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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 11521/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRIESTE[dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37044/24 Rilevato che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena concordata tra le parti per la detenzione di rilevanti quantitativi di hashish (capi A e B); Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il Giudice non aveva fatto gli avvisi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. e non gli era stata data la possibilità di accedere a una pena sostitutiva; Rilevato che il ricorso è da trattarsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato che non è possibile proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deducendo la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale, solo a seguito della lettura del dispositivo, l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se esprimere o meno il consenso alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo (Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso, Rv. 285690 - 01; Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 284925 - 01; Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRIESTE[dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37044/24 Rilevato che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena concordata tra le parti per la detenzione di rilevanti quantitativi di hashish (capi A e B); Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il Giudice non aveva fatto gli avvisi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. e non gli era stata data la possibilità di accedere a una pena sostitutiva; Rilevato che il ricorso è da trattarsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato che non è possibile proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deducendo la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale, solo a seguito della lettura del dispositivo, l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se esprimere o meno il consenso alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo (Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso, Rv. 285690 - 01; Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 284925 - 01; Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]