CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 dicembre 1989
Cassazione n. 43033/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1989 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4/6/2021, la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia emessa il 19/2/2020 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401, e condannato alla pena di otto mesi di reclusione e settemila euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito avrebbe confermato la condanna pur in assenza di prova quanto all'elemento psicologico del reato; l'Orilio avrebbe infatti ritenuto di ottemperare alle prescrizioni impartitegli - e quindi di rispettare il Daspo - non presentandosi allo stadio ove era in programma l'incontro della Salernitana, in linea con la ratio della norma di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una 'nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi sul diverso profilo materiale del reato, in assenza di censure su quello psicologico, solo in questa sede agitate - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il reato non si perfeziona con la presentazione allo stadio del soggetto intimato (così violando il provvedimento amministrativo emanato dal Questore), ma con la mancata presentazione dello stesso presso l'ufficio di Polizia, negli orari e nei giorni prescritti (così violando la misura di sicurezza personale disposta dal Questore, ma convalidata dall'autorità giudiziaria); ebbene, quest'ultima condotta - la sola che costituisce reato - è in sé pacifica nel caso in esame, e non è stata contestata neppure nel gravame, come si legge nella sentenza impugnata. 5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 22 ottob