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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 147/2009

ECLI:EU:C:2009:287
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 5 maggio 2009 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa C‑372/08 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Regolamento (CE) n. 147/2007 – Riduzione delle quote assegnate all’Irlanda per gli sgombri relativamente agli anni 2007-2012 – Ricorso di annullamento contro il regolamento n. 147/2007 proposto da un gruppo di pescatori irlandesi composto da 20 licenziati su 23 della flotta pelagica attrezzata per la refrigerazione con acqua di mare – Irricevibilità – [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondata» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 2371/2002, art. 20, n. 3; regolamento della Commissione n. 147/2007) (v. punti 34, 36, 38-41) [OSCURATO:PERSONA] proposta contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 2 giugno 2008, causa T‑172/07, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile una domanda diretta all’annullamento del regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 2007, n. 147, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell’art. 23, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca – Condizione dell’incidenza diretta dell’atto impugnato.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) L’[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA].

Ltd, l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA].

Ltd, la [OSCURATO:PERSONA].

Ltd, l’O’[OSCURATO:PERSONA].

Ltd, l’[OSCURATO:PERSONA].

Ltd, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA].

Ltd, l’[OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] McGing, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA].

Ltd, i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA].

Ltd nonché la [OSCURATO:PERSONA] sopportano le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 5 maggio 2009 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa C‑372/08 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Regolamento (CE) n. 147/2007 – Riduzione delle quote assegnate all’Irlanda per gli sgombri relativamente agli anni 2007-2012 – Ricorso di annullamento contro il regolamento n. 147/2007 proposto da un gruppo di pescatori irlandesi composto da 20 licenziati su 23 della flotta pelagica attrezzata per la refrigerazione con acqua di mare – Irricevibilità – [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondata» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 2371/2002, art. 20, n. 3; regolamento della Commissione n. 147/2007) (v. punti 34, 36, 38-41) [OSCURATO:PERSONA] proposta contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 2 giugno 2008, causa T‑172/07, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile una domanda diretta all’annullamento del regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 2007, n. 147, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell’art. 23, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca – Condizione dell’incidenza diretta dell’atto impugnato. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) L’[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA]. Ltd, l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, l’O’[OSCURATO:PERSONA]. Ltd, l’[OSCURATO:PERSONA]. Ltd, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, l’[OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] McGing, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd nonché la [OSCURATO:PERSONA] sopportano le proprie spese.