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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04680/2023

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ORDINANZA sul ricorso 3481/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per la Zona di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Chilivani-[OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; -ricorso non depositato- contro Comune di [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- [OSCURATO:PERSONA] in persona Presidente e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - (1) nonché da [OSCURATO:PERSONA] in persona Presidente e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale contro [OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 39/2020 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, depositata il 11/02/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con atto di citazione notificato in data 18 maggio 2009 il Consorzio per la Zona di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Chilivani - [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Sassari il Comune di [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore regionale del servizio idrico integrato (SII) subentrato per legge nella convenzione dall'attore sottoscritta con il Comune nel 1995, chiedendo, in relazione al servizio di depurazione delle acque reflue del Comune convenuto per il periodo 1 gennaio 2007 - 30 aprile 2009, la condanna al pagamento di tutte le somme dovute sulla base della convenzione e/o della legge, o, in subordine, a titolo di indebito arricchimento, quantificate in Euro 2.132.000,00 oltre interessi, e ancora in subordine la condanna al pagamento di tutte le somme dovute, quantificate in Euro 2.132.000,00 oltre interessi, in relazione al servizio di depurazione delle acque reflue del Comune convenuto di origine meteorica o di falda per il periodo 1 gennaio 2007 - 30 aprile 2009, a titolo di risarcimento del danno per avere, anche mediante omissione, determinato l'ingresso, nel sistema di depurazione gestito dal Consorzio, dei volumi di acqua di origine meteorica e o di falda.

Disposta CTU, il Tribunale adito, in relazione alla quantità dei volumi di acqua fatturati pari a mc 771.515, pronunciò ordinanza ai sensi dell'art. 186 - quater cod. proc. civ. di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma di Euro 256.884,80 oltre interessi, avuto riguardo ai volumi di acqua fatturati, ritenendo carente di legittimazione passiva il Comune e disponendo in particolare la compensazione delle spese fra il Consorzio ed il Comune.

Avverso tale ordinanza propose appello il Consorzio.

Si costituirono nel giudizio di appello [OSCURATO:SOCIETA] ed il Comune.Rigettata l'eccezione di estinzione dell'intero processo sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] per la mancata proposizione di richiesta di pronuncia di sentenza, reputando sussistente l'estinzione soltanto in relazione alla parte di domanda oggetto dell'ordinanza ai sensi dell'art. 186 - quater (il corrispettivo per la depurazione dell'acqua immessa dagli utenti), il Tribunale, confermato il difetto di legittimazione passiva del Comune, condannò [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della ulteriore somma di Euro 548.356,46 oltre interessi per il servizio di depurazione delle acque bianche (meteoriche e di falda) confluite nel depuratore del Consorzio.

Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:SOCIETA].

Si costituì in giudizio il Consorzio, mentre restò contumace il Comune.

Riunite le impugnazioni, e disposta CTU integrativa, con sentenza di data 11 febbraio 2020 la Corte d'appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari condannò [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore del Consorzio della complessiva somma di Euro 724.528,13 oltre interessi, rigettando le domande proposte dal Consorzio e da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del Comune; sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, condannò [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spese del doppio grado in favore del Consorzio; condannò [OSCURATO:SOCIETA] e il Consorzio in solido alla rifusione delle spese del doppio grado in favore del Comune; pose definitivamente a carico di [OSCURATO:SOCIETA] le spese di CTU.

Disattesa preliminarmente l'eccezione d'inammissibilità dell'appello del Consorzio sollevata dal Comune, osservò la corte territoriale che il credito, benché fondato su titoli diversi (remunerazione convenzionale delle acque immesse dagli utenti e remunerazione delle acque intruse a titolo di indebito arricchimento o risarcitorio) non era frazionabile per il carattere unitario della domanda e comunque per la stretta connessione in ragione dei medesimi presupposti fattuali, per cui per un verso era invalida l'ordinanza parziale emessa alla chiusura dell'istruttoria, per l'altro errata era la statuizione di estinzione parziale alla luce dell'estinzione dell'intero giudizio per effetto della mancata istanza di pronuncia di sentenza.

Osservò tuttavia che l'estinzione dell'intero giudizio risultava preclusa dall'appello proposto dal Consorzio, con cui era stata chiesta la pronuncia sull'intero credito oggetto della domanda.

Passando quindi al merito del giudizio, osservò la corte territoriale che non era controversa l'esistenza di un sistema di rete di natura mista noto alle parti che interessava le acque immesse dagli utenti e anche quelle di origine meteorica e di falda in relazione al Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 1° gennaio 2007 - 30 aprile 2009 e che sulla base della CTU era risultato accertato che i metri cubi di acqua trattati nel periodo erano stati complessivamente pari a 1.826.825, di cui mc 666.106 (scomputati mc 105.409 provenienti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], ricompresi nel calcolo dal consulente ma non oggetto di domanda e comunque non dovuti per essere stato affidato per tale Comune il servizio al gestore unico solo dall'Il agosto 2007) di acque reflue civili valutati in base ai volumi immessi in rete dal gestore del SII e mc 1.160.719 (scomputati i mc 105.409 provenienti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]) di acque eccedenti quelle immesse dagli utenti, per un corrispettivo complessivo - applicando la tariffa media di depurazione dei tre anni in oggetto come determinata nella CTU, su cui alcuna contestazione era sorta né vi era motivo di censura - pari a Euro 724.528,13, di cui Euro 198.912,19 per remunerazione acque immesse da utenti e Euro 525.615,52 per acque eccedenti quelle immesse dagli utenti.

Precisò che quanto agli accertamenti in fatto evidenziati (volumi complessivi di acqua immessi) e alla tariffa applicata dal CTU non era insorta controversia, sicché gli esiti della consulenza potevano essere posti a base della decisione senza riserve.Aggiunse che, avendo [OSCURATO:SOCIETA] pacificamente assunto con decorrenza 31 dicembre 2005 la gestione diretta del servizio idrico integrato con relativa responsabilità gestionale degli impianti ad essa trasferiti, ed essendo passata ex lege la fatturazione al nuovo gestore unico [OSCURATO:SOCIETA] dal 10 gennaio 2006 come da provvedimento dell'autorità di ambito, era [OSCURATO:SOCIETA] il soggetto obbligato a rimborsare i costi effettivi di esercizio del servizio di depurazione espletato nel periodo gennaio 2007 - aprile 2009 dal Consorzio, senza che si potesse distinguere fra la depurazione delle acque reflue domestiche da quelle meteoriche o di falda comunque confluite nell'impianto a causa dell'esistenza di un sistema di rete di natura mista.

Osservò ancora che sulla scorta del combinato disposto degli artt. 141, comma 2, e 74, comma 1, lett. i) d.

Igs. n. 152 del 2006, anche le acque meteoriche di dilavamento rientravano nel servizio pubblico (idrico integrato) di captazione, adduzione e distribuzione, nonché di depurazione delle acque reflue assegnato al gestore unico.

Aggiunse che, a conferma di tale assunto, nella convenzione di affidamento del SII e nel relativo disciplinare tecnico era indicato che era imposto al gestore di occuparsi delle acque bianche, in particolare nel paragrafo "Gestione delle reti di fognatura bianca" era specificato che "nell'espletamento del SII oggetto della convenzione e del disciplinare tecnico, il gestore deve altresì provvedere alla gestione delle reti di fognatura bianca", e che la clausola di chiusura del disciplinare prevedeva che "tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata straordinaria e di rinnovamento delle opere, impianti, e reti, sono a carico del gestore e i relativi oneri si intendono compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato riconosciuta in convenzione, senza che il gestore possa pretendere alcun maggior compenso per le spese e per qualsiasi motivo sostenute".

Aggiunse inoltre che anche le acque di falda immesse nel sistema fognario resterebbero sottratte alla rete e alla depurazione rendendo efficienti i costi dei servizi, ove si provvedesse a eseguire gli interventi programmati di rinnovamento delle opere, impianti e reti, tutti demandati, secondo le indicazioni del capitolato disciplinare tecnico, al gestore unico.

Concluse nel senso che, essendo il gestore unico [OSCURATO:SOCIETA] tenuto anche alla gestione - seppure in via mediata attraverso l'adempimento degli oneri di programmazione degli interventi e opere di rinnovamento di reti e impianti come da disciplinare tecnico - delle acque di origine meteorica e di falda, doveva [OSCURATO:SOCIETA] sostenerne anche i costi di depurazione ove, come nella specie, le dette acque fossero confluite nelle reti fognarie a causa dei sistemi misti esistenti all'atto della presa in consegna degli impianti.

Ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio per la Zona di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Chilivani - [OSCURATO:PERSONA] e resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., che ha presentato altresì ricorso incidentale.

Resiste al ricorso incidentale con controricorso il Consorzio per la Zona di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Chilivani - [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato altresì ricorso incidentale.

E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E' stata presentata memoria.

Considerato che: deve premettersi che il ricorrente principale non ha depositato il ricorso.

L'omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. ne comporta l'improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni (Cass. n. 5302 del 2018).

Trova altresì applicazione il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ. (Cass. n. 26642 del 2016).

La società controricorrente ha proposto anche ricorso incidentale tempestivo, sul quale si deve pertanto provvedere.

Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 186 - quater, 329, 112 e 345 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente in via incidentale che il giudice di appello ha errato nel ritenere non frazionabili le domande, posto che era stato invocato il credito per il servizio di depurazione relativo ai reflui urbani di origine meteorica o di falda soltanto in via subordinata e che era stata proposta l'istanza ai sensi dell'art. 186 - quater non per tali reflui, e che, comportando l'accoglimento della domanda principale il rigetto di quella subordinata, a seguito dell'emissione dell'ordinanza anticipatoria l'intero giudizio doveva essere dichiarato estinto.

Aggiunge che il Consorzio ha prestato acquiescenza all'ordinanza anticipatoria, avendola prima della proposizione dell'appello volontariamente posta in esecuzione intimando il precetto e procedendo poi a espropriazione presso terzi.

Il motivo è infondato.

Il motivo risulta composto da due censure.

Muovendo dalla prima censura, va evidenziato che la ratio decidendi non è quella della ritenuta infrazionabilità del credito ma la preclusione dell'estinzione dell'intero giudizio derivante dalla proposizione, nei confronti dell'ordinanza anticipatoria, dell'appello da parte del Consorzio, con la richiesta di pronuncia sull'intero credito oggetto della domanda.

Non essendo tale ratio decidendi oggetto di impugnativa la censura è priva di decisività e pertanto inammissibile.

E' comunque appena il caso di aggiungere che, come si evince dall'inequivoco petitum dell'atto di citazione richiamato nello stesso motivo, in via principale l'attore aveva chiesto la condanna al pagamento di "tutte le somme dovute al Consorzio", e dunque anche di quelle per il servizio di depurazione relativo ai reflui urbani di origine meteorica o di falda.

La seconda censura è infondata.

Gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, e che, perciò, implicano una tacita acquiescenza alla sentenza ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando, oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà della parte che li ha posti in essere; ne consegue che la richiesta di pagamento e l'effettiva riscossione, ad opera della parte vittoriosa nel giudizio, di quanto alla stessa ivi riconosciuto, non comportano acquiescenza, trattandosi di condotte riconducibili alla volontà di conseguire quanto già riconosciuto nella sentenza, che, di per sé, non è incompatibile con l'intento di impugnarla per ottenere quanto negato o, comunque, dovuto (Cass. n. 21491 del 2014).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 74, 141, 154, 155, comma 4, 156 d.

Igs. n. 152/2006, nonché della convenzione di affidamento del servizio, della direttiva dell'autorità d'ambito n. 3205 del 2010, delle leggi regionali n. 4/2015, n. 5/2015, n. 13/2015 e n. 25/2017, della deliberazione EGAS n. 14 del 2017, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che l'art. 141 d.

Igs. n. 152 del 2006, che definisce il servizio idrico integrato, riguarda unicamente le acque ad usi civili (mentre soltanto l'art. 74 contempla anche le acque meteoriche di dilavamento) e che, alla luce dell'art. 156, comma 1, d.

Igs. n. 152 del 2006 ("qualora il servizio idrico sia gestito separatamente per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati..."), la tariffa unica viene riscossa da [OSCURATO:SOCIETA] e successivamente traslata ai soggetti che concorrono all'espletamento del servizio per la relativa quota, senza che nella tariffa riscossa dall'utenza faccia parte la depurazione delle acque miste, ristorata in realtà dai "soggetti pubblici competenti" in base alla convenzione di affidamento del S.I.I. di data 22 febbraio 2012.

Precisa al riguardo che [OSCURATO:SOCIETA] non può rimborsare al Consorzio più di quanto abbia incassato dagli utenti, sicché eventuali ragioni creditizie del Consorzio avrebbero dovuto trovare ristoro nei confronti del Comune, proprietario delle infrastrutture, in capo al quale restano le competenze in ordine alle acque meteoriche e alla loro gestione.

Aggiunge che con la legge regionale del 2015 è stato previsto un procedimento transattivo mediante cui determinare i corrispettivi dovuti dai Comuni al gestore unico per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, la cui remunerazione, per il periodo 2005 - 2011, non veniva contabilizzata nella tariffa del SII riscossa dal gestore e che, in caso di accettazione della proposta transattiva, il gestore avrebbe rinunciato ad ogni altra pretesa nei confronti delle amministrazioni comunali, precisando che tale proposta non era stata accettata per i Comuni per i quali non era stata determinata la misura delle acque meteoriche, e dunque i Comuni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Osserva ancora la ricorrente che l'art. 2 della delibera AATO n. 25 del 2004, regolante la precedente convenzione, limitava l'affidamento della gestione del servizio idrico all'acqua ad uso civile, richiedendo nell'art. 7 All.

B per l'affidamento al gestore di ulteriori servizi connessi o accessori la previa autorizzazione dell'autorità d'ambito, e che la direttiva n. 3205 del 2010 ha precisato che affinché le attività di gestione delle reti di fognatura, menzionate nella clausola di chiusura richiamata dalla sentenza, potessero essere svolte dal gestore, era necessaria un'ulteriore copertura economica, non rientrando esse nella tariffa unica del SII.

Il motivo è inammissibile.

La ratio decidendi della sentenza impugnata verte essenzialmente sul rilievo che nel disciplinare tecnico della convenzione di affidamento del SII, ed in particolare nel paragrafo "Gestione delle reti di fognatura bianca", è specificato che "nell'espletamento del SII oggetto della convenzione e del disciplinare tecnico, il gestore deve altresì provvedere alla gestione delle reti di fognatura bianca", e che la clausola di chiusura del disciplinare prevede che "tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata straordinaria e di rinnovamento delle opere, impianti, e reti, sono a carico del gestore e i relativi oneri si intendono compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato riconosciuta in convenzione, senza che il gestore possa pretendere alcun maggio compenso per le spese e per qualsiasi motivo sostenute".

Si tratta di un giudizio di fatto che il ricorrente censura con i seguenti argomenti.

In primo luogo si denuncia la cattiva interpretazione delle norme richiamate in motivazione del d.

Igs. n. 152 del 2006.

La circostanza che l'art. 74 lett. i) definisca le "acque reflue urbane", comprendendovi le acque meteoriche di dilavamento, ai soli fini della Sezione II della testo normativo, mentre l'art. 141 è inserito nella sezione III, non incide sulla predetta ratio decidendi, posto che in base alla convenzione di affidamento "nell'espletamento del SII oggetto della convenzione e del disciplinare tecnico, il gestore deve altresì provvedere alla gestione delle reti di fognatura bianca".

Anche la circostanza che - e si tratta del secondo argomento - della tariffa riscossa dall'utenza non faccia parte la depurazione delle acque miste non sposta il dato di fatto della previsione richiamata della convenzione di affidamento, rilevando solo, eventualmente, ai fini dei problemi pratici cui la normativa regionale del 2015 avrebbe inteso porre rimedio, ma questa è problematica che trascende l'accertamento giurisdizionale.

Quanto al resto si richiamano provvedimenti amministrativi o relativi ad una convenzione precedente, come si afferma espressamente nel motivo (l'art. 2 della delibera AATO n. 25 del 2004) o successivi (la direttiva n. 3205 del 2010), come anche la convenzione di affidamento del S.I.I. di data 22 febbraio 2012.

Si tratta comunque di argomenti tutti tesi a confutare il risultato interpretativo dell'ermeneutica svolta dal giudice del merito con riferimento alla convenzione di affidamento del servizio, attività interpretativa come tale non sindacabile in sede di legittimità.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente con riferimento al regolamento delle spese processuali, comunque sproporzionate, che il giudice di appello non ha considerato che [OSCURATO:SOCIETA] era parzialmente vittoriosa per l'esclusione del pagamento del corrispettivo relativo al Comune di [OSCURATO:PERSONA] e ha posto a carico della ricorrente anche le spese di CTU che aveva confermato sul punto l'errore del Tribunale, per cui per tale ragione si sarebbero dovute ridimensionare le spese liquidate.Aggiunse che erroneamente sono state poste a carico di [OSCURATO:SOCIETA] le spese nei confronti del Comune, il quale era rimasto contumace nel giudizio di appello instaurato dalla ricorrente.

Osserva ancora che essendo stata rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal Comune si doveva quanto meno disporre la compensazione delle spese del grado.

Il motivo è parzialmente fondato.

Nel giudizio di appello introdotto dalla ricorrente il Comune era effettivamente contumace, come riconosciuto dalla medesima sentenza.

Le spese processuali non potevano perciò essere poste a carico della ricorrente.

Discende dall'accoglimento di tale censura l'assorbimento di quella relativa alla mancata compensazione delle spese con il Comune.

Quanto al resto il motivo è inammissibile.

La denunciata sproporzione delle spese è priva di specificità.

Quanto al mancato ridimensionamento delle spese processuali, va rammentato che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (da ultimo, Cass. n. 14198 del 2022).

Per il resto la rifusione delle spese del doppio grado discende dall'applicazione del criterio di valutazione complessiva dell'esito del giudizio ai fini del riconoscimento della parte soccombente.

Passando al ricorso incidentale proposto dal ricorrente principale, deve premettersene l'ammissibilità.

Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche quando contenga nuovi e diversi motivi di censura, purché la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l'improcedibilità di quest'ultimo non sia stata ancora dichiarata, non comportando la mera notificazione del primo ricorso la consumazione del potere d'impugnazione (Cass. n. 21145 del 2016, n. 11513 del 2018).

Nel caso di specie il ricorso principale è stato notificato in data 16 novembre 2020, mentre il ricorso incidentale è stato notificato in data 12 gennaio 2021 e dunque nel termine di giorni sessanta.

Con il primo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la sentenza impugnata nel richiamare i dati immessi dal gestore non riporta il dato del consulente di mc 3.150.093, ma il diverso dato corrispondente ai volumi fatturati da [OSCURATO:SOCIETA], e cioè metri cubi 771.515 (che si ricava sommando a mc 666.106 quelli relativi al Comune di [OSCURATO:PERSONA], e cioè mc 105.409), con evidente travisamento del dato numerico.

Aggiunge che il secondo travisamento è rappresentato dal richiamo ad una tariffa media come determinata dal CTU, laddove invece sia in primo che in secondo grado il CTU non aveva mai indicato una tariffa media, ma quelle anno per anno dal 2007 al 2009.

Precisa che i travisamenti hanno carattere decisivo e sono stati oggetto di discussione fra le parti perché il motivo di appello proposto dal Consorzio aveva ad oggetto il fatto che la domanda nell'ordinanza ex art. 186 - quater era stata accolta fondandola sulla quantità di acqua fatturata da [OSCURATO:SOCIETA] agli utenti, anziché su quella risultante dalla CTU, mentre [OSCURATO:SOCIETA] nella comparsa di costituzione aveva affermato che il compenso andava attribuito sulla base del volume fatturato e riscosso.

Il motivo è inammissibile.

Come si evince anche dall'utilizzo dell'espressione "travisamento", la censura non ha ad oggetto la denuncia di omesso esame di fatto decisivo e controverso, ma l'avere il giudice di appello erroneamente supposto in primo luogo che il CTU avesse quantificato un dato valore numerico ed in secondo luogo che avesse determinato una tariffa media, laddove invece il dato determinato dal CTU era diverso (mentre quello indicato in sentenza corrispondeva a quello fatturato da [OSCURATO:SOCIETA]) e il CTU non aveva mai indicato una tariffa media, ma aveva proceduto ad una quantificazione anno per anno.

Si tratta all'evidenza di errori di fatto corrispondenti a falsa percezione integranti un errore revocatorio.

Anche volendo accedere ad un determinato indirizzo presente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'errore percettivo su fatto controverso integra violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (da ultimo Cass. n. 7187 del 2022; in senso contrario Cass. n. 24935 del 2020 secondo cui l'esistenza di controversia sul fatto implica un giudizio e dunque un'attività valutativa), non può dirsi che sul fatto in questione, ed in particolare il valore numerico (mentre sull'applicazione della tariffa media non viene denunciata l'esistenza di controversia), sia insorta controversia perché con un motivo di appello si è invocato il computo il volume di acqua determinata dal CTU, e non quello fatturato da [OSCURATO:SOCIETA], mentre quest'ultima ha eccepito che doveva essere considerato il volume riscosso e fatturato.

In tali termini oggetto della controversia è quale fosse il criterio da seguire, quello determinato dal CTU o quello fatturato, e non a cosa corrispondesse il valore determinato dal CTU.

Non è dunque insorta controversia fra le parti su quale fosse il valore numerico corrispondente a quello quantificato dal CTU ed in relazione al quale viene denunciato il fraintendimento.

Tale controversia sarebbe insorta se, premessa la legittimità dell'applicazione del valore determinato dal CTU e non di quello fatturato, la lite si fosse sviluppata su quale fosse l'effettivo valore determinato dal CTU, ma così non è stato (lo stesso motivo di appello, richiamato a pag. 32 del ricorso incidentale, è fondato non su un errore percettivo del giudice di primo grado, ma sulla legittimità del criterio utilizzato dal CTU).

Con il secondo motivo (indicato come 2.1.), proposto in via subordinata, si denuncia motivazione contraddittoria, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che nella decisione impugnata in modo contraddittorio si limita il compenso all'importo fatturato quanto alle acque immesse dagli utenti, mentre in relazione alle acque meteoriche o di falda si fa integrale applicazione della CTU.

Il motivo è inammissibile.

E' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. sez.

U. n. 8053 del 2014).

La censura in termini di contraddittorietà della decisione, tale da sfociare in motivazione apparente, è formulata non sulla base di un'intima contraddizione della motivazione a prescindere da risultanze esterne, ma quale risultante dal confronto con le risultanze processuali.

Con il terzo motivo (indicato come 2.2.), proposto in via ulteriormente subordinata, si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, intesa la decisione nei termini dei volumi fatturati, vi è omessa pronuncia sul motivo di appello proposto dal Consorzio avente ad oggetto il fatto che la domanda nell'ordinanza ex art. 186 - quater era stata accolta fondandola sulla quantità di acqua fatturata da [OSCURATO:SOCIETA] agli utenti, anziché su quella risultante dalla CTU.

Il motivo è infondato.

La corte territoriale, dando atto a pag. 6 della motivazione della proposizione del motivo di appello indicato nella censura, ha poi pronunciato sul medesimo, avendo fatto espressa applicazione del valore quantificato dalla CTU, come non manca di sottolineare nel primo motivo la medesima parte ricorrente, denunciando tuttavia il fraintendimento di tale valore.

Con il quarto motivo (indicato come 2.3.) si denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente nuovamente che è intervenuto travisamento della consulenza per errata indicazione del volume fatturato, per errata detrazione dei volumi del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e per erroneo richiamo alla tariffa media.

In particolare, con riferimento all'errata detrazione dei volumi del Comune di [OSCURATO:PERSONA], osserva il Consorzio che [OSCURATO:SOCIETA] aveva posto la questione di tale Comune solo nel giudizio sulle acque meteoriche introdotto con l'appello della stessa [OSCURATO:SOCIETA], mentre non era stata proposta analoga censura o eccezione in relazione alle acque immesse dagli utenti di cui all'ordinanza ai sensi dell'art. 186 - quater, per cui risulta violato il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.

Il motivo è parzialmente fondato.

Quanto alla problematica del travisamento si rinvia a quanto osservato nel primo motivo in punto di inammissibilità.

Quanto alla violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, effettivamente la questione della detrazione dei volumi d'acqua provenienti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] era stata posta da [OSCURATO:SOCIETA] solo nell'atto di appello avverso la sentenza, avente ad oggetto il servizio di depurazione delle acque bianche.

La statuizione di cui all'art. 186 - quater, relativa ai volumi d'acqua immessi dagli utenti, comprensiva anche di quelli provenienti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (come si evince dalla circostanza che mc. 666.106 è la risultante della sottrazione da mc. 771.515 - alla base dell'ordinanza ai sensi dell'art. 186 quater come risulta da pag. 5 della motivazione della decisione impugnata - dei mc 105.409 di pertinenza del Comune d [OSCURATO:PERSONA]), non era stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA], sicché si era formato il giudicato interno sull'inclusione nei volumi d'acqua immessi dagli utenti anche di quelli provenienti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Con il quinto motivo (indicato come 4.), si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e del principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che sia l'ordinanza ai sensi dell'art. 186 quater che la sentenza di primo grado avevano disposto la compensazione delle spese circa il rapporto processuale con il Comune di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto carente di legittimazione passiva, e che, nonostante che il Comune non avesse impugnato la statuizione di compensazione, il Consorzio era stato condannato alla rifusione anche delle spese di primo grado.

Il motivo è fondato.

In mancanza di impugnazione da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] della pronuncia di primo grado di compensazione delle spese, con la sentenza di appello, confermativa del mancato accoglimento della domanda nei confronti del Comune, il Consorzio ricorrente non poteva essere condannato alla rifusione anche delle spese di primo grado.

Con il ricorso incidentale condizionato osserva il ricorrente che, anche accogliendo la tesi contenuta nel primo motivo del ricorso incidentale di controparte, si è in presenza di una pluralità di domande cumulate e quindi frazionabili e che pertanto doveva essere esclusa l'estinzione dell'intero giudizio.

Il ricorso incidentale condizionato è da ritenere assorbito poiché, per quanto risulta, esso risulta proposto subordinatamente all'accoglimento del primo motivo del ricorso proposto da controparte, accoglimento che non vi è stato.

P. Q. M. Dichiara l'improcedibilità del ricorso principale; accoglie parzialmente il terzo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rigettando per il resto il ricorso; accoglie il quarto motivo parzialmente ed il quinto motivo del ricorso incidentale proposto dal Consorzio per la Zona di Svilu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 3481/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per la Zona di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Chilivani-[OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; -ricorso non depositato- contro Comune di [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- [OSCURATO:PERSONA] in persona Presidente e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - (1) nonché da [OSCURATO:PERSONA] in persona Presidente e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale contro [OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 39/2020 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, depositata il 11/02/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con atto di citazione notificato in data 18 maggio 2009 il Consorzio per la Zona di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Chilivani - [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Sassari il Comune di [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore regionale del servizio idrico integrato (SII) subentrato per legge nella convenzione dall'attore sottoscritta con il Comune nel 1995, chiedendo, in relazione al servizio di depurazione delle acque reflue del Comune convenuto per il periodo 1 gennaio 2007 - 30 aprile 2009, la condanna al pagamento di tutte le somme dovute sulla base della convenzione e/o della legge, o, in subordine, a titolo di indebito arricchimento, quantificate in Euro 2.132.000,00 oltre interessi, e ancora in subordine la condanna al pagamento di tutte le somme dovute, quantificate in Euro 2.132.000,00 oltre interessi, in relazione al servizio di depurazione delle acque reflue del Comune convenuto di origine meteorica o di falda per il periodo 1 gennaio 2007 - 30 aprile 2009, a titolo di risarcimento del danno per avere, anche mediante omissione, determinato l'ingresso, nel sistema di depurazione gestito dal Consorzio, dei volumi di acqua di origine meteorica e o di falda. Disposta CTU, il Tribunale adito, in relazione alla quantità dei volumi di acqua fatturati pari a mc 771.515, pronunciò ordinanza ai sensi dell'art. 186 - quater cod. proc. civ. di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma di Euro 256.884,80 oltre interessi, avuto riguardo ai volumi di acqua fatturati, ritenendo carente di legittimazione passiva il Comune e disponendo in particolare la compensazione delle spese fra il Consorzio ed il Comune. Avverso tale ordinanza propose appello il Consorzio. Si costituirono nel giudizio di appello [OSCURATO:SOCIETA] ed il Comune.Rigettata l'eccezione di estinzione dell'intero processo sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] per la mancata proposizione di richiesta di pronuncia di sentenza, reputando sussistente l'estinzione soltanto in relazione alla parte di domanda oggetto dell'ordinanza ai sensi dell'art. 186 - quater (il corrispettivo per la depurazione dell'acqua immessa dagli utenti), il Tribunale, confermato il difetto di legittimazione passiva del Comune, condannò [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della ulteriore somma di Euro 548.356,46 oltre interessi per il servizio di depurazione delle acque bianche (meteoriche e di falda) confluite nel depuratore del Consorzio. Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:SOCIETA]. Si costituì in giudizio il Consorzio, mentre restò contumace il Comune. Riunite le impugnazioni, e disposta CTU integrativa, con sentenza di data 11 febbraio 2020 la Corte d'appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari condannò [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore del Consorzio della complessiva somma di Euro 724.528,13 oltre interessi, rigettando le domande proposte dal Consorzio e da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del Comune; sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, condannò [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spese del doppio grado in favore del Consorzio; condannò [OSCURATO:SOCIETA] e il Consorzio in solido alla rifusione delle spese del doppio grado in favore del Comune; pose definitivamente a carico di [OSCURATO:SOCIETA] le spese di CTU. Disattesa preliminarmente l'eccezione d'inammissibilità dell'appello del Consorzio sollevata dal Comune, osservò la corte territoriale che il credito, benché fondato su titoli diversi (remunerazione convenzionale delle acque immesse dagli utenti e remunerazione delle acque intruse a titolo di indebito arricchimento o risarcitorio) non era frazionabile per il carattere unitario della domanda e comunque per la stretta connessione in ragione dei medesimi presupposti fattuali, per cui per un verso era invalida l'ordinanza parziale emessa alla chiusura dell'istruttoria, per l'altro errata era la statuizione di estinzione parziale alla luce dell'estinzione dell'intero giudizio per effetto della mancata istanza di pronuncia di sentenza. Osservò tuttavia che l'estinzione dell'intero giudizio risultava preclusa dall'appello proposto dal Consorzio, con cui era stata chiesta la pronuncia sull'intero credito oggetto della domanda. Passando quindi al merito del giudizio, osservò la corte territoriale che non era controversa l'esistenza di un sistema di rete di natura mista noto alle parti che interessava le acque immesse dagli utenti e anche quelle di origine meteorica e di falda in relazione al Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 1° gennaio 2007 - 30 aprile 2009 e che sulla base della CTU era risultato accertato che i metri cubi di acqua trattati nel periodo erano stati complessivamente pari a 1.826.825, di cui mc 666.106 (scomputati mc 105.409 provenienti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], ricompresi nel calcolo dal consulente ma non oggetto di domanda e comunque non dovuti per essere stato affidato per tale Comune il servizio al gestore unico solo dall'Il agosto 2007) di acque reflue civili valutati in base ai volumi immessi in rete dal gestore del SII e mc 1.160.719 (scomputati i mc 105.409 provenienti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]) di acque eccedenti quelle immesse dagli utenti, per un corrispettivo complessivo - applicando la tariffa media di depurazione dei tre anni in oggetto come determinata nella CTU, su cui alcuna contestazione era sorta né vi era motivo di censura - pari a Euro 724.528,13, di cui Euro 198.912,19 per remunerazione acque immesse da utenti e Euro 525.615,52 per acque eccedenti quelle immesse dagli utenti. Precisò che quanto agli accertamenti in fatto evidenziati (volumi complessivi di acqua immessi) e alla tariffa applicata dal CTU non era insorta controversia, sicché gli esiti della consulenza potevano essere posti a base della decisione senza riserve.Aggiunse che, avendo [OSCURATO:SOCIETA] pacificamente assunto con decorrenza 31 dicembre 2005 la gestione diretta del servizio idrico integrato con relativa responsabilità gestionale degli impianti ad essa trasferiti, ed essendo passata ex lege la fatturazione al nuovo gestore unico [OSCURATO:SOCIETA] dal 10 gennaio 2006 come da provvedimento dell'autorità di ambito, era [OSCURATO:SOCIETA] il soggetto obbligato a rimborsare i costi effettivi di esercizio del servizio di depurazione espletato nel periodo gennaio 2007 - aprile 2009 dal Consorzio, senza che si potesse distinguere fra la depurazione delle acque reflue domestiche da quelle meteoriche o di falda comunque confluite nell'impianto a causa dell'esistenza di un sistema di rete di natura mista. Osservò ancora che sulla scorta del combinato disposto degli artt. 141, comma 2, e 74, comma 1, lett. i) d. Igs. n. 152 del 2006, anche le acque meteoriche di dilavamento rientravano nel servizio pubblico (idrico integrato) di captazione, adduzione e distribuzione, nonché di depurazione delle acque reflue assegnato al gestore unico. Aggiunse che, a conferma di tale assunto, nella convenzione di affidamento del SII e nel relativo disciplinare tecnico era indicato che era imposto al gestore di occuparsi delle acque bianche, in particolare nel paragrafo "Gestione delle reti di fognatura bianca" era specificato che "nell'espletamento del SII oggetto della convenzione e del disciplinare tecnico, il gestore deve altresì provvedere alla gestione delle reti di fognatura bianca", e che la clausola di chiusura del disciplinare prevedeva che "tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata straordinaria e di rinnovamento delle opere, impianti, e reti, sono a carico del gestore e i relativi oneri si intendono compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato riconosciuta in convenzione, senza che il gestore possa pretendere alcun maggior compenso per le spese e per qualsiasi motivo sostenute". Aggiunse inoltre che anche le acque di falda immesse nel sistema fognario resterebbero sottratte alla rete e alla depurazione rendendo efficienti i costi dei servizi, ove si provvedesse a eseguire gli interventi programmati di rinnovamento delle opere, impianti e reti, tutti demandati, secondo le indicazioni del capitolato disciplinare tecnico, al gestore unico. Concluse nel senso che, essendo il gestore unico [OSCURATO:SOCIETA] tenuto anche alla gestione - seppure in via mediata attraverso l'adempimento degli oneri di programmazione degli interventi e opere di rinnovamento di reti e impianti come da disciplinare tecnico - delle acque di origine meteorica e di falda, doveva [OSCURATO:SOCIETA] sostenerne anche i costi di depurazione ove, come nella specie, le dette acque fossero confluite nelle reti fognarie a causa dei sistemi misti esistenti all'atto della presa in consegna degli impianti. Ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio per la Zona di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Chilivani - [OSCURATO:PERSONA] e resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., che ha presentato altresì ricorso incidentale. Resiste al ricorso incidentale con controricorso il Consorzio per la Zona di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Chilivani - [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato altresì ricorso incidentale. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria. Considerato che: deve premettersi che il ricorrente principale non ha depositato il ricorso. L'omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. ne comporta l'improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni (Cass. n. 5302 del 2018). Trova altresì applicazione il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ. (Cass. n. 26642 del 2016). La società controricorrente ha proposto anche ricorso incidentale tempestivo, sul quale si deve pertanto provvedere. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 186 - quater, 329, 112 e 345 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente in via incidentale che il giudice di appello ha errato nel ritenere non frazionabili le domande, posto che era stato invocato il credito per il servizio di depurazione relativo ai reflui urbani di origine meteorica o di falda soltanto in via subordinata e che era stata proposta l'istanza ai sensi dell'art. 186 - quater non per tali reflui, e che, comportando l'accoglimento della domanda principale il rigetto di quella subordinata, a seguito dell'emissione dell'ordinanza anticipatoria l'intero giudizio doveva essere dichiarato estinto. Aggiunge che il Consorzio ha prestato acquiescenza all'ordinanza anticipatoria, avendola prima della proposizione dell'appello volontariamente posta in esecuzione intimando il precetto e procedendo poi a espropriazione presso terzi. Il motivo è infondato. Il motivo risulta composto da due censure. Muovendo dalla prima censura, va evidenziato che la ratio decidendi non è quella della ritenuta infrazionabilità del credito ma la preclusione dell'estinzione dell'intero giudizio derivante dalla proposizione, nei confronti dell'ordinanza anticipatoria, dell'appello da parte del Consorzio, con la richiesta di pronuncia sull'intero credito oggetto della domanda. Non essendo tale ratio decidendi oggetto di impugnativa la censura è priva di decisività e pertanto inammissibile. E' comunque appena il caso di aggiungere che, come si evince dall'inequivoco petitum dell'atto di citazione richiamato nello stesso motivo, in via principale l'attore aveva chiesto la condanna al pagamento di "tutte le somme dovute al Consorzio", e dunque anche di quelle per il servizio di depurazione relativo ai reflui urbani di origine meteorica o di falda. La seconda censura è infondata. Gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, e che, perciò, implicano una tacita acquiescenza alla sentenza ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando, oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà della parte che li ha posti in essere; ne consegue che la richiesta di pagamento e l'effettiva riscossione, ad opera della parte vittoriosa nel giudizio, di quanto alla stessa ivi riconosciuto, non comportano acquiescenza, trattandosi di condotte riconducibili alla volontà di conseguire quanto già riconosciuto nella sentenza, che, di per sé, non è incompatibile con l'intento di impugnarla per ottenere quanto negato o, comunque, dovuto (Cass. n. 21491 del 2014). Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 74, 141, 154, 155, comma 4, 156 d. Igs. n. 152/2006, nonché della convenzione di affidamento del servizio, della direttiva dell'autorità d'ambito n. 3205 del 2010, delle leggi regionali n. 4/2015, n. 5/2015, n. 13/2015 e n. 25/2017, della deliberazione EGAS n. 14 del 2017, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l'art. 141 d. Igs. n. 152 del 2006, che definisce il servizio idrico integrato, riguarda unicamente le acque ad usi civili (mentre soltanto l'art. 74 contempla anche le acque meteoriche di dilavamento) e che, alla luce dell'art. 156, comma 1, d. Igs. n. 152 del 2006 ("qualora il servizio idrico sia gestito separatamente per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati..."), la tariffa unica viene riscossa da [OSCURATO:SOCIETA] e successivamente traslata ai soggetti che concorrono all'espletamento del servizio per la relativa quota, senza che nella tariffa riscossa dall'utenza faccia parte la depurazione delle acque miste, ristorata in realtà dai "soggetti pubblici competenti" in base alla convenzione di affidamento del S.I.I. di data 22 febbraio 2012. Precisa al riguardo che [OSCURATO:SOCIETA] non può rimborsare al Consorzio più di quanto abbia incassato dagli utenti, sicché eventuali ragioni creditizie del Consorzio avrebbero dovuto trovare ristoro nei confronti del Comune, proprietario delle infrastrutture, in capo al quale restano le competenze in ordine alle acque meteoriche e alla loro gestione. Aggiunge che con la legge regionale del 2015 è stato previsto un procedimento transattivo mediante cui determinare i corrispettivi dovuti dai Comuni al gestore unico per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, la cui remunerazione, per il periodo 2005 - 2011, non veniva contabilizzata nella tariffa del SII riscossa dal gestore e che, in caso di accettazione della proposta transattiva, il gestore avrebbe rinunciato ad ogni altra pretesa nei confronti delle amministrazioni comunali, precisando che tale proposta non era stata accettata per i Comuni per i quali non era stata determinata la misura delle acque meteoriche, e dunque i Comuni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Osserva ancora la ricorrente che l'art. 2 della delibera AATO n. 25 del 2004, regolante la precedente convenzione, limitava l'affidamento della gestione del servizio idrico all'acqua ad uso civile, richiedendo nell'art. 7 All. B per l'affidamento al gestore di ulteriori servizi connessi o accessori la previa autorizzazione dell'autorità d'ambito, e che la direttiva n. 3205 del 2010 ha precisato che affinché le attività di gestione delle reti di fognatura, menzionate nella clausola di chiusura richiamata dalla sentenza, potessero essere svolte dal gestore, era necessaria un'ulteriore copertura economica, non rientrando esse nella tariffa unica del SII. Il motivo è inammissibile. La ratio decidendi della sentenza impugnata verte essenzialmente sul rilievo che nel disciplinare tecnico della convenzione di affidamento del SII, ed in particolare nel paragrafo "Gestione delle reti di fognatura bianca", è specificato che "nell'espletamento del SII oggetto della convenzione e del disciplinare tecnico, il gestore deve altresì provvedere alla gestione delle reti di fognatura bianca", e che la clausola di chiusura del disciplinare prevede che "tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata straordinaria e di rinnovamento delle opere, impianti, e reti, sono a carico del gestore e i relativi oneri si intendono compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato riconosciuta in convenzione, senza che il gestore possa pretendere alcun maggio compenso per le spese e per qualsiasi motivo sostenute". Si tratta di un giudizio di fatto che il ricorrente censura con i seguenti argomenti. In primo luogo si denuncia la cattiva interpretazione delle norme richiamate in motivazione del d. Igs. n. 152 del 2006. La circostanza che l'art. 74 lett. i) definisca le "acque reflue urbane", comprendendovi le acque meteoriche di dilavamento, ai soli fini della Sezione II della testo normativo, mentre l'art. 141 è inserito nella sezione III, non incide sulla predetta ratio decidendi, posto che in base alla convenzione di affidamento "nell'espletamento del SII oggetto della convenzione e del disciplinare tecnico, il gestore deve altresì provvedere alla gestione delle reti di fognatura bianca". Anche la circostanza che - e si tratta del secondo argomento - della tariffa riscossa dall'utenza non faccia parte la depurazione delle acque miste non sposta il dato di fatto della previsione richiamata della convenzione di affidamento, rilevando solo, eventualmente, ai fini dei problemi pratici cui la normativa regionale del 2015 avrebbe inteso porre rimedio, ma questa è problematica che trascende l'accertamento giurisdizionale. Quanto al resto si richiamano provvedimenti amministrativi o relativi ad una convenzione precedente, come si afferma espressamente nel motivo (l'art. 2 della delibera AATO n. 25 del 2004) o successivi (la direttiva n. 3205 del 2010), come anche la convenzione di affidamento del S.I.I. di data 22 febbraio 2012. Si tratta comunque di argomenti tutti tesi a confutare il risultato interpretativo dell'ermeneutica svolta dal giudice del merito con riferimento alla convenzione di affidamento del servizio, attività interpretativa come tale non sindacabile in sede di legittimità. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente con riferimento al regolamento delle spese processuali, comunque sproporzionate, che il giudice di appello non ha considerato che [OSCURATO:SOCIETA] era parzialmente vittoriosa per l'esclusione del pagamento del corrispettivo relativo al Comune di [OSCURATO:PERSONA] e ha posto a carico della ricorrente anche le spese di CTU che aveva confermato sul punto l'errore del Tribunale, per cui per tale ragione si sarebbero dovute ridimensionare le spese liquidate.Aggiunse che erroneamente sono state poste a carico di [OSCURATO:SOCIETA] le spese nei confronti del Comune, il quale era rimasto contumace nel giudizio di appello instaurato dalla ricorrente. Osserva ancora che essendo stata rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal Comune si doveva quanto meno disporre la compensazione delle spese del grado. Il motivo è parzialmente fondato. Nel giudizio di appello introdotto dalla ricorrente il Comune era effettivamente contumace, come riconosciuto dalla medesima sentenza. Le spese processuali non potevano perciò essere poste a carico della ricorrente. Discende dall'accoglimento di tale censura l'assorbimento di quella relativa alla mancata compensazione delle spese con il Comune. Quanto al resto il motivo è inammissibile. La denunciata sproporzione delle spese è priva di specificità. Quanto al mancato ridimensionamento delle spese processuali, va rammentato che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (da ultimo, Cass. n. 14198 del 2022). Per il resto la rifusione delle spese del doppio grado discende dall'applicazione del criterio di valutazione complessiva dell'esito del giudizio ai fini del riconoscimento della parte soccombente. Passando al ricorso incidentale proposto dal ricorrente principale, deve premettersene l'ammissibilità. Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche quando contenga nuovi e diversi motivi di censura, purché la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l'improcedibilità di quest'ultimo non sia stata ancora dichiarata, non comportando la mera notificazione del primo ricorso la consumazione del potere d'impugnazione (Cass. n. 21145 del 2016, n. 11513 del 2018). Nel caso di specie il ricorso principale è stato notificato in data 16 novembre 2020, mentre il ricorso incidentale è stato notificato in data 12 gennaio 2021 e dunque nel termine di giorni sessanta. Con il primo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la sentenza impugnata nel richiamare i dati immessi dal gestore non riporta il dato del consulente di mc 3.150.093, ma il diverso dato corrispondente ai volumi fatturati da [OSCURATO:SOCIETA], e cioè metri cubi 771.515 (che si ricava sommando a mc 666.106 quelli relativi al Comune di [OSCURATO:PERSONA], e cioè mc 105.409), con evidente travisamento del dato numerico. Aggiunge che il secondo travisamento è rappresentato dal richiamo ad una tariffa media come determinata dal CTU, laddove invece sia in primo che in secondo grado il CTU non aveva mai indicato una tariffa media, ma quelle anno per anno dal 2007 al 2009. Precisa che i travisamenti hanno carattere decisivo e sono stati oggetto di discussione fra le parti perché il motivo di appello proposto dal Consorzio aveva ad oggetto il fatto che la domanda nell'ordinanza ex art. 186 - quater era stata accolta fondandola sulla quantità di acqua fatturata da [OSCURATO:SOCIETA] agli utenti, anziché su quella risultante dalla CTU, mentre [OSCURATO:SOCIETA] nella comparsa di costituzione aveva affermato che il compenso andava attribuito sulla base del volume fatturato e riscosso. Il motivo è inammissibile. Come si evince anche dall'utilizzo dell'espressione "travisamento", la censura non ha ad oggetto la denuncia di omesso esame di fatto decisivo e controverso, ma l'avere il giudice di appello erroneamente supposto in primo luogo che il CTU avesse quantificato un dato valore numerico ed in secondo luogo che avesse determinato una tariffa media, laddove invece il dato determinato dal CTU era diverso (mentre quello indicato in sentenza corrispondeva a quello fatturato da [OSCURATO:SOCIETA]) e il CTU non aveva mai indicato una tariffa media, ma aveva proceduto ad una quantificazione anno per anno. Si tratta all'evidenza di errori di fatto corrispondenti a falsa percezione integranti un errore revocatorio. Anche volendo accedere ad un determinato indirizzo presente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'errore percettivo su fatto controverso integra violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (da ultimo Cass. n. 7187 del 2022; in senso contrario Cass. n. 24935 del 2020 secondo cui l'esistenza di controversia sul fatto implica un giudizio e dunque un'attività valutativa), non può dirsi che sul fatto in questione, ed in particolare il valore numerico (mentre sull'applicazione della tariffa media non viene denunciata l'esistenza di controversia), sia insorta controversia perché con un motivo di appello si è invocato il computo il volume di acqua determinata dal CTU, e non quello fatturato da [OSCURATO:SOCIETA], mentre quest'ultima ha eccepito che doveva essere considerato il volume riscosso e fatturato. In tali termini oggetto della controversia è quale fosse il criterio da seguire, quello determinato dal CTU o quello fatturato, e non a cosa corrispondesse il valore determinato dal CTU. Non è dunque insorta controversia fra le parti su quale fosse il valore numerico corrispondente a quello quantificato dal CTU ed in relazione al quale viene denunciato il fraintendimento. Tale controversia sarebbe insorta se, premessa la legittimità dell'applicazione del valore determinato dal CTU e non di quello fatturato, la lite si fosse sviluppata su quale fosse l'effettivo valore determinato dal CTU, ma così non è stato (lo stesso motivo di appello, richiamato a pag. 32 del ricorso incidentale, è fondato non su un errore percettivo del giudice di primo grado, ma sulla legittimità del criterio utilizzato dal CTU). Con il secondo motivo (indicato come 2.1.), proposto in via subordinata, si denuncia motivazione contraddittoria, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nella decisione impugnata in modo contraddittorio si limita il compenso all'importo fatturato quanto alle acque immesse dagli utenti, mentre in relazione alle acque meteoriche o di falda si fa integrale applicazione della CTU. Il motivo è inammissibile. E' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. sez. U. n. 8053 del 2014). La censura in termini di contraddittorietà della decisione, tale da sfociare in motivazione apparente, è formulata non sulla base di un'intima contraddizione della motivazione a prescindere da risultanze esterne, ma quale risultante dal confronto con le risultanze processuali. Con il terzo motivo (indicato come 2.2.), proposto in via ulteriormente subordinata, si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, intesa la decisione nei termini dei volumi fatturati, vi è omessa pronuncia sul motivo di appello proposto dal Consorzio avente ad oggetto il fatto che la domanda nell'ordinanza ex art. 186 - quater era stata accolta fondandola sulla quantità di acqua fatturata da [OSCURATO:SOCIETA] agli utenti, anziché su quella risultante dalla CTU. Il motivo è infondato. La corte territoriale, dando atto a pag. 6 della motivazione della proposizione del motivo di appello indicato nella censura, ha poi pronunciato sul medesimo, avendo fatto espressa applicazione del valore quantificato dalla CTU, come non manca di sottolineare nel primo motivo la medesima parte ricorrente, denunciando tuttavia il fraintendimento di tale valore. Con il quarto motivo (indicato come 2.3.) si denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente nuovamente che è intervenuto travisamento della consulenza per errata indicazione del volume fatturato, per errata detrazione dei volumi del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e per erroneo richiamo alla tariffa media. In particolare, con riferimento all'errata detrazione dei volumi del Comune di [OSCURATO:PERSONA], osserva il Consorzio che [OSCURATO:SOCIETA] aveva posto la questione di tale Comune solo nel giudizio sulle acque meteoriche introdotto con l'appello della stessa [OSCURATO:SOCIETA], mentre non era stata proposta analoga censura o eccezione in relazione alle acque immesse dagli utenti di cui all'ordinanza ai sensi dell'art. 186 - quater, per cui risulta violato il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. Il motivo è parzialmente fondato. Quanto alla problematica del travisamento si rinvia a quanto osservato nel primo motivo in punto di inammissibilità. Quanto alla violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, effettivamente la questione della detrazione dei volumi d'acqua provenienti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] era stata posta da [OSCURATO:SOCIETA] solo nell'atto di appello avverso la sentenza, avente ad oggetto il servizio di depurazione delle acque bianche. La statuizione di cui all'art. 186 - quater, relativa ai volumi d'acqua immessi dagli utenti, comprensiva anche di quelli provenienti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (come si evince dalla circostanza che mc. 666.106 è la risultante della sottrazione da mc. 771.515 - alla base dell'ordinanza ai sensi dell'art. 186 quater come risulta da pag. 5 della motivazione della decisione impugnata - dei mc 105.409 di pertinenza del Comune d [OSCURATO:PERSONA]), non era stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA], sicché si era formato il giudicato interno sull'inclusione nei volumi d'acqua immessi dagli utenti anche di quelli provenienti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Con il quinto motivo (indicato come 4.), si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e del principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che sia l'ordinanza ai sensi dell'art. 186 quater che la sentenza di primo grado avevano disposto la compensazione delle spese circa il rapporto processuale con il Comune di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto carente di legittimazione passiva, e che, nonostante che il Comune non avesse impugnato la statuizione di compensazione, il Consorzio era stato condannato alla rifusione anche delle spese di primo grado. Il motivo è fondato. In mancanza di impugnazione da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] della pronuncia di primo grado di compensazione delle spese, con la sentenza di appello, confermativa del mancato accoglimento della domanda nei confronti del Comune, il Consorzio ricorrente non poteva essere condannato alla rifusione anche delle spese di primo grado. Con il ricorso incidentale condizionato osserva il ricorrente che, anche accogliendo la tesi contenuta nel primo motivo del ricorso incidentale di controparte, si è in presenza di una pluralità di domande cumulate e quindi frazionabili e che pertanto doveva essere esclusa l'estinzione dell'intero giudizio. Il ricorso incidentale condizionato è da ritenere assorbito poiché, per quanto risulta, esso risulta proposto subordinatamente all'accoglimento del primo motivo del ricorso proposto da controparte, accoglimento che non vi è stato. P. Q. M. Dichiara l'improcedibilità del ricorso principale; accoglie parzialmente il terzo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rigettando per il resto il ricorso; accoglie il quarto motivo parzialmente ed il quinto motivo del ricorso incidentale proposto dal Consorzio per la Zona di Svilu
Sentenza Cassazione n. 04680/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris