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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11170/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9942/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 38 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 364/B presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Savorgnani; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] - GIULIAn. 129/2019 depositata i l 12/09/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 129/1/2019, depositata in data 12/09/2019 e non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]Giulia rigettava appello proposto dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (subentrato al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]) confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento n. 115220140015903983 relativa ad oneri consortili.

2. I giudici di appello, nel disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione reiterata dal Consorzio, rilevavano che, come ritenuto dai primi giudici, la pretesa doveva ritenersi prescritta in quanto trattavasi di tributi dovuti in forza del Piano di [OSCURATO:PERSONA] del comprensorio di Coderno adottato con delibera 64/1992 del 21/08/1992 e del Piano di [OSCURATO:PERSONA] del comprensorio di Nogaredo di Corno adottato con delibera n. 97/92 del 21/08/1992 a fronte di una cartella notificata il 26/11/2014.

3. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi reiterati con successiva memoria il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA].

4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Con successiva memoria il procuratore di parte controricorrente ha rilevato di avere notificato, mezzo PEC, in data 06.12.2024, al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e all’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA] di Udine la dichiarazione ex art. 300 c.p.c. unitamente al certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1. c.p.c., difetto di giurisdizione del giudice tributario circa in ragione della obiettiva natura non tributaria delle quote consortili per conguaglio, atteso che, a suo dire, i conguagli, a differenza dei tributi consortili non costituiscono attuazione all'obbligo di contribuire alle spese pubbliche riferite all'attività del Consorzio di bonifica avendo natura di corrispettivo/indennizzo in virtù di un nesso sinallagmatico con il maggior o minor valore al terreno per effetto del riordino fondiario operato dal consorzio.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4. c.p.c., omessa pronunzia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto all’oggetto della controversia.

3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 10 d.lgs. 546/1992 in ragione dell’ omesso rilievo del difetto di legittimazione del Consorzio dal momento che era stata impugnata una cartella.

4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente non avendo i giudici rilevato che la pretesa non era più contestabile in ragione della approvazione definitiva dei piani di riordino.

5. Con il quinto motivo rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 26, 29, 32 del R.D. n. 215 del 1933 nonché degli artt. 2935 e 2943 c.c. in ragione della infondatezza dell’eccezione di prescrizione atteso che il dies a quo doveva essere fatto decorrere dalla data di approvazione dei Piani di riordino Fondiario del comprensori di Coderno di Nogaredo giusta decreti del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente in data 18 maggio 2001 e 11 dicembre 2001 di Cornoed erano stati allegati una serie di validi atti interruttivi.

6. In primo luogo deve rilevarsi che privo di rilievo è quanto dichiarato dal legale di parte controricorrente in ordine alla morte di [OSCURATO:PERSONA] posto che nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio (vedi per tutte Cass.3630/2021).

7. Va, quindi, evidenziato che la notifica del ricorso è stata effettuata in data 16 marzo 2020 nei confronti di una società estinta, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., cui è subentrata a decorrere dal 1º luglio2017 l’Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] istituito ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 sicchè in difetto di una rituale costituzione della stessa va disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del predetto ente, litisconsorte necessario.

8. Occorre, infine, disporre contestualmente l’acquisizione del fascicolo di merito il cui esame appare necessario ai fini di una compiuta disaminadei motivi di impugnazione, rinviando la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte, ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] assegnando al Consorzio ricorrente il termine di gg. novanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notifica del ricorso; dispone acquisirsi il fascicolo di merito a cura della cancelleria e rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9942/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 38 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 364/B presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Savorgnani; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] - GIULIAn. 129/2019 depositata i l 12/09/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 129/1/2019, depositata in data 12/09/2019 e non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]Giulia rigettava appello proposto dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (subentrato al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]) confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento n. 115220140015903983 relativa ad oneri consortili. 2. I giudici di appello, nel disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione reiterata dal Consorzio, rilevavano che, come ritenuto dai primi giudici, la pretesa doveva ritenersi prescritta in quanto trattavasi di tributi dovuti in forza del Piano di [OSCURATO:PERSONA] del comprensorio di Coderno adottato con delibera 64/1992 del 21/08/1992 e del Piano di [OSCURATO:PERSONA] del comprensorio di Nogaredo di Corno adottato con delibera n. 97/92 del 21/08/1992 a fronte di una cartella notificata il 26/11/2014. 3. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi reiterati con successiva memoria il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Con successiva memoria il procuratore di parte controricorrente ha rilevato di avere notificato, mezzo PEC, in data 06.12.2024, al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e all’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA] di Udine la dichiarazione ex art. 300 c.p.c. unitamente al certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1. c.p.c., difetto di giurisdizione del giudice tributario circa in ragione della obiettiva natura non tributaria delle quote consortili per conguaglio, atteso che, a suo dire, i conguagli, a differenza dei tributi consortili non costituiscono attuazione all'obbligo di contribuire alle spese pubbliche riferite all'attività del Consorzio di bonifica avendo natura di corrispettivo/indennizzo in virtù di un nesso sinallagmatico con il maggior o minor valore al terreno per effetto del riordino fondiario operato dal consorzio. 2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4. c.p.c., omessa pronunzia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto all’oggetto della controversia. 3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 10 d.lgs. 546/1992 in ragione dell’ omesso rilievo del difetto di legittimazione del Consorzio dal momento che era stata impugnata una cartella. 4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente non avendo i giudici rilevato che la pretesa non era più contestabile in ragione della approvazione definitiva dei piani di riordino. 5. Con il quinto motivo rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 26, 29, 32 del R.D. n. 215 del 1933 nonché degli artt. 2935 e 2943 c.c. in ragione della infondatezza dell’eccezione di prescrizione atteso che il dies a quo doveva essere fatto decorrere dalla data di approvazione dei Piani di riordino Fondiario del comprensori di Coderno di Nogaredo giusta decreti del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente in data 18 maggio 2001 e 11 dicembre 2001 di Cornoed erano stati allegati una serie di validi atti interruttivi. 6. In primo luogo deve rilevarsi che privo di rilievo è quanto dichiarato dal legale di parte controricorrente in ordine alla morte di [OSCURATO:PERSONA] posto che nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio (vedi per tutte Cass.3630/2021). 7. Va, quindi, evidenziato che la notifica del ricorso è stata effettuata in data 16 marzo 2020 nei confronti di una società estinta, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., cui è subentrata a decorrere dal 1º luglio2017 l’Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] istituito ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 sicchè in difetto di una rituale costituzione della stessa va disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del predetto ente, litisconsorte necessario. 8. Occorre, infine, disporre contestualmente l’acquisizione del fascicolo di merito il cui esame appare necessario ai fini di una compiuta disaminadei motivi di impugnazione, rinviando la causa a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte, ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] assegnando al Consorzio ricorrente il termine di gg. novanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notifica del ricorso; dispone acquisirsi il fascicolo di merito a cura della cancelleria e rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso nell
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