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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23857/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21380/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2517/2017depositata il 07/06/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A.

RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto al T ribunale di Napoli il pagamento delle indennità di occupazione ed espropriazione di un bene di loro proprietà, utilizzato per la realizzazione del collegamento con la tangenziale.

Il T ribunale di Napoli ha condannato il Consorzio al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 23.624,48 e in favore di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 31.986,75. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per essere stato proposto oltre il termine di un anno decorrente dalla data di pubblicazione, a nulla rilevando l'omissione della comunicazione di cancelleria dell'avvenuto deposito; ha osservato che il termine di cui all'art . 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza e quindi dal deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito il cancelliere dà alle parti.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio affidandosi a un motivo e formulando più quesiti.

Si sono costituiti resistendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Non si è costituita la Regione.

In data 8 marzo 2023 le parti costituite congiuntamente hanno chiesto un rinvio della trattazione fissata in cameradi consiglio per il 16 m arzo 2023 .

L a causa è stata quindi trattata all'udienza camerale non partecipata dell'8giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 133 c.p.c. e dell 'art . 153 c . p . c . anche in relazione all'art.111 della C ostituzione e l’ omessa pronuncia su un aspetto rilevante, ossia la dichiarazione resa dal funzionario della sezione del Tribunale di Napoli di non allegazione del biglietto dell'avvenuto deposito.

La parte deduce che la Corte d'appello ha travisato la propria argomentazione difensiva, poiché ella ha sottoposto al giudice che non risultava allegato alcun biglietto di cancelleria dell'avvenuto deposito, con ciò riferendosi non già alla comunicazione che va fatta agli avvocati dell’avvenuto deposito, ma a quel biglietto su cui viene annotato quell'insieme di formalità che il cancelliere deve eseguire quando assegna alla sentenza un numero di repertorio e di cronologico.

Deduce - a pagina 6 del ricorso- che il funzionario di cancelleria gli ha rilasciato una certificazione nella quale testualmente vi è scritto “vista la sentenza numero 253/11 si certifica che non risulta allegato alcun biglietto di cancelleria dell'avvenuto deposito della stessa”; lamenta inoltre che sotto il timbro che attesta il deposito vi sia la firma di un semplice operatore e non del cancelliere.

Chiede quindi che la Corte accerti se nel caso in cui non vengano espletate le formalità in merito alla conoscibilità del deposito di una sentenza questo possa essere motivo di restituzione in termini; se la Corte napoletana abbia omesso di valutare un'eccezione di rilievo cioè quella afferente il contenuto della certificazione del funzionario di cancelleria della sezione distaccata di Afragola e se sono stati violati i diritti di difesa. 2.-Il motivo è inammissibile.

La Corte d'appello ha accertato che la sentenza di primo grado è stataemessa in data 19 settembre 2021 mentre l’appello è stato proposto il 9 luglio 2013, deducendo di avere ricevuto la comunicazione dell’avvenuto deposito solo in data 19 giugno 2013; ha quindi rilevato che a lla data di deposito si riconnette il decorso del cosiddetto termine lungo, con ciò correttamente applicando l'articolo 327 c.p.c. poiché a nulla rileva la circostanza che sia stata data in ritardo la comunicazione di questo deposito (o non sia stata data) o che il deposito sia stato tardivamente iscritto nei registri cronologici.

La parte ricorrente non si confronta adeguatamente con questa ragione decisoria, deducendo che il deposito non sarebbe stata annotato nelle pandette (sarebbe stato “dimenticato” in un cassetto), che la sentenza sarebbe stata firmata da un semplice operatore non dal cancelliere e che queste irregolarità sarebbero documentate dalla certificazione che gli ha rilasciato il dirigente di cancelleria.

Si tratta però di una interpretazione del tutto soggettiva del contenuto di questo certificato (o quantomeno del contenuto trascritto nel ricorsoper cassazione) poiché il documento fa riferimento semplicemente alla mancanza del biglietto di cancelleria dell'avvenuto deposito.

C on ciò non si può intende re altro che il biglietto con il quale il cancelliere dà notizia alle parti costituite del deposito del provvedimento ai sensi dell'articolo 133 c.p.c.

Peraltro controparte, nel suo controricorso , contesta esplicitamente le affermazion i della parte rico rrente deducendo che -come provato dal numero cronologico dal repertorio e dal numero identificativo- la sentenza è stata correttamente e tempestivamente pandettata.

Il principio di diritto applicato dalla Corte di merito è corretto, posto che il cancelliere deposita la sentenza, come dispone l’art.133 cit., apponendo in calce alla sentenza la data e la firma e con ciò si realizza la formalità della pubblicazione idonea a fare decorrere il termine di cui all'art. 327 c.p.c. .

In questi termini è anchela giurisprudenza di questa Corte , cui il Collegio intende dare continuità, secondo la quale i l termine per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico; quest'ultima è irrilevante, a meno che non siano apposte in calce alla sentenza due diverse date e risulti così realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione, la quale impone di accertare il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il suo deposito in cancelleria e l'inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo(Cass. n. 9917 del 13/04/2023; Cass. n. 18586 del 13/07/2018) Quanto al resto, il motivo consiste nella enucleazione di una serie di irregolarità del tutto ipotetiche che si verificherebbero negli uffici oberati di lavoro e si afferma che per questa ragione non sarebbe stato possibile prendere tempestiva cognizione del deposito della sentenza, censure generiche che non hanno pertinenza con la ragioni esposte in sentenza; altresì la deduzione della presunta irregolarità della firma in calce alla sentenza che apparterrebbe a un operatore amministrativo e non al cancelliere, è una affermazione della quale non è specificato il riscontro offerto.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liq uidano come da dispositivo a favore delle parti costituite.

Il ricorso è esente dal contributo unificato ( art 73 legge 219/81).

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi,euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21380/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2517/2017depositata il 07/06/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto al T ribunale di Napoli il pagamento delle indennità di occupazione ed espropriazione di un bene di loro proprietà, utilizzato per la realizzazione del collegamento con la tangenziale. Il T ribunale di Napoli ha condannato il Consorzio al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 23.624,48 e in favore di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 31.986,75. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per essere stato proposto oltre il termine di un anno decorrente dalla data di pubblicazione, a nulla rilevando l'omissione della comunicazione di cancelleria dell'avvenuto deposito; ha osservato che il termine di cui all'art . 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza e quindi dal deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito il cancelliere dà alle parti. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio affidandosi a un motivo e formulando più quesiti. Si sono costituiti resistendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non si è costituita la Regione. In data 8 marzo 2023 le parti costituite congiuntamente hanno chiesto un rinvio della trattazione fissata in cameradi consiglio per il 16 m arzo 2023 . L a causa è stata quindi trattata all'udienza camerale non partecipata dell'8giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 133 c.p.c. e dell 'art . 153 c . p . c . anche in relazione all'art.111 della C ostituzione e l’ omessa pronuncia su un aspetto rilevante, ossia la dichiarazione resa dal funzionario della sezione del Tribunale di Napoli di non allegazione del biglietto dell'avvenuto deposito. La parte deduce che la Corte d'appello ha travisato la propria argomentazione difensiva, poiché ella ha sottoposto al giudice che non risultava allegato alcun biglietto di cancelleria dell'avvenuto deposito, con ciò riferendosi non già alla comunicazione che va fatta agli avvocati dell’avvenuto deposito, ma a quel biglietto su cui viene annotato quell'insieme di formalità che il cancelliere deve eseguire quando assegna alla sentenza un numero di repertorio e di cronologico. Deduce - a pagina 6 del ricorso- che il funzionario di cancelleria gli ha rilasciato una certificazione nella quale testualmente vi è scritto “vista la sentenza numero 253/11 si certifica che non risulta allegato alcun biglietto di cancelleria dell'avvenuto deposito della stessa”; lamenta inoltre che sotto il timbro che attesta il deposito vi sia la firma di un semplice operatore e non del cancelliere. Chiede quindi che la Corte accerti se nel caso in cui non vengano espletate le formalità in merito alla conoscibilità del deposito di una sentenza questo possa essere motivo di restituzione in termini; se la Corte napoletana abbia omesso di valutare un'eccezione di rilievo cioè quella afferente il contenuto della certificazione del funzionario di cancelleria della sezione distaccata di Afragola e se sono stati violati i diritti di difesa. 2.-Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello ha accertato che la sentenza di primo grado è stataemessa in data 19 settembre 2021 mentre l’appello è stato proposto il 9 luglio 2013, deducendo di avere ricevuto la comunicazione dell’avvenuto deposito solo in data 19 giugno 2013; ha quindi rilevato che a lla data di deposito si riconnette il decorso del cosiddetto termine lungo, con ciò correttamente applicando l'articolo 327 c.p.c. poiché a nulla rileva la circostanza che sia stata data in ritardo la comunicazione di questo deposito (o non sia stata data) o che il deposito sia stato tardivamente iscritto nei registri cronologici. La parte ricorrente non si confronta adeguatamente con questa ragione decisoria, deducendo che il deposito non sarebbe stata annotato nelle pandette (sarebbe stato “dimenticato” in un cassetto), che la sentenza sarebbe stata firmata da un semplice operatore non dal cancelliere e che queste irregolarità sarebbero documentate dalla certificazione che gli ha rilasciato il dirigente di cancelleria. Si tratta però di una interpretazione del tutto soggettiva del contenuto di questo certificato (o quantomeno del contenuto trascritto nel ricorsoper cassazione) poiché il documento fa riferimento semplicemente alla mancanza del biglietto di cancelleria dell'avvenuto deposito. C on ciò non si può intende re altro che il biglietto con il quale il cancelliere dà notizia alle parti costituite del deposito del provvedimento ai sensi dell'articolo 133 c.p.c. Peraltro controparte, nel suo controricorso , contesta esplicitamente le affermazion i della parte rico rrente deducendo che -come provato dal numero cronologico dal repertorio e dal numero identificativo- la sentenza è stata correttamente e tempestivamente pandettata. Il principio di diritto applicato dalla Corte di merito è corretto, posto che il cancelliere deposita la sentenza, come dispone l’art.133 cit., apponendo in calce alla sentenza la data e la firma e con ciò si realizza la formalità della pubblicazione idonea a fare decorrere il termine di cui all'art. 327 c.p.c. . In questi termini è anchela giurisprudenza di questa Corte , cui il Collegio intende dare continuità, secondo la quale i l termine per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico; quest'ultima è irrilevante, a meno che non siano apposte in calce alla sentenza due diverse date e risulti così realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione, la quale impone di accertare il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il suo deposito in cancelleria e l'inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo(Cass. n. 9917 del 13/04/2023; Cass. n. 18586 del 13/07/2018) Quanto al resto, il motivo consiste nella enucleazione di una serie di irregolarità del tutto ipotetiche che si verificherebbero negli uffici oberati di lavoro e si afferma che per questa ragione non sarebbe stato possibile prendere tempestiva cognizione del deposito della sentenza, censure generiche che non hanno pertinenza con la ragioni esposte in sentenza; altresì la deduzione della presunta irregolarità della firma in calce alla sentenza che apparterrebbe a un operatore amministrativo e non al cancelliere, è una affermazione della quale non è specificato il riscontro offerto. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liq uidano come da dispositivo a favore delle parti costituite. Il ricorso è esente dal contributo unificato ( art 73 legge 219/81). P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi,euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura de
Sentenza Cassazione n. 23857/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris