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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 settembre 2022

Cassazione n. 39195/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dello stesso Tribunale del 14/4/2003, irrevocabile il 14/11/2005.

Fortino era stato successivamente condannato per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna condizionalmente sospesa.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto conto della possibilità, per il giudice della cognizione, di concedere per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. pen.; nel caso di specie ricorrevano i presupposti per la seconda concessione del beneficio, atteso che il cumulo delle pene inflitte con le due sentenze di condanna non superava il limite di due anni di reclusione, né Fortino aveva subito condanne intermedie.

3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Come correttamente rileva il ricorrente e come ricorda lo stesso provvedimento impugnato, la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. è possibile solo se non ricorre l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 164, cod. pen., vale a dire se il giudice del nuovo processo non ha concesso una seconda volta il beneficio, ricorrendone le condizioni.

Si tratta di decisione che spetta al giudice della cognizione che, se non viene impugnata, diviene definitiva.

Il giudice dell'esecuzione non può in alcun modo sindacare, né modificare la decisione di quello della cognizione: il suo intervento è previsto solo quando è obbligatorio per legge (come, appunto, nel caso della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.) e non quando ha natura discrezionale.

In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non sussistendo i presupposti per la revoca del beneficio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il 7 settembre 2022 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dello stesso Tribunale del 14/4/2003, irrevocabile il 14/11/2005. Fortino era stato successivamente condannato per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna condizionalmente sospesa. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto conto della possibilità, per il giudice della cognizione, di concedere per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. pen.; nel caso di specie ricorrevano i presupposti per la seconda concessione del beneficio, atteso che il cumulo delle pene inflitte con le due sentenze di condanna non superava il limite di due anni di reclusione, né Fortino aveva subito condanne intermedie. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Come correttamente rileva il ricorrente e come ricorda lo stesso provvedimento impugnato, la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. è possibile solo se non ricorre l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 164, cod. pen., vale a dire se il giudice del nuovo processo non ha concesso una seconda volta il beneficio, ricorrendone le condizioni. Si tratta di decisione che spetta al giudice della cognizione che, se non viene impugnata, diviene definitiva. Il giudice dell'esecuzione non può in alcun modo sindacare, né modificare la decisione di quello della cognizione: il suo intervento è previsto solo quando è obbligatorio per legge (come, appunto, nel caso della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.) e non quando ha natura discrezionale. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non sussistendo i presupposti per la revoca del beneficio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 7 settembre 2022 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 39195/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris