CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 1963
Cassazione n. 37868/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/07/1963 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/12/1988 avverso la sentenza del 02/05/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha concluso chiedendo JO t-- et¼ cÀ ve il difensore (..tSs.,Q v-- tiLocr‘ -g (-01e [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, deliberata il 2.5.2019, la Corte d'Appello di Potenza ha confermato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti degli imputati per il delitto di lesioni ai danni delle costituite parti civili. Epoca del fatto 7.8.2009. 1.Avverso il provvedimento entrambi gli imputati hanno proposto ricorso tramite il comune difensore di fiducia, articolando quattro motivi. Col primo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 157,158,159,161 cpp, poiché la Corte lucana non aveva dichiarato la prescrizione dei reati,come richiesto dal PG e dalla difesa, ritenendone sospeso il decorso del termine cumulativamente per due anni, sei mesi e 12 giorni, senza dar conto dei singoli periodi di sospensione e giungendo ad un computo totale diverso da quello operato dal Giudice di primo grado, che aveva calcolato il periodo di sospensione della prescrizione in un anno, un mese e 14 giorni. 1.1La difesa ha rappresentato che il rinvio del dibattimento dall'udienza del 22.12.2010 a quella del 25.5.2011 era stato determinato dalla richiesta del difensore di parte civile per motivi di salute e non risultava manifestazione di adesione del difensore degli imputati alla richiesta. Secondo la giurisprudenza dai ricorrenti il rinvio dell'udienza richiesto dalla parte civile non rientra nella disciplina del legittimo impedimento, poiché l'art 420 ter /5 cpp si riferisce solo al difensore dell'imputato e la sospensione della prescrizione in tali ipotesi non è applicarsi all'imputato che non vi abbia prestato assenso esplicitamente. I ricorrenti sostengono che anche solo detraendo tale periodo di sospensione, pari a cinque mesi e tre giorni, da quello complessivamente calcolato dalla Corte territoriale, il termine di prescrizione sarebbe compiuto il 16 Marzo 2019, cioè prima della data della sentenza impugnata. 1.2. Si precisa, inoltre, che il computo dei periodi di sospensione era stato correttamente operato dal Tribunale, che non vi aveva inserito i rinvii delle udienze del 18.7.2012 e del 18.9.2013 poichè in entrambe le occasioni erano stati determinati non solo per l'adesione degli / avvocati all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria ma anche per assenza dei testi programmati. In proposito si cita giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nei casi prospettati prevale la causa di rinvio per esigenze del Giudice o per acquisizione della prova. 2.Nel secondo motivo ci si è doluti della violazione del divieto di reformatio in pejus poiché il punto della prescrizione, stabilito dal Tribunale alla data del 13.5.2017, non aveva formato oggetto di impugnazione da parte del PM e, quindi, il tema della prescrizione non era stato devoluto alla Corte d'Appello che si sarebbe pronunziata su una questione preclusa. 3.Trannite il terzo motivo si è dedotta la mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla testimonianza Orlando, ritualmente richiesta con motivo di appello. Col quarto motivo la difesa prospetta vizio di motivazione illogica quanto al diniego delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA].Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la prescrizione dei reati e con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello quanto alle statuizioni civili. In data 3 Gennaio 2021 ha depositato in via telematica memoria la difesa delle parti civili, con la quale ha replicato alle ragioni esposte nell'atto di ricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed in caso di accoglimento in relazione alla prescrizione, la declaratoria di inammissibilità agli effetti civili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato quanto al primo motivo. 1.0ccorre in primis richiamare l'autorevole insegnamento proveniente dalla decisione delle Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266819, secondo la quale è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. 1.1 .Per quanto riguarda la specifica doglianza avanzata dai ricorrenti con il primo motivo, va pure ricordato il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità per il quale in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad esigenze di acquisizione della prova (art. 304, comma primo, lett. a, cod. proc. pen.), la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione. La pronunzia è relativa ad una fattispecie di rinvio disposto per impedimento del difensore, che aveva aderito ad una iniziativa di categoria di astensione dalle udienze, nonchè per l'escussione di un teste assente. Sez. 5, Sentenza n. 49647 del 02/10/2009 Ud. (dep. 28/12/2009 ) Rv. 245823. In senso conforme.Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28/11/2001 Ud. (dep. 11/01/2002) Rv. 220509 e le recenti :Sez. 3, Sentenza n. 26429 del 01/03/2016 Ud. (dep. 24/06/2016 ) Rv. 267101; Sez. 3 , Sentenza n. 23179 del 16/06/2020 Ud. (dep. 30/07/2020 ) Rv. 279861 . Si è altresì, chiarito che in tema di prescrizione del reato, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e, pertanto, il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione. Sez. 5 -Sentenza n. 36990 del 24/06/2019 Ud. (dep. 03/09/2019 ) Rv. 277533. 2. Così ricostruito il prevalente indirizzo giurisprudenziale di riferimento - dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi - nel caso in esame va osservato che, come segnalato dalla puntuale deduzione della difesa, Il Tribunale aveva operato il calcolo del termine prescrizionale dando conto analiticamente, alla pagina 17 del testo, dei periodi di sospensione della stessa, pari ad anni uno, mesi uno e giorni 14. Inoltre, si era correttamente considerato che l'ulteriore rinvio della trattazione del giudizio dall'udienza del 18.7.2012 a quella del 20.5.2013 e dall'udienza del 18.9.2013 a quella del 23.4.2014, in entrambi i casi a causa dell'adesione delle difese ad astensione dalle udienze per iniziative della categoria, non importava alcuna sospensione del decorso del termine di prescrizione, in quanto si sarebbe dovuto in ogni caso rinviare la trattazione del processo a causa dell'assenza dei testi di accusa; in base ai predetti calcoli il compimento del termine della prescrizione del reato era stato individuato nel 13.5.2017. 2.1 A fronte del suindicato analitico, chiaro e corretto computo del compimento del termine prescrizionale, la Corte di Appello, senza dar conto di alcun nuovo e diverso criterio di calcolo, né della ponderazione di eventuali nuovi periodi di sospensione della prescrizione e, pur in presenza di una richiesta di dichiarazione di estinzione del reato,poiché prescritto, proveniente - sia pure come subordinata - da entrambe le parti, ha, inopinatamente ritenuto che, secondo i calcoli di questa Corte, il lasso di tempo in cui il termine di sospensione della prescrizione era rimasto sospeso fosse di due anni sei mesi e 12 giorni, implementandolo, quindi di un anno e cinque mesi rispetto al computo operato in primo grado, senza fornire alcuna spiegazione in proposito. 2.2 L'imperscrutabilità delle ragioni della decisione adottata dalla Corte territoriale, impedisce al Collegio di verificarne l'esattezza mentre, alla luce della consultazione degli atti disponibili e delle deduzioni ed allegazioni delle parti, la ricostruzione del termine prescrizionale operata dal Giudice di primo grado appare corretta. Ne consegue che deve rilevarsi la prescrizione del reato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto agli effetti penali per essersi il reato estinto per prescrizione. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dalla precedente statuizione. 3.Vanno ora esaminati, ai sensi dell'art 578 cpp, in presenza delle statuizioni civili in favore della parte civile, il terzo e quarto motivo di ricorso, che sono entrambi infondati. 3.1 Quanto alla mancata assunzione della prova testimoniale Orlando, è utile precisare che nella costante ermeneutica di questa Corte regolatrice si è affermato il principio per cui può essere censurata con ricorso per cassazione la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. Ex multis : (Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018 Ud. (dep. 13/07/2018 ) Rv. 273577. Nella fattispecie in esame la Corte lucana ha fatto buon governo delle citate indicazioni, giustificando correttamente e con motivazione plausibile la mancata assunzione della teste Orlando, ritenuta superflua per non essere stata presente ai fatti, non potendo, quindi, riferire sulla dinamica degli eventi. Nè può sottacersi che il motivo di ricorso appare del tutto generico <, non avendo neppure fatto cenno alla eventuale decisività della prova testimoniale richiesta e non esperita. 3.2 Il motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] è assorbito. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali perche' il reato e' estinto per prescrizione ed il ricorso rigettato agli effetti civili. I ricorrenti sono condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, spese che si liquidano in complessivi euro 2500 oltre accessori di legge. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali perche' il reato e' estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili liquidate in complessivi euro 2500 oltre accessori di legge.