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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 settembre 1958

Cassazione n. 17343/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

8/19403.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/09/1958e sull’intervento di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1953avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleSilvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi;sentite, per la parte civile Regione Lazio, le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amato, che siè riportato alla memoria scritta e ha prodotto nota spese;sentite, per la parte civile ASL Roma 1, le conclusioni dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] che si èriportato alla memoria scritta e ha prodotto nota spese;sentito, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato aimotivi dispiegati nella nota di intervento, chiedendone l’accoglimento;sentiti, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], i difensori, avvocato [OSCURATO:PERSONA] e avvocatoMaurizio [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento;sentiti, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], i difensori, avvocato [OSCURATO:PERSONA] e avvocatoGiuseppe Squitieri, che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento;sentiti, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], i difensori, avvocato [OSCURATO:PERSONA] eavvocato [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 19 febbraio 2025, ha dichiarato inammissibilel’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], perché tardivo, e, dichiarata la prescrizione delreato di truffa di cui al capo C) ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DelliCastelli, ha rideterminato in anni sei e mesi otto di reclusione la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] DelliCastelli e in anni tre e mesi sei di reclusione quella inflitta al [OSCURATO:PERSONA].

Ha confermato lacondanna alla pena di anni sei di reclusione a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Ha confermato lestatuzioni civili fra le quali la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DomenicoASL Roma 1 e Regione Lazio, da liquidarsi in separato giudizio nonché gli imputati ClaudioCascarino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento dellasomma di 160.000 € in favore della [OSCURATO:PERSONA] 1, a titolo di provvisionale.La sentenza di primo grado aveva riconosciuto gli imputati [OSCURATO:PERSONA], DelliCastelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di corruzione (artt. 110, 318,319 e 321cod. pen.) loro ascritto al capo A), esclusa con riferimento a detto reato la condotta di cui alpunto 2), fatto commesso in Roma il 15 marzo 2017 nonché del reato di cui al capo B)(artt. 110, 81, 61, n. 2, 476, comma 2, in relazione all’ art. 479 cod. pen.), in concorso conGiancarlo [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA], assolto in appello) relativo allafalsificazione, al fine di eseguire il reato di truffa di cui al capo C), del libretto di misura, delregistro di contabilità e dello stato finale dei lavori, quali atti fidefacienti, in relazione ai lavorieseguiti per conto dell’A.S.L.

Roma 1, oggetto della delibera del 21 ottobre 2016 n. 895 conla quale veniva approvato lo stato finale dei lavori.Le contestazioni in relazione al reato di cui al capo A) concernono tre procedure perl’affidamento dei servizi manutentivi e lavori edili di manutenzione e ristrutturazione e,precisamente: punto 1, la gara per l’aggiudicazione dei lavori per la durata di anni 2, oggettodella delibera n. 661379002B pubblicata il 25 luglio 2016 (d’ora innanzi sinteticamenteindicati come lavori di cui al bando 25 luglio 2016; punto 2, proroga dell’appalto dei servizimanutentivi edili e accessori di gestione del patrimonio immobiliare dell’ASL Roma 1, (d’orainnanzi proroga) e, punto 3, lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo del DEAdell'[OSCURATO:PERSONA], fatto questo connesso, altresì, ai reati di cui ai capi B) e C) inrelazione alla falsificazione del libretto di misura, del registro di contabilità e dello stato finaledei lavori, già oggetto della delibera del 21 ottobre 2016 n. 895 (d’ora in avanti indicati comelavori di ristrutturazione presso [OSCURATO:PERSONA]).I fatti oggetto del presente procedimento sono connessi con quelli di altri processipendenti a carico del [OSCURATO:PERSONA], nonché del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], l’uno (ilprocedimento n.28840/2016 R.G.N.R.) per il reato di cui agli artt. 110, 353 cod. pen.,concluso in primo grado con la riqualificazione del fatto come delitto tentato e la condanna ditutti gli imputati, l’altro (il procedimento n. 22290/2017), per il reato di cui agli artt. 110, 326cod. pen. ascritto al predetto [OSCURATO:PERSONA] e agli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e CarloMartino.In via di estrema sintesi, gli elementi di prova a carico degli odierni di ricorrentidiscendono, oltre che dalla documentazione acquisita, dal contenuto di intercettazionitelefoniche ed ambientali disposte in separato procedimento, a carico di tale Ferraresi, cheaveva presentato al [OSCURATO:PERSONA], in vista della possibilità di inserirlo nell’affidamento di appalti,l’imprenditore [OSCURATO:PERSONA].Nel corso di tali operazioni erano emersi, e sono parimenti documentati anche daiservizi di osservazione, pedinamento e controllo, numerosi incontri del [OSCURATO:PERSONA] sia con ilEdil.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., imprenditori impegnati nelle procedure di affidamento deilavori e/o esecuzione di lavori già appaltati per conto dell’A.S.L.

Roma 1.E’, invece, oggetto di ricostruzione, attraverso i dati tratti dalle consulenze edichiarazioni testimoniali, la prova del reato di falso ascritto al capo B) a carico di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedonol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per vizi di violazione di legge ecumulativi vizi di motivazione, nonché travisamento della prova.[OSCURATO:PERSONA] chiede, invece, di giovarsi dell’effetto estensivo in caso diaccoglimento dei ricorsi dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].I motivi di ricorso, i motivi aggiunti, i motivi nuovi, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen., sono sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione.2.1.[OSCURATO:PERSONA], con il ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna per il reato di falso di cui alcapo B), premesso che, ai fini dell’esame dei motivi di ricorso, è essenziale la trasmissione,a cura della cancelleria della Corte, l’invio degli atti processuali poiché la sentenzaimpugnata e quella di primo grado non costituiscono “doppia conforme” per le carenze dimotivazione della sentenza impugnata nell’esame dei motivi di impugnazione concernenti ildolo, denuncia:Motivo 1:Violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento psicologicodel reato: la sentenza impugnata si fonda sulla ritenuta erroneità- rispetto a 400 voci - di solecinque voci, che sarebbero state oggetto della certificazione trascurando la complessitàdell’attività svolta e il contesto della condotta contestata al ricorrente, estraneo al reato dicorruzione (ascritto al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]).

Il Tribunale ha già riconosciuto laestraneità ai fatti del geometra [OSCURATO:PERSONA], che aveva materialmente redatto lescritture contabili per conto dell’impresa [OSCURATO:PERSONA].

Mar. del [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata ha liquidato il tema del dolo in poche battute riconducendo laconsapevolezza dell’imputato all’incarico svolto e con argomenti che non tengono in contol’effettivo ruolo dell’imputato, che era semplice quadro nell’ambito dell’[OSCURATO:PERSONA] di cuiil [OSCURATO:PERSONA] era capo e ne ha valorizzato i compiti di controllo e coordinamentoamministrativo dei lavori trascurando che la compilazione dei documenti contabili era stataaffidata direttamente all’impresa per carenza di programmi informatici nell’unità operativapresieduta dal [OSCURATO:PERSONA] e che, consapevolmente, il geometra [OSCURATO:PERSONA] avevainserito cinque voci non veritiere nella contabilità, come attestato dai consulenti D’Addelfio.Non era stata perseguita per il falso neppure l’architetto [OSCURATO:PERSONA] che avevaconfermato la congruità dei lavori asseverando la corrispondenza dell’importo dellelavorazioni a quello dichiarato in relazione sia al trasporto a rifiuto di materiali (oggetto diduplicazione nelle voci 23 e 24 della documentazione di contabilità) sia delle lavorazioniinerenti alla pavimentazione e ai rivestimenti.L’imputato, data l’urgenza, era nella impossibilità di procedere personalmente al nuovoconteggio delle misure, delle lavorazioni e dei materiali, lavorazioni che sono state eseguitein 158 giorni lavorativi, contesto che non è stato esaminato nella sentenza impugnata che hacontraddetto le coordinate in diritto, in punto di gravità indiziaria, che pure aveva enunciatolimitandosi a generiche asserzioni sulla evidenza e chiarezza della responsabilitàdell’imputato.Motivo 2:Erronea applicazione della legge penale (artt. 130 e 141 d. lgs. n. 163 del 2006 e 148d. lgs. n. 207 del 2010, 40, 476 e 479 cod. pen.) nella ricostruzione dei poteri dicertificazione del direttore dei lavori e qualifica di atto pubblico delle annotazioni contabili,poteri, viceversa, spettanti, in caso di lavori di affidamento diretto, al responsabile unico delprocedimento – il [OSCURATO:PERSONA] - e all’autrice del certificato di collaudo, l’architetta [OSCURATO:PERSONA].Tenuto conto dell’urgenza che aveva caratterizzato l’affidamento dei lavori, l’imputato, inqualità di direttore dei lavori, avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente di organizzare ecoordinare il cantiere, mentre, al resto, avrebbe provveduto il responsabile unico delprocedimento, responsabile della tenuta della documentazione, e che aveva gestito l’appaltoPagliaccia, avrebbe dovuto occuparsi delle certificazioni che hanno, di fatto, attestato lacongruità dei lavori.

Gli atti redatti dall’imputato non possiedono fede previlegiata in quantonon sono stati essi, ma i l cert i f icato di col laudo, a determinare la volontàdell’amministrazione di procedere alle liquidazioni tenuto conto, altresì, che il controllotecnico contabile dell’esecuzione del contratto era rimesso al direttore dell’esecuzione delcontratto, figura professionale diversa dal direttore dei lavori, funzione, nel caso, assorbita inquella del Cascariono e che la giurisprudenza (in materia di stato avanzamento lavori)richiede che la potestà certificatrice del direttore dei lavori deve essere espressamenteprevista dalla legge.La Corte di appello ha erroneamente individuato i poteri del direttore dei lavoririchiamando l’art. 101, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016 laddove la normativa vigente almomento del fatto (l’art. 10, comma 3, d. lgs. n. 163 del 2006 integrato dal d.PR. n. 207 del2010) affidava il controllo in materia al responsabile unico del procedimento, cioè l’architettoCascarino che, per le evidenti ragioni desumibili dalla commissione del reato di cui al capoA), non delegava ad alcuno il controllo sulla contabilità.

La Corte di merito neppure haverificato il nesso causale tra la sottoscrizione degli atti endoprocedimentale e lacommissione del reato.Motivo 3:Cumulativi vizi di motivazione anche per apparenza della stessa, in relazione allaritenuta sussistenza del dolo.Il quadro probatorio non è univocamente dimostrativo della consapevolezza della falsitàdella documentazione dell’imputato avendo egli agito, in una situazione di urgenza, sotto ilcontrollo del [OSCURATO:PERSONA] ed essendo privo di autonomia gestionale.

La Corte ha ritenutoevidente e chiara la responsabilità del ricorrente pur evidenziando che egli non si fosseoccupato della compilazione del libretto delle misure e della predisposizione degli atticontabili, incentrando il giudizio di responsabilità sulla funzione di controllo che gli sarebbestata rimessa attraverso la sottoscrizione della documentazione ma trascurando, per ildescritto contesto, la possibilità di errore e che non spettasse all’imputato la relativa funzionedi controllo.2.1.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]:Motivo 1:Erronea applicazione della legge penale (art. 319 cod. pen.) e cumulativi vizi dimotivazione.La sentenza impugnata si è appiattita sulla motivazione della sentenza di primo grado,imperniata sulla ricostruzione della turbativa di gara a favore del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non solo che, in esito al dibattimento di primo grado il fatto è stato derubricato inuna ipotesi di tentativo ma, soprattutto, il dato che il “gioco” non fu reso possibile dal “rifiuto”del [OSCURATO:PERSONA] e fu realizzato attraverso il salvataggio del [OSCURATO:PERSONA] e la mancatacomunicazione all’ANAC, la cui illegittimità è stata esclusa dalla sentenza di primo grado conriferimento al punto a.2 della contestazione.Risulta apodittica l’affermazione della Corte territoriale sul perfezionamento dell’accordocorruttivo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il 24 dicembre 2016 nel corso dell’incontro –oggetto di servizio di osservazione- presso il [OSCURATO:PERSONA] e l’affermazioneche, in tale sede, sarebbe stato convenuto il “salvataggio” del [OSCURATO:PERSONA] attraverso la mancatasegnalazione che, ancora il 7 gennaio 2017, veniva rappresentata come possibile da partedel [OSCURATO:PERSONA], conclusione contraddetta dalle emergenze processuali che dimostrano come,da un lato, non vi sarebbe stato alcun salvataggio del [OSCURATO:PERSONA], con riferimento allacomunicazione ANAC, che non era dovuta, e, dall’altro lato la dinamica temporale – irapporti e le conversazioni intrattenute dal [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA]- nel corso delle quali ilfunzionario si dice perplesso sul successo dell’operazione.Ance il supposto versamento di somme sul conto corrente del [OSCURATO:PERSONA] in epocacoincidente con l’accordo si fonda su una catena inferenziale priva di supporto probatorio econtraddittoria.

Tanto avuto riguardo al contenuto della conversazione del 14 febbraio 2017(in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detto al [OSCURATO:PERSONA] “la metto qua”), versamento del tutto presunto e,comunque, non riconducibile alla proroga – di competenza del direttore generale [OSCURATO:PERSONA] enon del [OSCURATO:PERSONA] - e all’incontro del 19 febbraio 2017, anche questo di natura meramentepresuntiva poiché non è accertato che all’appuntamento convenuto abbia fattoeffettivamente seguito l’incontro, durante il quale – secondo i Giudici del merito – sarebbestata consegnata al [OSCURATO:PERSONA] la somma di 2.500,00 euro da questi versata sul conto ilgiorno seguente.

Il provvedimento di proroga, peraltro, fu adottato solo il 22 febbraio 2017,quindi, dopo i presunti versamenti corrisposti al [OSCURATO:PERSONA].Motivo 2:Erronea applicazione della legge penale (art. 319 cod. pen.) nella qualificazionegiuridica dei fatti come delitto di corruzione propria facendo applicazione di unagiurisprudenza di legittimità superata dalla più recente giurisprudenza in materia nonessendo stato individuati atti contrari ai doveri di ufficio posto che la stessa sentenzaimpugnata individua solo atti formalmente legittimi e conformi all’interesse pubblico.Ne consegue che i fatti devono essere ricondotti al reato di cui all’art. 318 cod. pen.Motivo 3:Cumulativi vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta contabilizzazione, ai fini deltrasporto a rifiuto, di 179,60 tonnellate di rifiuti rispetto alle 806 t. risultanti dai formulari.

Ildato valorizzato (risultante dalla stima operata dall’ingegnere D’Addelfio) è contraddettodalla stessa motivazione che avalla il risultato del consulente sulla scorta della stimacompiuta dal maresciallo Cenci che da quel dato è oggettivamente divergente (234,60 t.).Inoltre non è dato comprendere su quale copia dei formulari il consulente abbiacondotto la sua stima posto che i formulari risultano redatti in quattro copie e quellaparte dell’imputato ha effettuato i suoi conteggi.

La Corte ha sbrigativamente liquidato il temasollevato dal ricorrente evidenziando che si tratta di documentazione “prodotta in unsecondo momento” ma non ne ha accertato la effettiva provenienza né la rilevanzaprobatoria.Cumulativi vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di truffacon riferimento alla ritenuta duplicazione della pavimentazione di cui è stata ritenuta carentela prova della effettiva sostituzione, misure e, sostanzialmente, la ritenuta duplicazione dellafornitura.

Anche in tale caso la Corte di merito non ha esaminato la documentazioneprodotta, dalla quale risultava la necessità dell’intervento; le dichiarazioni del DirettoreGenerale dell’A.S.L. e le risultanze del certificato di collaudo.Motivo 4:Travisamento della prova e vizi di motivazione inficiano anche la ritenuta qualificazionedel fatto ascritto all’imputato al capo A) come delitto di corruzione propria.La sostituzione in corsa del duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] con il duo [OSCURATO:PERSONA]-Martinosarebbe stata necessaria, ad avviso della Corte di merito, di fronte alla probabilità che i priminon potessero concorrere nella gara per effetto della comunicazione all’ANAC.

Il paventatopericolo, tuttavia, non riguardava il [OSCURATO:PERSONA] ma il [OSCURATO:PERSONA] ed era, comunque,insussistente.Incide sulla ritenuta qualificazione del fatto la erronea indicazione della persona“compromessa” – e, quindi, del beneficiario della condotta illecita- nel [OSCURATO:PERSONA] risultantedalla motivazione della sentenza impugnata.Motivo 5:Cumulativi vizi della motivazione e travisamento della prova derivante dalla ritenutastrumentalizzazione del potere del pubblico ufficiale nell’aggiudicazione della gara di cui alpunto

1. del capo A) a favore del duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], a fronte della mancataaggiudicazione della gara non pervenuta alla conclusione come risultante dalla stessariqualificazione giuridica, come delitto tentato, del reato di cui all’art. 353 cod. pen.L’affidamento dei lavori del [OSCURATO:PERSONA] – di cui al punto A3)-, è stato, invece,ritenuto legittimo dalla stessa sentenza impugnata.La Corte di merito, in buona sostanza, ha ricostruito i vantaggi illeciti che sarebberostati conseguiti dai privati su un presupposto insussistente determinando una distorsionedella valutazione dell’elemento soggettivo parlando “appalti vinti” affermazione che implicanecessariamente il conseguimento di un vantaggio concreto e di un risultato raggiunto nelcaso insussistenti.Motivo 6:Contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui perviene a conclusionicontrastanti con la esposizione delle risultanze probatorie svolte nella parte in fatto su dueaspetti rilevanti cioè la identificazione del soggetto beneficiario dei favori del pubblicoufficiale in [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA]; la natura dell’operazione di salvataggio; l’esistenza diappalti vinti.Motivo 7:Cumulativi vizi di motivazione derivanti dall’omesso esame dei motivi di appello e deimotivi aggiunti che contestavano - sulla base di allegazioni documentali da acquisire ancheprevia rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e che non hanno costituito oggetto diesame -, la sussistenza del reato di truffa, per mancanza del danno; la riqualificazione delreato in forma tentata; la sussistenza del reato di corruzione propria e la riqualificazione nellafattispecie di cui all’art. 318 cod. pen., aspetti che non hanno costituito oggetto di esame daparte della Corte di appello.La difesa aveva evidenziato l’inutilizzabilità della prova costituita dalla cd. consulenzaD’Addelfio in quanto parziale e allegato la richiesta di ulteriore consulenza sui formulari; ilcontenuto della conversazione del 7 febbraio 2017 nel corso della quale l’imputato avevacriticato l’utilizzo del materiale (quarzo) per i costi elevati; la sentenza n. 8300 del [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto all’A.T.I. un risarcimento di circa 100.000 euro, escludendol’ipotesi di sovrafatturazione; nonché l’inserimento di ulteriori formulari e la documentazionerelativa alla necessità del rifacimento della pavimentazione; gli allegati sulle prorogherichieste per ragioni di sicurezza, incidenti sulla configurabilità del reato di corruzione; laquesitone di inutilizzabilità della consulenza D’Addelfio perché non eseguita dal PubblicoMinistero procedente: l’omesso esame delle censure difensive viola il principio delcontraddittorio e la sentenza incorre in motivazione apparente.Con i motivi aggiunti del 2 gennaio 2026 il difensore del ricorrente è tornato sui motivi diricorso già proposti insistendo sulla erronea applicazione, al caso in esame, dei criteri dellagiurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 319 cod. pen. inpresenza, al più, del mero asservimento della funzione a interessi clientelari.

Evidenzia chedeve essere accertato il “colore” del patto corruttivo e non è sufficiente, ad integrare lafattispecie di cui all’art. 319 cod. pen. la mera compravendita della funzione richiamandoprecedenti della giurisprudenza in materia.3. [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],denuncia:Motivo 1:Nullità della sentenza (per violazione dell’art. 522, 521 e 604 cod. proc. pen.), illogicitàmanifesta e carenza della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha disattesoil primo motivo di appello concernente la condanna per fatto diverso da quello contestato.Rileva che la contestazione originaria del reato di corruzione si articolava intorno a trepunti in relazione alle condotte ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA], come R.U.P., in qualità di direttoredell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] 1 e in relazione a tredistinte procedure meglio specificate nel capo di imputazione di cui al capo A) che venivanorichiamate con riferimento a ulteriori reati ascritti oltre che al [OSCURATO:PERSONA] anche al [OSCURATO:PERSONA], inseparati procedimenti, e, precisamente:punto A.1 evitare che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., venisse effettuatacomunicazione all’ANAC in ordine a false autodichiarazioni relative ad altro appalto, aventead oggetto la realizzazione di una scala antincendio e condotte di rivelazione di segreti diufficio, parimenti oggetto di altro e separato procedimento ascritto al [OSCURATO:PERSONA], in relazionealla affidamento dei servizi manutentivi edili e accessori di gestione del patrimonioimmobiliare della [OSCURATO:PERSONA] 1, in relazione alla gara pubblicata il 25 luglio 2016;punto A.2. avere formulato, in relazione ad altro appalto, relativo alla proroga dei servizimanutentivi ed edili e accessori del patrimonio immobiliare della [OSCURATO:PERSONA] 1, aggiudicatonell'anno 2013, la proposta di proroga dell’appalto già aggiudicato all’A.T.I. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. eDo.Ra.Ma. per ulteriori sei mesi;punto A.3 avere proceduto all’affidamento diretto di lavori di ristrutturazione del DEAdell’[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], lavori assegnati ai sensi dell'art. 57 d. lgs. n.163 del 2006 conconsegna dei lavori il 25 maggio 2015 e nella contabilizzazione di pagamenti non dovuticome da capo di imputazione sub B;LaddoveA.1. il nome del [OSCURATO:PERSONA], mero destinatario di generiche rassicurazioni sul buon esitodella gara, non compare nelle condotte incriminate come turbativa di gara e, comunque, pertale fatto il separato procedimento è stato definito previa riqualificazione del fatto comedelitto tentato e pende il giudizio di appello;A.2. la condotta era stata ritenuta insussistente nella sentenza di primo grado;A.3 il [OSCURATO:PERSONA] non rispondeva dei reati di cui ai capi B) e C), ascritti ad altri soggetti.La difesa aveva denunciato la violazione del diritto di difesa sotto plurimi aspetti,rilevanti ai fini della esclusione delle ipotizzate dazioni e della esecuzione di lavori pressol’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], sostenendo la insussistenza delle false autocertificazioni relativealla esecuzione della scala antincendio, inficiate da meri errori materiali e, pertanto, lainsussistenza di qualsivoglia effetto pregiudizievole per l’impresa e, viceversa, laconseguente individuazione dello scopo perseguito dal pubblico ufficiale.La sentenza di primo grado, e così quella di appello (pag. 21 e 22) hanno insistito sullariconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] della partecipazione al “sistema” ideato dal [OSCURATO:PERSONA], a favore dialtri imprenditori, ma tali decisioni trascurano di ricostruire l’accordo corruttivo, per attocontrario, con la formulazione della condotta che è strutturata nel capo di imputazione soloa carico di due imprenditori.L’imputazione è coerente solo con l’accordo corruttivo finalizzato agli specifici atticontrari ai doveri di ufficio individuati ai punti a.1 e a.3 (relativi alla nuova gara di appaltoindetta a luglio 2016; alla proroga dell’appalto di manutenzione e all’affidamento dei lavoripresso il [OSCURATO:PERSONA] soccorso) ma non è compatibile con la ricostruzione del Tribunale (condivisadalla Corte di appello) avente ad oggetto la generica aspettativa di turnazionenell’aggiudicazione di non specificati appalti e, per giunta, esteso a soggetti estranei allaimputazione.La giurisprudenza dii legittimità, ritiene la natura sostanziale della rimodulazione delfatto contestato che, pertanto, integra una violazione di legge ai fini della corrispondenza trafatto contestato e sentenza.Motivo 2:Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale (artt. 318, 319 e 319-quater cod. pen.) e di altre norme rilevanti ai fini dell’applicazione della legge penale (d. lgs.n. 163 del 2006 e d. lgs. n. 50 del 2016) nonché travisamento della prova documentale inrelazione alla riconducibilità agli atti contrari dei fatti di cui ai punti A1 e A3.Premesso che la sentenza di primo grado e quella impugnata non sono riconducibilialla nozione di doppia conforme, sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata non haesaminato i motivi devoluti con l’atto di appello nella parte in cui il Tribunale aveva escluso larilevanza della condotta di cui al punto 2, relativa alla supposta falsità dell’autodichiarazioneprodotta dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’appalto dei lavori della scala antincendio, condottaesclusa in radice dal Tribunale.

La Corte di merito ha attribuito al Tribunale un errore didiritto, non sussistente e valorizzando il tema del conflitto di interessi, estraneo allacontestazione e sia pure ventilato, ma insussistente, nelle conversazioni intercettate.Né la Corte di merito si è soffermata su altro aspetto decisivo svolto con i motivi diappello relativo alla estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alle condotte di cui al punto A.3, che, peraltro, lochiamavano in causa limitatamente all’affidamento, ritenuto legittimo, dei lavori, ed estraneoalle condotte di falso e truffa.

La Corte di merito, in sede di trattamento sanzionatorio,sembra ritenerlo coinvolto anche in tali fatti attribuendo la pena irrogatagli, diversa da quelladel [OSCURATO:PERSONA], all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.Né la sentenza impugnata spiega come, rispetto all’accordo illecito convenuto con ilduo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], entri in gioco [OSCURATO:PERSONA], ingresso in scena che la sentenza impugnatamotiva ricorrendo al concorso indiretto e individuando una “ristretta cerchia” di competitor aiquali il pubblico ufficiale, a turno, aggiudicava le gare.

La Corte territoriale valorizza, conmotivazioni eccentriche, i temi della certificazione SOA e della omessa segnalazione ANAC,ricondotta alla sussistenza del conflitto di interessi, mentre nell’imputazione il tema eraricondotto all’aspetto della falsità dell’autodichiarazione, già esclusa dal Tribunale e saltandotutta la concreta dinamica che vedeva coinvolti in rapporti diretti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perl’aggiudica dei lavori a questi, scavalcando il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La sentenza non spiega il vuoto che si registra, prima del dicembre 2016, sui rapportiNé le sentenze di merito spiegano la mancata individuazione del prezzo dellacorruzione che, infine, le sentenze di merito individuano, cumulativamente, nei pagamentiche sarebbero stati eseguiti dopo l’aggiudica dei lavori di cui al punto A.3.Tale unificazione ha costituito il mezzo per ricostruire una ipotetica intesa (unitaria) dicorruzione da inquadrare nello schema dell’art. 319 cod. pen. a fronte dell’esercizio delpotere discrezionale del pubblico ufficiale.La sentenza impugnata ribadisce acriticamente le conclusioni della sentenza di primogrado sul preteso trattamento di favore che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riservato al Franciainserendo nel bando della gara indetta nel luglio 2016 la categoria OS6 e dell'analogotrattamento di favore riservatogli in occasione della precedente gara, aggiudicata nel 2013,all’A.T.I. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., relativa al servizio manutenzione dell'allora AslRoma E.Le conclusioni della sentenza impugnata travisano pacifici obiettivi dati documentali econtrastano con le previsioni vigenti al momento in cui i bandi erano stati predisposti e cheregolavano e disciplinavano il contenuto della partecipazione delle imprese.Costituisce frutto di un equivoco la indicazione delle qualificazioni SOA richieste dalbando di gara del 2013: la Corte d'appello confonde le due categorie in possesso dellaDo.[OSCURATO:SOCIETA]., diverse da quelle richieste nel bando, come indicate nella documentazioneprodotta e del tutto travisata.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. del [OSCURATO:PERSONA] era in possesso della qualificazione nella categoriaOS1, cioè la categoria prevalente, per la gara in questione ed era tale da coprire l'importototale dei lavori in questione.

L'art. 12, comma 2, lett. a, d. lgls. n. 47 del 2014 prevede,infatti, che è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente perl'importo totale dei lavori senza necessità del possesso da parte delle ditte concorrentinell’A.T.I. della qualificazione nelle categorie scorporabili.Non era, pertanto, indispensabile che la società [OSCURATO:SOCIETA]. fosse in possesso dellacategoria OS6, perché non obbligatoria.Erroneo è l'assunto dei giudici di merito circa la non casualità della scelta dei requisitiprevisti dal bando stante la loro coincidenza con quelli di cui era dotata l'impresa del [OSCURATO:PERSONA],poiché in base alla normativa all'epoca vigente (l’art. 12 innanzi richiamato), nonché gli artt.3, d. lgs. n. 50 del 2016 e 108, d.P.R. 207 del 2010, individuavano i criteri per stabilire qualesia la categoria prevalente in un appalto pubblico cioè nella categoria di lavori di importo piùelevato tra le categorie costituenti l'oggetto dell'intervento.

La categoria OS6, quella dellefiniture, non era la categoria prevalente perché l'importo di gran lunga più elevato era quellorelativo alla categoria dei lavori rientranti nella categoria OG1 (e non scorporabili).Anche con riferimento al bando del 2013 l'indicazione dei requisiti relativi allaqualificazione necessaria per la partecipazione alla gara era prevista dagli artt. 2, comma 2,e 108 del d.P.R. 207 che imponevano che nel bando di gara fosse indicato l'importocomplessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto la relativa categoria generale ospecializzata considerata prevalente.Dal complesso delle norme si ricava che la disciplina all'epoca era sostanzialmenteconforme a quella vigente nel 2016 e che, pertanto, le modifiche intervenute nel bando digara erano tutt'altro che una graziosa concessione della stazione appaltante o una suaimmotivata e strumentale iniziativa ma rispondevano all'esigenza di conformarsi allanormativa.I Giudici del merito sono caduti in errore, condividendo l’assunto del teste Cenci, anchenel ritenere che il ridotto il numero di imprese in possesso della categoria OS6 che in Italia enella provincia di Roma era tutt'altro che apparente appannaggio della sola impresaDo.Ra.Ma. del [OSCURATO:PERSONA], che è in possesso di oltre 200 imprese.La motivazione della sentenza impugnata è illogica e carente sul punto delle utilitàricevute dal pubblico ufficiale.

Le conclusioni si fondano su una frase (te la metto qua)captata durante una conversazione ma la motivazione è del approssimativa e fondata sullanon inverosimiglianza del riferimento a denaro.

I lavori eseguiti a casa del Cascarinoavevano, invece, valore contenuto come comprovato dalla produzione del prezzarioregionale relativo alle categorie di lavori edili.Motivo 2:Il ricorso si sofferma sul tema della qualificazione giuridica dei fatti nella fattispecie dellacorruzione propria (art. 319 cod. pen.), erronea alla stregua dell’esercizio di attivitàdiscrezionale del pubblico ufficiale e dell’indirizzo esegetico della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui la presa in carico dell’interesse del privato non integranecessariamente il delitto di corruzione propria dovendo accertarsi, al cospetto dell'eserciziodi un potere discrezionale, se il pubblico ufficiale abbia violato le regole che disciplinanol'esercizio del potere e inteso, così, realizzare l'interesse del privato corruttore non essendosufficiente, ai fini della integrazione dell'atto contrario, la mera strumentalizzazione odistorsione dell'esercizio del potere discrezionale del pubblico ufficiale perché, remuneratodal corruttore, ne ha preso in carico l'interesse.

Conclusione questa che comporterebbe unanon consentita espansione dell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 319 cod. pen. incontrasto con il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale.

Nel caso inesame non si è proceduto ad individuare e descrivere il pactum sceleris intercorrente tra ilCascarino, i privati e il [OSCURATO:PERSONA], in particolare.Né si è indagato sull'unicità strutturale o meno del patto posto a base del rapporto tra ilimputazione di cui al punto A.3, in relazione al reato avente ad oggetto il riconosciutolegittimo agire del pubblico ufficiale del tutto autonomo rispetto ai soggetti agenti e al fattoreato di cui al punto A.1., condotta, questa, apprezzabilmente distanziata nel tempo.Con riferimento alla condotta di cui al punto A.1., invece, non è stata indagata lacostruzione del rapporto corruttivo tra il pubblico funzionario e l'odierno imputato dalmomento che il rapporto corruttivo intercorre tra il [OSCURATO:PERSONA] e tra persone diverse da questicome analiticamente analizzato nelle pagine che precedono.Quanto alla contestazione al punto A.3. la sentenza impugnata trascura che lacontestazione era relativa ad una pluralità di condotte fra le quali la contabilizzazione dipagamenti non dovuti e la truffa aggravata alle quali era estraneo il [OSCURATO:PERSONA].Le sentenze di merito hanno riconosciuto la legittimità dell’affidamento diretto dei lavoriin ragione dell’urgenza, che non consentiva di espletare una gara.

La Corte non motiva lacontrarietà dell’atto limitandosi a richiamare la “concatenazione” temporale tra la sceltadell’affidamento diretto e la esecuzione dei lavori a casa del [OSCURATO:PERSONA], neppure sussistentevisto che i lavori sono stati eseguiti oltre un anno dopo.Violazione di legge (art. 319-quater cod. pen.) nella parte in cui la sentenza impugnataha trascurato le prove, documentali e orali, dalle quali emerge il timore e la posizionesubalterna del [OSCURATO:PERSONA] al pubblico ufficiale.Motivo 4:Nullità della sentenza e contraddittorietà della motivazione per diniego di applicazionedelle circostanze attenuanti generiche che la stessa sentenza dà, invece, per applicate (pag.53 della s.i.).[OSCURATO:PERSONA], ricorso avvocato [OSCURATO:PERSONA], denuncia:Motivo 1:I motivi di ricorso innanzi sintetizzati sono ribaditi, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],nel ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in cui, muovendo dalla insussistenzadella cd. doppia conforme, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, ancheper omesso esame dei motivi di appello, travisamento della prova e immutazione del fattostorico evidenziando la estensione soggettiva del patto (esteso a soggetti diversi rispetto aquello ristretto del capo di imputazione) e la contraddittorietà intrinseca della ricostruzionestorico fattuale degli avvenimenti posto che l’appalto dei lavori di cui al punto A.3 erarisalente all’anno 2015, rispetto ai fatti relativi all’appalto sub A.1, bandito solo nel luglio 2016e in presenza della ritenuta legittimità dei lavori di appalto, con affidamento diretto, dei lavoridel DEA dell’[OSCURATO:PERSONA].Erroneamente la sentenza impugnata ha ricondotto al reato di corruzione l’appalto inesame in ragione dell’accertato versamento, sui conti del [OSCURATO:PERSONA], di somme di incertaprovenienza, avvalorandone, in chiave accusatoria, la provenienza dal ricorrente alla streguadel contenuto delle captazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e la convivente – macontraddittoriamente ritenute riconducibili anche al [OSCURATO:PERSONA] - e tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Ramoinoma affatto concludenti con la ricostruzione che ne fa la sentenza impugnata dellaprovenienza dal [OSCURATO:PERSONA], al pari della pretesa riconducibilità all’ipotesi corruttiva dei lavorieseguiti presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] che, anche sul piano temporale, non coincidonocon l’affidamento dei lavori.Quanto al reato di corruzione di cui al punto A.1, il ricorso, dopo avere ricostruito lasentenza di appello in merito ai rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], evidenzia (pag. 12),che il [OSCURATO:PERSONA], fino a fine dicembre 2016, non compare sulla scena delle investigazioni e che,del tutto illogicamente e contraddittoriamente, rispetto alle risultanze che documentavanol’accordo convenuto dal [OSCURATO:PERSONA] per l’affidamento dei lavori al duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], iGiudici del merito finiscono con l’inquadrarlo “nell’ambito del più ampio accordo corruttivo egli altri due imprenditori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e, quindi, ricostruendo una sorta diconcorso necessario indiretto in cui, attraverso i pretestuosi argomenti della certificazioneSOA, della missiva del direttore generale [OSCURATO:PERSONA] e della pretesa mancata segnalazioneall’ANAC, si giunge, trascurando i motivi di appello, a ritenere coinvolto nel patto corruttivo ilCascarino e imputandole al duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], attraverso una indebita indicazionecumulativa che prescinde, rispetto a versamenti distanziati nel tempo, dalla specificaMotivo 2:Nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale sostanziale (artt. 318-319 cod. pen.).La sentenza di primo grado aveva ritenuto sussumibile la condotta del [OSCURATO:PERSONA] nelreato di corruzione per atto contrario valorizzando, a fronte dell’attività discrezionale delCascarino, la giurisprudenza che riteneva configurabile detto reato in relazione al condottedel pubblico funzionario di stabile asservimento delle funzioni agli interessi dei privati eindividuando il vizio di violazione di legge nella violazione del dovere di imparzialità.

Lasentenza impugnata, prendendo atto del mutamento della giurisprudenza in materia, haravvisato la violazione di legge in quella del buon andamento della pubblica amministrazionee individuando il movente del [OSCURATO:PERSONA] nella volontà di favorire la cordata di imprenditoriamici ma trascurando che, a favore del duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], il pubblico ufficiale avevariaperto i termini del sopralluogo e, soprattutto, la portata innovativa dell’indirizzogiurisprudenziale che richiede, ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, laviolazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere per recare pregiudizialevantaggio al corruttore di modo che, qualora l'atto compiuto abbia comunque perseguitol'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere e non sia stato violato alcundovere specifico, è configurabile il reato di esercizio per la funzione.

Ai fini dellaconfigurabilità del reato di cui all’art. 319 cod. pen. è essenziale la ricostruzione del patto trafunzionario e beneficiario, patto nel caso non ricostruito e genericamente ricondotto alladazione-ricezione dell’utilità, accertamento vieppiù necessario a fronte della legittimità dellacondotta di cui al punto A.3, del tutto autonoma e distanziata nel tempo rispetto al fatto-reatodi cui al punto A.1.Motivo 3:Nullità della sentenza per diniego di applicazione delle circostanze attenuanti genericheche la stessa sentenza dà, invece, per applicate.Anche tale motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per inosservanza ederronea applicazione della legge penale sostanziale e in quanto si dà per scontato cheall’imputato siano state applicate le circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato il 15 ottobre 2025 brevinote difensive e motivi nuovi che, insistono sui motivi di ricorso innanzi sintetizzati ribadendola estraneità del [OSCURATO:PERSONA] all’accordo corruttivo; la insussistenza e irrilevanza dell’ipotizzato“disegno complessivo del pubblico ufficiale”, con la costituzione di una cordata diimprenditori amici; ha contestato la provenienza delle ipotizzate dazioni che riguardano, inparticolare, il prezzo della corruzione del reato di cui al punto A.3, insistendo sulla estraneitàdel [OSCURATO:PERSONA] alla fattispecie di corruzione evidenziando la estraneità dell’imputato ai reati difalso e truffa.

Quanto agli atti contrari in relazione al reato di cui al punto A.1, ha insistitosulla ricostruzione dell’accordo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] nonché sulla circostanza che già lasentenza di primo grado aveva escluso che la mancata comunicazione all’ANAC costituisseun favore al [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, un falso potendo al più integrare una omissione sicchéviene meno il presupposto dell’atto contrario.

Quanto all’affermazione che il bando del 25aprile 2016 fosse costruito “a misura del [OSCURATO:PERSONA]” ha prodotto il disciplinare di gara del bandodel 25 luglio 2016 evidenziando che tale aspetto non era stato oggetto di formalecontestazione e che erroneamente (pagg. 22 e 23 della sentenza impugnata) i requisitiprevisti nel bando avulsi dall’attività oggetto dell’appalto ma esattamente rispondenti airequisiti dalla impresa [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, non erano corrispondenti a quelli previsti dalbando con le categorie OG1, OG2, OS2 possedendone la impresa [OSCURATO:PERSONA] uno solo, cioèOS6, neppure obbligatoriamente richiesto.La ricostruzione è suggestiva, ma infondata e il ricorso analizza le categorie previstenel 2012 e quelle del 2016 laddove la ditta del [OSCURATO:PERSONA] non possedeva alcun requisito, ameno di quello OS6, che non era obbligatoriamente richiesto.In data 11 dicembre 2025 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note difensive che hannoribadito i motivi di ricorso.2.4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], emotivo unico denuncia:A. violazione di legge (art. 587 cod. proc. pen.) e, in subordine, richiesta di applicazionedell’effetto estensivo dell’impugnazione proposta con il ricorso per cassazione dai coimputatiDomenico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato,correttamente, dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine per proporreimpugnazione in appello, tuttavia la Corte di appello ha errato nel non esaminarel’applicabilità all’imputato, per l’effetto estensivo dell’impugnazione, dei motivi di appelloproposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reato di corruzionedi cui al capo A).

La Corte di appello, ove non avesse, erroneamente, applicato la regola diritenere sussumibile la condotta del [OSCURATO:PERSONA], in carenza di prova della contrarietà dell’attoai doveri di ufficio, e avesse accolto il motivo di impugnazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA], diriqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 318 cod. pen., avrebbe dovuto, per l’effettoestensivo, applicare tale riqualificazione anche al [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla rilevatatardività dell’appello.B.

Analogamente, in presenza della prova del mero versamento di una somma ma incarenza della prova del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio da parte del [OSCURATO:PERSONA],avrebbe dovuto procedere alla riqualificazione giuridica del fatto anche con riguardo allesomme suppostamente ricevute dal [OSCURATO:PERSONA]: unico indizio in tale senso le dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA], prive di riscontri, tali non potendo ritenersi l’incontro presso il bardel [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] propone, altresì, richiesta di revoca della condanna al pagamentodella provvisionale.Sostiene che, in ogni caso, l’imputato non appellante, o il cui appello sia stato dichiaratoinammissibile, in presenza di appello suscettibile di accoglimento presentato dal coimputato,ha diritto alla proposizione di autonomo ricorso per cassazione non essendo necessario chetale appello abbia trovato accoglimento richiamando diffusamente un precedente della Cortedi legittimità (sent. 49444 del 2013) poiché il tenore letterale dell’art. 587 cod. proc. pen.,secondo cui i motivi di comune utilità tra gli i coimputati giovano anche a colui che non havalidamente presentato impugnazione, comporta che l’imputato debba essere posto, ai finidell’impugnazione con ricorso per cassazione, nella medesima posizione di quelli chel’hanno presentata.3.In data 17 novembre 2025 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto comparsa diintervento con richiesta di effetto estensivo in accoglimento dei ricorsi proposti dai coimputatidella loro corretta qualificazione giuridica potendo l’imputato beneficiare degli effetti di uneventuale senza di annullamento senza rinvio o con rinvio e insistendo sulla riqualificazionedei fatti ai sensi dell’art. 318 cod. pen. non essendo stati compiuti atti contra legem.4.L’odierna udienza di discussione si è tenuta in prosieguo di quella fissata per il 20gennaio 2026, rinviata per motivi di ufficio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di GiancarloMassimi e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di falso di cui al capo B), perché il reato èestinto per prescrizione con eliminazione della pena irrogata al [OSCURATO:PERSONA], come precisatoal punto

2.4. e, limitatamente al trattamento sanzionatorio, determinato come specificato alpunto 14 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati nel resto conconferma delle statuzioni civili.A tanto consegue la manifesta infondatezza della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diriconoscere l’effetto estensivo dei ricorsi dei coimputati.2.

I motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato dicui al capo B), sono manifestamente infondati e prevalentemente svolti in fatto:cionondimeno deve essere rilevata dalla Corte la erronea qualificazione giuridica del fattocome reato di cui all’art. 476, comma 2, cod. pen. poiché il libretto delle misure, il registro dicontabilità e dello stato finale dei lavori non costituiscono, benché atti pubblici, attifidefacienti.Pertanto, riqualificato il fatto ascritto agli imputati al capo B) ai sensi dell’art. 476,comma 1, cod. pen., il reato ascritto ai predetti risulta prescritto alla data del 21 giugno 2024,tenuto conto della data di commissione del fatto (il 21 ottobre 2016, data della delibera n.895 che aveva approvato il collaudo e disposto la liquidazione del saldo dei lavori), e dellasospensione del processo per giorni sessata.Il reato risulta, comunque, prescritto in data successiva alla condanna in primo gradointervenuta il 24 luglio 2023.2.1.

In primo luogo deve essere rilevato che la questione della natura di atti fidefacienti (cioè di attipubblici che fanno fede del loro contenuto fino a querela di falso) del libretto delle misure,del registro di contabilità e dello stato finale dei lavori non è stata dedotta specificamente dairicorrenti che si sono limitati a contestare la natura di atti pubblici delle scritture: tuttavial'erronea qualificazione giuridica data al fatto dai giudici di merito è rilevabile, pur in presenzadel ricorso del solo imputato, di ufficio dalla Corte di Cassazione, alla quale sono estensibili,perché espressione di un principio generale in tema di impugnazione, i poteri di cui agli artt.477, comma 1, 515, comma 2, nn. 1 e 3 cod. proc. pen. attribuiti al giudice di primo grado eda quello di appello (Sez. 3, n. 1385 del 15/12/1989, dep. 1990, Melis, Rv. 183166 - 01).Nel caso in esame non sono, peraltro, necessari accertamenti in fatto per verificare lanatura di atti pubblici - ma non anche fidefacienti - degli atti in questione, come saràprecisato trattando i motivi di ricorso proposti dagli imputati.I motivi di ricorso degli imputati devono essere, inoltre, esaminati compiutamentepoiché, nel giudizio per cassazione avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche alrisarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato perprescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, ma è comunque tenuto,stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti ocontraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (cfr. Sez.

U, n.36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01).2.2.

I motivi di ricorso proposti [OSCURATO:PERSONA] sono generici e manifestamenteinfondati.2.2.1.

Sono, in particolare, manifestamente infondati i motivi di ricorso proposti dalMassimi (motivo 2) nella parte in cui il ricorrente deduce, secondo una dupliceprospettazione, la propria incompetenza funzionale a redigere gli atti contestati in quantodirettore dei lavori.[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo che, in qualità di direttore dei lavori, non aveva ilpotere di certificazione della tipologia, qualità e quantità dei lavori, attestati nel libretto dellemisure e nel registro di contabilità e dello stato finale dei lavori, in quanto, in materia diaffidamento diretto dei lavori alla ditta appaltatrice, come nel caso in esame, tali poterifacevano capo al responsabile unico del procedimento – il [OSCURATO:PERSONA] – poiché il controllotecnico contabile dell’esecuzione dei lavori era rimesso al direttore dell’esecuzione delcontratto, funzione, nel caso, assorbita in quella del [OSCURATO:PERSONA] ovvero al collaudatore delleopere – l’architetta [OSCURATO:PERSONA] – che aveva attestato la congruità dei lavori (e che nonrisponde del reato di falso) attraverso la redazione del certificato di collaudo dal quale eraderivata la liquidazione delle spese in favore dell’impresa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. che avevaeseguito le lavorazioni.Secondo la tesi svolta nel ricorso, l’architetto [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto occupareunicamente di organizzare e coordinare il cantiere, cosa che aveva fatto con successo tantoè vero che i lavori – impellenti e necessari per l’apertura dell’[OSCURATO:PERSONA] e cheinteressavano una struttura ospedaliera prossima alla Città del Vaticano - si erano conclusiin soli 158 giorni solari, senza nemmeno il fermo della struttura sanitaria.Sostiene, inoltre, il ricorrente che erroneamente, in qualità di direttore dei lavori, egli èstato ritenuto dai Giudici del merito «competente al controllo tecnico-contabiledell’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori», incombente assegnato al direttore deilavori solo dall’art. 101, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (il Codice dei contrattipubblici), entrato in vigore il 19 aprile 2016, il giorno stesso della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale, Codice che ha abrogato le norme precedenti ma che si applica ai bandi eagli avvisi di gara pubblicati dopo tale data.Invece, gli artt. 130 e 141 d. lgs. n. 163 del 2006 e la normativa primaria dettata dald.PR. n. 207 del 2010, assegnavano i compiti di controllo, anche in materia contabile, alresponsabile del procedimento che non poteva coincidere (come previsto dall’art. 7, commi 1e 2, l. n. 109 del 1994) con il progettista o direttore dei lavori anche se, a norma dell’art. 10,comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, ai fini della costituzione dell’ufficio di direzione dei lavori, ilresponsabile unico del procedimento avrebbe dovuto obbligatoriamente individuare figureprofessionali ulteriori - il direttore dell’esecuzione del contratto e il direttore dei lavori –potendo affidare l’attività che dovrebbe spettare al direttore dei lavori anche a figuraprofessionali individuate dall’art. 90, comma 1, d. lgs. n. 163 cit.: in ogni caso, il [OSCURATO:PERSONA],quale responsabile unico del procedimento, nel caso in esame, si era arrogato i compiti deldirettore dei lavori in forza del rapporto diretto che aveva con l’appaltatore.Il ricorrente evidenzia che i compiti del direttore dell’esecuzione del contratto e deldirettore dei lavori erano, altresì, analiticamente descritti agli artt. 130 e 141 d. lgs. n. 163 del2006 e, per quanto concerne il direttore dei lavori, si risolvevano, a norma dell’art. 148 deld.PR. n. 207 cit., nel coordinamento e supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzionelavori – cioè assicurare che i lavori fossero eseguiti a regola d’arte – senza che al direttoredei lavori residuassero competenze in materia di tenuta della contabilità del cantiere chepermaneva in capo al responsabile unico del procedimento.2.2.3.

La ricostruzione compiuta dal ricorrente è manifestamente infondata, poiché l’art.148 del d.PR. n. 207 del 2010 – cioè il regolamento di esecuzione e attuazione del d. lgs. n.163 del 2006 - affidava al direttore dei lavori, oltre al generale compito di assicurarel’esecuzione a regola d’arte e in conformità del progetto e del contratto, anche «tutte lefra questi, l’art. 181 (che contiene un elenco dei documenti amministrativi e contabili delcantiere) prevedeva la sottoscrizione a cura del direttore dei lavori (comma 2, art. 181), delgiornale dei lavori, dei libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste e del registro dicontabilità oltre che del conto finale e della relazione sul conto finale, documenti, quelliindicati, che sono «firmati anche dall’appaltatore o dal tecnico dell’esecutore suorappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure», mentre i certificati dipagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento(art. 181, comma 4).L’art. 185 d.PR. n. 207 cit., inoltre, ribadiva che la tenuta dei libretti delle misure èaffidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare laclassificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che locoadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità.La disposizione in esame detta ulteriori prescrizioni sulle modalità di verifica i lavori,che, a cura del direttore dei lavori sono certificarli sui libretti delle misure con la propria firmaprevedendo che questi, infine, ne cura, unitamente ai cd. brogliacci, l’aggiornamentoraccogliendo, tempestivamente, la firma dell’esecutore o del tecnico dell’esecutore che haassistito al rilevamento delle misure.L’analisi della normativa che regolava la funzione, le competenze e l’attività del direttoredei lavori in relazione all’appalto relativo ai lavori in esame, quale disciplinata dal d. lgs. n.163 del 2006 e dal d.P.R. n. 207 del 2010, consente di affermare che la disciplina non sidifferenzia in termini sostanziali da quella introdotta dal d. lgs. n. 50 del 2016 (il Codice deicontratti pubblici), la cui ratio è stata quella di semplificare, snellire le procedure e assicurareil recepimento delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE con la finalitàdi garantire maggiore concorrenza, qualità negli appalti, trasparenza, legalità e ridurre laburocrazia, disciplina la cui normativa e che, in molti settori, fra i quali quello relativo alladirezione lavori e competenze del direttore dei lavori, all’art. 101, comma 3 - richiamato nellasentenza di primo grado - ha riprodotto la normativa previgente.L’art. 101 dispone, infatti, che «Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ovecostituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzionedell'intervento affinchè i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e alcontratto»: una disposizione che riconduce al generico concetto di controllo contabile, ledisposizioni che, in materia contabile, il d.PR. n. 207 disciplinava in dettaglio agli artt. 181 e185 innanzi richiamati.Né il ricorso alla procedura di cui all’art. 57 d. lgs. n. 163 del 2006 - cioè il ricorso allaprocedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - consentiva, la derogagenerale e generalizzata, nella fase di esecuzione, delle disposizioni in materia di direzionedei lavori che, a mente dell’art. 126 d.lgs. n. 163 cit. si applicano agli appalti pubblici di lavoriquale che ne sia l’importo.Dalle coordinate normative richiamate consegue che correttamente l’architettoGiancarlo [OSCURATO:PERSONA], quale direttore dei lavori di ristrutturazione e adeguamento normativopresso l’[OSCURATO:PERSONA], è stato individuato come il soggetto tenuto al controllotecnico contabile dell’esecuzione dei lavori e competente alla redazione dei documenticontabili del cantiere – il libretto delle misure, il registro di contabilità e dello stato finale deilavori – e, dunque, quale pubblico ufficiale al quale era riconducibile l’appostazione di datifalsi – di seguito descritti.Va precisato, per mera completezza, che la qualità di pubblico ufficiale del direttore deilavori appaltati da un ente pubblico è pacifica fin dalla più risalente giurisprudenza di questaCorte – anche precedente alla compiuta disciplina della figura e delle competenze deldirettore dei lavori contenuti nei Codici dei contratti pubblici.Ad es. in materia di stato di avanzamento dei lavori, la giurisprudenza di legittimità (cfr.Sez. 5, n. 14731 del 23/11/1999, Bonacci, Rv. 215197 - 01) aveva affermato che integra ildelitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici la falsa attestazionecontenuta in uno stato avanzamento lavori poiché è indubbia la qualifica di pubblico ufficialedel direttore dei lavori di un'opera pubblica, soggetto che, sottoscrivendo lo statoavanzamento lavori, non solo attesta fatti avvenuti in sua presenza, ma, certifica, comunque,il compimento di una attività e la realizzazione di opere eseguite sotto il suo diretto controllo.La giurisprudenza aveva, inoltre, precisato che la qualifica di pubblico ufficiale discendenon dal rapporto di dipendenza dall’ente pubblico ma dalla funzione in concreto svolta e che,con l’incarico di direzione dei lavori, l’ente pubblico conferisce al professionista incaricato eche, diversamente dal rappresentante dell’impresa che sottoscrive i medesimi atti, non èpubblico ufficiale perché privo di poteri certificativi.2.2.4.

Sotto altro aspetto, il ricorrente ha contestato di essersi occupato personalmentedella compilazione del libretto delle misure e della predisposizione degli atti contabililimitandosi ad apporre “un visto” sugli atti da altri redatti, conclusione che, nel corso delleconclusioni rassegnate all’odierna udienza, è stata ribadita sottolineando la estraneitàdell’imputato al cd. sistema [OSCURATO:PERSONA], circostanza, questa già dedotta con il primo motivo diricorso sia sotto il profilo della insussistenza del dolo che della rilevanza causale dellafalsificazione dei dati riportati nel libretto delle misure nel registro di contabilità e stato finaledei lavori nella deliberazione di liquidazione delle somme all’impresa, deliberazione resapossibile – secondo la prospettazione del ricorrente - dalla intervenuta redazione delcertificato di collaudo, di competenza e redatto dall’architetta [OSCURATO:PERSONA], e dagli attipersonalmente redatti dal responsabile unico del procedimento, l’architetto ClaudioCascarino.Anche tali rilievi, inficiati da intrinseca genericità perché involgenti apprezzamenti infatto estranei al perimetro del vizio di violazione di legge, sono stati esaminati dai Giudici delmerito che, con argomentazioni logiche, pertinenti e complete - perché articolate su tutti irilievi svolti con il motivo di appello e con la linea difensiva dell’imputato - hanno sottolineatola rilevanza endoprocedimentale, ai fini delle determinazioni della pubblica amministrazione,della documentazione contabile redatta dall’imputato.Opportunamente la sentenza impugnata (pag. 59), in linea con la valutazione delTribunale, ha rilevato che il “visto” non costituisce un atto meramente ricognitivo, quando,come nel caso del libretto delle misure e del registro di contabilità e stato finale dei lavori, èdestinato a comprovare lo svolgimento, con esito positivo, di un controllo sull’operato altrui.“Si tratta – rileva la sentenza impugnata - di un atto completo e autonomo, anchequando non collegato ad una dichiarazione scritta, poiché a questa supplisce la connessionecon l’attività del pubblico dipendente e il significato al visto si attribuisce per convenzione eper necessità logica”.Detto in altri termini, il direttore dei lavori, presente sul cantiere – e il ricorrente harivendicato con fermezza tale circostanza – ha necessariamente conoscenza econsapevolezza delle attività materiali svolte, che è tenuto a controllare, e quando affidi adaltri soggetti – siano o meno incaricati dell’ufficio di direzione - le materiali attività dimisurazione delle lavorazioni e la compilazione materiali della documentazione ne èresponsabile, anche quando si limiti alla sottoscrizione, sintetica e rapida, mediante vistodella documentazione contabile stessa e non per responsabilità oggettiva ma perché attorientrante nella sua specifica competenza e funzione e risultato dell’attività di controllo dioperazioni materiali che, nel caso in esame, i Giudici del merito hanno evidenziato essere diimmediata percezione perché relativi al conferimento dei rifiuti inerti, risultanti dallaristrutturazione, e dal rifacimento della pavimentazione e dei rivestimenti, palesementegonfiati.2.2.5.

Rileva il Collegio che la giurisprudenza è univoca non solo nella qualifica di attipubblici dello stato di avanzamento lavori (la sentenza innanzi richiamata) ma anche dellibretto delle misure (cfr. Sez. 5, n. 7329 del 20/01/2004, Mura, Rv. 228085 - 01) e delregistro di contabilità in quanto documento tenuto dal direttore dei lavori circa i fatti di cuiforma attestazione in vista del conto finale e dunque della regolazione del creditodell'appaltatore nei confronti dell'amministrazione (Sez. 5, n. 38846 del 24/10/2002, Brussi,Rv. 225400 - 01), documenti che, nel caso in esame, risultano sottoscritti dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr.pag. 59 della sentenza impugnata) e che riportavano, attestandone la sussistenza, dati falsi,perché fortemente in eccesso, circa la quantità dei rifiuti inerti conferiti in discarica e lemisure della pavimentazione e dei rivestimenti approntati, come si dirà meglio al punto 2.3.3.che segue, trattando gli specifici motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA].2.2.6.

Non si tratta, invece, di atti fidefacienti, ai sensi del comma secondo dell’art. 476cod. pen.Premesso che, genericamente sono riconducibili alla fattispecie in esame i documentiche, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppuredall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede,nel caso in cui attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (Sez. 3, n.15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589 - 01), la giurisprudenza ha precisatoche proprio tale potestà documentatrice, che conferisce all'atto una presunzione di veritàassoluta, eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale,presuppone il conferimento specifico e speciale al pubblico ufficiale di tale funzione che,tuttavia, le norme relative alla materia dei lavori pubblici sulla direzione, contabilità ecollaudo dei lavori non riconoscono né agli stati di avanzamento, né ai libretti dellemisurazioni e, in generale, alla contabilità tanto è vero che i superiori gerarchici possonoapportare correzioni alle eventuali inesattezze dei rilevatori e che, se l'appaltatore non ritienecorretto quanto appare dalla contabilità è sufficiente che formuli riserve tempestive perché siproceda a nuovi accertamenti ed eventuali rettifiche (Sez. 5, n. 5260 del 19/05/1972, Lelli,Rv. 121713 - 01).Anche la più recente giurisprudenza in materia ha confermato tale orientamentoribadendo che, in tema di falso documentale, sono documenti dotati di fede privilegiata, exart. 476, comma secondo, cod. pen., quelli destinati "ab initio" alla prova, ossia precostituiti agaranzia della pubblica fede, e redatti da un pubblico ufficiale investito di una specialepotestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne,ovvero desumibili dal sistema, in forza delle quali l'atto assume una presunzione di veritàassoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falsoo con sentenza penale (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga, Rv. 286376 – 02)2.2.7.

Il primo e terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], sulla insussistenza dell’elementopsicologico del reato, sono generici perché aspecifici e svolti in fatto.Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni svolte dai Giudici del merito in puntodi dolo, aspetto questo specificamente affrontato, in risposta ai motivi di appello, anche dallaCorte di appello (pag. 59).Il ricorso, attraverso la lettura atomistica delle argomentazioni svolte dai Giudici delmerito, sostiene che a carico del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata valorizzata la mera appostazione di5 annotazioni (su 401) false.Così non è perché, invece, nella parte dedicata all’esame del reato di cui al capo B)(alle pagg. 51 e ss.) la Corte di appello ha esaminato le risultanze che denotano la falsitàdelle annotazioni contabili sia in merito al trasporto a rifiuto degli inerti che ai lavori dirifacimento della pavimentazione e rivestimento, pervenendo al risultato del pressochéraddoppio delle quantità di rifiuti trasportati (pag. 40) e dell’acquisto e messa in opera dellapavimentazione, anche in tal caso praticamente raddoppiata e niente affatto riconducibile adun mero errore o svista, questi sì possibili ma limitatamente alle appostazioni riguardantiquattro formulari di trasporto a rifiuto e, pertanto, del tutto irrilevanti.Anche l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] (il geometra incaricato dalla ditta [OSCURATO:PERSONA].Mar.), noncontraddice tale conclusione perché riconducibile alla carenza di poteri certificativi delprivato – e, pertanto, non responsabile della contabilità dei lavori di appalto – non essendostato accertato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse consapevolezza della falsità perché estraneo allaformazione della volontà del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] che si erano formate in epocaprecedente alla esecuzione dei lavori (pag. 61 della sentenza impugnata).2.2.8.

Nelle conclusioni svolte all’odierna udienza il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha insistitosulla estraneità del [OSCURATO:PERSONA] al cd. sistema [OSCURATO:PERSONA] e sulla irrilevanza del contributo delricorrente al conseguimento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell’ingiusto profitto consistito nelpagamento anche delle lavorazioni e prestazioni di servizi mai erogati, in forza dei falsi.La estraneità del [OSCURATO:PERSONA] all’affidamento dei lavori relativi all’adeguamento eristrutturazione del reparto di accettazione dell’[OSCURATO:PERSONA] è accertata e, così, ladipendenza funzionale dell’imputato dal [OSCURATO:PERSONA], quale funzionario preposto all’U.O.C. delServizio [OSCURATO:PERSONA] dell’ASL Roma 1: ma non si tratta di aspetti rilevanti nella prospettivaindicata dall’imputato.Ai fini ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, non occorre, infatti, laprova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario e sufficiente dimostrare checiascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria, con la consapevolezza del ruolo svoltodagli altri e con la volontà di agire in comune fornendo un contributo che si sia inserito conefficacia causale nella produzione dell'evento: ed è quanto accaduto nel caso in esamepoiché la falsificazione della documentazione contabile dei lavori – attraverso le condottedecettive descritte - si è inserita nella esecuzione materiale del reato fornendo un contributorilevante ai fini delle determinazioni della pubblica amministrazione nella liquidazione dicompensi spettanti all’impresa.In materia di falsità documentali, infine, l'elemento soggettivo richiesto è il dologenerico, il quale, tuttavia, non può essere considerato in "re ipsa", in quanto deve essererigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da unasemplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente nonincrimina il falso documentale colposo. (Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, Di, Rv. 264328 -01).A tale regola di giudizio si sono attenuti i Giudici del merito che hanno evidenziato lamacroscopicità delle falsità riscontrate nella documentazione contabile dei lavori ritenendo,quindi, pienamente integrata la prova dell’elemento soggettivo del reato.2.3.

Sono generici e manifestamente infondati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui ai capi B) (falso) e C) (truffa), reato, questo già dichiarato prescrittoin appello: si tratta del terzo e settimo motivo di ricorso con i quali il ricorrente, eccepita lainutilizzabilità della consulenza D’Addelfio, censura anche la mancata rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale per eseguire perizia sui formulari e per la mancatariqualificazione del reato di truffa nella fattispecie tentata a seguito della produzione di unasentenza del Tribunale di Roma che aveva escluso la sovrafatturazione dei lavori ericonosciuto alla A.T.I. aggiudicataria un risarcimento di circa 100.00 euro.2.3.1.

Premesso che la sentenza di appello ha confermato le statuizioni civili anche inrelazione al reato di truffa e che sono deducibili con il ricorso per cassazione le censure checontestano sia la dichiarazione di prescrizione del reato che la qualificazione giuridica delfatto, i rilievi del [OSCURATO:PERSONA] si rivelano generici e manifestamente infondati e, pertanto,inammissibili.I Giudici del merito, sulla base dell’apprezzamento delle risultanze della consulenzaredatta dagli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Addelfio, hanno ritenuto accertata la falsità dellevoci che attestavano il trasporto a rifiuto di materiali inerti praticamente raddoppiati e così ilavori di pavimentazione e rivestimento, e, per l’effetto, ingiusti i profitti conseguiti per unimporto ascendente a ca. 200.000,00 euro.2.3.2.

E’ manifestamente infondata, perché non collegata ai vizi che inficiano un atto dirilevanza probatoria quale la perizia o la consulenza tecnica, l’eccezione di inutilizzabilitàdella consulenza D’Addelfio perché non eseguita dal Pubblico Ministero che aveva acquisitola consulenza redatta nel procedimento di revisione contabile sulla gara d’appalto dei lavoridi ristrutturazione e adeguamento normativo del DEA dell’[OSCURATO:PERSONA],procedimento avviato dall’ASL Roma 1 su tutte le gare di appalto gestite dall’architettoCascarino, in funzione di responsabile unico del procedimento, una volta che erano emersele irregolarità ed era stato disposto l’arresto del funzionario.Correttamente, pertanto, tali risultanze, nel ragionato confronto critico con laconsulenza di parte, a firma dell’architetto Miranda, sono state poste a fondamento delleconclusioni dei Giudici del merito che hanno ritenuto, anche ai fini della qualificazionegiuridica dei fatti, accertata la falsificazione (per accrescimento) dei dati contabili cheavevano comportato - al di là dell’autorizzazione, con note a firma del [OSCURATO:PERSONA], di ulteriorilavori che avevano raddoppiato l’importo di quelli a base d’appalto passati da 850.188,15 a1.672.688,156, v. pag. 38 della sentenza impugnata – l’illecito pagamento di lavorazioni eprestazioni di servizi mai erogati (pag. 46 e 47).La utilizzazione ai fini della decisione di tali risultanze non rendeva assolutamentenecessario lo svolgimento di una perizia per accertare le quantità delle lavorazioni e servizinon effettivamente erogati e, quindi, la determinazione del pagamento non dovutoall’appaltatore, aspetti, questi, esaminati e disattesi con congrua motivazione nella sentenzaimpugnata che, in sintesi, ha analizzato tutte le questioni proposte dalla difesa, anche con imotivi aggiunti, ritenendo irrilevante la sentenza civile del Tribunale di Roma che fariferimento alla problematiche insorte sulla base della perizia di variante nei rapporti ASLRoma 1 e impresa esecutrice dei lavori.2.3.3.

Il terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è generico perché si risolve nellarichiesta di rivalutazione del compendio probatorio valorizzato con argomentazioni logichedai Giudici del merito che hanno condiviso il contenuto della consulenza D’Addelfioevidenziando la completezza della ricostruzione e, con riferimento alle diverse conclusionidel consulente di parte sul calcolo del trasporto a rifiuto di inerti, hanno attribuito rilievo allasola documentazione risultante dalla contabilità ufficiale della ditta e non anche alla cd.quarta copia dei formulari accertando, per tale via, il raddoppio del quantitativo totale dirifiuti.La sentenza impugnata (pag. 40), ha spiegato le ragioni di tale scelta evidenziando chela cd. quarta copia era già acquisita in atti, che la voce di cui al punto 24 costituiva laduplicazione della voce 23 e che il trasporto risultava documentato indicando la portatadell’autocarro adibito al trasporto in 1,5 tonnellate mentre i formulari allegati alla contabilitàriportavano quantitativi maggiori.Quanto all’acquisto e messa in opera della pavimentazione e rivestimenti in quarzo,riportati alle voci 50 e 51 del registro di contabilità, la Corte di merito ha diffusamenteillustrato l’anomalia della procedura adottata per concordare i nuovi prezzi – analizzatidall’architetto [OSCURATO:PERSONA] e approvati dal [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di responsabile unico delprocedimento, variante mai approvata dall’ASL Roma 1 - ma, soprattutto, per ciò che rilevaai fini del reato di falso, la rilevata duplicazione delle lavorazioni di pavimenti e rivestimentidisattendendo anche a tal riguardo la riduttiva ricostruzione del consulente Miranda,secondo la quale si era reso necessario nel corso dei lavori, il rifacimento dellapavimentazione già messa in opera, rifacimento smentito dalle dichiarazioni e dalladocumentazione acquisite che non dimostravano la necessità dell’operazione (e, quindi delladuplicazione dei costi) richiamando, a tal riguardo, le dichiarazioni rese dal teste della difesa(si veda pag. 47 della sentenza impugnata).Va ricordato che anche in tema di valutazione delle risultanze di consulenze tecniche ènecessario che il giudice, ove ritenga di aderire ad una delle prospettazioni emerse dalconfronto tra le consulenze di parte, deve spiegare la esattezza tecnica, e, per converso, laerroneità dell’altra: se adeguatamente motivata, tale scelta non è censurabile nel giudizio dilegittimità, a meno che non sia assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di quantoaffermato dal consulente la cui ricostruzione è stata condivisa.Anche in tal caso, dunque, la Corte di legittimità non può sostituire la propriavalutazione a quella del giudice del merito che, illustrando le linee portanti del propriopercorso argomentativo e mettendo in evidenza le ragioni di incompletezza o incoerenzadella ricostruzione alternativa, ha adeguatamente superato le ragioni che, in astratto,potrebbero giustificare il ragionevole dubbio sulla sussistenza del reato.2.4.

Come anticipato in premessa, il reato di cui al capo B) deve essere correttamenteriqualificato come reato di falso, ai sensi dell’art. 476 , comma 1, cod. pen. con conseguentedichiarazione di prescrizione del reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e GiancarloMassimi e conferma delle statuzioni civili alla stregua delle ragioni innanzi svolte.Va, inoltre, eliminata la pena di mesi otto di reclusione irrogata, per il reato di cui alcapo B), a [OSCURATO:PERSONA].3.

Possono essere esaminati congiuntamente i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e NelloDelli [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui denunciano violazione di legge e vizio di motivazione nonchétravisamento della prova con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo A)e della sua corretta qualificazione giuridica come reato di corruzione per atto contrario.3.3.

Per ragioni di chiarezza espositiva va ricordato che [OSCURATO:PERSONA], all’epocadei fatti funzionario dell’ASL Roma 1, era assegnato all’U.O.C. del [OSCURATO:PERSONA] dell’ASLRoma 1 ed era risultato responsabile unico del procedimento in relazione alle procedure diaffidamento di lavori edili in favore delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., riunite inA.T.I., facenti capo rispettivamente al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto qui rileva,risultavano aggiudicatarie e impegnati nella esecuzione di coevi appalti per la esecuzione dilavori edilizi nel momento in cui, in separato procedimento, venivano disposte leintercettazioni a carico del [OSCURATO:PERSONA] accertandone numerosi contatti indebiti con titolari diimprese, fra i quali gli odierni ricorrenti.La contestazione di cui al capo A) concerne tre procedure per l’affidamento dei servizimanutentivi e lavori edili di manutenzione e ristrutturazione e, precisamente: punto A.1, lagara per l’aggiudicazione dei lavori per la durata di anni 2, oggetto della delibera n.661379002B pubblicata il 25 luglio 2016 (d’ora innanzi sinteticamente indicati come lavori dicui al bando 25 luglio 2016); punto A.2, la proroga dell’appalto dei servizi manutentivi edili eaccessori di gestione del patrimonio immobiliare dell’ASL Roma 1, (d’ora innanzi proroga) e,punto A.3, i lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo del DEA dell'[OSCURATO:PERSONA] SantoSpirito, fatto questo connesso, altresì, ai reati di cui ai capi B) e C) in relazione allafalsificazione del libretto di misura, del registro di contabilità e dello stato finale dei lavori, giàoggetto della delibera del 21 ottobre 2016 n. 895 (d’ora in avanti indicati come lavori diristrutturazione presso [OSCURATO:PERSONA]).2.%2.

I fatti oggetto del presente procedimento sono connessi con quelli di altri processi pendenti acarico del [OSCURATO:PERSONA], l’uno (il procedimento n.28840/2016 R.G.N.R.) per i reati di cui agli artt.110, 353 cod. pen., concluso in primo grado con la riqualificazione del fatto come delittotentato posto che, la procedura di gara si era interrotta e non si era perfezionata conl’aggiudicazione dell’appalto, con la condanna di tutti gli imputati fra cui il [OSCURATO:PERSONA] e il DelliCastelli, l’altro (procedimento n. 22290/2017) relativo al reato di cui agli artt. 110, 326 cod.pen. ascritto al predetto [OSCURATO:PERSONA] e agli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Nel procedimento n. 28840 cit. i predetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eranoaccusati di avere, mediante collusioni fra i predetti e con gli imprenditori [OSCURATO:PERSONA], turbato la gara di appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzioneed edili (quelli di cui al punto A.1).3.%2.

La singolarità della capo di imputazione di cui al capo A), punto A.1, è quella di avereincorporato le imputazioni oggetto dei due procedimenti nella contestazione del reato dicorruzione individuando nelle condotte di turbativa della gara e rivelazione di segreti diufficio, gli atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] che, standoall’imputazione di cui al capo A), aveva ricevuto dagli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e NelloDelli [OSCURATO:PERSONA] somme di denaro pari ad almeno euro 78.550 nel periodo compreso trafebbraio 2015 e il 15 marzo 2017 nonché da [OSCURATO:PERSONA] l'esecuzione di lavori edilipresso la propria abitazione nel periodo compreso fra il 28 aprile e il 6 luglio 2016.Gli elementi di prova a carico degli odierni ricorrenti discendono, in buona parte, dalcontenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nel separato procedimento, acarico di tale Ferraresi, che aveva presentato al [OSCURATO:PERSONA], in vista della possibilità diinserirlo nell’affidamento di appalti, l’imprenditore [OSCURATO:PERSONA].4.%2.

Secondo la sentenza impugnata (pag. 13), il [OSCURATO:PERSONA], violando i doveri imparzialità, avevamostrato immediata disponibilità verso il [OSCURATO:PERSONA] dicendogli che, per ottenere appalti,avrebbe dovuto iscrivere la società all’Albo telematico dell’A.S.L., iscrizione che il Federicinon aveva mai perfezionato pur associandosi ad altro imprenditore [OSCURATO:PERSONA].Rileva la Corte di merito che le conversazioni intercettate a carico del [OSCURATO:PERSONA] –oggetto anche di servizi di pedinamento e osservazione che ne registravano i contatti eincontri personali con il [OSCURATO:PERSONA] - davano conto dell’assoluta sicurezza del [OSCURATO:PERSONA], primaancora dell’aggiudicazione della gara, di vincerla superando un ostacolo che il Martinoaveva, viceversa, ritenuto insuperabile cioè la mancata effettuazione, a cura dell’impresache intendeva partecipare all’appalto, dei sopralluoghi nelle aree oggetto di intervento.Ostacolo insormontabile perché al momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato ad occuparsidell’appalto, il termine utile era scaduto poiché l’impresa, entro il termine di 25 giorni dallapubblicazione del bando avrebbe dovuto, con PEC, inoltrare la richiesta di sopralluoghi econcordare le date delle relative operazioni.Le intercettazioni svolte a partire dal mese di ottobre avevano documentato, inoltre, laconsegna al [OSCURATO:PERSONA], a cura del [OSCURATO:PERSONA], di una chiavetta usb contenente le piantine idocumenti necessari per la predisposizione della domanda di partecipazione alla gara e,soprattutto, la conversazione intercettata il 18 ottobre 2016, aveva rivelato che il [OSCURATO:PERSONA] e ilsocio erano a conoscenza, prima ancora della formale adozione del relativo avviso -pubblicato solo il 19 ottobre 2016 - della decisione con la quale era stato fatto slittare iltermine per la presentazione delle richieste di sopralluogo mettendo così in campo l’impresadel [OSCURATO:PERSONA] che, nel frattempo, si era occupato di predisporre il SOA e completare gliadempimenti che gli avrebbero consentito di partecipare alla gara e che, grazie alle notiziericevute, era a conoscenza del nuovo termine che non veniva neppure indicato nell’avviso direttifica.

La delibera di rettifica del bando di gara e del relativo disciplinare veniva, infatti,adottata solo il 28 ottobre 2016 e motivata con la proposizione al TAR di alcuni ricorsi.Con avviso del 17 novembre 2016 veniva riaperto il termine di presentazione delledomande e richieste di sopralluoghi fissando il termine di scadenza al 23 novembre 2013.Già il 16 novembre 2016, prima della pubblicazione dell’avviso, la società del Marino equella del [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto pervenire domanda di partecipazione e richiesta disopralluoghi, segno - osserva la sentenza impugnata -, della conoscenza della procedurache sarebbe stata formalizzata solo il giorno successivo, conoscenza, evidentemente, resapossibile attraverso i contatti personali che, nei giorni precedenti, il [OSCURATO:PERSONA] aveva avutocon il [OSCURATO:PERSONA] e suoi collaboratori in bar e ristoranti cittadini.In realtà, il meccanismo predisposto si era rivelato inutile perché il [OSCURATO:PERSONA] avevaconstatato, il 30 dicembre 2016, di non avere i requisiti per l’aggiudicazione della gara: mal’imprenditore non temeva di avere perso tempo.

Anzi, come rivelava ai suoi amici, avevaben impiegato il suo tempo nell’allestire i contatti con il [OSCURATO:PERSONA] perché ciò gli avevapermesso di entrare nella “cerchia” delle imprese che, nella rotazione degli incarichidispensati dal [OSCURATO:PERSONA], avrebbe trovato modo di rientrare in gioco.

Un investimento, infondo.6.

La sentenza impugnata (pag. 22), ha ricostruito anche i rapporti amicali del [OSCURATO:PERSONA] con ill’A.T.I. delle società dei due imprenditori era già aggiudicataria, fin dal 2013, dell’appalto,variamente prorogato e poi messo a gara con la delibera del 25 luglio 2016, che prevedevarequisiti per la partecipazione, fra i quali il requisito della categoria OS6, posseduti dapochissime imprese nella provincia di Roma, e in possesso della società del [OSCURATO:PERSONA] (laDo.Ra.Ma) e non anche di quella del [OSCURATO:PERSONA].

Ha anche illustrato i numerosi incontridel [OSCURATO:PERSONA] con i predetti imprenditori sullo scorcio dell’anno 2016 e la prima decade del2017.4.1.

Secondo la sentenza impugnata, l’appalto di cui al punto A.1, fin dal 2013, erastato “cucito a misura” proprio sulla società del [OSCURATO:PERSONA], dato ritenuto vieppiù rilevanteperché il possesso della categoria OS6 era stato previsto non nel bando di gara ma solo neldisciplinare.Da qui la conclusione secondo la quale gli appalti banditi dall’A.S.L.

Roma 1, eranostrutturati al fine di garantire l'aggiudicazione all'imprenditore che, di volta in volta, ilCascarino intendeva agevolare, piegando i requisiti le tempistiche della gara in ragione dellecaratteristiche e delle esigenze dell'imprenditore amico.6.2.

Emblematico di tale modus procedendi era stato ritenuto dai Giudici del merito proprio quantoaccaduto in concomitanza dell’affidamento dei lavori relativi al bando del 25 luglio 2016,lavori già affidati (fin dal 2013) all’A.T.I. [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA].Mar e oggetto di varie prorogheuna delle quali veniva a scadenza in epoca coeva alla procedura di nuova aggiudicazione,oggetto della contestazione di cui al punto A.2 (proroga poi effettivamente intervenuta adecorrere dal 31 gennaio 2017 e a seguito di aggiudicazione all’A.T.I. adottata con deliberadel 22 febbraio 2017), come evincibile dal contenuto delle conversazioni intercettate.Nella struttura della motivazione della sentenza impugnata, il contenuto delleconversazioni intercettate è oggetto di particolare analisi poiché le conversazioni sono stateritenute l’interfaccia delle attività amministrative in corso: e sono proprio le conversazioniintercettate che hanno consentito di ricostruire i contatti intervenuti tra il [OSCURATO:PERSONA] e gliodierni ricorrenti – oltre che con il [OSCURATO:PERSONA] – e, quindi, l’attività del [OSCURATO:PERSONA] per “sistemare”le carte, in modo da agevolare gli imprenditori amici con i quali veniva notato, in piùoccasioni, nel corso di incontri documentati dai servizi di osservazione.Non si tratta, quindi, secondo la puntuale ricostruzione compiuta dai Giudici del merito,solo degli incontri intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] – descritti al punto 3 delConsiderato in diritto – e sui quali insistono i motivi di ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e DelliCastelli, ma anche degli incontri direttamente intercorsi con gli odierni ricorrenti, pretermessio sminuiti dai ricorsi che si concentrano nell’analisi del contenuto degli atti per inferirne lalegittimità e la corrispondenza all’interesse pubblico rispetto al quale, accidentalmente,sarebbe stato realizzato anche il concomitante interesse dei privati.4.3.L’impostazione di metodo dei ricorrenti non è condivisibile e muove da unapremessa fallace che trascura, relegandola all’irrilevanza, l’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA], inconcorso con il [OSCURATO:PERSONA] e con il [OSCURATO:PERSONA], per sistemare le carte ed eliminare ognipossibile ostacolo che potesse frapporsi all’aggiudicazione della gara bandita il 25 luglio2016 e della proroga dei lavori all’A.T.I. [OSCURATO:SOCIETA].-[OSCURATO:PERSONA].Mar.Nel corso delle procedure di gara sopraggiungeva, infatti, un fatto nuovo che metteva arischio la possibilità che la gara per l’aggiudicazione dei servizi di manutenzione e la relativaproroga fossero assegnate all’A.T.I. del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il 16 dicembre 2016 perveniva all’ufficio del [OSCURATO:PERSONA] la nota del 13 dicembre 2016con la quale il direttore generale dell’A.S.L.

Roma 1, [OSCURATO:PERSONA], comunicava che erastata rilevata una grave irregolarità commessa dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai lavori direalizzazione di una scala antincendio – aggiudicati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2015-poiché era risultato che in sede di autocertificazione del 5 maggio 2015 la ditta avevacomunicato che direttore tecnico della [OSCURATO:SOCIETA]. era [OSCURATO:PERSONA] mentre ilprecedente 9 marzo 2015 la società del [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato direttore tecnico unico dellasocietà l'architetto [OSCURATO:PERSONA], titolare di un contratto presso l'ufficio tecnicodell’A.S.L. perché nominato coordinatore per la sicurezza in relazione alla realizzazione dellamedesima opera.

Il direttore generale chiedeva, pertanto, i pertinenti approfondimentiall’ufficio tecnico.La segnalazione metteva in grande allarme il [OSCURATO:PERSONA] - dato che emerge conassoluta chiarezza dalle conversazioni intercettate, riportate a pag. 25 della sentenzaimpugnata- e la sua preoccupazione che il [OSCURATO:PERSONA] fosse “bruciato” con la conseguentenecessità di modificare tutta “la strategia della gara…con un altro socio…diverso…che hadelle qualificazioni per adesso”, come rilevato con plastica evidenza dal Ramoino, addettoall’ufficio, che osservava come, in così breve tempo, non fosse possibile trovare “un altro 06,categoria 4” aggiungendo “demo rimischià le carte e cercare un’alleanza un po' più grossa”.Dalle conversazioni emerge con chiarezza che non era solo la falsità delleautodichiarazioni a preoccupare [OSCURATO:PERSONA] ma la sussistenza del conflitto di interessi (pag.31 della sentenza di primo grado) dal momento che l’architetto [OSCURATO:PERSONA] era direttoretecnico della [OSCURATO:SOCIETA]. e, per gli stessi lavori, condivisore della sicurezza, situazione diconflitto di interessi del [OSCURATO:PERSONA] suscettibile di comunicazione all'ANAC, cosa che avrebbepotuto comportare una sospensione temporanea della società del [OSCURATO:PERSONA] dalle gare e,quindi, la decadenza non solo dalla esecuzione dei lavori oggetto di proroga in corso diesecuzione ma, soprattutto, la preclusione alla partecipazione alla gara bandita nel luglio2016.Il dato emerge dalle intercettazioni dirette intervenute anche con il personale dell’ufficionel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA] studiava le mosse per evitare di rilevare il conflitto diinteressi.La gravità della situazione veniva analizzata nel corso di un incontro tra il Castorino e ildopo avergli fatto leggere la missiva del [OSCURATO:PERSONA], manifestava al [OSCURATO:PERSONA] i suoi timori sia perla proroga dell’appalto sia per il nuovo appalto.Osserva sul punto il Tribunale, che, senza la società del [OSCURATO:PERSONA], quella del DelliCastelli non poteva concorrere all’appalto per mancanza della categoria OS6 evidenziandoche, come ricordava il Ramoino al [OSCURATO:PERSONA] “noi la gara l’avemo fatta sulla base di (inc)…quella del 2013…per cui…il nuovo appalto…quando è stato fatto il nuovo appalto dopo laRTI …dopo…il nuovo appalto ha previsto la OS6 (…)la gara ha previsto OS6 proprioperché…cioè sono livelli di classifica economicamente solidi ed elevati…eh! Ed aveva unasua ragion d’essere, no”.[OSCURATO:PERSONA] individuava inizialmente (confronta pagina 26 della sentenza impugnata) lavia d'uscita dall'impasse percorrendo la strada di far partecipare alla gara, unitamente a DelliCastelli, che non possedeva la categoria OS6, in sostituzione del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e ilMartino attraverso il cd. avvalimento.Le sentenze di merito descrivono le conversazioni captate e i servizi di osservazionedocumentano l’incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (del 16 dicembre 2016), incontro seguitodai contatti del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] – al quale il [OSCURATO:PERSONA] si presentava come l'amico delClaudio - chiedendogli un appuntamento seguito poi dall'incontro confermato dalle telefonatecaptate.utile per la partecipazione alla gara, manovra rivelatasi (confronta pagina 27 della sentenzaimpugnata) in parte impossibile e, comunque, inutile poiché medio tempore si verificaval'insperato salvataggio del [OSCURATO:PERSONA] dalla segnalazione all’ANAC e, contestualmente, DelliCastelli dichiarava di non aderire all’accordo.La volontà di [OSCURATO:PERSONA] di trovare un escamotage per salvare il [OSCURATO:PERSONA] risultava,altresì, chiara e indiscutibile come si evince dalle conversazioni intercettate nel corso dellequali il Castorino esprimeva preoccupazioni per la vicenda che coinvolgeva il [OSCURATO:PERSONA],invitava il collaboratore a ricercare una soluzione, attraverso un parere all'avvocato [OSCURATO:PERSONA],parere che veniva richiesto accompagnato proprio da un documento predisposto dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 27 cit.).Secondo la Corte di appello, le conclusioni alle quali il [OSCURATO:PERSONA] era pervenuto – sullanon necessità della segnalazione ANAC alla cui verifica era stato sollecitato dal direttoreTanese con la richiamata nota del 13/16 dicembre - sono viziate, non false ma erronee.A tal riguardo la sentenza impugnata ha valorizzato la conversazione captata in 9gennaio 2017 in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito con l'amico [OSCURATO:PERSONA] sul punto che lasegnalazione andava fatta ma che sarebbe stata proposta in termini soft e trova riscontronella predisposizione della risposta da inviare al direttore generale [OSCURATO:PERSONA] in cui il Cascarinoaveva proposto una ricostruzione temporale dei fatti – in merito agli incarichi rivestiti dalMantuano nella [OSCURATO:SOCIETA]. - e, quindi, attraverso un vero e proprio escamotage.La soluzione così nel frattempo predisposta aveva reso, a quel punto, non piùnecessaria la presenza del [OSCURATO:PERSONA] e aveva consentito, ai fini dell’assegnazionedell’aggiudicazione dei lavori di cui al bando del luglio 2016, oltre alla proroga dei lavori giàdati in appalto all’A.T.I., il recupero dell'accordo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] attraverso un incontro(ripreso dalla polizia giudiziaria) avvenuto il 28 dicembre 2016 presso il centro commercialeEuclide nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano completato l’accordo per lapresentazione della domanda relativa alla gara, incontro preceduto da quello tra ilCascarino e il [OSCURATO:PERSONA] in cui il pubblico ufficiale informava l’amico che avrebbe incontrato ilDelli [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe incontrato per predisporre la domanda insieme alla [OSCURATO:SOCIETA],raccogliendo, dal [OSCURATO:PERSONA] il via libera (Va bene.

Famme sapè, io tutto quello che c’era da fa,l’ho fatto, vedete voi) e seguito da una serie di conversazioni funzionali alla predisposizionedella documentazione della [OSCURATO:SOCIETA].Nella sentenza sono riportate le conversazioni tra i due imprenditori relative agli accordisottostanti.Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata (pag. 30), la cadenza diconversazioni, incontri e accordi denotava la presenza di una vera e propria architetturaprogettata dal [OSCURATO:PERSONA], attraverso continue consultazioni degli imprenditori amici e che,come risultava dalle conversazioni intercettate, mostrava la soddisfazione del [OSCURATO:PERSONA] diavere realizzato lo scopo di far partecipare alla gara la cordata dei suoi amici storici DelliCastelli-[OSCURATO:PERSONA] e aver reclutato altri due imprenditori da tenere a disposizione per le garesuccessive (il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]).Nel corso di una conversazione, parlando con un suo collaboratore, il [OSCURATO:PERSONA] si eraanche lamentato del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva cercato, come gli aveva consigliato,un accordo anche con altra società – concorrente dell’A.T.I. [OSCURATO:SOCIETA].-[OSCURATO:PERSONA].Mar. -osservando “la strategia mia era di fare un cartello ristretto”.Da qui le conclusioni delle sentenze di merito secondo le quali (pag. 21 della sentenzadi primo grado) “il sistema organizzato dal [OSCURATO:PERSONA] infatti era predisposto al fine di nonscontentare nessuno dei suoi amici, assicurando una rotazione del ristretto gruppo diimprenditori inseriti nella sua cerchia nell’affidamento degli appalti.

Tale sistema prevedeval’inserimento dei “perdenti”, che dovevano restare a disposizione e contare su occasionifuture in cui sarebbero stati ripescati”, e (pag. 22 della sentenza impugnata) che “l’accordocorruttivo, come strutturato, coinvolge quindi tutti gli appartenenti alla cerchia del pubblicoufficiale, i quali, una volta entrati nel giro, sono consapevoli che saranno, a turno coinvoltinell’aggiudicazione di appalti (…).L’utilità del [OSCURATO:PERSONA] è rappresentata dalla possibilità dipartecipare, prima o poi, a una gara qualsivoglia tra le tante gestite dal [OSCURATO:PERSONA]”.5.

E’ indiscutibile, fermo quanto si dirà nel prosieguo sul punto della qualificazionegiuridica del fatto, che il giudizio di responsabilità dei ricorrenti in relazione al reato di cui alcapo A) quale reato di corruzione per atto contrario si fonda essenzialmente sullaindividuazione dell'atto oggetto del patto corruttivo in relazione alla gara di appalto per ilavori di oggetto del bando deliberato il 25 luglio 2016 e, quindi, nella condotta di concorsonel reato di tentata turbativa di gara, specificamente individuato come atto contrario aidoversi di ufficio incombenti sul [OSCURATO:PERSONA] posto che la violazione di norme imperative,integrando, "ex se", la commissione di un autonomo reato, rende configurabile il delitto dicorruzione per atto contrario ai doveri di ufficio di cui all'art. 319 cod. pen., e non quello dicorruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen. (Sez. 6, n. 653 del 18/12/2025,dep. 2026, Civile, Rv. 289250 - 02).5.1.Le deduzioni difensive con riguardo al reato di cui al capo A) e alla possibilità diindividuare l’atto contrario ai doveri di ufficio riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] e al contributo delopportuno, fin d’ora esaminare, ancora prima delle questioni in rito proposte dal [OSCURATO:PERSONA] edai comuni motivi di ricorso che più direttamente riguardano la qualificazione giuridica deifatti.In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] (motivi 2 e 3 del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], motivo 1 delricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], brevi note difensive e motivi nuovi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA])contesta di poter essere ritenuto concorrente nella vicenda della turbativa di gara, nonessendo mai venuto in contatto e, anzi, avendo interesse contrario, a quello del Federicinella procedura di aggiudicazione dei lavori di manutenzione evidenziando, altresì, che lacondanna per tale reato, riqualificato come tentativo, non è irrevocabile.Sottolinea, inoltre, tal riguardo, che la sentenza di primo grado aveva escluso larilevanza delle cd. autocertificazioni di cui al punto A.2, frutto, al più, di un errore ma nonvalorizzabili come atto contrario; di essere del tutto estraneo alle vicende relative ai lavori dicui al punto A.3, legittimamente appaltati, come evidenziano anche le sentenze di merito, ein cui sono intervenute vicende illecite ulteriori, ma nella fase di esecuzione dei lavori e afavore della impresa [OSCURATO:PERSONA].Mar. del [OSCURATO:PERSONA] e, infine, la legittimità dell’affidamento deilavori di cui al punto A.2, del capo A), in ragione dell’urgenza dell’affidamento.Entrambi i ricorsi, richiamata la risalente procedura di assegnazione dei lavori dimanutenzione all’anno 2013, sottolineano che è erronea anche l’affermazione della Corte diappello secondo cui il bando di gara del 25 luglio 2016 sarebbe stato “cucito a misura” deirequisiti della società [OSCURATO:SOCIETA]., criticità, questa, mai rilevata e contestata nell’imputazionee nella sentenza di primo grado, tenuto conto che adeguato e sufficiente all’assegnazionedell’appalto era il possesso del requisito OS1 da parte della società [OSCURATO:PERSONA].Mar, requisito,peraltro, inserito nel disciplinare di gara e non del bando, legittime condizioni che eranoribadite anche in relazione alla gara bandita nel luglio 2016 e, comunque, estranee allaprocedura di mera proroga dei lavori.Quanto al [OSCURATO:PERSONA] (motivi 1 e 2) anche il ricorrente, sostiene che erroneamente laresponsabilità dell’imputato è stata ricondotta alla sua partecipazione alle condotte diturbativa di gara trascurando che proprio il [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato l’accordo con ilvisto che la sentenza di primo grado aveva già escluso la rilevanza, quale atto contrario,della cd. mancata comunicazione all’ANAC.Tale comunicazione non era dovuta in presenza di un mero errore materiale sulle datedella documentazione della [OSCURATO:SOCIETA]., errore che non integrava, come già ritenuto dalTribunale, un atto falso, sia perché relativo ad un mero atto endoprocedimentale, che nonavrebbe avuto alcun effetto ai fini della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla gara, sia perché difatto, neppure dopo l’emersione dei fatti del presente procedimento, l’ANAC non avevaadottato alcun formale provvedimento a carico dell’impresa.Erroneamente i Giudici del merito avevano valorizzato, quale momento diperfezionamento dell’accordo con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] l’incontro presso il centrocommerciale [OSCURATO:PERSONA] del 28 dicembre 2016 visto che ancora il 9 gennaio 2017 leconversazioni intercettate segnalavano come possibile la segnalazione ANAC.Ancora.Il ricorrente evidenzia non solo la insanabile contraddizione logica tra la esclusionedella illiceità penale del fatto di cui al punto A.2. – ritenuto insussistente già nella sentenza diprimo grado - e la sua valorizzazione quale atto contrario in relazione alla condotta di cui alpunto A.1, conclusione – secondo i motivi diffusamente illustrati nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA] -assunta in violazione di legge (artt. 163 d. lgs. n. 2006) poiché solo il d. lgs. n. 50 del 2016aveva introdotto fattispecie di conflitto di interesse per i privati che si trovassero in rapportocon la pubblica amministrazione e che l’art. 38 del d. lgs. n. 50 cit. non prevedeva alcunonere di comunicazione in capo all’appaltatore dei lavori, obbligo, semmai, violato solodall’architetto [OSCURATO:PERSONA] ma, comunque, relativo ad una situazione ben nota all’ASL.Illogico era il ritenuto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] anche nella condotta di cui al puntoA.3, cui, invece, l’imprenditore era estraneo, condotta valorizzata per ricostruire, un“sistema” ma in termini del tutto contraddittori sia in conseguenza dell’indebitocoinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] che del [OSCURATO:PERSONA] ritenuto, però, questi estraneo alle dazioni cheavrebbero coinvolto solo i due imprenditori che da epoca risalente avevano rapporti con ilCascarino e, quindi, spostando l’oggetto della ricostruzione del reato di corruzione dallaricostruzione dell’accordo alle vicende di turbativa di gara e su altre, e non specificate gare,che, a turno, i quattro imprenditore si sarebbero divisi.impugnata nella parte in cui, ai fini dell’assegnazione dei lavori di manutenzione ritengonorilevante – come già per l’assegnazione del 2013- il possesso, da parte della [OSCURATO:SOCIETA].della categoria OS6 essendo, invece, necessario e sufficiente ai fini dell’aggiudicazione, ilpossesso da parte della [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. il requisito OS1, cioè la categoria cd. prevalente.6.I rilievi difensivi sono infondati.6.1.

Le specifiche censure difensive che denunciano plurimi e concorrenti vizi dimotivazione della sentenza impugnata e conseguente erronea applicazione della leggepenale, risultano versate in fatto - e, dunque sfuggono al sindacato di questa Corte -risolvendosi nella proposta di un apprezzamento alternativo a quello compiuto dai Giudici delmerito, che non è manifestamente illogico.Le censure difensive risultano, inoltre, del tutto parziali sia perché trascurano larilevanza probatoria, anche ai fini della qualificazione giuridica dei fatti, del contenuto delleintercettazioni e dei servizi di osservazione – che documentano gli incontri dei ricorrenti conil [OSCURATO:PERSONA] e il contenuto degli accordi convenuti in vista della gara per l’aggiudicazione deilavori di cui al bando del 25 luglio 2016 attraverso la predisposizione della relativadocumentazione - e perché trascurano del tutto sia la centralità del ruolo del [OSCURATO:PERSONA], che,in quanto pubblico ufficiale e responsabile unico dei procedimenti amministrativi, ne era ilperno sia la cronologia e la intersecazione delle diverse vicende di cui offrono unavalutazione riduttiva e frazionata, con una operazione inammissibile sul piano logico primache su quello giuridico.I ricorrenti procedono, infatti, alla progressiva segmentazione dei fatti che, vale benesottolinearlo, con riferimento alla condotta di corruzione di cui al punto

1. del capo A), lesentenze di merito hanno ricostruito non già limitandosi a richiamare l’esito del procedimentoper turbativa di gara, ma analizzando ed esaminando puntualmente il contenuto delleconversazioni intercettate e la loro intersezione con i procedimenti in corso di aggiudicazionedei lavori di manutenzione, anche in regime di proroga: ed è su tale interazione che èstrutturata la motivazione sul contributo concorsuale degli odierni ricorrenti.6.2.

Va, inoltre, premesso che l’imputazione originaria ascritta ai ricorrenti contestavaad entrambi il concorso nel reato di cui all’art. 318 cod. pen. ascritto al Cascarinodescrivendo la creazione da parte del pubblico ufficiale di un vero e proprio “sistema”predisposto per assicurare una rotazione degli appalti ad un ristretto gruppo di imprenditori,un sistema non rigido e chiuso ma aperto ad altri apporti, quale quello del [OSCURATO:PERSONA] che erastato segnalato al [OSCURATO:PERSONA] da un suo amico in tempi recenti e a favore del quale ilCascarino si era inizialmente speso per favorirne la partecipazione proprio alla gara banditail 25 luglio 2016 (ad es. fornendogli la pennetta usb e riaprendo i termini per i sopralluoghipropedeutici, come illustrato al punto

3. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto) e, inoltre, per utilizzarlo,come evincibile dalle conversazioni intercettate, nel caso in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stataesclusa dalla partecipazione alle gare di appalto, obiettivo, questo, tenacemente perseguitodal [OSCURATO:PERSONA] (la sentenza di primo grado a pag. 29 riporta il tentativo del [OSCURATO:PERSONA] diconseguire frettolosamente la categoria OS6, necessaria per la partecipazione alla gara,forse sul filo di lana pure conseguibile attraverso un avvalimento) e, infine, mettendo incontatto il [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] (ivi pag. 29) al quale il [OSCURATO:PERSONA] si era presentato propriocome “l’amico di [OSCURATO:PERSONA]”.6.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si incentra sulla estraneità del ricorrente ai contattiintervenuti con il [OSCURATO:PERSONA] che, sarebbero stati contrari al suo interesse e quello del DelliCastelli sul rifiuto opposto all’accordo con il [OSCURATO:PERSONA] ma, come si è anticipato, entrambi iricorrenti propongono una lettura frammentaria della vicenda e delle fonti di provatrascurando che [OSCURATO:PERSONA], anche per la difficoltà del [OSCURATO:PERSONA] di conseguire la necessariaiscrizione alla categoria OS6, si stava, contemporaneamente, impegnando fattivamenteproprio per evitare che il [OSCURATO:PERSONA] venisse estromesso dalla gara relativa al bando del 25luglio 2016 per i lavori di manutenzione che, già nell’anno 2013, erano stati affidati all’A.T.I.[OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA].

Mar., affidamento variamente prorogato e la cui ultima proroga era incorso di scadenza.La sentenza di primo grado (pag. 29) ha evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] si fosseopposto all’accordo proponendo una divisione dei lavori (proposta di cui si faceva portatoresempre il [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]) che questi non aveva immediatamente accettato.7.

Rileva il Collegio che il reato di turbata libertà degli incanti ascritto agli imputati, non sirisolve, come sembrano sottendere i ricorrenti, sul piano del concorso del [OSCURATO:PERSONA] e DelliCastelli nel reato di cui all’art. 56-353 cod. pen. attraverso le collusioni intervenute tra gliimprenditori privati interessati alla gara, e che, peraltro, nel caso in esame hanno riguardatodirettamente anche il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – come innanzi precisato – né nel rapportocollusivo intercorso direttamente tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma riguarda, come correttamenteritenuto dai Giudici del merito, il rapporto collusivo, intervenuto direttamente tra il [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale preposto alle operazioni di gara, e funzionale ad alterare laprocedura comparativa nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che concorrevano peraggiudicarsi l’appalto delle manutenzioni, in prosecuzione del risalente affidamento e quellooggetto del bando del luglio 2016 nonché la predisposizione di documentazione artata e dicomodo, per escludere qualsiasi pericolo di esclusione della [OSCURATO:SOCIETA]. da appalti pubblici.Nella fattispecie di concorso di persone nel reato i partecipanti condividono un unicodisegno criminoso per raggiungere un fine comune e non è necessario che siano comunianche gli interessi economici che ben possono essere diversi, o addirittura in contrasto.Il contenuto delle conversazioni intercettate – descritto al punto

4. che precede - e gliincontri intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre era in corso la procedura digara ed aventi ad oggetto proprio le gare di cui ai punti A.1 e A.2 e la sistemazione delladocumentazione, rendono configurabili, a carico del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia una condottadi collusione con il funzionario, nel frattempo impegnato anche con il [OSCURATO:PERSONA] nelcoinvolgimento di questi proprio alla gara in esame, sia il ricorso ad un mezzo fraudolento inrelazione all’aggiustamento della documentazione, relativa alla comunicazione diretta alTanese, funzionale ad evitare che venisse rilevata, a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. la situazione diconflitto di interesse in cui l’impresa si trovava in relazione ai lavori per la realizzazione dellascala antincendio presso l’[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA].Va ricordato che l'art. 353 cod. pen. indica come condotte rilevanti ai fini dellasussistenza del reato, oltre alla violenza, alla minaccia, all'offerta di doni o promesse, lecollusioni altresì il ricorso ad «altri mezzi fraudolenti», nozione, questa, idonea ad includerenon solo l'utilizzo di documenti falsi attestanti la sussistenza dei requisiti necessari perl'aggiudicazione di una gara ma qualsiasi artificio, inganno o mendacio concretamenteidoneo a conseguire l'evento del reato, configurabile anche in un danno potenziale e mediato(cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 40831 del 08/06/2010, Dell'Aquila, Rv. 248788, nonché Sez. 6, n.8443 del 08/05/1998, Misuraca, Rv. 212223).Sostengono i ricorrenti che il reato di falso, come già affermato nella sentenza di primogrado, che aveva assolto gli imputati dalla contestazione di cui al punto A.2 del capo A),aveva omesso tuttavia di pronunciarsi in tal senso anche con riferimento al punto A.1, delmedesimo capo A), in cui, nella parte descrittiva del reato di tentativo di turbata libertà degliincanti, veniva richiamata la medesima condotta.La Corte di merito (pag. 54), esaminando lo specifico motivo di appello del [OSCURATO:PERSONA] –nella parte in cui aveva censurato la formale mancata assoluzione dal reato di cui al puntoA.2. del capo A) - ha rilevato, invece, che il Tribunale non aveva assolto i ricorrenti dal reatodi cui al punto 2, del capo A) e aveva escluso non la storica materialità degli accadimenti,bensì la rilevanza come autonoma fattispecie di reato di falso richiamando il contenuto dellanota del [OSCURATO:PERSONA] che si giocava sul piano della legittimità della nomina dell’architettoMantuano quale direttore tecnico della [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’appalto e alla esecuzionedei lavori di realizzazione della scala antincendio a decorrere dal 26 giugno 2015, momentoin cui era subentrato, quale unico direttore tecnico dell’impresa, a [OSCURATO:PERSONA], tacendosulla sussistenza o meno del conflitto di interessi in relazione alla esecuzione di tali lavoriper effetto della coincidenza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], della qualità di direttore tecnico dellasocietà e responsabile della sicurezza della stazione appaltante, cioè l’ASL Roma 1.Come puntualmente evidenziato dalla Corte di appello, la sentenza di primo grado (apag. 31) aveva, tuttavia, richiamato la più totale partigianeria del dirigente, dimostrata inoccasione dell’approntamento della documentazione, valorizzandola quale condottaemblematica del reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 cod. pen.,parimenti contestato, poiché il [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso nella relazione predisposta sullabase della ricostruzione offertagli dagli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 29 e30), ogni riferimento alla esistenza del conflitto di interessi in relazione alla esecuzione deilavori per la costruzione della scala antincendio e aveva, di fatto, compiuto il “ripescaggio”della [OSCURATO:SOCIETA]., ormai ritenuta bruciata, e non candidabile alla gara per l’aggiudicazione deilavori di cui al bando del 25 luglio 2016, rimuovendo obiettivamente un ostacolo allapartecipazione alla gara, condotta che assumeva rilievo ai fini della fattispecie corruttiva, dicui costituiva una manifestazione.La Corte di merito, attraverso un linguaggio diretto ma efficace, pur escludendo lafalsità della comunicazione, ne ha in sostanza affermato il contenuto mendace e parziale e,pertanto, suscettibile di integrare la condotta di collusione e altro mezzo fraudolento tra ilCascarino, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].8.Visti il rilievo che a tale vicenda viene attribuito nei motivi di ricorso e i riferimentinormativi richiamati dai ricorrenti, devono essere chiarite le coordinate in diritto nella materia,implicite nella ricostruzione della Corte di appello, posta la premessa che l’appalto dei lavoridella scala antincendio, che sarebbe stato direttamente inficiato dalla incompatibilità delMantuano e dal conflitto di interessi, non è oggetto della contestazione.Solo di riflesso, se rilevato nella procedura specifica, il conflitto di interessi delMantuano e della [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto incidere sulle altre procedure in corso dellasocietà qualora l’ANAC, ricevuta la comunicazione dell’ASL, avesse escluso la società dallapartecipazione ad altri appalti.La posizione di incompatibilità del [OSCURATO:PERSONA] e il suo conflitto di interessi sono, infatti,evidenti e pacifici, al di là della riduttiva ricostruzione che ne offrono i ricorrenti, riducendolo,secondo la ricostruzione fatta dal [OSCURATO:PERSONA] su relazione del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a unmero errore materiale nella indicazione delle date della nomina dell’architetto [OSCURATO:PERSONA],errore per effetto del quale il direttore tecnico [OSCURATO:PERSONA], già nominato il 9 marzo 2015, nonsarebbe stato, fino al 26 giugno 2015, direttore tecnico del cantiere perché affiancato daldimissionario [OSCURATO:PERSONA], il cui nominativo era stato comunicato dall’impresa con attodi data certa.Ben altre, infatti, sono le ragioni della incompatibilità della funzione del Mantuanononché quelle del conflitto di interesse, taciute nella posticcia documentazione predisposta erivenienti dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dalla funzione dicontrollo in materia di corruzione dell’ANAC: l’architetto [OSCURATO:PERSONA] rivestiva pacificamente,nello stesso cantiere, l’incarico di coordinatore per la sicurezza e quello di direttore tecnicodella [OSCURATO:SOCIETA].Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione del contratto di appalto ènominato, ai sensi dell’art. 90 del d. lgs. n. 81/2008, dal responsabile unico delprocedimento, quindi dalla stazione appaltante, con una nomina che è costitutiva di unaposizione di garanzia tipica per la area di rischio in materia di sicurezza nel caso di cantieriin cui operino più imprese esecutrici dei lavori.L’art. 89, comma 1, lett. f) d. lgs. n. 81 cit. – richiamati i compiti del coordinatore per lasicurezza descritti dall’art. 92 d. lgs. 81 cit. – prescrive che coordinatore per la sicurezzanella fase di esecuzione del contratto di appalto incaricato dal committente o dalresponsabile dei lavori, non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suodipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato e ciòper l’ovvia ragione che si verrebbe a creare una condizione di controllore-controllato, avendoil coordinatore l’obbligo di controllare le imprese operanti nel cantiere mentre il direttoretecnico del cantiere è il soggetto al quale è affidata la direzione dell’organizzazione tecnicadel cantiere ed è inquadrato, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 81cit. come dirigente.La materia della incompatibilità dei soggetti incaricati in materia di sicurezza sul lavoroè integrata dalle previsioni di cui al d. lgs. n. 39 del 2013, che trova applicazione al caso inesame trattandosi di affidamento precedente alla entrata in vigore del d. lgs. n. 50 del 2016.Ne consegue che il direttore tecnico dell’impresa esecutrice dei lavori versa insituazione di incompatibilità con le funzioni di coordinatore per la sicurezza per la stazioneappaltante e, altresì, che, essendo dipendente, con funzioni dirigenziali, dell’impresaappaltatrice, versa in situazione di conflitto di interesse con la pubblica amministrazione chegli abbia conferito l’incarico di coordinatore per la sicurezza.Detto in parole semplici, poiché il coordinatore sulla sicurezza è un consulente tecnicodel committente non può avere rapporti lavorativi con l'appaltatore versando, altrimenti, inuna situazione di conflitto di interessi il che abilita l’intervento, ai sensi dell’art. 39 del d. lgs.2013, dell’ANAC che vigila sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ponendoparticolare attenzione proprio ai settori che gestiscono la sicurezza negli appalti in quantoesposti a rischio corruttivo.I ricorrenti sostengono che non era sussistente il presupposto del conflitto di interessi,non applicabile all’epoca dei fatti all’impresa ma solo al pubblico dipendente; che lasegnalazione all’ANAC non era né doverosa né opportuna e che neppure gli effetti di talecomunicazione sarebbero stati rilevanti sulle procedure in corso.Tutti i rilievi sono infondati.La disciplina generale in materia di conflitto di interessi è contenuta nell’art. nell’art. 6-bis l. n. 241 del 1990 (introdotto dall’art.1, comma 41 della l. n. 190 del 2012) secondo cui «Ilresponsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, levalutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi incaso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».Mentre le disposizioni di cui agli artt. 6,7 e 14 d.PR. n. 62 del 2013 (Regolamentorecante codice di comportamento dei dipendenti) si riferiscono ai pubblici dipendenti - cioè aisoggetti legati da un rapporto organico con la pubblica amministrazione – e la disciplina dicui al d. lgs. n. 39 cit. afferisce più propriamente alle incompatibilità, la disposizione di cuiall’art. 6-bis cit. si riferisce specificamente al conflitto di interessi, strutturale o anchepotenziale, applicabile anche ai privati competenti ad adottare valutazioni di caratteretecnico per conto dell’Ufficio: certamente era il [OSCURATO:PERSONA] a dovere comunicare la propriaincompatibilità all’ASL Roma 1, che gli aveva conferito l’incarico, incompatibilità che era bena conoscenza – avendo la disponibilità della documentazione tecnica di gara - del Cascarinoche avrebbe dovuto rimuovere il [OSCURATO:PERSONA] dall’incarico di coordinatore per la sicurezza: matanto non significa, secondo la riduttiva versione dei ricorrenti, che la posizione dellaDo.Ra.Ma. fosse sicuramente estranea ai possibili rilievi dell’ANAC, come efficacementedimostrato dalle conversazioni intercettate in cui [OSCURATO:PERSONA] si mostra preoccupato non deirilievi che possono essergli mossi come responsabile del procedimento ma proprio delleconseguenze che possono derivare dalla situazione di conflitto di interesse alla [OSCURATO:SOCIETA].,che neppure vi era estranea visto che l’architetto [OSCURATO:PERSONA] “cumulava” incarichiincompatibili di cui anche la società era a conoscenza.I rilievi difensivi trascurano che il [OSCURATO:PERSONA], già nominato fin dal 9 marzo 2015 direttoretecnico della [OSCURATO:SOCIETA]., quindi investito di funzioni dirigenziali della società, era titolareanche di un contratto quale coordinatore per la sicurezza in relazione alla medesima operapresso l’Ufficio tecnico del [OSCURATO:PERSONA] – mai dismesso – e che gli effetti pregiudizievoli,derivanti dal rilevabile conflitto di interessi del [OSCURATO:PERSONA] non erano riferibili solo a questipoiché la risposta sul punto alla richiesta di chiarimenti del direttore generale (che segnalavala gravità delle irregolarità già emersa nel corso dell’audizione del [OSCURATO:PERSONA] del 26novembre 2016), già preludeva al rilievo del conflitto di interessi e che le iniziativesuccessive, rimesse al direttore generale, non erano controllabili dal [OSCURATO:PERSONA] che,pertanto, doveva risolverle a monte, come giustappunto aveva fatto tacendo sul conflitto diinteressi nella nota inviata al direttore generale [OSCURATO:PERSONA].Alla stregua di tali coordinate, sono condivisibili le conclusione dei Giudici del meritoche, pur avendo escluso la falsità della comunicazione del [OSCURATO:PERSONA] al direttore generaleTanese – il falso, come noto, non può individuarsi in una mera omissione di notizie, purerilevanti -, ne hanno evidenziato la natura reticente, parziale e fuorviante poiché, come dallostesso [OSCURATO:PERSONA] illustrato al [OSCURATO:PERSONA] (pag. 27 della sentenza impugnata), la comunicazioneera stata predisposta in termini soft, spostando l’attenzione sulla contemporanea funzione didirettore tecnico della [OSCURATO:SOCIETA]. in capo al [OSCURATO:PERSONA] e all’architetto [OSCURATO:PERSONA] fino al 26giugno 2015, data di rilascio del certificato SOA che aveva attestato, in capo alla dittaesecutrice dei lavori, il possesso dei requisiti economici, tecnici e organizzativi per lapartecipazione alle gare d'appalto pubbliche, garantendo l'idoneità dell'azienda a eseguirelavori edili e infrastrutturali, data, quella del giugno 2015, dalla quale divenivano operative ledimissioni di [OSCURATO:PERSONA].Rileva il Collegio che il dato che emerge è, altresì, quello della doverosità dellacomunicazione al direttore generale [OSCURATO:PERSONA] della situazione di conflitto di interesse rilevatadal [OSCURATO:PERSONA] che, nella qualità, era tenuto, ai sensi dell’art. 8 del d.PR. n. 62 cit., a fornireobbligatoriamente al direttore generale informazioni complete sulle situazioni di conflitto diinteresse (reale o potenziale), con una dichiarazione che deve essere veritiera e la cuiomissione integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.

La sentenza di appello evidenzia, infine, che la serietà della situazione emergeva,prima ancora che dalle conversazioni del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] – al quale il funzionarioera restio a comunicare l’accaduto – dalle conversazioni con il personale dell’Ufficio – ilRamoino – nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA] assentiva alle affermazioni del collaboratore sulpericolo al quale era esposta la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle gare e sulla necessità,prospettatagli dal Ramoino, di dover “modificare tutta la strategia della gara …con un altrosocio…diverso…che ha delle qualificazioni per adesso… a quindici giorni dallaconsultazione dell’offerta”.9.E’ alla luce di tale risultanze e del posticcio contenuto della nota inviata al direttoregenerale [OSCURATO:PERSONA] che va, infine, saggiata la tenuta delle argomentazioni dei ricorsi checontestano le conclusioni dei Giudici del merito secondo cui l’appalto del luglio 2016 erastato “cucito” addosso alle caratteristiche della società [OSCURATO:SOCIETA]. al pari di quello giàassegnato alla A.T.I. [OSCURATO:SOCIETA].-[OSCURATO:PERSONA].Mar. nel 2013 in scadenza sullo scorcio del 2016,ricorsi che giungono a sostenere la “strumentalità” delle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA].Non è seriamente revocabile in dubbio la cupidigia del pubblico funzionario chetraspare in maniera evidente dalla conversazione con la quale il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva allacompagna di disporre del suo conto corrente per effettuarvi versamenti – indicati nell’importomensile di tremila euro - che non poteva registrare sul proprio conto e la conversazionedell’8 ottobre 2016, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] lamentava un danno subito, minacciando dirivalersi sul [OSCURATO:PERSONA] né è revocabile in dubbio che il mezzo per la realizzazionedell’arricchimento personale del funzionario era realizzato attraverso la corruzionesistematica – la sentenza a carico del [OSCURATO:PERSONA] è, ormai, irrevocabile -: uno scambio a cui iricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si prestavano per il conseguimento dei loro obiettiviimprenditoriali usufruendo degli atti contrari ai doveri di ufficio del [OSCURATO:PERSONA] e non comemeri fruitori di atti legittimi o, addirittura, vittime delle condotte induttive del funzionario.E’, infatti, dalle parole del Ramoino ma anche dalle iniziative che il [OSCURATO:PERSONA] avevaintrapreso per coinvolgere il [OSCURATO:PERSONA], prima, ed evitare, poi, la comunicazione al direttoregenerale [OSCURATO:PERSONA] del conflitto di interessi della società [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’appaltodella scala antincendio, che si conferma la essenzialità del requisito del possesso dellacategoria OS6 da parte delle società che concorrevano all’appalto bandito nel luglio 2016.Come noto, la pubblica amministrazione appaltante gode di ampia discrezionalità nellaindividuazione dei requisiti di capacità tecnica delle ditte che parteciperanno alla gara.La ricostruzione svolta dai ricorrenti – segnatamente dal [OSCURATO:PERSONA] - con i motivi di ricorsoin materia di SOA è corretta, alla stregua della disciplina recata in materia dal d. lgs. n. 36del 2023, che, tuttavia, non è applicabile al caso in esame.Soprattutto la esattezza, sul piano generale e astratto, dei rilievi svolti, si scontra, con laprevisione, contenuta nel disciplinare di gara, dell’obbligatorietà delle categorie che, oltre allaSOA OG1, dovevano essere possedute dalle imprese, in quanto indicate come necessarie aifini della partecipazione alla gara, e, fra queste, proprio la categoria OS6, classifica III bis, inpossesso solo della società [OSCURATO:SOCIETA]. e non anche della [OSCURATO:PERSONA].

Mar.La categoria OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici evetrosi) è, di norma, classificata come categoria scorporabile nel nuovo codice degli appaltie, in base al quadro normativo del 2016 (il d. lgs. n. 50 del 2016 e il D.Pr. 207 del 2010), lastazione appaltante poteva prevederla come obbligatoria o scorporabile, a seconda dellanatura dei lavori e della discrezionalità tecnica, purché fossero rispettate le regole diprevalenza e subappalto.Ma, nel caso in esame, come evincibile dal testo del disciplinare prodotto dalla difesa, ilpossesso della categoria OS6, con indicazione dei limiti economici richiesti, veniva ritenutanecessario requisito di partecipazione alla gara delle ditte che vi partecipavano e, pertanto,l'impresa concorrente doveva possedere tale certificazione, come correttamente ritenuto daiGiudici del merito.Il dato di rilievo, in conclusione, non è relativo al profilo di illegittimità della scelta dellapubblica amministrazione né al numero delle imprese che possedevano la qualifica OS6 néalle modalità di inserimento del requisito fin nel remoto bando del 2013 – e che il Franciaaveva conseguito sul filo di lana proprio il 23 febbraio 2012 - né se tale requisito fosse statoinserito nel bando o nel disciplinare a cura del [OSCURATO:PERSONA] o del direttore generale – cheaveva adottato, a suo tempo, la modifica del disciplinare di gara - ma di una previsione che,in astratto lecita e legittima, rileva, nel contesto delle descritte operazioni di gara e“sistemazione” della documentazione alle quali sovrintende il [OSCURATO:PERSONA], come una sceltache denota il favoritismo del [OSCURATO:PERSONA] verso il [OSCURATO:PERSONA] poiché il paventato pericolo diesclusione del [OSCURATO:PERSONA] dalle gare di appalto, avrebbe potuto comportare, secondo la efficacesintesi fatta dal funzionario Ramoino, la necessità di “modificare tutta la strategia della gara…con un altro socio…diverso…che ha delle qualificazioni per adesso… a quindici giornidalla consultazione dell’offerta”: da qui l’attivismo del funzionario per predisporre, attraversouna comunicazione posticcia e sulla base delle informazioni predisposte dal [OSCURATO:PERSONA], unanota soft inviata al direttore generale [OSCURATO:PERSONA] per scongiurare il pericolo della esclusione diquesti.Tanto a trascurare che la scelta di prevedere la categoria OS6 viene,retrospettivamente, precisata dal Ramoino che ne ricordava la ragione al Cascarinorammentandogli la vera ragione della previsione della categoria OS6 a favore del [OSCURATO:PERSONA](pag. 28 della sentenza di primo grado) e che non poteva essere eliminata quale requisito dipartecipazione alla gara aprendo, così, alla partecipazione alla gara della sola società Edil10.Alla stregua di tali considerazioni risulta infondato il primo motivo di ricorso diDomenico [OSCURATO:PERSONA] che denuncia la illegittimità della sentenza impugnata che avrebbeomesso di esaminare il primo motivo di appello sulla nullità della sentenza di primo gradoper la condanna dell’imputato per un fatto diverso da quello contestato con il decreto chedispone il giudizio.L'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione, infatti,non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debbaconsiderarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione,in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesseessenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenzamedesima (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 - 01).Nel caso è in esame, è infondata la premessa dalla quale muove il rilievo della difesasecondo cui si è in presenza di mutamento del fatto.Secondo la giurisprudenza di legittimità il mutamento del fatto che, nell’ambito diaccertamento del giudice e dell’effetto a sorpresa per l’imputato, ne viola i diritti di difesa, èravvisabile nel caso in cui il fatto per il quale è disposta la condanna sia, rispetto allaimputazione, «in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che sisia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenutiessenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad unfatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa» (cfr. Sez.

U, n.3651 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01).Sul tema si è, inoltre, precisato che, ai fini della valutazione della corrispondenza trapronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., deve tenersi conto non solo delfatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate aconoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicchéquesti abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto afondamento della decisione (Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera e altri, Rv. 254419; nellostesso senso, Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257278).Come anticipato (punto 7), la contestazione ascritta agli imputati con il decreto chedispone il giudizio, nella necessaria forma sintetica che connota l’imputazione, richiamavasia il reato di cui all’art. 318 cod. pen. sia quello di corruzione per atto contrario enucleando,a carico del [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al reato di corruzione per l’esercizio della funzione, ilsistematico asservimento di questi agli interessi dei privati imprenditori che concorrevanoalle gare di appalto seguite nella qualità di responsabile unico del procedimento e, conriferimento alle specifiche procedure di affidamento dei lavori, gli atti contrari ai doveri diufficio posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, oltre allecondotte ricondotte al reato di turbativa di gara, quelle di cui ai punti A.2. e A.3.La sentenza di primo grado aveva ritenuto assorbito il reato di cui all’art. 318 cod. pen.in quello di cui all’art. 319 cod. pen. precisando, in dispositivo, “esclusa la condotta i cui alnumero

2. del capo A)”.La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado e ha evidenziato(pag. 54) che il Tribunale, nell’indicare la esclusione della condotta di cui al punto

2. – che èstatuizione diversa dalla pronuncia di assoluzione - ne aveva escluso l’autonoma rilevanzacome autonoma fattispecie di reato, quale falso in atto pubblico, essendosi concretata nellamera omissione delle notizie che il direttore generale avrebbe dovuto comunicare all’ANACin materia di incompatibilità del [OSCURATO:PERSONA], quale direttore tecnico del cantiere e,contemporaneamente, coordinatore per la sicurezza su incarico dell’ASL Roma 1 inrelazione alla esecuzione dei lavori della scala antincendio.Aveva evidenziato, tuttavia, la Corte di merito che anche la sentenza di primo grado,esaminando tale vicenda, aveva sottolineato la più totale partigianeria del [OSCURATO:PERSONA] (pag.31 della sentenza di primo grado) e, quindi, valorizzato la vicenda quale condotta rilevante aifini della sussistenza del reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318cod. pen., parimenti contestato e assorbito nel reato di corruzione per atto contrario.Le conclusioni comuni cui sono pervenuti i Giudici del merito, attraverso unamotivazione analitica che teneva debitamente conto anche delle specifiche deduzionidifensive svolte su ciascun segmento della contestazione sia sul piano della ricostruzione infatto che delle implicazioni in diritto che ne derivavano ai fini della sussistenza degli elementistrutturali dei reati di corruzione addebitati, si pongono in linea di continuità con l’addebito siadel reato di cui all’art. 318 cod. pen. ascritto al [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, ai correi, e cheindividuava a carico del [OSCURATO:PERSONA] e degli odierni ricorrenti, la creazione di un vero e propriosistema predisposto per assicurare loro una rotazione nell’affidamento degli appalti, unsistema non rigido e chiuso che, anzi, il [OSCURATO:PERSONA] si riprometteva di aprire ad altri apporti,quale quello del [OSCURATO:PERSONA] che gli era stato segnalato da un amico in tempi recenti e a favoredel quale il [OSCURATO:PERSONA] si era inizialmente speso (cfr. punto 3 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto) perfavorirne la partecipazione proprio alla gara bandita il 25 luglio 2016 (ad es. fornendogli lapennetta usb e riaprendo i termini per i sopralluoghi propedeutici) e, infine, per utilizzarlo nelcaso in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata esclusa dalla partecipazione alle gare di appalto,obiettivo, questo, tenacemente perseguito dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva tentato di conseguire ilrequisito della categoria OS6, necessaria per la partecipazione alla gara, e, poi, mettendo incontatto il [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] al quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto un accordo piùampio, in modo da coinvolgere nell’affidamento anche altra impresa, accordo rifiutato dalDelli [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si incentra sulla estraneità del ricorrente ai contattiintervenuti con il [OSCURATO:PERSONA] che, sarebbero stati contrari al suo interesse ma, come si èanticipato, il ricorrente propone una lettura frammentaria della vicenda e delle fonti di provatrascurando che [OSCURATO:PERSONA], anche per la difficoltà del [OSCURATO:PERSONA] di conseguire la necessariaiscrizione alla categoria OS6 e per le difficoltà frapposte dal [OSCURATO:PERSONA] in merito alla“spartizione” dei lavori (cfr. pag.32 della sentenza di primo grado), si stava,contemporaneamente, impegnando fattivamente proprio per evitare che il [OSCURATO:PERSONA] venisseestromesso dalla gara relativa al bando del 25 luglio 2016 e, all’uopo, aveva predisposto, larisposta ai chiarimenti chiesti dal direttore generale [OSCURATO:PERSONA], in termini soft come il Cascarinoprecisava al [OSCURATO:PERSONA] in occasione della conversazione del 7 gennaio 2017.Secondo i ricorrenti a tale data non poteva ancora ritenersi perfezionato alcun accordoin merito alla partecipazione alla gara della [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].Mar ma i rilievi difensivitrascurano i rapporti intercorsi tra gli imprenditori e il [OSCURATO:PERSONA] nei giorni del 28 e 29dicembre 2016 quando, a seguito dell’incontro del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] presso ilCentro [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso la sede della [OSCURATO:PERSONA].Mar. (cfr.sentenza di primo grado a pag. 31) dove [OSCURATO:PERSONA] aveva convocato, con urgenza, ilimpegnato altrove, rispondendogli “Aho, Amico, è nell’interesse tuo” e poi adoperandosipersonalmente con il personale della [OSCURATO:SOCIETA]. per conseguire la intestazione al Franciadell’assicurazione e per l’acquisizione dei bilanci della [OSCURATO:SOCIETA].Il disinteresse del [OSCURATO:PERSONA] è del tutto apparente alla stregua del via libera che avevadato al [OSCURATO:PERSONA] (v. sopra, pag. 39), e che il 29 dicembre 2016, alla vigilia del termineultimo per la presentazione delle offerte, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erarecato personalmente a casa del [OSCURATO:PERSONA]: incontro che la sentenza di primo grado, avevaricondotto alla necessità di ringraziare il [OSCURATO:PERSONA] per l’enorme impegno che aveva profusoper la conseguita possibilità di partecipare alla gara.[OSCURATO:PERSONA], da parte sua, nella conversazione intrattenuta con un collaboratore (pag. 33della sentenza di primo grado) mostrava grande soddisfazione per essere riuscitonell’intento di far partecipare alla gara i suoi storici amici e per avere “pescato” altri dueimprenditori su cui contare in futuro, lamentandosi del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avevaseguito il suo consiglio di trovare un accordo anche con altra impresa concorrente (laCofely), aggiungendo “infatti la strategia mia era di fare un cartello ristretto…io lo sapevo cheerano ste tre che…”.La sentenza impugnata, dunque, ha ben individuato, enucleando le specifiche condottecollusive del [OSCURATO:PERSONA], coautore della documentazione inoltrata all’avvocato per predisporre labozza di risposta da inviare al direttore generale [OSCURATO:PERSONA], partecipe ad accordi e incontri,oltre che beneficiario delle procedure amministrative di aggiudicazione in corso, il contributodel ricorrente alla commissione degli atti contrari ai doveri di ufficio che si innestavano su unsostrato di favoritismi e agevolazioni dell’imprenditore, contributo che non è eliso dallacircostanza che, a suo carico, non siano emerse illiceità nella realizzazione dei lavori pressoil DEA dell’[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] ovvero nella procedura di proroga dell’appalto dei lavori che,con la gara bandita il 25 luglio 2016, condivideva la tempistica di affidamento dei lavorinonché le preoccupazioni del [OSCURATO:PERSONA] delle difficoltà, addirittura maggiori rispetto al nuovoappalto, che sarebbero derivate dalla eventuale comunicazione al direttore generale Tanesedel conflitto di interessi rilevabile nel corso dei lavori per la realizzazione della scalaantincendio, conflitto in cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. era pienamente coinvolta, con pienaconsapevolezza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della situazione di incompatibilità del proprio direttoredi esecuzione dei lavori.11.Anche il secondo motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], sul vizio di travisamentodella prova, è infondato.Il ricorrente torna sulla valutazione di illiceità della condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA], sia inrelazione alla gara avente ad oggetto la proroga dei lavori di manutenzione sia quelli diaffidamento oggetto della gara del 25 luglio 2026, sul punto della mancata comunicazioneall’ANAC della situazione di incompatibilità in cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. versava in relazionealla realizzazione dei lavori relativi alla costruzione di una scala antincendio pressol’[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso muove dal rilievo che non può ritenersi che la sentenza impugnata e quella diprimo grado abbiano dato luogo ad una doppia conforme che, come noto, rileva ai fini dellaperimetrazione del vizio di travisamento della prova.I presupposti della cd. doppia conforme – una figura di elaborazione giurisprudenziale -sono stati precisamente individuati nella giurisprudenza e sono ravvisabili quando lasentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado siavalutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).Nel caso in esame, per affermare la natura di doppia conforme delle sentenze di merito- contestata anche dal [OSCURATO:PERSONA] -, rileva non solo che la sentenza impugnata ha rimandatoalla sentenza di primo grado per la ricostruzione dei fatti di causa (nelle pagg. da 1 a 47) ma,soprattutto, la circostanza che la sentenza impugnata ha ritenuto decisive e rilevanti ai finidel giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] le evidenze probatorie tratte dalle conversazioniintercettate e dai servizi di osservazione e pedinamento, che documentavano non solo icontatti personali con il [OSCURATO:PERSONA] ma anche, in diretta, l’approntamento della documentazionein risposta alla richiesta del direttore generale [OSCURATO:PERSONA] del 13 dicembre 2016.La Corte di appello, condividendo il giudizio di attendibilità di tali elementi di prova giàespresso dal Tribunale, sia pure ponendosi in ragionato confronto critico con i motivi diappello, ha sottoposto le risultanze delle conversazioni intercettate ad un’analisi puntuale alfine di individuare il nucleo dalla condotta antigiuridica del [OSCURATO:PERSONA], da questiprecisamente illustrata nelle conversazioni intercettate, condotta alla quale va riportata – intermini di reciprocità e interdipendenza- quella del [OSCURATO:PERSONA].Deve, pertanto, escludersi che la Corte di appello sia incorsa nel vizio di travisamentodella prova, omettendo la valutazione di aspetti decisivi delle risultanze probatorie posto cheil vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo adisarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per laessenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, come ampiamente illustratoai punti che precedono.12.I ricorrenti contestano il tema delle utilità percepite dal [OSCURATO:PERSONA] da parte dei dueimputati con censure generiche che trascurano la rilevanza delle risultanze delle operazionidi intercettazioni telefonica e ambientale, presso l’ufficio del [OSCURATO:PERSONA].Le intercettazioni si sono protratte per un periodo temporale apprezzabile e, comunque,coevo a tutte le procedure innanzi indicate e sono risultate rilevanti per ricostruire, in una alleacquisizioni documentali, le vicende relative alle gare per gli appalti in corso sullo scorciodel 2016 e i primi mesi del 2017: oltre al contenuto degli atti amministrativi adottati, pureanalizzati nelle sentenze di merito e rilevanti per la individuazione delle attività dicompetenza del [OSCURATO:PERSONA], i contatti del [OSCURATO:PERSONA] con gli odierni ricorrenti hanno costituitol’interfaccia per individuare i rapporti personali tra i coimputati e che restituiscono lafotografia di un rapporto di stabile asservimento del [OSCURATO:PERSONA] agli interessi degliimprenditori di riferimento, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti, che pure esaminano la rilevanza delle conversazioni intercettate su specificisegmenti delle contestazioni loro ascritte, non si confrontano, da qui il rilievo di genericità,con la ricostruzione della sentenza impugnata che, alle pagg. da 7 a 31, ha ricostruito l’iteramministrativo della singole procedure anche sulla scorta delle coeve intercettazioni cherivelano i rapporti personali e le frequentazioni reciproche e che, costituiscono, altresì (pagg.32 e 37), in una agli esiti delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, le fonti di provaper ricostruire le utilità conseguite dal [OSCURATO:PERSONA].Tali indagini avevano accertato il versamento, non giustificato, di somme sul conto delCascarino e il possesso di somme in contanti evidenziando, altresì, il contenuto di unaconversazione del novembre 2016 nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] lamentava la difficoltàdi versare contanti sul conto e chiedeva alla compagna la disponibilità del suo conto correnteper tali operazioni che gli portavano utilità mensili ascendenti a circa tremila euro, utilità a cuila sentenza impugnata, quali fondi provenienti dai ricorrenti, ha ricondotto, da una parte, ilavori effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2016, documentataanche dalla messaggistica che riproduceva le sistemazioni e i lavori in corso; laconversazione dell’8 ottobre 2016, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] lamentava un danno subito,minacciando di rivalersi sul [OSCURATO:PERSONA]; e, soprattutto, una conversazione (del 14 febbraio2017) in cui il [OSCURATO:PERSONA] lasciava qualcosa sulla scrivania del [OSCURATO:PERSONA] dicendo “te la metto qua”nonché l’incontro del ricorrente con il [OSCURATO:PERSONA] del 17 febbraio 2017 – all’indomani dellaproroga di cui al punto

2. del capo A) - e il versamento, il giorno seguente, a cura delCascarino, della somma di 2.500,00 euro.Ritiene il Collegio che la ricostruzione della sentenza impugnata sul punto dello stabileasservimento del [OSCURATO:PERSONA] agli interessi degli odierni ricorrenti è stato correttamenteargomentato e che la conclusione che questi fosse retribuito dai predetti è fondata suelementi gravi e univoci, alla stregua dei descritti contatti, della loro sequenza temporale ecollegamento funzionale con le attività amministrative del [OSCURATO:PERSONA] e con l’interessamentoda questi reiteratamente dimostrato, anche recandosi presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA].Mar per lapredisposizione della documentazione di gara in vista della scadenza del 31 dicembre 2016.Né risultano dalle conversazioni intercettate, contatti del [OSCURATO:PERSONA] con altriimprenditori, al di fuori dell’allestimento dei rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, non risultaabbia versato alcunché al [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli incontri.13.I ricorrenti, con argomenti comuni e attraverso il diffuso richiamo alla giurisprudenzadi legittimità hanno contestato la qualificazione giuridica dei fatti come delitto di corruzioneper atto contrario potendo, al più, venire in rilievo come corruzione per l’esercizio dellafunzione (art. 318 cod. pen.), reato che, essendo punito con la pena di anni sei di reclusionein relazione al tempus commissi delicti risalente, al più tardi al 15 marzo 2017, sarebbeprescritto.Come anticipato le procedure di affidamento di appalti oggetto del presenteprocedimento sono essenzialmente tre e, cioè, i servizi manutentivi e lavori edili per ladurata di anni due, punto

1. del capo A) relativi alla gara oggetto della delibera n.661379002B pubblicata il 25 luglio 2016; la proroga a decorrere dal 31 gennaio 2017(oggetto della delibera del 22 febbraio 2017) dell’appalto dei servizi manutentivi edili eaccessori già aggiudicato fin dal 2013 alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA].,riunite in A.T.I., punto 2 del capo A), e, al punto

3. del capo A) i lavori di ristrutturazione eadeguamento normativo del DEA dell'[OSCURATO:PERSONA], fatto questo connesso ai reatidi cui ai capi B) e C), già dichiarato prescritto e ascritto in concorso ai soli [OSCURATO:PERSONA] e DelliCastelli.I comuni motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], con diffuso richiamo allagiurisprudenza di legittimità, si incentrano sulla erronea qualificazione giuridica del fatto subspecie di corruzione per atto contrario rispetto al reato di corruzione per l’esercizio dellafunzione, di cui all’art. 318 cod. pen., reato che già oggetto di contestazione è stato ritenuto,nella sentenza di primo grado, “assorbito” in quello di corruzione per atto contrario.Le conclusioni dei giudici del merito sono corrette, quando, come nel caso in esame,siano ravvisabili nella condotta del pubblico ufficiale sia atti di generico favoritismo che atticontrari ai doveri di ufficio: i motivi di ricorso risultano, pertanto, complessivamente infondati.Come evidenziato nei ricorsi, rispetto al risalente orientamento che individuava lostabile asservimento del pubblico ufficiale a interessi privati riconducendolo al reato di cuiall’art. 319 cod. pen. enucleando il profilo di illiceità della condotta nella violazione delleregole generali di imparzialità della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 9883 del15/10/2013, dep. 2014, Terenghi, Rv. 258521 - 01), la successiva giurisprudenza dilegittimità ha precisato il contenuto precettivo dell’art. 318 cod. pen. individuandone glielementi distintivi rispetto al delitto di corruzione per atto contrario affermando che lo stabileasservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraversol'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabilialla funzione esercitata, integra il reato di cui all'art. 318 cod. pen. e non il più grave reato dicorruzione propria di cui all'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione dellafunzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, poiché, in talcaso, si determina una progressione criminosa nel cui ambito le singole dazionieventualmente effettuate si atteggiano a momenti esecutivi di un unico reato di corruzionepropria a consumazione permanente (Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261352 -01).Ma, soprattutto, la giurisprudenza ha progressivamente affinato la nozione di attocontrario, individuandolo quale criterio discretivo della struttura delle due fattispecieincriminatrici ed enunciandone le caratteristiche in relazione all’esercizio dei poteridiscrezionali e al rapporto di sinallagmaticità che deve connotare la dazione del privato.Si è, così affermato, con riferimento al primo aspetto, che la mera accettazione da partedel pubblico agente di un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale nonintegra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, sel'esercizio dell'attività sia stato condizionato dalla "presa in carico" dell'interesse del privatocorruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi deiprovvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguitosia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva delpotere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l'eserciziodella funzione. (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga, Rv. 286376 - 07).Con riguardo al secondo aspetto, si è ribadito, sempre in materia di corruzione per attocontrario, che la mera dazione di un'utilità al pubblico agente a fronte del compimentodell'atto non è sufficiente ad integrare il delitto, in quanto è necessaria la prova dellasussistenza di un rapporto sinallagmatico tra tali condotte, assumendo rilievo sintomatico intal senso la proporzione economica e l'epoca delle reciproche prestazioni, quali elementidimostrativi del nesso funzionale e causale tra di esse (Sez. 6, n. 2244 del 30/10/2025, dep.2026, Petino, Rv. 289288 - 01).Resta ferma, invece, l’affermazione che è configurabile il delitto di corruzione per attocontrario ai doveri di ufficio di cui all'art. 319 cod. pen., e non quello di corruzione perl'esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen., nel caso in cui l'atto oggetto del pattocorruttivo comporta la violazione di norme imperative, integrando, "ex se", la commissione diun autonomo reato (Sez. 6, n. 653 del 18/12/2025, dep. 2026, Civile, Rv. 289250 – 02) e,infine, il principio secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessipersonali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o noncontrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., incui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, con conseguenteradicamento della competenza per territorio nel luogo di inizio della consumazione (Sez. 6,n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, Alessandri', Rv. 285886 - 01) e decorrenza dellaprescrizione dall’ultimo di essi (cfr. Sez. 6, n. 16781 del 21/10/2020, dep. 2021, Crialese, Rv.281089 - 05).13.1.I Giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dei principi ora richiamatiindividuando concordemente nella condotta di cui al punto A.1 del capo A), cioè nellecondotte riconducibili al reato di tentata turbativa di gara in relazione all’affidamento deilavori oggetto della delibera n. 661379002B pubblicata il 25 luglio 2016, l’atto contrario aidoveri di ufficio nello spettro del quale sono stati valutati i rapporti intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA],nella qualità, con gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza, peraltro, limitarsi a richiamare laloro condanna nel separato processo ma illustrando puntualmente gli elementi di prova chechiamano in causa, quali concorrenti nel reato, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo unoschema complesso poiché la gara per l’affidamento dell’appalto in esame si intrecciava, nonsolo sul piano temporale ma in termini di connessione sostanziale, alla vicenda della prorogadell’appalto di cui al punto A.2.Con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], i Giudici del merito hanno, altresì, illustrato le illiceitàche avevano caratterizzato la esecuzione dei lavori presso il DEA dell’[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] icui al punto

3. del capo A, - lavori ai quali era interessato il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] - eall’incidente di percorso che, in contemporanea, si era registrato in conseguenza dellaproblematica emersa nel corso dell’esecuzione del contratto per la realizzazione di una scalaantincendio cui era direttamente interessato il [OSCURATO:PERSONA].Come si è precisato esaminando il i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti ai punti 4 ess. che precedono, la lettura atomistica e frazionata del materiale di prova rende infondati gliargomenti difensivi dispiegati dal [OSCURATO:PERSONA] – enfatizzati anche attraverso il ricorrenteriferimento alla sua estraneità al reato di falso di cui al capo B – e, per contro, l’analisi delleconversazioni e incontri e la loro intersezione don le attività amministrative del Cascarinoevidenzia la collusione del [OSCURATO:PERSONA] non solo a favore del [OSCURATO:PERSONA] (diffusamente descrittaal punto 3 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto) e, quindi, la creazione di un canale privilegiato con dettoimprenditore per consentirgli di entrare nella “cerchia” delle imprese e che, nella rotazionedegli incarichi dispensati, vedevano protagonisti e beneficiari i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e DelliCastelli che, non diversamente dal [OSCURATO:PERSONA], partecipavano, in prima persona alle operazionicollusive e fraudolente in vista dell’assegnazione dell’appalto bandito con la gara del 25luglio 2016 e della correlativa proroga, con le condotte che si sono innanzi descritte.La sentenza impugnata ha ben evidenziato (pagg. 22 e seguenti), la procedura di garaper l’appalto dei lavori di manutenzione (quella bandita il 25 luglio 2016, per essere chiari)che non costituiva un novum poiché la gara era strutturata, quanto ai requisiti previsti per lapartecipazione, sulla falsariga di quella risalente all’anno 2013, già affidata all’A.T.I.composta dalle società [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], affidamento che era stata, di volta in voltaprorogato, proroga che in parallelo, si rendeva necessaria per la esecuzione, mediotempore, dei lavori da appaltare e oggetto della procedura descritta al punto 2, del capo A)(proroga che sarebbe culminata nell’adozione della delibera del direttore generale del 22febbraio 2017).La difesa dei ricorrenti ha molto insistito sulla irrilevanza del requisito di cui al punto0S6 che, invece, era non solo ritenuto essenziale dal [OSCURATO:PERSONA] ma che tale era previsto,essendo prescritto come necessario requisito di partecipazione alla gara.La mera analisi della documentazione amministrativa non restituisce la frenetica attivitàche, ricevuta la richiesta del direttore generale, [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto per mettere a postole carte nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], al quale era legato a filo doppio il [OSCURATO:PERSONA] - che nonpossedeva il requisito necessario della categoria OS6 -, [OSCURATO:PERSONA] che, fattivamente, si eraimpegnato, da un lato, nel coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], qualora a seguito di comunicazioneall’ANAC, la società [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata sospesa e dall’altro lato per ridimensionare lasituazione, con un aggiustamento della documentazione inviata al direttore generale, inmodo che la paventata sospensione della [OSCURATO:SOCIETA]. non venisse adottata.Sono, a tale riguardo, emblematiche le conversazioni intercettate in ufficio _ intervenutetra il [OSCURATO:PERSONA] e il funzionario Ramoino (demo rimischià le carte per cerca’ un’alleanza piùgrossa), per la difficoltà di trovare un’impresa che fosse in possesso della categoria 0S6; trail [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], per informarlo della comunicazione alla Procura della Repubblicadella nota del Direttore Generale e delle problematiche per l’affidamento che, univocamente,il [OSCURATO:PERSONA] riconduceva sia all’appalto che alla proroga, rassicurando il [OSCURATO:PERSONA](conversazione del 9 gennaio 20217) della necessità della comunicazione che sarebbe statamessa in termini soft, per salvare l’appalto pur non potendo assicurargli anche il salvataggioper la proroga.La Corte di merito (pag. 27) ha ritenuto accertato che proprio il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] data 27 dicembre 2017 avevano consegnato al [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva inviata al legaleavvocato [OSCURATO:PERSONA] il giorno seguente, la nota per acquisire un supporto legale alla sua azioneculminata, nell’invio al direttore generale di un parere in cui evidenziava la regolarità dellefunzioni di direttore tecnico del [OSCURATO:PERSONA], omettendo, viceversa, qualsiasi riferimento alconflitto di interessi.Che non si trattasse di un dato irrilevante è dimostrato, secondo la ragionevoleconclusione dei giudici del merito, dalle conversazioni del 23 dicembre 2026 intrattenute dalCascarino con il [OSCURATO:PERSONA] in cui lo invitava a presentare l’offerta per la [OSCURATO:SOCIETA].; dallarassicurazione del [OSCURATO:PERSONA] di avere fatto quanto necessario, con riferimento alla vicendaMantuano; dall’incontro del 24 dicembre 2026, presso il [OSCURATO:PERSONA], fra il [OSCURATO:PERSONA] eDelli [OSCURATO:PERSONA], documentato dal servizio di polizia, incontro seguito dall’affaccendarsi del DelliCastelli per fare ordine nella documentazione necessaria in vista della scadenza, al 31dicembre 2016, del termine per la presentazione delle domande fra le quali venivanoregistrate, con soddisfazione del [OSCURATO:PERSONA], quelle dell’A.T.I. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ha insistito, per avallare la tesi della estraneità del ricorrenteall’operazione di turbativa di gara, da un lato sulla erroneità del dato che la gara bandita il 25luglio 2016 fosse stata cucita, fin dai requisiti previsti nel bando del 2012, sui requisiti inpossesso della [OSCURATO:SOCIETA]. (la categoria 0S6) addirittura non prevista nella versioneoriginaria del disciplinare di gara e poi inserita in una successiva versione aggiornata il 13febbraio 2012.Il tema è stato oggetto della produzione dei motivi aggiunti del [OSCURATO:PERSONA] – più volteribaditi anche con produzione documentale - ma trascurando che proprio il possesso di talerequisito della [OSCURATO:SOCIETA]. era rilevato come ostativo, nella ricostruzione del [OSCURATO:PERSONA], allapossibilità di affidamento dei lavori alla società del [OSCURATO:PERSONA], che non aveva il requisito inparola, mancanza che lo aveva costretto a mettere in gioco il [OSCURATO:PERSONA] per ovviare al casoche il [OSCURATO:PERSONA] non potesse partecipare alla gara: non rileva, dunque, la genesi dellaprevisione del requisito in parola ma la circostanza che questo fosse ritenuto rilevante dalCascarino ai fini dell’assegnazione dell’appalto e soprattutto che, come precisato al punto 9che precede, fosse previsto come necessario nel disciplinare di gara e che era stato inseritoproprio per agevolare il [OSCURATO:PERSONA], come ricordato dal Ramoino.La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha anche evidenziato che non residuano profili di contrarietàall’atto di ufficio nell’assegnazione dei lavori di cui al punto

3. - cioè i lavori di ristrutturazionedel DEA S. [OSCURATO:PERSONA] - assegnati, con procedura di urgenza e fin dal 2015, all’A.T.I. [OSCURATO:SOCIETA].-[OSCURATO:PERSONA].Mar. che aveva in corso altri lavori presso il predetto [OSCURATO:PERSONA] e non essendoaccertata, in ragione della modesta rilevanza economica delle opere eseguite pressol’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], il nesso sinallagmatico lavori/appalto.Anche tale prospettazione difensiva è infondata potendo, viceversa, valorizzarsi lecondotte in esame quali atti che rivelano il collegamento funzionale del [OSCURATO:PERSONA] con gliimprenditori [OSCURATO:PERSONA], beneficiario, quest’ultimo, dei pagamenti indebiti perlavori mai eseguiti di cui al punto B).Si è già detto che i Giudici del merito hanno evidenziato una sistematica posizione dicollegamento del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] – al quale lo legavano antiche frequentazioni –,aspetto che rileva per la ritenuta configurabilità dell’asservimento della funzione del pubblicoufficiale agli interessi dell’imprenditore e che non possono essere inficiati attraverso laparcellizzazione e scomposizione dei segmenti che hanno interessato, di volta in volta, l’unoo l’altro lavoro.I rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] risalivano, infatti, al 2012 – all’affidamento deiservizi di manutentivi edili e accessori di gestione del patrimonio immobiliare - lavori che, disemestre in semestre, erano stati prorogati, da ultimo proprio con la delibera del 22 febbraio2017 che si pone a valle dei contatti e operazioni di aggiustamento posti in essere nelloscorcio del mese di dicembre 2016 e che si accompagnano alla sistematiche dazioni degliimprenditori al [OSCURATO:PERSONA], ivi compresi i lavori di ristrutturazione eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] pressol’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] (documentati dalle conversazioni e dai messaggi intercettati).13.2.Non sono suscettibili di accoglimento, sul piano della configurabilità del reato dicorruzione per atto contrario, i rilievi dei ricorrenti sulla insussistenza del nessosinallagmatico tra il favoritismo e gli atti contri ai doveri di ufficio compiuti dal funzionarioCascarino e le indebite utilità a questi erogate, come ritenute al punto 12 che precede.Sostengono i ricorrenti la mera dazione di un'utilità al pubblico agente a fronte delcompimento dell'atto non è sufficiente ad integrare il delitto, in quanto è necessaria la provadella sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra le dazioni e le utilità conseguite dai privaticorruttori: nesso che, tuttavia, è ben configurabile nella concatenazione temporale ecronologica che si registra tra i versamenti in contanti compiuti dal [OSCURATO:PERSONA] a partire dalfebbraio 2015 fino al 15 marzo 2017 in concomitanza con l’affidamento dei lavori di cuiavevano beneficiato – a partire da quelli relativi alla ristrutturazione del DEA dell’OspedaleSanto [OSCURATO:PERSONA] – il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], e, nel corso del tempo, correlati alle procedure dicui ai punti A.1. e A.2 nei quali si registrano le condotte, contrarie ai doveri di ufficio e gli attidi favoritismo del [OSCURATO:PERSONA] a favore degli odierni ricorrenti.Può senz'altro convenirsi con le difese, circa l'insufficienza della soladimostrazione della dazione di denaro od altra utilità onde inferire la sussistenza delreato di corruzione, nella sua duplice forma e, in effetti, è principio più volte ribaditodalla giurisprudenza di questa Corte - e dal Collegio condiviso appieno – ma che,nel caso in esame, trova corrispondenza oltre che nel generalizzato favoritismo delCascarino verso i due imprenditori, nelle condotte di collusione e manovrefraudolente compiute dal [OSCURATO:PERSONA] per favorire gli appalti le cui procedure erano incorso sullo scorcio dell’anno 2016 che hanno condotto – come ampiamenteillustrato ai punti che precedono - alla prova, in termini di certezza, dell'accordoillecito, quale fatto tipico costituente il reato di corruzione propria tra i ricorrenti e ilCascarino in forza di condotte dirette ad essi riconducibili.Nel caso in esame, le dazioni indebite di utilità in favore del pubblico ufficiale sicorrelano e si intrecciano, sul piano fattuale, cronologico e funzionale alcomportamento antidoveroso del pubblico ufficiale e, in linea con i principi dettatidall'art. 192 co. 2 cod. proc. pen., la prova indiziaria attinge una soglia di gravità taleda escludere, in proposito, ogni ragionevole dubbio.13.Sono ineccepibili le conclusioni della sentenza impugnata che ha disatteso ilmotivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] sulla sussumibilità dei fatti ascrittigli nel reato dicui all’art. 319-quater cod. pen.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i rapporti fra le fattispecieincriminatrici di cui agli artt. 319-quater e 319 cod. pen. individuando il criteriodiscretivo nella diversa natura del rapporto tra le parti, in quanto, nel primo caso, ilpubblico agente, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, pone potenzialmenteil privato in uno stato di soggezione mediante una richiesta perentoria, mentre, nelsecondo caso, gli rivolge la sollecitazione ad un mero scambio di favori, senzaestrinsecazione di alcuna condotta intimidatoria (cfr. Sez. 6, n. 3750 del 21/10/2020,dep. 2021, Terracciano, Rv. 280834 - 01), posizione di soggezione che non èravvisabile in alcuno dei passaggi che, nel tempo, come documentati anche dalleconversazioni intercettate innanzi riportate, hanno caratterizzato il rapporto del(pag. 50), rivelano un rapporto personale in cui il [OSCURATO:PERSONA] non risulta minimamenteintimorito o in posizione subalterna rispetto al pubblico ufficiale, essendo mossientrambi dal perseguimento di obiettivi illeciti personali, che potevano realizzarsisolo tramite la sinergia delle rispettive volontà.14.

La Corte di appello, nell’esaminare il motivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].), ha ritenuto che la richiesta difensiva dovesse essere disattesa osservando che “lapena irrogata, con riferimento alla intrinseca gravità dei fatti, risulta equa e proporzionata, edovendosi sottolineare come l’imputato abbia fruito pure della concessione delle circostanzecondivisibile, avuto riguardo alla gravità dei fatti, che se pur bilanciata con riferimento all’etànon giovanissima dell’imputato, tuttavia non consente di applicare le circostanze attenuantinella massima estensione”.La Corte di appello è incorsa in una evidente svista poiché ha ritenuto riconducibileall’applicazione delle circostanze attenuanti generiche la misura della pena applicataall’imputato rispetto a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], individuato come registadell’operazione di cui al capo a) per il ruolo attivo e diretto avuto nei contatti con il [OSCURATO:PERSONA].L’errore della Corte di appello, non essendo necessari ulteriori accertamenti, puòessere ovviato con l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e rideterminazionedella pena in anni cinque di reclusione, misura che non è corrispondente al terzo della penama che tiene in conto la gravità del fatto e il fattivo contributo dell’imputato nellacommissione del reato essendo indiscutibile, per le ragioni innanzi indicate, il rapportoprivilegiato che il ricorrente aveva realizzato con il [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli anni e di cuiaveva beneficiato anche in occasione dei lavori oggetto degli appalti in corso sullo scorciodel 2016.15.La richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare l’effetto estensivo dell’impugnazioneproposta dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata.Il ricorrente era stato condannato in primo grado in relazione ai reati di corruzione, falsoe truffa di cui ai capi A), B) e C).La Corte di appello, con una statuizione non contestata, ha dichiarato inammissibile,perché tardivo, l’appello dell’imputato che con il ricorso ha chiesto, per effetto estensivo, dipotersi giovare delle statuzioni che avrebbero potuto riguardare i coimputati [OSCURATO:PERSONA] DelliCastelli e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo A), insistendo, anche nelcorso dell’odierna udienza di discussione, sulla riqualificazione del fatto, ai sensi dell’art. 318cod. pen.La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'imputato, che non abbia appellato lasentenza di primo grado o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile, puòricorrere contro la sentenza di secondo grado solo se con quest'ultima vengono accolti imotivi di gravame del coimputato che siano a lui estensibili senza che sia stato pronunciatol'effetto estensivo nei suoi confronti, mentre non può dolersi del mancato accoglimento deimotivi dedotti dal coimputato nei confronti della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 9731 del25/11/2016, dep. 2017, Fiore, Rv. 269220 - 01).E’ necessario, perché possa operare l'effetto estensivo nei confronti dell'imputato nonappellante – o, come nel caso in esame, dell’imputato che abbia proposto appello fuori deltermine - che il ricorso dell'imputato ricorrente sia accolto, principio che, sebbene non risultiespressamente codificato fra le condizioni stabilite nell’art. 587 cod. proc. pen., è statoaffermato, con riguardo all’appello, sulla base dell'osservazione di natura sistematicasecondo la quale l'effetto estensivo intende assicurare soltanto la "par conditio" degliimputati che si trovino in situazioni identiche e non opera, invece, nel senso di unariammissione in termini per l'impugnazione.Ne consegue che, nel caso di mancato accoglimento dei motivi presentati dall’imputatoricorrente – come nel caso in esame per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - l'imputato, il cuiappello sia stato dichiarato inammissibile non aveva un autonomo diritto di ricorso percassazione e ha potuto ricorrere in cassazione solo per giovarsi, nel caso in cui fosse statoaccolto il ricorso dei coimputati, dell’effetto estensivo, riconducibile all’accoglimento deimotivi concernenti la qualificazione giuridica dei fatti o l’accertata insussistenze dei fatti perragioni non esclusivamente personali: così non è, come si è ampiamente illustrato ai puntiche precedono.Né il [OSCURATO:PERSONA] può invocare – né ha invocato - l’effetto estensivo dell’annullamentosenza rinvio in relazione alla dichiarata prescrizione del reato di cui al capo B) perché su talestatuizione si era formato il giudicato a suo carico posto che l'opzione del coimputatoimpugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale "esclusivamentepersonale" che rende, con riguardo alla prescrizione, inoperante l'art. 587, comma 1, cod.proc. pen. (Sez.

U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, P.g. in proc.

Visconti, Rv. 271539 -01).16.Segue alla conferma della condanna per il reato di cui al capo A) e alladichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo B), la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali in favore delle parti civili Regione Lazio e ASL Roma 1,spese che, alla stregua dei criteri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e ss. mod. sono liquidatecome in dispositivo.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e DelliCastelli [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di falso di cui al capo B), perché il reato è estinto perprescrizione.

Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ridetermina la pena irrogatagliin quella di anni sei di reclusione.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FranciaDomenico limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni cinque direclusione.

Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Condanna, inoltre, gli imputatiMassimi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili Regione Lazio e ASLRoma 1 che liquida in complessivi euro 3.167,00 a favore della Regione Lazio e euro4.423,00 a favore dell’ASL Roma 1, oltre accessori di legge.Così deciso il 14 aprile 2026La Presidente relatriceEmilia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8/19403.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/09/1958e sull’intervento di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1953avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleSilvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi;sentite, per la parte civile Regione Lazio, le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amato, che siè riportato alla memoria scritta e ha prodotto nota spese;sentite, per la parte civile ASL Roma 1, le conclusioni dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] che si èriportato alla memoria scritta e ha prodotto nota spese;sentito, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato aimotivi dispiegati nella nota di intervento, chiedendone l’accoglimento;sentiti, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], i difensori, avvocato [OSCURATO:PERSONA] e avvocatoMaurizio [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento;sentiti, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], i difensori, avvocato [OSCURATO:PERSONA] e avvocatoGiuseppe Squitieri, che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento;sentiti, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], i difensori, avvocato [OSCURATO:PERSONA] eavvocato [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 19 febbraio 2025, ha dichiarato inammissibilel’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], perché tardivo, e, dichiarata la prescrizione delreato di truffa di cui al capo C) ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DelliCastelli, ha rideterminato in anni sei e mesi otto di reclusione la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] DelliCastelli e in anni tre e mesi sei di reclusione quella inflitta al [OSCURATO:PERSONA]. Ha confermato lacondanna alla pena di anni sei di reclusione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Ha confermato lestatuzioni civili fra le quali la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DomenicoASL Roma 1 e Regione Lazio, da liquidarsi in separato giudizio nonché gli imputati ClaudioCascarino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento dellasomma di 160.000 € in favore della [OSCURATO:PERSONA] 1, a titolo di provvisionale.La sentenza di primo grado aveva riconosciuto gli imputati [OSCURATO:PERSONA], DelliCastelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di corruzione (artt. 110, 318,319 e 321cod. pen.) loro ascritto al capo A), esclusa con riferimento a detto reato la condotta di cui alpunto 2), fatto commesso in Roma il 15 marzo 2017 nonché del reato di cui al capo B)(artt. 110, 81, 61, n. 2, 476, comma 2, in relazione all’ art. 479 cod. pen.), in concorso conGiancarlo [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA], assolto in appello) relativo allafalsificazione, al fine di eseguire il reato di truffa di cui al capo C), del libretto di misura, delregistro di contabilità e dello stato finale dei lavori, quali atti fidefacienti, in relazione ai lavorieseguiti per conto dell’A.S.L. Roma 1, oggetto della delibera del 21 ottobre 2016 n. 895 conla quale veniva approvato lo stato finale dei lavori.Le contestazioni in relazione al reato di cui al capo A) concernono tre procedure perl’affidamento dei servizi manutentivi e lavori edili di manutenzione e ristrutturazione e,precisamente: punto 1, la gara per l’aggiudicazione dei lavori per la durata di anni 2, oggettodella delibera n. 661379002B pubblicata il 25 luglio 2016 (d’ora innanzi sinteticamenteindicati come lavori di cui al bando 25 luglio 2016; punto 2, proroga dell’appalto dei servizimanutentivi edili e accessori di gestione del patrimonio immobiliare dell’ASL Roma 1, (d’orainnanzi proroga) e, punto 3, lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo del DEAdell'[OSCURATO:PERSONA], fatto questo connesso, altresì, ai reati di cui ai capi B) e C) inrelazione alla falsificazione del libretto di misura, del registro di contabilità e dello stato finaledei lavori, già oggetto della delibera del 21 ottobre 2016 n. 895 (d’ora in avanti indicati comelavori di ristrutturazione presso [OSCURATO:PERSONA]).I fatti oggetto del presente procedimento sono connessi con quelli di altri processipendenti a carico del [OSCURATO:PERSONA], nonché del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], l’uno (ilprocedimento n.28840/2016 R.G.N.R.) per il reato di cui agli artt. 110, 353 cod. pen.,concluso in primo grado con la riqualificazione del fatto come delitto tentato e la condanna ditutti gli imputati, l’altro (il procedimento n. 22290/2017), per il reato di cui agli artt. 110, 326cod. pen. ascritto al predetto [OSCURATO:PERSONA] e agli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e CarloMartino.In via di estrema sintesi, gli elementi di prova a carico degli odierni di ricorrentidiscendono, oltre che dalla documentazione acquisita, dal contenuto di intercettazionitelefoniche ed ambientali disposte in separato procedimento, a carico di tale Ferraresi, cheaveva presentato al [OSCURATO:PERSONA], in vista della possibilità di inserirlo nell’affidamento di appalti,l’imprenditore [OSCURATO:PERSONA].Nel corso di tali operazioni erano emersi, e sono parimenti documentati anche daiservizi di osservazione, pedinamento e controllo, numerosi incontri del [OSCURATO:PERSONA] sia con ilEdil.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., imprenditori impegnati nelle procedure di affidamento deilavori e/o esecuzione di lavori già appaltati per conto dell’A.S.L. Roma 1.E’, invece, oggetto di ricostruzione, attraverso i dati tratti dalle consulenze edichiarazioni testimoniali, la prova del reato di falso ascritto al capo B) a carico di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedonol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per vizi di violazione di legge ecumulativi vizi di motivazione, nonché travisamento della prova.[OSCURATO:PERSONA] chiede, invece, di giovarsi dell’effetto estensivo in caso diaccoglimento dei ricorsi dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].I motivi di ricorso, i motivi aggiunti, i motivi nuovi, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen., sono sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione.2.1.[OSCURATO:PERSONA], con il ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna per il reato di falso di cui alcapo B), premesso che, ai fini dell’esame dei motivi di ricorso, è essenziale la trasmissione,a cura della cancelleria della Corte, l’invio degli atti processuali poiché la sentenzaimpugnata e quella di primo grado non costituiscono “doppia conforme” per le carenze dimotivazione della sentenza impugnata nell’esame dei motivi di impugnazione concernenti ildolo, denuncia:Motivo 1:Violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento psicologicodel reato: la sentenza impugnata si fonda sulla ritenuta erroneità- rispetto a 400 voci - di solecinque voci, che sarebbero state oggetto della certificazione trascurando la complessitàdell’attività svolta e il contesto della condotta contestata al ricorrente, estraneo al reato dicorruzione (ascritto al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale ha già riconosciuto laestraneità ai fatti del geometra [OSCURATO:PERSONA], che aveva materialmente redatto lescritture contabili per conto dell’impresa [OSCURATO:PERSONA]. Mar. del [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata ha liquidato il tema del dolo in poche battute riconducendo laconsapevolezza dell’imputato all’incarico svolto e con argomenti che non tengono in contol’effettivo ruolo dell’imputato, che era semplice quadro nell’ambito dell’[OSCURATO:PERSONA] di cuiil [OSCURATO:PERSONA] era capo e ne ha valorizzato i compiti di controllo e coordinamentoamministrativo dei lavori trascurando che la compilazione dei documenti contabili era stataaffidata direttamente all’impresa per carenza di programmi informatici nell’unità operativapresieduta dal [OSCURATO:PERSONA] e che, consapevolmente, il geometra [OSCURATO:PERSONA] avevainserito cinque voci non veritiere nella contabilità, come attestato dai consulenti D’Addelfio.Non era stata perseguita per il falso neppure l’architetto [OSCURATO:PERSONA] che avevaconfermato la congruità dei lavori asseverando la corrispondenza dell’importo dellelavorazioni a quello dichiarato in relazione sia al trasporto a rifiuto di materiali (oggetto diduplicazione nelle voci 23 e 24 della documentazione di contabilità) sia delle lavorazioniinerenti alla pavimentazione e ai rivestimenti.L’imputato, data l’urgenza, era nella impossibilità di procedere personalmente al nuovoconteggio delle misure, delle lavorazioni e dei materiali, lavorazioni che sono state eseguitein 158 giorni lavorativi, contesto che non è stato esaminato nella sentenza impugnata che hacontraddetto le coordinate in diritto, in punto di gravità indiziaria, che pure aveva enunciatolimitandosi a generiche asserzioni sulla evidenza e chiarezza della responsabilitàdell’imputato.Motivo 2:Erronea applicazione della legge penale (artt. 130 e 141 d. lgs. n. 163 del 2006 e 148d. lgs. n. 207 del 2010, 40, 476 e 479 cod. pen.) nella ricostruzione dei poteri dicertificazione del direttore dei lavori e qualifica di atto pubblico delle annotazioni contabili,poteri, viceversa, spettanti, in caso di lavori di affidamento diretto, al responsabile unico delprocedimento – il [OSCURATO:PERSONA] - e all’autrice del certificato di collaudo, l’architetta [OSCURATO:PERSONA].Tenuto conto dell’urgenza che aveva caratterizzato l’affidamento dei lavori, l’imputato, inqualità di direttore dei lavori, avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente di organizzare ecoordinare il cantiere, mentre, al resto, avrebbe provveduto il responsabile unico delprocedimento, responsabile della tenuta della documentazione, e che aveva gestito l’appaltoPagliaccia, avrebbe dovuto occuparsi delle certificazioni che hanno, di fatto, attestato lacongruità dei lavori. Gli atti redatti dall’imputato non possiedono fede previlegiata in quantonon sono stati essi, ma i l cert i f icato di col laudo, a determinare la volontàdell’amministrazione di procedere alle liquidazioni tenuto conto, altresì, che il controllotecnico contabile dell’esecuzione del contratto era rimesso al direttore dell’esecuzione delcontratto, figura professionale diversa dal direttore dei lavori, funzione, nel caso, assorbita inquella del Cascariono e che la giurisprudenza (in materia di stato avanzamento lavori)richiede che la potestà certificatrice del direttore dei lavori deve essere espressamenteprevista dalla legge.La Corte di appello ha erroneamente individuato i poteri del direttore dei lavoririchiamando l’art. 101, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016 laddove la normativa vigente almomento del fatto (l’art. 10, comma 3, d. lgs. n. 163 del 2006 integrato dal d.PR. n. 207 del2010) affidava il controllo in materia al responsabile unico del procedimento, cioè l’architettoCascarino che, per le evidenti ragioni desumibili dalla commissione del reato di cui al capoA), non delegava ad alcuno il controllo sulla contabilità. La Corte di merito neppure haverificato il nesso causale tra la sottoscrizione degli atti endoprocedimentale e lacommissione del reato.Motivo 3:Cumulativi vizi di motivazione anche per apparenza della stessa, in relazione allaritenuta sussistenza del dolo.Il quadro probatorio non è univocamente dimostrativo della consapevolezza della falsitàdella documentazione dell’imputato avendo egli agito, in una situazione di urgenza, sotto ilcontrollo del [OSCURATO:PERSONA] ed essendo privo di autonomia gestionale. La Corte ha ritenutoevidente e chiara la responsabilità del ricorrente pur evidenziando che egli non si fosseoccupato della compilazione del libretto delle misure e della predisposizione degli atticontabili, incentrando il giudizio di responsabilità sulla funzione di controllo che gli sarebbestata rimessa attraverso la sottoscrizione della documentazione ma trascurando, per ildescritto contesto, la possibilità di errore e che non spettasse all’imputato la relativa funzionedi controllo.2.1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]:Motivo 1:Erronea applicazione della legge penale (art. 319 cod. pen.) e cumulativi vizi dimotivazione.La sentenza impugnata si è appiattita sulla motivazione della sentenza di primo grado,imperniata sulla ricostruzione della turbativa di gara a favore del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non solo che, in esito al dibattimento di primo grado il fatto è stato derubricato inuna ipotesi di tentativo ma, soprattutto, il dato che il “gioco” non fu reso possibile dal “rifiuto”del [OSCURATO:PERSONA] e fu realizzato attraverso il salvataggio del [OSCURATO:PERSONA] e la mancatacomunicazione all’ANAC, la cui illegittimità è stata esclusa dalla sentenza di primo grado conriferimento al punto a.2 della contestazione.Risulta apodittica l’affermazione della Corte territoriale sul perfezionamento dell’accordocorruttivo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il 24 dicembre 2016 nel corso dell’incontro –oggetto di servizio di osservazione- presso il [OSCURATO:PERSONA] e l’affermazioneche, in tale sede, sarebbe stato convenuto il “salvataggio” del [OSCURATO:PERSONA] attraverso la mancatasegnalazione che, ancora il 7 gennaio 2017, veniva rappresentata come possibile da partedel [OSCURATO:PERSONA], conclusione contraddetta dalle emergenze processuali che dimostrano come,da un lato, non vi sarebbe stato alcun salvataggio del [OSCURATO:PERSONA], con riferimento allacomunicazione ANAC, che non era dovuta, e, dall’altro lato la dinamica temporale – irapporti e le conversazioni intrattenute dal [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA]- nel corso delle quali ilfunzionario si dice perplesso sul successo dell’operazione.Ance il supposto versamento di somme sul conto corrente del [OSCURATO:PERSONA] in epocacoincidente con l’accordo si fonda su una catena inferenziale priva di supporto probatorio econtraddittoria. Tanto avuto riguardo al contenuto della conversazione del 14 febbraio 2017(in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detto al [OSCURATO:PERSONA] “la metto qua”), versamento del tutto presunto e,comunque, non riconducibile alla proroga – di competenza del direttore generale [OSCURATO:PERSONA] enon del [OSCURATO:PERSONA] - e all’incontro del 19 febbraio 2017, anche questo di natura meramentepresuntiva poiché non è accertato che all’appuntamento convenuto abbia fattoeffettivamente seguito l’incontro, durante il quale – secondo i Giudici del merito – sarebbestata consegnata al [OSCURATO:PERSONA] la somma di 2.500,00 euro da questi versata sul conto ilgiorno seguente. Il provvedimento di proroga, peraltro, fu adottato solo il 22 febbraio 2017,quindi, dopo i presunti versamenti corrisposti al [OSCURATO:PERSONA].Motivo 2:Erronea applicazione della legge penale (art. 319 cod. pen.) nella qualificazionegiuridica dei fatti come delitto di corruzione propria facendo applicazione di unagiurisprudenza di legittimità superata dalla più recente giurisprudenza in materia nonessendo stato individuati atti contrari ai doveri di ufficio posto che la stessa sentenzaimpugnata individua solo atti formalmente legittimi e conformi all’interesse pubblico.Ne consegue che i fatti devono essere ricondotti al reato di cui all’art. 318 cod. pen.Motivo 3:Cumulativi vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta contabilizzazione, ai fini deltrasporto a rifiuto, di 179,60 tonnellate di rifiuti rispetto alle 806 t. risultanti dai formulari. Ildato valorizzato (risultante dalla stima operata dall’ingegnere D’Addelfio) è contraddettodalla stessa motivazione che avalla il risultato del consulente sulla scorta della stimacompiuta dal maresciallo Cenci che da quel dato è oggettivamente divergente (234,60 t.).Inoltre non è dato comprendere su quale copia dei formulari il consulente abbiacondotto la sua stima posto che i formulari risultano redatti in quattro copie e quellaparte dell’imputato ha effettuato i suoi conteggi. La Corte ha sbrigativamente liquidato il temasollevato dal ricorrente evidenziando che si tratta di documentazione “prodotta in unsecondo momento” ma non ne ha accertato la effettiva provenienza né la rilevanzaprobatoria.Cumulativi vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di truffacon riferimento alla ritenuta duplicazione della pavimentazione di cui è stata ritenuta carentela prova della effettiva sostituzione, misure e, sostanzialmente, la ritenuta duplicazione dellafornitura. Anche in tale caso la Corte di merito non ha esaminato la documentazioneprodotta, dalla quale risultava la necessità dell’intervento; le dichiarazioni del DirettoreGenerale dell’A.S.L. e le risultanze del certificato di collaudo.Motivo 4:Travisamento della prova e vizi di motivazione inficiano anche la ritenuta qualificazionedel fatto ascritto all’imputato al capo A) come delitto di corruzione propria.La sostituzione in corsa del duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] con il duo [OSCURATO:PERSONA]-Martinosarebbe stata necessaria, ad avviso della Corte di merito, di fronte alla probabilità che i priminon potessero concorrere nella gara per effetto della comunicazione all’ANAC. Il paventatopericolo, tuttavia, non riguardava il [OSCURATO:PERSONA] ma il [OSCURATO:PERSONA] ed era, comunque,insussistente.Incide sulla ritenuta qualificazione del fatto la erronea indicazione della persona“compromessa” – e, quindi, del beneficiario della condotta illecita- nel [OSCURATO:PERSONA] risultantedalla motivazione della sentenza impugnata.Motivo 5:Cumulativi vizi della motivazione e travisamento della prova derivante dalla ritenutastrumentalizzazione del potere del pubblico ufficiale nell’aggiudicazione della gara di cui alpunto 1. del capo A) a favore del duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], a fronte della mancataaggiudicazione della gara non pervenuta alla conclusione come risultante dalla stessariqualificazione giuridica, come delitto tentato, del reato di cui all’art. 353 cod. pen.L’affidamento dei lavori del [OSCURATO:PERSONA] – di cui al punto A3)-, è stato, invece,ritenuto legittimo dalla stessa sentenza impugnata.La Corte di merito, in buona sostanza, ha ricostruito i vantaggi illeciti che sarebberostati conseguiti dai privati su un presupposto insussistente determinando una distorsionedella valutazione dell’elemento soggettivo parlando “appalti vinti” affermazione che implicanecessariamente il conseguimento di un vantaggio concreto e di un risultato raggiunto nelcaso insussistenti.Motivo 6:Contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui perviene a conclusionicontrastanti con la esposizione delle risultanze probatorie svolte nella parte in fatto su dueaspetti rilevanti cioè la identificazione del soggetto beneficiario dei favori del pubblicoufficiale in [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA]; la natura dell’operazione di salvataggio; l’esistenza diappalti vinti.Motivo 7:Cumulativi vizi di motivazione derivanti dall’omesso esame dei motivi di appello e deimotivi aggiunti che contestavano - sulla base di allegazioni documentali da acquisire ancheprevia rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e che non hanno costituito oggetto diesame -, la sussistenza del reato di truffa, per mancanza del danno; la riqualificazione delreato in forma tentata; la sussistenza del reato di corruzione propria e la riqualificazione nellafattispecie di cui all’art. 318 cod. pen., aspetti che non hanno costituito oggetto di esame daparte della Corte di appello.La difesa aveva evidenziato l’inutilizzabilità della prova costituita dalla cd. consulenzaD’Addelfio in quanto parziale e allegato la richiesta di ulteriore consulenza sui formulari; ilcontenuto della conversazione del 7 febbraio 2017 nel corso della quale l’imputato avevacriticato l’utilizzo del materiale (quarzo) per i costi elevati; la sentenza n. 8300 del [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto all’A.T.I. un risarcimento di circa 100.000 euro, escludendol’ipotesi di sovrafatturazione; nonché l’inserimento di ulteriori formulari e la documentazionerelativa alla necessità del rifacimento della pavimentazione; gli allegati sulle prorogherichieste per ragioni di sicurezza, incidenti sulla configurabilità del reato di corruzione; laquesitone di inutilizzabilità della consulenza D’Addelfio perché non eseguita dal PubblicoMinistero procedente: l’omesso esame delle censure difensive viola il principio delcontraddittorio e la sentenza incorre in motivazione apparente.Con i motivi aggiunti del 2 gennaio 2026 il difensore del ricorrente è tornato sui motivi diricorso già proposti insistendo sulla erronea applicazione, al caso in esame, dei criteri dellagiurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 319 cod. pen. inpresenza, al più, del mero asservimento della funzione a interessi clientelari. Evidenzia chedeve essere accertato il “colore” del patto corruttivo e non è sufficiente, ad integrare lafattispecie di cui all’art. 319 cod. pen. la mera compravendita della funzione richiamandoprecedenti della giurisprudenza in materia.3. [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],denuncia:Motivo 1:Nullità della sentenza (per violazione dell’art. 522, 521 e 604 cod. proc. pen.), illogicitàmanifesta e carenza della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha disattesoil primo motivo di appello concernente la condanna per fatto diverso da quello contestato.Rileva che la contestazione originaria del reato di corruzione si articolava intorno a trepunti in relazione alle condotte ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA], come R.U.P., in qualità di direttoredell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] 1 e in relazione a tredistinte procedure meglio specificate nel capo di imputazione di cui al capo A) che venivanorichiamate con riferimento a ulteriori reati ascritti oltre che al [OSCURATO:PERSONA] anche al [OSCURATO:PERSONA], inseparati procedimenti, e, precisamente:punto A.1 evitare che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., venisse effettuatacomunicazione all’ANAC in ordine a false autodichiarazioni relative ad altro appalto, aventead oggetto la realizzazione di una scala antincendio e condotte di rivelazione di segreti diufficio, parimenti oggetto di altro e separato procedimento ascritto al [OSCURATO:PERSONA], in relazionealla affidamento dei servizi manutentivi edili e accessori di gestione del patrimonioimmobiliare della [OSCURATO:PERSONA] 1, in relazione alla gara pubblicata il 25 luglio 2016;punto A.2. avere formulato, in relazione ad altro appalto, relativo alla proroga dei servizimanutentivi ed edili e accessori del patrimonio immobiliare della [OSCURATO:PERSONA] 1, aggiudicatonell'anno 2013, la proposta di proroga dell’appalto già aggiudicato all’A.T.I. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. eDo.Ra.Ma. per ulteriori sei mesi;punto A.3 avere proceduto all’affidamento diretto di lavori di ristrutturazione del DEAdell’[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], lavori assegnati ai sensi dell'art. 57 d. lgs. n.163 del 2006 conconsegna dei lavori il 25 maggio 2015 e nella contabilizzazione di pagamenti non dovuticome da capo di imputazione sub B;LaddoveA.1. il nome del [OSCURATO:PERSONA], mero destinatario di generiche rassicurazioni sul buon esitodella gara, non compare nelle condotte incriminate come turbativa di gara e, comunque, pertale fatto il separato procedimento è stato definito previa riqualificazione del fatto comedelitto tentato e pende il giudizio di appello;A.2. la condotta era stata ritenuta insussistente nella sentenza di primo grado;A.3 il [OSCURATO:PERSONA] non rispondeva dei reati di cui ai capi B) e C), ascritti ad altri soggetti.La difesa aveva denunciato la violazione del diritto di difesa sotto plurimi aspetti,rilevanti ai fini della esclusione delle ipotizzate dazioni e della esecuzione di lavori pressol’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], sostenendo la insussistenza delle false autocertificazioni relativealla esecuzione della scala antincendio, inficiate da meri errori materiali e, pertanto, lainsussistenza di qualsivoglia effetto pregiudizievole per l’impresa e, viceversa, laconseguente individuazione dello scopo perseguito dal pubblico ufficiale.La sentenza di primo grado, e così quella di appello (pag. 21 e 22) hanno insistito sullariconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] della partecipazione al “sistema” ideato dal [OSCURATO:PERSONA], a favore dialtri imprenditori, ma tali decisioni trascurano di ricostruire l’accordo corruttivo, per attocontrario, con la formulazione della condotta che è strutturata nel capo di imputazione soloa carico di due imprenditori.L’imputazione è coerente solo con l’accordo corruttivo finalizzato agli specifici atticontrari ai doveri di ufficio individuati ai punti a.1 e a.3 (relativi alla nuova gara di appaltoindetta a luglio 2016; alla proroga dell’appalto di manutenzione e all’affidamento dei lavoripresso il [OSCURATO:PERSONA] soccorso) ma non è compatibile con la ricostruzione del Tribunale (condivisadalla Corte di appello) avente ad oggetto la generica aspettativa di turnazionenell’aggiudicazione di non specificati appalti e, per giunta, esteso a soggetti estranei allaimputazione.La giurisprudenza dii legittimità, ritiene la natura sostanziale della rimodulazione delfatto contestato che, pertanto, integra una violazione di legge ai fini della corrispondenza trafatto contestato e sentenza.Motivo 2:Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale (artt. 318, 319 e 319-quater cod. pen.) e di altre norme rilevanti ai fini dell’applicazione della legge penale (d. lgs.n. 163 del 2006 e d. lgs. n. 50 del 2016) nonché travisamento della prova documentale inrelazione alla riconducibilità agli atti contrari dei fatti di cui ai punti A1 e A3.Premesso che la sentenza di primo grado e quella impugnata non sono riconducibilialla nozione di doppia conforme, sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata non haesaminato i motivi devoluti con l’atto di appello nella parte in cui il Tribunale aveva escluso larilevanza della condotta di cui al punto 2, relativa alla supposta falsità dell’autodichiarazioneprodotta dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’appalto dei lavori della scala antincendio, condottaesclusa in radice dal Tribunale. La Corte di merito ha attribuito al Tribunale un errore didiritto, non sussistente e valorizzando il tema del conflitto di interessi, estraneo allacontestazione e sia pure ventilato, ma insussistente, nelle conversazioni intercettate.Né la Corte di merito si è soffermata su altro aspetto decisivo svolto con i motivi diappello relativo alla estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alle condotte di cui al punto A.3, che, peraltro, lochiamavano in causa limitatamente all’affidamento, ritenuto legittimo, dei lavori, ed estraneoalle condotte di falso e truffa. La Corte di merito, in sede di trattamento sanzionatorio,sembra ritenerlo coinvolto anche in tali fatti attribuendo la pena irrogatagli, diversa da quelladel [OSCURATO:PERSONA], all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.Né la sentenza impugnata spiega come, rispetto all’accordo illecito convenuto con ilduo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], entri in gioco [OSCURATO:PERSONA], ingresso in scena che la sentenza impugnatamotiva ricorrendo al concorso indiretto e individuando una “ristretta cerchia” di competitor aiquali il pubblico ufficiale, a turno, aggiudicava le gare. La Corte territoriale valorizza, conmotivazioni eccentriche, i temi della certificazione SOA e della omessa segnalazione ANAC,ricondotta alla sussistenza del conflitto di interessi, mentre nell’imputazione il tema eraricondotto all’aspetto della falsità dell’autodichiarazione, già esclusa dal Tribunale e saltandotutta la concreta dinamica che vedeva coinvolti in rapporti diretti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perl’aggiudica dei lavori a questi, scavalcando il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La sentenza non spiega il vuoto che si registra, prima del dicembre 2016, sui rapportiNé le sentenze di merito spiegano la mancata individuazione del prezzo dellacorruzione che, infine, le sentenze di merito individuano, cumulativamente, nei pagamentiche sarebbero stati eseguiti dopo l’aggiudica dei lavori di cui al punto A.3.Tale unificazione ha costituito il mezzo per ricostruire una ipotetica intesa (unitaria) dicorruzione da inquadrare nello schema dell’art. 319 cod. pen. a fronte dell’esercizio delpotere discrezionale del pubblico ufficiale.La sentenza impugnata ribadisce acriticamente le conclusioni della sentenza di primogrado sul preteso trattamento di favore che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riservato al Franciainserendo nel bando della gara indetta nel luglio 2016 la categoria OS6 e dell'analogotrattamento di favore riservatogli in occasione della precedente gara, aggiudicata nel 2013,all’A.T.I. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., relativa al servizio manutenzione dell'allora AslRoma E.Le conclusioni della sentenza impugnata travisano pacifici obiettivi dati documentali econtrastano con le previsioni vigenti al momento in cui i bandi erano stati predisposti e cheregolavano e disciplinavano il contenuto della partecipazione delle imprese.Costituisce frutto di un equivoco la indicazione delle qualificazioni SOA richieste dalbando di gara del 2013: la Corte d'appello confonde le due categorie in possesso dellaDo.[OSCURATO:SOCIETA]., diverse da quelle richieste nel bando, come indicate nella documentazioneprodotta e del tutto travisata.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. del [OSCURATO:PERSONA] era in possesso della qualificazione nella categoriaOS1, cioè la categoria prevalente, per la gara in questione ed era tale da coprire l'importototale dei lavori in questione. L'art. 12, comma 2, lett. a, d. lgls. n. 47 del 2014 prevede,infatti, che è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente perl'importo totale dei lavori senza necessità del possesso da parte delle ditte concorrentinell’A.T.I. della qualificazione nelle categorie scorporabili.Non era, pertanto, indispensabile che la società [OSCURATO:SOCIETA]. fosse in possesso dellacategoria OS6, perché non obbligatoria.Erroneo è l'assunto dei giudici di merito circa la non casualità della scelta dei requisitiprevisti dal bando stante la loro coincidenza con quelli di cui era dotata l'impresa del [OSCURATO:PERSONA],poiché in base alla normativa all'epoca vigente (l’art. 12 innanzi richiamato), nonché gli artt.3, d. lgs. n. 50 del 2016 e 108, d.P.R. 207 del 2010, individuavano i criteri per stabilire qualesia la categoria prevalente in un appalto pubblico cioè nella categoria di lavori di importo piùelevato tra le categorie costituenti l'oggetto dell'intervento. La categoria OS6, quella dellefiniture, non era la categoria prevalente perché l'importo di gran lunga più elevato era quellorelativo alla categoria dei lavori rientranti nella categoria OG1 (e non scorporabili).Anche con riferimento al bando del 2013 l'indicazione dei requisiti relativi allaqualificazione necessaria per la partecipazione alla gara era prevista dagli artt. 2, comma 2,e 108 del d.P.R. 207 che imponevano che nel bando di gara fosse indicato l'importocomplessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto la relativa categoria generale ospecializzata considerata prevalente.Dal complesso delle norme si ricava che la disciplina all'epoca era sostanzialmenteconforme a quella vigente nel 2016 e che, pertanto, le modifiche intervenute nel bando digara erano tutt'altro che una graziosa concessione della stazione appaltante o una suaimmotivata e strumentale iniziativa ma rispondevano all'esigenza di conformarsi allanormativa.I Giudici del merito sono caduti in errore, condividendo l’assunto del teste Cenci, anchenel ritenere che il ridotto il numero di imprese in possesso della categoria OS6 che in Italia enella provincia di Roma era tutt'altro che apparente appannaggio della sola impresaDo.Ra.Ma. del [OSCURATO:PERSONA], che è in possesso di oltre 200 imprese.La motivazione della sentenza impugnata è illogica e carente sul punto delle utilitàricevute dal pubblico ufficiale. Le conclusioni si fondano su una frase (te la metto qua)captata durante una conversazione ma la motivazione è del approssimativa e fondata sullanon inverosimiglianza del riferimento a denaro. I lavori eseguiti a casa del Cascarinoavevano, invece, valore contenuto come comprovato dalla produzione del prezzarioregionale relativo alle categorie di lavori edili.Motivo 2:Il ricorso si sofferma sul tema della qualificazione giuridica dei fatti nella fattispecie dellacorruzione propria (art. 319 cod. pen.), erronea alla stregua dell’esercizio di attivitàdiscrezionale del pubblico ufficiale e dell’indirizzo esegetico della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui la presa in carico dell’interesse del privato non integranecessariamente il delitto di corruzione propria dovendo accertarsi, al cospetto dell'eserciziodi un potere discrezionale, se il pubblico ufficiale abbia violato le regole che disciplinanol'esercizio del potere e inteso, così, realizzare l'interesse del privato corruttore non essendosufficiente, ai fini della integrazione dell'atto contrario, la mera strumentalizzazione odistorsione dell'esercizio del potere discrezionale del pubblico ufficiale perché, remuneratodal corruttore, ne ha preso in carico l'interesse. Conclusione questa che comporterebbe unanon consentita espansione dell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 319 cod. pen. incontrasto con il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale. Nel caso inesame non si è proceduto ad individuare e descrivere il pactum sceleris intercorrente tra ilCascarino, i privati e il [OSCURATO:PERSONA], in particolare.Né si è indagato sull'unicità strutturale o meno del patto posto a base del rapporto tra ilimputazione di cui al punto A.3, in relazione al reato avente ad oggetto il riconosciutolegittimo agire del pubblico ufficiale del tutto autonomo rispetto ai soggetti agenti e al fattoreato di cui al punto A.1., condotta, questa, apprezzabilmente distanziata nel tempo.Con riferimento alla condotta di cui al punto A.1., invece, non è stata indagata lacostruzione del rapporto corruttivo tra il pubblico funzionario e l'odierno imputato dalmomento che il rapporto corruttivo intercorre tra il [OSCURATO:PERSONA] e tra persone diverse da questicome analiticamente analizzato nelle pagine che precedono.Quanto alla contestazione al punto A.3. la sentenza impugnata trascura che lacontestazione era relativa ad una pluralità di condotte fra le quali la contabilizzazione dipagamenti non dovuti e la truffa aggravata alle quali era estraneo il [OSCURATO:PERSONA].Le sentenze di merito hanno riconosciuto la legittimità dell’affidamento diretto dei lavoriin ragione dell’urgenza, che non consentiva di espletare una gara. La Corte non motiva lacontrarietà dell’atto limitandosi a richiamare la “concatenazione” temporale tra la sceltadell’affidamento diretto e la esecuzione dei lavori a casa del [OSCURATO:PERSONA], neppure sussistentevisto che i lavori sono stati eseguiti oltre un anno dopo.Violazione di legge (art. 319-quater cod. pen.) nella parte in cui la sentenza impugnataha trascurato le prove, documentali e orali, dalle quali emerge il timore e la posizionesubalterna del [OSCURATO:PERSONA] al pubblico ufficiale.Motivo 4:Nullità della sentenza e contraddittorietà della motivazione per diniego di applicazionedelle circostanze attenuanti generiche che la stessa sentenza dà, invece, per applicate (pag.53 della s.i.).[OSCURATO:PERSONA], ricorso avvocato [OSCURATO:PERSONA], denuncia:Motivo 1:I motivi di ricorso innanzi sintetizzati sono ribaditi, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],nel ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in cui, muovendo dalla insussistenzadella cd. doppia conforme, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, ancheper omesso esame dei motivi di appello, travisamento della prova e immutazione del fattostorico evidenziando la estensione soggettiva del patto (esteso a soggetti diversi rispetto aquello ristretto del capo di imputazione) e la contraddittorietà intrinseca della ricostruzionestorico fattuale degli avvenimenti posto che l’appalto dei lavori di cui al punto A.3 erarisalente all’anno 2015, rispetto ai fatti relativi all’appalto sub A.1, bandito solo nel luglio 2016e in presenza della ritenuta legittimità dei lavori di appalto, con affidamento diretto, dei lavoridel DEA dell’[OSCURATO:PERSONA].Erroneamente la sentenza impugnata ha ricondotto al reato di corruzione l’appalto inesame in ragione dell’accertato versamento, sui conti del [OSCURATO:PERSONA], di somme di incertaprovenienza, avvalorandone, in chiave accusatoria, la provenienza dal ricorrente alla streguadel contenuto delle captazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e la convivente – macontraddittoriamente ritenute riconducibili anche al [OSCURATO:PERSONA] - e tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Ramoinoma affatto concludenti con la ricostruzione che ne fa la sentenza impugnata dellaprovenienza dal [OSCURATO:PERSONA], al pari della pretesa riconducibilità all’ipotesi corruttiva dei lavorieseguiti presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] che, anche sul piano temporale, non coincidonocon l’affidamento dei lavori.Quanto al reato di corruzione di cui al punto A.1, il ricorso, dopo avere ricostruito lasentenza di appello in merito ai rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], evidenzia (pag. 12),che il [OSCURATO:PERSONA], fino a fine dicembre 2016, non compare sulla scena delle investigazioni e che,del tutto illogicamente e contraddittoriamente, rispetto alle risultanze che documentavanol’accordo convenuto dal [OSCURATO:PERSONA] per l’affidamento dei lavori al duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], iGiudici del merito finiscono con l’inquadrarlo “nell’ambito del più ampio accordo corruttivo egli altri due imprenditori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e, quindi, ricostruendo una sorta diconcorso necessario indiretto in cui, attraverso i pretestuosi argomenti della certificazioneSOA, della missiva del direttore generale [OSCURATO:PERSONA] e della pretesa mancata segnalazioneall’ANAC, si giunge, trascurando i motivi di appello, a ritenere coinvolto nel patto corruttivo ilCascarino e imputandole al duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], attraverso una indebita indicazionecumulativa che prescinde, rispetto a versamenti distanziati nel tempo, dalla specificaMotivo 2:Nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale sostanziale (artt. 318-319 cod. pen.).La sentenza di primo grado aveva ritenuto sussumibile la condotta del [OSCURATO:PERSONA] nelreato di corruzione per atto contrario valorizzando, a fronte dell’attività discrezionale delCascarino, la giurisprudenza che riteneva configurabile detto reato in relazione al condottedel pubblico funzionario di stabile asservimento delle funzioni agli interessi dei privati eindividuando il vizio di violazione di legge nella violazione del dovere di imparzialità. Lasentenza impugnata, prendendo atto del mutamento della giurisprudenza in materia, haravvisato la violazione di legge in quella del buon andamento della pubblica amministrazionee individuando il movente del [OSCURATO:PERSONA] nella volontà di favorire la cordata di imprenditoriamici ma trascurando che, a favore del duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], il pubblico ufficiale avevariaperto i termini del sopralluogo e, soprattutto, la portata innovativa dell’indirizzogiurisprudenziale che richiede, ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, laviolazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere per recare pregiudizialevantaggio al corruttore di modo che, qualora l'atto compiuto abbia comunque perseguitol'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere e non sia stato violato alcundovere specifico, è configurabile il reato di esercizio per la funzione. Ai fini dellaconfigurabilità del reato di cui all’art. 319 cod. pen. è essenziale la ricostruzione del patto trafunzionario e beneficiario, patto nel caso non ricostruito e genericamente ricondotto alladazione-ricezione dell’utilità, accertamento vieppiù necessario a fronte della legittimità dellacondotta di cui al punto A.3, del tutto autonoma e distanziata nel tempo rispetto al fatto-reatodi cui al punto A.1.Motivo 3:Nullità della sentenza per diniego di applicazione delle circostanze attenuanti genericheche la stessa sentenza dà, invece, per applicate.Anche tale motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per inosservanza ederronea applicazione della legge penale sostanziale e in quanto si dà per scontato cheall’imputato siano state applicate le circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato il 15 ottobre 2025 brevinote difensive e motivi nuovi che, insistono sui motivi di ricorso innanzi sintetizzati ribadendola estraneità del [OSCURATO:PERSONA] all’accordo corruttivo; la insussistenza e irrilevanza dell’ipotizzato“disegno complessivo del pubblico ufficiale”, con la costituzione di una cordata diimprenditori amici; ha contestato la provenienza delle ipotizzate dazioni che riguardano, inparticolare, il prezzo della corruzione del reato di cui al punto A.3, insistendo sulla estraneitàdel [OSCURATO:PERSONA] alla fattispecie di corruzione evidenziando la estraneità dell’imputato ai reati difalso e truffa. Quanto agli atti contrari in relazione al reato di cui al punto A.1, ha insistitosulla ricostruzione dell’accordo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] nonché sulla circostanza che già lasentenza di primo grado aveva escluso che la mancata comunicazione all’ANAC costituisseun favore al [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, un falso potendo al più integrare una omissione sicchéviene meno il presupposto dell’atto contrario. Quanto all’affermazione che il bando del 25aprile 2016 fosse costruito “a misura del [OSCURATO:PERSONA]” ha prodotto il disciplinare di gara del bandodel 25 luglio 2016 evidenziando che tale aspetto non era stato oggetto di formalecontestazione e che erroneamente (pagg. 22 e 23 della sentenza impugnata) i requisitiprevisti nel bando avulsi dall’attività oggetto dell’appalto ma esattamente rispondenti airequisiti dalla impresa [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, non erano corrispondenti a quelli previsti dalbando con le categorie OG1, OG2, OS2 possedendone la impresa [OSCURATO:PERSONA] uno solo, cioèOS6, neppure obbligatoriamente richiesto.La ricostruzione è suggestiva, ma infondata e il ricorso analizza le categorie previstenel 2012 e quelle del 2016 laddove la ditta del [OSCURATO:PERSONA] non possedeva alcun requisito, ameno di quello OS6, che non era obbligatoriamente richiesto.In data 11 dicembre 2025 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note difensive che hannoribadito i motivi di ricorso.2.4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], emotivo unico denuncia:A. violazione di legge (art. 587 cod. proc. pen.) e, in subordine, richiesta di applicazionedell’effetto estensivo dell’impugnazione proposta con il ricorso per cassazione dai coimputatiDomenico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato,correttamente, dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine per proporreimpugnazione in appello, tuttavia la Corte di appello ha errato nel non esaminarel’applicabilità all’imputato, per l’effetto estensivo dell’impugnazione, dei motivi di appelloproposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reato di corruzionedi cui al capo A). La Corte di appello, ove non avesse, erroneamente, applicato la regola diritenere sussumibile la condotta del [OSCURATO:PERSONA], in carenza di prova della contrarietà dell’attoai doveri di ufficio, e avesse accolto il motivo di impugnazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA], diriqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 318 cod. pen., avrebbe dovuto, per l’effettoestensivo, applicare tale riqualificazione anche al [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla rilevatatardività dell’appello.B. Analogamente, in presenza della prova del mero versamento di una somma ma incarenza della prova del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio da parte del [OSCURATO:PERSONA],avrebbe dovuto procedere alla riqualificazione giuridica del fatto anche con riguardo allesomme suppostamente ricevute dal [OSCURATO:PERSONA]: unico indizio in tale senso le dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA], prive di riscontri, tali non potendo ritenersi l’incontro presso il bardel [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] propone, altresì, richiesta di revoca della condanna al pagamentodella provvisionale.Sostiene che, in ogni caso, l’imputato non appellante, o il cui appello sia stato dichiaratoinammissibile, in presenza di appello suscettibile di accoglimento presentato dal coimputato,ha diritto alla proposizione di autonomo ricorso per cassazione non essendo necessario chetale appello abbia trovato accoglimento richiamando diffusamente un precedente della Cortedi legittimità (sent. 49444 del 2013) poiché il tenore letterale dell’art. 587 cod. proc. pen.,secondo cui i motivi di comune utilità tra gli i coimputati giovano anche a colui che non havalidamente presentato impugnazione, comporta che l’imputato debba essere posto, ai finidell’impugnazione con ricorso per cassazione, nella medesima posizione di quelli chel’hanno presentata.3.In data 17 novembre 2025 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto comparsa diintervento con richiesta di effetto estensivo in accoglimento dei ricorsi proposti dai coimputatidella loro corretta qualificazione giuridica potendo l’imputato beneficiare degli effetti di uneventuale senza di annullamento senza rinvio o con rinvio e insistendo sulla riqualificazionedei fatti ai sensi dell’art. 318 cod. pen. non essendo stati compiuti atti contra legem.4.L’odierna udienza di discussione si è tenuta in prosieguo di quella fissata per il 20gennaio 2026, rinviata per motivi di ufficio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di GiancarloMassimi e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di falso di cui al capo B), perché il reato èestinto per prescrizione con eliminazione della pena irrogata al [OSCURATO:PERSONA], come precisatoal punto 2.4. e, limitatamente al trattamento sanzionatorio, determinato come specificato alpunto 14 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati nel resto conconferma delle statuzioni civili.A tanto consegue la manifesta infondatezza della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diriconoscere l’effetto estensivo dei ricorsi dei coimputati.2. I motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato dicui al capo B), sono manifestamente infondati e prevalentemente svolti in fatto:cionondimeno deve essere rilevata dalla Corte la erronea qualificazione giuridica del fattocome reato di cui all’art. 476, comma 2, cod. pen. poiché il libretto delle misure, il registro dicontabilità e dello stato finale dei lavori non costituiscono, benché atti pubblici, attifidefacienti.Pertanto, riqualificato il fatto ascritto agli imputati al capo B) ai sensi dell’art. 476,comma 1, cod. pen., il reato ascritto ai predetti risulta prescritto alla data del 21 giugno 2024,tenuto conto della data di commissione del fatto (il 21 ottobre 2016, data della delibera n.895 che aveva approvato il collaudo e disposto la liquidazione del saldo dei lavori), e dellasospensione del processo per giorni sessata.Il reato risulta, comunque, prescritto in data successiva alla condanna in primo gradointervenuta il 24 luglio 2023.2.1. In primo luogo deve essere rilevato che la questione della natura di atti fidefacienti (cioè di attipubblici che fanno fede del loro contenuto fino a querela di falso) del libretto delle misure,del registro di contabilità e dello stato finale dei lavori non è stata dedotta specificamente dairicorrenti che si sono limitati a contestare la natura di atti pubblici delle scritture: tuttavial'erronea qualificazione giuridica data al fatto dai giudici di merito è rilevabile, pur in presenzadel ricorso del solo imputato, di ufficio dalla Corte di Cassazione, alla quale sono estensibili,perché espressione di un principio generale in tema di impugnazione, i poteri di cui agli artt.477, comma 1, 515, comma 2, nn. 1 e 3 cod. proc. pen. attribuiti al giudice di primo grado eda quello di appello (Sez. 3, n. 1385 del 15/12/1989, dep. 1990, Melis, Rv. 183166 - 01).Nel caso in esame non sono, peraltro, necessari accertamenti in fatto per verificare lanatura di atti pubblici - ma non anche fidefacienti - degli atti in questione, come saràprecisato trattando i motivi di ricorso proposti dagli imputati.I motivi di ricorso degli imputati devono essere, inoltre, esaminati compiutamentepoiché, nel giudizio per cassazione avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche alrisarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato perprescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, ma è comunque tenuto,stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti ocontraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (cfr. Sez. U, n.36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01).2.2. I motivi di ricorso proposti [OSCURATO:PERSONA] sono generici e manifestamenteinfondati.2.2.1. Sono, in particolare, manifestamente infondati i motivi di ricorso proposti dalMassimi (motivo 2) nella parte in cui il ricorrente deduce, secondo una dupliceprospettazione, la propria incompetenza funzionale a redigere gli atti contestati in quantodirettore dei lavori.[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo che, in qualità di direttore dei lavori, non aveva ilpotere di certificazione della tipologia, qualità e quantità dei lavori, attestati nel libretto dellemisure e nel registro di contabilità e dello stato finale dei lavori, in quanto, in materia diaffidamento diretto dei lavori alla ditta appaltatrice, come nel caso in esame, tali poterifacevano capo al responsabile unico del procedimento – il [OSCURATO:PERSONA] – poiché il controllotecnico contabile dell’esecuzione dei lavori era rimesso al direttore dell’esecuzione delcontratto, funzione, nel caso, assorbita in quella del [OSCURATO:PERSONA] ovvero al collaudatore delleopere – l’architetta [OSCURATO:PERSONA] – che aveva attestato la congruità dei lavori (e che nonrisponde del reato di falso) attraverso la redazione del certificato di collaudo dal quale eraderivata la liquidazione delle spese in favore dell’impresa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. che avevaeseguito le lavorazioni.Secondo la tesi svolta nel ricorso, l’architetto [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto occupareunicamente di organizzare e coordinare il cantiere, cosa che aveva fatto con successo tantoè vero che i lavori – impellenti e necessari per l’apertura dell’[OSCURATO:PERSONA] e cheinteressavano una struttura ospedaliera prossima alla Città del Vaticano - si erano conclusiin soli 158 giorni solari, senza nemmeno il fermo della struttura sanitaria.Sostiene, inoltre, il ricorrente che erroneamente, in qualità di direttore dei lavori, egli èstato ritenuto dai Giudici del merito «competente al controllo tecnico-contabiledell’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori», incombente assegnato al direttore deilavori solo dall’art. 101, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (il Codice dei contrattipubblici), entrato in vigore il 19 aprile 2016, il giorno stesso della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale, Codice che ha abrogato le norme precedenti ma che si applica ai bandi eagli avvisi di gara pubblicati dopo tale data.Invece, gli artt. 130 e 141 d. lgs. n. 163 del 2006 e la normativa primaria dettata dald.PR. n. 207 del 2010, assegnavano i compiti di controllo, anche in materia contabile, alresponsabile del procedimento che non poteva coincidere (come previsto dall’art. 7, commi 1e 2, l. n. 109 del 1994) con il progettista o direttore dei lavori anche se, a norma dell’art. 10,comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, ai fini della costituzione dell’ufficio di direzione dei lavori, ilresponsabile unico del procedimento avrebbe dovuto obbligatoriamente individuare figureprofessionali ulteriori - il direttore dell’esecuzione del contratto e il direttore dei lavori –potendo affidare l’attività che dovrebbe spettare al direttore dei lavori anche a figuraprofessionali individuate dall’art. 90, comma 1, d. lgs. n. 163 cit.: in ogni caso, il [OSCURATO:PERSONA],quale responsabile unico del procedimento, nel caso in esame, si era arrogato i compiti deldirettore dei lavori in forza del rapporto diretto che aveva con l’appaltatore.Il ricorrente evidenzia che i compiti del direttore dell’esecuzione del contratto e deldirettore dei lavori erano, altresì, analiticamente descritti agli artt. 130 e 141 d. lgs. n. 163 del2006 e, per quanto concerne il direttore dei lavori, si risolvevano, a norma dell’art. 148 deld.PR. n. 207 cit., nel coordinamento e supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzionelavori – cioè assicurare che i lavori fossero eseguiti a regola d’arte – senza che al direttoredei lavori residuassero competenze in materia di tenuta della contabilità del cantiere chepermaneva in capo al responsabile unico del procedimento.2.2.3. La ricostruzione compiuta dal ricorrente è manifestamente infondata, poiché l’art.148 del d.PR. n. 207 del 2010 – cioè il regolamento di esecuzione e attuazione del d. lgs. n.163 del 2006 - affidava al direttore dei lavori, oltre al generale compito di assicurarel’esecuzione a regola d’arte e in conformità del progetto e del contratto, anche «tutte lefra questi, l’art. 181 (che contiene un elenco dei documenti amministrativi e contabili delcantiere) prevedeva la sottoscrizione a cura del direttore dei lavori (comma 2, art. 181), delgiornale dei lavori, dei libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste e del registro dicontabilità oltre che del conto finale e della relazione sul conto finale, documenti, quelliindicati, che sono «firmati anche dall’appaltatore o dal tecnico dell’esecutore suorappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure», mentre i certificati dipagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento(art. 181, comma 4).L’art. 185 d.PR. n. 207 cit., inoltre, ribadiva che la tenuta dei libretti delle misure èaffidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare laclassificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che locoadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità.La disposizione in esame detta ulteriori prescrizioni sulle modalità di verifica i lavori,che, a cura del direttore dei lavori sono certificarli sui libretti delle misure con la propria firmaprevedendo che questi, infine, ne cura, unitamente ai cd. brogliacci, l’aggiornamentoraccogliendo, tempestivamente, la firma dell’esecutore o del tecnico dell’esecutore che haassistito al rilevamento delle misure.L’analisi della normativa che regolava la funzione, le competenze e l’attività del direttoredei lavori in relazione all’appalto relativo ai lavori in esame, quale disciplinata dal d. lgs. n.163 del 2006 e dal d.P.R. n. 207 del 2010, consente di affermare che la disciplina non sidifferenzia in termini sostanziali da quella introdotta dal d. lgs. n. 50 del 2016 (il Codice deicontratti pubblici), la cui ratio è stata quella di semplificare, snellire le procedure e assicurareil recepimento delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE con la finalitàdi garantire maggiore concorrenza, qualità negli appalti, trasparenza, legalità e ridurre laburocrazia, disciplina la cui normativa e che, in molti settori, fra i quali quello relativo alladirezione lavori e competenze del direttore dei lavori, all’art. 101, comma 3 - richiamato nellasentenza di primo grado - ha riprodotto la normativa previgente.L’art. 101 dispone, infatti, che «Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ovecostituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzionedell'intervento affinchè i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e alcontratto»: una disposizione che riconduce al generico concetto di controllo contabile, ledisposizioni che, in materia contabile, il d.PR. n. 207 disciplinava in dettaglio agli artt. 181 e185 innanzi richiamati.Né il ricorso alla procedura di cui all’art. 57 d. lgs. n. 163 del 2006 - cioè il ricorso allaprocedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - consentiva, la derogagenerale e generalizzata, nella fase di esecuzione, delle disposizioni in materia di direzionedei lavori che, a mente dell’art. 126 d.lgs. n. 163 cit. si applicano agli appalti pubblici di lavoriquale che ne sia l’importo.Dalle coordinate normative richiamate consegue che correttamente l’architettoGiancarlo [OSCURATO:PERSONA], quale direttore dei lavori di ristrutturazione e adeguamento normativopresso l’[OSCURATO:PERSONA], è stato individuato come il soggetto tenuto al controllotecnico contabile dell’esecuzione dei lavori e competente alla redazione dei documenticontabili del cantiere – il libretto delle misure, il registro di contabilità e dello stato finale deilavori – e, dunque, quale pubblico ufficiale al quale era riconducibile l’appostazione di datifalsi – di seguito descritti.Va precisato, per mera completezza, che la qualità di pubblico ufficiale del direttore deilavori appaltati da un ente pubblico è pacifica fin dalla più risalente giurisprudenza di questaCorte – anche precedente alla compiuta disciplina della figura e delle competenze deldirettore dei lavori contenuti nei Codici dei contratti pubblici.Ad es. in materia di stato di avanzamento dei lavori, la giurisprudenza di legittimità (cfr.Sez. 5, n. 14731 del 23/11/1999, Bonacci, Rv. 215197 - 01) aveva affermato che integra ildelitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici la falsa attestazionecontenuta in uno stato avanzamento lavori poiché è indubbia la qualifica di pubblico ufficialedel direttore dei lavori di un'opera pubblica, soggetto che, sottoscrivendo lo statoavanzamento lavori, non solo attesta fatti avvenuti in sua presenza, ma, certifica, comunque,il compimento di una attività e la realizzazione di opere eseguite sotto il suo diretto controllo.La giurisprudenza aveva, inoltre, precisato che la qualifica di pubblico ufficiale discendenon dal rapporto di dipendenza dall’ente pubblico ma dalla funzione in concreto svolta e che,con l’incarico di direzione dei lavori, l’ente pubblico conferisce al professionista incaricato eche, diversamente dal rappresentante dell’impresa che sottoscrive i medesimi atti, non èpubblico ufficiale perché privo di poteri certificativi.2.2.4. Sotto altro aspetto, il ricorrente ha contestato di essersi occupato personalmentedella compilazione del libretto delle misure e della predisposizione degli atti contabililimitandosi ad apporre “un visto” sugli atti da altri redatti, conclusione che, nel corso delleconclusioni rassegnate all’odierna udienza, è stata ribadita sottolineando la estraneitàdell’imputato al cd. sistema [OSCURATO:PERSONA], circostanza, questa già dedotta con il primo motivo diricorso sia sotto il profilo della insussistenza del dolo che della rilevanza causale dellafalsificazione dei dati riportati nel libretto delle misure nel registro di contabilità e stato finaledei lavori nella deliberazione di liquidazione delle somme all’impresa, deliberazione resapossibile – secondo la prospettazione del ricorrente - dalla intervenuta redazione delcertificato di collaudo, di competenza e redatto dall’architetta [OSCURATO:PERSONA], e dagli attipersonalmente redatti dal responsabile unico del procedimento, l’architetto ClaudioCascarino.Anche tali rilievi, inficiati da intrinseca genericità perché involgenti apprezzamenti infatto estranei al perimetro del vizio di violazione di legge, sono stati esaminati dai Giudici delmerito che, con argomentazioni logiche, pertinenti e complete - perché articolate su tutti irilievi svolti con il motivo di appello e con la linea difensiva dell’imputato - hanno sottolineatola rilevanza endoprocedimentale, ai fini delle determinazioni della pubblica amministrazione,della documentazione contabile redatta dall’imputato.Opportunamente la sentenza impugnata (pag. 59), in linea con la valutazione delTribunale, ha rilevato che il “visto” non costituisce un atto meramente ricognitivo, quando,come nel caso del libretto delle misure e del registro di contabilità e stato finale dei lavori, èdestinato a comprovare lo svolgimento, con esito positivo, di un controllo sull’operato altrui.“Si tratta – rileva la sentenza impugnata - di un atto completo e autonomo, anchequando non collegato ad una dichiarazione scritta, poiché a questa supplisce la connessionecon l’attività del pubblico dipendente e il significato al visto si attribuisce per convenzione eper necessità logica”.Detto in altri termini, il direttore dei lavori, presente sul cantiere – e il ricorrente harivendicato con fermezza tale circostanza – ha necessariamente conoscenza econsapevolezza delle attività materiali svolte, che è tenuto a controllare, e quando affidi adaltri soggetti – siano o meno incaricati dell’ufficio di direzione - le materiali attività dimisurazione delle lavorazioni e la compilazione materiali della documentazione ne èresponsabile, anche quando si limiti alla sottoscrizione, sintetica e rapida, mediante vistodella documentazione contabile stessa e non per responsabilità oggettiva ma perché attorientrante nella sua specifica competenza e funzione e risultato dell’attività di controllo dioperazioni materiali che, nel caso in esame, i Giudici del merito hanno evidenziato essere diimmediata percezione perché relativi al conferimento dei rifiuti inerti, risultanti dallaristrutturazione, e dal rifacimento della pavimentazione e dei rivestimenti, palesementegonfiati.2.2.5. Rileva il Collegio che la giurisprudenza è univoca non solo nella qualifica di attipubblici dello stato di avanzamento lavori (la sentenza innanzi richiamata) ma anche dellibretto delle misure (cfr. Sez. 5, n. 7329 del 20/01/2004, Mura, Rv. 228085 - 01) e delregistro di contabilità in quanto documento tenuto dal direttore dei lavori circa i fatti di cuiforma attestazione in vista del conto finale e dunque della regolazione del creditodell'appaltatore nei confronti dell'amministrazione (Sez. 5, n. 38846 del 24/10/2002, Brussi,Rv. 225400 - 01), documenti che, nel caso in esame, risultano sottoscritti dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr.pag. 59 della sentenza impugnata) e che riportavano, attestandone la sussistenza, dati falsi,perché fortemente in eccesso, circa la quantità dei rifiuti inerti conferiti in discarica e lemisure della pavimentazione e dei rivestimenti approntati, come si dirà meglio al punto 2.3.3.che segue, trattando gli specifici motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA].2.2.6. Non si tratta, invece, di atti fidefacienti, ai sensi del comma secondo dell’art. 476cod. pen.Premesso che, genericamente sono riconducibili alla fattispecie in esame i documentiche, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppuredall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede,nel caso in cui attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (Sez. 3, n.15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589 - 01), la giurisprudenza ha precisatoche proprio tale potestà documentatrice, che conferisce all'atto una presunzione di veritàassoluta, eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale,presuppone il conferimento specifico e speciale al pubblico ufficiale di tale funzione che,tuttavia, le norme relative alla materia dei lavori pubblici sulla direzione, contabilità ecollaudo dei lavori non riconoscono né agli stati di avanzamento, né ai libretti dellemisurazioni e, in generale, alla contabilità tanto è vero che i superiori gerarchici possonoapportare correzioni alle eventuali inesattezze dei rilevatori e che, se l'appaltatore non ritienecorretto quanto appare dalla contabilità è sufficiente che formuli riserve tempestive perché siproceda a nuovi accertamenti ed eventuali rettifiche (Sez. 5, n. 5260 del 19/05/1972, Lelli,Rv. 121713 - 01).Anche la più recente giurisprudenza in materia ha confermato tale orientamentoribadendo che, in tema di falso documentale, sono documenti dotati di fede privilegiata, exart. 476, comma secondo, cod. pen., quelli destinati "ab initio" alla prova, ossia precostituiti agaranzia della pubblica fede, e redatti da un pubblico ufficiale investito di una specialepotestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne,ovvero desumibili dal sistema, in forza delle quali l'atto assume una presunzione di veritàassoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falsoo con sentenza penale (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga, Rv. 286376 – 02)2.2.7. Il primo e terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], sulla insussistenza dell’elementopsicologico del reato, sono generici perché aspecifici e svolti in fatto.Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni svolte dai Giudici del merito in puntodi dolo, aspetto questo specificamente affrontato, in risposta ai motivi di appello, anche dallaCorte di appello (pag. 59).Il ricorso, attraverso la lettura atomistica delle argomentazioni svolte dai Giudici delmerito, sostiene che a carico del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata valorizzata la mera appostazione di5 annotazioni (su 401) false.Così non è perché, invece, nella parte dedicata all’esame del reato di cui al capo B)(alle pagg. 51 e ss.) la Corte di appello ha esaminato le risultanze che denotano la falsitàdelle annotazioni contabili sia in merito al trasporto a rifiuto degli inerti che ai lavori dirifacimento della pavimentazione e rivestimento, pervenendo al risultato del pressochéraddoppio delle quantità di rifiuti trasportati (pag. 40) e dell’acquisto e messa in opera dellapavimentazione, anche in tal caso praticamente raddoppiata e niente affatto riconducibile adun mero errore o svista, questi sì possibili ma limitatamente alle appostazioni riguardantiquattro formulari di trasporto a rifiuto e, pertanto, del tutto irrilevanti.Anche l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] (il geometra incaricato dalla ditta [OSCURATO:PERSONA].Mar.), noncontraddice tale conclusione perché riconducibile alla carenza di poteri certificativi delprivato – e, pertanto, non responsabile della contabilità dei lavori di appalto – non essendostato accertato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse consapevolezza della falsità perché estraneo allaformazione della volontà del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] che si erano formate in epocaprecedente alla esecuzione dei lavori (pag. 61 della sentenza impugnata).2.2.8. Nelle conclusioni svolte all’odierna udienza il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha insistitosulla estraneità del [OSCURATO:PERSONA] al cd. sistema [OSCURATO:PERSONA] e sulla irrilevanza del contributo delricorrente al conseguimento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell’ingiusto profitto consistito nelpagamento anche delle lavorazioni e prestazioni di servizi mai erogati, in forza dei falsi.La estraneità del [OSCURATO:PERSONA] all’affidamento dei lavori relativi all’adeguamento eristrutturazione del reparto di accettazione dell’[OSCURATO:PERSONA] è accertata e, così, ladipendenza funzionale dell’imputato dal [OSCURATO:PERSONA], quale funzionario preposto all’U.O.C. delServizio [OSCURATO:PERSONA] dell’ASL Roma 1: ma non si tratta di aspetti rilevanti nella prospettivaindicata dall’imputato.Ai fini ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, non occorre, infatti, laprova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario e sufficiente dimostrare checiascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria, con la consapevolezza del ruolo svoltodagli altri e con la volontà di agire in comune fornendo un contributo che si sia inserito conefficacia causale nella produzione dell'evento: ed è quanto accaduto nel caso in esamepoiché la falsificazione della documentazione contabile dei lavori – attraverso le condottedecettive descritte - si è inserita nella esecuzione materiale del reato fornendo un contributorilevante ai fini delle determinazioni della pubblica amministrazione nella liquidazione dicompensi spettanti all’impresa.In materia di falsità documentali, infine, l'elemento soggettivo richiesto è il dologenerico, il quale, tuttavia, non può essere considerato in "re ipsa", in quanto deve essererigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da unasemplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente nonincrimina il falso documentale colposo. (Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, Di, Rv. 264328 -01).A tale regola di giudizio si sono attenuti i Giudici del merito che hanno evidenziato lamacroscopicità delle falsità riscontrate nella documentazione contabile dei lavori ritenendo,quindi, pienamente integrata la prova dell’elemento soggettivo del reato.2.3. Sono generici e manifestamente infondati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui ai capi B) (falso) e C) (truffa), reato, questo già dichiarato prescrittoin appello: si tratta del terzo e settimo motivo di ricorso con i quali il ricorrente, eccepita lainutilizzabilità della consulenza D’Addelfio, censura anche la mancata rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale per eseguire perizia sui formulari e per la mancatariqualificazione del reato di truffa nella fattispecie tentata a seguito della produzione di unasentenza del Tribunale di Roma che aveva escluso la sovrafatturazione dei lavori ericonosciuto alla A.T.I. aggiudicataria un risarcimento di circa 100.00 euro.2.3.1. Premesso che la sentenza di appello ha confermato le statuizioni civili anche inrelazione al reato di truffa e che sono deducibili con il ricorso per cassazione le censure checontestano sia la dichiarazione di prescrizione del reato che la qualificazione giuridica delfatto, i rilievi del [OSCURATO:PERSONA] si rivelano generici e manifestamente infondati e, pertanto,inammissibili.I Giudici del merito, sulla base dell’apprezzamento delle risultanze della consulenzaredatta dagli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Addelfio, hanno ritenuto accertata la falsità dellevoci che attestavano il trasporto a rifiuto di materiali inerti praticamente raddoppiati e così ilavori di pavimentazione e rivestimento, e, per l’effetto, ingiusti i profitti conseguiti per unimporto ascendente a ca. 200.000,00 euro.2.3.2. E’ manifestamente infondata, perché non collegata ai vizi che inficiano un atto dirilevanza probatoria quale la perizia o la consulenza tecnica, l’eccezione di inutilizzabilitàdella consulenza D’Addelfio perché non eseguita dal Pubblico Ministero che aveva acquisitola consulenza redatta nel procedimento di revisione contabile sulla gara d’appalto dei lavoridi ristrutturazione e adeguamento normativo del DEA dell’[OSCURATO:PERSONA],procedimento avviato dall’ASL Roma 1 su tutte le gare di appalto gestite dall’architettoCascarino, in funzione di responsabile unico del procedimento, una volta che erano emersele irregolarità ed era stato disposto l’arresto del funzionario.Correttamente, pertanto, tali risultanze, nel ragionato confronto critico con laconsulenza di parte, a firma dell’architetto Miranda, sono state poste a fondamento delleconclusioni dei Giudici del merito che hanno ritenuto, anche ai fini della qualificazionegiuridica dei fatti, accertata la falsificazione (per accrescimento) dei dati contabili cheavevano comportato - al di là dell’autorizzazione, con note a firma del [OSCURATO:PERSONA], di ulteriorilavori che avevano raddoppiato l’importo di quelli a base d’appalto passati da 850.188,15 a1.672.688,156, v. pag. 38 della sentenza impugnata – l’illecito pagamento di lavorazioni eprestazioni di servizi mai erogati (pag. 46 e 47).La utilizzazione ai fini della decisione di tali risultanze non rendeva assolutamentenecessario lo svolgimento di una perizia per accertare le quantità delle lavorazioni e servizinon effettivamente erogati e, quindi, la determinazione del pagamento non dovutoall’appaltatore, aspetti, questi, esaminati e disattesi con congrua motivazione nella sentenzaimpugnata che, in sintesi, ha analizzato tutte le questioni proposte dalla difesa, anche con imotivi aggiunti, ritenendo irrilevante la sentenza civile del Tribunale di Roma che fariferimento alla problematiche insorte sulla base della perizia di variante nei rapporti ASLRoma 1 e impresa esecutrice dei lavori.2.3.3. Il terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è generico perché si risolve nellarichiesta di rivalutazione del compendio probatorio valorizzato con argomentazioni logichedai Giudici del merito che hanno condiviso il contenuto della consulenza D’Addelfioevidenziando la completezza della ricostruzione e, con riferimento alle diverse conclusionidel consulente di parte sul calcolo del trasporto a rifiuto di inerti, hanno attribuito rilievo allasola documentazione risultante dalla contabilità ufficiale della ditta e non anche alla cd.quarta copia dei formulari accertando, per tale via, il raddoppio del quantitativo totale dirifiuti.La sentenza impugnata (pag. 40), ha spiegato le ragioni di tale scelta evidenziando chela cd. quarta copia era già acquisita in atti, che la voce di cui al punto 24 costituiva laduplicazione della voce 23 e che il trasporto risultava documentato indicando la portatadell’autocarro adibito al trasporto in 1,5 tonnellate mentre i formulari allegati alla contabilitàriportavano quantitativi maggiori.Quanto all’acquisto e messa in opera della pavimentazione e rivestimenti in quarzo,riportati alle voci 50 e 51 del registro di contabilità, la Corte di merito ha diffusamenteillustrato l’anomalia della procedura adottata per concordare i nuovi prezzi – analizzatidall’architetto [OSCURATO:PERSONA] e approvati dal [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di responsabile unico delprocedimento, variante mai approvata dall’ASL Roma 1 - ma, soprattutto, per ciò che rilevaai fini del reato di falso, la rilevata duplicazione delle lavorazioni di pavimenti e rivestimentidisattendendo anche a tal riguardo la riduttiva ricostruzione del consulente Miranda,secondo la quale si era reso necessario nel corso dei lavori, il rifacimento dellapavimentazione già messa in opera, rifacimento smentito dalle dichiarazioni e dalladocumentazione acquisite che non dimostravano la necessità dell’operazione (e, quindi delladuplicazione dei costi) richiamando, a tal riguardo, le dichiarazioni rese dal teste della difesa(si veda pag. 47 della sentenza impugnata).Va ricordato che anche in tema di valutazione delle risultanze di consulenze tecniche ènecessario che il giudice, ove ritenga di aderire ad una delle prospettazioni emerse dalconfronto tra le consulenze di parte, deve spiegare la esattezza tecnica, e, per converso, laerroneità dell’altra: se adeguatamente motivata, tale scelta non è censurabile nel giudizio dilegittimità, a meno che non sia assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di quantoaffermato dal consulente la cui ricostruzione è stata condivisa.Anche in tal caso, dunque, la Corte di legittimità non può sostituire la propriavalutazione a quella del giudice del merito che, illustrando le linee portanti del propriopercorso argomentativo e mettendo in evidenza le ragioni di incompletezza o incoerenzadella ricostruzione alternativa, ha adeguatamente superato le ragioni che, in astratto,potrebbero giustificare il ragionevole dubbio sulla sussistenza del reato.2.4. Come anticipato in premessa, il reato di cui al capo B) deve essere correttamenteriqualificato come reato di falso, ai sensi dell’art. 476 , comma 1, cod. pen. con conseguentedichiarazione di prescrizione del reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e GiancarloMassimi e conferma delle statuzioni civili alla stregua delle ragioni innanzi svolte.Va, inoltre, eliminata la pena di mesi otto di reclusione irrogata, per il reato di cui alcapo B), a [OSCURATO:PERSONA].3. Possono essere esaminati congiuntamente i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e NelloDelli [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui denunciano violazione di legge e vizio di motivazione nonchétravisamento della prova con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo A)e della sua corretta qualificazione giuridica come reato di corruzione per atto contrario.3.3. Per ragioni di chiarezza espositiva va ricordato che [OSCURATO:PERSONA], all’epocadei fatti funzionario dell’ASL Roma 1, era assegnato all’U.O.C. del [OSCURATO:PERSONA] dell’ASLRoma 1 ed era risultato responsabile unico del procedimento in relazione alle procedure diaffidamento di lavori edili in favore delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., riunite inA.T.I., facenti capo rispettivamente al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto qui rileva,risultavano aggiudicatarie e impegnati nella esecuzione di coevi appalti per la esecuzione dilavori edilizi nel momento in cui, in separato procedimento, venivano disposte leintercettazioni a carico del [OSCURATO:PERSONA] accertandone numerosi contatti indebiti con titolari diimprese, fra i quali gli odierni ricorrenti.La contestazione di cui al capo A) concerne tre procedure per l’affidamento dei servizimanutentivi e lavori edili di manutenzione e ristrutturazione e, precisamente: punto A.1, lagara per l’aggiudicazione dei lavori per la durata di anni 2, oggetto della delibera n.661379002B pubblicata il 25 luglio 2016 (d’ora innanzi sinteticamente indicati come lavori dicui al bando 25 luglio 2016); punto A.2, la proroga dell’appalto dei servizi manutentivi edili eaccessori di gestione del patrimonio immobiliare dell’ASL Roma 1, (d’ora innanzi proroga) e,punto A.3, i lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo del DEA dell'[OSCURATO:PERSONA] SantoSpirito, fatto questo connesso, altresì, ai reati di cui ai capi B) e C) in relazione allafalsificazione del libretto di misura, del registro di contabilità e dello stato finale dei lavori, giàoggetto della delibera del 21 ottobre 2016 n. 895 (d’ora in avanti indicati come lavori diristrutturazione presso [OSCURATO:PERSONA]).2.%2. I fatti oggetto del presente procedimento sono connessi con quelli di altri processi pendenti acarico del [OSCURATO:PERSONA], l’uno (il procedimento n.28840/2016 R.G.N.R.) per i reati di cui agli artt.110, 353 cod. pen., concluso in primo grado con la riqualificazione del fatto come delittotentato posto che, la procedura di gara si era interrotta e non si era perfezionata conl’aggiudicazione dell’appalto, con la condanna di tutti gli imputati fra cui il [OSCURATO:PERSONA] e il DelliCastelli, l’altro (procedimento n. 22290/2017) relativo al reato di cui agli artt. 110, 326 cod.pen. ascritto al predetto [OSCURATO:PERSONA] e agli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Nel procedimento n. 28840 cit. i predetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eranoaccusati di avere, mediante collusioni fra i predetti e con gli imprenditori [OSCURATO:PERSONA], turbato la gara di appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzioneed edili (quelli di cui al punto A.1).3.%2. La singolarità della capo di imputazione di cui al capo A), punto A.1, è quella di avereincorporato le imputazioni oggetto dei due procedimenti nella contestazione del reato dicorruzione individuando nelle condotte di turbativa della gara e rivelazione di segreti diufficio, gli atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] che, standoall’imputazione di cui al capo A), aveva ricevuto dagli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e NelloDelli [OSCURATO:PERSONA] somme di denaro pari ad almeno euro 78.550 nel periodo compreso trafebbraio 2015 e il 15 marzo 2017 nonché da [OSCURATO:PERSONA] l'esecuzione di lavori edilipresso la propria abitazione nel periodo compreso fra il 28 aprile e il 6 luglio 2016.Gli elementi di prova a carico degli odierni ricorrenti discendono, in buona parte, dalcontenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nel separato procedimento, acarico di tale Ferraresi, che aveva presentato al [OSCURATO:PERSONA], in vista della possibilità diinserirlo nell’affidamento di appalti, l’imprenditore [OSCURATO:PERSONA].4.%2. Secondo la sentenza impugnata (pag. 13), il [OSCURATO:PERSONA], violando i doveri imparzialità, avevamostrato immediata disponibilità verso il [OSCURATO:PERSONA] dicendogli che, per ottenere appalti,avrebbe dovuto iscrivere la società all’Albo telematico dell’A.S.L., iscrizione che il Federicinon aveva mai perfezionato pur associandosi ad altro imprenditore [OSCURATO:PERSONA].Rileva la Corte di merito che le conversazioni intercettate a carico del [OSCURATO:PERSONA] –oggetto anche di servizi di pedinamento e osservazione che ne registravano i contatti eincontri personali con il [OSCURATO:PERSONA] - davano conto dell’assoluta sicurezza del [OSCURATO:PERSONA], primaancora dell’aggiudicazione della gara, di vincerla superando un ostacolo che il Martinoaveva, viceversa, ritenuto insuperabile cioè la mancata effettuazione, a cura dell’impresache intendeva partecipare all’appalto, dei sopralluoghi nelle aree oggetto di intervento.Ostacolo insormontabile perché al momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato ad occuparsidell’appalto, il termine utile era scaduto poiché l’impresa, entro il termine di 25 giorni dallapubblicazione del bando avrebbe dovuto, con PEC, inoltrare la richiesta di sopralluoghi econcordare le date delle relative operazioni.Le intercettazioni svolte a partire dal mese di ottobre avevano documentato, inoltre, laconsegna al [OSCURATO:PERSONA], a cura del [OSCURATO:PERSONA], di una chiavetta usb contenente le piantine idocumenti necessari per la predisposizione della domanda di partecipazione alla gara e,soprattutto, la conversazione intercettata il 18 ottobre 2016, aveva rivelato che il [OSCURATO:PERSONA] e ilsocio erano a conoscenza, prima ancora della formale adozione del relativo avviso -pubblicato solo il 19 ottobre 2016 - della decisione con la quale era stato fatto slittare iltermine per la presentazione delle richieste di sopralluogo mettendo così in campo l’impresadel [OSCURATO:PERSONA] che, nel frattempo, si era occupato di predisporre il SOA e completare gliadempimenti che gli avrebbero consentito di partecipare alla gara e che, grazie alle notiziericevute, era a conoscenza del nuovo termine che non veniva neppure indicato nell’avviso direttifica. La delibera di rettifica del bando di gara e del relativo disciplinare veniva, infatti,adottata solo il 28 ottobre 2016 e motivata con la proposizione al TAR di alcuni ricorsi.Con avviso del 17 novembre 2016 veniva riaperto il termine di presentazione delledomande e richieste di sopralluoghi fissando il termine di scadenza al 23 novembre 2013.Già il 16 novembre 2016, prima della pubblicazione dell’avviso, la società del Marino equella del [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto pervenire domanda di partecipazione e richiesta disopralluoghi, segno - osserva la sentenza impugnata -, della conoscenza della procedurache sarebbe stata formalizzata solo il giorno successivo, conoscenza, evidentemente, resapossibile attraverso i contatti personali che, nei giorni precedenti, il [OSCURATO:PERSONA] aveva avutocon il [OSCURATO:PERSONA] e suoi collaboratori in bar e ristoranti cittadini.In realtà, il meccanismo predisposto si era rivelato inutile perché il [OSCURATO:PERSONA] avevaconstatato, il 30 dicembre 2016, di non avere i requisiti per l’aggiudicazione della gara: mal’imprenditore non temeva di avere perso tempo. Anzi, come rivelava ai suoi amici, avevaben impiegato il suo tempo nell’allestire i contatti con il [OSCURATO:PERSONA] perché ciò gli avevapermesso di entrare nella “cerchia” delle imprese che, nella rotazione degli incarichidispensati dal [OSCURATO:PERSONA], avrebbe trovato modo di rientrare in gioco. Un investimento, infondo.6. La sentenza impugnata (pag. 22), ha ricostruito anche i rapporti amicali del [OSCURATO:PERSONA] con ill’A.T.I. delle società dei due imprenditori era già aggiudicataria, fin dal 2013, dell’appalto,variamente prorogato e poi messo a gara con la delibera del 25 luglio 2016, che prevedevarequisiti per la partecipazione, fra i quali il requisito della categoria OS6, posseduti dapochissime imprese nella provincia di Roma, e in possesso della società del [OSCURATO:PERSONA] (laDo.Ra.Ma) e non anche di quella del [OSCURATO:PERSONA]. Ha anche illustrato i numerosi incontridel [OSCURATO:PERSONA] con i predetti imprenditori sullo scorcio dell’anno 2016 e la prima decade del2017.4.1. Secondo la sentenza impugnata, l’appalto di cui al punto A.1, fin dal 2013, erastato “cucito a misura” proprio sulla società del [OSCURATO:PERSONA], dato ritenuto vieppiù rilevanteperché il possesso della categoria OS6 era stato previsto non nel bando di gara ma solo neldisciplinare.Da qui la conclusione secondo la quale gli appalti banditi dall’A.S.L. Roma 1, eranostrutturati al fine di garantire l'aggiudicazione all'imprenditore che, di volta in volta, ilCascarino intendeva agevolare, piegando i requisiti le tempistiche della gara in ragione dellecaratteristiche e delle esigenze dell'imprenditore amico.6.2. Emblematico di tale modus procedendi era stato ritenuto dai Giudici del merito proprio quantoaccaduto in concomitanza dell’affidamento dei lavori relativi al bando del 25 luglio 2016,lavori già affidati (fin dal 2013) all’A.T.I. [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA].Mar e oggetto di varie prorogheuna delle quali veniva a scadenza in epoca coeva alla procedura di nuova aggiudicazione,oggetto della contestazione di cui al punto A.2 (proroga poi effettivamente intervenuta adecorrere dal 31 gennaio 2017 e a seguito di aggiudicazione all’A.T.I. adottata con deliberadel 22 febbraio 2017), come evincibile dal contenuto delle conversazioni intercettate.Nella struttura della motivazione della sentenza impugnata, il contenuto delleconversazioni intercettate è oggetto di particolare analisi poiché le conversazioni sono stateritenute l’interfaccia delle attività amministrative in corso: e sono proprio le conversazioniintercettate che hanno consentito di ricostruire i contatti intervenuti tra il [OSCURATO:PERSONA] e gliodierni ricorrenti – oltre che con il [OSCURATO:PERSONA] – e, quindi, l’attività del [OSCURATO:PERSONA] per “sistemare”le carte, in modo da agevolare gli imprenditori amici con i quali veniva notato, in piùoccasioni, nel corso di incontri documentati dai servizi di osservazione.Non si tratta, quindi, secondo la puntuale ricostruzione compiuta dai Giudici del merito,solo degli incontri intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] – descritti al punto 3 delConsiderato in diritto – e sui quali insistono i motivi di ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e DelliCastelli, ma anche degli incontri direttamente intercorsi con gli odierni ricorrenti, pretermessio sminuiti dai ricorsi che si concentrano nell’analisi del contenuto degli atti per inferirne lalegittimità e la corrispondenza all’interesse pubblico rispetto al quale, accidentalmente,sarebbe stato realizzato anche il concomitante interesse dei privati.4.3.L’impostazione di metodo dei ricorrenti non è condivisibile e muove da unapremessa fallace che trascura, relegandola all’irrilevanza, l’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA], inconcorso con il [OSCURATO:PERSONA] e con il [OSCURATO:PERSONA], per sistemare le carte ed eliminare ognipossibile ostacolo che potesse frapporsi all’aggiudicazione della gara bandita il 25 luglio2016 e della proroga dei lavori all’A.T.I. [OSCURATO:SOCIETA].-[OSCURATO:PERSONA].Mar.Nel corso delle procedure di gara sopraggiungeva, infatti, un fatto nuovo che metteva arischio la possibilità che la gara per l’aggiudicazione dei servizi di manutenzione e la relativaproroga fossero assegnate all’A.T.I. del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il 16 dicembre 2016 perveniva all’ufficio del [OSCURATO:PERSONA] la nota del 13 dicembre 2016con la quale il direttore generale dell’A.S.L. Roma 1, [OSCURATO:PERSONA], comunicava che erastata rilevata una grave irregolarità commessa dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai lavori direalizzazione di una scala antincendio – aggiudicati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2015-poiché era risultato che in sede di autocertificazione del 5 maggio 2015 la ditta avevacomunicato che direttore tecnico della [OSCURATO:SOCIETA]. era [OSCURATO:PERSONA] mentre ilprecedente 9 marzo 2015 la società del [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato direttore tecnico unico dellasocietà l'architetto [OSCURATO:PERSONA], titolare di un contratto presso l'ufficio tecnicodell’A.S.L. perché nominato coordinatore per la sicurezza in relazione alla realizzazione dellamedesima opera. Il direttore generale chiedeva, pertanto, i pertinenti approfondimentiall’ufficio tecnico.La segnalazione metteva in grande allarme il [OSCURATO:PERSONA] - dato che emerge conassoluta chiarezza dalle conversazioni intercettate, riportate a pag. 25 della sentenzaimpugnata- e la sua preoccupazione che il [OSCURATO:PERSONA] fosse “bruciato” con la conseguentenecessità di modificare tutta “la strategia della gara…con un altro socio…diverso…che hadelle qualificazioni per adesso”, come rilevato con plastica evidenza dal Ramoino, addettoall’ufficio, che osservava come, in così breve tempo, non fosse possibile trovare “un altro 06,categoria 4” aggiungendo “demo rimischià le carte e cercare un’alleanza un po' più grossa”.Dalle conversazioni emerge con chiarezza che non era solo la falsità delleautodichiarazioni a preoccupare [OSCURATO:PERSONA] ma la sussistenza del conflitto di interessi (pag.31 della sentenza di primo grado) dal momento che l’architetto [OSCURATO:PERSONA] era direttoretecnico della [OSCURATO:SOCIETA]. e, per gli stessi lavori, condivisore della sicurezza, situazione diconflitto di interessi del [OSCURATO:PERSONA] suscettibile di comunicazione all'ANAC, cosa che avrebbepotuto comportare una sospensione temporanea della società del [OSCURATO:PERSONA] dalle gare e,quindi, la decadenza non solo dalla esecuzione dei lavori oggetto di proroga in corso diesecuzione ma, soprattutto, la preclusione alla partecipazione alla gara bandita nel luglio2016.Il dato emerge dalle intercettazioni dirette intervenute anche con il personale dell’ufficionel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA] studiava le mosse per evitare di rilevare il conflitto diinteressi.La gravità della situazione veniva analizzata nel corso di un incontro tra il Castorino e ildopo avergli fatto leggere la missiva del [OSCURATO:PERSONA], manifestava al [OSCURATO:PERSONA] i suoi timori sia perla proroga dell’appalto sia per il nuovo appalto.Osserva sul punto il Tribunale, che, senza la società del [OSCURATO:PERSONA], quella del DelliCastelli non poteva concorrere all’appalto per mancanza della categoria OS6 evidenziandoche, come ricordava il Ramoino al [OSCURATO:PERSONA] “noi la gara l’avemo fatta sulla base di (inc)…quella del 2013…per cui…il nuovo appalto…quando è stato fatto il nuovo appalto dopo laRTI …dopo…il nuovo appalto ha previsto la OS6 (…)la gara ha previsto OS6 proprioperché…cioè sono livelli di classifica economicamente solidi ed elevati…eh! Ed aveva unasua ragion d’essere, no”.[OSCURATO:PERSONA] individuava inizialmente (confronta pagina 26 della sentenza impugnata) lavia d'uscita dall'impasse percorrendo la strada di far partecipare alla gara, unitamente a DelliCastelli, che non possedeva la categoria OS6, in sostituzione del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e ilMartino attraverso il cd. avvalimento.Le sentenze di merito descrivono le conversazioni captate e i servizi di osservazionedocumentano l’incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (del 16 dicembre 2016), incontro seguitodai contatti del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] – al quale il [OSCURATO:PERSONA] si presentava come l'amico delClaudio - chiedendogli un appuntamento seguito poi dall'incontro confermato dalle telefonatecaptate.utile per la partecipazione alla gara, manovra rivelatasi (confronta pagina 27 della sentenzaimpugnata) in parte impossibile e, comunque, inutile poiché medio tempore si verificaval'insperato salvataggio del [OSCURATO:PERSONA] dalla segnalazione all’ANAC e, contestualmente, DelliCastelli dichiarava di non aderire all’accordo.La volontà di [OSCURATO:PERSONA] di trovare un escamotage per salvare il [OSCURATO:PERSONA] risultava,altresì, chiara e indiscutibile come si evince dalle conversazioni intercettate nel corso dellequali il Castorino esprimeva preoccupazioni per la vicenda che coinvolgeva il [OSCURATO:PERSONA],invitava il collaboratore a ricercare una soluzione, attraverso un parere all'avvocato [OSCURATO:PERSONA],parere che veniva richiesto accompagnato proprio da un documento predisposto dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 27 cit.).Secondo la Corte di appello, le conclusioni alle quali il [OSCURATO:PERSONA] era pervenuto – sullanon necessità della segnalazione ANAC alla cui verifica era stato sollecitato dal direttoreTanese con la richiamata nota del 13/16 dicembre - sono viziate, non false ma erronee.A tal riguardo la sentenza impugnata ha valorizzato la conversazione captata in 9gennaio 2017 in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito con l'amico [OSCURATO:PERSONA] sul punto che lasegnalazione andava fatta ma che sarebbe stata proposta in termini soft e trova riscontronella predisposizione della risposta da inviare al direttore generale [OSCURATO:PERSONA] in cui il Cascarinoaveva proposto una ricostruzione temporale dei fatti – in merito agli incarichi rivestiti dalMantuano nella [OSCURATO:SOCIETA]. - e, quindi, attraverso un vero e proprio escamotage.La soluzione così nel frattempo predisposta aveva reso, a quel punto, non piùnecessaria la presenza del [OSCURATO:PERSONA] e aveva consentito, ai fini dell’assegnazionedell’aggiudicazione dei lavori di cui al bando del luglio 2016, oltre alla proroga dei lavori giàdati in appalto all’A.T.I., il recupero dell'accordo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] attraverso un incontro(ripreso dalla polizia giudiziaria) avvenuto il 28 dicembre 2016 presso il centro commercialeEuclide nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano completato l’accordo per lapresentazione della domanda relativa alla gara, incontro preceduto da quello tra ilCascarino e il [OSCURATO:PERSONA] in cui il pubblico ufficiale informava l’amico che avrebbe incontrato ilDelli [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe incontrato per predisporre la domanda insieme alla [OSCURATO:SOCIETA],raccogliendo, dal [OSCURATO:PERSONA] il via libera (Va bene. Famme sapè, io tutto quello che c’era da fa,l’ho fatto, vedete voi) e seguito da una serie di conversazioni funzionali alla predisposizionedella documentazione della [OSCURATO:SOCIETA].Nella sentenza sono riportate le conversazioni tra i due imprenditori relative agli accordisottostanti.Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata (pag. 30), la cadenza diconversazioni, incontri e accordi denotava la presenza di una vera e propria architetturaprogettata dal [OSCURATO:PERSONA], attraverso continue consultazioni degli imprenditori amici e che,come risultava dalle conversazioni intercettate, mostrava la soddisfazione del [OSCURATO:PERSONA] diavere realizzato lo scopo di far partecipare alla gara la cordata dei suoi amici storici DelliCastelli-[OSCURATO:PERSONA] e aver reclutato altri due imprenditori da tenere a disposizione per le garesuccessive (il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]).Nel corso di una conversazione, parlando con un suo collaboratore, il [OSCURATO:PERSONA] si eraanche lamentato del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva cercato, come gli aveva consigliato,un accordo anche con altra società – concorrente dell’A.T.I. [OSCURATO:SOCIETA].-[OSCURATO:PERSONA].Mar. -osservando “la strategia mia era di fare un cartello ristretto”.Da qui le conclusioni delle sentenze di merito secondo le quali (pag. 21 della sentenzadi primo grado) “il sistema organizzato dal [OSCURATO:PERSONA] infatti era predisposto al fine di nonscontentare nessuno dei suoi amici, assicurando una rotazione del ristretto gruppo diimprenditori inseriti nella sua cerchia nell’affidamento degli appalti. Tale sistema prevedeval’inserimento dei “perdenti”, che dovevano restare a disposizione e contare su occasionifuture in cui sarebbero stati ripescati”, e (pag. 22 della sentenza impugnata) che “l’accordocorruttivo, come strutturato, coinvolge quindi tutti gli appartenenti alla cerchia del pubblicoufficiale, i quali, una volta entrati nel giro, sono consapevoli che saranno, a turno coinvoltinell’aggiudicazione di appalti (…).L’utilità del [OSCURATO:PERSONA] è rappresentata dalla possibilità dipartecipare, prima o poi, a una gara qualsivoglia tra le tante gestite dal [OSCURATO:PERSONA]”.5. E’ indiscutibile, fermo quanto si dirà nel prosieguo sul punto della qualificazionegiuridica del fatto, che il giudizio di responsabilità dei ricorrenti in relazione al reato di cui alcapo A) quale reato di corruzione per atto contrario si fonda essenzialmente sullaindividuazione dell'atto oggetto del patto corruttivo in relazione alla gara di appalto per ilavori di oggetto del bando deliberato il 25 luglio 2016 e, quindi, nella condotta di concorsonel reato di tentata turbativa di gara, specificamente individuato come atto contrario aidoversi di ufficio incombenti sul [OSCURATO:PERSONA] posto che la violazione di norme imperative,integrando, "ex se", la commissione di un autonomo reato, rende configurabile il delitto dicorruzione per atto contrario ai doveri di ufficio di cui all'art. 319 cod. pen., e non quello dicorruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen. (Sez. 6, n. 653 del 18/12/2025,dep. 2026, Civile, Rv. 289250 - 02).5.1.Le deduzioni difensive con riguardo al reato di cui al capo A) e alla possibilità diindividuare l’atto contrario ai doveri di ufficio riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] e al contributo delopportuno, fin d’ora esaminare, ancora prima delle questioni in rito proposte dal [OSCURATO:PERSONA] edai comuni motivi di ricorso che più direttamente riguardano la qualificazione giuridica deifatti.In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] (motivi 2 e 3 del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], motivo 1 delricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], brevi note difensive e motivi nuovi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA])contesta di poter essere ritenuto concorrente nella vicenda della turbativa di gara, nonessendo mai venuto in contatto e, anzi, avendo interesse contrario, a quello del Federicinella procedura di aggiudicazione dei lavori di manutenzione evidenziando, altresì, che lacondanna per tale reato, riqualificato come tentativo, non è irrevocabile.Sottolinea, inoltre, tal riguardo, che la sentenza di primo grado aveva escluso larilevanza delle cd. autocertificazioni di cui al punto A.2, frutto, al più, di un errore ma nonvalorizzabili come atto contrario; di essere del tutto estraneo alle vicende relative ai lavori dicui al punto A.3, legittimamente appaltati, come evidenziano anche le sentenze di merito, ein cui sono intervenute vicende illecite ulteriori, ma nella fase di esecuzione dei lavori e afavore della impresa [OSCURATO:PERSONA].Mar. del [OSCURATO:PERSONA] e, infine, la legittimità dell’affidamento deilavori di cui al punto A.2, del capo A), in ragione dell’urgenza dell’affidamento.Entrambi i ricorsi, richiamata la risalente procedura di assegnazione dei lavori dimanutenzione all’anno 2013, sottolineano che è erronea anche l’affermazione della Corte diappello secondo cui il bando di gara del 25 luglio 2016 sarebbe stato “cucito a misura” deirequisiti della società [OSCURATO:SOCIETA]., criticità, questa, mai rilevata e contestata nell’imputazionee nella sentenza di primo grado, tenuto conto che adeguato e sufficiente all’assegnazionedell’appalto era il possesso del requisito OS1 da parte della società [OSCURATO:PERSONA].Mar, requisito,peraltro, inserito nel disciplinare di gara e non del bando, legittime condizioni che eranoribadite anche in relazione alla gara bandita nel luglio 2016 e, comunque, estranee allaprocedura di mera proroga dei lavori.Quanto al [OSCURATO:PERSONA] (motivi 1 e 2) anche il ricorrente, sostiene che erroneamente laresponsabilità dell’imputato è stata ricondotta alla sua partecipazione alle condotte diturbativa di gara trascurando che proprio il [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato l’accordo con ilvisto che la sentenza di primo grado aveva già escluso la rilevanza, quale atto contrario,della cd. mancata comunicazione all’ANAC.Tale comunicazione non era dovuta in presenza di un mero errore materiale sulle datedella documentazione della [OSCURATO:SOCIETA]., errore che non integrava, come già ritenuto dalTribunale, un atto falso, sia perché relativo ad un mero atto endoprocedimentale, che nonavrebbe avuto alcun effetto ai fini della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla gara, sia perché difatto, neppure dopo l’emersione dei fatti del presente procedimento, l’ANAC non avevaadottato alcun formale provvedimento a carico dell’impresa.Erroneamente i Giudici del merito avevano valorizzato, quale momento diperfezionamento dell’accordo con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] l’incontro presso il centrocommerciale [OSCURATO:PERSONA] del 28 dicembre 2016 visto che ancora il 9 gennaio 2017 leconversazioni intercettate segnalavano come possibile la segnalazione ANAC.Ancora.Il ricorrente evidenzia non solo la insanabile contraddizione logica tra la esclusionedella illiceità penale del fatto di cui al punto A.2. – ritenuto insussistente già nella sentenza diprimo grado - e la sua valorizzazione quale atto contrario in relazione alla condotta di cui alpunto A.1, conclusione – secondo i motivi diffusamente illustrati nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA] -assunta in violazione di legge (artt. 163 d. lgs. n. 2006) poiché solo il d. lgs. n. 50 del 2016aveva introdotto fattispecie di conflitto di interesse per i privati che si trovassero in rapportocon la pubblica amministrazione e che l’art. 38 del d. lgs. n. 50 cit. non prevedeva alcunonere di comunicazione in capo all’appaltatore dei lavori, obbligo, semmai, violato solodall’architetto [OSCURATO:PERSONA] ma, comunque, relativo ad una situazione ben nota all’ASL.Illogico era il ritenuto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] anche nella condotta di cui al puntoA.3, cui, invece, l’imprenditore era estraneo, condotta valorizzata per ricostruire, un“sistema” ma in termini del tutto contraddittori sia in conseguenza dell’indebitocoinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] che del [OSCURATO:PERSONA] ritenuto, però, questi estraneo alle dazioni cheavrebbero coinvolto solo i due imprenditori che da epoca risalente avevano rapporti con ilCascarino e, quindi, spostando l’oggetto della ricostruzione del reato di corruzione dallaricostruzione dell’accordo alle vicende di turbativa di gara e su altre, e non specificate gare,che, a turno, i quattro imprenditore si sarebbero divisi.impugnata nella parte in cui, ai fini dell’assegnazione dei lavori di manutenzione ritengonorilevante – come già per l’assegnazione del 2013- il possesso, da parte della [OSCURATO:SOCIETA].della categoria OS6 essendo, invece, necessario e sufficiente ai fini dell’aggiudicazione, ilpossesso da parte della [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. il requisito OS1, cioè la categoria cd. prevalente.6.I rilievi difensivi sono infondati.6.1. Le specifiche censure difensive che denunciano plurimi e concorrenti vizi dimotivazione della sentenza impugnata e conseguente erronea applicazione della leggepenale, risultano versate in fatto - e, dunque sfuggono al sindacato di questa Corte -risolvendosi nella proposta di un apprezzamento alternativo a quello compiuto dai Giudici delmerito, che non è manifestamente illogico.Le censure difensive risultano, inoltre, del tutto parziali sia perché trascurano larilevanza probatoria, anche ai fini della qualificazione giuridica dei fatti, del contenuto delleintercettazioni e dei servizi di osservazione – che documentano gli incontri dei ricorrenti conil [OSCURATO:PERSONA] e il contenuto degli accordi convenuti in vista della gara per l’aggiudicazione deilavori di cui al bando del 25 luglio 2016 attraverso la predisposizione della relativadocumentazione - e perché trascurano del tutto sia la centralità del ruolo del [OSCURATO:PERSONA], che,in quanto pubblico ufficiale e responsabile unico dei procedimenti amministrativi, ne era ilperno sia la cronologia e la intersecazione delle diverse vicende di cui offrono unavalutazione riduttiva e frazionata, con una operazione inammissibile sul piano logico primache su quello giuridico.I ricorrenti procedono, infatti, alla progressiva segmentazione dei fatti che, vale benesottolinearlo, con riferimento alla condotta di corruzione di cui al punto 1. del capo A), lesentenze di merito hanno ricostruito non già limitandosi a richiamare l’esito del procedimentoper turbativa di gara, ma analizzando ed esaminando puntualmente il contenuto delleconversazioni intercettate e la loro intersezione con i procedimenti in corso di aggiudicazionedei lavori di manutenzione, anche in regime di proroga: ed è su tale interazione che èstrutturata la motivazione sul contributo concorsuale degli odierni ricorrenti.6.2. Va, inoltre, premesso che l’imputazione originaria ascritta ai ricorrenti contestavaad entrambi il concorso nel reato di cui all’art. 318 cod. pen. ascritto al Cascarinodescrivendo la creazione da parte del pubblico ufficiale di un vero e proprio “sistema”predisposto per assicurare una rotazione degli appalti ad un ristretto gruppo di imprenditori,un sistema non rigido e chiuso ma aperto ad altri apporti, quale quello del [OSCURATO:PERSONA] che erastato segnalato al [OSCURATO:PERSONA] da un suo amico in tempi recenti e a favore del quale ilCascarino si era inizialmente speso per favorirne la partecipazione proprio alla gara banditail 25 luglio 2016 (ad es. fornendogli la pennetta usb e riaprendo i termini per i sopralluoghipropedeutici, come illustrato al punto 3. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto) e, inoltre, per utilizzarlo,come evincibile dalle conversazioni intercettate, nel caso in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stataesclusa dalla partecipazione alle gare di appalto, obiettivo, questo, tenacemente perseguitodal [OSCURATO:PERSONA] (la sentenza di primo grado a pag. 29 riporta il tentativo del [OSCURATO:PERSONA] diconseguire frettolosamente la categoria OS6, necessaria per la partecipazione alla gara,forse sul filo di lana pure conseguibile attraverso un avvalimento) e, infine, mettendo incontatto il [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] (ivi pag. 29) al quale il [OSCURATO:PERSONA] si era presentato propriocome “l’amico di [OSCURATO:PERSONA]”.6.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si incentra sulla estraneità del ricorrente ai contattiintervenuti con il [OSCURATO:PERSONA] che, sarebbero stati contrari al suo interesse e quello del DelliCastelli sul rifiuto opposto all’accordo con il [OSCURATO:PERSONA] ma, come si è anticipato, entrambi iricorrenti propongono una lettura frammentaria della vicenda e delle fonti di provatrascurando che [OSCURATO:PERSONA], anche per la difficoltà del [OSCURATO:PERSONA] di conseguire la necessariaiscrizione alla categoria OS6, si stava, contemporaneamente, impegnando fattivamenteproprio per evitare che il [OSCURATO:PERSONA] venisse estromesso dalla gara relativa al bando del 25luglio 2016 per i lavori di manutenzione che, già nell’anno 2013, erano stati affidati all’A.T.I.[OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA]. Mar., affidamento variamente prorogato e la cui ultima proroga era incorso di scadenza.La sentenza di primo grado (pag. 29) ha evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] si fosseopposto all’accordo proponendo una divisione dei lavori (proposta di cui si faceva portatoresempre il [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]) che questi non aveva immediatamente accettato.7. Rileva il Collegio che il reato di turbata libertà degli incanti ascritto agli imputati, non sirisolve, come sembrano sottendere i ricorrenti, sul piano del concorso del [OSCURATO:PERSONA] e DelliCastelli nel reato di cui all’art. 56-353 cod. pen. attraverso le collusioni intervenute tra gliimprenditori privati interessati alla gara, e che, peraltro, nel caso in esame hanno riguardatodirettamente anche il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – come innanzi precisato – né nel rapportocollusivo intercorso direttamente tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma riguarda, come correttamenteritenuto dai Giudici del merito, il rapporto collusivo, intervenuto direttamente tra il [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale preposto alle operazioni di gara, e funzionale ad alterare laprocedura comparativa nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che concorrevano peraggiudicarsi l’appalto delle manutenzioni, in prosecuzione del risalente affidamento e quellooggetto del bando del luglio 2016 nonché la predisposizione di documentazione artata e dicomodo, per escludere qualsiasi pericolo di esclusione della [OSCURATO:SOCIETA]. da appalti pubblici.Nella fattispecie di concorso di persone nel reato i partecipanti condividono un unicodisegno criminoso per raggiungere un fine comune e non è necessario che siano comunianche gli interessi economici che ben possono essere diversi, o addirittura in contrasto.Il contenuto delle conversazioni intercettate – descritto al punto 4. che precede - e gliincontri intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre era in corso la procedura digara ed aventi ad oggetto proprio le gare di cui ai punti A.1 e A.2 e la sistemazione delladocumentazione, rendono configurabili, a carico del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia una condottadi collusione con il funzionario, nel frattempo impegnato anche con il [OSCURATO:PERSONA] nelcoinvolgimento di questi proprio alla gara in esame, sia il ricorso ad un mezzo fraudolento inrelazione all’aggiustamento della documentazione, relativa alla comunicazione diretta alTanese, funzionale ad evitare che venisse rilevata, a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. la situazione diconflitto di interesse in cui l’impresa si trovava in relazione ai lavori per la realizzazione dellascala antincendio presso l’[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA].Va ricordato che l'art. 353 cod. pen. indica come condotte rilevanti ai fini dellasussistenza del reato, oltre alla violenza, alla minaccia, all'offerta di doni o promesse, lecollusioni altresì il ricorso ad «altri mezzi fraudolenti», nozione, questa, idonea ad includerenon solo l'utilizzo di documenti falsi attestanti la sussistenza dei requisiti necessari perl'aggiudicazione di una gara ma qualsiasi artificio, inganno o mendacio concretamenteidoneo a conseguire l'evento del reato, configurabile anche in un danno potenziale e mediato(cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 40831 del 08/06/2010, Dell'Aquila, Rv. 248788, nonché Sez. 6, n.8443 del 08/05/1998, Misuraca, Rv. 212223).Sostengono i ricorrenti che il reato di falso, come già affermato nella sentenza di primogrado, che aveva assolto gli imputati dalla contestazione di cui al punto A.2 del capo A),aveva omesso tuttavia di pronunciarsi in tal senso anche con riferimento al punto A.1, delmedesimo capo A), in cui, nella parte descrittiva del reato di tentativo di turbata libertà degliincanti, veniva richiamata la medesima condotta.La Corte di merito (pag. 54), esaminando lo specifico motivo di appello del [OSCURATO:PERSONA] –nella parte in cui aveva censurato la formale mancata assoluzione dal reato di cui al puntoA.2. del capo A) - ha rilevato, invece, che il Tribunale non aveva assolto i ricorrenti dal reatodi cui al punto 2, del capo A) e aveva escluso non la storica materialità degli accadimenti,bensì la rilevanza come autonoma fattispecie di reato di falso richiamando il contenuto dellanota del [OSCURATO:PERSONA] che si giocava sul piano della legittimità della nomina dell’architettoMantuano quale direttore tecnico della [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’appalto e alla esecuzionedei lavori di realizzazione della scala antincendio a decorrere dal 26 giugno 2015, momentoin cui era subentrato, quale unico direttore tecnico dell’impresa, a [OSCURATO:PERSONA], tacendosulla sussistenza o meno del conflitto di interessi in relazione alla esecuzione di tali lavoriper effetto della coincidenza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], della qualità di direttore tecnico dellasocietà e responsabile della sicurezza della stazione appaltante, cioè l’ASL Roma 1.Come puntualmente evidenziato dalla Corte di appello, la sentenza di primo grado (apag. 31) aveva, tuttavia, richiamato la più totale partigianeria del dirigente, dimostrata inoccasione dell’approntamento della documentazione, valorizzandola quale condottaemblematica del reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 cod. pen.,parimenti contestato, poiché il [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso nella relazione predisposta sullabase della ricostruzione offertagli dagli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 29 e30), ogni riferimento alla esistenza del conflitto di interessi in relazione alla esecuzione deilavori per la costruzione della scala antincendio e aveva, di fatto, compiuto il “ripescaggio”della [OSCURATO:SOCIETA]., ormai ritenuta bruciata, e non candidabile alla gara per l’aggiudicazione deilavori di cui al bando del 25 luglio 2016, rimuovendo obiettivamente un ostacolo allapartecipazione alla gara, condotta che assumeva rilievo ai fini della fattispecie corruttiva, dicui costituiva una manifestazione.La Corte di merito, attraverso un linguaggio diretto ma efficace, pur escludendo lafalsità della comunicazione, ne ha in sostanza affermato il contenuto mendace e parziale e,pertanto, suscettibile di integrare la condotta di collusione e altro mezzo fraudolento tra ilCascarino, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].8.Visti il rilievo che a tale vicenda viene attribuito nei motivi di ricorso e i riferimentinormativi richiamati dai ricorrenti, devono essere chiarite le coordinate in diritto nella materia,implicite nella ricostruzione della Corte di appello, posta la premessa che l’appalto dei lavoridella scala antincendio, che sarebbe stato direttamente inficiato dalla incompatibilità delMantuano e dal conflitto di interessi, non è oggetto della contestazione.Solo di riflesso, se rilevato nella procedura specifica, il conflitto di interessi delMantuano e della [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto incidere sulle altre procedure in corso dellasocietà qualora l’ANAC, ricevuta la comunicazione dell’ASL, avesse escluso la società dallapartecipazione ad altri appalti.La posizione di incompatibilità del [OSCURATO:PERSONA] e il suo conflitto di interessi sono, infatti,evidenti e pacifici, al di là della riduttiva ricostruzione che ne offrono i ricorrenti, riducendolo,secondo la ricostruzione fatta dal [OSCURATO:PERSONA] su relazione del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a unmero errore materiale nella indicazione delle date della nomina dell’architetto [OSCURATO:PERSONA],errore per effetto del quale il direttore tecnico [OSCURATO:PERSONA], già nominato il 9 marzo 2015, nonsarebbe stato, fino al 26 giugno 2015, direttore tecnico del cantiere perché affiancato daldimissionario [OSCURATO:PERSONA], il cui nominativo era stato comunicato dall’impresa con attodi data certa.Ben altre, infatti, sono le ragioni della incompatibilità della funzione del Mantuanononché quelle del conflitto di interesse, taciute nella posticcia documentazione predisposta erivenienti dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dalla funzione dicontrollo in materia di corruzione dell’ANAC: l’architetto [OSCURATO:PERSONA] rivestiva pacificamente,nello stesso cantiere, l’incarico di coordinatore per la sicurezza e quello di direttore tecnicodella [OSCURATO:SOCIETA].Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione del contratto di appalto ènominato, ai sensi dell’art. 90 del d. lgs. n. 81/2008, dal responsabile unico delprocedimento, quindi dalla stazione appaltante, con una nomina che è costitutiva di unaposizione di garanzia tipica per la area di rischio in materia di sicurezza nel caso di cantieriin cui operino più imprese esecutrici dei lavori.L’art. 89, comma 1, lett. f) d. lgs. n. 81 cit. – richiamati i compiti del coordinatore per lasicurezza descritti dall’art. 92 d. lgs. 81 cit. – prescrive che coordinatore per la sicurezzanella fase di esecuzione del contratto di appalto incaricato dal committente o dalresponsabile dei lavori, non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suodipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato e ciòper l’ovvia ragione che si verrebbe a creare una condizione di controllore-controllato, avendoil coordinatore l’obbligo di controllare le imprese operanti nel cantiere mentre il direttoretecnico del cantiere è il soggetto al quale è affidata la direzione dell’organizzazione tecnicadel cantiere ed è inquadrato, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 81cit. come dirigente.La materia della incompatibilità dei soggetti incaricati in materia di sicurezza sul lavoroè integrata dalle previsioni di cui al d. lgs. n. 39 del 2013, che trova applicazione al caso inesame trattandosi di affidamento precedente alla entrata in vigore del d. lgs. n. 50 del 2016.Ne consegue che il direttore tecnico dell’impresa esecutrice dei lavori versa insituazione di incompatibilità con le funzioni di coordinatore per la sicurezza per la stazioneappaltante e, altresì, che, essendo dipendente, con funzioni dirigenziali, dell’impresaappaltatrice, versa in situazione di conflitto di interesse con la pubblica amministrazione chegli abbia conferito l’incarico di coordinatore per la sicurezza.Detto in parole semplici, poiché il coordinatore sulla sicurezza è un consulente tecnicodel committente non può avere rapporti lavorativi con l'appaltatore versando, altrimenti, inuna situazione di conflitto di interessi il che abilita l’intervento, ai sensi dell’art. 39 del d. lgs.2013, dell’ANAC che vigila sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ponendoparticolare attenzione proprio ai settori che gestiscono la sicurezza negli appalti in quantoesposti a rischio corruttivo.I ricorrenti sostengono che non era sussistente il presupposto del conflitto di interessi,non applicabile all’epoca dei fatti all’impresa ma solo al pubblico dipendente; che lasegnalazione all’ANAC non era né doverosa né opportuna e che neppure gli effetti di talecomunicazione sarebbero stati rilevanti sulle procedure in corso.Tutti i rilievi sono infondati.La disciplina generale in materia di conflitto di interessi è contenuta nell’art. nell’art. 6-bis l. n. 241 del 1990 (introdotto dall’art.1, comma 41 della l. n. 190 del 2012) secondo cui «Ilresponsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, levalutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi incaso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».Mentre le disposizioni di cui agli artt. 6,7 e 14 d.PR. n. 62 del 2013 (Regolamentorecante codice di comportamento dei dipendenti) si riferiscono ai pubblici dipendenti - cioè aisoggetti legati da un rapporto organico con la pubblica amministrazione – e la disciplina dicui al d. lgs. n. 39 cit. afferisce più propriamente alle incompatibilità, la disposizione di cuiall’art. 6-bis cit. si riferisce specificamente al conflitto di interessi, strutturale o anchepotenziale, applicabile anche ai privati competenti ad adottare valutazioni di caratteretecnico per conto dell’Ufficio: certamente era il [OSCURATO:PERSONA] a dovere comunicare la propriaincompatibilità all’ASL Roma 1, che gli aveva conferito l’incarico, incompatibilità che era bena conoscenza – avendo la disponibilità della documentazione tecnica di gara - del Cascarinoche avrebbe dovuto rimuovere il [OSCURATO:PERSONA] dall’incarico di coordinatore per la sicurezza: matanto non significa, secondo la riduttiva versione dei ricorrenti, che la posizione dellaDo.Ra.Ma. fosse sicuramente estranea ai possibili rilievi dell’ANAC, come efficacementedimostrato dalle conversazioni intercettate in cui [OSCURATO:PERSONA] si mostra preoccupato non deirilievi che possono essergli mossi come responsabile del procedimento ma proprio delleconseguenze che possono derivare dalla situazione di conflitto di interesse alla [OSCURATO:SOCIETA].,che neppure vi era estranea visto che l’architetto [OSCURATO:PERSONA] “cumulava” incarichiincompatibili di cui anche la società era a conoscenza.I rilievi difensivi trascurano che il [OSCURATO:PERSONA], già nominato fin dal 9 marzo 2015 direttoretecnico della [OSCURATO:SOCIETA]., quindi investito di funzioni dirigenziali della società, era titolareanche di un contratto quale coordinatore per la sicurezza in relazione alla medesima operapresso l’Ufficio tecnico del [OSCURATO:PERSONA] – mai dismesso – e che gli effetti pregiudizievoli,derivanti dal rilevabile conflitto di interessi del [OSCURATO:PERSONA] non erano riferibili solo a questipoiché la risposta sul punto alla richiesta di chiarimenti del direttore generale (che segnalavala gravità delle irregolarità già emersa nel corso dell’audizione del [OSCURATO:PERSONA] del 26novembre 2016), già preludeva al rilievo del conflitto di interessi e che le iniziativesuccessive, rimesse al direttore generale, non erano controllabili dal [OSCURATO:PERSONA] che,pertanto, doveva risolverle a monte, come giustappunto aveva fatto tacendo sul conflitto diinteressi nella nota inviata al direttore generale [OSCURATO:PERSONA].Alla stregua di tali coordinate, sono condivisibili le conclusione dei Giudici del meritoche, pur avendo escluso la falsità della comunicazione del [OSCURATO:PERSONA] al direttore generaleTanese – il falso, come noto, non può individuarsi in una mera omissione di notizie, purerilevanti -, ne hanno evidenziato la natura reticente, parziale e fuorviante poiché, come dallostesso [OSCURATO:PERSONA] illustrato al [OSCURATO:PERSONA] (pag. 27 della sentenza impugnata), la comunicazioneera stata predisposta in termini soft, spostando l’attenzione sulla contemporanea funzione didirettore tecnico della [OSCURATO:SOCIETA]. in capo al [OSCURATO:PERSONA] e all’architetto [OSCURATO:PERSONA] fino al 26giugno 2015, data di rilascio del certificato SOA che aveva attestato, in capo alla dittaesecutrice dei lavori, il possesso dei requisiti economici, tecnici e organizzativi per lapartecipazione alle gare d'appalto pubbliche, garantendo l'idoneità dell'azienda a eseguirelavori edili e infrastrutturali, data, quella del giugno 2015, dalla quale divenivano operative ledimissioni di [OSCURATO:PERSONA].Rileva il Collegio che il dato che emerge è, altresì, quello della doverosità dellacomunicazione al direttore generale [OSCURATO:PERSONA] della situazione di conflitto di interesse rilevatadal [OSCURATO:PERSONA] che, nella qualità, era tenuto, ai sensi dell’art. 8 del d.PR. n. 62 cit., a fornireobbligatoriamente al direttore generale informazioni complete sulle situazioni di conflitto diinteresse (reale o potenziale), con una dichiarazione che deve essere veritiera e la cuiomissione integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. La sentenza di appello evidenzia, infine, che la serietà della situazione emergeva,prima ancora che dalle conversazioni del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] – al quale il funzionarioera restio a comunicare l’accaduto – dalle conversazioni con il personale dell’Ufficio – ilRamoino – nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA] assentiva alle affermazioni del collaboratore sulpericolo al quale era esposta la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle gare e sulla necessità,prospettatagli dal Ramoino, di dover “modificare tutta la strategia della gara …con un altrosocio…diverso…che ha delle qualificazioni per adesso… a quindici giorni dallaconsultazione dell’offerta”.9.E’ alla luce di tale risultanze e del posticcio contenuto della nota inviata al direttoregenerale [OSCURATO:PERSONA] che va, infine, saggiata la tenuta delle argomentazioni dei ricorsi checontestano le conclusioni dei Giudici del merito secondo cui l’appalto del luglio 2016 erastato “cucito” addosso alle caratteristiche della società [OSCURATO:SOCIETA]. al pari di quello giàassegnato alla A.T.I. [OSCURATO:SOCIETA].-[OSCURATO:PERSONA].Mar. nel 2013 in scadenza sullo scorcio del 2016,ricorsi che giungono a sostenere la “strumentalità” delle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA].Non è seriamente revocabile in dubbio la cupidigia del pubblico funzionario chetraspare in maniera evidente dalla conversazione con la quale il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva allacompagna di disporre del suo conto corrente per effettuarvi versamenti – indicati nell’importomensile di tremila euro - che non poteva registrare sul proprio conto e la conversazionedell’8 ottobre 2016, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] lamentava un danno subito, minacciando dirivalersi sul [OSCURATO:PERSONA] né è revocabile in dubbio che il mezzo per la realizzazionedell’arricchimento personale del funzionario era realizzato attraverso la corruzionesistematica – la sentenza a carico del [OSCURATO:PERSONA] è, ormai, irrevocabile -: uno scambio a cui iricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si prestavano per il conseguimento dei loro obiettiviimprenditoriali usufruendo degli atti contrari ai doveri di ufficio del [OSCURATO:PERSONA] e non comemeri fruitori di atti legittimi o, addirittura, vittime delle condotte induttive del funzionario.E’, infatti, dalle parole del Ramoino ma anche dalle iniziative che il [OSCURATO:PERSONA] avevaintrapreso per coinvolgere il [OSCURATO:PERSONA], prima, ed evitare, poi, la comunicazione al direttoregenerale [OSCURATO:PERSONA] del conflitto di interessi della società [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’appaltodella scala antincendio, che si conferma la essenzialità del requisito del possesso dellacategoria OS6 da parte delle società che concorrevano all’appalto bandito nel luglio 2016.Come noto, la pubblica amministrazione appaltante gode di ampia discrezionalità nellaindividuazione dei requisiti di capacità tecnica delle ditte che parteciperanno alla gara.La ricostruzione svolta dai ricorrenti – segnatamente dal [OSCURATO:PERSONA] - con i motivi di ricorsoin materia di SOA è corretta, alla stregua della disciplina recata in materia dal d. lgs. n. 36del 2023, che, tuttavia, non è applicabile al caso in esame.Soprattutto la esattezza, sul piano generale e astratto, dei rilievi svolti, si scontra, con laprevisione, contenuta nel disciplinare di gara, dell’obbligatorietà delle categorie che, oltre allaSOA OG1, dovevano essere possedute dalle imprese, in quanto indicate come necessarie aifini della partecipazione alla gara, e, fra queste, proprio la categoria OS6, classifica III bis, inpossesso solo della società [OSCURATO:SOCIETA]. e non anche della [OSCURATO:PERSONA]. Mar.La categoria OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici evetrosi) è, di norma, classificata come categoria scorporabile nel nuovo codice degli appaltie, in base al quadro normativo del 2016 (il d. lgs. n. 50 del 2016 e il D.Pr. 207 del 2010), lastazione appaltante poteva prevederla come obbligatoria o scorporabile, a seconda dellanatura dei lavori e della discrezionalità tecnica, purché fossero rispettate le regole diprevalenza e subappalto.Ma, nel caso in esame, come evincibile dal testo del disciplinare prodotto dalla difesa, ilpossesso della categoria OS6, con indicazione dei limiti economici richiesti, veniva ritenutanecessario requisito di partecipazione alla gara delle ditte che vi partecipavano e, pertanto,l'impresa concorrente doveva possedere tale certificazione, come correttamente ritenuto daiGiudici del merito.Il dato di rilievo, in conclusione, non è relativo al profilo di illegittimità della scelta dellapubblica amministrazione né al numero delle imprese che possedevano la qualifica OS6 néalle modalità di inserimento del requisito fin nel remoto bando del 2013 – e che il Franciaaveva conseguito sul filo di lana proprio il 23 febbraio 2012 - né se tale requisito fosse statoinserito nel bando o nel disciplinare a cura del [OSCURATO:PERSONA] o del direttore generale – cheaveva adottato, a suo tempo, la modifica del disciplinare di gara - ma di una previsione che,in astratto lecita e legittima, rileva, nel contesto delle descritte operazioni di gara e“sistemazione” della documentazione alle quali sovrintende il [OSCURATO:PERSONA], come una sceltache denota il favoritismo del [OSCURATO:PERSONA] verso il [OSCURATO:PERSONA] poiché il paventato pericolo diesclusione del [OSCURATO:PERSONA] dalle gare di appalto, avrebbe potuto comportare, secondo la efficacesintesi fatta dal funzionario Ramoino, la necessità di “modificare tutta la strategia della gara…con un altro socio…diverso…che ha delle qualificazioni per adesso… a quindici giornidalla consultazione dell’offerta”: da qui l’attivismo del funzionario per predisporre, attraversouna comunicazione posticcia e sulla base delle informazioni predisposte dal [OSCURATO:PERSONA], unanota soft inviata al direttore generale [OSCURATO:PERSONA] per scongiurare il pericolo della esclusione diquesti.Tanto a trascurare che la scelta di prevedere la categoria OS6 viene,retrospettivamente, precisata dal Ramoino che ne ricordava la ragione al Cascarinorammentandogli la vera ragione della previsione della categoria OS6 a favore del [OSCURATO:PERSONA](pag. 28 della sentenza di primo grado) e che non poteva essere eliminata quale requisito dipartecipazione alla gara aprendo, così, alla partecipazione alla gara della sola società Edil10.Alla stregua di tali considerazioni risulta infondato il primo motivo di ricorso diDomenico [OSCURATO:PERSONA] che denuncia la illegittimità della sentenza impugnata che avrebbeomesso di esaminare il primo motivo di appello sulla nullità della sentenza di primo gradoper la condanna dell’imputato per un fatto diverso da quello contestato con il decreto chedispone il giudizio.L'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione, infatti,non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debbaconsiderarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione,in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesseessenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenzamedesima (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 - 01).Nel caso è in esame, è infondata la premessa dalla quale muove il rilievo della difesasecondo cui si è in presenza di mutamento del fatto.Secondo la giurisprudenza di legittimità il mutamento del fatto che, nell’ambito diaccertamento del giudice e dell’effetto a sorpresa per l’imputato, ne viola i diritti di difesa, èravvisabile nel caso in cui il fatto per il quale è disposta la condanna sia, rispetto allaimputazione, «in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che sisia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenutiessenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad unfatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa» (cfr. Sez. U, n.3651 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01).Sul tema si è, inoltre, precisato che, ai fini della valutazione della corrispondenza trapronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., deve tenersi conto non solo delfatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate aconoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicchéquesti abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto afondamento della decisione (Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera e altri, Rv. 254419; nellostesso senso, Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257278).Come anticipato (punto 7), la contestazione ascritta agli imputati con il decreto chedispone il giudizio, nella necessaria forma sintetica che connota l’imputazione, richiamavasia il reato di cui all’art. 318 cod. pen. sia quello di corruzione per atto contrario enucleando,a carico del [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al reato di corruzione per l’esercizio della funzione, ilsistematico asservimento di questi agli interessi dei privati imprenditori che concorrevanoalle gare di appalto seguite nella qualità di responsabile unico del procedimento e, conriferimento alle specifiche procedure di affidamento dei lavori, gli atti contrari ai doveri diufficio posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, oltre allecondotte ricondotte al reato di turbativa di gara, quelle di cui ai punti A.2. e A.3.La sentenza di primo grado aveva ritenuto assorbito il reato di cui all’art. 318 cod. pen.in quello di cui all’art. 319 cod. pen. precisando, in dispositivo, “esclusa la condotta i cui alnumero 2. del capo A)”.La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado e ha evidenziato(pag. 54) che il Tribunale, nell’indicare la esclusione della condotta di cui al punto 2. – che èstatuizione diversa dalla pronuncia di assoluzione - ne aveva escluso l’autonoma rilevanzacome autonoma fattispecie di reato, quale falso in atto pubblico, essendosi concretata nellamera omissione delle notizie che il direttore generale avrebbe dovuto comunicare all’ANACin materia di incompatibilità del [OSCURATO:PERSONA], quale direttore tecnico del cantiere e,contemporaneamente, coordinatore per la sicurezza su incarico dell’ASL Roma 1 inrelazione alla esecuzione dei lavori della scala antincendio.Aveva evidenziato, tuttavia, la Corte di merito che anche la sentenza di primo grado,esaminando tale vicenda, aveva sottolineato la più totale partigianeria del [OSCURATO:PERSONA] (pag.31 della sentenza di primo grado) e, quindi, valorizzato la vicenda quale condotta rilevante aifini della sussistenza del reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318cod. pen., parimenti contestato e assorbito nel reato di corruzione per atto contrario.Le conclusioni comuni cui sono pervenuti i Giudici del merito, attraverso unamotivazione analitica che teneva debitamente conto anche delle specifiche deduzionidifensive svolte su ciascun segmento della contestazione sia sul piano della ricostruzione infatto che delle implicazioni in diritto che ne derivavano ai fini della sussistenza degli elementistrutturali dei reati di corruzione addebitati, si pongono in linea di continuità con l’addebito siadel reato di cui all’art. 318 cod. pen. ascritto al [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, ai correi, e cheindividuava a carico del [OSCURATO:PERSONA] e degli odierni ricorrenti, la creazione di un vero e propriosistema predisposto per assicurare loro una rotazione nell’affidamento degli appalti, unsistema non rigido e chiuso che, anzi, il [OSCURATO:PERSONA] si riprometteva di aprire ad altri apporti,quale quello del [OSCURATO:PERSONA] che gli era stato segnalato da un amico in tempi recenti e a favoredel quale il [OSCURATO:PERSONA] si era inizialmente speso (cfr. punto 3 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto) perfavorirne la partecipazione proprio alla gara bandita il 25 luglio 2016 (ad es. fornendogli lapennetta usb e riaprendo i termini per i sopralluoghi propedeutici) e, infine, per utilizzarlo nelcaso in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata esclusa dalla partecipazione alle gare di appalto,obiettivo, questo, tenacemente perseguito dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva tentato di conseguire ilrequisito della categoria OS6, necessaria per la partecipazione alla gara, e, poi, mettendo incontatto il [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] al quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto un accordo piùampio, in modo da coinvolgere nell’affidamento anche altra impresa, accordo rifiutato dalDelli [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si incentra sulla estraneità del ricorrente ai contattiintervenuti con il [OSCURATO:PERSONA] che, sarebbero stati contrari al suo interesse ma, come si èanticipato, il ricorrente propone una lettura frammentaria della vicenda e delle fonti di provatrascurando che [OSCURATO:PERSONA], anche per la difficoltà del [OSCURATO:PERSONA] di conseguire la necessariaiscrizione alla categoria OS6 e per le difficoltà frapposte dal [OSCURATO:PERSONA] in merito alla“spartizione” dei lavori (cfr. pag.32 della sentenza di primo grado), si stava,contemporaneamente, impegnando fattivamente proprio per evitare che il [OSCURATO:PERSONA] venisseestromesso dalla gara relativa al bando del 25 luglio 2016 e, all’uopo, aveva predisposto, larisposta ai chiarimenti chiesti dal direttore generale [OSCURATO:PERSONA], in termini soft come il Cascarinoprecisava al [OSCURATO:PERSONA] in occasione della conversazione del 7 gennaio 2017.Secondo i ricorrenti a tale data non poteva ancora ritenersi perfezionato alcun accordoin merito alla partecipazione alla gara della [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].Mar ma i rilievi difensivitrascurano i rapporti intercorsi tra gli imprenditori e il [OSCURATO:PERSONA] nei giorni del 28 e 29dicembre 2016 quando, a seguito dell’incontro del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] presso ilCentro [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso la sede della [OSCURATO:PERSONA].Mar. (cfr.sentenza di primo grado a pag. 31) dove [OSCURATO:PERSONA] aveva convocato, con urgenza, ilimpegnato altrove, rispondendogli “Aho, Amico, è nell’interesse tuo” e poi adoperandosipersonalmente con il personale della [OSCURATO:SOCIETA]. per conseguire la intestazione al Franciadell’assicurazione e per l’acquisizione dei bilanci della [OSCURATO:SOCIETA].Il disinteresse del [OSCURATO:PERSONA] è del tutto apparente alla stregua del via libera che avevadato al [OSCURATO:PERSONA] (v. sopra, pag. 39), e che il 29 dicembre 2016, alla vigilia del termineultimo per la presentazione delle offerte, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erarecato personalmente a casa del [OSCURATO:PERSONA]: incontro che la sentenza di primo grado, avevaricondotto alla necessità di ringraziare il [OSCURATO:PERSONA] per l’enorme impegno che aveva profusoper la conseguita possibilità di partecipare alla gara.[OSCURATO:PERSONA], da parte sua, nella conversazione intrattenuta con un collaboratore (pag. 33della sentenza di primo grado) mostrava grande soddisfazione per essere riuscitonell’intento di far partecipare alla gara i suoi storici amici e per avere “pescato” altri dueimprenditori su cui contare in futuro, lamentandosi del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avevaseguito il suo consiglio di trovare un accordo anche con altra impresa concorrente (laCofely), aggiungendo “infatti la strategia mia era di fare un cartello ristretto…io lo sapevo cheerano ste tre che…”.La sentenza impugnata, dunque, ha ben individuato, enucleando le specifiche condottecollusive del [OSCURATO:PERSONA], coautore della documentazione inoltrata all’avvocato per predisporre labozza di risposta da inviare al direttore generale [OSCURATO:PERSONA], partecipe ad accordi e incontri,oltre che beneficiario delle procedure amministrative di aggiudicazione in corso, il contributodel ricorrente alla commissione degli atti contrari ai doveri di ufficio che si innestavano su unsostrato di favoritismi e agevolazioni dell’imprenditore, contributo che non è eliso dallacircostanza che, a suo carico, non siano emerse illiceità nella realizzazione dei lavori pressoil DEA dell’[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] ovvero nella procedura di proroga dell’appalto dei lavori che,con la gara bandita il 25 luglio 2016, condivideva la tempistica di affidamento dei lavorinonché le preoccupazioni del [OSCURATO:PERSONA] delle difficoltà, addirittura maggiori rispetto al nuovoappalto, che sarebbero derivate dalla eventuale comunicazione al direttore generale Tanesedel conflitto di interessi rilevabile nel corso dei lavori per la realizzazione della scalaantincendio, conflitto in cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. era pienamente coinvolta, con pienaconsapevolezza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della situazione di incompatibilità del proprio direttoredi esecuzione dei lavori.11.Anche il secondo motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], sul vizio di travisamentodella prova, è infondato.Il ricorrente torna sulla valutazione di illiceità della condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA], sia inrelazione alla gara avente ad oggetto la proroga dei lavori di manutenzione sia quelli diaffidamento oggetto della gara del 25 luglio 2026, sul punto della mancata comunicazioneall’ANAC della situazione di incompatibilità in cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. versava in relazionealla realizzazione dei lavori relativi alla costruzione di una scala antincendio pressol’[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso muove dal rilievo che non può ritenersi che la sentenza impugnata e quella diprimo grado abbiano dato luogo ad una doppia conforme che, come noto, rileva ai fini dellaperimetrazione del vizio di travisamento della prova.I presupposti della cd. doppia conforme – una figura di elaborazione giurisprudenziale -sono stati precisamente individuati nella giurisprudenza e sono ravvisabili quando lasentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado siavalutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).Nel caso in esame, per affermare la natura di doppia conforme delle sentenze di merito- contestata anche dal [OSCURATO:PERSONA] -, rileva non solo che la sentenza impugnata ha rimandatoalla sentenza di primo grado per la ricostruzione dei fatti di causa (nelle pagg. da 1 a 47) ma,soprattutto, la circostanza che la sentenza impugnata ha ritenuto decisive e rilevanti ai finidel giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] le evidenze probatorie tratte dalle conversazioniintercettate e dai servizi di osservazione e pedinamento, che documentavano non solo icontatti personali con il [OSCURATO:PERSONA] ma anche, in diretta, l’approntamento della documentazionein risposta alla richiesta del direttore generale [OSCURATO:PERSONA] del 13 dicembre 2016.La Corte di appello, condividendo il giudizio di attendibilità di tali elementi di prova giàespresso dal Tribunale, sia pure ponendosi in ragionato confronto critico con i motivi diappello, ha sottoposto le risultanze delle conversazioni intercettate ad un’analisi puntuale alfine di individuare il nucleo dalla condotta antigiuridica del [OSCURATO:PERSONA], da questiprecisamente illustrata nelle conversazioni intercettate, condotta alla quale va riportata – intermini di reciprocità e interdipendenza- quella del [OSCURATO:PERSONA].Deve, pertanto, escludersi che la Corte di appello sia incorsa nel vizio di travisamentodella prova, omettendo la valutazione di aspetti decisivi delle risultanze probatorie posto cheil vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo adisarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per laessenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, come ampiamente illustratoai punti che precedono.12.I ricorrenti contestano il tema delle utilità percepite dal [OSCURATO:PERSONA] da parte dei dueimputati con censure generiche che trascurano la rilevanza delle risultanze delle operazionidi intercettazioni telefonica e ambientale, presso l’ufficio del [OSCURATO:PERSONA].Le intercettazioni si sono protratte per un periodo temporale apprezzabile e, comunque,coevo a tutte le procedure innanzi indicate e sono risultate rilevanti per ricostruire, in una alleacquisizioni documentali, le vicende relative alle gare per gli appalti in corso sullo scorciodel 2016 e i primi mesi del 2017: oltre al contenuto degli atti amministrativi adottati, pureanalizzati nelle sentenze di merito e rilevanti per la individuazione delle attività dicompetenza del [OSCURATO:PERSONA], i contatti del [OSCURATO:PERSONA] con gli odierni ricorrenti hanno costituitol’interfaccia per individuare i rapporti personali tra i coimputati e che restituiscono lafotografia di un rapporto di stabile asservimento del [OSCURATO:PERSONA] agli interessi degliimprenditori di riferimento, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti, che pure esaminano la rilevanza delle conversazioni intercettate su specificisegmenti delle contestazioni loro ascritte, non si confrontano, da qui il rilievo di genericità,con la ricostruzione della sentenza impugnata che, alle pagg. da 7 a 31, ha ricostruito l’iteramministrativo della singole procedure anche sulla scorta delle coeve intercettazioni cherivelano i rapporti personali e le frequentazioni reciproche e che, costituiscono, altresì (pagg.32 e 37), in una agli esiti delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, le fonti di provaper ricostruire le utilità conseguite dal [OSCURATO:PERSONA].Tali indagini avevano accertato il versamento, non giustificato, di somme sul conto delCascarino e il possesso di somme in contanti evidenziando, altresì, il contenuto di unaconversazione del novembre 2016 nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] lamentava la difficoltàdi versare contanti sul conto e chiedeva alla compagna la disponibilità del suo conto correnteper tali operazioni che gli portavano utilità mensili ascendenti a circa tremila euro, utilità a cuila sentenza impugnata, quali fondi provenienti dai ricorrenti, ha ricondotto, da una parte, ilavori effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2016, documentataanche dalla messaggistica che riproduceva le sistemazioni e i lavori in corso; laconversazione dell’8 ottobre 2016, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] lamentava un danno subito,minacciando di rivalersi sul [OSCURATO:PERSONA]; e, soprattutto, una conversazione (del 14 febbraio2017) in cui il [OSCURATO:PERSONA] lasciava qualcosa sulla scrivania del [OSCURATO:PERSONA] dicendo “te la metto qua”nonché l’incontro del ricorrente con il [OSCURATO:PERSONA] del 17 febbraio 2017 – all’indomani dellaproroga di cui al punto 2. del capo A) - e il versamento, il giorno seguente, a cura delCascarino, della somma di 2.500,00 euro.Ritiene il Collegio che la ricostruzione della sentenza impugnata sul punto dello stabileasservimento del [OSCURATO:PERSONA] agli interessi degli odierni ricorrenti è stato correttamenteargomentato e che la conclusione che questi fosse retribuito dai predetti è fondata suelementi gravi e univoci, alla stregua dei descritti contatti, della loro sequenza temporale ecollegamento funzionale con le attività amministrative del [OSCURATO:PERSONA] e con l’interessamentoda questi reiteratamente dimostrato, anche recandosi presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA].Mar per lapredisposizione della documentazione di gara in vista della scadenza del 31 dicembre 2016.Né risultano dalle conversazioni intercettate, contatti del [OSCURATO:PERSONA] con altriimprenditori, al di fuori dell’allestimento dei rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, non risultaabbia versato alcunché al [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli incontri.13.I ricorrenti, con argomenti comuni e attraverso il diffuso richiamo alla giurisprudenzadi legittimità hanno contestato la qualificazione giuridica dei fatti come delitto di corruzioneper atto contrario potendo, al più, venire in rilievo come corruzione per l’esercizio dellafunzione (art. 318 cod. pen.), reato che, essendo punito con la pena di anni sei di reclusionein relazione al tempus commissi delicti risalente, al più tardi al 15 marzo 2017, sarebbeprescritto.Come anticipato le procedure di affidamento di appalti oggetto del presenteprocedimento sono essenzialmente tre e, cioè, i servizi manutentivi e lavori edili per ladurata di anni due, punto 1. del capo A) relativi alla gara oggetto della delibera n.661379002B pubblicata il 25 luglio 2016; la proroga a decorrere dal 31 gennaio 2017(oggetto della delibera del 22 febbraio 2017) dell’appalto dei servizi manutentivi edili eaccessori già aggiudicato fin dal 2013 alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA].,riunite in A.T.I., punto 2 del capo A), e, al punto 3. del capo A) i lavori di ristrutturazione eadeguamento normativo del DEA dell'[OSCURATO:PERSONA], fatto questo connesso ai reatidi cui ai capi B) e C), già dichiarato prescritto e ascritto in concorso ai soli [OSCURATO:PERSONA] e DelliCastelli.I comuni motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], con diffuso richiamo allagiurisprudenza di legittimità, si incentrano sulla erronea qualificazione giuridica del fatto subspecie di corruzione per atto contrario rispetto al reato di corruzione per l’esercizio dellafunzione, di cui all’art. 318 cod. pen., reato che già oggetto di contestazione è stato ritenuto,nella sentenza di primo grado, “assorbito” in quello di corruzione per atto contrario.Le conclusioni dei giudici del merito sono corrette, quando, come nel caso in esame,siano ravvisabili nella condotta del pubblico ufficiale sia atti di generico favoritismo che atticontrari ai doveri di ufficio: i motivi di ricorso risultano, pertanto, complessivamente infondati.Come evidenziato nei ricorsi, rispetto al risalente orientamento che individuava lostabile asservimento del pubblico ufficiale a interessi privati riconducendolo al reato di cuiall’art. 319 cod. pen. enucleando il profilo di illiceità della condotta nella violazione delleregole generali di imparzialità della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 9883 del15/10/2013, dep. 2014, Terenghi, Rv. 258521 - 01), la successiva giurisprudenza dilegittimità ha precisato il contenuto precettivo dell’art. 318 cod. pen. individuandone glielementi distintivi rispetto al delitto di corruzione per atto contrario affermando che lo stabileasservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraversol'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabilialla funzione esercitata, integra il reato di cui all'art. 318 cod. pen. e non il più grave reato dicorruzione propria di cui all'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione dellafunzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, poiché, in talcaso, si determina una progressione criminosa nel cui ambito le singole dazionieventualmente effettuate si atteggiano a momenti esecutivi di un unico reato di corruzionepropria a consumazione permanente (Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261352 -01).Ma, soprattutto, la giurisprudenza ha progressivamente affinato la nozione di attocontrario, individuandolo quale criterio discretivo della struttura delle due fattispecieincriminatrici ed enunciandone le caratteristiche in relazione all’esercizio dei poteridiscrezionali e al rapporto di sinallagmaticità che deve connotare la dazione del privato.Si è, così affermato, con riferimento al primo aspetto, che la mera accettazione da partedel pubblico agente di un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale nonintegra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, sel'esercizio dell'attività sia stato condizionato dalla "presa in carico" dell'interesse del privatocorruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi deiprovvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguitosia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva delpotere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l'eserciziodella funzione. (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga, Rv. 286376 - 07).Con riguardo al secondo aspetto, si è ribadito, sempre in materia di corruzione per attocontrario, che la mera dazione di un'utilità al pubblico agente a fronte del compimentodell'atto non è sufficiente ad integrare il delitto, in quanto è necessaria la prova dellasussistenza di un rapporto sinallagmatico tra tali condotte, assumendo rilievo sintomatico intal senso la proporzione economica e l'epoca delle reciproche prestazioni, quali elementidimostrativi del nesso funzionale e causale tra di esse (Sez. 6, n. 2244 del 30/10/2025, dep.2026, Petino, Rv. 289288 - 01).Resta ferma, invece, l’affermazione che è configurabile il delitto di corruzione per attocontrario ai doveri di ufficio di cui all'art. 319 cod. pen., e non quello di corruzione perl'esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen., nel caso in cui l'atto oggetto del pattocorruttivo comporta la violazione di norme imperative, integrando, "ex se", la commissione diun autonomo reato (Sez. 6, n. 653 del 18/12/2025, dep. 2026, Civile, Rv. 289250 – 02) e,infine, il principio secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessipersonali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o noncontrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., incui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, con conseguenteradicamento della competenza per territorio nel luogo di inizio della consumazione (Sez. 6,n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, Alessandri', Rv. 285886 - 01) e decorrenza dellaprescrizione dall’ultimo di essi (cfr. Sez. 6, n. 16781 del 21/10/2020, dep. 2021, Crialese, Rv.281089 - 05).13.1.I Giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dei principi ora richiamatiindividuando concordemente nella condotta di cui al punto A.1 del capo A), cioè nellecondotte riconducibili al reato di tentata turbativa di gara in relazione all’affidamento deilavori oggetto della delibera n. 661379002B pubblicata il 25 luglio 2016, l’atto contrario aidoveri di ufficio nello spettro del quale sono stati valutati i rapporti intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA],nella qualità, con gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza, peraltro, limitarsi a richiamare laloro condanna nel separato processo ma illustrando puntualmente gli elementi di prova chechiamano in causa, quali concorrenti nel reato, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo unoschema complesso poiché la gara per l’affidamento dell’appalto in esame si intrecciava, nonsolo sul piano temporale ma in termini di connessione sostanziale, alla vicenda della prorogadell’appalto di cui al punto A.2.Con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], i Giudici del merito hanno, altresì, illustrato le illiceitàche avevano caratterizzato la esecuzione dei lavori presso il DEA dell’[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA] icui al punto 3. del capo A, - lavori ai quali era interessato il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] - eall’incidente di percorso che, in contemporanea, si era registrato in conseguenza dellaproblematica emersa nel corso dell’esecuzione del contratto per la realizzazione di una scalaantincendio cui era direttamente interessato il [OSCURATO:PERSONA].Come si è precisato esaminando il i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti ai punti 4 ess. che precedono, la lettura atomistica e frazionata del materiale di prova rende infondati gliargomenti difensivi dispiegati dal [OSCURATO:PERSONA] – enfatizzati anche attraverso il ricorrenteriferimento alla sua estraneità al reato di falso di cui al capo B – e, per contro, l’analisi delleconversazioni e incontri e la loro intersezione don le attività amministrative del Cascarinoevidenzia la collusione del [OSCURATO:PERSONA] non solo a favore del [OSCURATO:PERSONA] (diffusamente descrittaal punto 3 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto) e, quindi, la creazione di un canale privilegiato con dettoimprenditore per consentirgli di entrare nella “cerchia” delle imprese e che, nella rotazionedegli incarichi dispensati, vedevano protagonisti e beneficiari i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e DelliCastelli che, non diversamente dal [OSCURATO:PERSONA], partecipavano, in prima persona alle operazionicollusive e fraudolente in vista dell’assegnazione dell’appalto bandito con la gara del 25luglio 2016 e della correlativa proroga, con le condotte che si sono innanzi descritte.La sentenza impugnata ha ben evidenziato (pagg. 22 e seguenti), la procedura di garaper l’appalto dei lavori di manutenzione (quella bandita il 25 luglio 2016, per essere chiari)che non costituiva un novum poiché la gara era strutturata, quanto ai requisiti previsti per lapartecipazione, sulla falsariga di quella risalente all’anno 2013, già affidata all’A.T.I.composta dalle società [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], affidamento che era stata, di volta in voltaprorogato, proroga che in parallelo, si rendeva necessaria per la esecuzione, mediotempore, dei lavori da appaltare e oggetto della procedura descritta al punto 2, del capo A)(proroga che sarebbe culminata nell’adozione della delibera del direttore generale del 22febbraio 2017).La difesa dei ricorrenti ha molto insistito sulla irrilevanza del requisito di cui al punto0S6 che, invece, era non solo ritenuto essenziale dal [OSCURATO:PERSONA] ma che tale era previsto,essendo prescritto come necessario requisito di partecipazione alla gara.La mera analisi della documentazione amministrativa non restituisce la frenetica attivitàche, ricevuta la richiesta del direttore generale, [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto per mettere a postole carte nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], al quale era legato a filo doppio il [OSCURATO:PERSONA] - che nonpossedeva il requisito necessario della categoria OS6 -, [OSCURATO:PERSONA] che, fattivamente, si eraimpegnato, da un lato, nel coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], qualora a seguito di comunicazioneall’ANAC, la società [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata sospesa e dall’altro lato per ridimensionare lasituazione, con un aggiustamento della documentazione inviata al direttore generale, inmodo che la paventata sospensione della [OSCURATO:SOCIETA]. non venisse adottata.Sono, a tale riguardo, emblematiche le conversazioni intercettate in ufficio _ intervenutetra il [OSCURATO:PERSONA] e il funzionario Ramoino (demo rimischià le carte per cerca’ un’alleanza piùgrossa), per la difficoltà di trovare un’impresa che fosse in possesso della categoria 0S6; trail [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], per informarlo della comunicazione alla Procura della Repubblicadella nota del Direttore Generale e delle problematiche per l’affidamento che, univocamente,il [OSCURATO:PERSONA] riconduceva sia all’appalto che alla proroga, rassicurando il [OSCURATO:PERSONA](conversazione del 9 gennaio 20217) della necessità della comunicazione che sarebbe statamessa in termini soft, per salvare l’appalto pur non potendo assicurargli anche il salvataggioper la proroga.La Corte di merito (pag. 27) ha ritenuto accertato che proprio il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] data 27 dicembre 2017 avevano consegnato al [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva inviata al legaleavvocato [OSCURATO:PERSONA] il giorno seguente, la nota per acquisire un supporto legale alla sua azioneculminata, nell’invio al direttore generale di un parere in cui evidenziava la regolarità dellefunzioni di direttore tecnico del [OSCURATO:PERSONA], omettendo, viceversa, qualsiasi riferimento alconflitto di interessi.Che non si trattasse di un dato irrilevante è dimostrato, secondo la ragionevoleconclusione dei giudici del merito, dalle conversazioni del 23 dicembre 2026 intrattenute dalCascarino con il [OSCURATO:PERSONA] in cui lo invitava a presentare l’offerta per la [OSCURATO:SOCIETA].; dallarassicurazione del [OSCURATO:PERSONA] di avere fatto quanto necessario, con riferimento alla vicendaMantuano; dall’incontro del 24 dicembre 2026, presso il [OSCURATO:PERSONA], fra il [OSCURATO:PERSONA] eDelli [OSCURATO:PERSONA], documentato dal servizio di polizia, incontro seguito dall’affaccendarsi del DelliCastelli per fare ordine nella documentazione necessaria in vista della scadenza, al 31dicembre 2016, del termine per la presentazione delle domande fra le quali venivanoregistrate, con soddisfazione del [OSCURATO:PERSONA], quelle dell’A.T.I. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ha insistito, per avallare la tesi della estraneità del ricorrenteall’operazione di turbativa di gara, da un lato sulla erroneità del dato che la gara bandita il 25luglio 2016 fosse stata cucita, fin dai requisiti previsti nel bando del 2012, sui requisiti inpossesso della [OSCURATO:SOCIETA]. (la categoria 0S6) addirittura non prevista nella versioneoriginaria del disciplinare di gara e poi inserita in una successiva versione aggiornata il 13febbraio 2012.Il tema è stato oggetto della produzione dei motivi aggiunti del [OSCURATO:PERSONA] – più volteribaditi anche con produzione documentale - ma trascurando che proprio il possesso di talerequisito della [OSCURATO:SOCIETA]. era rilevato come ostativo, nella ricostruzione del [OSCURATO:PERSONA], allapossibilità di affidamento dei lavori alla società del [OSCURATO:PERSONA], che non aveva il requisito inparola, mancanza che lo aveva costretto a mettere in gioco il [OSCURATO:PERSONA] per ovviare al casoche il [OSCURATO:PERSONA] non potesse partecipare alla gara: non rileva, dunque, la genesi dellaprevisione del requisito in parola ma la circostanza che questo fosse ritenuto rilevante dalCascarino ai fini dell’assegnazione dell’appalto e soprattutto che, come precisato al punto 9che precede, fosse previsto come necessario nel disciplinare di gara e che era stato inseritoproprio per agevolare il [OSCURATO:PERSONA], come ricordato dal Ramoino.La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha anche evidenziato che non residuano profili di contrarietàall’atto di ufficio nell’assegnazione dei lavori di cui al punto 3. - cioè i lavori di ristrutturazionedel DEA S. [OSCURATO:PERSONA] - assegnati, con procedura di urgenza e fin dal 2015, all’A.T.I. [OSCURATO:SOCIETA].-[OSCURATO:PERSONA].Mar. che aveva in corso altri lavori presso il predetto [OSCURATO:PERSONA] e non essendoaccertata, in ragione della modesta rilevanza economica delle opere eseguite pressol’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], il nesso sinallagmatico lavori/appalto.Anche tale prospettazione difensiva è infondata potendo, viceversa, valorizzarsi lecondotte in esame quali atti che rivelano il collegamento funzionale del [OSCURATO:PERSONA] con gliimprenditori [OSCURATO:PERSONA], beneficiario, quest’ultimo, dei pagamenti indebiti perlavori mai eseguiti di cui al punto B).Si è già detto che i Giudici del merito hanno evidenziato una sistematica posizione dicollegamento del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] – al quale lo legavano antiche frequentazioni –,aspetto che rileva per la ritenuta configurabilità dell’asservimento della funzione del pubblicoufficiale agli interessi dell’imprenditore e che non possono essere inficiati attraverso laparcellizzazione e scomposizione dei segmenti che hanno interessato, di volta in volta, l’unoo l’altro lavoro.I rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] risalivano, infatti, al 2012 – all’affidamento deiservizi di manutentivi edili e accessori di gestione del patrimonio immobiliare - lavori che, disemestre in semestre, erano stati prorogati, da ultimo proprio con la delibera del 22 febbraio2017 che si pone a valle dei contatti e operazioni di aggiustamento posti in essere nelloscorcio del mese di dicembre 2016 e che si accompagnano alla sistematiche dazioni degliimprenditori al [OSCURATO:PERSONA], ivi compresi i lavori di ristrutturazione eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] pressol’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] (documentati dalle conversazioni e dai messaggi intercettati).13.2.Non sono suscettibili di accoglimento, sul piano della configurabilità del reato dicorruzione per atto contrario, i rilievi dei ricorrenti sulla insussistenza del nessosinallagmatico tra il favoritismo e gli atti contri ai doveri di ufficio compiuti dal funzionarioCascarino e le indebite utilità a questi erogate, come ritenute al punto 12 che precede.Sostengono i ricorrenti la mera dazione di un'utilità al pubblico agente a fronte delcompimento dell'atto non è sufficiente ad integrare il delitto, in quanto è necessaria la provadella sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra le dazioni e le utilità conseguite dai privaticorruttori: nesso che, tuttavia, è ben configurabile nella concatenazione temporale ecronologica che si registra tra i versamenti in contanti compiuti dal [OSCURATO:PERSONA] a partire dalfebbraio 2015 fino al 15 marzo 2017 in concomitanza con l’affidamento dei lavori di cuiavevano beneficiato – a partire da quelli relativi alla ristrutturazione del DEA dell’OspedaleSanto [OSCURATO:PERSONA] – il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], e, nel corso del tempo, correlati alle procedure dicui ai punti A.1. e A.2 nei quali si registrano le condotte, contrarie ai doveri di ufficio e gli attidi favoritismo del [OSCURATO:PERSONA] a favore degli odierni ricorrenti.Può senz'altro convenirsi con le difese, circa l'insufficienza della soladimostrazione della dazione di denaro od altra utilità onde inferire la sussistenza delreato di corruzione, nella sua duplice forma e, in effetti, è principio più volte ribaditodalla giurisprudenza di questa Corte - e dal Collegio condiviso appieno – ma che,nel caso in esame, trova corrispondenza oltre che nel generalizzato favoritismo delCascarino verso i due imprenditori, nelle condotte di collusione e manovrefraudolente compiute dal [OSCURATO:PERSONA] per favorire gli appalti le cui procedure erano incorso sullo scorcio dell’anno 2016 che hanno condotto – come ampiamenteillustrato ai punti che precedono - alla prova, in termini di certezza, dell'accordoillecito, quale fatto tipico costituente il reato di corruzione propria tra i ricorrenti e ilCascarino in forza di condotte dirette ad essi riconducibili.Nel caso in esame, le dazioni indebite di utilità in favore del pubblico ufficiale sicorrelano e si intrecciano, sul piano fattuale, cronologico e funzionale alcomportamento antidoveroso del pubblico ufficiale e, in linea con i principi dettatidall'art. 192 co. 2 cod. proc. pen., la prova indiziaria attinge una soglia di gravità taleda escludere, in proposito, ogni ragionevole dubbio.13.Sono ineccepibili le conclusioni della sentenza impugnata che ha disatteso ilmotivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] sulla sussumibilità dei fatti ascrittigli nel reato dicui all’art. 319-quater cod. pen.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i rapporti fra le fattispecieincriminatrici di cui agli artt. 319-quater e 319 cod. pen. individuando il criteriodiscretivo nella diversa natura del rapporto tra le parti, in quanto, nel primo caso, ilpubblico agente, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, pone potenzialmenteil privato in uno stato di soggezione mediante una richiesta perentoria, mentre, nelsecondo caso, gli rivolge la sollecitazione ad un mero scambio di favori, senzaestrinsecazione di alcuna condotta intimidatoria (cfr. Sez. 6, n. 3750 del 21/10/2020,dep. 2021, Terracciano, Rv. 280834 - 01), posizione di soggezione che non èravvisabile in alcuno dei passaggi che, nel tempo, come documentati anche dalleconversazioni intercettate innanzi riportate, hanno caratterizzato il rapporto del(pag. 50), rivelano un rapporto personale in cui il [OSCURATO:PERSONA] non risulta minimamenteintimorito o in posizione subalterna rispetto al pubblico ufficiale, essendo mossientrambi dal perseguimento di obiettivi illeciti personali, che potevano realizzarsisolo tramite la sinergia delle rispettive volontà.14. La Corte di appello, nell’esaminare il motivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].), ha ritenuto che la richiesta difensiva dovesse essere disattesa osservando che “lapena irrogata, con riferimento alla intrinseca gravità dei fatti, risulta equa e proporzionata, edovendosi sottolineare come l’imputato abbia fruito pure della concessione delle circostanzecondivisibile, avuto riguardo alla gravità dei fatti, che se pur bilanciata con riferimento all’etànon giovanissima dell’imputato, tuttavia non consente di applicare le circostanze attenuantinella massima estensione”.La Corte di appello è incorsa in una evidente svista poiché ha ritenuto riconducibileall’applicazione delle circostanze attenuanti generiche la misura della pena applicataall’imputato rispetto a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], individuato come registadell’operazione di cui al capo a) per il ruolo attivo e diretto avuto nei contatti con il [OSCURATO:PERSONA].L’errore della Corte di appello, non essendo necessari ulteriori accertamenti, puòessere ovviato con l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e rideterminazionedella pena in anni cinque di reclusione, misura che non è corrispondente al terzo della penama che tiene in conto la gravità del fatto e il fattivo contributo dell’imputato nellacommissione del reato essendo indiscutibile, per le ragioni innanzi indicate, il rapportoprivilegiato che il ricorrente aveva realizzato con il [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli anni e di cuiaveva beneficiato anche in occasione dei lavori oggetto degli appalti in corso sullo scorciodel 2016.15.La richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare l’effetto estensivo dell’impugnazioneproposta dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata.Il ricorrente era stato condannato in primo grado in relazione ai reati di corruzione, falsoe truffa di cui ai capi A), B) e C).La Corte di appello, con una statuizione non contestata, ha dichiarato inammissibile,perché tardivo, l’appello dell’imputato che con il ricorso ha chiesto, per effetto estensivo, dipotersi giovare delle statuzioni che avrebbero potuto riguardare i coimputati [OSCURATO:PERSONA] DelliCastelli e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo A), insistendo, anche nelcorso dell’odierna udienza di discussione, sulla riqualificazione del fatto, ai sensi dell’art. 318cod. pen.La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'imputato, che non abbia appellato lasentenza di primo grado o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile, puòricorrere contro la sentenza di secondo grado solo se con quest'ultima vengono accolti imotivi di gravame del coimputato che siano a lui estensibili senza che sia stato pronunciatol'effetto estensivo nei suoi confronti, mentre non può dolersi del mancato accoglimento deimotivi dedotti dal coimputato nei confronti della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 9731 del25/11/2016, dep. 2017, Fiore, Rv. 269220 - 01).E’ necessario, perché possa operare l'effetto estensivo nei confronti dell'imputato nonappellante – o, come nel caso in esame, dell’imputato che abbia proposto appello fuori deltermine - che il ricorso dell'imputato ricorrente sia accolto, principio che, sebbene non risultiespressamente codificato fra le condizioni stabilite nell’art. 587 cod. proc. pen., è statoaffermato, con riguardo all’appello, sulla base dell'osservazione di natura sistematicasecondo la quale l'effetto estensivo intende assicurare soltanto la "par conditio" degliimputati che si trovino in situazioni identiche e non opera, invece, nel senso di unariammissione in termini per l'impugnazione.Ne consegue che, nel caso di mancato accoglimento dei motivi presentati dall’imputatoricorrente – come nel caso in esame per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - l'imputato, il cuiappello sia stato dichiarato inammissibile non aveva un autonomo diritto di ricorso percassazione e ha potuto ricorrere in cassazione solo per giovarsi, nel caso in cui fosse statoaccolto il ricorso dei coimputati, dell’effetto estensivo, riconducibile all’accoglimento deimotivi concernenti la qualificazione giuridica dei fatti o l’accertata insussistenze dei fatti perragioni non esclusivamente personali: così non è, come si è ampiamente illustrato ai puntiche precedono.Né il [OSCURATO:PERSONA] può invocare – né ha invocato - l’effetto estensivo dell’annullamentosenza rinvio in relazione alla dichiarata prescrizione del reato di cui al capo B) perché su talestatuizione si era formato il giudicato a suo carico posto che l'opzione del coimputatoimpugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale "esclusivamentepersonale" che rende, con riguardo alla prescrizione, inoperante l'art. 587, comma 1, cod.proc. pen. (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Visconti, Rv. 271539 -01).16.Segue alla conferma della condanna per il reato di cui al capo A) e alladichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo B), la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali in favore delle parti civili Regione Lazio e ASL Roma 1,spese che, alla stregua dei criteri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e ss. mod. sono liquidatecome in dispositivo. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e DelliCastelli [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di falso di cui al capo B), perché il reato è estinto perprescrizione. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ridetermina la pena irrogatagliin quella di anni sei di reclusione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FranciaDomenico limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni cinque direclusione. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Condanna, inoltre, gli imputatiMassimi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili Regione Lazio e ASLRoma 1 che liquida in complessivi euro 3.167,00 a favore della Regione Lazio e euro4.423,00 a favore dell’ASL Roma 1, oltre accessori di legge.Così deciso il 14 aprile 2026La Presidente relatriceEmilia [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17343/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris