di falso e abuso a lui contestate e in tal senso militano il compendio documentale e le dichiarazioni dei coimputati. 6.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la corte fornisce ampia ed esaustiva motivazione sia in ordine al carattere essenziale delle variazioni riscontrate il 31 maggio 2010, sia in ordine alle caratteristiche dei lavori effettuati che, in ragione della loro entità e natura non potevano certamente essere considerati di agevole rimozione, in adesione alle considerazioni svolte dal perito.

Neppure è vero che la corte non si confronta con le considerazioni del consulente di parte, poiché a pagina 267 esplicitamente confuta la relazione di parte dell'architetto Leone. 6.3 D terzo motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell'art. 323 codice penale, come modificato recentemente, è manifestamente infondato.Questa Corte ha precisato che in tema di abuso di ufficio sussiste la violazione di legge in tutte le ipotesi di contrasto tra il provvedimento e le disposizioni normative contenute in fonti di rango primario o secondario che definiscono i profili vincolati, formali o sostanziali, del potere, mentre è configurabile l'eccesso di potere, sotto forma dello sviamento, quando, nei provvedimenti discrezionali il potere viene esercitato per un fine diverso da quello per cui è attribuito. (Sez. 5 - , Sentenza n. 49485 del 13/11/2019 Cc. (dep. 05/12/2019 ) Rv. 278042 - 02) Nel caso in esame non si verte in un'ipotesi di eccesso di potere, in quanto non si è in presenza di attività discrezionale della pubblica amministrazione, ma di condotte dovute, ove ricorrano alcuni presupposti, sicché le modifiche intervenute con la novella del 2020 non inficiano la rilevanza penale della condotta ascritta al Borrello. 6.4 II motivo con cui si lamenta il concorso formale del reato di falso con il reato di abuso d'ufficio è manifestamente infondato e costituisce reiterazione della censura formulata con l'atto di appello cui la corte ha reso congrua ed esaustiva motivazione.

E' opportuno richiamare al riguardo le considerazioni svolte trattando la posizione di [OSCURATO:PERSONA] al paragrafo 5.6. 6.5 Il motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha spiegato che le condotte contestate al capo A 11 si riferiscono allo stato dei luoghi alla data del maggio 2010 e che in mancanza di un legittimo titolo autorizzativo le opere eseguite hanno determinato uno stabile mutamento dei luoghi e integrato la condotta delle fattispecie contestate, alterando la fisionomia dei luoghi e occupando lo spazio demaniale marittimo. 6.6 La censura in ordine all'aggravante dell'art. 7 D.L.159/2011 è inammissibile perché non è stata dedotta con i motivi di appello, come rilevato anche nella sentenza impugnata, a pagina 425. 6.7 L'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata poiché il ricorrente non tiene conto che nella sentenza si dà atto che sono intervenuti 1236 giorni di sospensione pari ad anni tre e mesi quattro e che l'abuso d'ufficio e falso sono stati ritenuti aggravati dall'intento di agevolare l'associazione mafiosa, aggravante ad effetto speciale che incide in modo significativo sul calcolo della prescrizione come meglio precisato nel paragrafo

2.2. In conclusione il reato contestato al capo A 11 alla data della sentenza di appello non era prescritto. 6.8 La censura di omessa motivazione sulle attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché a pagina 452 la corte di appello ha respinto motivatamente la richiesta del detto beneficio, osservando che con l'impugnazione la difesa aveva fatto esclusivo riferimento alla condizione di incensurato del Borello, che non può da sola essere posta a fondamento delle attenuanti in parola, e non ha indicato altri concreti elementi positivi di valutazione.

Va, peraltro, osservato che neppure con il ricorso vengono evidenziati elementi di fatto che sono stati trascurati dalla sentenza impugnata e che avrebbero potuto giustificare il detto beneficio.6.9 L'inammissibilità del ricorso principale rende inammissibili i motivi nuovi, che non devono essere oggetto di valutazione.

7. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile perché generico in quanto non spiega per quali motivi i fatti valorizzati dalla corte non sarebbero idonei a far ritenere la partecipazione del ricorrente alla cosca mafiosa.

La sentenza impugnata, nell'esaminare la posizione del ricorrente, ha dato atto che in seguito ad annullamento di questa Corte, il tribunale del riesame nel corso del giudizio di rinvio aveva annullato l'ordinanza cautelare, ma ha evidenziato come non fossero a quell'epoca stati valutati alcuni elementi che rivestono peculiare rilevanza e in particolare le informazioni desumibili da svariate conversazioni intercettate, da cui emerge il ruolo del Leone quale autista e uomo di fiducia del capo cosca [OSCURATO:PERSONA], che lo incaricava altresì di portare i suoi messaggi ( v. intercettazione registrata al progressivo numero 73 dell'Il gennaio 2008) ed ancora l'episodio in danno di [OSCURATO:PERSONA], in cui il Leone ostentava la sua caratura mafiosa.

Il ricorrente sostiene che questo elemento non può essere utilizzato, poiché non è stato contestato nel capo d'imputazione e non è stato oggetto di indagine, ma la doglianza è infondata in quanto si tratta di una condotta che emerge obiettivamente dalle intercettazioni telefoniche e che si è consumata nel periodo di interesse, a nulla rilevando che la stessa non sia stata oggetto di ulteriori approfondimenti o non abbia formato oggetto di autonoma contestazione.

Giova ricordare in questa sede che oggetto della imputazione è la disponibilità dell'imputato nei confronti del sodalizio e la sua attiva partecipazione alle attività dell'organizzazione, che può estrinsecarsi in diverse condotte anche e non necessariamente di carattere illecito.

Pertanto è corretto da parte della corte desumere indici rivelatori della sua affectio societatis da vicende emerse dalle intercettazioni, anche se non siano state specificamente indicate nel capo di imputazione, essendo sufficiente che le stesse contribuiscano a corroborare la prospettazione accusatoria.

La corte fa inoltre riferimento agli esiti di altro procedimento penale successivo a questo giudizio, ma tale elemento viene utilizzato quale ulteriore e non dirimente conferma del rapporto fiduciario, della conoscenza degli affari illeciti della cosca e del persistente contributo dell'imputato al sodalizio anche in epoca successiva alla contestazione.

L'inammissibilità del ricorso determina l'inammissibilità dei motivi nuovi presentati dal difensore, che non vanno esaminati.

8. [OSCURATO:PERSONA] L'unica articolata censura dedotta è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della corte di appello che, a pagina 50 della sentenza, ha osservato che dagli atti emerge non soltanto la prova della cessione di una quantità di marijuana in favore dell'imputato al fine di consentirgli di provarne la qualità, ma anche il sicuro coinvolgimento del ricorrente nel traffico di stupefacenti, non come consumatore ma con il ruolo di spacciatore.

A sostegno di tale assunto ha richiamato il tenore di diverse intercettazioni (tra cui progressivo n.178 e n. 340) da cui si desume che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto aduso ad acquistare e rivendere sostanza stupefacente.

In particolare nel dialogo intercettato in ambientale un paio di giorni dopo la cessione in oggetto il ricorrente si lamentava con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] di non avere venduto lo stupefacente acquistato, poiché non era di buona qualità e questi gli spiegava come trattare con gli acquirenti.

Il ricorrente non si confronta minimamente con queste argomentazioni, così destinando l'impugnazione alla inammissibilità.

9. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché con i diversi motivi vengono dedotte censure di merito che si confrontano direttamente con il compendio probatorio e con l'interpretazione delle intercettazioni fornita dalla corte e non evidenziano vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione o violazioni di legge.

Le censure difensive inoltre si appuntano sui distinti episodi, considerati singolarmente, mentre è proprio la complessiva dinamica delle condotte, reiterate con analoghe modalità e secondo schemi operativi consolidati, a palesare la natura e l'oggetto degli scambi . 9.1 Il primo motivo è generico poiché non tiene conto delle argomentazioni della corte che a pagina 82 ha osservato che dal tenore delle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA], nell'occasione in uso a [OSCURATO:PERSONA], si evince che il [OSCURATO:PERSONA] era solito rifornire il [OSCURATO:PERSONA] di cocaina.

Ed infatti in altre precedenti occasioni le investigazioni avevano documentato incontri notturni tra [OSCURATO:PERSONA] o soggetti da lui delegati per ricevere le consegne dal [OSCURATO:PERSONA] con analoghe modalità e il [OSCURATO:PERSONA] in quel periodo veniva tratto in arresto perché trovato in possesso di alcune dosi di cocaina occultate all'interno della chiave dell'autovettura adeguatamente modificata.

La corte ha con argomentazione logicamente ineccepibile sottolineato che questi indicatori sottolineano come la detenzione accertata dell'imputato non fosse ad uso e per fini personali, ma ad evidente scopo di cessione.

A ciò si aggiunga che l'annullamento con rinvio disposto in sede cautelare da questa Corte era incentrato esclusivamente sul mancato riconoscimento della fattispecie prevista dal quinto comma dell'articolo 73 d.p.r. numero 309/1990, poi invece ritenuta sussistente nella sentenza impugnata. 9.2 Anche le censure dedotte in relazione all'episodio contestato al capo B22 sono generiche e si limitano a criticare l'interpretazione fornita dalla corte al tenore delle intercettazioni, da cui emerge un incontro tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], incaricato da parte del [OSCURATO:PERSONA] di prelevare "sigarette", espressione allusiva che verrà utilizzata anche in occasione dell'episodio contestato al capo B 24. 9.3 Il terzo motivo risulta reiterativo delle censure già sollevate con l'atto di appello, che sono state respinte osservando che la difesa non si confronta col testo integrale della trascrizione, da cui si evince il riferimento all'utilizzo di cocaina da parte del [OSCURATO:PERSONA] e la necessità di occultare lo stupefacente in modo da eludere i controlli.9.4 Anche in relazione a questo episodio le emergenze processuali vengono valutate complessivamente in quanto la prospettazione accusatoria trova conferma nella reiterazione del medesimo schema di condotta che prevede un incontro veloce tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], o un soggetto da questi delegato, per ricevere un oggetto che deve essere immediatamente nascosto all'interno della vettura, al fine di evitare possibili controlli, e che viene spesso indicato con termini elusivi come le sigarette.

Nel caso in esame peraltro emerge che [OSCURATO:PERSONA] avesse bisogno della cocaina per affrontare la notte al lavoro, come si ricava dalle sue stesse affermazioni registrate. 9.5 La corte ha ribadito come la sequenza degli accadimenti dei contatti è univocamente dimostrativa dell'avvenuta cessione dello stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], questa volta per il tramite di [OSCURATO:PERSONA].

L'unica differenza è costituita dal luogo in cui avviene l'incontro, per venire incontro alle difficoltà di spostamento di [OSCURATO:PERSONA]. 9.6 La censura in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché la corte di appello ha correttamente valorizzato, nel rispetto dell'art. 133 codice penale, la serialità della condotta e la pessima biografia penale dell'imputato, già condannato quattro volte per reati anche in materia di sostanze stupefacenti.

Per tali ragioni ha determinato la pena in misura lievemente superiore al minimo edittale e ha ritenuto di non concedere, in assenza di elementi positivi di valutazione, le circostanze attenuanti generiche invocate dalla difesa in modo assolutamente generico.

Trattasi di motivazione immune dalle censure dedotte. 9.7 L'eccezione di intervenuta prescrizione è manifestamente infondata poiché come correttamente osservato dalla corte di appello le sospensioni ex articolo 304 cod. proc.pen. intervenuto nei confronti dei termini di custodia cautelare operano anche in ordine alla prescrizione poiché si tratta di un procedimento unico avente ad oggetto più imputati e non risulta nè viene dedotto che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] si sia opposta alla detta sospensione o abbia chiesto lo stralcio della posizione del suo assistito.

10. [OSCURATO:PERSONA] 10.1 Il ricorso è inammissibile.

L'unica censura formulata dal ricorrente riguarda il reato associativo, mentre nulla è stato dedotto in ordine ai tre reati fine per i quali l'imputato ha riportato condanna.

Il ricorso si limita genericamente a contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo della affectio societatis che la corte ha correttamente desunto da questa serie di concordi elementi sintomatici: la molteplicità e continuità delle comunicazioni e lo stabile coordinamento dei predetti impegnati nel raggiungimento di un obiettivo comune; l'utilizzo di un linguaggio allusivo e criptico comprensibile soltanto agli appartenenti all'associazione, l'impegno dei singoli nella raccolta delle somme necessarie al finanziamento delle partite acquistate; la individuazione di luoghi comuni in cui custodire la droga; la consapevolezza di contribuire con la propria attività all'attuazione di un programma e la progettualità verso nuovi traffici; il senso di appartenenza comune che si desume da alcuni passaggi delle conversazioni.

Trattasi di motivazione esaustiva e rispettosa dei criteri di valutazione della sussistenza del reato associativo indicati dalla giurisprudenza di legittimità e già richiamati trattando la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

A fronte della motivazione ampia congrua e coerente resa dalla corte il ricorso risulta del tutto aspecifico. 11. [OSCURATO:PERSONA] 11.1 La censura formulata con il primo motivo di entrambi i ricorsi, avente ad oggetto la attendibilità del collaboratore e nel complesso l'idoneità del compendio probatorio a fondare il giudizio di colpevolezza in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio di stampo mafioso è manifestamente infondata, poiché la corte di appello a pagina 410 della sentenza impugnata ha motivatamente respinto le doglianze di appello, con considerazioni logicamente coerenti ed immuni dai vizi dedotti.

In particolare la corte ha ribadito la piena attendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito fatti a sua diretta conoscenza e ha indicato lo [OSCURATO:PERSONA] come soggetto affiliato come picciotto, dal quale aveva appreso alcune informazioni interne al sodalizio, non limitandosi a fornire il dato formale della avvenuta affiliazione, ma riferendo il suo diretto coinvolgimento in condotte attive.

La corte ha osservato che le dichiarazioni del collaboratore non sono generiche poiché hanno riferito del coinvolgimento dell'imputato in un fatto specifico, a nulla rilevando la circostanza che il predetto non sia stato condannato per tale reato per assenza di riscontri sul punto.

Le accuse in ordine alla sua affiliazione hanno di contro trovato significativo riscontro nel tenore di alcune conversazioni e in particolare di un dialogo tra Settimo [OSCURATO:PERSONA], capo del sodalizio e il ricorrente, con cui questi intratteneva rapporti di frequentazione, nel corso del quale il primo non aveva remore a parlare con il ricorrente della spartizione degli appalti pubblici sul territorio di [OSCURATO:PERSONA], il che presuppone la sua intraneità alla compagine operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA].

Non va poi trascurato che [OSCURATO:PERSONA] per un periodo è stato vero e proprio autista di [OSCURATO:PERSONA] Settimo, ruolo significativo della sua disponibilità e adesione alle finalità del sodalizio.

Neppure è vero quanto dedotto dalla difesa che la corte abbia travisato il contenuto dell'arresto giurisprudenziale riportato in sentenza secondo cui le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori. (Sez. 1 - , Sentenza n. 9891 del 04/06/2019 Ud. (dep. 12/03/2020 ) Rv. 278503 - 01) La corte infatti richiamato questo arresto al fine di confermare la rilevanza delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito di avere ricevuto informazioni in ordine ad alcuni affiliati da [OSCURATO:PERSONA].

E' vero che il tribunale della libertà nel provvedimento allegato al ricorso ha annullato la misura cautelare già applicata nei confronti del ricorrente ritenendo non raggiunto il requisito di gravità indiziaria, ma tale esito è stato superato dalle concordi e non manifestamente illogiche conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito. 11.2 Anche la seconda censura relativa alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata è manifestamente infondata in quanto la corte ha reso sul punto adeguata ed esaustiva motivazione dedicando alla detta aggravante uno specifico paragrafo della sentenza e richiamando i diversi elementi emersi nel corso di questo processo da cui emerge la concreta disponibilità da parte del sodalizio di armi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della compagine associata.

A fronte di questa articolata ed esaustiva motivazione il ricorrente si limita a proporre censure generiche e richiamare i criteri generali stabiliti dalla giurisprudenza, senza contrapporre specifici elementi di fatto in contrasto con la ricostruzione offerta dalla corte. 11.3 I motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio e in particolare al diniego delle attenuanti generiche non possono trovare accoglimento poiché la corte pur valorizzando le concrete caratteristiche della condotta partecipativa del ricorrente, di minor disvalore rispetto a quella degli altri affiliati, e l'assenza di precedenti penali, che l'hanno indotta a determinare la pena nel minimo edittale vigente all'epoca della commissione del reato permanente, non ha ravvisato ulteriori elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti generiche, nel rispetto del preciso dettato normativo di cui all'art. 62 bis cod.pen. né il ricorrente ha indicato elementi di fatto che avrebbero potuto fondare l'invocato riconoscimento e che sono stati trascurati dalla corte.

12. [OSCURATO:PERSONA] 12.1 Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.

La sentenza impugnata dopo avere analizzato i tratti descrittivi e l'evoluzione dell'istituto del concorso esterno in associazione di stampo mafioso osserva che il ricorrente nella veste di pubblico funzionario ha agevolato l'infiltrazione della cosca nella attività economiche locali, e che la piattaforma indiziaria sottoposta in sede cautelare allo scrutinio di legittimità si è arricchita delle dichiarazioni dell' imprenditore [OSCURATO:PERSONA].

La corte ha spiegato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non possono essere ritenute de relato poiché il predetto riferisce fatti appresi dallo zio [OSCURATO:PERSONA], esponente storico della locale di S.Lorenzo, limitrofa al territorio su cui opera la cosca [OSCURATO:PERSONA] , in forza di una relazione anche di tipo criminale ed oggetto della comune conoscenza tra gli affiliati al medesimo contesto associativo.

In particolare [OSCURATO:PERSONA] ha riferito del timore dei [OSCURATO:PERSONA] che l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] potesse avere conseguenze pregiudizievoli per il sodalizio in ragione dell'importanza del ruolo assunto da quest'ultimo all'interno dell'amministrazione comunale per garantire il controllo criminale del territorio da parte della famiglia.

Il compendio probatorio si è arricchito del narrato offerto dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato nel ricorrente il tecnico comunale che garantiva le comunicazioni con la cosca e in particolare con [OSCURATO:PERSONA] e faceva da tramite rispetto alle richieste estorsive, anche sotto forma di assunzioni, avanzate in ordine ai lavori che dovevano essere eseguiti nei comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Bagaladi. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di specifiche richieste avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'assunzione dei nipoti di [OSCURATO:PERSONA], il che integra già di per sé il contributo al rafforzamento del sodalizio, e di un alterco con il ricorrente per questioni legate alla sua attività, in ragione delle quali era stato convocato ad un incontro cui partecipavano degli affiliati, nel corso del quale era stato pesantemente minacciato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre la sentenza ha evidenziato diversi elementi obiettivi di conferma del ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] che emergono dal tenore di alcune conversazioni intercettate, da cui si desume la sua disponibilità nei confronti della cosca e il concreto contributo causale offerto al rafforzamento dell'associazione, grazie al ruolo rivestito all'interno dell'amministrazione comunale, nella sostanza più ampio delle sue competenze formali, che consentiva agli altri sodali di affermare che il Comune era nelle loro mani.

La censura in merito al mancato riscontro obiettivo delle assunzioni in favore dei nipoti del [OSCURATO:PERSONA] non è stata dedotta con i motivi di appello ed è comunque generica poiché nella sentenza si dà atto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] nipote del [OSCURATO:PERSONA] lavora per un'impresa locale e tale circostanza non è stata contestata in punto di fatto dalla difesa. 12.2 II secondo motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha negato le attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione, che lo stesso ricorso non evidenzia, e ha poi sottolineato la gravità della condotta e l'intensità del dolo, richiamando l'episodio della feroce minaccia formulata nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]. 12.3 II terzo motivo è inammissibile poiché l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] non è stata dedotta con i motivi di appello, con cui la difesa aveva lamentato la scarsa rilevanza e l'attendibilità intrinseca del portato del collaboratore, confrontandosi con le sue accuse. 12.4 Il secondo ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è generico e reiterativo poiché si limita a riprodurre le medesime considerazioni già formulate con l'atto di appello, cui la corte ha fornito adeguata e congrua risposta.

La dedotta inutilizzabilità dell'informativa avente ad oggetto un addebito di peculato a carico dell'imputato è già stata riconosciuta dalla stessa Corte di Appello, che in effetti non ha fatto uso di tali elementi per pervenire all'affermazione di responsabilità.

Quanto agli elementi dedotti dalla difesa, la corte ha dato atto che da alcune intercettazioni si evince l'irritazione dell'imputato in ordine alle condotte assunte dal [OSCURATO:PERSONA], ma ha fornito una logica spiegazione che rende tale condotta compatibile con il consapevole e utile contributo offerto dall'imputato all'associazione, osservando che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preferito un comportamento meno arrogante e plateale da parte del coimputato, al fine di evitare di suscitare l'attenzione degli inquirenti sulla delicata vicenda in questione nella consapevolezza delle irregolarità desumibili dagli atti della pubblica amministrazione. 12.5 La censura in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dal quarto comma dell'art. 416 bis cod.pen. è inammissibile poiché la difesa si è limitata a riproporre testualmente il motivo di appello, non formulando alcuna osservazione critica in ordine alla motivazione addotta sul punto dalla corte.

La censura è comunque manifestamente infondata poiché la corte ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte , secondo cui la disponibilità di armi da parte della associazione 'ndrangheta e la consapevolezza dei sodali di tale disponibilità è fatto notorio conclamato in innumerevoli pregressi provvedimenti giudiziari.

L'aggravante della associazione armata è stata correttamente riconosciuta nel caso di specie anche nei confronti del concorrente esterno in quanto l'associazione 'ndranghetista ha notoriamente la disponibilità di numerose armi per perseguire i suoi obiettivi e [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare senza colpa tale caratteristica, in ragione delle numerose esecuzioni sanguinose nel corso degli anni che si sono verificate in quel territorio ad opera di affiliati al sodalizio locale. 12.6 La pena è stata determinata in 12 anni di reclusione, esclusa l'aggravante del sesto comma dell'articolo 416 bis, in forza del trattamento sanzionatorio previsto prima della legge del 27 maggio 2015, ed è stata determinata nel minimo edittale previsto per il partecipe all'associazione armata.

La corte ha dato atto che la fattispecie associativa è stata contestata come commessa sino alla data della richiesta di rinvio a giudizio, con conseguente applicabilità delle pene vigenti a quella data, sicché nella sostanza il GUP ha applicato una pena inferiore a quella legale e, in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa, e ha osservato che il detto trattamento sanzionatorio, che in assenza di impugnazione della pubblica accusa non può essere aggravato per allinearlo al minimo edittale previsto dalla novella in vigore, certamente non appare suscettibile di ulteriori riduzioni.

Anche le censure in ordine al diniego delle attenuanti appaiono generiche e manifestamente infondate poiché la corte ha reso motivazione ampia e logicamente congrua rispetto alle emergenze processuali e quindi incensurabile in questa sede. 12.7 L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inammissibilità dei motivi nuovi sottoscritti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che non vanno di conseguenza esaminati nel merito.

13. [OSCURATO:PERSONA] I due ricorsi sono loro nella sostanza sovrapponibili e possono essere trattati unitariamente. 13.1 La prima censura è generica è manifestamente infondata in quanto reiterativa di quella dedotta in appello e ampiamente confutata dalla corte sulla base di un univoco convergente compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno trovato riscontro nelle vicende del bar Tropical e nelle conversazioni intercettate nell'indagine Nuovo potere da cui emergeva la conoscenza da parte dell'imputato degli equilibri criminali del territorio di Bagaladi.

La corte ha spiegato che nell'operazione Nuovo potere l'addebito associativo fu archiviato, sicché il materiale probatorio relativo a tale imputazione è stato correttamente utilizzato in questo processo, una volta riaperte le indagini.

Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], fornendo informazioni che attengono alla sua conoscenza diretta, ha attribuito al Pannuti la carica di capo giovane, che comporta il coordinamento dei sodali della società minore e presuppone la dote quantomeno dello sgarro completo.

La corte ha fornito un'attenta interpretazione delle conversazioni intercettate da cui emerge la conferma della chiara consapevolezza dell'imputato di agire nell'interesse del sodalizio criminoso, adottando un atteggiamento mafioso e contribuendo con la sua condotta ad esercitare il controllo capillare del territorio.

La corte invece non ha ritenuto utilizzabili perché aspecifiche le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. 13.2 La censura avente ad oggetto l'aggravante dell'associazione armata è manifestamente infondata ed è stata respinta con argomentazione articolata e corretta sotto il profilo giuridico a pagina 418 della sentenza impugnata, laddove la corte ha ricordato che l'aggravante è una circostanza oggettiva per la cui integrazione non è necessaria l'effettiva detenzione o porto da parte di ciascun associato ma è sufficiente che le armi siano funzionali al perseguimento degli scopi della associazione .

Nel caso la corte in esame ha valorizzato le emergenze evidenziate nelle sentenze definitive rese in numerosi processi che hanno accertato la disponibilità di arsenali da parte della 'ndrangheta in generale e della famiglia mafiosa [OSCURATO:PERSONA] e ha richiamato il tenore delle dichiarazioni auto accusatorie dell'affiliato [OSCURATO:PERSONA] che nel parlare di sue attività recenti nell'ambito del sodalizio ha fatto esplicito riferimento a condotte intimidatorie esercitate avvalendosi dell'uso di armi nella sua disponibilità. 13.3 La censura sul trattamento sanzionatorio è generica è manifestamente infondata poiché la pena è stata determinata per il reato associativo in 13 anni di reclusione ridotta poi per il rito e la corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione e della presenza di condanne per reati in materia di armi riportate dall'imputato.

Il ricorrente non si confronta con questa motivazione, nè deduce vizi di illogicità o di contraddittorietà della stessa. 14.[OSCURATO:PERSONA] 14.1 La prima censura è manifestamente infondata poiché lo stesso imputato, nel corso del suo interrogatorio riportato per ampi stralci in sentenza, ha ammesso che il frantoio era nella sua titolarità e che lo aveva intestato alla moglie per paura che glielo sequestrassero.Con i motivi di appello ha riconosciuto che Spizzica aveva venduto il frantoio a settimo [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva intestato alla moglie- Costei certamente in ragione del suo rapporto di convivenza non poteva ignorare la finalità precipua della intestazione fittizia del panificio perseguita dal proprio stretto congiunto. e tale finalità era all'evidenza condivisa o comunque nota alla moglie, come emerge dalla conversazione intercettata al progressivo 7891 riportata a pagina 239 della sentenza impugnata. 14.2 II secondo motivo di ricorso è generico poiché la corte territoriale affronta il problema della aggravante della finalità di avvantaggiare il sodalizio mafioso a pagina 431 della motivazione, evidenziando come dal tenore di alcune conversazioni intercettate riportate in sentenza emergono indicatori del coinvolgimento della famiglia mafiosa nella attività commerciale e della assoluta compenetrazione tra gli interessi del capo cosca e gli interessi del sodalizio.

L'odierna ricorrente nella veste di moglie del capo cosca non poteva ignorare che le diverse fittizie intestazioni cui ricorreva il marito fossero destinate ad evitare provvedimenti ablativi a carico del soggetto apicale, anche per agevolare e rafforzare il sodalizio criminale nel suo complesso.

La censura formulata non si confronta questa motivazione e afferma che nella sentenza impugnata non vi è alcun accenno a questa problematica, così incorrendo nel vizio di genericità. 15.Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 15.1 Il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. lana è inammissibile perché generico.

Occorre infatti premettere che l'imputato è stato ritenuto responsabile per avere organizzato e diretto unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il sodalizio contestato al capo C della rubrica e come partecipe nella veste di stabile fornitore del sodalizio contestato al capo B della rubrica.

Le censure formulate dal ricorrente sono così generiche che non contengono alcuno specifico riferimento alla valutazione del compendio probatorio posto a sostegno della affermazione di colpevolezza dell'imputato, e all'iter argomentativo esplicitato dalla corte che di contro ha valorizzato a tale fine diversi concordi elementi di fatto, nell'ambito di una motivazione articolata e congrua che risulta immune dalle dedotte censure.

Al riguardo è sufficiente richiamare le considerazioni già svolte relativamente ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'associazione contestata al capo C della rubrica e alla sussistenza di una serie di indici sintomatici della ricorrenza di un accordo criminoso stabile per la realizzazione di un obiettivo comune attraverso una struttura organizzata.

In ordine al reato associativo contestato al capo B la corte ha fornito articolata motivazione a pagina 111 della sentenza impugnata valorizzando, oltre alla reiterazione e rilevanza obiettiva delle numerose transazioni, altri indici sintomatici tra cui l'uso condiviso di un linguaggio convenzionale, la distinzione dei ruoli necessari allo svolgimento del programma e ha valorizzato il tenore delle numerose conversazioni intercettate e le dichiarazioni parzialmente confessorie dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Giova ricordare in questa sede che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. (Sez. 4 - , Sentenza n. 19272 del 12/06/2020 Cc. (dep. 25/06/2020 ) Rv. 279249 - 01) 15.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Al capo C5 viene contestata all'imputato la detenzione e cessione di circa 500 g di cocaina in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il compendio probatorio è costituito da una serie di conversazioni che consentono di collegare l'imputato ad un sequestro di cocaina avvenuto in Sicilia all'interno di un'area di servizio.

Anche in questo caso la censura dedotta con il ricorso è estremamente generica e non consente di individuare le specifiche ragioni poste a sostegno della doglianza.

La corte peraltro fornisce un'esaustiva e articolata ricostruzione della vicenda alle pagine 56 e seguenti della sentenza ed evidenzia come la responsabilità dell'odierno ricorrente si desume dal tenore complessivo delle conversazioni intercettate da cui emerge la preoccupazione per l'arresto di Izzo a Messina, il timore di potere essere coinvolti a causa delle ambasciate trasmesse dal carcere dai soggetti arrestati ed ancora la richiesta di manleva dalle spese processuali avanzata al ricorrente dal predetto Izzo, tutti indicatori inequivoci del coinvolgimento del ricorrente nel trasporto della sostanza sequestrata e del ruolo apicale ricoperto dall'imputato nel contesto associativo 15.3 La censura di illegittimità costituzionale dell'art. 74 dpr 309/90 è manifestamente infondata poiché questa disposizione già prevede un'ipotesi attenuata di associazione, sottoposta ad un regime sanzionatorio meno afflittivo.

E' opportuno ricordare che questa corte ha già avuto modo di precisare che è manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. delle leggi in materia di stupefacenti), nella parte in cui non configura un distinto reato associativo, meno gravemente sanzionato, per il caso di gruppi finalizzati al traffico di sostanze riconducibili alla II ed alla IV delle tabelle previste dall'art. 14 del T.U. citato.

Costituisce infatti legittimo esercizio della discrezionalità legislativa la scelta di non differenziare le pene per l'associazione, riguardata nella sua essenza unitaria di fenomeno organizzativo per scopi criminali, pur essendo comminate sanzioni diverse, secondo la natura dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, quanto alle specifiche condotte di narcotraffico.

Né tale scelta contrasta con il più mite trattamento sanzionatorio previsto dal sesto comma dello stesso art. 74 per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità", poiché per esse è logicamente prospettabile una minor rilevanza criminale proprio sotto il profilo organizzatorio, quale diretta implicazione delle circostanze delineate al comma quinto del precedente art. 73. (Sez. 6, Sentenza n. 4445 del 02/12/2004 Ud. (dep. 08/02/2005 ) Rv. 230758 - 01 15.4 L'eccezione di prescrizione sollevata in ordine ai reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti è manifestamente infondata per le ragioni già esposte nel paragrafo 2.2. 15.5 La censura in merito al ruolo apicale attribuito all'imputato nell'ambito del sodalizio di cui al capo C è generica poiché non si confronta con l'articolata motivazione resa dalla corte di appello che ha adeguatamente argomentato in merito al ruolo di preminenza e di organizzazione e coordinamento dell'attività degli altri sodali da parte dell'odierno ricorrente, richiamando il tenore di diverse conversazioni registrate. 15.6 A pagina 454 la corte ha respinto la richiesta di attenuanti generiche con motivazione ineccepibile valorizzando l'assenza di elementi positivi di valutazione nella condotta dell'imputato e la gravità delle condotte contestate all'imputato, tra cui due condotte associative, nonché la posizione nevralgica e apicale rivestita nell'ambito del sodalizio contestato al capo C della rubrica. 15.7 Il secondo ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati associativi ripropone molte delle censure già sollevate con il primo ricorso, in ordine alle quali si rimanda alle argomentazioni già esposte, mentre, le doglianze formulate con i motivi n. 1,2,4,5,6 ,7 in relazione ai diversi episodi di detenzione illecita addebitati all'imputato sono inammissibili poiché tendono ad introdurre censure di merito che esulano dai vizi prospettabili in sede di legittimità.

Ed infatti lo stesso ricorrente non deducendo manifesta illogicità o apparenza della motivazione , in sostanza lamenta presunte carenze delle argomentazioni e interpretazioni congetturali delle intercettazioni, invocando il diretto confronto con le fonti di prova e con il tenore delle conversazioni registrate e formulando generiche critiche alla ricostruzione dei diversi episodi di detenzione illecita attribuita all'imputato, condivisa dai giudici di merito Il ricorrente peraltro non si confronta con le articolate osservazioni della corte di appello che, dopo avere esposto nel dettaglio il compendio probatorio relativo ai singoli episodi di detenzione illecita e le specifiche censure sollevate con i motivi di appello ha reso esaustiva e articolata risposta alle considerazioni difensive con motivazione adeguata, congrua alle emergenze processuali e non manifestamente illogica, valorizzando il tenore delle intercettazioni che hanno registrato in diretta i contatti e gli incontri tra gli imputati tra i quali intercorrevano all'evidenza rapporti di dare e avere aventi ad oggetto beni che non potevano essere apertamente nominati e che sono stati ritenuti essere sostanze stupefacenti, in forza di un ragionamento induttivo ineccepibile sulla base degli elementi del contesto in cui operano gli interlocutori ed anche in ragione dei sequestri di droga intervenuti nel corso delle indagini.Il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista dall'articolo 74/6 comma d.p.r. 309/90, dedotto con il terzo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è stato oggetto di un distinto paragrafo della motivazione in cui la corte, nel rispetto della giurisprudenza di legittimità sul tema, ha osservato che "l'associazione aveva palesato la capacità di acquistare vendere quantitativi e modesti e di organizzare spedizioni per l'acquisto della rivendita vantando un indiscusso controllo sul territorio ma anche la capacità di oltrepassare la storica base territoriale".

Trattasi di motivazione corretta in punto di diritto e immune da vizi di illogicità e coerenza, neppure dedotti dalla difesa, che pertanto si sottrae al sindacato di questa corte.

La censura dedotta con l'undicesimo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che denunzia l'assenza di motivazione rispetto all'entità dei singoli aumenti per i diversi reati unificati per continuazione è inammissibile poiché non è stata sollevata con i motivi di appello.

16. Ricorso Pennestrì 16.1 La prima censura è generica poichè non si confronta con l'articolata motivazione resa a pagina 88 dalla corte, che dopo avere esposto il tenore delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mandante dell'acquisto e destinatario della sostanza stupefacente consegnata al Pennestrì, ha respinto con argomentazione congrua e non manifestamente illogica le censure sollevate con l'atto di appello, valorizzando il consolidato modus operandi che intercorreva tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricostruito in ordine ad altre cessioni di sostanza stupefacente oggetto di autonome contestazioni nell'odierno giudizio.

La corte ha sottolineato come dal tenore delle conversazioni emerge che il ricorrente si era prestato ad acquistare dal [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente da consegnare al [OSCURATO:PERSONA] che aveva bisogno della cocaina per affrontare la notte al lavoro. 16.2 L'eccezione processuale in termini di prescrizione del reato è manifestamente infondata per le considerazioni già esposte al paragrafo 2.2. 16.3 La censura in ordine alle attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché la corte ha negato il detto beneficio osservando che la condizione di incensurato non è sufficiente a giustificare il loro riconoscimento e che la condotta illecita pur essendo maturata nell'ambito di un contesto lavorativo non risulta essere stata condizionata da timori nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], mandante e destinatario dell'acquisto.

Trattasi di motivazione congrua e corretta sotto il profilo giuridico che si sottrae al sindacato di questa corte. 16.3 D motivo nuovo è inammissibile in ragione dell'inammissibilità del ricorso principale.

17. [OSCURATO:PERSONA] 17.1 La prima censura è manifestamente infondata poiché la corte ha dato atto a pagina 359 della sentenza che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono ad un segmento temporale esterno all'odierna imputazione e tuttavia ne rappresentano un antecedente logico, e ha ribadito che il giudizio di colpevolezza si fonda sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale nell'affermare che l'imputato è attivo nell'ambito del sodalizio e vanta una dote provinciale, ha riferito fatti a sua conoscenza diretta, aggiungendo di averne anche sentito parlare da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], altri due affiliati.

Si è già evidenziato come le informazioni assunte nell'ambito del sodalizio non possono essere considerate de relato né voci correnti nel pubblico poiché si tratta di informazioni acquisite all'interno del medesimo contesto illecito in cui i soggetti operano.

Inoltre la corte ha precisato che le informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono al periodo in contestazione e non a quello precedente, già coperto da condanna passata in giudicato.

Dopo avere valutato la positiva attendibilità del collaboratore, la sentenza ha evidenziato gli elementi posti a riscontro della chiamata, che si desumono dal compendio delle intercettazioni e in particolare del tenore della conversazione intercettata il 17 agosto 2010 nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], che operava come autista del ricorrente, spiegava di essersi recato da [OSCURATO:PERSONA] per chiedergli come si doveva comportare in relazione a minacce ricevute da parte di un soggetto di Bagaladi, a conferma del suo atteggiamento rispettoso delle regole di 'ndrangheta in forza delle quali l'adozione di un'azione violenta necessitava del nulla osta di un affiliato di rango, quale appunto l'odierno imputato.

Tale episodio è stato correttamente ritenuto emblematico del ruolo attivo svolto dall'imputato nell'ambito del sodalizio e della autorevolezza riconosciutagli dagli altri sodali. 17.2 La censura in merito all'aggravante del quarto comma dell'articolo 416 bis cod.pen. è manifestamente infondata poiché ricorrono gli elementi individuati dalla giurisprudenza di legittimità per integrarla, dovendosi escludere, in ragione di massime di esperienza, che l'imputato già condannato con sentenza passata in giudicato ed esponente di spicco del sodalizio mafioso facente capo ai [OSCURATO:PERSONA], nonché fratello di Settimo, possa avere ignorato senza colpa che la cosca aveva la disponibilità di diverse armi funzionali al perseguimento degli scopi criminosi dell'organizzazione.

Giova al riguardo richiamare le considerazioni già formulate al paragrafo 3.3. 17.3 La censura in ordine al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata poiché la corte ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche osservando che il [OSCURATO:PERSONA] vanta un grave precedente specifico e ha continuato a mantenere un ruolo autorevole all'interno del sodalizio, anche in costanza della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

18. [OSCURATO:PERSONA] 18.1 Le censure dedotte con il primo e il secondo motivo sono generiche poiché non si confrontano con l'articolata motivazione resa dalla Corte di Appello, che a pagina 405 della sentenza sottolinea alcune condotte poste in essere dall'imputato che palesano il suo dinamico coinvolgimento nel sodalizio criminoso.

In particolare nulla osserva la difesa in merito allo specifico episodio valorizzato in sentenza, quando l'imputato avendo( --) / / appreso della notizia della prossima esecuzione di un imponente provvedimento cautelare, notizia riservata poiché coperta dal segreto investigativo, si precipitava a comunicarla ad uno storico affiliato della cosca, che non era a lui legato da alcun vincolo parentale, a riprova della sua piena adesione al sodalizio e del suo attivo contributo nell'interesse dell'associazione a prescindere da legami parentali.

La sentenza ha valorizzato anche altra significativa conversazione registrata il 7 maggio 2010 nell'ambito della quale l'imputato sollecitava [OSCURATO:PERSONA] a ricordare al [OSCURATO:PERSONA], gestore di un lido concorrente e vittima di estorsione, che qualora questi avesse denunziato le irregolarità edilizie presenti nelle opere effettuate al lido La cubana, lui avrebbe saputo con chi andare a parlare, con evidente riferimento al potere di intimidazione del sodalizio mafioso, alla precipua volontà di ribadire il controllo sul territorio della cosca cui il predetto è affiliato.

La corte ha poi sottolineato altri passaggi delle conversazioni intercettate da cui emerge la piena consapevolezza da parte dell'imputato di condotte illecite poste in essere dal sodalizio e in particolare i danneggiamenti commessi in danno del lido Tokoriki , dove prestava attività lavorativa sua moglie, che confermano la sua intraneità all'associazione.

Infine è indubbio e trova conferma nella registrazione dell'Il maggio 2010 il ruolo da lui rivestito di autista del capo cosca [OSCURATO:PERSONA], che accompagnava in caserma per l'obbligo di firma.

In conclusione il compendio probatorio palesa che le condotte dell'imputato non si limitano ad un mero atteggiamento di connivenza dettato da regole parentali ma integrano un ruolo attivamente operativo dell'imputato nell'ambito dei diversi settori di interesse della cosca. 18.2 La censura è manifestamente infondata poiché la pena è stata determinata nel minimo edittale e pertanto secondo consolidata giurisprudenza di legittimità non necessita di motivazione particolarmente articolata.

La corte ha comunque valorizzato il contributo offerto al sodalizio e la biografia penale dell'imputato per contenere il trattamento sanzionatorio. 19.[OSCURATO:PERSONA] 19.1 La censura avente ad oggetto l'inutilizzabilità delle intercettazioni è manifestamente infondata per le considerazioni già esposte nel paragrafo 2.2. 19.2 La seconda censura è in parte inconducente, poiché a Scalia non sono addebitati i fatti contestati ai capi B4 e B 14 indicati nel titolo, e in parte generica e manifestamente infondata poiché la corte territoriale a pagina 143 ha valorizzato e condiviso le considerazioni esposte dagli investigatori alle pagine 69 e seguenti dell'informativa del 11 ottobre 2013, con cui la difesa non si è confrontata in alcun modo, limitandosi a prospettare dubbi del tutto svincolati dalle emergenze processuali.

La corte infatti ha sottolineato che l'identificazione si fonda non soltanto sul tracciato GPS del 17 luglio 2011 ma su diversi concordi elementi: l'imputato è intestatario ed utilizzatore dell'utenza che ha contattato più volte quella sottoposta ad intercettazione di [OSCURATO:PERSONA], che risulta essere suo cognato e più volte risulta averlo accompagnato dopo averlo prelevato presso la sua abitazione in paese e in campagna, prima di recarsi sui luoghi della coltivazione.

Inoltre, anche il tenore di alcuni dialoghi lascia emergere ulteriori elementi di identificazione dello Scalia.

Infine la corte ha sottolineato che è presente agli atti una annotazione di servizio relativa al riconoscimento vocale dello Scalia operata dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA], altro argomento con cui il ricorrente non si confronta. 19.3 La terza censura è generica poiché la corte ha già fornito esaustiva risposta in merito alla identificazione dell'imputato come uno dei soggetti coinvolti nella conversazione registrata a bordo dell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA].

Dal tenore della conversazione si evince il coinvolgimento dell'imputato nella coltivazione della sostanza stupefacente che è stata poi rinvenuta nel territorio del comune di Bianco. 19.4 La quarta censura è manifestamente infondata poiché la corte ha determinato la pena in misura prossima al minimo edittale, valorizzando il numero delle piante coltivate il contributo nella coltivazione offerto dall'imputato e, nel contempo, la sua buona condotta di vita e la condizione di incensurato.

È noto che tale condizione non è di per sé sufficiente per giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e correttamente la corte l'ha presa in considerazione ai fini della modulazione del trattamento sanzionatorio; né è chiaro quale sia il buon comportamento processuale tenuto dall'imputato, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. 20.[OSCURATO:PERSONA] 20.1 Il primo motivo di ricorso è generico poiché a pagina 391 della sentenza impugnata la corte afferma che la prova della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] è costituita da una serie di conversazioni autoaccusatorie tutte convergenti nel senso di palesare la piena adesione dell'imputato al sodalizio criminoso facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

In particolare la corte esamina le conversazioni registrate il 10 agosto 2010 da cui emerge che l'imputato aveva subito un'offesa ad opera di tale Pietro, con cui l'alterco non era degenerato grazie all'intervento di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia era risentito poiché [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso le sue difese e si riprometteva di presentarsi dinanzi ad Angelo per chiedere soddisfazione dell'accaduto, dichiarando l'intenzione di volersi defilare rispetto ai compiti che gli erano stati fino a quel momento attribuiti ed ottenere l'autorizzazione per la ritorsione che stava meditando.

Nella conversazione del 14 agosto 2010 [OSCURATO:PERSONA] rivendicava la sua piena e assoluta disponibilità ad operare nell'interesse del sodalizio ed ancora il 17 agosto 2010 ad una settimana dal litigio riferiva al suo interlocutore il contenuto del chiarimento avuto con [OSCURATO:PERSONA] riportando quanto da lui stesso dichiarato in quell'occasione, anche in relazione a comportamenti minacciosi nei confronti di terzi facendo ricorso alle armi.

Alla luce del tenore inequivoco di queste affermazioni, della cui rispondenza alla realtà non emergono motivi per dubitare, la corte con considerazioni logicamente ineccepibili ha ritenuto pienamente provato il ruolo dinamico e funzionale del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del sodalizio facente capo ai [OSCURATO:PERSONA]. 20.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la corte ha correttamente affermato la sussistenza dell'aggravante del sodalizio armato facendo riferimento a sentenze ormai passate in giudicato che hanno accertato la disponibilità da parte della associazione 'ndranghetista di veri e propri arsenali e la commissione nell'ambito delle dinamiche associative di numerosi fatti di sangue.

Nel caso in esame, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] nel raccontare e celebrare la sua piena lealtà al sodalizio fa esplicito ed nequivoco riferimento a condotte minacciose da lui poste in essere utilizzando armi, confermando peraltro, anche sotto il profilo soggettivo la sua piena consapevolezza di agire nell'interesse di un sodalizio armato. 20.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché la corte ha dato atto che il GUP ha utilizzato il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dalla legge 125/2008 e nei confronti dell'odierno ricorrente ha rideterminato la pena in anni 13 di reclusione poi ridotta per il rito.

La detta pena, come ammesso dallo stesso ricorrente, rientra nella forbice edittale prevista dalla legge 125/2008 che stabiliva una sanzione compresa tra 9 e 15 anni di reclusione, sicchè nel caso in esame non ricorre alcuna violazione di legge. 20.4 II motivo nuovo è inammissibile per l'inammissibilità del ricorso principale.

Ed infatti questa Corte ha precisato che L'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 48044 del 02/07/2019 Ud. (dep. 26/11/2019 ) Rv. 277850 - 01) 21.[OSCURATO:PERSONA] 21.1 Con i primi due motivi di ricorso la difesa reitera le argomentazioni già esposte con l'atto di gravame e non si confronta con le argomentazioni rese al riguardo dalla corte, che ha sottolineato che dall'audizione ex art. 603 cod. proc.pen. dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], imprenditori vittime di estorsione nell'ambito del diverso procedimento Nexum, e dal tenore del 12/10/2016 è emerso che in epoca ricompresa temporalmente nella contestazione del reato associativo, l'imputato avanzava una serie di richieste estorsive, facendo anche esplicito riferimento al dovere delle persone offese di procurarsi la preventiva autorizzazione da parte della sua famiglia.

Le critiche alla pretesa circolarità della detta argomentazione sono infondate, poiché gli episodi estorsivi addebitati al ricorrente si inseriscono in una progressione di richieste avanzate da diversi soggetti del medesimo sodalizio e palesano la piena adesione del [OSCURATO:PERSONA] alle necessità della cosca e il suo attivarsi nell'interesse del sodalizio, a riprova della sua affiliazione.

Questa Corte ha precisato che in tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima. (Sez. 2, Sentenza n. 19435 del 31/03/2016 Cc. (dep. 10/05/2016) Rv. 266670 - 01) La sentenza impugnata ha, poi, richiamato tutti gli altri convergenti elementi di fatto emersi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], alcuni dei quali già valutati in sede cautelare - e tra questi il dialogo intercorso con [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da cui si desume l'autorevolezza attribuita all'intervento del ricorrente; le dichiarazioni auto confessorie di [OSCURATO:PERSONA], il quale riconosce a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo gerarchicamente superiore al suo nell'organizzazione della cosca;i1 tenore del colloquio intercettato nel 2009 tra gli affiliati [OSCURATO:PERSONA], poi divenuto collaboratore, e [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA] che ha indicato Natale come affiliato alla cosca di [OSCURATO:PERSONA] e come colui che, in epoca precedente a quella oggetto dell'odierno giudizio, aveva gestito tutti i traffici della cosca, in particolare quelli in tema di sostanze stupefacenti; il dialogo intercorso nel 2006 nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] indicava [OSCURATO:PERSONA] come un soggetto che si comportava in modo arrogante durante la detenzione in forza della carica ricevuta grazie alla sua parentela con [OSCURATO:PERSONA], storico capo della cosca di [OSCURATO:PERSONA]- osservando che gli stessi corroborano la prova, emersa nel processo Nexum, dell'attivo coinvolgimento dell'imputato nel sodalizio e palesano la sua risalente e persistente affiliazione del [OSCURATO:PERSONA].

In questa ottica inconducenti risultano le cesure al narrato del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] poiché la corte ha chiarito che tali dichiarazioni si riferiscono ad un periodo antecedente a quello oggetto dell'odierno giudizio, ma attestano una continuità nella condotta dell'imputato.

In modo analogo risultano superate le critiche fondate sul tormentato percorso cautelare e sulle pronunzie di annullamento di questa Corte, che si riferivano ad un compendio indiziario meno esteso e censuravano solo la mancata valutazione dell'istruttoria difensiva. 21.2 La censura in ordine all'omessa motivazione da parte del G.U.P. sul trattamento sanzionatorio è inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di appello ed è inconducente in quanto la corte ha rideterminato la pena in ragione della diversa qualificazione della condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA], evidenziando la posizione acquisita dall'imputato nel sodalizio e soprattutto la pessima biografia penale.

La pena è stata determinata in 14 anni di reclusione, poi ridotta di un terzo per il rito: si tratta di trattamento sanzionatorio non illegale poiché ricompreso nell'ambito della forbice edittale prevista per la mera partecipazione all'associazione armata. 21.3 L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inammissibilità dei motivi nuovi che non vanno in questa sede esaminati. 22.[OSCURATO:PERSONA] 22.1 L'eccezione di intervenuta prescrizione è manifestamente infondata per le ragioni già esplicitate al par. 2.2 al quale si fa rinvio. 22.2 Il secondo motivo di censura sul giudizio di colpevolezza in ordine al reato associativo è inammissibile perché generico in quanto non si confronta con l'articolate ed esaustiva motivazione resa al riguardo dalla corte di appello che ha richiamato le conversazioni registrate tra l'imputato e la sua compagna, da cui emerge che quest'ultimo rivendicava con orgoglio la propria qualità di 'ndranghetista, compiacendosi del timore che il vincolo associativo provocava nei confronti dei terzi, e forniva inoltre alla donna alcune specifiche indicazioni in ordine alla cerimonia di ingresso nella onorata società,tutti elementi questi che conclamano la affectio societatis a dispetto delle censure difensive.

La sentenza ha osservato che queste conversazioni trovano conferma nelle condotte attive dell'imputato che fungeva da intestatario fittizio del [OSCURATO:PERSONA] cubana e del panificio nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; poneva in essere condotte estorsive con metodo mafioso e nell'evidente interesse dell'associazione; sollecitava gli altri sodali a ricorrere a condotte minacciose e all'utilizzo di armi per far cessare comportamenti molesti o non graditi.

La corte ha correttamente ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di avere appreso dal consolato [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] non era attivo nel sodalizio, non inficiano l'evidenza delle altre emergenze processuali poiché la fonte delle stesse e cioè il [OSCURATO:PERSONA] era all'epoca indiziato di essere affiliato ad altra cosca e in ragione di questa sua posizione poteva non essere a conoscenza delle più recenti affiliazioni, tra cui quella del [OSCURATO:PERSONA].

La corte ha poi ricordato che questa Corte di legittimità in sede cautelare ha respinto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] evidenziando la rilevante gravità del compendio indiziario in ordine sia al reato associativo che a quello di estorsione aggravata. 22.3 Il terzo motivo è inammissibile poiché deduce una violazione di legge ma poi argomenta in merito a un vizio di contraddittorietà della motivazione, rilevando che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandante dell'estorsione contestata al capo a 26 si porrebbe in contrasto insanabile con l'affermazione di responsabilità dell'imputato e il suo ruolo di affiliato e quindi sottoposto alle direttive del [OSCURATO:PERSONA].

Dal tenore inequivoco delle conversazioni intercettate emerge che l'odierno ricorrente ha sostanzialmente confessato di avere minacciato il concorrente [OSCURATO:PERSONA] al fine di costringerlo a non aprire la discoteca e che aveva intenzione di realizzare, poiché in concorrenza con la attività che la cosca aveva investito per realizzare una discoteca.

La corte ha sottolineato come dal tenore delle conversazioni emerge che il [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere evidenti minacce estorsive nel comune interesse del sodalizio e delle figure apicali.

Trattasi di motivazione congrua e logica che risulta immune dalla censure dedotte.

È bene, comunque, ricordare che l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] è stato oggetto di ricorso da parte del pubblico ministero che il collegio ha ritenuto fondato annullando il giudizio di assoluzione formulato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 22.4 La quarta censura è manifestamente infondata poiché la corte ha negato le circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità delle plurime condotte illecite accertate nell'ambito di questo giudizio e della pessima biografia penale dell'imputato, che ha già riportato diverse condanne per furti rapine e reati in materia di armi.

Si tratta di motivazione in linea con i criteri più volte ribaditi da questa Corte di legittimità.

La corte ha osservato che le dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riguardo all'inattività dell'imputato nell'ambito del sodalizio risultano di fatto smentite dalle numerose condotte illecite di quest'ultimo: è evidente che la sua presunta e indimostrata estraneità al sodalizio non può costituire motivo per giustificare la concessione del beneficio in parola. 23.Ricorso Nucera 23.1 La prima censura è manifestamente infondata poiché la corte a pagina 378 della sentenza impugnata ha sottolineato che oltre alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], che indica Nucera come uno dei soggetti apicali della cosca di [OSCURATO:PERSONA], la qualità di intraneo al sodalizio del predetto si desume dal tenore di una conversazione con [OSCURATO:PERSONA], in cui lo stesso Nucera dopo avere rivendicato a sé stesso l'appartenenza al sodalizio discuteva con il suo interlocutore di possibili future affiliazioni.

Non va poi trascurato che proprio Nucera è destinatario della comunicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della imminente esecuzione di una operazione di Polizia avente ad oggetto il sodalizio e trattandosi di una notizia coperta dal segreto istruttorio è evidente che la scelta dell'interlocutore da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] è legata al ruolo attivo ricoperto dall'imputato nell'ambito dell'associazione.

L'accertamento peritale richiamato dal ricorrente è stato correttamente preso in considerazione, ma la corte non ha riconosciuto rilevanza dirimente alla diversa espressione utilizzata nel corso della conversazione registrata, ritenendo comunque significativa della loro partecipazione al sodalizio la circostanza che due soggetti si ritrovino a parlare di future affiliazioni nell'ambito della cosca.

Non sussiste alcuna contraddizione logica nella sentenza, poiché la corte ha escluso il ruolo apicale del Nucera, ma ha comunque ritenuto che la conversazione concorra nel palesare l'affiliazione.

IL contenuto del dialogo non smentisce quanto riferito dall'[OSCURATO:PERSONA], circa il potere del Nucera di attribuire cariche provinciali, ma non offre al riguardo adeguato specifico riscontro.

Non va peraltro trascurato che il Nucera è già stato condannato per il segmento temporale dal 1995 al 2004 e che nel periodo di interesse questi elementi processuali confermano la mancata rescissione dei legami con l'associazione criminosa. 23.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la pena è stata determinata in misura superiore alla media edittale del trattamento sanzionatorio, ma la corte ha reso sul punto adeguata motivazione valorizzando la pessima biografia penale e il precedente penale specifico del Nucera.

Si tratta di argomentazione non manifestamente illogica e conforme ai criteri previsti dalla giurisprudenza di legittimità nella determinazione del trattamento sanzionatorio. 24.Ricorso Za ma me 24.1 La prima censura è generica poiché il ricorrente non espone le censure difensive formulate con l'appello che non sarebbero state prese in considerazione dalla corte di merito, nè deduce le eventuali ricadute sul giudizio di colpevolezza che l'omessa valutazione delle stesse ha determinato in ipotesi.

L'affermazione di responsabilità per la detenzione contestata al capo B4 si fonda su alcune conversazioni e contatti registrati nella giornata del 25 febbraio 2011.

Dall'analisi dei movimenti e dei contatti emerge che l'imputato insieme a [OSCURATO:PERSONA] trasportava il narcotico acquistato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] nel comune di Africo.

La corte ha dato atto che l'imputato ha ammesso in parte gli addebiti, riconoscendo di avere messo a disposizione dei correi l'autovettura del fratello ma negando di avere saputo che i coimputati avessero intenzione di comprare droga.

Tuttavia il collegio ha motivatamente osservato che il suo assunto trova smentita nella costatazione che il ricorrente anche in altre occasioni si prestava a fare da staffetta o comunque a collaborare per il trasporto del narcotico.

Ad analoghe conclusioni è pervenuta in relazione al capo B 15, in ordine al quale l'imputato ha ammesso di avere utilizzato l'autovettura del fratello per trasportare un chilo di sostanza stupefacente, sostenendo di non essere a conoscenza di tale trasporto.

Il collegio ha osservato, con argomentazione ineccepibile che la reiterazione delle condotte e le modalità della convocazione di Zamame da parte dei coimputati palesano, di contro, la consapevole volontà di fornire un contributo alla esecuzione di entrambi gli episodi. 24.2 L'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata per le ragioni già esposte al par. 2.2 24.3 La censura in ordine all'elemento soggettivo del reato associativo è inammissibile, poiché pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge, mira ad ottenere una diversa valutazione di merito delle emergenze processuali che sono state oggetto di attenta ed esaustiva valutazione nella sentenza impugnata . 24.4 IL motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché la corte ha reso adeguata motivazione sottolineando la gravità delle condotte e l'assenza di elementi positivi di giudizio, che il ricorrente neppure allega.

25. [OSCURATO:PERSONA] 25.1 L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni è manifestamente infondata per le ragioni già esposte al par.2.1. 25.2 la censura è inammissibile perché si confronta direttamente con il compendio probatorio e mira ad ottenere una diversa ricostruzione della vicenda .

La corte ha esaminato l'intercettazione 1285/11 e il tenore dei dialoghi intercettati palesa non una mera curiosità nei confronti dell'arresto di Izzo e Messina ma una diretta preoccupazione per l'accaduto ed un turbamento emotivo che la corte ha ritenuto spiegabile solo in forza del diretto coinvolgimento del ricorrente quale fornitore della droga.

Si tratta di motivazione non manifestamente illogica che risulta pertanto incensurabile in questa sede. 25.3 L'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata per le ragioni già esposte al par.2.2 25.4 La censura in ordine all'elemento soggettivo del reato associativo è manifestamente infondata poiché la corte ha reso sul punto amplissima motivazione sottolineando correttamente quegli elementi fattuali puntualmente indicati da pagina 185 che non sono stati ritenuti correttamente indice univoco della partecipazione al reato associativo. 25.5 La doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio è inammissibile poiché il ricorrente con l'appello aveva chiesto la determinazione della pena per il reato più grave nel minimo edittale, che ha ottenuto; inoltre non espone le specifiche censure contenute nei motivi di appello che sarebbero state trascurate dalla corte territoriale nel non concedere le attenuanti generiche, così incorrendo nel vizio di genericità.

Deve comunque rilevarsi che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente motivato in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione, non potendosi considerare sufficiente per la concessione di tale beneficio la condizione di incensurato dell'imputato.

26. [OSCURATO:PERSONA] 26.1 Si addebita a [OSCURATO:PERSONA] di avere ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente destinata al [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata ricostruisce nel dettaglio le emergenze processuali pervenendo con motivazione immune dai vizi denunziati alla sicura affermazione di responsabilità dell'imputato in orine ad entrambi gli episodi ascrittigli.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso inammissibile poiché le tre censure sono meramente reiterative delle questioni sollevate con l'atto di appello, che sono state puntualmente disattese dalla corte territoriale con motivazione congrua e coerente con gli evidenziati elementi fattuali.

Non emergono i presupposti per un travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni del coimputato e di contro deve sottolinearsi come il ricorrente, pur deducendo vizi della motivazione, mira ad ottenere una ricostruzione in merito alternativa a quella data dalla sentenza impugnata che, nel giudizio cautelare, è stata condivisa anche da questa Corte. 26.2 La doglianza in ordine all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché la corte ha correttamente evidenziato i gravi precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di elementi positivi che possano giustificare l'invocato beneficio, adottando argomentazioni incensurabili in questa sede.

27. [OSCURATO:PERSONA] 27.1 La censura relativa alla prescrizione e manifestamente infondata per le ragioni già esposte paragrafo 2.2 t 27.2 i primi due motivi di ricorso sono inammissibili poiché il ricorrente non si confronta direttamente con il materiale probatorio e non con l'iter logico seguito nella sentenza della corte di appello pur formalmente avanzando vizi di motivazione mira ad ottenere una diversa ricostruzione della vicenda ed una valutazione delle emergenze processuali più favorevole al reo, così introducendo censure che esulano dal sindacato di questa corte.

Di contro va rilevato che la corte di appello non si è sottratta alle censure dedotte con il gravame e ha fornito congrua ed esaustiva risposta, dopo avere esposto nel dettaglio il contenuto delle emergenze processuali costituito perlopiù dalle intercettazioni.

Nel primo episodio contestato al capo B 15 e le intercettazioni hanno registrato in diretta l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e il cugino odierno ricorrente, al quale veniva consegnato mezzo chilo di sostanza stupefacente ricevuta da Spartico.

Anche in merito al delitto contestato al capo B 20 la corte ha fornito una attenta ed esaustiva ricostruzione della vicenda in forza delle inequivoche emergenze processuali la cui valutazione già in sede cautelare veniva ritenuta da questa corte di legittimità logica e congrua evidenziando il tenore facilmente interpretabile delle comunicazioni captate, unitamente al riscontro costituito dal rinvenimento della sostanza stupefacente in possesso del [OSCURATO:PERSONA]. 27.3 La censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile poiché la corte ha sottolineato l'assenza di elementi positivi e di valutazione e il ricorrente dopo avere richiamato i criteri di massima nell'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 62 bis codice penale non ha evidenziato nessun elemento specifico che sia stato trascurato dalla corte nella sua valutazione, limitandosi ad affermare in modo apodittico la contraddittorietà logica della sentenza sul punto.

Sembra opportuno di contro ribadire che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Conf.

Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). (Sez. 3 - , Sentenza n. 24128 del 18/03/2021 Ud. (dep. 21/06/2021 ) Rv. 281590 - 01

28. [OSCURATO:PERSONA] 28.1 il ricorso proposto dall'imputato è in parte generico e reiterativo poiché non si confronta con le motivazioni della corte che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alle censure formulate con il gravame e con motivazione ampia e ricca di riscontri ha correttamente sottolineato che il coinvolgimento in svariati reati fine e il ruolo concretamente esercitato dal ricorrente nel coordinare il rifornimento e il trasporto dello stupefacente giustificano appieno l'addebito associativo.

Il ricorso censura la sussistenza del vincolo associativo in ragione del ristretto arco temporale tra febbraio e agosto 2011 in cui gli imputati avrebbero operato ma non contesta la accertata responsabilità dell'imputato in ordine ai diversi reati fine.h • La corte ha motivatamente escluso la qualificazione dell'associazione ai sensi del sesto comma dell'articolo 74 sottolineando che detto sodalizio riusciva a immettere sul mercato 3/4 chili di sostanza stupefacente al mese e organizzava spedizioni vantando un indiscusso controllo radicamento sul territorio nonché l'accesso a diversi canali di rifornimento. 28.2 Il secondo motivo con cui si eccepisce la prescrizione dei reati fine è manifestamente infondato poiché calcolando le sospensioni intervenute nel corso del giudizio ex artt.304 e 544 cod. proc.pen. il termine di prescrizione non era maturato all'epoca della sentenza della corte di appello.

Quanto alla manifesta infondatezza delle censure in ordine all'applicazione delle dette sospensioni si richiamano le considerazioni già formulate al paragrafo 2.2 di questa pronunzia 29.Ricorso Gligora 29.1 La prima censura relativa alla carenza di motivazione in ordine all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nei confronti dell'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] con decreto 643/2011 è manifestamente infondata, poiché la corte a pagina 136 ha fornito adeguata motivazione sul punto osservando che il gip, pur sulla scorta di una motivazione sintetica, ha rinviato alla nota di P. G. ponendo l'accento sul contesto relazionale già emerso dalle conversazioni.

Nel caso in esame peraltro il PM nella sua richiesta aveva fatto riferimento all'articolo 74 d.p.r. 309/1990 e il gip nel provvedimento autorizzativo ha evidenziato che si procedeva per fatti di criminalità organizzata. 29.2 Anche la censura in merito alla prescrizione dei reati ascritti all'imputato è manifestamente infondata, come già esposto al paragrafo 2.2 . 29.3 il motivo di ricorso avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile poiché la corte ha determinato la pena in misura prossima al minimo edittale e ha negato le circostanze attenuanti generic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] E da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4» PENNESTRI' GENNARO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero e dei ricorsi degli imputati e l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Sentiti gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa i [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto processuale in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insistono nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente riformando la sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 30 novembre 2016, ha confermato la responsabilità penale di diversi imputati in ordine alla partecipazione quali intranei e concorrenti esterni ad un'associazione di stampo mafioso ed in particolare ad un'articolazione dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta operante sul territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA] e facente capo a [OSCURATO:PERSONA], nonché in ordine ad alcuni episodi di intestazione fittizia posti in essere dal predetto [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri, aventi ad oggetto diverse attività imprenditoriali del territorio, e a plurimi abusi di ufficio e falsi realizzati in concorso con funzionari pubblici in relazione a lavori edili di ampliamento di un lido denominato La cubana, sito in territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA], di cui il predetto [OSCURATO:PERSONA] e' stato accertato essere il titolare di fatto. La sentenza ha confermato inoltre la responsabilità di alcuni degli imputati in ordine alla partecipazione a due distinti sodalizi dediti al traffico di sostanze stupefacenti, nonché alla commissione di numerosi reati fine nel commercio degli stupefacenti. Con la medesima pronunzia, per quel che qui rileva, la corte di appello ha assolto alcuni degli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto, e ha escluso alcune delle aggravanti contestate in relazione ai delitti associativi rideterminando di conseguenza la pena inflitta in primo grado. 2.Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e diversi imputati. Per una più agevole lettura del provvedimento, i motivi di ricorso di ciascun imputato verranno enunciati nei limiti necessari alla comprensione delle ragioni poste a fondamento delle singole doglianze, come disposto dall'art.173, comma 1, disp. att. c.p.p., in riferimento alla successiva motivazione. 3.Ricorso del Procuratore Generale Il Procuratore Generale ha dedotto vizio di motivazione in ordine alle pronunzie assolutorie in favore di: [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di intestazione fittizia di beni contestato al capo A 24 perché il fatto non costituisce reato; [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cessione di sostanza stupefacente cui al capo C 2 non avere commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dal reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente contestato al capo B 2 per non avere commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dal reato di tentata estorsione contestato al capo A26 per non avere commesso il fatto; [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo contestato al capo A per non avere commesso il fatto.3.1 [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado è stato assolto dal reato di intestazione fittizia di un panificio in realtà nella disponibilità del cognato [OSCURATO:PERSONA], per assenza dello specifico elemento soggettivo, sul rilievo che non emergono elementi per ritenere che il predetto, assumendo il ruolo di prestanome di [OSCURATO:PERSONA], fosse consapevole della finalità elusiva delle disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale perseguita dai suoi correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore Generale deduce errata valutazione delle prove osservando che l'imputato è cognato di [OSCURATO:PERSONA], il quale è esponente apicale dell'omonimo sodalizio ed era solito schermare tutte le attività economiche a lui riferibili avvalendosi di un circuito di disponibili prestanomi, spesso riconducibili al suo ambiente familiare, sicchè non poteva essere ignota al [OSCURATO:PERSONA] l'unica ragionevole motivazione che potesse giustificare quella schermatura: il ragionevole timore del cognato di incorrere in eventuali misure ablative. 3.2 [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato contestato al capo C2, per avere detenuto illecitamente a fini di spaccio in concorso con [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente in [OSCURATO:PERSONA] il 18 luglio 2011, sul rilievo che dal tenore dell'intercettazione non emerge con certezza che l'oggetto consegnato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e poi da quest'ultimo ad un soggetto non identificato fosse sostanza stupefacente. Deduce il ricorrente che, di contro, il tenore di questo secondo breve scambio nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] invitava il suo interlocutore a verificare la qualità della merce ceduta e il breve arco temporale tra i due incontri palesano che la cessione aveva per oggetto il medesimo bene ceduto da [OSCURATO:PERSONA], che in ragion del contesto in cui si inserisce la vicenda e delle frasi scambiate al riguardo non può che identificarsi in sostanza stupefacente. 3.3 La corte ha, inoltre, ritenuto che non sia stata raggiunta prova sufficiente della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato di estorsione contestato al capo A 26 e addebitato al solo [OSCURATO:PERSONA], poiché non vi sono elementi specifici che riconducono la vicenda estorsiva direttamente al [OSCURATO:PERSONA], nè è emersa la prova che vi sia stato un incontro tra l'imprenditore concorrente estorto, [OSCURATO:PERSONA], e il predetto. Deduce il ricorrente che la corte d'appello ha riconosciuto che il predetto [OSCURATO:PERSONA] non solo è esponente apicale del sodalizio ma è anche titolare di fatto del lido La cubana, e cioè dell'attività imprenditoriale per favorire la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha materialmente posto in essere le minacce a finalità estorsiva nei confronti del concorrente [OSCURATO:PERSONA]. Risulta pertanto di logica evidenza che le minacce non sono espressione di un'iniziativa autonoma ed estemporanea del [OSCURATO:PERSONA], ma provengono dal soggetto che ha un interesse specifico nella attività, come si desume anche dal tenore della conversazione del 23 maggio 2011 registrata al progressivo 3651.3.4 La corte ha ritenuto, infine, che non sia stata raggiunta prova sufficiente della responsabilità [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sua partecipazione all'organizzazione mafiosa contestata al capo A della rubrica ma il ricorrente non ritiene condivisibili le conclusioni del collegio di appello poiché l'imputato è genero di [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale dell'omonima cosca mafiosa, e a suo carico militano le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che lo indica come soggetto attivo nella 'ndrangheta, nonché le conversazioni intercettate 1'11 aprile e il 20 giugno 2010. Il ricorrente osserva che la corte, pur avendo riconosciuto che il [OSCURATO:PERSONA] si è fatto portatore di un messaggio relativo ad una cerimonia di ammissione nella consorteria mafiosa di nuovi adepti, il cosiddetto "battezzo", ha contraddittoriamente disconosciuto la sua qualità di soggetto intraneo al sodalizio e, così facendo, ha omesso di considerare altro elemento a carico dell'imputato: la conversazione ambientale del 16 ottobre 2010 in cui [OSCURATO:PERSONA] critica l'operato del neo collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] affermando che, per effetto del suo comportamento è stata rovinata "una provincia", espressione con cui nell'ambito dell'organizzazione n'dranghetista si intende fare riferimento all'organo direttivo centrale. Con memoria pervenuta il 19/7/2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l'impugnazione del Procuratore Generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si concentra sulla vicenda del "battezzo" e non si confronta con l'articolata argomentazione posta dalla corte territoriale a sostegno del giudizio assolutorio. Il ricorrente non condivide la lettura delle fonti fornita dal collegio di appello e propone una ricostruzione alternativa di merito, inammissibile in sede di legittimità. Come già anticipato , la posizione di [OSCURATO:PERSONA], effettivo destinatario del ricorso del Procuratore Generale, è stata stralciata e non può essere tratta in questa sede. 4. [OSCURATO:PERSONA], condannato per avere partecipato con ruolo apicale ad un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, capo C della rubrica, e in ordine al delitto di coltivazione di 23 piante di canapa indiana nel territorio del comune di Bianco, contestato al capo C3, ha proposto ricorso deducendo: 3.1 violazione dell'articolo 74 primo comma d.p.r. 309/90 e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo e al ruolo di organizzatore attribuitogli, in quanto il ricorrente non ha mai avuto contatti rilevanti con altri imputati, nè si è reso partecipe di altri reati fine indicati nel capo di imputazione, ad eccezione della coltivazione contestata al capo C3, attività che, nella prospettazione del ricorrente dimostrerebbe la sua estraneità al sodalizio. Inoltre la sentenza impugnata in modo contraddittorio riconosce la responsabilità dell'imputato come organizzatore del sodalizio e, nel contempo, evidenzia che il predetto è sottoposto alle direttive del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e a sostegno del preteso ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] valorizza le medesime conversazioni intercettate utilizzate per attribuire il ruolo apicale a [OSCURATO:PERSONA], che dava incarichi e sollecitava [OSCURATO:PERSONA] fornendogli le necessarie direttive, Deduce inoltre che 3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto quale partecipazione al reato associativo nella veste di organizzatore, poiché [OSCURATO:PERSONA] è soggetto esecutore delle direttive impartite ed è stato assolto dal reato fine di cui al capo C5. 3.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 74 d.p.r. 309/90 poiché la corte non ha considerato che il ricorrente ha intrattenuto rapporti e contatti soltanto con [OSCURATO:PERSONA] e non ha indicato il ruolo svolto nell'ambito del sodalizio dal [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a richiamare una conversazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto delle doglianze difensive. La difesa ritiene che non sussista un accordo stabile tra i coimputati e una condivisione di interessi economici, come emerge dalla contestazione del delitto di coltivazione di una piantagione di cui [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza, che dimostra l'assenza di un accordo tra i coimputati. 3.4 Nullità e inutilizzabilità della prova acquisita tramite le intercettazioni telefoniche e ambientali autorizzate con il decreto n. 837 del 15 aprile 2011, per violazione dell'articolo 13 legge 203/91 e vizio di motivazione, poiché la richiesta di intercettazione del pubblico ministero si riferiva esclusivamente al reato previsto dall'articolo 73 d.p.r. 309/90 e il gip non poteva, senza alcuna motivazione, autorizzare l'intercettazione per 40 giorni facendo riferimento anche al reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. citato, poiché ha travalicato i suoi poteri, peraltro in assenza di elementi indiziari a sostegno dell'ipotesi associativa. La sentenza di appello al fine di validare l'operato del GIP e respingere l'eccezione di inutilizzabilità ha valorizzato elementi nuovi, fornendo motivazioni proprie e non formulate dal GIP nel decreto autorizzativo. 3.5 violazione degli artt. 133 e 62 bis cod.pen. poiché il giudice non ha tenuto conto della mutata posizione personale dell'imputato in seguito alle assoluzioni che lo hanno interessato e ha evidenziato la mancata richiesta con i motivi di appello della concessione delle circostanze attenuanti generiche a pagina 454 della sentenza, mentre la difesa intendeva come implicita la detta richiesta, avendo utilizzato nell'invocare il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 quarto comma cod.pen. la congiunzione "anche". La corte inoltre ha valorizzato la pessima biografia penale dell'imputato per negare le dette attenuanti, senza spiegare le ragioni di tale affermazione, posto che il [OSCURATO:PERSONA] ha un solo precedente penale, risalente a 15 anni prima dei fatti per cui è processo. 3.6 Con il sesto motivo lamenta l'omessa dichiarazione di estinzione del reato di coltivazione di una piantagione di cannabis di cui al capo C3 commesso in Bianco sino al 28/7/2011, per sopravvenuta prescrizione. 4. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato associativo contestato al capo A della rubrica e dei reati fine contestati ai capi A3, A4, A5, A6, A7, A8, Al2, A17, A18, A19, A20, A21, A24, A25. È stato inoltre ritenuto responsabile dei residui delitti contestati ai capi A 11 e A 13, in quanto la corte ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione alle contravvenzioni edilizie e paesaggistiche contestate ai suddetti capi, confermando la condanna per l'occupazione di terreno demaniale e i reati di abuso di ufficio. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] con un primo ricorso nell'interesse dell'imputato deduce: 4.1 Violazione di legge e in particolare dell'articolo 416 bis codice penale poiché la prova del sodalizio denominato cosca [OSCURATO:PERSONA] viene dedotta dalla consumazione dei reati fine, mentre secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza occorre distinguere in modo netto la consumazione dei reati fine dalla prova della partecipazione al sodalizio e la presenza di ulteriori condotte illecite non viene ritenuta idonea a configurare la fattispecie associativa nei suoi elementi costitutivi, essendo necessario un quid pluris idoneo a fondare il discrimine tra condotta associativa e mero concorso di persone nel reato, costituito dalla consapevolezza di prendere parte ad un sodalizio di natura criminale, elemento rimasto nel caso in esame indimostrato. 4.2 Violazione dell'articolo 192 comma 3 cod. proc.pen. poiché all'imputato risulta attribuito il ruolo apicale in forza delle propalazione di collaboratori di giustizia quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che è la fonte dell'[OSCURATO:PERSONA]: il compendio probatorio pertanto si sostanzia di una chiamata in correità e di una chiamata de relato, poiché [OSCURATO:PERSONA] riferisce quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA], che consistono in dichiarazioni non munite del requisito della specificità. 4.3 Violazione di legge e in particolare dell'articolo 416 bis comma 4 cod.pen. poiché l'aggravante dell'associazione armata è stata applicata a tutti partecipi del sodalizio, in assenza di qualsivoglia ulteriore argomentazione. L'orientamento consolidato, soprattutto in tema di cosiddette mafie storiche, tende all'applicazione generalizzata a tutti i sodali della detta aggravante, ma nel caso di specie il collegio non poteva esimersi da un esame specifico circa la consapevolezza o la ignoranza colposa del ricorrente in ordine al possesso di armi da parte della consorteria cui aderiva, alla stregua dei criteri stabiliti dall'articolo 59 codice penale. 4.4 violazione dell'articolo 12 quinquies d. I. 306/92 in relazione al delitto contestato al capo A 17 relativo all'intestazione fittizia del lido La cubana , ritenuto solo formalmente intestato al [OSCURATO:PERSONA] ma riconducibile al ricorrente, in quanto il compendio probatorio valorizzato dalla corte è inidoneo ad integrare gli elementi costitutivi della fattispecie addebitata poiché proprio l'evidenza del suo coinvolgimento nella gestione del lido dimostra l'assenza di intento dissimulatorio. Manca, inoltre, la prova della provenienza lecita dei mezzi finanziari utilizzati da parte di colui che è ritenuto essere socio occulto. 4.5 Violazione degli artt. 110 e 323 cod.pen. in relazione ai capi A3, A4, A5, A6, A7, A8, Al2 poiché i fatti contestati attengono al lido La cubana, oggetto del reato di intestazione fittizia, e loro presupposto é il preteso ruolo di socio occulto del [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso in esame nessun elemento è stato addotto a dimostrazione del collegamento esistente tra l'imputato e il pubblico funzionario, se non la circostanza che quest'ultimo è socio occulto del lido e che la condotta di abuso sarebbe stata perpetrata nel suo interesse, mentre è pacifico che ai fini del riconoscimento del concorso di persone occorre dimostrare la concretezza del contributo offerto alla consumazione del reato. 4.6 Violazione di legge e in particolare degli articoli 71, 323 e 479 codice penale in relazione all'affermazione di responsabilità per i capi d'imputazione A3 e A4, che vedono la contestuale contestazione dei reati di falso e di abuso di ufficio, poiché il principio generale prevede l'automatico assorbimento del reato di abuso in quello più grave di falso, come stabilito anche da questa Sezione nella pronunzia n. 1417 del 2012. Ai fini della configurabilità del concorso formale tra i due reati occorre che la condotta di abuso non si esaurisca nel falso, mentre nel caso di specie questo quid pluris è assente e la condotta integra soltanto il falso. In particolare in relazione al capo A3 nel momento in cui erano stati rilasciati il permesso a costruire e la concessione demaniale, non era ancora stato rilasciato il nullaosta paesaggistico sebbene nel corpo dei provvedimenti si desse atto del contrario. Quanto al capo A4 si contesta di avere redatto e sottoscritto la relazione di accertamento senza rilevare abusi e irregolarità. Anche in questo caso si tratta di condotta di falso e si chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza. 4.7 Violazione di legge e in particolare della norma di cui all'articolo 12 quinquies decreto legge 306/92 in relazione ai capi A18, A19, A20, A21, A24 e A25 poiché manca il presupposto fondamentale dell'accertamento della confiscabilità dei beni oggetto del reato mentre è stato affermato che la fittizia intestazione di beni non suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale non integra la fattispecie di cui all'articolo 12 quinquies citato. 4.8 Violazione di legge processuale in particolare dell'articolo 125 codice di rito in relazione ai reati contestati ai capi A23, A 11, A 13 e A26 poiché nella parte motiva relativa alla dosimetria della pena è stata riconosciuta la continuazione tra i reati e viene calcolata una pena di tre mesi per i reati contestati ai capi All e A13 e di sei mesi per i reati contestati ai capi A2 e A 26, ma tale affermazione di responsabilità risulta in contrasto col dispositivo della sentenza che statuisce l'assoluzione e l'intervenuta prescrizione per alcuni dei capi di imputazione in ordine ai quali è stato calcolato un aumento di pena. Ed infatti il dispositivo assolve [OSCURATO:PERSONA] del reato contestato al capo Al, A2, A26, A 31 e dal capo B e dichiara non doversi procedere per i reati contestati ai capi A11 e A13. Pertanto in forza del dispositivo non devono essere computati nella pena gli aumenti per i reati contestati ai capi A2, a 11, a 13 e a 26 e il computo del trattamento sanzionatorio va rideterminato. 4.9 Violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio poiché nella motivazione della sentenza la pena finale viene indicata in anni 13 e mesi sei di reclusione e nel dispositivo la pena inflitta risulta essere pari ad anni 16 e mesi 10 di reclusione. 4.10 Con separato ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce:violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'intervenuta prescrizione per i reati contestati all'imputato, poiché la sentenza ritiene che i detti termini non siano decorsi in ragione delle sospensioni intervenute nel corso del giudizio e tuttavia al periodo massimo di anni sette mesi sei aggiunge ulteriori periodi interruttivi e sospensive superando il tetto previsto dall'articolo 161 codice penale mentre tale norma pone un limite estremo al computo della prescrizione considerando tutti i possibili atti interruttivi tutti i reati fine devono ritenersi prescritti prima della data della pronunzia di appello. Con nota successiva l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha poi depositato motivi nuovi deducendo : 4.11 Intervenuta prescrizione dei reati di intestazione fittizia alla data della sentenza di appello, poiché l'aggravante prevista dall'articolo 416 bis. 1 codice penale non ha esercitato alcuna funzione in termini sanzionatori. 4.12 Insussistenza del reato di intestazione fittizia del lido la cubana poiché la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente dimostrato l'elemento soggettivo del dolo specifico ed anche in relazione all'elemento materiale si sarebbe limitata ad esprimere mere congetture. 4.13 Violazione di legge poiché in relazione agli abusi di ufficio configurati a carico dell'imputato ai capi A3,A4,A5,A6,A7,A8,Al2 non emergono elementi che dimostrino il suo attivo coinvolgimento e l'assunzione di un ruolo causalmente rilevante nella realizzazione del reato e nelle attività posta in essere dal tecnico comunale. 4.14 nullità della sentenza per violazione di legge in relazione alle ritenute intestazioni fittizie delle attività relative al panificio e al bar Tropicana in quanto la corte si è limitata a valorizzare alcuni elementi di natura indiziaria che non consentono di superare il limite del ragionevole dubbio. Inoltre il ricorrente ribadisce l'assenza di prova in ordine all'elemento soggettivo specifico del reato contestato inteso come volontà di sottrarre alcune attività o beni immobili al pericolo di un'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e richiama la giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul tema. 4.15 Con il quinto motivo nuovo ribadisce che la sentenza non motiva adeguatamente in ordine al ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA], considerato che il predetto ha operato perlopiù a Milano. 4.16 Con l'ultimo motivo nuovo ribadisce la necessità di correggere e ridurre la pena determinata dalla corte di appello poiché non corrispondente al conteggio effettuato nell'ambito della motivazione. 5. [OSCURATO:PERSONA] condannato per i reati di abuso d'ufficio e falso contestati al capo A4, per avere sottoscritto unitamente al responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di [OSCURATO:PERSONA] la relazione dell' 1 giugno 2010, nella quale, in esito al sopralluogo del 31 maggio 2010, non si rilevavano variazioni essenziali nella esecuzione dei lavori per la realizzazione del lido La cubana rispetto a quanto autorizzato, nonché di alcune condotte contestate al capo A 11.deduce: 5.1 vizio di motivazione e violazione di legge poiché il primo giudice ha ritenuto che l'imputato, marito di [OSCURATO:PERSONA], cugina di [OSCURATO:PERSONA], fosse il tecnico comunale di cui il predetto [OSCURATO:PERSONA] parlava nel colloquio intercettato il 25 gennaio 2009, indicandolo come il parente che lo aveva aiutato ad avere in affidamento lavori pubblici presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], ma non sono stati effettuati accertamenti volti a verificare se oltre all'imputato esistessero altri parenti della [OSCURATO:PERSONA] che lavoravano al Comune di [OSCURATO:PERSONA]. La corte afferma inoltre che Borrello era stato assunto per il tramite del [OSCURATO:PERSONA], senza fornire alcuna risposta alle doglianze difensive con cui era stato evidenziato che nel periodo in questione Borrello non rivestiva ruoli che gli consentissero di affidare delle opere a [OSCURATO:PERSONA] e questi non aveva avuto lavori affidati dal Comune. Anche la sentenza di appello non fornisce alcuna risposta alle censure relative alla identificazione del Borello come il soggetto di cui si parlava nella conversazione intercettata, così incorrendo nell'errore di travisamento della prova. 5.2 Violazione dell'art. 479 cod.pen. poiché in fase di discussione in appello è stata depositata una nota difensiva in cui si ricostruiva la complessa vicenda amministrativa. Dopo avere riportato per esteso il tenore della consulenza tecnica di parte depositata in atti, che la corte avrebbe trascurato di valutare, e ampio stralcio della motivazione della sentenza n. 24236 del 24 giugno 2010 di questa Corte, il ricorrente insiste sulla amovibilità dell'opera realizzata, e sulla conseguente insussistenza del reato di pericolo contestato al Borello. Nel caso di specie non è oggetto di contestazione la falsa rappresentazione in atto pubblico di dati difformi dalla realtà, ma il contenuto valutativo dei dati di fatto, poiché la relazione dell'i giugno 2010 descrive esattamente quanto rilevato nel corso del sopralluogo, ma contiene una serie di considerazioni tecnico normative che a quella data rappresentavano l'approdo interpretativo della nebulosa disciplina dei lidi balneari. 5.3 violazione dell'art. 323 e 2 cod.pen. poiché nel caso in esame il ricorrente ha esercitato al più un eccesso di potere che, in seguito alla recente novella che ha modificato il contenuto dell'art. 323 cod.pen. non può integrare l'elemento oggettivo del reato, come precisato da questa Corte con la pronunzia n. 49485 del 13 novembre 2019. Osserva il ricorrente che con decreto legge 16 luglio 2020 n. 76/20 il legislatore è intervenuto sul testo dell'articolo 323 cod.pen. e tale modifica essendo favorevole all'imputato è applicabile al caso in esame: in particolare all'articolo 323 primo comma del codice penale le parole "in violazione di norme di legge o di regolamento" sono sostituite dalle parole "in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residui non margini di discrezionalità". Per effetto di questa modifica il fatto ascritto all'imputato non è più previsto dalla legge come reato, in quanto la violazione ipotizzata riguarda una condotta in ordine alla quale esistevano ampi margini di discrezionalità.5.4 Insussistenza del concorso tra la condotta di falso e l'abuso di ufficio che invece rimane assorbito. La corte territoriale ha respinto tale richiesta affermando che la condotta del 31 maggio 2010 può iscriversi in un disegno generale , ma al ricorrente è stata contestata solo la detta condotta, che nel caso in esame esaurendosi in una falsificazione integra solo il delitto di falso. Osserva il ricorrente che tra i reati di abuso d'ufficio e di falso ideologico sussiste il concorso materiale, perché l'ipotesi di consunzione ricorre solo quando la medesima condotta astrattamente connotabile come abuso d'ufficio sia in concreto sussumibile nel paradigma di norma incriminatrice che contempla un reato più grave. Nel caso in esame però la condotta si arresta all'attestazione di alcune false realtà di fatto: la presenza di documenti autorizzativi e la presenza di difformità esecutive rispetto al progetto. 5.5 Insussistenza dell'ipotesi di reato contestato al capo A 11, poiché molte delle opere descritte sono state realizzate dopo il 31 maggio 2010 e quindi non vi è prova che Borello vi abbia contribuito in epoca successiva al sopralluogo. 5.6 Insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.L.159/2011, oggi art. 417 bis .1 cod.pen. poiché è necessario che il motivo dell'agevolazione sia l'unico ed esclusivo scopo perseguito dall'agente e l'aggravante richiede il dolo specifico in quanto oltre all'ordinario elemento psicologico si deve aggiungere un'ulteriore finalità specifica che nel caso in esame non è stata dimostrata. Secondo le sezioni unite il concorrente che non condivida con il coautore la finalità agevolativa ben può rispondere del reato aggravato le volte in cui sia consapevole della finalità del compartecipe secondo la previsione generale di cui all'articolo 59 cod.pen. secondo comma. La corte avrebbe pertanto dovuto verificare la consapevolezza da parte del ricorrente della finalità che ha animato la condotta dei coimputati e, in assenza della stessa, giungere all'esclusione dell'aggravante in questione. 5.7 Prescrizione del reato contestato al capo A 11 in quanto la corte ha ritenuto non prescritte tutte le ipotesi, sul rilievo che dal momento di cessazione della permanenza del reato, avvenuta con il sequestro del dicembre 2010, non fossero ancora decorsi i termini massimi di prescrizione, probabilmente per gli effetti della cd. riforma Orlando che non si applica ai reati contestati poiché commessi in epoca precedente all'entrata in vigore della norma. 5.8 violazione di legge poiché la sentenza non palesa le ragioni per cui non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche. 5.9 L'avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositato motivi nuovi deducendo vizio di motivazione e violazione di legge poiché è entrato in vigore l'art. 23 D.L. 76/2020 convertito in L.120/20 in forza del quale il delitto di abuso di ufficio è configurabile solo se ha comportato la violazione di specifiche regole di condotta dettate da norme di legge. Con il secondo motivo nuovo invoca il beneficio dell'art. 163 cod.pen.6. [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile del reato associativo di stampo mafioso contestato al capo A, dopo avere riportato ampi passaggi dell'ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], annullata dal tribunale del riesame in sede di rinvio da questa Corte Suprema, osserva che in quella sede le indicazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] erano state ritenute generiche e aspecifiche;ricorda inoltre che il Leone veniva sottoposto a nuova misura cautelare per estorsione aggravata commessa nel settembre 2015 in danno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del processo denominato Nexum, ordinanza che veniva utilizzata nel presente giudizio. Il ricorrente deduce con un unico articolato motivo: 6.1 Violazione dell'articolo 416 bis cod.pen.,192 e 125 cod. proc.pen. e utilizzo di atti non presenti nel fascicolo processuale e trasmessi con la sentenza di condanna della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] per le sue determinazioni. Il ricorrente osserva che dal confronto della motivazione della sentenza di primo grado con quella della sentenza di appello emergono palesi incongruenze dal punto di vista temporale, poiché il reato associativo è contestato come commesso dal 2005 sino alla data dell'ordinanza di custodia cautelare, mentre il giudizio di responsabilità si fonda su una serie di conversazioni tra settembre 2007 e gennaio 2008 da cui emergono secondo il GUP i rapporti del Leone con [OSCURATO:PERSONA]; inoltre il G.U.P. ha valorizzato un fermo di P. G. relativo ad un'estorsione commessa a settembre del 2015 neppure contestata nel capo di imputazione e consumata in epoca successiva alla data di cessazione della condotta associativa coincidente con la emissione dell'ordinanza cautelare nel dicembre 2014. La corte di appello pur riconoscendo la validità di alcune critiche mosse dalla difesa, in ordine al compendio probatorio utilizzato a sostegno dell'affermazione di responsabilità, ha confermato la condanna dell'imputato valorizzando le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di autista del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e alcuni comportamenti del Leone posti in essere nell'estate del 2007 nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai quali ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura. Tali comportamenti non possono essere utilizzati per affermare la responsabilità dell'imputato poiché devono essere ancora oggetto di valutazione. Nella sentenza impugnata vi è stato inoltre un travaso degli atti del processo relativo all'estorsione in danno degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel luglio 2015. In conclusione la motivazione non è effettiva in quanto non è idonea a palesare le ragioni poste a sostegno della affermazione di responsabilità, avendo utilizzato atti costituenti autonoma ipotesi di reato neppure contestata ab origine nell'odierno processo. La motivazione comunque illogica poiché ha ritenuto la di desumere la partecipazione del ricorrente al sodalizio dalla frequentazione con alcuni esponenti apicali a lui legati da vincoli di sangue e affinità.7.[OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato contestato al capo B 10 deduce: 7.1 Vizio di motivazione poiché la sentenza ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine alla condotta criminosa prevista dall'articolo 73 d.p.r. 309/90 con motivazione illogica, poiché la finalità di spaccio della detenzione deve essere dimostrata dalla pubblica accusa e non è onere della difesa dimostrare l'uso personale della sostanza stupefacente detenuta. Nel caso in esame la pubblica accusa ha fornito prova esaustiva della cessione con la quale sono stati consegnati 10 grammi di sostanza stupefacente al [OSCURATO:PERSONA], ma non vi è prova dell'attività di spaccio da questi svolta, né dei presunti acquirenti, né delle modalità con cui il commercio si sarebbe svolto. 8. [OSCURATO:PERSONA] per diversi episodi di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina contestati ai capi B21, B22, B23, B24 e B25, deduce: 8.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 73 comma quinto legge 309/90 con riferimento al capo di imputazione B21 della rubrica in quanto la motivazione non è munita di un sufficiente livello di conseguenzialità logica. L'unico elemento che collega il ricorrente al fatto delittuoso è la conversazione ambientale intercorrente con [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare un passaggio che secondo l'interpretazione fornita dai giudici di merito dimostrerebbe che l'imputato ha la disponibilità di sostanza stupefacente laddove afferma "l'erba abbiamo", senza fare alcun riferimento né al quantitativo, né al prezzo, nè quantomeno ad una richiesta o offerta di acquisto. 8.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo di imputazione B 22 poiché il giudizio di responsabilità si fonda su un paio di messaggi telefonici e intercettazioni ambientali il cui contenuto non dimostra la colpevolezza dell'imputato. 8.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo di imputazione B 23 poiché a pagina 86 della sentenza impugnata la corte afferma che il ricorrente avrebbe ceduto dello stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo attendevano, ma non motiva circa la natura dell'oggetto che sarebbe stato trasferito e il mancato rinvenimento della sostanza stupefacente nell'autovettura su cui viaggiavano i predetti, sottoposta a controllo dai Carabinieri, smentisce la prospettazione accusatoria. 8.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo di imputazione B 24 poiché la sentenza presuppone che essendo l'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] un consumatore e lui il cessionario ogni richiesta di incontro corrisponda ad una cessione ma non spiega se si trattava di sigarette o sostanza stupefacente. 8.5 Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo di imputazione B 25 poiché la motivazione è carente in ordine alla valutazione delle doglianze difensive e non dimostra che l'incontro alla pizzeria abbia avuto per oggetto la cessione di cocaina da parte del ricorrente. 8.6 Violazione degli articoli 62 bis, 132, 133 e 133 bis cod.pen. poiché nel determinare il trattamento sanzionatorio la corte di appello non ha tenuto conto dei criteri di determinazione della pena previsti dagli articoli 132 e 133 cod.pen. e per giustificare il diniego delle attenuanti generiche si è limitata a richiamare la biografia penale dell'imputato e la reiterazione delle condotte. 8.7 violazione dell'articolo 73/5 comma in relazione all'articolo 157 codice penale e omessa dichiarazione di prescrizione del reato contestato al capo B 21 già maturata nel corso del giudizio di appello. Deduce il ricorrente che poiché il reato di cui al capo B 21 è contestato al solo [OSCURATO:PERSONA] e non vi sono concorrenti nel medesimo reato, nei suoi confronti non può applicarsi la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 comma due codice procedura per particolare complessità del giudizio abbreviato che si estende ai concorrenti nel medesimo reato. Medesimo ragionamento deve essere operato con riferimento alla sospensione dei termini per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado. 9.[OSCURATO:PERSONA], condannato in relazione al reato associativo contestato al capo B della rubrica e ai reati fine di cui ai capi 10,B12 e B16, con ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce: 9.1 violazione di legge e in particolare dell'articolo 74 d.p.r. numero 309/90 e degli articoli 62 bis codice penale e 73 comma 7 d.p.r. citato poiché la sentenza motiva la sussistenza del reato associativo valorizzando la reiterazione delle singole cessioni in ordine alle quali l'imputato è reo confesso, ma non si preoccupa di valutare in alcun modo la sussistenza del pactum sceleris e dell'affectio societatis , mentre la corte di cassazione ha in più occasioni ribadito che il modus operandi non è sufficiente ad integrare la fattispecie associativa ed è necessario che il ricorrente sia portatore di una volontà specifica di partecipazione criminosa al perseguimento dell'obiettivo comune. 12 [OSCURATO:PERSONA] Con un primo ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce : 12.1violazione di legge e in particolare dell'articolo 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato associativo poiché le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] risultano generiche e non sono state adeguatamente valutate sotto il profilo della credibilità soggettiva, né appaiono confortate da adeguati riscontri oggettivi individualizzanti. Il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte del 9 maggio 2014 n. 40408 che ha valutato negativamente le propalazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in una vicenda giudiziaria collegata. In particolare dal dialogo intercettato il 14 gennaio 2011 possono desumersi circostanze che non appaiono significative della intranetà del ricorrente al sodalizio mafioso, né è stato definito l'effettivo contributo offerto dal ricorrente al gruppo di riferimento. Inoltre non va trascurato il giudicato cautelare favorevole all'imputato costituito dall'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che in sede di riesame ha annullato l'ordinanza cautelare emessa il 9 dicembre 2014 dal GIP del medesimo tribunale, sottolineando la genericità della chiamata in reità dell'[OSCURATO:PERSONA]. 12.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante prevista dal quarto comma dell'articolo 416 bis cod.pen. che è stata ritenuta esclusivamente sulla base di due riferimenti ad una pistola emersi nel corso delle intercettazioni. 12.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero potuto essere riconosciute all'imputato in ragione della sua condizione di incensurato e della marginalità del compendio indiziario a suo carico. Con ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] vengono dedotti motivi analoghi che possono così sintetizzarsi: 12.4 violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della genericità della chiamata in reità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e all'assenza di riscontri esterni individualizzanti, considerato che il contenuto del dialogo registrato il 14 gennaio 2011 non palesa l'intraneità dell'imputato o altri indici della partecipazione del predetto al sodalizio mafioso. 12.5 Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso delle armi; 12.6 Violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena determinata nella misura di 12 anni di reclusione e quindi significativamente superiore al minimo edittale pari a nove anni, nonostante la condizione di incensurato dell'imputato, il suo ruolo marginale e l'assenza di adeguata motivazione. 12.7 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 10.[OSCURATO:PERSONA] imputato per concorso esterno all'associazione di stampo mafioso denominata cosca [OSCURATO:PERSONA], nella veste di responsabile dell'Area economica finanziaria dei comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Bagaladi (capo A bis dell'imputazione), con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 10.1 violazione degli articoli 110, 416 bis cod.pen. e 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché il collegio non ha individuato ad opera dell'imputato comportamenti o condotte specifiche e circostanziate, alla luce delle quali possa ritenersi dimostrato il contributo funzionale o la condotta di concreto sostegno all'associazione criminosa di stampo mafioso. La prospettazione accusatoria ratificata dal GUP si fonda sull'assunto che il [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti responsabile dell'area economica e finanziaria dei comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Bagaladi, pur non comparendo ufficialmente nella pratica edilizia e demaniale concernente il lido La cubana, avesse manifestato opportuni suggerimenti volti a favorire gli interessi della cosca, ma tale prospettazione trascura di considerare il tenore di alcune conversazioni intercettate che smentiscono la ritenuta disponibilità del funzionario in favore del gruppo e in particolare la conversazione intercorsa 1'11 novembre 2010 e quella di analogo tenore del 24 novembre 2010. Inoltre l'attenzione che il ricorrente avrebbe riservato nell'ambito delle sue funzioni ad una pratica amministrativa è stata sovrapposta e confusa con il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in assenza di indicazioni probatorie circa gli elementi essenziali della fattispecie concorsuale che valgano a distinguerla da fenomeni di mera contiguità. Non è stato individuato l'eventuale contributo specifico garantito dall'imputato e sono state male interpretate le conversazioni suindicate che sconfessano l'assunto accusatorio. In sintesi, pur dando per dimostrata la riconducibilità alla presunta cosca del lido [OSCURATO:PERSONA], non sono emerse condotte attribuibili al ricorrente da cui desumere la consumazione del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, [OSCURATO:PERSONA] dichiara di non conoscere l'imputato e riferisce informazioni apprese dallo zio [OSCURATO:PERSONA]. Di analoga consistenza le dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che si limita ad indicare il ricorrente come il soggetto che lo avrebbe indirizzato verso la famiglia [OSCURATO:PERSONA], senza che tale affermazione sia stata in alcun modo riscontrata; inoltre il presunto episodio del chiarimento verificatosi tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] si pone fuori dal thema decidendum, essendo collegato a questioni lavorative e non già a problematiche criminali. La difesa nell'atto di appello aveva sottolineato come il tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 gennaio 2015 avesse annullato l'ordinanza di custodia cautelare per la insussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato associativo. Alla stregua di tali considerazioni il ricorrente sottolinea la violazione di legge poiché si è ravvisato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in assenza della prova di un rafforzamento della consorteria riconducibile a condotte poste in essere dall'imputato. Ed infatti nella vicenda delle autorizzazioni del lido la cubana il [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto alcun ruolo, pur essendo consapevole della illegittimità della procedura. La corte inoltre non ha motivato in ordine alla sussistenza dell'accordo tra l'imputato e la consorteria e non ha offerto alcun riscontro del tornaconto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto dall'accordo con la cosca. La corte ha ritenuto che la disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] verso la consorteria si sia manifestata nel concedere l'autorizzazione amministrativa a svolgere gli eventi programmati per la fine dell'anno nel locale sottoposto a sequestro, ma trascura di considerare che quell'autorizzazione venne rilasciata in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP competente per quel sequestro, con parere favorevole del pubblico ministero, come sottolineato anche dal tribunale del riesame. Ne discende pertanto che stata travisata per omessa valutazione la prova documentale costituita dal provvedimento del GIP, emesso previo parere favorevole del pubblico ministero, con cui è stato autorizzato l'uso temporaneo del bene sequestrato. Il ricorrente ribadisce che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersi generiche e de relato, come già ritenuto dal tribunale del riesame, come quelle rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale prima ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] avanzò una richiesta di assunzioni per conto dei [OSCURATO:PERSONA] e poi ha attribuito la detta richiesta direttamente a [OSCURATO:PERSONA]. La corte individua il contributo del [OSCURATO:PERSONA] nella assunzione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di parenti del [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia valutare in quale epoca sarebbero avvenuti il colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la assunzione dei soggetti vicini al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] parla poi di un alterco avuto per ragioni di lavoro con il [OSCURATO:PERSONA] e culminato con la sua convocazione ad un incontro cui partecipavano degli affiliati, uno dei quali lo minacciò pesantemente. Anche in questo caso le dichiarazioni del collaboratore peccano di specificità e risultano imprecise anche in ordine alla collocazione temporale della vicenda. Ne discende l'erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori con violazione conseguente dell'articolo 192 cod. proc.pen. Il ricorrente deduce inoltre che la sentenza impugnata è illegittima nella parte in cui ha valorizzato, in chiave di rafforzamento del sodalizio, l'aumento di prestigio conseguente alle condotte tenute dal [OSCURATO:PERSONA] dato che la non dimostrabilità di tale elemento impedisce di effettuare quel giudizio controfattuale che consente di verificare la funzionalità del contributo e la sussistenza del legame eziologico tra la condotta attribuita all'imputato e l'evento. 10.2 Violazione dell'art. 62 bis cod.pen. poiché la corte ha negato le circostanze attenuanti generiche in ragione della minaccia formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni di quest'ultimo, rimaste del tutto prive di riscontro. 10.3 Violazione degli articoli 191, 438 e 441 cod. proc.pen. poiché la sentenza ha utilizzato le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che sono state versate agli atti dal pubblico ministero dopo l'ammissione del rito abbreviato, senza alcun consenso all'utilizzo di queste dichiarazioni prodotte a sorpresa, mentre la giurisprudenza ha più volte affermato che il materiale probatorio utilizzabile per la decisione nel giudizio abbreviato è soltanto quello depositato all'atto della richiesta di rinvio a giudizio o acquisito nel contraddittorio delle parti. Invece in relazione alle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] non si è instaurato il contraddittorio poiché il pubblico ministero non ha chiesto l'escussione del collaboratore, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte unilateralmente da una parte processuale. In data 24 luglio 2021 sono pervenuti motivi nuovi sottoscritti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si deduce: 10.4 violazione di legge e vizio di motivazione nella forma del travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], in quanto la corte ha ritenuto che il racconto fatto dal [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] rientri nell'ambito del rapporto criminale e non piuttosto quale espressione del rapporto parentale e costituisca pertanto una dichiarazione de relato, ma, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche le dichiarazioni riferite possono assumere rilievo probatorio solo a condizione che siano riscontrate da elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia costituisca davvero oggetto del patrimonio conoscitivo comune.Il ricorrente censura inoltre che si tratti di elementi che rientrano nel patrimonio conoscitivo comune degli associati, poiché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appartenevano a due diverse consorterie, sia pure limitrofe, e le informazioni rese hanno carattere inedito ed erano state frutto di un unico colloquio avuto dal collaboratore con lo zio e non costituivano un patrimonio diffuso all'interno della consorteria, né hanno trovato alcun significativo riscontro. In ordine alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non vi è alcun riscontro in merito alle assunzioni che questi avrebbe effettuato in favore della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e, in assenza di tale specifica evidenza probatoria la corte non avrebbe potuto individuare in tali condotte il rafforzamento della consorteria. Con un secondo ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce: 10.5 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo. 10.6 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché nel valutare la posizione del [OSCURATO:PERSONA] la corte di merito ha trascurato una serie di elementi che smentiscono la prospettazione accusatoria in quanto, pur volendo considerare un'ipotetica riconducibilità alla presunta cosca del lido La cubana non risulta ravvisabile alcuna condotta del [OSCURATO:PERSONA] da cui desumere, nell'ambito di un sinallagma deviato, la consumazione della fattispecie di reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il ricorrente deduce inoltre la genericità delle dichiarazioni rese dai collaboratori che risultano prive di riscontri. Inoltre state acquisite agli atti del processo una informativa avente ad oggetto condotte di sottrazione di fondi pubblici contestate all'imputato, che non attengono alle imputazioni per cui è processo. 10.7 Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dal quarto comma dell'articolo 416 bis codice penale e la determinazione del trattamento sanzionatorio in quanto la corte ha applicato il regime sanzionatorio più grave previsto dall'ultima modifica legislativa, mentre i fatti di causa sono avvenuti nel vigore della legislazione precedente. 10.8 Carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 11.[OSCURATO:PERSONA], condannato per la partecipazione all'associazione di stampo mafioso contestata al capo A dell'imputazione, con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce: 11.1 violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché la corte nell'eccesso di semplificazione ha omesso di valutare gli elementi difensivi offerti nel corso del giudizio e si è limitata a riprodurre il contenuto della originaria informativa di reato, come se il dibattimento non si fosse realmente svolto. Inoltre ha operato una analisi probatoria senza distinguere tra le diverse fonti indiziarie, omettendo di analizzare la natura diretta o de relato delle conoscenze dei dichiaranti e di verificare l'esistenza dei riscontri, annullando il dato temporale e omologando dichiarazioni riferibili a periodi del tutto diversi. 11.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla posizione del ricorrente, ritenuto partecipe dell'organismo associativo descritto al capo A della rubrica in forza di argomentazioni non condivisibili sulla base di tre isolate intercettazioni dell'anno 2005 già oggetto di analisi in un precedente procedimento instauratosi a carico del ricorrente nell'anno 2010 per il delitto di partecipazione all'organizzazione mafiosa operante in [OSCURATO:PERSONA] denominata cosca [OSCURATO:PERSONA], processo nell'ambito del quale il predetto venne sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, che venne successivamente annullata dal tribunale del riesame, tanto che l'ufficio di Procura non coltivò la contestazione e non chiese neppure il rinvio a giudizio dell'imputato. 11.3 Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alle dette intercettazioni che sono intervenute con soggetti estranei al contesto associativo, non contenevano alcun riferimento alla presunta cosca e non mettevano in evidenza alcuna condotta del ricorrente. Le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sono molto generiche e di fatto incontrollabili in quanto il predetto ha fatto riferimento a presunte conoscenze de relato che non hanno mai trovato alcun elemento di riscontro. Anche nel presente processo in sede cautelare il compendio indiziario era stato ritenuto inadeguato per pervenire ad un'applicazione di misura cautelare, poiché il tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 28 agosto 2015 decidendo in sede di rinvio aveva annullato il titolo coercitivo e su tale statuizione si è formato il giudicato cautelare. Non è dato, pertanto, comprendere quale possa essere stato secondo il collegio quel concreto rilevante contributo fornito dal ricorrente al perseguimento degli scopi associativi. 11.4 Vizio di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata riconosciuta esclusivamente in forza di due riferimenti ad una pistola emersi dalle intercettazioni; 11.5 violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche. Con secondo ricorso, sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], vengono dedotti i seguenti motivi, perlopiù sovrapponibili a quelli già sollevati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]: 11.6 vizio di motivazione e violazione di legge per erronea valutazione della chiamata in correità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che già nel 2015 era stato ritenuto dal tribunale del riesame connotata da profili di genericità incompatibili con i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, essendosi il collaboratore limitato a indicare lo status di affiliato del Pannuti, senza alcuno specifico riferimento ad una condotta di qualche rilievo nell'interesse del sodalizio. Peraltro le dichiarazioni del collaboratore integrano una chiamata de relato e anche le fonti dell'[OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto essere sottoposte al vaglio di attendibilità intrinseca. 11.7 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla individuazione dei riscontri esterni alla chiamata in correità che devono riferirsi al soggetto incolpato in relazione allo specifico fatto attribuitogli anche sotto il profilo temporale e devono riguardare il nucleo essenziale del fatto e non un elemento estraneo. 11.8 Vizio di motivazione e violazione dell'articolo 416 bis comma 4 cod.pen. in ordine al riconoscimento dell'aggravante della associazione armata. 11.9 Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, applicata in misura significativamente superiore al minimo edittale e oggettivamente sproporzionata alla gravità del caso e alla personalità dell'imputato 11.10 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche poiché la motivazione è solo apparente e si trincera dietro formule di stile. 12. [OSCURATO:PERSONA], condannata in relazione al delitto previsto dall'articolo 12 quinquies legge 356/92, con ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce: 12.1 violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte ha del tutto omesso di considerare che la proprietà dell'immobile che ospitava il piccolo oleificio è sempre stata di [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA] in quanto figlia della sorella. Inoltre non è sufficiente dimostrare che l'imputata abbia rivestito il ruolo di prestanome, essendo necessario provare altresì le finalità elusive della legislazione in materia di prevenzione perseguite dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Non va poi trascurato che un'eventuale intento elusivo della normativa in materia di prevenzione non poteva manifestarsi attraverso l'intestazione alla moglie convivente, che non avrebbe mai potuto costituire valido schermo, essendo esposta nella stessa misura del marito ad eventuali iniziative di tipo patrimoniale in un giudizio di prevenzione. 12.2 Violazione di legge e vizio di motivazione sull'aggravante prevista dall'art. 7 legge 203/91 poiché la corte non ha affrontato e risolto il problema della destinazione dei proventi del frantoio alla presunta cosca, mentre la sussistenza della detta aggravante ricorre solo quando viene accertato che l'autore della condotta ha agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso o comunque ne abbia fatto propria tale finalità. 13.[OSCURATO:PERSONA] condannato quale organizzatore dell'associazione contestata al capo C della rubrica e come mero partecipe dell'analogo sodalizio di cui al capo B, entrambi finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti , nonché dei reati fine contestati ai capi B2, B13, C4, C5 ,C6 e C7, con atto sottoscritto dall'avvocato lana deduce: 13.1 violazione degli articoli 125 cod. proc.pen. , 74 d.p.r. 309/90 poiché la sentenza non ha offerto la prova certa della consapevolezza e della volontà del ricorrente di partecipare al sodalizio ipotizzato. Ricorda il ricorrente che secondo la giurisprudenza di legittimità la partecipazione al reato previsto dall'articolo 74 d.p.r. 309/90 va desunta da una serie di condotte che complessivamente valutate denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di questi principi giurisprudenziali e ha ritenuto dimostrata la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminale desumendola dal coinvolgimento in una serie di cessioni commesse in un arco temporale limitato, che non appaiono dirimenti per dimostrare la sussistenza di un rapporto di tipo associativo, per il quale non è sufficiente una comunanza di interessi ma è necessario la sussistenza di un programma delittuoso in vista di una finalità unica e comune a tutti i partecipi, in forza di un accordo stabile e quindi di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati. Non è pertanto sufficiente la reiterazione di condotte di compravendita se il compratore mantiene la libertà di recarsi anche da altri soggetti, ma va dimostrata la sussistenza di una sorta di contratto di somministrazione che impegna reciprocamente le parti. 13.2 Violazione dell'articolo 73 d.p.r. 309/90 e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo C 5 della rubrica, fondata principalmente sulla interpretazione di conversazioni intercettate che tuttavia, ad un'attenta lettura, risultano riferirsi ad una diversa occasione delittuosa. 13.3 Illegittimità costituzionale dell'art. 74 d.p.r. 309/9 nella parte in cui prevede una pena edittale non inferiore a venti anni per coloro che promuovono l'associazione finalizzata al traffico. 13.4 Violazione degli artt. 157 e 161 cod.pen. per la mancata dichiarazione di estinzione dei reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 13.5 Violazione dell'art. 74 dpr citato poiché non emergono gli elementi per attribuire al ricorrente il ruolo di promotore e organizzatore del sodalizio. 13.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod.pen. 14.Con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deduce undici motivi di ricorso: 14.1 violazione di legge in relazione al reato contestato al capo B2 e vizio di motivazione poiché il collegio di appello ha ritenuto di desumere la sussistenza di un fatto di natura illecita dal tenore delle conversazioni intercettate nel corso delle giornate del 4 e 5 febbraio 2011 e ha individuato un collegamento con i fatti relativi alla giornata del 10 febbraio 2011 e al conseguente sequestro di circa 200 g di marijuana. Nella ricostruzione i giudici sono incorsi in evidenti errori di tipo motivazionale e di applicazione della legge penale poiché secondo i giudici le conversazioni del 4 febbraio 2011 dimostrerebbero la necessità del coimputato [OSCURATO:PERSONA] di adempiere al pagamento del debito nei confronti dell'odierno ricorrente in relazione ad una presunta fornitura di sostanza stupefacente. 14.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo B 13 poiché risulta evidente la totale estraneità dell'imputato ai fatti contestati e i giudici di merito hanno offerto un apparato motivazionale assolutamente apparente: l'unica intercettazione del 16 marzo 2011 valorizzata ai fini del riconoscimento della colpevolezza dell'imputato è inadeguata poiché si dà per scontato l'incontro con il ricorrente e il contenuto del dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].14.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo contestato al capo B della rubrica poiché la corte ha fornito al riguardo una motivazione apparente, trascurando di valutare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie associativa e non fornendo alcuna risposta alle doglianze sollevate con i motivi di appello in merito all'esistenza dell'organizzazione, al contributo offerto dal singolo imputato, alla consapevolezza da parte dei singoli di far parte di un gruppo organizzato permanente, all'esistenza di un accordo diretto a costituire una struttura permanente finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti in materia di sostanze stupefacenti. Il ricorrente lamenta altresì che non è condivisibile la decisione dei giudici di appello di escludere l'esistenza delle condizioni qualificanti la fattispecie autonoma di reato prevista dal sesto comma dell'articolo 74 dpr. citato. 14.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo C 4 poiché la ricostruzione offerta dalla corte è del tutto congetturale. 14.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo C5 poiché non è emersa alcuna prova che consenta di ritenere integrata un'ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione a terzi. Appare altresì evidente il travisamento della prova rispetto alle valutazioni manifestate dal [OSCURATO:PERSONA] circa l'arresto di Izzo. 14.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo C6 poiché le espressioni utilizzate nel corso della conversazione si prestano ad interpretazioni diverse e non appaiono idonee a fondare un giudizio di responsabilità. 14.7 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo C7 poiché nessun passaggio delle conversazioni vi è prova di un episodio di cessione di sostanza stupefacente nei confronti dell'Esposito 14.8 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento dell'esistenza di un sodalizio criminale contestato al capo C della rubrica e della responsabilità dell'imputato per il reato associativo con il ruolo di organizzatore, nonché sul mancato riconoscimento dell'ipotesi prevista dal sesto comma dell'articolo 74 d.p.r. cit. in quanto le condotte ascritte ricorrente non possono costituire prova di una condotta direttiva del [OSCURATO:PERSONA] e tale da esplicitare un ruolo apicale. 14.9 violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa dichiarazione della intervenuta prescrizione dei reati contestati ai capi B2, B 13, C4, C5, C6, C7, non potendosi computare ai fini dei termini di prescrizione i periodi di sospensione disposti ex art. 304 comma due cod. proc.pen., trattandosi di sospensioni facoltative e non disposte per legge. 14.10 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche poiché la corte si è adagiata su formule di stile e affermazioni generiche e ha totalmente omesso di considerare la condizione di incensurato e l'assenza di un curriculum criminale di rilievo dell'imputato, elementi che avrebbero giustificato la concessione del beneficio.14.11 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti di pena in continuazione, poiché il giudice non ha assolto l'obbligo di fornire adeguata motivazione in ordine ai singoli reati unificati per continuazione e ha applicato la pena di tre mesi per i capi C4, C7 e C13 e quella di sei mesi per il capo B2, senza fornire adeguata motivazione. 15. PENNESTRI' GENNARO condannato per il reato contestato al capo B24 ha dedotto: 15.1 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché il giudizio di colpevolezza si fonda sull'interpretazione travisante di una conversazione intercettata. 15.2 Violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato previsto dall'art. 73 d.p.r. 309/90 per il quale non poteva essere applicata la sospensione dei termini prevista dall'art. 407 comma 2 cod. proc.pen. in quanto il Pennestrì non è mai stato sottoposto a custodia cautelare. La corte invece ha respinto tale istanza richiamando una pronunzia della Suprema Corte che non si attaglia al caso in esame, poiché si tratta di un procedimento avente ad oggetto diversi soggetti imputati di diversi reati per alcuni dei quali non è prevista la sospensione dei termini di custodia cautelare. 15.3 Violazione degli artt. 62 bis, 69 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, poiché la sentenza impugnata non ha fornito sul punto adeguata motivazione e non ha considerato i positivi elementi che erano stati valorizzati con l'appello. 16.[OSCURATO:PERSONA] condannato per il reato associativo contestato al capo A della rubrica con ruolo di dirigente, deduce: 16.1 violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte fonda il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e su alcuni passaggi di conversazioni intercettate, senza considerare che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono ad epoca precedente rispetto a quelle dell'altro collaboratore e coprono il medesimo periodo già oggetto di sentenza definitiva e l'[OSCURATO:PERSONA] fa dichiarazioni de relato, che non sono frutto di diretta conoscenza e risultano prive di riscontri fattuali. Inoltre la sentenza attribuisce al ricorrente il ruolo direttivo in forza di due episodi, l'uccisione di animali appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] e l'intenzione manifestata da tale [OSCURATO:PERSONA] di parlare con il [OSCURATO:PERSONA] per esternargli il suo malcontento, ma entrambi gli episodi palesano una posizione subordinata del ricorrente che è inconciliabile con il ruolo apicale a lui attribuito. La valorizzazione dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e la donazione di olio da questi ricevuta non è conducente poiché si riferisce ad un rapporto personale diretto tra i due in relazione a vicende non necessariamente illecite. Anche i rapporti di amicizia con soggetti rappresentativi di altre consorterie sono elementi neutri e non dimostrativi della partecipazione all'associazione, poiché tutti gli incontri trovano una giustificazione in rapporti di parentela o di lavoro. Di contro la giurisprudenza ha da tempo precisato che a prescindere da generici riconoscimenti di ruoli direttivi, è necessario che eventuali posizioni dirigenziali e ruoli apicali risultino esercitati in concreto. 16.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata in quanto la corte ritiene che, qualora sia accertato anche nei confronti di taluno soltanto dei sodali il possesso di armi, l'aggravante è configurabile nei confronti di ogni altro sodale, che sia consapevole di detto possesso o lo abbia ignorato per colpa. Così facendo la corte non ha tenuto conto delle obiezioni difensive basate sulla costatazione che per ritenere l'associazione armata è necessario la disponibilità delle armi da parte del sodalizio e che, comunque, non sono mai state ritrovate armi nella disponibilità del ricorrente. 16.3 Violazione degli articoli 62 bis, 69 e 133 codice penale e vizio di motivazione in quanto la corte ha condiviso la decisione del primo giudice di negare le circostanze attenuanti generiche in favore del ricorrente, nonostante gli elementi positivi evidenziati con i motivi di appello che sono stati illegittimamente trascurati. La corte avrebbe comunque dovuto approfondire gli elementi presenti e dare contezza del ragionamento posto a base del diniego. 17.[OSCURATO:PERSONA] condannato per avere fatto parte dell'associazione di stampo mafioso contestata al capo A della imputazione, con ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce: 17.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 533 e 192 cod. proc.pen. poiché la sentenza impugnata ha violato i criteri di valutazione della prova in tema di chiamata in reità e in correità. La stessa Cassazione in sede cautelare ha affermato che gli elementi di gravità indiziaria del reato sono costituiti in larga parte dal contenuto di conversazioni telefoniche risalenti all'anno 2010; dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e dai risultati di alcuni servizi di osservazione e controllo e ha ritenuto l'esito di tali elementi di prova inidonei a dimostrare la disponibilità dell'[OSCURATO:PERSONA] a fungere da prestanome del capo cosca [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello, nel condividere quanto già ritenuto dal GUP, non ha fornito alcuna prova di ulteriori condotte comprovanti la compenetrazione del ricorrente nel sodalizio mafioso, e non ha considerato che la mera contiguità compiacente e la vicinanza nei riguardi di singoli esponenti dell'associazione non integrano la condotta del partecipe. Inoltre va considerato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste prive di riscontri esterni individuali e si presentano lacunose. Passando poi ad esaminare nello specifico le singole emergenze processuali il ricorrente deduce che nella sentenza impugnata viene considerato elemento dimostrativo dell'appartenenza alla cosca dell'imputato una conversazione intercettata all'interno di un veicolo, alla quale prendeva parte anche l'odierno ricorrente che, secondo il giudice, riguarderebbe una nuova affiliazione alla cosca indicata con il termine "battezzo" di cui si sarebbe dovuto informare il capo cosca [OSCURATO:PERSONA]; sottolinea l'illogicità dell'assunto accusatorio secondo cui tale "battezzo" viene ritenuto essere un rituale di affiliazione al sodalizio criminale, la cui decisione spetta notoriamente al capo cosca che, in questo caso, invece, non sarebbe neppure stato informato; anche le altre circostanze richiamate dalla corte territoriale a sostegno dell'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso palesano la contraddittorietà della sentenza, laddove dall'interpretazione delle intercettazioni ricava la capacità della cosca di accedere a notizie riservate. In modo analogo l'interessamento del ricorrente durante le elezioni locali a sostegno di alcuni candidati e il suo coinvolgimento in alcune vicende relative ai lidi La cubana e Tokoriki, dove peraltro lavorava la moglie, non confermano la prospettazione accusatoria della partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di stampo mafioso. Le dichiarazioni dei collaboratori oltre ad essere prive di idonei riscontri sono inidonee a supportare la prospettazione accusatoria e la corte è incorsa in un vero e proprio travisamento della prova, poiché la gestione del frantoio intestato alla moglie del ricorrente non può essere ritenuto elemento confermativo delle dichiarazioni dei collaboratori, poiché il frantoio oleario è stato gestito sin dal 1959 dal padre dell'odierno ricorrente; anche le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sono connotate da assoluta genericità poiché risulta privo di riscontro il dato di fatto che l'odierno ricorrente abbia lavorato presso la [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]. Neppure è stato dimostrato che il ricorrente abbia operato come autista di [OSCURATO:PERSONA], essendosi piuttosto limitato ad accompagnare il congiunto, zio della moglie, ad adempiere agli obblighi di firma, in forza del rapporto di parentela. Peraltro gli stessi operatori di Polizia giudiziaria danno atto nella richiesta di proroga delle indagini dell'ambiguità del rapporto tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] e la stessa Corte di legittimità ha ritenuto tale ruolo del ricorrente compatibile con il rapporto di parentela e privo di significativa valenza indiziaria in ordine alla partecipazione al sodalizio. 17.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla fattispecie di cui all'articolo 416 bis codice penale poiché manca quel ruolo partecipativo dinamico e di piena aderenza al sodalizio mafioso richiesto dalla norma, mentre nel caso di specie non vengono addebitate all'imputato condotte specifiche, ma piuttosto stati d'animo e comportamenti che non appaiono idonei a configurare la detta partecipazione. 17.3 Vizio di motivazione in relazione agli articoli 132 e 133 codice penale con riferimento alla pena inflitta poiché il collegio di secondo grado ha ridotto la pena ma non ha fornito adeguata motivazione in ordine alla sua determinazione. 18. [OSCURATO:PERSONA] condannato per il reato contestato al capo C1 deduce: 18.1 violazione di legge e vizio di motivazione poiché il complesso delle intercettazioni da cui sono stati ricavati gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato è inutilizzabile in quanto il GIP nel primo decreto autorizzativo a carico di [OSCURATO:PERSONA], emesso il 15 aprile 2011, ha omesso di motivare perché a fronte di una richiesta di intercettazione ex art. 73 d.p.r. 309/90 aveva autorizzato anche per il reato di cui all'art. 74 dpr. cit. Tale carenza motivazionale comporta la nullità del decreto autorizzativo n.837/11 non avendo il gip indicare gli elementi a supporto della riqualificazione della condotta, né può ritenersi sussistente una motivazione per relationem atteso che ciò presuppone l'adesione all'impianto motivazionale dell'atto richiamato, mentre nel caso di specie il gip ha autorizzato l'intercettazione anche su un diverso presupposto. 18.2 Violazione di legge e vizio di motivazione, poiché emerge che le intercettazioni esaminate presentano dei contenuti equivoci e i giudici non spiegano in forza di quali elementi il ricorrente è stato identificato come uno degli interlocutori delle dette conversazioni in relazione al fatto contestato al capo Cl. I giudici di appello, malgrado gli specifici rilievi mossi dalla difesa circa la non univocità dei contenuti delle conversazioni intercettate e la mancata identificazione di Scalia quale soggetto conversante, non hanno fornito alcuna motivazione al riguardo ma si sono limitati a valorizzare il contenuto dei dialoghi. 18.3 violazione degli artt. 159 cod.pen. e 304 cod. proc.pen. poiché la corte ha respinto l'istanza di dichiarazione della prescrizione del reato contestato al capo Cl in ragione della sospensione del decorso della prescrizione per un tempo pari a 1236 giorni, in forza delle ordinanze di sospensione dei termini di custodia cautelare emesse nei due gradi di giudizio. Tuttavia queste ordinanze non possono essere considerate cause di sospensione della prescrizione, poichè sono fondate sul potere discrezionale del giudice e non imposte per legge. 18.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 62 bis , 132 e 133 codice penale, 125 e 192 cod. proc.pen. poiché sotto il profilo sanzionatorio i giudici hanno omesso di offrire alcuna motivazione e di spiegare le ragioni per cui hanno ritenuto di respingere i motivi di appello. La corte si è limitata ad affermare che la condizione di incensurato di Scalia non è sufficiente a concedere le circostanze attenuanti generiche e altrettanto ha fatto in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni due mesi sei, senza spiegare perché non sia stato applicato il minimo edittale e senza motivare in ordine all'entità della sanzione. 19. [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce: 19.1 violazione dell'articolo 416 bis codice penale in punto di valutazione dell'appartenenza associativa del ricorrente, poiché il giudizio di colpevolezza si basa su un'unica conversazione intercettata il 17 agosto 2010 da cui i giudici hanno tratto la prova della partecipazione del ricorrente alla struttura associativa con il ruolo di braccio armato della cosca, incaricato di porre in essere atti intimidatori. Le espressioni autoaccusatorie sono state pronunziate dal ricorrente, ma nella sentenza manca totalmente il collegamento ad uno o più fatti concreti o a condotte che possano dimostrare l'effettività di quel ruolo. La condanna si risolve nell'affermazione di autosufficienza probatoria della conversazione intercettata, anche in assenza di ulteriori elementi di prova che dimostrino la attiva presenza del ricorrente in quel contesto organizzato. In particolare nella vicenda riguardante il lido la cubana che costituisce uno degli snodi fondamentali degli interessi della cosca [OSCURATO:PERSONA] non si assiste mai a minacce o alla possibilità di fare ricorso all'uso delle armi nei rapporti con il concorrente, né tale ricorso alla violenza o ad atti di carattere minatorio è stato dimostrato in altre circostanze. Deduce il difensore che l'episodio da cui sono scaturite le dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente è consistito in un alterco occasionale nato dalle offese rivolte da tale non meglio identificato [OSCURATO:PERSONA], che in quel momento era in stato di ubriachezza, alterco che non era degenerato in uno scontro fisico per l'intervento di [OSCURATO:PERSONA]. Le minacce dell'imputato nei confronti del soggetto con cui si era scontrato nascono proprio dall'umiliazione e si spiegano in questo contesto. Il ricorrente non ha richiesto alcun placet alla sua eventuale azione lesiva, ma si è limitato a comunicare che se il detto [OSCURATO:PERSONA] avesse perseverato nel suo atteggiamento lo avrebbe picchiato. In sintesi il ricorrente rileva che l'interpretazione comunque fornita dalla corte di appello al tenore di alcuni passaggi della confessione sono forzati ed erronei in quanto non appaiono dimostrativi di un rapporto gerarchico e del rispetto da parte dell'imputato delle regole della associazione ma, a giudizio del ricorrente, dimostrano la estraneità di quest'ultimo al contesto associativo. In definitiva, gli elementi di contesto che la sentenza ha ritenuto dimostrativi dell'appartenenza associativa del ricorrente non hanno alcun rilievo probatorio. In assenza di riscontri fattuali il significato effettivo delle parole captate non può essere quello attribuito dai giudici di merito e le supposte confessioni sono inservibili anche perché non sussiste alcuna certezza che le vicende a cui faceva riferimento il ricorrente avessero origine da diverbi e contrasti personali piuttosto che da una matrice associativa. 19.2 Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione armata prevista dall'articolo 416 bis n.4 codice penale, poiché la stessa è stata motivata valorizzando la notoria e processualmente accertata disponibilità di armi in capo alla 'ndrangheta. Così facendo il fatto notorio prende il posto del fatto reale e la presunzione sul carattere armato dell'associazione esclude ogni altro dato sull'assenza di azioni armate e sulla mancanza di dotazioni di armi da parte di un determinato aggregato associativo; l'aggravante assume natura esclusivamente oggettiva visto che il fatto notorio esclude per tabulas che il partecipe possa ignorare il carattere armato della associazione. E' tuttavia ben possibile che un'articolazione locale sia del tutto sprovvista di dotazioni di armi con la conseguenza che ai partecipi che ignorino l'inserimento del sodalizio locale in una struttura unitaria possa essere addebitato di far parte di una associazione armata. 19.3 violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio che è stato determinato facendo riferimento alla disciplina introdotta con il decreto-legge n. 92/2008. La pena edittale di anni 18 stabilita dal primo giudice, poi ridotta in sede di appello, oltrepassava i limiti edittali, sicché la riduzione della pena intervenuta in grado di appello non è riferibile alla normativa previgente ma a quella successiva.19.4 Con nota del 23 luglio 2021 il ricorrente ha presentato un motivo nuovo deducendo violazione di legge in relazione alla pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte Modaffari del 27/5/2021, poiché la condotta dell'imputato non integra la condotta tipica associativa. 20. [OSCURATO:PERSONA] condannato per il reato contestato al capo A della rubrica in quanto partecipe della cosca' ndranghetista dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di promotore e organizzatore, deduce con il ricorso: 20.1 Vizio di motivazione per manifesta illogicità in ordine all'appartenenza dell'imputato alla cosca omonima in quanto la partecipazione alla detta associazione è stata dedotta da elementi che costituiscono delle premesse erronee tali da inficiare la coerenza logica della motivazione. In particolare tale condizione non può desumersi dalla circostanza che l'imputato, una volta scarcerato, abbia iniziato a lavorare con il fratello Saverio, peraltro assolto dall'accusa di partecipe alla medesima associazione; né dalla sussistenza del vincolo familiare che lo lega ad altri soggetti; né dalle estorsioni in danno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], considerato che la corte ritiene le dette condotte riconducibili alla necessità dell'associazione di recuperare liquidità per far fronte alle spese legali, e poi le considera sintomatiche dell'appartenenza del ricorrente al sodalizio, dando luogo ad un fenomeno di circolarità della prova ; né dalla vicenda relativa al prestito dei 56.000 euro, in ragione dei pochi dati certi emergenti dalla intercettazione. Il ricorrente sottolinea che in sede cautelare il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare, ritenendo insussistente la gravità del quadro indiziario e sottolineando che le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano generiche e improduttive di sentenze di condanna a carico dell'imputato. 20.2 Vizio di motivazione per contraddittorietà in ordine all'appartenenza dell'imputato al sodalizio di cui al capo A in quanto emergono dalla motivazione palesi incongruenze rispetto ad alcuni passaggi argomentativi e ad atti del processo tali da inficiare la motivazione sotto il profilo logico. Per la corte d'appello le intercettazioni e in particolare la conversazione con Votano e quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] offrono testimonianza dell'affiliazione dell'imputato, ma tale conclusione si pone in contraddizione con quanto osservato da questa Suprema corte che, nell'annullare l'ordinanza del tribunale del riesame , aveva sottolineato la inidoneità di semplici relazioni a costituire di per sé prova o anche soltanto indizio dell'appartenenza al sodalizio mafioso e ha osservato che l'imputato è rimasto in stato di detenzione dal 1996 al 2010. Analoghe considerazioni vengono formulate con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in quanto la corte territoriale non ha considerato le esplicite critiche formulate dalla corte di cassazione in sede cautelare. Inoltre si registrano argomentazioni tra loro contraddittorie e inconciliabili in ordine alle vicende Manuardi e Tripodi. 20.3 mancanza di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio poiché la corte di appello ha escluso il ruolo di organizzatore ed ha applicato la pena base di 14 anni di reclusione, poi ridotta per il rito, ma l'omessa motivazione del giudice di primo grado che ha determinato una pena complessiva di anni 27 di reclusione, senza indicare l'aumento per l'aggravante, non consente di verificare se e quanto la corte si sia discostata dal minimo edittale. Con nota pervenuta il 19 luglio 2021 sono stati presentati motivi nuovi: 20.4 vizio di motivazione in ordine al ruolo apicale attribuito all'imputato nell'ambito della condotta associativa poiché la Corte ha valorizzato condotte successive alla data di contestazione del reato oggetto del presente procedimento ponendo in essere un sillogismo affetto da circolarità in quanto le estorsioni che sarebbero il frutto dell'associazione, risultano dimostrate in ragione della sussistenza dell'associazione; inoltre la premessa del ragionamento indiziario si fonda su un fatto non certo poichè ancora sottoposto a verifica processuale. Infine alla stregua della recente sentenza di queste Sezioni Unite Modaffari non emergono elementi probatori idonei a dimostrare la sussistenza di quel contributo dinamico per il perseguimento dei fini dell'associazione che costituisce l'essenza del reato associativo . In particolare la corte valorizza l'intercettazione che ha come protagonista Votano, che riconosce al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di associato, ma considera il tempo della conversazione ma non quello della conoscenza del Votano, databile ad anni precedenti. 21.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 21.1 violazione di legge e in particolare degli articoli 157 e 161 codice penale in relazione ai reati ex art. 323 cod.pen. contestati ai capi Al, A2, A3, A4, e in ordine agli altri reati di cui ai capi A6, A7, A8, All, Al2 e A13 poiché la corte di appello ha ritenuto che non fosse intervenuta la prescrizione dei detti reati, in quanto ha aggiunto al termine ordinario la sospensione per complessivi 1236 giorni, ma la norma di cui all'articolo 161 codice penale impedisce che i periodi interruttivi da computarsi possono comunque eccedere di un quarto il tempo necessario a prescrivere. 21.2 Violazione dell'art. 416 bis cod.pen. in relazione al reato contestato al capo A della rubrica poiché la prova della responsabilità del ricorrente è affidata alla viva voce dell'imputato che parlando con la fidanzata evocava il rito di iniziazione. La corte ha ritenuto che in questa conversazione il [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto riferimento ad un'esperienza vissuta in prima persona mentre alcuni passaggi di questa conversazione testimoniano che si è trattato del racconto tratto da un film. La corte inoltre dimostrando di essere consapevole della non univocità della sua interpretazione di detta conversazione ha valorizzato il coinvolgimento del ricorrente in plurime ipotesi di reati fine, trascurando il principio di diritto secondo cui il reato associativo non può trovare consistenza nella reiterazione dei reati fine, ma conserva una propria autonomia strutturale storica e richiede un quid pluris rispetto all'ipotesi di concorso. 21.3 violazione dell'art. 629 cod.pen. in relazione al reato contestato al capo A26 della rubrica poiché la corte ha confermato la pronunzia di primo grado in relazione all'estorsione aggravata dal metodo mafioso consumata ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei dialoghi intercettati. La detta affermazione di responsabilità si pone in contrasto logico con l'assoluzione dal medesimo reato di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto l'effettivo titolare del lido balneare nell'interesse del quale è stata posta in essere la detta estorsione poiché dagli atti non emergerebbe la prova del suo diretto coinvolgimento nella vicenda. E tuttavia questa argomentazione si pone in contrasto con l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] è un fedele esecutore delle direttive del capo cosca, con la conseguenza che non avrebbe potuto porre in essere alcuna condotta estorsiva senza la direttiva di quest'ultimo. 21.4 Violazione dell'art. 62 bis cod.pen e vizio di motivazione poiché il diniego delle attenuanti generiche è intervenuto sulla base di affermazioni di principio non congruenti con le risultanze probatorie sottolineando che al di là della formale affiliazione l'imputato è soggetto che ha avuto un ruolo attivo nelle dinamiche associative mentre, ribadisce il ricorrente, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il ricorrente è cognato di [OSCURATO:PERSONA] ma non è attivo nel sodalizio. 22.[OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, deduce: 22.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla detta affermazione di responsabilità poiché sono state ritenute attendibili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che ha attribuito un ruolo di rango elevato all'interno del sodalizio mafioso all'odierno ricorrente, e la Corte di Appello ha osservato che la detta chiamata non descrive un mero status ma l'inserimento nelle strutture di governo del sodalizio ed un dinamismo associativo, essendo emerso che l'imputato aveva il potere di intervenire in relazione al conferimento di nuove doti di rango provinciale. Lamenta il ricorrente che tale affermazione del collaboratore è rimasta di fatto priva di riscontro, poiché l'unico elemento probatorio che viene utilizzato è costituito dalla conversazione tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], intercettata I'l ottobre 2010. La corte pur dando atto che la perizia disposta dal GUP aveva accertato essere stata stata pronunziata la frase diversa: "pure a quello devono affiliare", in luogo di "pure a questo dobbiamo affiliare", non considera che questa diversa espressione smentisce l'interpretazione fornita alla conversazione in esame. Ed infatti a pagina 381 della sentenza impugnata la corte nel riqualificare la condotta attribuita al Nucera da dirigente a semplice partecipe dell'associazione mafiosa evidenzia che all'esito della perizia trascrittiva non può desumersi dal tenore della conversazione l'effettivo coinvolgimento del Nucera nel rito relativo all'affiliazione. Così facendo tuttavia la motivazione risulta contraddittoria, poiché lo stesso frammento di conversazione viene utilizzato come riscontro della chiamata del collaborante ma, a causa della sua equivocità, giustifica la riqualificazione del ruolo del Nucera in mero partecipe. La corte inoltre non ha tenuto in adeguato conto il tenore del tutto scherzoso della conversazione intercettata, che si evince dalle numerose risate registrate durante il dialogo, e ha trascurato di considerare che l'imputato ha già riportato una condanna per l'associazione mafiosa nell'ambito di altro processo e ha subito interrotta detenzione dal 2001 al 2009. La sentenza, inoltre, non descrive il contributo concreto specifico volontario e consapevole per la conservazione e il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione fornito dal Nucera, al di là di giudizi etici espressi sui collaboratori di giustizia o su rare concomitanti presenze all'interno di un bar con altri coimputati. 22.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio poiché la corte ha fatto riferimento alla risalente affiliazione dell'imputato e alla sua biografia penale, caratterizzata da un precedente specifico, tralasciando di considerare alcune circostanze oggettive, che non vengono meglio precisate, e la costatazione che il ricorrente non è stato coinvolto in nessuno dei reati fine, mentre non va trascurato che le poche conversazioni intercettate e le asserite frequentazioni con altri sodali sono tutte ricomprese tra la scarcerazione del Nucera, avvenuta nel maggio 2009, e il 2010. 23. [OSCURATO:PERSONA] condannato per i reati contestati ai capi B, B4, B6, B19, B15 e A 36 deduce: 23.1 violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli articoli 73 d.p.r. 309/90, 125, 192 e 533 codice di rito in ordine ai reati contestati ai capi B4 e B15 delle imputazioni in quanto gli elementi a carico del ricorrente consistono in conversazioni registrate poco comprensibili e dal contenuto ambiguo e non univoco nonché prive di riscontri oggettivi, la cui valutazione avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa. La sentenza impugnata aderisce all'interpretazione soggettiva delle dette conversazioni fornita dal primo giudice e trascura di considerare le specifiche censure sollevate con i motivi di appello, senza dare conto nella motivazione delle ragioni per cui non sia mai stata documentata una transazione illecita avente ad oggetto sostanze stupefacenti, nè sia stato operato alcun sequestro. La corte inoltre non fornisce le ragioni per cui l'odierno ricorrente è stato ritenuto concorrente nel reato contestato al capo B 15 e A36. 23.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai reati contestati ai capi A 36, B4, B6, B15 e B19 poiché la corte ha respinto la richiesta di estinzione per intervenuta prescrizione dei detti reati ritenendo erroneamente che il corso della prescrizione sia sospeso anche nel caso di ordinanza pronunziata ex art. 304 commi uno e due codice di rito. Osserva di contro il ricorrente che la sospensione dei termini di prescrizione non opera in questo caso, poiché si tratta di una sospensione facoltativa e discrezionale determinata dal giudice e non imposta per legge. 23.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo contestato al capo B della rubrica poiché non è stato dimostrato il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di contribuire alla realizzazione di un programma comune. La sentenza impugnata ha ritenuto la condotta partecipativa del ricorrente esclusivamente basandosi sulle modalità delle transazioni contestate all'imputato, non dimostrando la sussistenza di un accordo di natura associativa, che non può essere desunto soltanto dalla presenza di un'organizzazione di mezzi e dalle modalità dell'azione, ma necessita di un quid pluris da individuare in un accordo di natura permanente. I fatti contestati 3 I sono frutto di singole attività di compravendita di sostanze stupefacenti mentre la ipotizzata affectio societatis è stata desunta erroneamente dal coinvolgimento dell'imputato nei singoli reati commessi in un brevissimo arco temporale di due mesi tra marzo e maggio 2011, a fronte di un lunghissimo arco temporale in cui si è sviluppata la condotta associativa, dal gennaio 2008 sino al momento della conclusione . delle indagini. Sostiene il ricorrente che nel caso di specie difetta la prova che l'imputato nel porre in essere la sua condotta abbia avuto la consapevolezza che la propria attività si inseriva in un complesso di operazioni strumentali alla realizzazione dello spaccio. 23.4 violazione di legge per mancata concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla recidiva. 24. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati contestati ai capi C, Cl, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e D con il ricorso deduce: 25.1 violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alle specifiche censure mosse alla sentenza con i motivi di appello poiché i giudici della corte hanno disatteso la eccezione di inutilizzabilità dell'intero compendio offerto dalle intercettazioni di cui al decreto n. 837/11, sollevata sul rilievo che a fronte di una richiesta del pubblico ministero in relazione al reato di cui all'articolo 73 d.p.r. 309/90 , il GIP autorizzava l'attività anche in ordine all'articolo 74 d.p.r. 309/90, sostenendo che il gip ha esercitato il proprio potere di qualificare il fatto. Ma in realtà il gip non ha operato una diversa qualificazione del fatto, ma si è limitato a riconoscere la sussistenza di gravi indizi anche in merito al reato associativo, senza esprimere alcuna motivazione; 24.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto contestato al capo C5 della rubrica poiché la corte ha fornito una motivazione apparente e illogica frutto di una irragionevole ricostruzione dei fatti e dell'omessa valutazione dei motivi di gravame puntualmente formulati dalla difesa. La conclusione cui è pervenuto il collegio di secondo grado è contraria ai principi che disciplinano l'istituto del concorso di persone poiché non emergono nel caso in esame elementi specifici da cui desumere il contributo effettivo volontario e consapevole offerto dall'imputato alla condotta in esame. 24.3 violazione di legge in relazione agli articoli 2 e 159 cod.pen., 2 e 25 della Costituzione in ordine ai reati contestati ai capi Cl, C2, C3, C4, C6, C7 e D delle imputazioni per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, poiché la decisione della corte che ha respinto l'eccezione di estinzione dei detti reati è fondata sull'erroneo presupposto di legge che la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta dal giudice ex art. 304 cod. proc.pen. comporti la sospensione del corso della prescrizione. Ma è vero che l'articolo 159 cod.pen. vigente all'epoca di commissione dei fatti stabilisce che il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento è imposta da una particolare disposizione di legge, mentre nel caso in esame la sospensione è stata applicata con provvedimento discrezionale del giudice. 24.4 violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronunzia sulle specifiche censure mosse con i motivi di appello in relazione al reato associativo contestato al capo C della imputazione, poiché gli indizi in ordine alla partecipazione al sodalizio criminoso dedito al traffico di sostanze stupefacenti sono stati desunti dal coinvolgimento reiterato degli imputati negli atti di cessione di quantitativi di stupefacenti di marijuana, ma non è stato dimostrato quel quid pluris costituito dall'accordo criminoso intercorso tra le parti che determina una relazione di reciproco affidamento e un vincolo stabile. Dopo essersi soffermato a specificare gli elementi di distintivi del reato associativo dal concorso di persone nel reato continuato, il ricorrente deduce che nel caso in esame le attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti non erano precedute da un accordo preventivo di natura criminale, ma erano frutto di un'unica e circoscritta determinazione criminosa. La motivazione resa dalla Corte di Appello è tanto più apparente poiché a pagina 180 della sentenza impugnata si afferma che la contestata associazione risulta dimostrata dall'uso di un linguaggio convenzionale, dall'utilizzo di Izzo come corriere e dal correlato timore delle sue delazioni; dalla scelta di delocalizzazione delle coltivazioni di cannabis nonché dalla reiterazione di diverse condotte relative di sostanza stupefacente. 24.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ruolo di organizzatore attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del reato associativo contestato al capo C della rubrica, poiché per la configurazione del ruolo apicale è necessario che il soggetto rivesta un ruolo gerarchicamente superiore in forza del quale gli vengono riconosciuti poteri decisionali di gestione e di rappresentanza dell'ente, mentre nel caso di specie tale ruolo viene attribuito in relazione al fatto che [OSCURATO:PERSONA] è collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], con affermazioni apodittiche autoreferenziale. 24.6 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché la corte si è limitata a richiamare le motivazioni della sentenza di primo grado senza argomentare in ordine alle specifiche censure contenute nei motivi di appello mentre i giudici si sono limitati alla indicazione numerica della pena senza giustificare in termini di proporzionalità adeguatezza l'entità della stessa. 25.ROME0 LEANDRO, condannato per i reati contestati ai capi B16 e B25 deduce 25.1 violazione di legge e in particolare dell'articolo 73 comma quinto d.p.r. 309/90 poiché la corte ha addebitato al ricorrente una condotta concorsuale in ordine a due distinte ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti contestate ai capi B 16 e B 25. La prova del coinvolgimento del ricorrente nell'episodio di cessione contestato al capo B 16 si fonda su una serie di intercettazioni avvenute il 21 marzo 2011. La difesa aveva portato all'attenzione del collegio elementi a discarico indicati a pagina 34 dell'atto di appello che ponevano in dubbio la possibilità che il dialogo intercettato avesse ad oggetto sostanza stupefacente, ma la corte ha offerto a tali doglianze risposte soltanto apparenti, generiche e superficiali e con motivazione autoreferenziale ha escluso che l'affermazione di responsabilità si fondi su congetture, limitandosi ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado. E tuttavia la contraddizione dell'iter argomentativo emerge nella parte in cui la corte perviene ad assolvere il ricorrente dal reato associativo, ammettendo che non vi sono elementi certi dai quali trarre in relazione al capo B 16 che il contenuto della busta trasportata dall'imputato fosse sostanza stupefacente. Inoltre la corte è pervenuta ad un travisamento delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo avere nell'interrogatorio di garanzia affermato di essere chiamato Willy e di sapere che una parte della droga reperita da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] veniva trasportata dall' odierno ricorrente, in un successivo interrogatorio datato 14 settembre 2015 affermava di essersi sbagliato e che il Willy coinvolto era in realtà altro coimputato. La corte, disattendendo la motivazione resa dal tribunale della libertà in sede cautelare, ha ritenuto che le dichiarazioni rese nel corso del primo interrogatorio fossero un elemento di conoscenza del tutto avulso dal contenuto del dialogo intercettato, in cui Qualid non si è riconosciuto, e ha ribadito che quest'ultimo viene indicato con il soprannome Willy, a dispetto di quanto da lui stesso affermato, e della considerazione che se il soggetto presente nell'autovettura non era Hallal non vi è nessuno in grado di affermare che il contenuto della busta consegnato al [OSCURATO:PERSONA] fosse droga. In ordine al capo B25 la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità penale in ordine alla cessione di una modica quantità di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente illogica poiché la prova si basa su alcune intercettazioni telefoniche captate il 25 agosto 2011 in cui [OSCURATO:PERSONA] comunica a [OSCURATO:PERSONA] che manderà qualcuno ad incontrarlo. La persona incaricata è [OSCURATO:PERSONA]. Dopo l'incontro, l'avvenuta cessione sarebbe dimostrata dalla conversazione telefonica intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale quest'ultimo comunica al suo interlocutore che sta rientrando a [OSCURATO:PERSONA]. La difesa sottolinea che non emergeva con chiarezza la natura illecita dell'incontro e il fatto che l'incontro fosse in effetti avvenuto e la corte ha ribadito le argomentazioni del primo giudice incorrendo in un'evidente carenza motivazionale. 25.2 Violazione e falsa applicazione degli articoli 133 e 62 bis codice penale poiché la corte ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche e di non determinare la pena nel minimo edittale, valorizzando la gravità dei reati e l'esistenza di un precedente penale, con una motivazione contraria ai criteri di ragionevolezza e proporzione della risposta sanzionatoria. 26. [OSCURATO:PERSONA] condannato per i reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente contestati ai capi B18 e B 20 deduce: 26.1 violazione degli articoli 73 d.p.r. 309/90 e 157 e 159 codice penale poiché la corte non ha dichiarato prescritti i capi di imputazione relativi alla cessione di sostanza stupefacente di tipo leggero con una motivazione del tutto insufficiente facendo riferimento alla sospensione del termine di prescrizione nel periodo relativo al deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado e in ragione della sospensione per il periodo di congelamento dei termini di custodia cautelare, disposta per la complessità del procedimento di entrambi i gradi della cognizione. Tale assunto non è condivisibile poiché l'istituto della prescrizione è un istituto di diritto sostanziale e non è passibile di analogia; il caso che consente la sospensione dei termini di custodia cautelare in relazione alla particolare complessità del giudizio, previsto dal comma 2 del predetto articolo 304 codice procedura penale, va inquadrato come ipotesi facoltativa mentre l'articolo 159 disciplina tassativamente i casi di sospensione della prescrizione, facendo riferimento ai casi in cui il giudice è obbligato a sospendere il decorso del termine. Un'ordinanza sospensiva dei termini di custodia cautelare non potrebbe mai in maniera automatica congelare il termine di prescrizione. Il ricorrente osserva che le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che nel concetto di sospensione del procedimento la locuzione "imposta dalla legge" va intesa nel senso di una valutazione giudiziale non discrezionale, ma vincolata. Alla stregua di queste considerazioni il periodo di sospensione dei termini di prescrizione considerato dalla corte non può essere preso in considerazione e deve essere quantomeno ridotto a 180 giorni relativi al deposito della motivazione, sicché tutti gli episodi di cessione di sostanza stupefacente alla data della sentenza di appello dovevano essere dichiarati prescritti. 26.2 violazione dell'articolo 73 d.p.r. 309/90 e vizio di motivazione poiché l'imputato è stato ritenuto responsabile per avere detenuto a fini di spaccio e ceduto a terzi un quantitativo pari a circa 500 g di marijuana ( capo B 18) e per avere detenuto un quantitativo pari a 146 g di marijuana (capo B 20). La prova si fonda su intercettazioni ambientali e telefoniche e scambi di SMS ma l'interpretazione fornita dei giudici di merito si basa su mere ipotesi e congetture. Il collegio giudicante ha ritenuto che la prova della natura del bene scambiato derivi dalla successione dei contatti, nel corso dei quali il ricorrente comunica a [OSCURATO:PERSONA] che lo stupefacente ceduto era di scarsa qualità e dalla costatazione che dopo l'incontro [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto perché trovato in possesso di stupefacente. 26.3 Violazione dell'articolo 192 codice procedura penale e travisamento della prova poiché la corte ha confermato la sentenza di condanna valorizzando mere presunzioni investigative e così violando i criteri di valutazione del compendio probatorio mentre avrebbe dovuto tener conto dei principi che governano il processo penale indiziario e dopo avere valutato i singoli indizi procedere ad un esame complessivo di tutti gli elementi per verificare se i margini di ambiguità di ciascuno di essi possono essere superati in una visione unitaria. 26.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 133 e 62 bis codice penale poiché i giudici di appello non hanno riconosciuto le attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione, mentre avrebbero dovuto dare conto delle precise ragioni poste a sostegno del diniego. 27.[OSCURATO:PERSONA] con l'atto di ricorso deduce: 27.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo contestato al capo B della rubrica poiché il ricorrente è stato ritenuto responsabile di avere preso parte ad un'associazione dedita al narcotraffico, ma la corte non ha valutato la possibilità di riqualificare il reato nell'ipotesi attenuata previsto dal sesto comma della suindicata disposizione di legge. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito piuttosto che provare la sussistenza degli elementi strutturali del reato associativo hanno ritenuto di poterli desumere esclusivamente dai reati fine, senza dimostrare la sussistenza dell'accordo di programma che costituisce l'elemento distintivo tra l'associazione criminale e il semplice concorso di persone nel reato. Sottolinea inoltre che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti unici promotori dell'associazione sono stati assolti, sicché la detta associazione si risolve in un gruppo del tutto acefalo e privo di elementi apicali. Ulteriore profilo riguarda la sussistenza dei mezzi economici in capo ai presunti associati, i quali non riuscivano a far fronte a debiti di modesta entità, il che smentisce la tesi della sussistenza di un gruppo organizzato che abbia a disposizione ingenti capacità economica. Il ricorrente ribadisce la censura mossa con specifico motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del sesto comma dell'articolo 74 d.p.r. 309/90 e cioè la mancata riqualificazione della ipotesi associativa in quella finalizzata allo spaccio di lieve entità, poiché le intercettazioni rivelano perlopiù cessioni di lieve entità e modeste transazioni che consentono di ricondurre le condotte in un contesto associativo di lieve entità. 27.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 157 e 159 codice penale poiché la corte avrebbe dovuto dichiarare prescritti tutti i capi di imputazione relativi alla cessione di sostanza stupefacente di tipo leggero mentre ha ritenuto di respingere la detta istanza difensiva sulla base di presupposti di legge erronei. 28. [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente di cui all'articolo 73 comma cinque del d.p.r. 309/90 contestato al capo C8 e condannato alla pena di otto mesi di reclusione 800€ di multa, deduce: 28.1 violazione dell'articolo 192 codice procedura penale poiché con l'atto di appello si era contestato il vizio motivazionale del decreto di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione sull'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] RIT n. 643/11, con conseguente nullità del decreto e inutilizzabilità delle intercettazioni intercorse il 17 settembre 2011 nel corso delle quali l'odierno ricorrente avrebbe concordato con Spartico di incontrarsi presso un bar. La sentenza gravata ha omesso ogni e qualsiasi motivazione sul punto. 28.2 violazione di legge in relazione agli articoli 157, 159 e 160 cod.pen. poiché la corte ha erroneamente ritenuto che il reato ascritto all'imputato non sia prescritto. 28.3 Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio poiché la corte ha motivato il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento alla pessima biografia penale del ricorrente, gravato soltanto da piccole condanne per reati contro il patrimonio.All'udienza pubblica del 9 settembre 2021,che si è svolta con trattazione orale su richiesta dei difensori, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito e, preso atto di un vizio di citazione riguardante l'imputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA], effettivo destinatario del ricorso del Procuratore Generale, e dell'intervenuto decesso dell'unico difensore di fiducia dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed Esposito, privi al momento di assistenza legale, è stata disposta la separazione processuale della posizione dei tre imputati, con rinvio a nuovo ruolo; all'esito della discussione , le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Solo il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e quello di quest'ultimo, limitatamente al trattamento sanzionatorio, sono fondati. Gli altri motivi dei suindicati ricorsi e le impugnazioni proposte dagli altri ricorrenti non superano il vaglio di ammissibilità poiché solo formalmente sono stati dedotti vizi della motivazione della decisione gravata, mentre non sono state prospettate reali contraddizioni logiche, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni. Molti ricorrenti si sono sostanzialmente limitati a criticare il significato che la corte di appello, aderendo alle valutazioni del primo giudice, ha dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini preliminari e, in specie, alle dichiarazioni dei collaboratori, al tenore delle conversazioni intercettate ed agli esiti delle ulteriori attività investigative svolte dagli inquirenti, con la conseguenza che, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, hanno sostenuto in pratica un'ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine ed una spiegazione alternativa alla interpretazione condivisa dalla Corte territoriale, nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Analogo discorso vale per le numerose censure di pretese violazioni di legge che mirano ad ottenere una rivalutazione del compendio probatorio più favorevole agli imputati. Non va trascurato che le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 còd. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 - dep. 15/09/2017, Pecorelli e altro, Rv. 27129401) Ed infatti è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso con i quali era stato denunciato il vizio di violazione di legge dell'ordinanza del tribunale del riesame in ordine all'affermata attendibilità soggettiva dei dichiaranti ed all'autonomia genetica delle dichiarazioni accusatorie poste a fondamento delle misura cautelare). (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016 - dep. 04/04/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26692401) 2.Ricorso del Procuratore Generale 2.1 II ricorso del Procuratore Generale è fondato solo nei confronti del giudizio assolutorio in favore del [OSCURATO:PERSONA]. Il compendio probatorio a carico di quest'ultimo è costituito da una serie di dialoghi di carattere auto ed eteroaccusatorio riportati a pagina 79 della sentenza di primo grado in cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] parla della strategia e delle minacce poste in essere per costringere l'imprenditore concorrente [OSCURATO:PERSONA] a non aprire nel suo lido una discoteca. Deve in effetti convenirsi con il ricorrente che la motivazione addotta dalla corte di appello in merito alla estraneità dell'imputato è manifestamente illogica e si pone in contrasto con quanto affermato in altri passaggi della sentenza, da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] non è soltanto esponente apicale della cosca omonima, ma è il titolare effettivo del lido [OSCURATO:PERSONA], nel cui precipuo interesse la detta estorsione è stata consumata dal [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalle intercettazioni. Ed in effetti la sentenza di primo grado a pagina 79 si sofferma sulle minacce formulate in modo esplicito da [OSCURATO:PERSONA] e in modo indiretto dal [OSCURATO:PERSONA], osservando che questi aveva fatto convocare l'imprenditore concorrente [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalla intercettazione in cui quest'ultimo intima al suo interlocutore "Passa, perché lui ti deve parlare", facendo inequivoco riferimento al [OSCURATO:PERSONA]. La corte territoriale ha evidenziato, quale elemento a sostegno della tesi difensiva, che l'effettivo incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] preannunziato dal [OSCURATO:PERSONA] non è stato comprovato, ma tale iter argomentativo non può essere condiviso poiché tale circostanza non appare idonea ad escludere il concorso del [OSCURATO:PERSONA] ed è in realtà inconducente. Così facendo la corte ha omesso di valutare il precipuo contesto in cui [OSCURATO:PERSONA] operava e i rapporti che intercorrevano tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla gestione del lido e agli interessi della cosca, nonché lo specifico tenore dell'intercettazione, che offre un significativo elemento di riscontro alla prospettazione accusatoria secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era interessato e direttamente coinvolto nella vicenda avente ad oggetto la discoteca del [OSCURATO:PERSONA] e l'obiettivo dell'estorsione e aveva dato disposizioni al suo prestanome e sottoposto [OSCURATO:PERSONA]. Non va al riguardo trascurato che ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. (Sez. 4 - , Sentenza n. 52791 del 08/11/2018 Ud. (dep. 23/11/2018 ) Rv. 274521 - 01) Anche la valutazione della corte in merito all'utilizzo da parte del [OSCURATO:PERSONA] della prima persona plurale nelle conversazioni in cui parlava della vicenda estorsiva, si palesa manifestamente illogica in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non usa il plurale a caso, ma fa implicito riferimento ad almeno un altro soggetto coinvolto come lui nella vicenda, con cui palesa di condividere il medesimo interesse ed obiettivo, e tale soggetto dovrebbe essere logicamente individuato nel [OSCURATO:PERSONA], nella doppia veste di capo della cosca omonima ed effettivo titolare del lido, particolarmente attivo nel curare gli interessi dell'impresa, come emerge dalle altre vicende oggetto delle indagini e relative all'ampliamento della struttura. La corte ha in conclusione omesso di valutare in modo logicamente coerente e congruo alle emergenze processuali il peculiare ruolo del [OSCURATO:PERSONA], come capocosca e titolare effettivo del lido, e il tenore delle conversazioni intercettate. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza limitatamente alla assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dalla contestazione estorsiva di cui al capo B 26 e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che rivaluterà il compendio probatorio.2.2 Le altre censure formulate nei confronti delle pronunzie assolutorie in favore degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano inammissibili poiché, pur deducendo formalmente un vizio di motivazione, nella sostanza invocano una valutazione alternativa del materiale probatorio. La motivazione del ricorso risulta, inoltre, carente dei requisiti necessari per contrastare la sentenza impugnata e non assolve all'onere di esporre le ragioni specifiche utilizzate per censurare le argomentazioni della corte. In particolare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di intestazione fittizia di beni escluso dalla Corte di Appello, è affermata in modo meramente assertivo, senza neppure richiamare un qualche elemento indiziario che avrebbe potuto essere valorizzato per superare le considerazioni della corte, e il ricorso si fonda sul presupposto, affermato in modo apodittico e senza indicare gli elementi di fatto a suo fondamento, che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di cognato del [OSCURATO:PERSONA], fosse consapevole per ciò solo dell'obiettivo elusivo della intestazione fittizia in cui era coinvolto. Analoghe considerazioni devono essere formulate in ordine al ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolto poiché la corte di appello ha ritenuto insufficiente la prova della ritenuta coincidenza tra l'oggetto che questi aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA] e il narcotico ceduto da [OSCURATO:PERSONA] circa 15 minuti dopo. Con il ricorso si lamenta un'erronea interpretazione delle conversazioni intercettate, confrontandosi direttamente con i mezzi di prova, censura non consentita in questa sede. Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], occorre premettere che il GUP ha valorizzato come elementi a sostegno della prospettazione accusatoria le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che lo indica come soggetto attivo nel sodalizio; l'intercettazione da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] chiede ad [OSCURATO:PERSONA] di recapitare un messaggio a Settimo [OSCURATO:PERSONA] rammentandogli del "battesimo" di un affiliato; il commento sdegnato del [OSCURATO:PERSONA] in merito alle propalazioni di un nuovo collaboratore di giustizia. La corte, di contro, ha osservato che le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] sono generiche e pertanto inutilizzabili; che l'essersi prestato per la vicenda del "battezzo" a fungere da canale informativo pur costituendo un elemento indiziario grave della partecipazione intraneità del [OSCURATO:PERSONA] è isolato e non può reggere il giudizio di responsabilità, poiché affiancato da una chiamata di correità generica. Il ricorso non si confronta con le argomentazioni della corte in ordine alla genericità delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] e si concentra sulla natura della cerimonia del "battezzo", senza considerare che la corte ha effettivamente riconosciuto che il riferimento fosse ad una cerimonia di affiliazione, ma ha sostenuto che tale elemento indiziario isolato non possa da solo fondare il giudizio di colpevolezza in conclusione il ricorso non si confronta con l'iter argomentativo della corte, così incorrendo nel vizio di genericità.Come già anticipato, non verrà in questa sede trattata l'impugnazione avverso l'assoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché tale posizione è stata stralciata. 3. Prima di entrare nel merito dei singoli ricorsi proposti dagli imputati sembra opportuno affrontare le tre censure che sono state proposte da . molti ricorrenti: l'eccezione di intervenuta prescrizione, quella di inutilizzabilità delle intercettazioni e la doglianza sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata. 3.1 L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con il decerto n. 831/11 è inammissibile perché manifestamente infondata e generica. A pagina 133 della sentenza impugnata la corte ha spiegato come inizialmente la intercettazione era stata attivata su richiesta della P.G., con cui si ipotizzava il coinvolgimento della cosca [OSCURATO:PERSONA] nel settore degli stupefacenti attraverso una gestione organizzata del traffico di droghe. Vero è che il pubblico ministero avanzava richiesta solo ex art. 73 309/90 d.p.r., ma il gip autorizzava per giorni 40 l'intercettazione indicando espressamente gli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/90. Occorre al riguardo rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità la valutazione del reato per il quale si procede all'intercettazione non dipende dalla singola imputazione a carico del soggetto intercettato, ma con riguardo alla indagine nel suo complesso e nel caso in esame il gip procedeva correttamente ad autorizzare anche in ragione della fattispecie associativa, come implicitamente prospettato in sostanza anche dalla nota di P. G. e dallo stesso pubblico ministero, che nella richiesta parlava di sodali. Questa Corte ha avuto modo di precisare che in presenza di sufficienti indizi di delitti di criminalità organizzata, è consentito al G.i.p. autorizzare le operazioni di intercettazione in base all'art. 13 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, ancorchè la richiesta del P.M. faccia esclusivo riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 47109 del 22/11/2007 Ud. (dep. 19/12/2007 ) Rv. 238715 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 34809 del 21/07/2015 Cc. (dep. 11/08/2015 ) Rv. 264447 - 0). Nel caso in esame l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni prospettata dalla difesa è stata correttamente respinta, poiché lo stesso pubblico ministero dava atto che si procedeva per reati previsti dall'art. 51 comma tre bis codice di rito e risulta che in effetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano già iscritti per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. La corte territoriale ha inoltre escluso che tale riqualificazione sia incompatibile con una motivazione per relationem che richiami il tenore degli indizi indicati nella richiesta e nella nota di P.G., in quanto, ha ribadito, già in quel segmento investigativo erano emersi elementi da cui desumere la gestione organizzata dei traffici tanto che il pubblico ministero faceva esplicito riferimento ai sodali. Non va peraltro trascurato che la questione della pretesa nullità o inutilizzabilità è stata già valutata in senso contrario da questa corte di cassazione con la sentenza numero 34809 del 21 luglio 2015 che ha disatteso la eccezione, formulando le argomentazioni poste a sostegno del rigetto da parte del tribunale e poi ribadite dalla Corte di Appello e da cui questo collegio non ritiene di doversi discostare. 3.2 L'eccezione di intervenuta prescrizione è manifestamente infondata poiché, secondo consolidato orientamento di questa Corte, la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del giudizio, deliberata con specifica ordinanza, determina, ai sensi dell'art. 159, comma primo, cod. pen., la sospensione della prescrizione dei reati per i quali in quel giudizio si procede e per tutti gli imputati, prescindendo dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di operare distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso. (Sez. 6, Sentenza n. 15477 del 28/02/2014 Rv. 258967 - 01 ;Sez. 5, Sentenza n. 14863 del 21/12/2020 Rv. 281138 - 04; Sez. 6, Sentenza n. 31875 del 12/04/2016 Ud. (dep. 22/07/2016 ) Rv. 267982 - 01), Come correttamente osservato dalla Corte di Appello, le sospensioni ex articolo 304 cod. proc.pen. intervenute nei confronti dei termini di custodia cautelare operano anche in ordine alla prescrizione poiché si tratta di un procedimento unico avente ad oggetto più imputati e non risulta nè viene dedotto che le difese si siano opposte alla detta sospensione o abbiano chiesto lo stralcio della posizione dei loro assistiti. Non va infine trascurato che non emergono ragioni per discostarsi dall'orientamento secondo cui In materia di reati aggravati ex art. 7 dl. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione; ne consegue che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito. (Sez. 2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017 Ud. (dep. 07/09/2017 ) Rv. 271164 - 01) 3.3 Le doglianze in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis quarto comma codice penale e cioè dell'associazione armata devono ritenersi manifestamente infondate. La corte di appello ha dedicato uno specifico paragrafo alla valutazione dell'aggravante della associazione armata evidenziando come la condotta associativa risulti aggravata, sia in ragione delle condotte di armi specificamente contestate ai capi A32 e A 34, sia in ragione della collocazione della cosca nel più ampio sodalizio criminoso, considerato che la 'ndrangheta è un'associazione che dispone di arsenali di imponenti dimensioni, come più volte accertato da sentenze definitive. Nel respingere le specifiche doglianze difensive la corte ha ricordato che l'aggravante dell'associazione armata è una circostanza oggettiva che ricorre anche quando sia dimostrata la semplice disponibilità da parte del gruppo o dei singoli affiliati in caso di bisogno, non risultando necessaria la prova dell' effettiva detenzione o porto d'armi da parte del singolo affiliato. In particolare ha osservato che la costante disponibilità di armi da parte della cosca [OSCURATO:PERSONA] è documentata da molteplici fatti di sangue in cui è stato coinvolto il capo storico [OSCURATO:PERSONA] condannato all'ergastolo nell'ambito della guerra di mafia consumata nel territorio reggino tra gli anni 1985- 1991. Trattasi di motivazione esaustiva e immune dai vizi dedotti. In conclusione la corte di appello ha correttamente motivato al riguardo in quanto dopo avere richiamato diversi arresti giurisprudenziali sul tema, ha individuato quegli elementi di fatto in ragione dei quali emerge storicamente che la cosca [OSCURATO:PERSONA] ha avuto la costante disponibilità di armi funzionali al perseguimento degli scopi del sodalizio e spesso utilizzate per il compimento di sanguinose esecuzioni, proprio nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]. Infine ha valorizzato il tenore di alcune intercettazioni da cui si desume che nello svolgimento dell'attività posta in essere nell'interesse sodalizio fosse frequente il ricorso alle armi, come emerge dalla conversazione intercettata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ne ha correttamente dedotto che i soggetti affiliati della cosca non possono avere ignorato senza colpa tale disponibilità di armi da parte del sodalizio. 4. [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Con i primi tre motivi, in modo piuttosto ridondante, il ricorrente censura l'affermazione di responsabilità in ordine al sodalizio finalizzata al traffico di stupefacenti cui avrebbero preso parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di organizzatori e in posizione apicale. Le censure sono manifestamente infondate e generiche. Non sussiste alcuna violazione delle richiamate norme di diritto penale sostanziale, risultando le determinazioni della Corte distrettuale rispettose dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione sia pur rudimentale che, attraverso la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (in questo senso, ex multis, Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550). In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro. (Fattispecie in cui la partecipazione al reato associativo era stata desunta non solo dal dato storico della reiterata commissione di reati fine in concorso tra gli associati, ma anche dall'esistenza di un rapporto di collaborazione collaudato e destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi). (Sez. 3 - , Sentenza n. 20003 del 10/01/2020 Cc. (dep. 06/07/2020 ) Rv. 279505 - 029) È, dunque, sui criteri fattuali da valorizzare ai fini della riconoscibilità di associazione per delinquere che la giurisprudenza di legittimità ha fornito indicazioni più precettive: chiarendo, in particolare, che l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n.309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un "quid pluris", che deve sostanziarsi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396). Non ricorrono neppure vizi della motivazione poiché per comprovare la sussistenza del sodalizio la corte ha correttamente valorizzato le comuni modalità esecutive dei reati, l'uso tra i tre soci di un linguaggio convenzionale, il particolare attivismo dei tre imputati che collaboravano nella gestione di diverse attività criminose sia sul versante della coltivazione che sul versante dello smercio di diversi tipi di stupefacente nell'interesse comune del gruppo che operava all'esterno, con i clienti, come un entità unica nell'ambito della quale i capi erano interscambiabili, l'esistenza di un sistema di tutela legale comune ai sodali, come emerge dalla vicenda di Izzo, corriere tratto in arresto che inviava dal carcere un biglietto, con il quale sollecitava il pagamento da parte del gruppo delle spese di assistenza legale che avrebbe dovuto sostenere. La censura in ordine all'assenza di rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con altri sodali è infondata poiché è vero che nel corso delle intercettazioni l'imputato si relaziona esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] ma, come evidenziato dalla corte, il compendio probatorio è costituito perlopiù da registrazioni eseguite all'interno della vettura di quest'ultimo mentre dal tenore delle conversazioni registrate si evince la consapevolezza degli interlocutori e del ricorrente di agire nell'ambito di un gruppo organizzato e di cooperare anche con [OSCURATO:PERSONA]. Emblematico il dialogo del 9 settembre 2011 in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutono di chi deve presenziare ad un incontro con dei fornitori romani, da cui si desume che [OSCURATO:PERSONA] intrattiene rapporti con diversi soggetti nell'ambito del gruppo organizzato e certamente si palesa perfettamente consapevole del vincolo stabile che lo lega a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].A sostegno del ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] la corte ha osservato che l'imputato è stabilmente in contatto con gli elementi posti al vertice della struttura, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si rapporta con i fornitori e gli acquirenti con autonomia e capacità di discutere dei dettagli e di curare le trattative impegnando il gruppo, si relaziona con [OSCURATO:PERSONA] in termini di sostanziale parità; a sostegno di tale assunto ha richiamato la conversazione sopracitata, in cui [OSCURATO:PERSONA] spiegava al ricorrente l'opportunità che solo uno di loro si recasse ad un incontro con i fornitori, in quanto non era necessario andare entrambi ed anzi era imprudente spostarsi tutti insieme. Il ricorso nel formulare le sue censure omette di valutare questa conversazione, così incorrendo nel vizio di genericità. Giova ricordare che in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore, spettante a colui che coordina il contributo degli associati, a differenza di quello di promotore e di capo, assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, con un'attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice associativo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento, ad opera della sentenza impugnata, del ruolo di organizzatore a carico di colui che coordinava i turni di spaccio sulla "piazza" gestita dal sodalizio). (Sez. 4 - , Sentenza n. 28167 del 16/06/2021 Ud. (dep. 21/07/2021 ) Rv. 281736 - 02 Né la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza di una coltivazione curata da [OSCURATO:PERSONA] costituisce elemento idoneo a smentire la sussistenza della struttura organizzata, poiché il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è configurabile anche in caso di stabile collaborazione tra soggetti che partecipano, anche in posizione apicale, ad altri sodalizi impegnati nel medesimo settore criminoso o siano attivi, anche in forma non associata, in quel settore, potendosi configurare una confederazione tra gruppi distinti, senza che ciò sia contraddetto dalla capacità di ogni gruppo di operare anche autonomamente. (Sez. 4 - , Sentenza n. 50570 del 26/11/2019 Ud. (dep. 16/12/2019 ) Rv. 278440 - 01) 4.2 L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con decreto numero 837 del 2011 è inammissibile perché manifestamente infondata e generica per le ragioni già esposte nel paragrafo 3.1. Decisiva comunque al riguardo è la costatazione che la questione della pretesa nullità o inutilizzabilità è stata già respinta proprio relativamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] da questa Corte di cassazione con la sentenza numero 34809 del 21 luglio 2015, che ha disatteso la eccezione ribadendo le argomentazioni poste a sostegno del rigetto da parte del tribunale e poi ribadite dalla corte di appello. 4.3 La censura avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio è inammissibile perché, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, la difesa con l'appello non ha sollevato specifici motivi di critica in punto di trattamento sanzionatorio.L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 4.4 II sesto motivo di ricorso con cui si invoca la dichiarazione di prescrizione del reato contestato al capo C3 è inammissibile in quanto con l'atto di appello non è stata sollevata alcuna censura in ordine al giudizio di colpevolezza per il detto reato che pertanto non è stato oggetto dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, sicchè l'affermazione di responsabilità è divenuta irrevocabile prima della celebrazione del giudizio di appello. Il motivo di ricorso è comunque manifestamente infondato poiché il delitto di coltivazione si prescrive in dieci anni salvo eventuali sospensioni e all'atto della pronunzia di appello tale termine non era ancora maturato. È noto, peraltro, che l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare eventuali cause estintive maturate dopo la sentenza di appello. 5.[OSCURATO:PERSONA] 5.1 La censura in ordine alla natura della prova del sodalizio di stampo mafioso è manifestamente infondata e generica, poiché non si confronta con le esaustive argomentazioni contenute nella sentenza della corte, che a pagina 294, dopo avere ripercorso i dati giudiziari da cui è emerso il fenomeno criminale 'ndranghetista basato su una struttura unitaria, fortemente gerarchizzata, articolata in locali intese come cellule di 'ndrangheta, al cui interno si conferiscono cariche, ha richiamato diverse sentenze ormai definitive che hanno accertato l'esistenza della cosca [OSCURATO:PERSONA] dedita al traffico di sostanze stupefacenti e anche al controllo di appalti pubblici, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], cui era stato assegnato il territorio di [OSCURATO:PERSONA] e il controllo del comune di Bagaladi. La perdurante operatività del sodalizio nel segmento temporale oggetto del presente processo ha trovato un primo sostegno nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], affiliato ad una locale di 'ndrangheta di un territorio limitrofo, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che l'odierno ricorrente era capo della locale di [OSCURATO:PERSONA] e ha reso dichiarazioni specifiche su circostanze a sua diretta conoscenza, in quanto aveva incontrato l'imputato in più occasioni. La posizione apicale del [OSCURATO:PERSONA] è stata confermata dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] altro collaboratore il quale ha riferito che a partire dagli anni 2000 la provincia aveva deciso che stante la perdurante detenzione del fratello Domenico fosse lui il responsabile della locale di [OSCURATO:PERSONA] . Significativi riscontri della posizione apicale rivestita dall'odierno ricorrente emergono poi dal tenore delle intercettazioni. Emblematica della posizione apicale dell'imputato e del contesto fortemente gerarchizzato della associazione a lui facente capo è stata considerata la conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] raccontava che il padre aveva contattato Settimo in relazione ad un danneggiamento e questi aveva garantito che qualora il responsabile fosse stato uno dei suoi sottoposti lo avrebbe ammazzato. La perdurante operatività della cosca è attestata anche dalla richiesta mossa direttamente da Settimo ad un 'ndranghetista di rango provinciale di aprire una nuova locale nel cosentino,(v. intercettazione dell'i ottobre 2008 in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA], personaggio di spicco della 'ndrangheta reggina, che Settimo aveva richiesto di aprire una locale). Altro elemento di riscontro è costituito dalle pressioni di matrice estorsiva esercitate direttamente da [OSCURATO:PERSONA] per il tramite di un tecnico comunale nei confronti degli imprenditori impegnati a svolgere lavori nei territori di [OSCURATO:PERSONA] e Bagaladi, pressioni riferite dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha raccontato di essere stato più volte avvicinato anche dal ricorrente che si interessava agli appalti sul territorio. 5.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché non ricorre alcuna violazione dei criteri di valutazione della prova indicati nell'articolo 192 cod. proc.pen. poiché la corte sottolinea come le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] non sono soltanto de relato ma risultano anche frutto di conoscenza diretta, in quanto il predetto ha dovuto chiedere ed ottenere l'assenso del [OSCURATO:PERSONA] prima di eseguire un danneggiamento, in ossequio alle regole di 'ndrangheta. La corte, inoltre, ha fatto corretta applicazione della massima di esperienza in forza della quale il conferimento di una particolare dote all'interno del sodalizio implica l'avvenuta attivazione in ambito associativo. Tale affermazione deve ritenersi pienamente condivisibile, anche alla stregua della più recente pronunzia delle Sezioni unite, la quale ha ribadito che la condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione e che, nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti — sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza — alla luce di elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (sez.0 n. 36958/2021 Modaffari) Nel caso in esame la Corte di Appello ha sottolineato la presenza di numerosi elementi di riscontro del ruolo dinamico e funzionale ricoperto dall'imputato nell'ambito associativo, poiché dal materiale intercettativo emerge che l'imputato si attivava per l'apertura di nuove locali di a 'ndrangheta; veniva informato del battesimo di nuovi affiliati; teneva contatti con i rappresentanti di altre articolazioni territoriali; dava disposizioni sulle condotte da tenere; dirimeva i conflitti tra gli affiliati , come nel caso di [OSCURATO:PERSONA] che voleva ricorrere come ultima istanza all'odierno ricorrente per lamentarsi del comportamento di [OSCURATO:PERSONA]. 5.3 il motivo di ricorso avente ad oggetto la sussistenza della circostanza aggravante della associazione armata è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con le articolate ed esaustive argomentazioni esposte dalla corte di appello a pagina 418 della sentenza impugnata. Sembra opportuno al riguardo richiamare le considerazioni già esposte nel paragrafo 3.3. 5.4 La censura è manifestamente infondata poiché la corte ha correttamente valutato il compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato che, ad onta del dato formale, la titolarità del lido La cubana era riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], e da numerosi riscontri emersi dall'analisi delle conversazioni intercettate, da cui emerge il ruolo di dominus dell'impresa rivestita dall'imputato, che impartiva disposizioni e pagava gli stipendi ai dipendenti, i quali mostravano nei loro colloqui di essere consapevoli che capo dell'impresa era [OSCURATO:PERSONA] e non il cognato. La difesa non si confronta con le articolate argomentazioni resa dalla corte al riguardo e così facendo incorre anche nel vizio di genericità. Correttamente la corte di appello ha escluso la necessità della prova della provenienza illecita dei mezzi finanziari impiegati nell'impresa ai fini dell'integrazione del delitto di intestazione fittizia contestato al ricorrente. 5.5 Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte non si è limitata ad osservare che l'imputato nella veste di effettivo titolare di quella attività economica era il soggetto interessato ad ottenere i titoli autorizzativi per la realizzazione di varie opere edilizie per ampliare il lido La cubana, ma ha ampiamente dimostrato l'attivo coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei reati indicati in ricorso, evidenziando l'accordo intervenuto tra quest'ultimo e il funzionario pubblico Borrello, che emerge dalle intercettazioni ( v. la conversazione intercettata il 21 maggio 2010 nel corso della quale l'odierno ricorrente sollecita il cognato [OSCURATO:PERSONA] a parlarne con Borello), e dalle stesse parziali ammissioni dell'imputato che, nel corso dell'interrogatorio ha riconosciuto di aver incaricato privatamente, nella veste di suo tecnico, il funzionario comunale riconoscendo il proprio diretto coinvolgimento nella vicenda relativa al rilascio del permesso a costruire per il lido. Altrettanto significativa la conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] raccontava l'incontro intercorso con l'assessore regionale al demanio per trovare un rimedio rispetto al patito sequestro, palesando ancora una volta il suo attivo coinvolgimento nell'iter amministrativo diretto ad ottenere le prescritte autorizzazioni, a prescindere dalle irregolarità commesse. 5.6 La corte ha risposto correttamente alla specifica censura, sottolineando che secondo un primo e preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sussiste il concorso materiale e non l'assorbimento tra il reato di falso ideologico in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio, poiché diverso è il bene giuridico tutelato e che , comunque, anche a voler aderire ad un secondo orientamento peraltro minoritario, non potrebbe esservi assorbimento in quanto la condotta posta in essere dal ricorrente nel caso in esame ricomprende in sé il falso, ma sicuramente è costituita da un quid pluris e la falsità è strumentale alla realizzazione dell'abuso di ufficio, di cui il falso integra solo una parte. Così facendo rispetta la regola secondo cui sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il reato di falso in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio nel caso in cui la condotta di abuso non si esaurisce nella falsificazione, e la falsità in atti è strumentale alla realizzazione del reato di cui all'art. 323 cod. pen., di cui costituisce una parte della più ampia condotta. (Sez. 5, Sentenza n. 45992 del 07/07/2017 Ud. (dep. 06/10/2017 ) Rv. 271073 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 3515 del 18/12/2019 Cc. (dep. 28/01/2020 ) Rv. 278324 - 01) 5.7 La censura è inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di appello ed è anche manifestamente infondata, poiché si tratta di beni aziendali che possono tutti essere oggetto di confisca . 5.8 Le censure in ordine al trattamento sanzionatorio devono ritenersi in parte fondate. Occorre premettere che dal confronto dei dispositivi delle due sentenze di merito risulta che l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato associativo contestato al capo A della rubrica e dei reati fine contestati ai capi A3, A4, A5, A6, A7, A8, A11, Al2, A13 A17, A18, A19, A20, A21, A24, A25. Nel dispositivo della sentenza di primo grado la pena è stata rideterminata in anni 16 e mesi 10 di reclusione, mentre nella motivazione la pena viene determinata in anni 13 e mesi sei di reclusione. Dalla motivazione della sentenza emerge che la pena base è stata determinata in anni 18 per il reato associativo, aumentata di tre mesi di reclusione ciascuno per i reati residui di cui agli articoli 632, 639 bis e 1161 Codice della navigazione contestati ai capi A 11, Al2 e A 13, e di sei mesi ciascuno per gli altri 13 reati satellite. Non va infatti trascurato che la corte ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione solo in relazione alle violazioni edilizie e paesaggistiche contestate ai capi A 11 e A 13 e non agli altri reati contestati in detti capi. Deve in effetti rilevarsi che nella motivazione del trattamento sanzionatorio, la corte fa corretto riferimento all'aumento per continuazione di tre mesi per i reati contestati ai capi A 11, Al2 e A 13 ma nell'indicare l'aumento di sei mesi di reclusione per ciascuno degli altri reati satelliti fa riferimento a un numero inferiore di reati e per errore indica quelli contestati ai capi A2, A16 e A26, per i quali vi è stata assoluzione. E' noto che in caso di difformità tra quanto precisato nella motivazione e quanto statuito in dispositivo secondo la regola generale prevale il dispositivo. Ma va detto che solo facendo riferimento ai criteri indicati nella motivazione si perviene alla pena finale di 18 anni e 10 mesi di reclusione, come statuito in dispositivo. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della corte di appello che provvederà a rideterminare il trattamento sanzionatorio.5.10 L'eccezione di intervenuta prescrizione è manifestamente infondata poiché la corte ha correttamente determinato e i periodi massimi di prescrizione prorogata dopo gli eventi interruttivi nel rispetto dell'articolo 161 cod.pen. e ha calcolato le sospensioni del decorso di detti termini, nella misura di giorni 1236. Al riguardo vanno richiamate le argomentazioni già. esposte nel paragrafo 2.2. 5.11 L'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata in relazione a reati di intestazione fittizia di beni in ragione della pretesa inoperatività in termini sanzionatori dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis. 1 codice penale è manifestamente infondata poiché l'art. 157 cod.pen. prevede che si deve tener conto nel determinare il termine di prescrizione delle circostanze aggravanti ad effetto speciale ritenute in relazione al singolo reato, a prescindere dal giudizio di equivalenza ex articolo 69 cod.pen. e quindi dalla rilevanza a fini sanzionatori. Nel caso in esame i reati satellite risultano perlopiù aggravati dalla volontà di agevolare il sodalizio di stampo mafioso e anche se nel determinare i singoli aumenti per continuazione la corte non ha fatto esplicito riferimento alla detta aggravante, ne ha riconosciuto la sussistenza. 5.12 Gli altri motivi nuovi sono inammissibili poiché reiterano quelli già proposti con il ricorso, riproponendo argomenti e censure perlopiù di merito, già respinte dalla corte con motivazione immune dai vizi dedotti. 6. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile poiché mira perlopiù ad introdurre censure di merito, dirette ad ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e non si confronta con la esaustiva motivazione resa dalla corte d'appello. 6.1 Il primo motivo deduce vizi in ordine alla identificazione del Borello quale responsabile dei reati di abuso d'ufficio e falso a lui contestati, ma si tratta di censura inammissibile perché non dedotta con i motivi di appello e, comunque, inconducente e manifestamente infondata, poiché non residuano dubbi in ordine alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto responsabile delle condotte di falso e abuso a lui contestate e in tal senso militano il compendio documentale e le dichiarazioni dei coimputati. 6.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la corte fornisce ampia ed esaustiva motivazione sia in ordine al carattere essenziale delle variazioni riscontrate il 31 maggio 2010, sia in ordine alle caratteristiche dei lavori effettuati che, in ragione della loro entità e natura non potevano certamente essere considerati di agevole rimozione, in adesione alle considerazioni svolte dal perito. Neppure è vero che la corte non si confronta con le considerazioni del consulente di parte, poiché a pagina 267 esplicitamente confuta la relazione di parte dell'architetto Leone. 6.3 D terzo motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell'art. 323 codice penale, come modificato recentemente, è manifestamente infondato.Questa Corte ha precisato che in tema di abuso di ufficio sussiste la violazione di legge in tutte le ipotesi di contrasto tra il provvedimento e le disposizioni normative contenute in fonti di rango primario o secondario che definiscono i profili vincolati, formali o sostanziali, del potere, mentre è configurabile l'eccesso di potere, sotto forma dello sviamento, quando, nei provvedimenti discrezionali il potere viene esercitato per un fine diverso da quello per cui è attribuito. (Sez. 5 - , Sentenza n. 49485 del 13/11/2019 Cc. (dep. 05/12/2019 ) Rv. 278042 - 02) Nel caso in esame non si verte in un'ipotesi di eccesso di potere, in quanto non si è in presenza di attività discrezionale della pubblica amministrazione, ma di condotte dovute, ove ricorrano alcuni presupposti, sicché le modifiche intervenute con la novella del 2020 non inficiano la rilevanza penale della condotta ascritta al Borrello. 6.4 II motivo con cui si lamenta il concorso formale del reato di falso con il reato di abuso d'ufficio è manifestamente infondato e costituisce reiterazione della censura formulata con l'atto di appello cui la corte ha reso congrua ed esaustiva motivazione. E' opportuno richiamare al riguardo le considerazioni svolte trattando la posizione di [OSCURATO:PERSONA] al paragrafo 5.6. 6.5 Il motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha spiegato che le condotte contestate al capo A 11 si riferiscono allo stato dei luoghi alla data del maggio 2010 e che in mancanza di un legittimo titolo autorizzativo le opere eseguite hanno determinato uno stabile mutamento dei luoghi e integrato la condotta delle fattispecie contestate, alterando la fisionomia dei luoghi e occupando lo spazio demaniale marittimo. 6.6 La censura in ordine all'aggravante dell'art. 7 D.L.159/2011 è inammissibile perché non è stata dedotta con i motivi di appello, come rilevato anche nella sentenza impugnata, a pagina 425. 6.7 L'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata poiché il ricorrente non tiene conto che nella sentenza si dà atto che sono intervenuti 1236 giorni di sospensione pari ad anni tre e mesi quattro e che l'abuso d'ufficio e falso sono stati ritenuti aggravati dall'intento di agevolare l'associazione mafiosa, aggravante ad effetto speciale che incide in modo significativo sul calcolo della prescrizione come meglio precisato nel paragrafo 2.2. In conclusione il reato contestato al capo A 11 alla data della sentenza di appello non era prescritto. 6.8 La censura di omessa motivazione sulle attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché a pagina 452 la corte di appello ha respinto motivatamente la richiesta del detto beneficio, osservando che con l'impugnazione la difesa aveva fatto esclusivo riferimento alla condizione di incensurato del Borello, che non può da sola essere posta a fondamento delle attenuanti in parola, e non ha indicato altri concreti elementi positivi di valutazione. Va, peraltro, osservato che neppure con il ricorso vengono evidenziati elementi di fatto che sono stati trascurati dalla sentenza impugnata e che avrebbero potuto giustificare il detto beneficio.6.9 L'inammissibilità del ricorso principale rende inammissibili i motivi nuovi, che non devono essere oggetto di valutazione. 7. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile perché generico in quanto non spiega per quali motivi i fatti valorizzati dalla corte non sarebbero idonei a far ritenere la partecipazione del ricorrente alla cosca mafiosa. La sentenza impugnata, nell'esaminare la posizione del ricorrente, ha dato atto che in seguito ad annullamento di questa Corte, il tribunale del riesame nel corso del giudizio di rinvio aveva annullato l'ordinanza cautelare, ma ha evidenziato come non fossero a quell'epoca stati valutati alcuni elementi che rivestono peculiare rilevanza e in particolare le informazioni desumibili da svariate conversazioni intercettate, da cui emerge il ruolo del Leone quale autista e uomo di fiducia del capo cosca [OSCURATO:PERSONA], che lo incaricava altresì di portare i suoi messaggi ( v. intercettazione registrata al progressivo numero 73 dell'Il gennaio 2008) ed ancora l'episodio in danno di [OSCURATO:PERSONA], in cui il Leone ostentava la sua caratura mafiosa. Il ricorrente sostiene che questo elemento non può essere utilizzato, poiché non è stato contestato nel capo d'imputazione e non è stato oggetto di indagine, ma la doglianza è infondata in quanto si tratta di una condotta che emerge obiettivamente dalle intercettazioni telefoniche e che si è consumata nel periodo di interesse, a nulla rilevando che la stessa non sia stata oggetto di ulteriori approfondimenti o non abbia formato oggetto di autonoma contestazione. Giova ricordare in questa sede che oggetto della imputazione è la disponibilità dell'imputato nei confronti del sodalizio e la sua attiva partecipazione alle attività dell'organizzazione, che può estrinsecarsi in diverse condotte anche e non necessariamente di carattere illecito. Pertanto è corretto da parte della corte desumere indici rivelatori della sua affectio societatis da vicende emerse dalle intercettazioni, anche se non siano state specificamente indicate nel capo di imputazione, essendo sufficiente che le stesse contribuiscano a corroborare la prospettazione accusatoria. La corte fa inoltre riferimento agli esiti di altro procedimento penale successivo a questo giudizio, ma tale elemento viene utilizzato quale ulteriore e non dirimente conferma del rapporto fiduciario, della conoscenza degli affari illeciti della cosca e del persistente contributo dell'imputato al sodalizio anche in epoca successiva alla contestazione. L'inammissibilità del ricorso determina l'inammissibilità dei motivi nuovi presentati dal difensore, che non vanno esaminati. 8. [OSCURATO:PERSONA] L'unica articolata censura dedotta è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della corte di appello che, a pagina 50 della sentenza, ha osservato che dagli atti emerge non soltanto la prova della cessione di una quantità di marijuana in favore dell'imputato al fine di consentirgli di provarne la qualità, ma anche il sicuro coinvolgimento del ricorrente nel traffico di stupefacenti, non come consumatore ma con il ruolo di spacciatore. A sostegno di tale assunto ha richiamato il tenore di diverse intercettazioni (tra cui progressivo n.178 e n. 340) da cui si desume che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto aduso ad acquistare e rivendere sostanza stupefacente. In particolare nel dialogo intercettato in ambientale un paio di giorni dopo la cessione in oggetto il ricorrente si lamentava con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] di non avere venduto lo stupefacente acquistato, poiché non era di buona qualità e questi gli spiegava come trattare con gli acquirenti. Il ricorrente non si confronta minimamente con queste argomentazioni, così destinando l'impugnazione alla inammissibilità. 9. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché con i diversi motivi vengono dedotte censure di merito che si confrontano direttamente con il compendio probatorio e con l'interpretazione delle intercettazioni fornita dalla corte e non evidenziano vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione o violazioni di legge. Le censure difensive inoltre si appuntano sui distinti episodi, considerati singolarmente, mentre è proprio la complessiva dinamica delle condotte, reiterate con analoghe modalità e secondo schemi operativi consolidati, a palesare la natura e l'oggetto degli scambi . 9.1 Il primo motivo è generico poiché non tiene conto delle argomentazioni della corte che a pagina 82 ha osservato che dal tenore delle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA], nell'occasione in uso a [OSCURATO:PERSONA], si evince che il [OSCURATO:PERSONA] era solito rifornire il [OSCURATO:PERSONA] di cocaina. Ed infatti in altre precedenti occasioni le investigazioni avevano documentato incontri notturni tra [OSCURATO:PERSONA] o soggetti da lui delegati per ricevere le consegne dal [OSCURATO:PERSONA] con analoghe modalità e il [OSCURATO:PERSONA] in quel periodo veniva tratto in arresto perché trovato in possesso di alcune dosi di cocaina occultate all'interno della chiave dell'autovettura adeguatamente modificata. La corte ha con argomentazione logicamente ineccepibile sottolineato che questi indicatori sottolineano come la detenzione accertata dell'imputato non fosse ad uso e per fini personali, ma ad evidente scopo di cessione. A ciò si aggiunga che l'annullamento con rinvio disposto in sede cautelare da questa Corte era incentrato esclusivamente sul mancato riconoscimento della fattispecie prevista dal quinto comma dell'articolo 73 d.p.r. numero 309/1990, poi invece ritenuta sussistente nella sentenza impugnata. 9.2 Anche le censure dedotte in relazione all'episodio contestato al capo B22 sono generiche e si limitano a criticare l'interpretazione fornita dalla corte al tenore delle intercettazioni, da cui emerge un incontro tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], incaricato da parte del [OSCURATO:PERSONA] di prelevare "sigarette", espressione allusiva che verrà utilizzata anche in occasione dell'episodio contestato al capo B 24. 9.3 Il terzo motivo risulta reiterativo delle censure già sollevate con l'atto di appello, che sono state respinte osservando che la difesa non si confronta col testo integrale della trascrizione, da cui si evince il riferimento all'utilizzo di cocaina da parte del [OSCURATO:PERSONA] e la necessità di occultare lo stupefacente in modo da eludere i controlli.9.4 Anche in relazione a questo episodio le emergenze processuali vengono valutate complessivamente in quanto la prospettazione accusatoria trova conferma nella reiterazione del medesimo schema di condotta che prevede un incontro veloce tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], o un soggetto da questi delegato, per ricevere un oggetto che deve essere immediatamente nascosto all'interno della vettura, al fine di evitare possibili controlli, e che viene spesso indicato con termini elusivi come le sigarette. Nel caso in esame peraltro emerge che [OSCURATO:PERSONA] avesse bisogno della cocaina per affrontare la notte al lavoro, come si ricava dalle sue stesse affermazioni registrate. 9.5 La corte ha ribadito come la sequenza degli accadimenti dei contatti è univocamente dimostrativa dell'avvenuta cessione dello stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], questa volta per il tramite di [OSCURATO:PERSONA]. L'unica differenza è costituita dal luogo in cui avviene l'incontro, per venire incontro alle difficoltà di spostamento di [OSCURATO:PERSONA]. 9.6 La censura in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché la corte di appello ha correttamente valorizzato, nel rispetto dell'art. 133 codice penale, la serialità della condotta e la pessima biografia penale dell'imputato, già condannato quattro volte per reati anche in materia di sostanze stupefacenti. Per tali ragioni ha determinato la pena in misura lievemente superiore al minimo edittale e ha ritenuto di non concedere, in assenza di elementi positivi di valutazione, le circostanze attenuanti generiche invocate dalla difesa in modo assolutamente generico. Trattasi di motivazione immune dalle censure dedotte. 9.7 L'eccezione di intervenuta prescrizione è manifestamente infondata poiché come correttamente osservato dalla corte di appello le sospensioni ex articolo 304 cod. proc.pen. intervenuto nei confronti dei termini di custodia cautelare operano anche in ordine alla prescrizione poiché si tratta di un procedimento unico avente ad oggetto più imputati e non risulta nè viene dedotto che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] si sia opposta alla detta sospensione o abbia chiesto lo stralcio della posizione del suo assistito. 10. [OSCURATO:PERSONA] 10.1 Il ricorso è inammissibile. L'unica censura formulata dal ricorrente riguarda il reato associativo, mentre nulla è stato dedotto in ordine ai tre reati fine per i quali l'imputato ha riportato condanna. Il ricorso si limita genericamente a contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo della affectio societatis che la corte ha correttamente desunto da questa serie di concordi elementi sintomatici: la molteplicità e continuità delle comunicazioni e lo stabile coordinamento dei predetti impegnati nel raggiungimento di un obiettivo comune; l'utilizzo di un linguaggio allusivo e criptico comprensibile soltanto agli appartenenti all'associazione, l'impegno dei singoli nella raccolta delle somme necessarie al finanziamento delle partite acquistate; la individuazione di luoghi comuni in cui custodire la droga; la consapevolezza di contribuire con la propria attività all'attuazione di un programma e la progettualità verso nuovi traffici; il senso di appartenenza comune che si desume da alcuni passaggi delle conversazioni. Trattasi di motivazione esaustiva e rispettosa dei criteri di valutazione della sussistenza del reato associativo indicati dalla giurisprudenza di legittimità e già richiamati trattando la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte della motivazione ampia congrua e coerente resa dalla corte il ricorso risulta del tutto aspecifico. 11. [OSCURATO:PERSONA] 11.1 La censura formulata con il primo motivo di entrambi i ricorsi, avente ad oggetto la attendibilità del collaboratore e nel complesso l'idoneità del compendio probatorio a fondare il giudizio di colpevolezza in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio di stampo mafioso è manifestamente infondata, poiché la corte di appello a pagina 410 della sentenza impugnata ha motivatamente respinto le doglianze di appello, con considerazioni logicamente coerenti ed immuni dai vizi dedotti. In particolare la corte ha ribadito la piena attendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito fatti a sua diretta conoscenza e ha indicato lo [OSCURATO:PERSONA] come soggetto affiliato come picciotto, dal quale aveva appreso alcune informazioni interne al sodalizio, non limitandosi a fornire il dato formale della avvenuta affiliazione, ma riferendo il suo diretto coinvolgimento in condotte attive. La corte ha osservato che le dichiarazioni del collaboratore non sono generiche poiché hanno riferito del coinvolgimento dell'imputato in un fatto specifico, a nulla rilevando la circostanza che il predetto non sia stato condannato per tale reato per assenza di riscontri sul punto. Le accuse in ordine alla sua affiliazione hanno di contro trovato significativo riscontro nel tenore di alcune conversazioni e in particolare di un dialogo tra Settimo [OSCURATO:PERSONA], capo del sodalizio e il ricorrente, con cui questi intratteneva rapporti di frequentazione, nel corso del quale il primo non aveva remore a parlare con il ricorrente della spartizione degli appalti pubblici sul territorio di [OSCURATO:PERSONA], il che presuppone la sua intraneità alla compagine operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]. Non va poi trascurato che [OSCURATO:PERSONA] per un periodo è stato vero e proprio autista di [OSCURATO:PERSONA] Settimo, ruolo significativo della sua disponibilità e adesione alle finalità del sodalizio. Neppure è vero quanto dedotto dalla difesa che la corte abbia travisato il contenuto dell'arresto giurisprudenziale riportato in sentenza secondo cui le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori. (Sez. 1 - , Sentenza n. 9891 del 04/06/2019 Ud. (dep. 12/03/2020 ) Rv. 278503 - 01) La corte infatti richiamato questo arresto al fine di confermare la rilevanza delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito di avere ricevuto informazioni in ordine ad alcuni affiliati da [OSCURATO:PERSONA]. E' vero che il tribunale della libertà nel provvedimento allegato al ricorso ha annullato la misura cautelare già applicata nei confronti del ricorrente ritenendo non raggiunto il requisito di gravità indiziaria, ma tale esito è stato superato dalle concordi e non manifestamente illogiche conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito. 11.2 Anche la seconda censura relativa alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata è manifestamente infondata in quanto la corte ha reso sul punto adeguata ed esaustiva motivazione dedicando alla detta aggravante uno specifico paragrafo della sentenza e richiamando i diversi elementi emersi nel corso di questo processo da cui emerge la concreta disponibilità da parte del sodalizio di armi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della compagine associata. A fronte di questa articolata ed esaustiva motivazione il ricorrente si limita a proporre censure generiche e richiamare i criteri generali stabiliti dalla giurisprudenza, senza contrapporre specifici elementi di fatto in contrasto con la ricostruzione offerta dalla corte. 11.3 I motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio e in particolare al diniego delle attenuanti generiche non possono trovare accoglimento poiché la corte pur valorizzando le concrete caratteristiche della condotta partecipativa del ricorrente, di minor disvalore rispetto a quella degli altri affiliati, e l'assenza di precedenti penali, che l'hanno indotta a determinare la pena nel minimo edittale vigente all'epoca della commissione del reato permanente, non ha ravvisato ulteriori elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti generiche, nel rispetto del preciso dettato normativo di cui all'art. 62 bis cod.pen. né il ricorrente ha indicato elementi di fatto che avrebbero potuto fondare l'invocato riconoscimento e che sono stati trascurati dalla corte. 12. [OSCURATO:PERSONA] 12.1 Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. La sentenza impugnata dopo avere analizzato i tratti descrittivi e l'evoluzione dell'istituto del concorso esterno in associazione di stampo mafioso osserva che il ricorrente nella veste di pubblico funzionario ha agevolato l'infiltrazione della cosca nella attività economiche locali, e che la piattaforma indiziaria sottoposta in sede cautelare allo scrutinio di legittimità si è arricchita delle dichiarazioni dell' imprenditore [OSCURATO:PERSONA]. La corte ha spiegato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non possono essere ritenute de relato poiché il predetto riferisce fatti appresi dallo zio [OSCURATO:PERSONA], esponente storico della locale di S.Lorenzo, limitrofa al territorio su cui opera la cosca [OSCURATO:PERSONA] , in forza di una relazione anche di tipo criminale ed oggetto della comune conoscenza tra gli affiliati al medesimo contesto associativo. In particolare [OSCURATO:PERSONA] ha riferito del timore dei [OSCURATO:PERSONA] che l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] potesse avere conseguenze pregiudizievoli per il sodalizio in ragione dell'importanza del ruolo assunto da quest'ultimo all'interno dell'amministrazione comunale per garantire il controllo criminale del territorio da parte della famiglia. Il compendio probatorio si è arricchito del narrato offerto dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato nel ricorrente il tecnico comunale che garantiva le comunicazioni con la cosca e in particolare con [OSCURATO:PERSONA] e faceva da tramite rispetto alle richieste estorsive, anche sotto forma di assunzioni, avanzate in ordine ai lavori che dovevano essere eseguiti nei comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Bagaladi. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di specifiche richieste avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'assunzione dei nipoti di [OSCURATO:PERSONA], il che integra già di per sé il contributo al rafforzamento del sodalizio, e di un alterco con il ricorrente per questioni legate alla sua attività, in ragione delle quali era stato convocato ad un incontro cui partecipavano degli affiliati, nel corso del quale era stato pesantemente minacciato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre la sentenza ha evidenziato diversi elementi obiettivi di conferma del ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] che emergono dal tenore di alcune conversazioni intercettate, da cui si desume la sua disponibilità nei confronti della cosca e il concreto contributo causale offerto al rafforzamento dell'associazione, grazie al ruolo rivestito all'interno dell'amministrazione comunale, nella sostanza più ampio delle sue competenze formali, che consentiva agli altri sodali di affermare che il Comune era nelle loro mani. La censura in merito al mancato riscontro obiettivo delle assunzioni in favore dei nipoti del [OSCURATO:PERSONA] non è stata dedotta con i motivi di appello ed è comunque generica poiché nella sentenza si dà atto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] nipote del [OSCURATO:PERSONA] lavora per un'impresa locale e tale circostanza non è stata contestata in punto di fatto dalla difesa. 12.2 II secondo motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha negato le attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione, che lo stesso ricorso non evidenzia, e ha poi sottolineato la gravità della condotta e l'intensità del dolo, richiamando l'episodio della feroce minaccia formulata nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]. 12.3 II terzo motivo è inammissibile poiché l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] non è stata dedotta con i motivi di appello, con cui la difesa aveva lamentato la scarsa rilevanza e l'attendibilità intrinseca del portato del collaboratore, confrontandosi con le sue accuse. 12.4 Il secondo ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è generico e reiterativo poiché si limita a riprodurre le medesime considerazioni già formulate con l'atto di appello, cui la corte ha fornito adeguata e congrua risposta. La dedotta inutilizzabilità dell'informativa avente ad oggetto un addebito di peculato a carico dell'imputato è già stata riconosciuta dalla stessa Corte di Appello, che in effetti non ha fatto uso di tali elementi per pervenire all'affermazione di responsabilità. Quanto agli elementi dedotti dalla difesa, la corte ha dato atto che da alcune intercettazioni si evince l'irritazione dell'imputato in ordine alle condotte assunte dal [OSCURATO:PERSONA], ma ha fornito una logica spiegazione che rende tale condotta compatibile con il consapevole e utile contributo offerto dall'imputato all'associazione, osservando che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preferito un comportamento meno arrogante e plateale da parte del coimputato, al fine di evitare di suscitare l'attenzione degli inquirenti sulla delicata vicenda in questione nella consapevolezza delle irregolarità desumibili dagli atti della pubblica amministrazione. 12.5 La censura in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dal quarto comma dell'art. 416 bis cod.pen. è inammissibile poiché la difesa si è limitata a riproporre testualmente il motivo di appello, non formulando alcuna osservazione critica in ordine alla motivazione addotta sul punto dalla corte. La censura è comunque manifestamente infondata poiché la corte ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte , secondo cui la disponibilità di armi da parte della associazione 'ndrangheta e la consapevolezza dei sodali di tale disponibilità è fatto notorio conclamato in innumerevoli pregressi provvedimenti giudiziari. L'aggravante della associazione armata è stata correttamente riconosciuta nel caso di specie anche nei confronti del concorrente esterno in quanto l'associazione 'ndranghetista ha notoriamente la disponibilità di numerose armi per perseguire i suoi obiettivi e [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare senza colpa tale caratteristica, in ragione delle numerose esecuzioni sanguinose nel corso degli anni che si sono verificate in quel territorio ad opera di affiliati al sodalizio locale. 12.6 La pena è stata determinata in 12 anni di reclusione, esclusa l'aggravante del sesto comma dell'articolo 416 bis, in forza del trattamento sanzionatorio previsto prima della legge del 27 maggio 2015, ed è stata determinata nel minimo edittale previsto per il partecipe all'associazione armata. La corte ha dato atto che la fattispecie associativa è stata contestata come commessa sino alla data della richiesta di rinvio a giudizio, con conseguente applicabilità delle pene vigenti a quella data, sicché nella sostanza il GUP ha applicato una pena inferiore a quella legale e, in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa, e ha osservato che il detto trattamento sanzionatorio, che in assenza di impugnazione della pubblica accusa non può essere aggravato per allinearlo al minimo edittale previsto dalla novella in vigore, certamente non appare suscettibile di ulteriori riduzioni. Anche le censure in ordine al diniego delle attenuanti appaiono generiche e manifestamente infondate poiché la corte ha reso motivazione ampia e logicamente congrua rispetto alle emergenze processuali e quindi incensurabile in questa sede. 12.7 L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inammissibilità dei motivi nuovi sottoscritti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che non vanno di conseguenza esaminati nel merito. 13. [OSCURATO:PERSONA] I due ricorsi sono loro nella sostanza sovrapponibili e possono essere trattati unitariamente. 13.1 La prima censura è generica è manifestamente infondata in quanto reiterativa di quella dedotta in appello e ampiamente confutata dalla corte sulla base di un univoco convergente compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno trovato riscontro nelle vicende del bar Tropical e nelle conversazioni intercettate nell'indagine Nuovo potere da cui emergeva la conoscenza da parte dell'imputato degli equilibri criminali del territorio di Bagaladi. La corte ha spiegato che nell'operazione Nuovo potere l'addebito associativo fu archiviato, sicché il materiale probatorio relativo a tale imputazione è stato correttamente utilizzato in questo processo, una volta riaperte le indagini. Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], fornendo informazioni che attengono alla sua conoscenza diretta, ha attribuito al Pannuti la carica di capo giovane, che comporta il coordinamento dei sodali della società minore e presuppone la dote quantomeno dello sgarro completo. La corte ha fornito un'attenta interpretazione delle conversazioni intercettate da cui emerge la conferma della chiara consapevolezza dell'imputato di agire nell'interesse del sodalizio criminoso, adottando un atteggiamento mafioso e contribuendo con la sua condotta ad esercitare il controllo capillare del territorio. La corte invece non ha ritenuto utilizzabili perché aspecifiche le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. 13.2 La censura avente ad oggetto l'aggravante dell'associazione armata è manifestamente infondata ed è stata respinta con argomentazione articolata e corretta sotto il profilo giuridico a pagina 418 della sentenza impugnata, laddove la corte ha ricordato che l'aggravante è una circostanza oggettiva per la cui integrazione non è necessaria l'effettiva detenzione o porto da parte di ciascun associato ma è sufficiente che le armi siano funzionali al perseguimento degli scopi della associazione . Nel caso la corte in esame ha valorizzato le emergenze evidenziate nelle sentenze definitive rese in numerosi processi che hanno accertato la disponibilità di arsenali da parte della 'ndrangheta in generale e della famiglia mafiosa [OSCURATO:PERSONA] e ha richiamato il tenore delle dichiarazioni auto accusatorie dell'affiliato [OSCURATO:PERSONA] che nel parlare di sue attività recenti nell'ambito del sodalizio ha fatto esplicito riferimento a condotte intimidatorie esercitate avvalendosi dell'uso di armi nella sua disponibilità. 13.3 La censura sul trattamento sanzionatorio è generica è manifestamente infondata poiché la pena è stata determinata per il reato associativo in 13 anni di reclusione ridotta poi per il rito e la corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione e della presenza di condanne per reati in materia di armi riportate dall'imputato. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione, nè deduce vizi di illogicità o di contraddittorietà della stessa. 14.[OSCURATO:PERSONA] 14.1 La prima censura è manifestamente infondata poiché lo stesso imputato, nel corso del suo interrogatorio riportato per ampi stralci in sentenza, ha ammesso che il frantoio era nella sua titolarità e che lo aveva intestato alla moglie per paura che glielo sequestrassero.Con i motivi di appello ha riconosciuto che Spizzica aveva venduto il frantoio a settimo [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva intestato alla moglie- Costei certamente in ragione del suo rapporto di convivenza non poteva ignorare la finalità precipua della intestazione fittizia del panificio perseguita dal proprio stretto congiunto. e tale finalità era all'evidenza condivisa o comunque nota alla moglie, come emerge dalla conversazione intercettata al progressivo 7891 riportata a pagina 239 della sentenza impugnata. 14.2 II secondo motivo di ricorso è generico poiché la corte territoriale affronta il problema della aggravante della finalità di avvantaggiare il sodalizio mafioso a pagina 431 della motivazione, evidenziando come dal tenore di alcune conversazioni intercettate riportate in sentenza emergono indicatori del coinvolgimento della famiglia mafiosa nella attività commerciale e della assoluta compenetrazione tra gli interessi del capo cosca e gli interessi del sodalizio. L'odierna ricorrente nella veste di moglie del capo cosca non poteva ignorare che le diverse fittizie intestazioni cui ricorreva il marito fossero destinate ad evitare provvedimenti ablativi a carico del soggetto apicale, anche per agevolare e rafforzare il sodalizio criminale nel suo complesso. La censura formulata non si confronta questa motivazione e afferma che nella sentenza impugnata non vi è alcun accenno a questa problematica, così incorrendo nel vizio di genericità. 15.Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 15.1 Il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. lana è inammissibile perché generico. Occorre infatti premettere che l'imputato è stato ritenuto responsabile per avere organizzato e diretto unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il sodalizio contestato al capo C della rubrica e come partecipe nella veste di stabile fornitore del sodalizio contestato al capo B della rubrica. Le censure formulate dal ricorrente sono così generiche che non contengono alcuno specifico riferimento alla valutazione del compendio probatorio posto a sostegno della affermazione di colpevolezza dell'imputato, e all'iter argomentativo esplicitato dalla corte che di contro ha valorizzato a tale fine diversi concordi elementi di fatto, nell'ambito di una motivazione articolata e congrua che risulta immune dalle dedotte censure. Al riguardo è sufficiente richiamare le considerazioni già svolte relativamente ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'associazione contestata al capo C della rubrica e alla sussistenza di una serie di indici sintomatici della ricorrenza di un accordo criminoso stabile per la realizzazione di un obiettivo comune attraverso una struttura organizzata. In ordine al reato associativo contestato al capo B la corte ha fornito articolata motivazione a pagina 111 della sentenza impugnata valorizzando, oltre alla reiterazione e rilevanza obiettiva delle numerose transazioni, altri indici sintomatici tra cui l'uso condiviso di un linguaggio convenzionale, la distinzione dei ruoli necessari allo svolgimento del programma e ha valorizzato il tenore delle numerose conversazioni intercettate e le dichiarazioni parzialmente confessorie dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Giova ricordare in questa sede che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. (Sez. 4 - , Sentenza n. 19272 del 12/06/2020 Cc. (dep. 25/06/2020 ) Rv. 279249 - 01) 15.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. Al capo C5 viene contestata all'imputato la detenzione e cessione di circa 500 g di cocaina in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il compendio probatorio è costituito da una serie di conversazioni che consentono di collegare l'imputato ad un sequestro di cocaina avvenuto in Sicilia all'interno di un'area di servizio. Anche in questo caso la censura dedotta con il ricorso è estremamente generica e non consente di individuare le specifiche ragioni poste a sostegno della doglianza. La corte peraltro fornisce un'esaustiva e articolata ricostruzione della vicenda alle pagine 56 e seguenti della sentenza ed evidenzia come la responsabilità dell'odierno ricorrente si desume dal tenore complessivo delle conversazioni intercettate da cui emerge la preoccupazione per l'arresto di Izzo a Messina, il timore di potere essere coinvolti a causa delle ambasciate trasmesse dal carcere dai soggetti arrestati ed ancora la richiesta di manleva dalle spese processuali avanzata al ricorrente dal predetto Izzo, tutti indicatori inequivoci del coinvolgimento del ricorrente nel trasporto della sostanza sequestrata e del ruolo apicale ricoperto dall'imputato nel contesto associativo 15.3 La censura di illegittimità costituzionale dell'art. 74 dpr 309/90 è manifestamente infondata poiché questa disposizione già prevede un'ipotesi attenuata di associazione, sottoposta ad un regime sanzionatorio meno afflittivo. E' opportuno ricordare che questa corte ha già avuto modo di precisare che è manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. delle leggi in materia di stupefacenti), nella parte in cui non configura un distinto reato associativo, meno gravemente sanzionato, per il caso di gruppi finalizzati al traffico di sostanze riconducibili alla II ed alla IV delle tabelle previste dall'art. 14 del T.U. citato. Costituisce infatti legittimo esercizio della discrezionalità legislativa la scelta di non differenziare le pene per l'associazione, riguardata nella sua essenza unitaria di fenomeno organizzativo per scopi criminali, pur essendo comminate sanzioni diverse, secondo la natura dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, quanto alle specifiche condotte di narcotraffico. Né tale scelta contrasta con il più mite trattamento sanzionatorio previsto dal sesto comma dello stesso art. 74 per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità", poiché per esse è logicamente prospettabile una minor rilevanza criminale proprio sotto il profilo organizzatorio, quale diretta implicazione delle circostanze delineate al comma quinto del precedente art. 73. (Sez. 6, Sentenza n. 4445 del 02/12/2004 Ud. (dep. 08/02/2005 ) Rv. 230758 - 01 15.4 L'eccezione di prescrizione sollevata in ordine ai reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti è manifestamente infondata per le ragioni già esposte nel paragrafo 2.2. 15.5 La censura in merito al ruolo apicale attribuito all'imputato nell'ambito del sodalizio di cui al capo C è generica poiché non si confronta con l'articolata motivazione resa dalla corte di appello che ha adeguatamente argomentato in merito al ruolo di preminenza e di organizzazione e coordinamento dell'attività degli altri sodali da parte dell'odierno ricorrente, richiamando il tenore di diverse conversazioni registrate. 15.6 A pagina 454 la corte ha respinto la richiesta di attenuanti generiche con motivazione ineccepibile valorizzando l'assenza di elementi positivi di valutazione nella condotta dell'imputato e la gravità delle condotte contestate all'imputato, tra cui due condotte associative, nonché la posizione nevralgica e apicale rivestita nell'ambito del sodalizio contestato al capo C della rubrica. 15.7 Il secondo ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati associativi ripropone molte delle censure già sollevate con il primo ricorso, in ordine alle quali si rimanda alle argomentazioni già esposte, mentre, le doglianze formulate con i motivi n. 1,2,4,5,6 ,7 in relazione ai diversi episodi di detenzione illecita addebitati all'imputato sono inammissibili poiché tendono ad introdurre censure di merito che esulano dai vizi prospettabili in sede di legittimità. Ed infatti lo stesso ricorrente non deducendo manifesta illogicità o apparenza della motivazione , in sostanza lamenta presunte carenze delle argomentazioni e interpretazioni congetturali delle intercettazioni, invocando il diretto confronto con le fonti di prova e con il tenore delle conversazioni registrate e formulando generiche critiche alla ricostruzione dei diversi episodi di detenzione illecita attribuita all'imputato, condivisa dai giudici di merito Il ricorrente peraltro non si confronta con le articolate osservazioni della corte di appello che, dopo avere esposto nel dettaglio il compendio probatorio relativo ai singoli episodi di detenzione illecita e le specifiche censure sollevate con i motivi di appello ha reso esaustiva e articolata risposta alle considerazioni difensive con motivazione adeguata, congrua alle emergenze processuali e non manifestamente illogica, valorizzando il tenore delle intercettazioni che hanno registrato in diretta i contatti e gli incontri tra gli imputati tra i quali intercorrevano all'evidenza rapporti di dare e avere aventi ad oggetto beni che non potevano essere apertamente nominati e che sono stati ritenuti essere sostanze stupefacenti, in forza di un ragionamento induttivo ineccepibile sulla base degli elementi del contesto in cui operano gli interlocutori ed anche in ragione dei sequestri di droga intervenuti nel corso delle indagini.Il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista dall'articolo 74/6 comma d.p.r. 309/90, dedotto con il terzo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è stato oggetto di un distinto paragrafo della motivazione in cui la corte, nel rispetto della giurisprudenza di legittimità sul tema, ha osservato che "l'associazione aveva palesato la capacità di acquistare vendere quantitativi e modesti e di organizzare spedizioni per l'acquisto della rivendita vantando un indiscusso controllo sul territorio ma anche la capacità di oltrepassare la storica base territoriale". Trattasi di motivazione corretta in punto di diritto e immune da vizi di illogicità e coerenza, neppure dedotti dalla difesa, che pertanto si sottrae al sindacato di questa corte. La censura dedotta con l'undicesimo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che denunzia l'assenza di motivazione rispetto all'entità dei singoli aumenti per i diversi reati unificati per continuazione è inammissibile poiché non è stata sollevata con i motivi di appello. 16. Ricorso Pennestrì 16.1 La prima censura è generica poichè non si confronta con l'articolata motivazione resa a pagina 88 dalla corte, che dopo avere esposto il tenore delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mandante dell'acquisto e destinatario della sostanza stupefacente consegnata al Pennestrì, ha respinto con argomentazione congrua e non manifestamente illogica le censure sollevate con l'atto di appello, valorizzando il consolidato modus operandi che intercorreva tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricostruito in ordine ad altre cessioni di sostanza stupefacente oggetto di autonome contestazioni nell'odierno giudizio. La corte ha sottolineato come dal tenore delle conversazioni emerge che il ricorrente si era prestato ad acquistare dal [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente da consegnare al [OSCURATO:PERSONA] che aveva bisogno della cocaina per affrontare la notte al lavoro. 16.2 L'eccezione processuale in termini di prescrizione del reato è manifestamente infondata per le considerazioni già esposte al paragrafo 2.2. 16.3 La censura in ordine alle attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché la corte ha negato il detto beneficio osservando che la condizione di incensurato non è sufficiente a giustificare il loro riconoscimento e che la condotta illecita pur essendo maturata nell'ambito di un contesto lavorativo non risulta essere stata condizionata da timori nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], mandante e destinatario dell'acquisto. Trattasi di motivazione congrua e corretta sotto il profilo giuridico che si sottrae al sindacato di questa corte. 16.3 D motivo nuovo è inammissibile in ragione dell'inammissibilità del ricorso principale. 17. [OSCURATO:PERSONA] 17.1 La prima censura è manifestamente infondata poiché la corte ha dato atto a pagina 359 della sentenza che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono ad un segmento temporale esterno all'odierna imputazione e tuttavia ne rappresentano un antecedente logico, e ha ribadito che il giudizio di colpevolezza si fonda sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale nell'affermare che l'imputato è attivo nell'ambito del sodalizio e vanta una dote provinciale, ha riferito fatti a sua conoscenza diretta, aggiungendo di averne anche sentito parlare da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], altri due affiliati. Si è già evidenziato come le informazioni assunte nell'ambito del sodalizio non possono essere considerate de relato né voci correnti nel pubblico poiché si tratta di informazioni acquisite all'interno del medesimo contesto illecito in cui i soggetti operano. Inoltre la corte ha precisato che le informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono al periodo in contestazione e non a quello precedente, già coperto da condanna passata in giudicato. Dopo avere valutato la positiva attendibilità del collaboratore, la sentenza ha evidenziato gli elementi posti a riscontro della chiamata, che si desumono dal compendio delle intercettazioni e in particolare del tenore della conversazione intercettata il 17 agosto 2010 nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], che operava come autista del ricorrente, spiegava di essersi recato da [OSCURATO:PERSONA] per chiedergli come si doveva comportare in relazione a minacce ricevute da parte di un soggetto di Bagaladi, a conferma del suo atteggiamento rispettoso delle regole di 'ndrangheta in forza delle quali l'adozione di un'azione violenta necessitava del nulla osta di un affiliato di rango, quale appunto l'odierno imputato. Tale episodio è stato correttamente ritenuto emblematico del ruolo attivo svolto dall'imputato nell'ambito del sodalizio e della autorevolezza riconosciutagli dagli altri sodali. 17.2 La censura in merito all'aggravante del quarto comma dell'articolo 416 bis cod.pen. è manifestamente infondata poiché ricorrono gli elementi individuati dalla giurisprudenza di legittimità per integrarla, dovendosi escludere, in ragione di massime di esperienza, che l'imputato già condannato con sentenza passata in giudicato ed esponente di spicco del sodalizio mafioso facente capo ai [OSCURATO:PERSONA], nonché fratello di Settimo, possa avere ignorato senza colpa che la cosca aveva la disponibilità di diverse armi funzionali al perseguimento degli scopi criminosi dell'organizzazione. Giova al riguardo richiamare le considerazioni già formulate al paragrafo 3.3. 17.3 La censura in ordine al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata poiché la corte ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche osservando che il [OSCURATO:PERSONA] vanta un grave precedente specifico e ha continuato a mantenere un ruolo autorevole all'interno del sodalizio, anche in costanza della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. 18. [OSCURATO:PERSONA] 18.1 Le censure dedotte con il primo e il secondo motivo sono generiche poiché non si confrontano con l'articolata motivazione resa dalla Corte di Appello, che a pagina 405 della sentenza sottolinea alcune condotte poste in essere dall'imputato che palesano il suo dinamico coinvolgimento nel sodalizio criminoso. In particolare nulla osserva la difesa in merito allo specifico episodio valorizzato in sentenza, quando l'imputato avendo( --) / / appreso della notizia della prossima esecuzione di un imponente provvedimento cautelare, notizia riservata poiché coperta dal segreto investigativo, si precipitava a comunicarla ad uno storico affiliato della cosca, che non era a lui legato da alcun vincolo parentale, a riprova della sua piena adesione al sodalizio e del suo attivo contributo nell'interesse dell'associazione a prescindere da legami parentali. La sentenza ha valorizzato anche altra significativa conversazione registrata il 7 maggio 2010 nell'ambito della quale l'imputato sollecitava [OSCURATO:PERSONA] a ricordare al [OSCURATO:PERSONA], gestore di un lido concorrente e vittima di estorsione, che qualora questi avesse denunziato le irregolarità edilizie presenti nelle opere effettuate al lido La cubana, lui avrebbe saputo con chi andare a parlare, con evidente riferimento al potere di intimidazione del sodalizio mafioso, alla precipua volontà di ribadire il controllo sul territorio della cosca cui il predetto è affiliato. La corte ha poi sottolineato altri passaggi delle conversazioni intercettate da cui emerge la piena consapevolezza da parte dell'imputato di condotte illecite poste in essere dal sodalizio e in particolare i danneggiamenti commessi in danno del lido Tokoriki , dove prestava attività lavorativa sua moglie, che confermano la sua intraneità all'associazione. Infine è indubbio e trova conferma nella registrazione dell'Il maggio 2010 il ruolo da lui rivestito di autista del capo cosca [OSCURATO:PERSONA], che accompagnava in caserma per l'obbligo di firma. In conclusione il compendio probatorio palesa che le condotte dell'imputato non si limitano ad un mero atteggiamento di connivenza dettato da regole parentali ma integrano un ruolo attivamente operativo dell'imputato nell'ambito dei diversi settori di interesse della cosca. 18.2 La censura è manifestamente infondata poiché la pena è stata determinata nel minimo edittale e pertanto secondo consolidata giurisprudenza di legittimità non necessita di motivazione particolarmente articolata. La corte ha comunque valorizzato il contributo offerto al sodalizio e la biografia penale dell'imputato per contenere il trattamento sanzionatorio. 19.[OSCURATO:PERSONA] 19.1 La censura avente ad oggetto l'inutilizzabilità delle intercettazioni è manifestamente infondata per le considerazioni già esposte nel paragrafo 2.2. 19.2 La seconda censura è in parte inconducente, poiché a Scalia non sono addebitati i fatti contestati ai capi B4 e B 14 indicati nel titolo, e in parte generica e manifestamente infondata poiché la corte territoriale a pagina 143 ha valorizzato e condiviso le considerazioni esposte dagli investigatori alle pagine 69 e seguenti dell'informativa del 11 ottobre 2013, con cui la difesa non si è confrontata in alcun modo, limitandosi a prospettare dubbi del tutto svincolati dalle emergenze processuali. La corte infatti ha sottolineato che l'identificazione si fonda non soltanto sul tracciato GPS del 17 luglio 2011 ma su diversi concordi elementi: l'imputato è intestatario ed utilizzatore dell'utenza che ha contattato più volte quella sottoposta ad intercettazione di [OSCURATO:PERSONA], che risulta essere suo cognato e più volte risulta averlo accompagnato dopo averlo prelevato presso la sua abitazione in paese e in campagna, prima di recarsi sui luoghi della coltivazione. Inoltre, anche il tenore di alcuni dialoghi lascia emergere ulteriori elementi di identificazione dello Scalia. Infine la corte ha sottolineato che è presente agli atti una annotazione di servizio relativa al riconoscimento vocale dello Scalia operata dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA], altro argomento con cui il ricorrente non si confronta. 19.3 La terza censura è generica poiché la corte ha già fornito esaustiva risposta in merito alla identificazione dell'imputato come uno dei soggetti coinvolti nella conversazione registrata a bordo dell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA]. Dal tenore della conversazione si evince il coinvolgimento dell'imputato nella coltivazione della sostanza stupefacente che è stata poi rinvenuta nel territorio del comune di Bianco. 19.4 La quarta censura è manifestamente infondata poiché la corte ha determinato la pena in misura prossima al minimo edittale, valorizzando il numero delle piante coltivate il contributo nella coltivazione offerto dall'imputato e, nel contempo, la sua buona condotta di vita e la condizione di incensurato. È noto che tale condizione non è di per sé sufficiente per giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e correttamente la corte l'ha presa in considerazione ai fini della modulazione del trattamento sanzionatorio; né è chiaro quale sia il buon comportamento processuale tenuto dall'imputato, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. 20.[OSCURATO:PERSONA] 20.1 Il primo motivo di ricorso è generico poiché a pagina 391 della sentenza impugnata la corte afferma che la prova della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] è costituita da una serie di conversazioni autoaccusatorie tutte convergenti nel senso di palesare la piena adesione dell'imputato al sodalizio criminoso facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. In particolare la corte esamina le conversazioni registrate il 10 agosto 2010 da cui emerge che l'imputato aveva subito un'offesa ad opera di tale Pietro, con cui l'alterco non era degenerato grazie all'intervento di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia era risentito poiché [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso le sue difese e si riprometteva di presentarsi dinanzi ad Angelo per chiedere soddisfazione dell'accaduto, dichiarando l'intenzione di volersi defilare rispetto ai compiti che gli erano stati fino a quel momento attribuiti ed ottenere l'autorizzazione per la ritorsione che stava meditando. Nella conversazione del 14 agosto 2010 [OSCURATO:PERSONA] rivendicava la sua piena e assoluta disponibilità ad operare nell'interesse del sodalizio ed ancora il 17 agosto 2010 ad una settimana dal litigio riferiva al suo interlocutore il contenuto del chiarimento avuto con [OSCURATO:PERSONA] riportando quanto da lui stesso dichiarato in quell'occasione, anche in relazione a comportamenti minacciosi nei confronti di terzi facendo ricorso alle armi. Alla luce del tenore inequivoco di queste affermazioni, della cui rispondenza alla realtà non emergono motivi per dubitare, la corte con considerazioni logicamente ineccepibili ha ritenuto pienamente provato il ruolo dinamico e funzionale del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del sodalizio facente capo ai [OSCURATO:PERSONA]. 20.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la corte ha correttamente affermato la sussistenza dell'aggravante del sodalizio armato facendo riferimento a sentenze ormai passate in giudicato che hanno accertato la disponibilità da parte della associazione 'ndranghetista di veri e propri arsenali e la commissione nell'ambito delle dinamiche associative di numerosi fatti di sangue. Nel caso in esame, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] nel raccontare e celebrare la sua piena lealtà al sodalizio fa esplicito ed nequivoco riferimento a condotte minacciose da lui poste in essere utilizzando armi, confermando peraltro, anche sotto il profilo soggettivo la sua piena consapevolezza di agire nell'interesse di un sodalizio armato. 20.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché la corte ha dato atto che il GUP ha utilizzato il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dalla legge 125/2008 e nei confronti dell'odierno ricorrente ha rideterminato la pena in anni 13 di reclusione poi ridotta per il rito. La detta pena, come ammesso dallo stesso ricorrente, rientra nella forbice edittale prevista dalla legge 125/2008 che stabiliva una sanzione compresa tra 9 e 15 anni di reclusione, sicchè nel caso in esame non ricorre alcuna violazione di legge. 20.4 II motivo nuovo è inammissibile per l'inammissibilità del ricorso principale. Ed infatti questa Corte ha precisato che L'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 48044 del 02/07/2019 Ud. (dep. 26/11/2019 ) Rv. 277850 - 01) 21.[OSCURATO:PERSONA] 21.1 Con i primi due motivi di ricorso la difesa reitera le argomentazioni già esposte con l'atto di gravame e non si confronta con le argomentazioni rese al riguardo dalla corte, che ha sottolineato che dall'audizione ex art. 603 cod. proc.pen. dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], imprenditori vittime di estorsione nell'ambito del diverso procedimento Nexum, e dal tenore del 12/10/2016 è emerso che in epoca ricompresa temporalmente nella contestazione del reato associativo, l'imputato avanzava una serie di richieste estorsive, facendo anche esplicito riferimento al dovere delle persone offese di procurarsi la preventiva autorizzazione da parte della sua famiglia. Le critiche alla pretesa circolarità della detta argomentazione sono infondate, poiché gli episodi estorsivi addebitati al ricorrente si inseriscono in una progressione di richieste avanzate da diversi soggetti del medesimo sodalizio e palesano la piena adesione del [OSCURATO:PERSONA] alle necessità della cosca e il suo attivarsi nell'interesse del sodalizio, a riprova della sua affiliazione. Questa Corte ha precisato che in tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima. (Sez. 2, Sentenza n. 19435 del 31/03/2016 Cc. (dep. 10/05/2016) Rv. 266670 - 01) La sentenza impugnata ha, poi, richiamato tutti gli altri convergenti elementi di fatto emersi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], alcuni dei quali già valutati in sede cautelare - e tra questi il dialogo intercorso con [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da cui si desume l'autorevolezza attribuita all'intervento del ricorrente; le dichiarazioni auto confessorie di [OSCURATO:PERSONA], il quale riconosce a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo gerarchicamente superiore al suo nell'organizzazione della cosca;i1 tenore del colloquio intercettato nel 2009 tra gli affiliati [OSCURATO:PERSONA], poi divenuto collaboratore, e [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA] che ha indicato Natale come affiliato alla cosca di [OSCURATO:PERSONA] e come colui che, in epoca precedente a quella oggetto dell'odierno giudizio, aveva gestito tutti i traffici della cosca, in particolare quelli in tema di sostanze stupefacenti; il dialogo intercorso nel 2006 nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] indicava [OSCURATO:PERSONA] come un soggetto che si comportava in modo arrogante durante la detenzione in forza della carica ricevuta grazie alla sua parentela con [OSCURATO:PERSONA], storico capo della cosca di [OSCURATO:PERSONA]- osservando che gli stessi corroborano la prova, emersa nel processo Nexum, dell'attivo coinvolgimento dell'imputato nel sodalizio e palesano la sua risalente e persistente affiliazione del [OSCURATO:PERSONA]. In questa ottica inconducenti risultano le cesure al narrato del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] poiché la corte ha chiarito che tali dichiarazioni si riferiscono ad un periodo antecedente a quello oggetto dell'odierno giudizio, ma attestano una continuità nella condotta dell'imputato. In modo analogo risultano superate le critiche fondate sul tormentato percorso cautelare e sulle pronunzie di annullamento di questa Corte, che si riferivano ad un compendio indiziario meno esteso e censuravano solo la mancata valutazione dell'istruttoria difensiva. 21.2 La censura in ordine all'omessa motivazione da parte del G.U.P. sul trattamento sanzionatorio è inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di appello ed è inconducente in quanto la corte ha rideterminato la pena in ragione della diversa qualificazione della condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA], evidenziando la posizione acquisita dall'imputato nel sodalizio e soprattutto la pessima biografia penale. La pena è stata determinata in 14 anni di reclusione, poi ridotta di un terzo per il rito: si tratta di trattamento sanzionatorio non illegale poiché ricompreso nell'ambito della forbice edittale prevista per la mera partecipazione all'associazione armata. 21.3 L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inammissibilità dei motivi nuovi che non vanno in questa sede esaminati. 22.[OSCURATO:PERSONA] 22.1 L'eccezione di intervenuta prescrizione è manifestamente infondata per le ragioni già esplicitate al par. 2.2 al quale si fa rinvio. 22.2 Il secondo motivo di censura sul giudizio di colpevolezza in ordine al reato associativo è inammissibile perché generico in quanto non si confronta con l'articolate ed esaustiva motivazione resa al riguardo dalla corte di appello che ha richiamato le conversazioni registrate tra l'imputato e la sua compagna, da cui emerge che quest'ultimo rivendicava con orgoglio la propria qualità di 'ndranghetista, compiacendosi del timore che il vincolo associativo provocava nei confronti dei terzi, e forniva inoltre alla donna alcune specifiche indicazioni in ordine alla cerimonia di ingresso nella onorata società,tutti elementi questi che conclamano la affectio societatis a dispetto delle censure difensive. La sentenza ha osservato che queste conversazioni trovano conferma nelle condotte attive dell'imputato che fungeva da intestatario fittizio del [OSCURATO:PERSONA] cubana e del panificio nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; poneva in essere condotte estorsive con metodo mafioso e nell'evidente interesse dell'associazione; sollecitava gli altri sodali a ricorrere a condotte minacciose e all'utilizzo di armi per far cessare comportamenti molesti o non graditi. La corte ha correttamente ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di avere appreso dal consolato [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] non era attivo nel sodalizio, non inficiano l'evidenza delle altre emergenze processuali poiché la fonte delle stesse e cioè il [OSCURATO:PERSONA] era all'epoca indiziato di essere affiliato ad altra cosca e in ragione di questa sua posizione poteva non essere a conoscenza delle più recenti affiliazioni, tra cui quella del [OSCURATO:PERSONA]. La corte ha poi ricordato che questa Corte di legittimità in sede cautelare ha respinto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] evidenziando la rilevante gravità del compendio indiziario in ordine sia al reato associativo che a quello di estorsione aggravata. 22.3 Il terzo motivo è inammissibile poiché deduce una violazione di legge ma poi argomenta in merito a un vizio di contraddittorietà della motivazione, rilevando che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di mandante dell'estorsione contestata al capo a 26 si porrebbe in contrasto insanabile con l'affermazione di responsabilità dell'imputato e il suo ruolo di affiliato e quindi sottoposto alle direttive del [OSCURATO:PERSONA]. Dal tenore inequivoco delle conversazioni intercettate emerge che l'odierno ricorrente ha sostanzialmente confessato di avere minacciato il concorrente [OSCURATO:PERSONA] al fine di costringerlo a non aprire la discoteca e che aveva intenzione di realizzare, poiché in concorrenza con la attività che la cosca aveva investito per realizzare una discoteca. La corte ha sottolineato come dal tenore delle conversazioni emerge che il [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere evidenti minacce estorsive nel comune interesse del sodalizio e delle figure apicali. Trattasi di motivazione congrua e logica che risulta immune dalla censure dedotte. È bene, comunque, ricordare che l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] è stato oggetto di ricorso da parte del pubblico ministero che il collegio ha ritenuto fondato annullando il giudizio di assoluzione formulato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 22.4 La quarta censura è manifestamente infondata poiché la corte ha negato le circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità delle plurime condotte illecite accertate nell'ambito di questo giudizio e della pessima biografia penale dell'imputato, che ha già riportato diverse condanne per furti rapine e reati in materia di armi. Si tratta di motivazione in linea con i criteri più volte ribaditi da questa Corte di legittimità. La corte ha osservato che le dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riguardo all'inattività dell'imputato nell'ambito del sodalizio risultano di fatto smentite dalle numerose condotte illecite di quest'ultimo: è evidente che la sua presunta e indimostrata estraneità al sodalizio non può costituire motivo per giustificare la concessione del beneficio in parola. 23.Ricorso Nucera 23.1 La prima censura è manifestamente infondata poiché la corte a pagina 378 della sentenza impugnata ha sottolineato che oltre alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], che indica Nucera come uno dei soggetti apicali della cosca di [OSCURATO:PERSONA], la qualità di intraneo al sodalizio del predetto si desume dal tenore di una conversazione con [OSCURATO:PERSONA], in cui lo stesso Nucera dopo avere rivendicato a sé stesso l'appartenenza al sodalizio discuteva con il suo interlocutore di possibili future affiliazioni. Non va poi trascurato che proprio Nucera è destinatario della comunicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della imminente esecuzione di una operazione di Polizia avente ad oggetto il sodalizio e trattandosi di una notizia coperta dal segreto istruttorio è evidente che la scelta dell'interlocutore da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] è legata al ruolo attivo ricoperto dall'imputato nell'ambito dell'associazione. L'accertamento peritale richiamato dal ricorrente è stato correttamente preso in considerazione, ma la corte non ha riconosciuto rilevanza dirimente alla diversa espressione utilizzata nel corso della conversazione registrata, ritenendo comunque significativa della loro partecipazione al sodalizio la circostanza che due soggetti si ritrovino a parlare di future affiliazioni nell'ambito della cosca. Non sussiste alcuna contraddizione logica nella sentenza, poiché la corte ha escluso il ruolo apicale del Nucera, ma ha comunque ritenuto che la conversazione concorra nel palesare l'affiliazione. IL contenuto del dialogo non smentisce quanto riferito dall'[OSCURATO:PERSONA], circa il potere del Nucera di attribuire cariche provinciali, ma non offre al riguardo adeguato specifico riscontro. Non va peraltro trascurato che il Nucera è già stato condannato per il segmento temporale dal 1995 al 2004 e che nel periodo di interesse questi elementi processuali confermano la mancata rescissione dei legami con l'associazione criminosa. 23.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la pena è stata determinata in misura superiore alla media edittale del trattamento sanzionatorio, ma la corte ha reso sul punto adeguata motivazione valorizzando la pessima biografia penale e il precedente penale specifico del Nucera. Si tratta di argomentazione non manifestamente illogica e conforme ai criteri previsti dalla giurisprudenza di legittimità nella determinazione del trattamento sanzionatorio. 24.Ricorso Za ma me 24.1 La prima censura è generica poiché il ricorrente non espone le censure difensive formulate con l'appello che non sarebbero state prese in considerazione dalla corte di merito, nè deduce le eventuali ricadute sul giudizio di colpevolezza che l'omessa valutazione delle stesse ha determinato in ipotesi. L'affermazione di responsabilità per la detenzione contestata al capo B4 si fonda su alcune conversazioni e contatti registrati nella giornata del 25 febbraio 2011. Dall'analisi dei movimenti e dei contatti emerge che l'imputato insieme a [OSCURATO:PERSONA] trasportava il narcotico acquistato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] nel comune di Africo. La corte ha dato atto che l'imputato ha ammesso in parte gli addebiti, riconoscendo di avere messo a disposizione dei correi l'autovettura del fratello ma negando di avere saputo che i coimputati avessero intenzione di comprare droga. Tuttavia il collegio ha motivatamente osservato che il suo assunto trova smentita nella costatazione che il ricorrente anche in altre occasioni si prestava a fare da staffetta o comunque a collaborare per il trasporto del narcotico. Ad analoghe conclusioni è pervenuta in relazione al capo B 15, in ordine al quale l'imputato ha ammesso di avere utilizzato l'autovettura del fratello per trasportare un chilo di sostanza stupefacente, sostenendo di non essere a conoscenza di tale trasporto. Il collegio ha osservato, con argomentazione ineccepibile che la reiterazione delle condotte e le modalità della convocazione di Zamame da parte dei coimputati palesano, di contro, la consapevole volontà di fornire un contributo alla esecuzione di entrambi gli episodi. 24.2 L'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata per le ragioni già esposte al par. 2.2 24.3 La censura in ordine all'elemento soggettivo del reato associativo è inammissibile, poiché pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge, mira ad ottenere una diversa valutazione di merito delle emergenze processuali che sono state oggetto di attenta ed esaustiva valutazione nella sentenza impugnata . 24.4 IL motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché la corte ha reso adeguata motivazione sottolineando la gravità delle condotte e l'assenza di elementi positivi di giudizio, che il ricorrente neppure allega. 25. [OSCURATO:PERSONA] 25.1 L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni è manifestamente infondata per le ragioni già esposte al par.2.1. 25.2 la censura è inammissibile perché si confronta direttamente con il compendio probatorio e mira ad ottenere una diversa ricostruzione della vicenda . La corte ha esaminato l'intercettazione 1285/11 e il tenore dei dialoghi intercettati palesa non una mera curiosità nei confronti dell'arresto di Izzo e Messina ma una diretta preoccupazione per l'accaduto ed un turbamento emotivo che la corte ha ritenuto spiegabile solo in forza del diretto coinvolgimento del ricorrente quale fornitore della droga. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica che risulta pertanto incensurabile in questa sede. 25.3 L'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata per le ragioni già esposte al par.2.2 25.4 La censura in ordine all'elemento soggettivo del reato associativo è manifestamente infondata poiché la corte ha reso sul punto amplissima motivazione sottolineando correttamente quegli elementi fattuali puntualmente indicati da pagina 185 che non sono stati ritenuti correttamente indice univoco della partecipazione al reato associativo. 25.5 La doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio è inammissibile poiché il ricorrente con l'appello aveva chiesto la determinazione della pena per il reato più grave nel minimo edittale, che ha ottenuto; inoltre non espone le specifiche censure contenute nei motivi di appello che sarebbero state trascurate dalla corte territoriale nel non concedere le attenuanti generiche, così incorrendo nel vizio di genericità. Deve comunque rilevarsi che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente motivato in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione, non potendosi considerare sufficiente per la concessione di tale beneficio la condizione di incensurato dell'imputato. 26. [OSCURATO:PERSONA] 26.1 Si addebita a [OSCURATO:PERSONA] di avere ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente destinata al [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata ricostruisce nel dettaglio le emergenze processuali pervenendo con motivazione immune dai vizi denunziati alla sicura affermazione di responsabilità dell'imputato in orine ad entrambi gli episodi ascrittigli. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso inammissibile poiché le tre censure sono meramente reiterative delle questioni sollevate con l'atto di appello, che sono state puntualmente disattese dalla corte territoriale con motivazione congrua e coerente con gli evidenziati elementi fattuali. Non emergono i presupposti per un travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni del coimputato e di contro deve sottolinearsi come il ricorrente, pur deducendo vizi della motivazione, mira ad ottenere una ricostruzione in merito alternativa a quella data dalla sentenza impugnata che, nel giudizio cautelare, è stata condivisa anche da questa Corte. 26.2 La doglianza in ordine all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché la corte ha correttamente evidenziato i gravi precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di elementi positivi che possano giustificare l'invocato beneficio, adottando argomentazioni incensurabili in questa sede. 27. [OSCURATO:PERSONA] 27.1 La censura relativa alla prescrizione e manifestamente infondata per le ragioni già esposte paragrafo 2.2 t 27.2 i primi due motivi di ricorso sono inammissibili poiché il ricorrente non si confronta direttamente con il materiale probatorio e non con l'iter logico seguito nella sentenza della corte di appello pur formalmente avanzando vizi di motivazione mira ad ottenere una diversa ricostruzione della vicenda ed una valutazione delle emergenze processuali più favorevole al reo, così introducendo censure che esulano dal sindacato di questa corte. Di contro va rilevato che la corte di appello non si è sottratta alle censure dedotte con il gravame e ha fornito congrua ed esaustiva risposta, dopo avere esposto nel dettaglio il contenuto delle emergenze processuali costituito perlopiù dalle intercettazioni. Nel primo episodio contestato al capo B 15 e le intercettazioni hanno registrato in diretta l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e il cugino odierno ricorrente, al quale veniva consegnato mezzo chilo di sostanza stupefacente ricevuta da Spartico. Anche in merito al delitto contestato al capo B 20 la corte ha fornito una attenta ed esaustiva ricostruzione della vicenda in forza delle inequivoche emergenze processuali la cui valutazione già in sede cautelare veniva ritenuta da questa corte di legittimità logica e congrua evidenziando il tenore facilmente interpretabile delle comunicazioni captate, unitamente al riscontro costituito dal rinvenimento della sostanza stupefacente in possesso del [OSCURATO:PERSONA]. 27.3 La censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile poiché la corte ha sottolineato l'assenza di elementi positivi e di valutazione e il ricorrente dopo avere richiamato i criteri di massima nell'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 62 bis codice penale non ha evidenziato nessun elemento specifico che sia stato trascurato dalla corte nella sua valutazione, limitandosi ad affermare in modo apodittico la contraddittorietà logica della sentenza sul punto. Sembra opportuno di contro ribadire che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). (Sez. 3 - , Sentenza n. 24128 del 18/03/2021 Ud. (dep. 21/06/2021 ) Rv. 281590 - 01 28. [OSCURATO:PERSONA] 28.1 il ricorso proposto dall'imputato è in parte generico e reiterativo poiché non si confronta con le motivazioni della corte che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alle censure formulate con il gravame e con motivazione ampia e ricca di riscontri ha correttamente sottolineato che il coinvolgimento in svariati reati fine e il ruolo concretamente esercitato dal ricorrente nel coordinare il rifornimento e il trasporto dello stupefacente giustificano appieno l'addebito associativo. Il ricorso censura la sussistenza del vincolo associativo in ragione del ristretto arco temporale tra febbraio e agosto 2011 in cui gli imputati avrebbero operato ma non contesta la accertata responsabilità dell'imputato in ordine ai diversi reati fine.h • La corte ha motivatamente escluso la qualificazione dell'associazione ai sensi del sesto comma dell'articolo 74 sottolineando che detto sodalizio riusciva a immettere sul mercato 3/4 chili di sostanza stupefacente al mese e organizzava spedizioni vantando un indiscusso controllo radicamento sul territorio nonché l'accesso a diversi canali di rifornimento. 28.2 Il secondo motivo con cui si eccepisce la prescrizione dei reati fine è manifestamente infondato poiché calcolando le sospensioni intervenute nel corso del giudizio ex artt.304 e 544 cod. proc.pen. il termine di prescrizione non era maturato all'epoca della sentenza della corte di appello. Quanto alla manifesta infondatezza delle censure in ordine all'applicazione delle dette sospensioni si richiamano le considerazioni già formulate al paragrafo 2.2 di questa pronunzia 29.Ricorso Gligora 29.1 La prima censura relativa alla carenza di motivazione in ordine all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nei confronti dell'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] con decreto 643/2011 è manifestamente infondata, poiché la corte a pagina 136 ha fornito adeguata motivazione sul punto osservando che il gip, pur sulla scorta di una motivazione sintetica, ha rinviato alla nota di P. G. ponendo l'accento sul contesto relazionale già emerso dalle conversazioni. Nel caso in esame peraltro il PM nella sua richiesta aveva fatto riferimento all'articolo 74 d.p.r. 309/1990 e il gip nel provvedimento autorizzativo ha evidenziato che si procedeva per fatti di criminalità organizzata. 29.2 Anche la censura in merito alla prescrizione dei reati ascritti all'imputato è manifestamente infondata, come già esposto al paragrafo 2.2 . 29.3 il motivo di ricorso avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile poiché la corte ha determinato la pena in misura prossima al minimo edittale e ha negato le circostanze attenuanti generic
Sentenza Cassazione n. 43629/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris