CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 22543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata. L'imputata è stata ritenuta responsabile, nei gradi di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto kg. 7, 910 di sostanza stupefacente del tipo marijuana in una cantinola di pertinenza della sua abitazione. La difesa censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione di legge sotto molteplici profili, contestando la ricostruzione del fatto operata in sentenza ed assumendo che il Giudice di merito sarebbe incorso in una erronea interpretazione delle prove assunte nel corso del giudizio; con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art.. 62-bis cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la congruità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, è palesemente versato in fatto, prospettandosi una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie. Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da conferente apparato argomentativo, conforme ai pronunciamenti di questa Corte (cfr., ex multis Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il 'resi ente gèn rao DEP I [OSCURATO:PERSONA]