CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 24802/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8895/2022 R.G . proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 133 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 133 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2469/2021 depositata il 28.9.2021. letta la rinuncia al ricorso presentata in data 5.9.2024 dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], deceduta il 7.9.2023; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; rilevato che la rinuncia non risulta accettata dalla parte controricorrente e che pertanto occorre statuire sulle spese, limitatamente al rapporto processuale che viene ad estinguersi; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione limitatamente al rapporto processuale fra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e il controricorrente Comune di Rimini; Condanna la ricorrente[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a pagare al controricorrente Comune di Rimini la somma di € 1.205,00 oltre accessori di legge, a titolo di spese processuali.Così deciso in Roma,il 13.9.2024