CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 marzo 2025
Cassazione n. 14778/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16521-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] titolare dell'omonima ditta individuale, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] - PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrenti - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16521/2021 Cron. Rep. Ud.05/03/2025 avverso la sentenza n. 739/2020 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 10/12/2020 R.G.N. 1485/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.il Tribunale di Chieti, per quanto ancora rileva, ha confermato la sentenza del locale Giudice di Pace di rigetto dell’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, e di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, al provvedimento della DTL di Chieti-Pescara di contestazione di violazioni di cui al Regolamento CE n. 561/2006 e all’art. 174 Codice della Strada in materia di periodo di guida e riposo giornaliero alla guida di automezzo; 2.propongono ricorso per cassazione gli originari opponenti, con quattro motivi, illustrati da memoria; resiste l’amministrazione con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso per cassazione viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 12 d. lgs. n. 285/1992, 57 c.p.p., sostenendo che il Tribunale ha errato nel riconoscere agli Ispettori del lavoro il potere di accertare e irrogare sanzioni in materia di violazione di norme sulla circolazione stradale; 2. il motivo è infondato; la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 20594/2016, n. 22896/2018, n. 18462/2020) secondo la quale, intema di violazioni delle disposizioni previste dall'art. 174 cod. strada, l'esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull'autoveicolo è finalizzato all'accertamento del rispetto dei limiti temporali dell'orario di lavoro e risponde, quindi, alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore dell'autotrasporto; pertanto, la competenza a svolgere tali verifiche e ad irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all'ispettorato del lavoro; 3. con il secondo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 174, comma 4, d. lgs. n. 285/92, 8, commi 2, 3, 4 Regolamento n. 561/2006/CE, 15, par. 2, Regolamento n. 3821/85/CE, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto accertata la mancata osservanza del riposo giornaliero dalla semplice omessa annotazione e dal mancato inserimento dei dati manuale sull’apparecchio di controllo a seguito di allontanamento dal mezzo; 4. con il terzo motivo, viene dedotta (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza, sostenendosi omessa pronuncia sull’errata applicazione da parte dell’ITL dell’art. 6 del Regolamento n. 561/2006/CE, con riferimento alla decisione n. 3579 del 7.6.2011 della Commissione Europea, la quale esclude dal calcolo dei tempi di guida massimi consentiti prima di una sosta i tempi dedicati ad altre attività (es: carico e scarico merci); 5. con il quarto motivo, viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 174, comma 4, Codice della strada, 4, lett. j, e 6 Regolamento n. 561/2006/CE, con riferimento alla decisione n. 3579 del 7.06.2011 della Commissione Europea, per avere il Tribunale erroneamente incluso, ai fini della configurazione delle violazioni contestate, anche i tempi di carico e scarico merce e di tutte le altre attività diverse dalla guida; 6. i motivi (concernenti accertamenti in fatto) sono infondati, per le ragioni espresse da questa Corte nell’ordinanza n. 27324/2024 (pp. 6 - 12), in fattispecie perfettamente sovrapponibile, parzialmente connessa soggettivamente, ragioni che il Collegio condivide e alle quali integralmente rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; 7. le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; 8. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b