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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 1987

Cassazione n. 30905/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/1987 avverso la sentenza del 17/02/2021 del Giudice di pace di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato„ avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Pescara dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio nazionale, a seguito di reiterato provvedimento di espulsione) e lo condannava alla pena di 15.000 euro di multa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, i:ramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge.

La norma incriminatrice assoggetta a punizione la sola condotta inottemperante ncri sorretta da un giustificato motivo, nella specie esistente e rappresentato dallo stato di totale indigenza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] di pace avrebbe ignorato tale evidenza.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

La condotta inottemperante sarebbe stata, in ogni caso, di particolare tenuità, e il Giudice di pace avrebbe dovuto considerare siffatta causa di esclusione della procedibilità.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile, perché esso non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale ha rilevato la mancata allegazione difensiva di ragioni, in grado di confutare l'assunto del mancato allontanamento possibile e volontario dell'imputato dal territorio nazionale.

Né tali ragioni possono essere sottoposte, per la prima volta, alla Corte di legittimità, che non dispone di poteri istruttori.

2. Il secondo motivo è fondato.

La previsione contenuta nell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in forza della quale viene attribuito al Giudice di pace il potere-dovere di arrestare il corso del procedimento, sia prima che dopo l'esercizio dell'azione penale, quando il fatto incriminato risulti di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, e tale da non giustificare l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, configura un potere discrezionale del giudice stesso, il cui mancato esercizio impone tuttavia un'esplicita motivazione allorché l'applicabilità dell'istituto sia stata invocata dall'interessato (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230277-01).

Nel caso di specie, tale invocazione era intervenuta nel corso della discussione finale, come risulta per relationem dall'epigrafe della sentenza impugnata, e il silenzio giudiziale al riguardo giustifica l'annullamento della sentenza stessa in questa parte, con correlato rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di Pace di Pescara in diversa persona fisica.

Dichiara inammissibile nel rest

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/1987 avverso la sentenza del 17/02/2021 del Giudice di pace di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato„ avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Pescara dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio nazionale, a seguito di reiterato provvedimento di espulsione) e lo condannava alla pena di 15.000 euro di multa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, i:ramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge. La norma incriminatrice assoggetta a punizione la sola condotta inottemperante ncri sorretta da un giustificato motivo, nella specie esistente e rappresentato dallo stato di totale indigenza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] di pace avrebbe ignorato tale evidenza. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La condotta inottemperante sarebbe stata, in ogni caso, di particolare tenuità, e il Giudice di pace avrebbe dovuto considerare siffatta causa di esclusione della procedibilità. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile, perché esso non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale ha rilevato la mancata allegazione difensiva di ragioni, in grado di confutare l'assunto del mancato allontanamento possibile e volontario dell'imputato dal territorio nazionale. Né tali ragioni possono essere sottoposte, per la prima volta, alla Corte di legittimità, che non dispone di poteri istruttori. 2. Il secondo motivo è fondato. La previsione contenuta nell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in forza della quale viene attribuito al Giudice di pace il potere-dovere di arrestare il corso del procedimento, sia prima che dopo l'esercizio dell'azione penale, quando il fatto incriminato risulti di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, e tale da non giustificare l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, configura un potere discrezionale del giudice stesso, il cui mancato esercizio impone tuttavia un'esplicita motivazione allorché l'applicabilità dell'istituto sia stata invocata dall'interessato (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230277-01). Nel caso di specie, tale invocazione era intervenuta nel corso della discussione finale, come risulta per relationem dall'epigrafe della sentenza impugnata, e il silenzio giudiziale al riguardo giustifica l'annullamento della sentenza stessa in questa parte, con correlato rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di Pace di Pescara in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel rest
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