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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 04667/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 482 cod. pen. in relazione all'art. 477 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico in quanto non si è confrontato compiutamente con la motivazione, che ha attribuito rilievo centrale - al fine dell'esclusione dell'asserito falso inoffensivo - alla necessità di compiere di un esame tecnico del documento in imputazione, così dando conto della ragione per cui ha disatteso il gravame, profillo rispetto al quale la difesa ha sollecitato irritualmente un diverso apprezzamento del compendio probatorio (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte di merito, allorché ha evidenziato la necessità dell'esame di laboratorio - anche da parte di soggetti esperti come gli operanti - per acclarare la falsità del documento, ha negato la scarsa offensività del fatto sui chi la difesa ha incentrato la chiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 482 cod. pen. in relazione all'art. 477 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico in quanto non si è confrontato compiutamente con la motivazione, che ha attribuito rilievo centrale - al fine dell'esclusione dell'asserito falso inoffensivo - alla necessità di compiere di un esame tecnico del documento in imputazione, così dando conto della ragione per cui ha disatteso il gravame, profillo rispetto al quale la difesa ha sollecitato irritualmente un diverso apprezzamento del compendio probatorio (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte di merito, allorché ha evidenziato la necessità dell'esame di laboratorio - anche da parte di soggetti esperti come gli operanti - per acclarare la falsità del documento, ha negato la scarsa offensività del fatto sui chi la difesa ha incentrato la chiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]