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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00510/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 30/01/2024 la Corte di appello di Bari rideterminava, sull’accordo delle parti, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Foggia con sentenza del 06/10/2020, per i reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in mesi 6 giorni 20 di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancanza di motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento.

3. Il ricorso è inammissibile.

Va infatti rilevato che costituisce ius receptum la circostanza secondo cui, a seguito della reintroduzione del c.d.

«patteggiamento in appello» ad opera dell’art. 1, comma 56, della l. n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 3, n. 30190 dell’8 marzo 2018, Hoxha, Rv. 273755, che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990), sicché la generica doglianza in punto di violazione dell'art. 129 cod. proc. pen è irricevibile.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 30/01/2024 la Corte di appello di Bari rideterminava, sull’accordo delle parti, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Foggia con sentenza del 06/10/2020, per i reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in mesi 6 giorni 20 di reclusione ed euro 1.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancanza di motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento. 3. Il ricorso è inammissibile. Va infatti rilevato che costituisce ius receptum la circostanza secondo cui, a seguito della reintroduzione del c.d. «patteggiamento in appello» ad opera dell’art. 1, comma 56, della l. n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 3, n. 30190 dell’8 marzo 2018, Hoxha, Rv. 273755, che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990), sicché la generica doglianza in punto di violazione dell'art. 129 cod. proc. pen è irricevibile. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 00510/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris