CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 gennaio 2022
Cassazione n. 33600/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che si è riportato alla requisitoria e alle conclusioni già depositate, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore della parte civile avvocato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di sostituto come da verbale, che ha depositato conclusioni scritte unitamente alla nota spese; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha illustrato le ragioni del ricorso e ne ha chiesto raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza emessa in data 7 gennaio 2022, riformava quanto alla sola pena la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania del 23 settembre 2019, che accertava la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di diffamazione a mezzo del social network facebook, condannandolo con sospensione condizionale alla pena di euro quattrocento di multa, con conferma anche della condanna in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. A [OSCURATO:PERSONA] veniva contestato di aver diffuso su facebook, riferendosi a Greco: "C'è una testa di cazzo che scrive che, come coordinatore del GAI Casacastra, guadagno più del Presidente della Repubblica. Il mio stipendio è stabilito dalla Regione Campania come tutti i coordinatori, ed è pari a 53 mila euro lordi: poco più di 25 mila euro netti. Bene, testa di cazzo, chiedi ai beneficiari che mi telefonano anche di notte, chiedi a [OSCURATO:PERSONA] che ho seguito nelle sue attività sostituendo teste di cazzo come te, pagate per non fare nulla. Chiedi a [OSCURATO:PERSONA]Elia e a Nicolan gelo Marsicani, chiedi a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA]. Chiedi agli uomini, non chiederlo ai parassiti". 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. peri. 3. Il primo motivo deduce testualmente erronea applicazione degli artt. 595, 192 e 533 cod. proc. pen., per insussistenza del fatto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il ricorrente censura l'individuazione di Greco quale destinatario delle espressioni diffamatorie, come ritenuto dai Giudici di merito, anche dopo l'escussione dei testi Cedrola e Luongo, che avevano partecipato alla riunione del GAI di Casacastra, nonché Mautone, che aveva letto il messaggio sul social Facebook e lo aveva 'girato' a Greco. A fronte di ciò la Corte di appello avrebbe confermato la sentenza in modo immotivato e apodittico. 4. Il secondo motivo deduce omessa motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e dell'elemento psicologico del reato. La Corte territoriale non avrebbe dato risposta ai motivi formulati dall'appellante.5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte depositate il 30 maggio 2022 — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rilevando quanto al primo motivo che lo stesso chieda una rilettura dei fatti senza dedurre il travisamento della prova, mentre il secondo è generico. 6. Il difensore del ricorrente chiedeva procedersi alla trattazione orale. 7. Il ricorso è stato trattato in forma orale, con l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata rende conto della decisione in modo congruo e logico, oltre che in linea con gli orientamenti giurisprudenziali quanto al delitto di diffamazione. 2.1 Va innanzitutto premesso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Invece, come osservato dalla Procura generale, il motivo in esame propone una rilettura del materiale probatorio, che in vero la Corte di appello in modo congruo e logico ha posto a fondamento della conferma della condanna di primo grado. La Corte territoriale chiarisce come il post indicato nell'imputazione fosse successivo a una riunione del predetto consorzio GAL Casamastra, alla quale aveva partecipato con il presidente [OSCURATO:PERSONA], attuale ricorrente, quale socio anche il Greco, unico che aveva criticato la gestione del primo, depositando uno scritto allegato al verbale della seduta. Da questa contestazione era derivata la reazione oggetto dell'imputazione. La Corte salernitana, al fol. 4 della sentenza, chiarisce come il contenuto della contestazione di Greco aveva ad oggetto anche il compenso previsto per Fa rneta no. Proprio per tale ragione, rileva il Giudice territoriale, chiunque avesse partecipato alla riunione e avesse saputo del contenuto della stessa, leggendo il post avrebbe individuato in Greco il destinatario dell'invettiva, né le testimonianza dei testi escussi nel corso del dibattimento ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., su richiesta della difesa, può ribaltare il ragionamento che di fatto collega il contenuto del post alle risultanze della riunione, così verificando la coincidenza fra le denunce di Greco contro la gestione di Farnetaro e il contenuto in replica (a Greco) diffamatoria di Farnetaro a mezzo facebook. E bene, questo Collegio rileva come la motivazione impugnata, che rende conto della connessione logica e cronologica degli eventi, risulti assolutamente solida, mentre il motivo è inidoneo ad aggredire tale ricostruzione, limitandosi solo a proporre una improbabile lettura alternativa. Sul punto la Corte territoriale si attiene e fa buon governo dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così da potersi individuare, con ragionevole certezza, l'offeso e desumere la piena e immediata consapevolezza, da parte di chiunque abbia letto l'articolo, dell'identità del destinatario della diffamazione (Sez. 5, n. 8208 del 10/01/2022, Ciocchetti, Rv. 282899 - 01). 2.2 Per altro verso, anche inammissibili sono le censure proposte con il primo motivo in merito alla violazione delle regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192 c.p.p. Va infatti ribadito che l'asserita inosservanza di tali regole non è vizio prospettabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, deducibile esclusivamente in caso violazione di disposizioni processuali la cui osservanza è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, quale certamente non è il citato art. 192 c.p.p. (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Né viene, come osserva la Procura generale, dedotto il travisamento di una delle fonti di prova, o il difetto di motivazione, rispetto al quale per altro, non contestate la natura diffamatoria delle espressioni e la pal:ernità delle stesse, residua la censura alla valutazione di attendibilità della persona offesa. 2.3 Premesso che nel caso in esame le dichiarazioni della persona offesa appaiono collaterali rispetto al post, che comprova la condotta del ricorrente, preliminarmente non risulta che sia stata formulata analoga censura in appello, cosicchè il motivo è generico e dunque inammissibile. Il riepilogo dei motivi di appello si legge al fol. 3 della sentenza impugnata e non contiene alcuna censura alla valutazione della attendibilità della persona offesa. E dunque la doglianza non risulta essere stata previarnente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). Ne consegue l'inammissibilità del motivo. 3. Quanto al secondo motivo, a fronte di una motivazione assolutamente congrua quanto ai profili oggettivo e soggettivo del delitto di diffamazione aggravata, il ricorrente si limita a dedurre una generica — e infondata — mancanza di motivazione. Il motivo è del tutto aspecifico, in quanto come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. È inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). 4. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.5. Il ricorrente va quindi condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. 6. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue anche la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte c