CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO ta Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 11/05/2021, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Napoli in data 09/07/2009, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di rapina aggravata cod. pen. allo stesso contestata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che cortesta il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del prevenuto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento, fondato sul rinvenimento dell'imputato a bordo dell'auto utilizzata per il delitto e sul rconoscimento dello stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il