Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 30897/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come truffa e la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, sono generici poiché non si confrontano con il tenore della sentenza e non consentiti dalla legge poiché mirano a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito mentre il sindacato della Corte di legittimità si incentra sulla tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione e dell'apparato argomentativo che la sorregge ( tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 4-8 sulle prove dei raggiri consistiti nel silenzio serbato dall'imputato sulla propria vita parallela e nella prospettazione dell'esistenza di una relazione affettiva e sentimentale, in realtà inesistente, mediante una serie di condotte finalizzate ad ottenere le somme di denaro richieste); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come truffa e la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, sono generici poiché non si confrontano con il tenore della sentenza e non consentiti dalla legge poiché mirano a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito mentre il sindacato della Corte di legittimità si incentra sulla tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione e dell'apparato argomentativo che la sorregge ( tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 4-8 sulle prove dei raggiri consistiti nel silenzio serbato dall'imputato sulla propria vita parallela e nella prospettazione dell'esistenza di una relazione affettiva e sentimentale, in realtà inesistente, mediante una serie di condotte finalizzate ad ottenere le somme di denaro richieste); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30897/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris