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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10756/2026

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desimo-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LAZIO N. 4266/2024 depositata il 25/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoNumero registro generale 3232/2025Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 10756/2026Data pubblicazione 23/04/2026riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 21/04/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
desimo-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LAZIO N. 4266/2024 depositata il 25/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoNumero registro generale 3232/2025Numero sezionale 931/2026Numero di raccolta generale 10756/2026Data pubblicazione 23/04/2026riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 21/04/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10756/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris