Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 604/2022
ECLI:EU:C:2022:900
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0338
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 17 novembre 2022 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]338/21
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
con l’intervento di
S.S.,
N.Z.,
S.S.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – [OSCURATO:PERSONA] (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente asilo – Termine di trasferimento – Sospensione del termine per effettuare il trasferimento – Direttiva 2004/81/CE – Tratta di esseri umani»
I.
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 (
2
), in combinato disposto con l’articolo 8 della direttiva 2004/81/CE (
3
), e offre alla Corte l’occasione di apportare talune precisazioni sull’interazione tra suddette disposizioni in un caso in cui un cittadino di un paese terzo, richiedente protezione internazionale, abbia al contempo, da un lato, proposto un ricorso avverso una decisione di trasferimento senza chiedere la sospensione dell’esecuzione di tale decisione, e, dall’altro, chiesto la revisione di una decisione amministrativa che gli nega il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81.
2.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie che oppongono S.S., N.Z., e S.S., cittadini di paesi terzi, allo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ([OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] di Stato»), in relazione a decisioni di quest’ultimo di respingere senza esame le loro domande di protezione internazionale e di trasferirli nello Stato membro competente. Contemporaneamente, i cittadini in parola hanno presentato domande di titolo di soggiorno sulla base dell’articolo 8 della direttiva 2004/81, le quali sono state respinte dal [OSCURATO:PERSONA] di Stato. Detti cittadini hanno chiesto la revisione delle decisioni di rigetto di cui trattasi.
3.
La causa in esame presenta un collegamento con la causa pendente Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello) (C‑556/21), nella quale viene sollevata la questione se l’esecuzione della decisione di trasferimento e, di conseguenza, il termine di trasferimento previsti dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] III possano essere sospesi, su richiesta dell’autorità nazionale competente, nel giudizio di appello, nell’ambito di un ricorso di annullamento di una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente protezione internazionale, sebbene tale richiedente non abbia chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento.
4.
Nonostante il fatto che, in queste due cause, il [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) si interroghi sulle conseguenze della sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento sul computo del termine stesso di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III (in prosieguo: il «termine di trasferimento»), le questioni specifiche che si pongono sono diverse. È il motivo per cui dette cause sono oggetto di conclusioni diverse, presentate lo stesso giorno.
5.
Nelle presenti conclusioni, ultimata la mia analisi, proporrò alla Corte di dichiarare che l’articolo 27, paragrafo 3, e l’articolo 29 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III devono essere interpretati nel senso che l’esecuzione della decisione di trasferimento adottata in conformità alle disposizioni di tale regolamento deve essere sospesa, in applicazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (
4
), qualora venga proposto un ricorso avverso una decisione che nega il rilascio del titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81, e che il termine di trasferimento non è sospeso qualora il cittadino del paese terzo interessato abbia chiesto la revisione della decisione che nega il rilascio del titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 di detta direttiva.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Direttiva 2004/81
6.
Il considerando 6 della direttiva 2004/81 enuncia quanto segue:
«La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e si attiene ai principi riconosciuti dalla [Carta]».
7.
L’articolo 1 di tale direttiva dispone quanto segue:
«Oggetto della presente direttiva è definire le condizioni per rilasciare titoli di soggiorno di limitata durata (…) ai cittadini di paesi terzi, i quali cooperino alla lotta contro la tratta di esseri umani o contro il favoreggiamento dell’immigrazione illegale».
8.
L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Periodo di riflessione», prevede che al cittadino di un paese terzo sia concesso un periodo di riflessione per decidere se cooperare con le autorità competenti e per riprendersi, e che durante tale periodo di riflessione non possa essere eseguita nessuna misura di allontanamento decisa a suo riguardo.
9.
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/81 prevede quanto segue:
«Una volta trascorso il periodo di riflessione, o ancora prima se le autorità competenti ritengono che il cittadino in questione, di un paese terzo, abbia già soddisfatto i criteri fissati alla lettera b), gli [OSCURATO:PERSONA] membri valutano:
a)
l’opportunità presentata dalla proroga del suo soggiorno sul territorio nazionale ai fini delle indagini o del procedimento giudiziario; e
b)
l’esistenza di una chiara volontà di cooperazione manifestata dall’interessato; e
c)
la rottura di ogni legame con i presunti autori dei fatti che potrebbero configurarsi come uno dei reati menzionati all’articolo 2, lettere b) e c)».
10.
L’articolo 13, paragrafo 2, di tale direttiva precisa quanto segue:
«Allo scadere del titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva, si applica il diritto ordinario riguardante gli stranieri».
2.
[OSCURATO:PERSONA] III
11.
Ai sensi del suo articolo 1, il regolamento [OSCURATO:PERSONA] III stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. I considerando 4, 5 e 19 di tale regolamento enunciano al riguardo quanto segue:
«(4)
Secondo le conclusioni del [Consiglio europeo, nella riunione straordinaria] di Tampere [del 15 e 16 ottobre 1999], il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.
(5)
Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli [OSCURATO:PERSONA] membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.
(...)
(19)
Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della [Carta]. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito».
12.
L’articolo 27, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento dispone quanto segue:
«3. Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono nel proprio diritto nazionale:
a)
che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o
b)
che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o
c)
che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.
4. [OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione».
13.
L’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III così recita:
«1. Il trasferimento del richiedente (…) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.
(...)
2. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito».
B.
Normativa dei [OSCURATO:PERSONA]
1.
Legge generale sul diritto amministrativo
14.
L’articolo 8:81, paragrafo 1, dell’Algemene wet bestuursrecht (legge generale sul diritto amministrativo) (
5
), del 4 giugno 1992, dispone quanto segue:
«Qualora venga proposto un ricorso avverso una decisione dinanzi al giudice amministrativo o qualora, prima di un eventuale ricorso dinanzi al giudice amministrativo, venga presentata una domanda di revisione (...), il giudice del procedimento sommario dell’organo giurisdizionale amministrativo che è o può divenire competente nel procedimento principale può adottare, su richiesta, provvedimenti provvisori se l’urgenza lo richiede, alla luce degli interessi in gioco».
15.
L’articolo 8:108, paragrafo 1, di tale legge così recita:
«Salvo il presente titolo non disponga altrimenti, i titoli da 8.1 a 8.3 si applicano, mutatis mutandis, all’appello (...)».
2.
Legge del 2000 sugli stranieri
16.
L’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), della Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sugli stranieri) (
6
), del 23 novembre 2000, dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] van Veiligheid en Justitie [ministro della [OSCURATO:PERSONA] e della Giustizia, [OSCURATO:PERSONA]] è competente a:
a.
accordare, respingere, non esaminare, dichiarare irricevibile o abbandonare l’esame della domanda di permesso di soggiorno a tempo determinato».
17.
L’articolo 73, paragrafo 1, di tale legge così recita:
«L’effetto della decisione di rigetto della domanda (...) è sospeso fino alla scadenza del termine per proporre una domanda di revisione (...) oppure, se una domanda di revisione è stata proposta (...), fino all’adozione di una decisione su tale domanda di revisione».
18.
L’articolo 82, paragrafo 1, di detta legge precisa quanto segue:
«L’effetto della decisione concernente un permesso di soggiorno è sospeso fino alla scadenza del termine per proporre un ricorso oppure, se un ricorso è stato proposto, fino all’adozione di una decisione sul ricorso».
3.
Decreto del 2000 sugli stranieri
19.
L’articolo 3.48, paragrafo 1, lettera a), del Vreemdelingenbesluit 2000 (decreto del 2000 sugli stranieri) (
7
), del 23 novembre 2000, così recita:
«Un permesso di soggiorno regolare a tempo determinato può essere concesso, con una restrizione per motivi umanitari temporanei, allo straniero che:
a.
sia una vittima che ha denunciato atti di tratta di esseri umani, nella misura in cui è in corso un’indagine penale o un procedimento istruttorio penale concernente la persona sospettata del reato per il quale la denuncia è stata fatta o una sentenza di merito nei confronti di detta persona».
20.
L’articolo 7.3, paragrafo 1, di tale decreto dispone quanto segue:
«Qualora sia stata presentata una domanda di provvedimenti provvisori al fine di evitare l’accompagnamento alla frontiera o il trasferimento prima che sia statuito su un ricorso avverso una decisione adottata a seguito di una domanda di permesso di soggiorno a tempo determinato per motivi di asilo, lo straniero è autorizzato ad attendere nei [OSCURATO:PERSONA] la decisione su tale domanda».
4.
Circolare del 2000 sugli stranieri
21.
Il paragrafo B1/7.2. della Vreemdelingencirculaire 2000 (circolare del 2000 sugli stranieri) così recita:
«Laddove l’effetto di una decisione di rigetto di una domanda di permesso di soggiorno regolare a tempo determinato ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1, [della legge del 2000 sugli stranieri] sia sospeso dall’introduzione di una domanda di revisione, si ritiene ipso iure che tale effetto sospensivo sospenda parimenti l’esecuzione di una decisione di trasferimento adottata nei confronti dello straniero, come previsto all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento [[OSCURATO:PERSONA] III].
(...)».
III.
Fatti e questione pregiudiziale
22.
S.S., N.Z., e S.S. sono cittadini di paesi terzi che hanno presentato due tipi di domande nei [OSCURATO:PERSONA].
23.
Per quanto riguarda il primo procedimento, rispettivamente il 19 aprile, il 5 settembre e il 7 ottobre 2019, i ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato domande di protezione internazionale. [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha chiesto alle autorità italiane la loro presa o ripresa in carico. Il 12 giugno nonché il 20 e il 28 novembre 2019, dette autorità hanno accettato, esplicitamente o implicitamente, tali richieste di presa o di ripresa in carico.
24.
Di conseguenza, il 1
o
agosto 2019 nonché il 17 gennaio e l’8 febbraio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha deciso di respingere senza esame le domande di protezione internazionale presentate dai ricorrenti nel procedimento principale e di trasferirli verso l’Italia. Questi ultimi hanno proposto ricorsi di annullamento avverso tali decisioni.
25.
Il 21 novembre 2019 nonché il 1
o
e il 16 settembre 2020, i giudici di primo grado competenti hanno annullato dette decisioni. Detti giudici, infatti, hanno constatato che, poiché N.Z. e S.S. non hanno proposto o hanno ritirato una domanda di provvedimenti di sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento, in unitamente ai loro ricorsi avverso tale decisione, il termine di trasferimento era scaduto e il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] era dunque divenuto competente per l’esame delle loro domande di protezione internazionale. Per quanto riguarda S.S., la decisione di trasferimento è stata annullata per motivi che il giudice del rinvio non reputa necessari per l’analisi della questione pregiudiziale. Tuttavia, lo stesso ritiene che, per statuire sul ricorso, esso debba stabilire se il termine di trasferimento sia scaduto e se il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] sia divenuto competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, come sostenuto da S.S. I giudici di primo grado hanno, in conseguenza del fatto che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuto competente per l’esame delle domande di protezione internazionale, parimenti, nel caso di S.S. e di N.Z., ingiunto al [OSCURATO:PERSONA] di Stato di prendere nuove decisioni su tali domande.
26.
[OSCURATO:PERSONA] di Stato ha interposto appello avverso suddette sentenze dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato), facendo valere che i termini di trasferimento non erano scaduti perché sarebbero stati sospesi dalla domanda di revisione presentata dai ricorrenti nel procedimento principale nei procedimenti avviati avverso il rigetto delle loro domande di titolo di soggiorno temporaneo di cui all’articolo 8 della direttiva 2004/81 (
8
). [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha corredato tali appelli di domande di provvedimenti provvisori volte a far sì che esso non fosse tenuto a prendere una nuova decisione sulle domande di protezione internazionale prima della pronuncia sull’appello. [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) ha accolto siffatte domande di provvedimenti provvisori il 22 aprile, il 21 settembre e il 16 novembre 2020.
27.
Per quanto riguarda il secondo procedimento, il 1
o
ottobre 2019 nonché il 21 febbraio e il 4 marzo 2020, i ricorrenti nel procedimento principale hanno denunciato atti di tratta di esseri umani che avrebbero subito nei [OSCURATO:PERSONA] e/o in Italia. Tali denunce sono state considerate dal [OSCURATO:PERSONA] di Stato come domande di permesso di soggiorno correlato a motivi umanitari temporanei ai sensi dell’articolo 3.48 del decreto del 2000 sugli stranieri. Siffatte domande sono state respinte dal [OSCURATO:PERSONA] di Stato con decisioni del 7 ottobre 2019 nonché del 3 marzo e del 6 aprile 2020.
28.
Il 4 novembre 2019 nonché il 30 marzo e il 4 maggio 2020, i ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto domande di revisione avverso tali decisioni.
29.
Le domande di revisione in parola sono state respinte dal [OSCURATO:PERSONA] di Stato o ritirate il 16 dicembre 2019 nonché il 22 aprile e il 28 agosto 2020.
30.
Il giudice del rinvio precisa che potrà esaminare l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Stato avverso la sentenza che aveva annullato la decisione di trasferimento adottata nei confronti di S.S. qualora venga dichiarato, come sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di Stato, che il termine di trasferimento è stato sospeso dalla presentazione di una domanda di revisione avverso una decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81 e all’articolo 3.48 del decreto del 2000 sugli stranieri.
31.
Tale giudice ritiene che quattro argomenti depongano a favore di una siffatta sospensione.
32.
In primo luogo, tale sospensione sarebbe necessaria per garantire l’effetto utile del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III e della direttiva 2004/81, evitando al contempo gli abusi di diritto. Infatti, dal momento che la domanda di revisione diretta avverso una decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno temporaneo esclude l’allontanamento della persona interessata, la scadenza del termine di trasferimento sarebbe inevitabile allorché una siffatta domanda di revisione è presentata da una persona oggetto di una decisione di trasferimento. L’assenza di sospensione del termine di trasferimento in una simile situazione favorirebbe dunque il forum shopping e indurrebbe le autorità nazionali a non trattare siffatte denunce con sufficiente attenzione.
33.
In secondo luogo, sarebbe possibile interpretare l’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III nel senso che la proposizione di un ricorso che osta all’effettiva esecuzione di una decisione di trasferimento comporterebbe, anch’essa, la sospensione del termine di trasferimento. Pertanto, la presentazione di una domanda di revisione della decisione di rigetto di una domanda di titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81, poiché essa osta all’esecuzione della decisione di trasferimento, e benché non consista, in quanto tale, in un ricorso avverso la decisione di trasferimento stessa, deporrebbe a favore della sospensione del termine di trasferimento.
34.
In terzo luogo, uno Stato membro potrebbe optare per la sospensione del termine di trasferimento nell’ambito della sua autonomia procedurale.
35.
In quarto luogo, le tre opzioni elencate all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non si escluderebbero a vicenda. Pertanto, la circostanza che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] abbia scelto di applicare l’opzione descritta all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento non impedirebbe di ritenere che domande di revisione come quelle di cui al procedimento principale rientrino nel combinato disposto dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), di detto regolamento.
36.
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 27, paragrafo 3, e 29 del regolamento [[OSCURATO:PERSONA] III] debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi, in cui uno Stato membro ha optato per l’attuazione dell’articolo 27, paragrafo 3, parte iniziale e lettera c), [di tale regolamento] ma ha anche riconosciuto effetto sospensivo all’esecuzione di una decisione di trasferimento ad un ricorso o revisione di una decisione in una procedura su una domanda di permesso di soggiorno correlato alla tratta di esseri umani, diversa da una decisione di trasferimento, che impedisce temporaneamente il trasferimento concreto».
37.
Hanno presentato osservazioni scritte i ricorrenti nel procedimento principale, i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e tedesco, nonché la Commissione europea.
38.
In occasione di un’udienza congiunta con la causa pendente C‑556/21, tenutasi il 14 luglio 2022, i ricorrenti nel procedimento principale, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] nonché la Commissione sono stati sentiti e sono stati in particolare invitati a rispondere ai quesiti con richiesta di risposta orale rivolti dalla Corte.
IV.
Analisi
A.
Osservazioni preliminari
39.
La presente causa si colloca sulla scia della causa decisa con la sentenza del 20 ottobre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani) (
9
), nella quale la Corte è stata chiamata per la prima volta a pronunciarsi sull’interazione tra le norme relative, da un lato, alla concessione del periodo di riflessione di cui beneficia un cittadino di un paese terzo vittima della tratta di esseri umani, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2004/81, e, dall’altro, alla procedura di trasferimento di tale cittadino verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda di protezione internazionale, disciplinata dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] III.
40.
Nella sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani), la Corte ha dichiarato che, nel caso di un cittadino di un paese terzo al contempo richiedente protezione internazionale e vittima della tratta di esseri umani, l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81 deve essere interpretato nel senso che esso che osta a che, durante il periodo di riflessione di cui alla suddetta disposizione, lo Stato membro
esegua una decisione di trasferimento
nei confronti di tale cittadino verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda di protezione internazionale, a norma del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. La Corte non ha tuttavia precisato le conseguenze di siffatto divieto sul calcolo del
termine di trasferimento
.
41.
Nella presente causa, la Corte è invitata a pronunciarsi sulla questione se sia possibile, per un giudice nazionale, in forza del suo diritto nazionale, sospendere l’esecuzione di una decisione di trasferimento e, pertanto, sospendere il termine di trasferimento quando un cittadino di un paese terzo abbia al contempo, da un lato, proposto un ricorso avverso una decisione di trasferimento senza chiedere la sospensione dell’esecuzione di tale decisione e, dall’altro, chiesto la revisione di una decisione amministrativa che gli nega il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81.
42.
Prima di rispondere alla questione pregiudiziale, ritengo che sia necessario formulare due osservazioni dirette, in primo luogo, a constatare che nessuna disposizione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III o della direttiva 2004/81 prevede l’interazione tra i due testi e, in secondo luogo, ad elaborare un approccio che tenga conto del regime e delle finalità proprie di tale direttiva.
1.
Sul regolamento [OSCURATO:PERSONA] III e sulla direttiva 2004/81
43.
In primo luogo, osservo che il regolamento [OSCURATO:PERSONA] III e la direttiva 2004/81 attengono a regimi propri e distinti e perseguono finalità diverse (
10
).
44.
La direttiva 2004/81 prevede il rilascio di un titolo di soggiorno ai cittadini di paesi terzi, vittime della tratta di esseri umani, che decidano di cooperare ai fini delle indagini penali e/o del procedimento giudiziario. Detto testo è parimenti inteso a permettere che tali vittime, particolarmente vulnerabili, siano protette e non ricadano nella rete criminale.
45.
Il regolamento [OSCURATO:PERSONA] III si inserisce nel contesto della gestione dei flussi migratori e prevede una procedura di esame di natura meramente amministrativa, finalizzata a determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale.
46.
Inoltre, tale regolamento prevede termini brevi che contribuiscono, in modo determinante, alla realizzazione dell’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale (
11
).
47.
Tuttavia, pur se la direttiva 2004/81 prevede che la sua attuazione non incide sulla protezione prevista per chi chiede protezione internazionale (
12
), essa non rinvia tuttavia esplicitamente al regolamento [OSCURATO:PERSONA] III.
48.
Analogamente, oggetto del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, ai sensi del suo articolo 1, è la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale e, segnatamente, in una situazione come quella di cui al procedimento principale in cui il richiedente protezione internazionale ha proposto un ricorso avverso una decisione di trasferimento, adottata in conformità a tale regolamento. Detto regolamento non fa riferimento né alla direttiva 2004/81 (
13
) né a qualsiasi altro ricorso proposto da un richiedente protezione internazionale avverso un’altra decisione relativa al soggiorno che avrebbe per effetto di sospendere l’esecuzione della decisione di trasferimento.
49.
Pertanto, l’interazione tra il ricorso proposto avverso una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo come previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81, da un lato, e l’esecuzione di una decisione di trasferimento adottata in conformità al regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, dall’altro, impone di elaborare un approccio equilibrato che tenga conto non solo dei termini brevi previsti da tale regolamento, ma anche della vulnerabilità del cittadino di un paese terzo, tanto in considerazione del suo status di vittima della tratta di esseri umani quanto del suo status di richiedente protezione internazionale (
14
).
2.
Sulla direttiva 2004/81 e sulla sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento
50.
In secondo luogo, osservo che, se, come nella causa decisa con la sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani), le parti, nelle loro osservazioni, si sono esclusivamente espresse sulla portata dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 29 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, nella situazione di cui al procedimento principale, uno dei ricorsi proposti dai ricorrenti nel procedimento principale verte sulla revisione delle decisioni che hanno negato il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81.
51.
Orbene, ritengo che, nel caso del cittadino di un paese terzo, al contempo richiedente protezione internazionale e vittima della tratta di esseri umani, la proposizione di un ricorso avverso una decisione che ha negato il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81 osti a che, nella pendenza dell’esame di tale ricorso, lo Stato membro richiedente esegua, in applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, una decisione di trasferimento nei confronti di questo stesso cittadino verso lo Stato membro competente.
52.
È vero che una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui, alla scadenza del periodo di riflessione, il cittadino del paese terzo interessato non si veda rilasciare il titolo di soggiorno previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81, non è prevista da tale direttiva, la quale, a differenza di altri testi di diritto derivato (
15
), non prevede neanche garanzie procedurali a favore di questo stesso cittadino.
53.
Tuttavia, per quanto riguarda il necessario rispetto delle esigenze derivanti dal diritto ad un ricorso effettivo, occorre sottolineare che l’interpretazione della direttiva 2004/81 deve essere effettuata, come emerge dal suo considerando 6 (
16
), nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, segnatamente all’articolo 47 della stessa, il quale sancisce il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte può desumersi che, al fine di garantire, nei confronti del cittadino di un paese terzo, il rispetto delle esigenze derivanti dall’articolo 47 della Carta, il ricorso proposto avverso una decisione la cui esecuzione può dar luogo al trasferimento di tale cittadino verso un altro Stato membro deve poter essere munito di effetti sospensivi (
17
).
54.
Inoltre, ritengo che la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani), secondo la quale è vietato eseguire una decisione di trasferimento presa in conformità al regolamento [OSCURATO:PERSONA] III durante il periodo di riflessione garantito all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/81, possa essere applicata ad una fase successiva della procedura.
55.
Ricordo che, infatti, le varie fasi della procedura di rilascio del titolo di soggiorno temporaneo sono concepite tenendo conto non solo dello status particolare di vittima di cui dispone il cittadino di un paese terzo, ma anche della gravità del reato di cui trattasi, e che ciascuna di tali fasi implica che la vittima sia mantenuta nel territorio dello Stato membro interessato durante il periodo di riflessione (
18
).
56.
La possibilità, per il cittadino di un paese terzo, di rimanere nel territorio dello Stato membro interessato, in una fase precoce del procedimento e fino a quando le autorità competenti non si siano pronunciate sulla sua domanda di titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81, è intesa a non compromettere la realizzazione del duplice scopo perseguito da tale direttiva di tutela dei diritti della vittima della tratta di esseri umani, consentendo, segnatamente, che quest’ultima si sottragga all’influenza degli autori dei reati, e di contributo all’efficacia dell’azione penale (
19
).
57.
Orbene, mi sembra illogico ritenere che tali obiettivi non verrebbero compromessi se, in una fase successiva del procedimento, qualora sia stato proposto un ricorso avverso la decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81, il cittadino di un paese terzo, vittima della tratta di esseri umani, non fosse autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro interessato.
58.
Infatti, nell’eventualità in cui un siffatto ricorso possa comportare l’annullamento di tale decisione e l’adozione, da parte dell’autorità competente, di una nuova decisione che rilascia un titolo di soggiorno temporaneo al cittadino in parola, è essenziale consentirgli di rimanere nel territorio dello Stato membro interessato fintantoché le autorità competenti non si siano pronunciate sul ricorso.
59.
In caso contrario, il cittadino di un paese terzo potrebbe ricadere sotto l’influenza degli autori dei reati di cui è vittima, il che arrecherebbe pregiudizio alla cooperazione di tale vittima alle indagini penali e/o al procedimento giudiziario, sebbene la stessa potrebbe esservi coinvolta se il suo ricorso avverso la decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno dovesse essere accolto.
60.
Pertanto, ritenere che la proposizione di un ricorso avverso una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81 non richieda la sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento adottata ai sensi delle disposizioni del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III equivarrebbe a privare di effetto utile non solo il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, come previsto dal diritto dell’Unione (
20
), ma del pari la procedura di rilascio di siffatto titolo di soggiorno temporaneo.
61.
Infine, aggiungo che, conformemente a una giurisprudenza costante, in mancanza di armonizzazione delle norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali destinati a garantire la salvaguardia dei diritti dei soggetti dell’ordinamento, in forza del principio di autonomia processuale, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (
21
).
62.
Ne risulta che nulla osta alla prassi nazionale di cui trattasi, secondo la quale, se la domanda di revisione della decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81 comporta la sospensione di tale decisione, ciò ha come conseguenza automatica la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento adottata in conformità al regolamento [OSCURATO:PERSONA] III.
63.
Ciò non toglie che siffatta autonomia procedurale debba essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione.
64.
In tal senso, dal momento che, nella situazione di cui al procedimento principale, i cittadini di paesi terzi, i quali hanno proposto un ricorso avverso una decisione che nega il rilascio del titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81, sono parimenti richiedenti protezione internazionale ai sensi del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III e sono stati oggetto di una decisione di trasferimento verso un altro Stato membro, è necessario che le conseguenze connesse a detta decisione siano conformi al regolamento in parola.
65.
Occorre dunque stabilire se la proposizione di un ricorso sospensivo avverso una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 di tale direttiva sospenda anche il termine di trasferimento.
B.
Sulla sospensione del termine di trasferimento
66.
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se l’articolo 27, paragrafo 3, e l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III debbano essere interpretati nel senso che il termine di trasferimento è sospeso qualora il cittadino di un paese terzo interessato abbia proposto un ricorso sospensivo avverso la decisione che nega il rilascio del titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81.
67.
In altri termini, tale giudice cerca di stabilire se la proposizione di un siffatto ricorso, il quale è distinto dal ricorso avverso una decisione di trasferimento ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, ma, come quest’ultimo ricorso, comporta la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento, abbia per effetto la sospensione del termine di trasferimento.
68.
A tal riguardo, il regolamento [OSCURATO:PERSONA] III prevede unicamente la situazione in cui un richiedente protezione internazionale esperisca un ricorso avverso una decisione di trasferimento adottata in forza del regolamento in parola e chieda la sospensione dell’esecuzione di tale decisione nella pendenza dell’esame del suo ricorso. Detta sospensione, se viene accordata, sospende il termine di trasferimento in applicazione dell’articolo 29 di detto regolamento. Per contro, né il regolamento [OSCURATO:PERSONA] III né la direttiva 2004/81 contengono disposizioni quanto agli effetti, sul termine di trasferimento, di una domanda di revisione di una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della summenzionata direttiva.
69.
Tuttavia, per quanto riguarda la sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento e il computo del termine di trasferimento, le disposizioni enunciate all’articolo 27, paragrafo 3, e all’articolo 29 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III sono chiare, precise e hanno una finalità propria.
70.
È unicamente qualora la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento sia stata accordata secondo una delle tre modalità di cui all’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento che il dies a quo del termine di trasferimento può essere differito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento.
71.
Diverse osservazioni possono essere formulate al riguardo.
72.
In primo luogo, ricordo che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di attuare l’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, in forza del quale l’interessato ha il diritto di chiedere all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima.
73.
Ciò implica che un ricorso o una revisione presentati da un richiedente protezione internazionale avverso una decisione di trasferimento adottata in forza del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non comporta automaticamente la sospensione dell’esecuzione di tale decisione né, di conseguenza, la sospensione del termine di trasferimento. Una siffatta sospensione è possibile unicamente a seguito di una decisione che pronuncia detta sospensione.
74.
Inoltre, contrariamente a quanto fatto valere dal [OSCURATO:PERSONA] di Stato, le tre modalità di sospensione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento, previste all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, sono non cumulative, bensì alternative, come testimoniato dall’impiego della congiunzione di coordinamento «o» utilizzata alle lettere a) e b) di tale disposizione (
22
).
75.
Pertanto, nella misura in cui sembra – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – che i ricorrenti nel procedimento principale non abbiano chiesto la sospensione dell’esecuzione delle decisioni di trasferimento adottate nei loro confronti nell’ambito dei ricorsi proposti avverso tali decisioni di trasferimento, il termine di trasferimento è iniziato a decorrere dal momento in cui lo Stato membro competente ha accettato la richiesta di presa o di ripresa in carico dell’interessato (
23
).
76.
In secondo luogo, i mezzi di impugnazione previsti all’articolo 27 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III riguardano unicamente i ricorsi proposti avverso una decisione di trasferimento adottata in forza di tale regolamento e non avverso altre decisioni.
77.
Pertanto, ritengo che l’espressione «ricorsi avverso decisioni di trasferimento», ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, riguardi non qualsiasi ricorso che avrebbe come effetto di ostare all’esecuzione di una decisione di trasferimento, bensì i soli ricorsi esperiti avverso la decisione di trasferimento stessa.
78.
In terzo luogo, l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III precisa che, in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento, il termine di trasferimento inizia nuovamente a decorrere dalla «decisione definitiva su un ricorso o una revisione».
79.
Orbene, ricordo che il ricorso esperito avverso una decisione di trasferimento secondo le disposizioni del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III e il ricorso esperito avverso un’altra decisione relativa al soggiorno – nella specie, il ricorso esperito avverso una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81 – sono oggetto di due procedure distinte.
80.
A tal riguardo, così come la Corte ha riconosciuto che l’impossibilità materiale di procedere all’attuazione della decisione di trasferimento non deve essere considerata idonea a giustificare la sospensione del termine di trasferimento (
24
), ritengo che non tutti i casi di impossibilità giuridica di procedere all’attuazione della decisione di trasferimento siano idonei a comportare la sospensione di tale termine.
81.
Infatti, qualora la Corte dovesse riconoscere che il termine di trasferimento è sospeso dalla proposizione di un ricorso esperito avverso un’altra decisione relativa al soggiorno ogniqualvolta tale ricorso abbia come effetto di sospendere l’esecuzione della decisione di trasferimento adottata ai sensi del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, esisterebbe un rischio che il computo del termine di trasferimento possa essere differito a più riprese nell’ambito di procedure diverse, il che comprometterebbe l’obiettivo di celerità nella determinazione dello Stato membro competente per l’esame delle domande di protezione internazionale come garantito dal regolamento in parola.
82.
Ritengo pertanto che una domanda di revisione avverso la decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81 non costituisca un ricorso avverso la decisione di trasferimento adottata in forza del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, e non possa dunque sospendere il termine di trasferimento.
83.
Inoltre, per quanto riguarda l’interazione tra la procedura di trasferimento, inquadrata in termini brevi previsti dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, e la procedura di rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81, nulla impedisce allo Stato membro richiedente, nel corso del procedimento con cui è stato proposto un ricorso avverso la decisione che nega il rilascio del titolo di soggiorno temporaneo, di predisporre l’esecuzione della decisione di trasferimento adottata ai sensi del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, qualora tali misure non compromettano l’effetto utile del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (
25
).
84.
Una siffatta interpretazione non è tale da compromettere il rispetto dei termini imperativi e chiaramente definiti entro i quali è disciplinato il procedimento amministrativo di trasferimento di competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale allo Stato membro richiesto, in forza delle disposizioni del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III (
26
).
85.
A tal riguardo, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri garantire un punto di equilibrio tra la durata dei ricorsi proposti avverso una decisione che nega il rilascio di un titolo di soggiorno previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81 e il rispetto del termine previsto all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, al fine di garantire la corretta interazione e la preservazione dell’effetto utile di tali strumenti (
27
).
86.
Infine, in tutti i casi in cui l’interazione tra le due procedure non consentirebbe allo Stato membro richiedente di procedere al trasferimento del cittadino di un paese terzo interessato entro il termine di sei mesi previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, tale Stato membro può sempre applicare la clausola discrezionale prevista all’articolo 17 del regolamento in parola e decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentatagli da un cittadino di un paese terzo, anche se l’esame di cui trattasi non incombe al medesimo in forza dei criteri fissati in detto regolamento (
28
).
87.
Alla luce di siffatti elementi, propongo alla Corte di dichiarare che, quando il cittadino di un paese terzo interessato abbia proposto una domanda di revisione della decisione che nega il rilascio del titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81, l’attuazione della decisione di trasferimento adottata in applicazione delle disposizioni del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III deve essere sospesa per tutta la durata del ricorso senza che tale sospensione interrompa il termine di trasferimento.
V.
Conclusione
88.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]):
L’articolo 27, paragrafo 3, e l’articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,
devono essere interpretati nel senso che:
–
l’attuazione della decisione di trasferimento adottata in conformità alle disposizioni di tale regolamento deve essere sospesa, in applicazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla proposizione di un ricorso avverso una decisione che nega il rilascio del titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;
–
tale sospensione non ha per effetto di sospendere il termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (
GU 2013, L 180, pag. 31
; in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] III»).
(
3
) Direttiva del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (
GU 2004, L 261, pag. 19
).
(
4
) In prosieguo: la «Carta».
(
5
) Stb. 1992, n. 315.
(
6
) Stb. 2000, n. 495.
(
7
) Stb. 2000, n. 497.
(
8
) V. procedimento relativo alla denuncia di atti di tratta di esseri umani descritto ai paragrafi da 27 a 29 delle presenti conclusioni.
(
9
) C‑66/21; in prosieguo: la «sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani),
EU:C:2022:809
.
(
10
) V. le mie conclusioni nella causa Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani) (
C‑66/21
,
EU:C:2022:434
, paragrafi da
36
a
38
).
(
11
) V. sentenza 13 novembre 2018, X e X (
C‑47/17 e C‑48/17
,
EU:C:2018:900
, punto
69
).
(
12
) V. considerando 4 di tale direttiva.
(
13
) Il regolamento [OSCURATO:PERSONA] III fa riferimento alla tratta di esseri umani soltanto al suo articolo 6, paragrafo 3, lettera c), che prevede che, nel valutare l’interesse superiore del minore, gli [OSCURATO:PERSONA] membri cooperino strettamente tra loro e tengano debito conto delle considerazioni di sicurezza, «in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani».
(
14
) V. le mie conclusioni nella causa Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani) (
C‑66/21
,
EU:C:2022:434
, paragrafo
40
).
(
15
) V., ad esempio, articolo 31 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (
GU 2004, L 158, pag. 77
, nonché rettifica in
GU 2004, L 229, pag. 35
), nonché articoli 10 e 20 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (
GU 2004, L 16, pag. 44
), che prevedono il diritto dell’interessato di proporre impugnativa nello Stato membro interessato.
(
16
) V., sempre in tal senso, considerando 33 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (
GU 2011, L 101, pag. 1
).
(
17
) V., per analogia, sentenza del 19 giugno 2018, Gnandi (
C‑181/16
,
EU:C:2018:465
, punti
55
e
56
).
(
18
) V. le mie conclusioni nella causa Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani) (
C‑66/21
,
EU:C:2022:434
, paragrafo
62
).
(
19
) V., per analogia, sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani) (punti 58 e 60).
(
20
) A titolo esemplificativo, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva è previsto nell’ambito di altri testi in materia di diritto all’immigrazione, segnatamente agli articoli 10 e 20 della direttiva 2003/109, nonché all’articolo 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (
GU 2008, L 348, pag. 98
).
(
21
) V. sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑546/18
,
EU:C:2021:711
, punto
36
).
(
22
) V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
C‑60/16
,
EU:C:2017:147
, paragrafo
75
).
(
23
) V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa E. N. e a. (Sospensione del termine di trasferimento in appello) (
C-556/21
,
EU:C:2022:901
, paragrafo
57
).
(
24
) V. sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento) (
C‑245/21 e C‑248/21
,
EU:C:2022:709
, punto
65
).
(
25
) V., per analogia, le mie conclusioni nella causa Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani) (
C‑66/21
,
EU:C:2022:434
, paragrafo
95
).
(
26
) V., per analogia, sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani) (punto 72).
(
27
) V., per analogia, sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani) (punto 76).
(
28
) Come ho ricordato nelle mie conclusioni nella causa Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani) (
C‑66/21
,
EU:C:2022:434
, paragrafo
93
).