CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24022/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta custodia cautelare in carcere subita dal 15/6/2018 sino al 2/7/2018 e agli arresti domiciliari da tale ultima data sino al 21/11/2018, data in cui la misura custodiale era stata sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in riferimento a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato di sfruttamento della prostituzione; imputazione in riferimento alla quale, all'esito del giudizio di secondo grado, la stessa istante era stata assolta per insussistenza del fatto con sentenza del 18/12/2019 dalla Corte d'assise di appello di Torino, divenuta irrevocabile. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda della ricorrente non poteva essere accolta, avendo la stessa contribuito con il proprio comportamento a indurre l'autorità giudiziaria a intervenire nei propri confronti. Ha premesso che, sulla base di quanto esposto dai giudici del merito, la ricorrente era stata destinataria di alcune somme di denaro provenienti da prostitute e che la medesima le aveva fatte pervenire - in almeno quattro occasioni e mediante agenzie di money transfer - al soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) che gestiva il posto pubblico nel quale era stata esercitata la prostituzione; ha quindi rilevato che la condotta della ricorrente doveva ritenersi connotata da colpa grave, dato che era assai facile ipotizzare che il denaro non fosse dovuto per l'affitto di un'abitazione ma collegato all'esercizio della prostituzione; anche considerando che mai, durante i numerosi contatti telefonici intercorsi con la Nduwke, la ricorrente aveva chiesto spiegazioni in ordine alle ragioni sottese al passaggio di denaro. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale processuale ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. in relazione all'art.314 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione, nonché la contraddittorietà rispetto alla sentenza assolutoria di secondo grado, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.; ha dedotto che la Corte territoriale aveva qualificato come gravemente colposa la condotta consistente nella ricezione di plurime somme di denaro e che la stessa ricorrente avrebbe dovuto immaginare che le stesse non fossero dovute per l'affitto di un'abitazione ma per l'utilizzo di un luogo ove esercitare la prostituzione; ha dedotto, peraltro, che nella sentenza assolutoria di secondo grado si faceva riferimento alla convinzione, in capo all'imputata, che i soldi ricevuti fossero effettivamente riferiti a canoni di locazione, ravvisando una conseguente contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale rispetto alla pronuncia di merito; ha evidenziato come la ricorrente avesse ricevuto il denaro da soli due soggetti e che il trasferimento delle somme era avvenuto mediante canali regolari e tracciabili. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739). 3. Ciò premesso, deve ritenersi che la Corte territoriale si sia complessivamente ben confrontata con i predetti principi. Difatti, in sede di motivazione, il giudice della riparazione ha compiutamente dato atto della circostanza in base alla quale la ricorrente aveva ricevuto somme di denaro da parte della Ndukwe, senza accertare preventivamente il titolo effettivo in base al quale le stesse erano state versate; rilevando altresì che nelle numerose conversazioni intercettate e intercorse con la stessa Nduwke, l'odierna ricorrente aveva espresso più volte la preoccupazione in ordine a eventuali interventi da parte delle Forze dell'ordine, senza mai chiedere alcuna delucidazione in ordine alla causale in base a cui erano stati corrisposti gli importi suddetti.Deve quindi ritenersi che, sulla base di motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità, la Corte abbia desunto che il comportamento dell'odierna ricorrente si fosse posto in adeguato rapporto sinergico con l'emissione del titolo cautelare. Va quindi condivisa la valutazione complessiva operata dalla Corte territoriale in punto di sussistenza di un profilo di colpa grave in capo all'odierna ricorrente - specificamente ascrivibile al proprio comportamento extraprocessuale - da considerare ostativo rispetto al riconoscimento dell'indennizzo. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; la ricorrente stessa va altresì condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del Ministero costituito. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità,