CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 34529/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VERBANIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Verbania - investito dalla richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - disponeva la prosecuzione delle indagini. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, denunciando - nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza delle norme processuali, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato il 04/02/2022, dopo che il giudice era stato collocato a riposo il 03/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso deve essere accolto. Come questa Corte ha avuto modo di precisare, ai fini della valida sottoscrizione della sentenza (ma analogo rilievo vale anche per l'ordinanza in esame), rilevano le condizioni di capacità del giudice sussistenti al momento della deliberazione e non della redazione della motivazione (Sez. 3, n. 4692 del 12/09/2019, dep. 2020, Adami, Rv. 278408). Deliberazione che deve ritenersi intervenuta il giorno della sottoscrizione dell'ordinanza e del suo deposito (il 04/02/2022). Ora nel caso di specie, al momento della deliberazione dell'ordinanza il giudicante non faceva più parte dell'ordine giudiziario, sicché, non potendosi dubitare dell'abnormità dell'atto adottato da soggetto non (più) facente parte dell'ordine giudiziario e ferma restando la validità degli atti compiuti prima del collocamento a riposo, il ricorso deve essere accolto. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verbania per l'ulteriore corso. Così