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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 19304/2022

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Fa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Sulmona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le memorie dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 16 settembre 2021 il GIP del Tribunale di Sulmona ha rigettato l'istanza di revoca del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'Autorità di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorrente espone che, dopo essere stato sottoposto in data 3 settembre 2019 alla misura cautelare degli arresti domiciliari per violazione della normativa sugli stupefacenti, è stato colpito anche dal daspo per le partite di calcio del Sulmona.

Il 14 settembre 2021 aveva formulato istanza al GIP per la revoca ì della misura di prevenzione, perché, durante il periodo trascorso in applicazione della misura, aveva tenuto un comportamento corretto, come risultante dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza, che gli aveva concesso la liberazione condizionale e lo aveva ammesso alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Aggiunge che si era sottoposto a un percorso terapeutico presso il SERT di Sulmona, come prescritto dal Tribunale di Sorveglianza, e che aveva svolto attività di volontariato presso il Comune di Pettorano sul Gizio.

A sostegno della necessità di riformulare il giudizio sulla sua pericolosità, sottolinea che per un'accusa di violazione della normativa sugli stupefacenti era stato assolto dal Tribunale di Sulmona.

Deduce di non essere più sottoposto a un provvedimento limitativo della libertà personale né di tipo esecutivo né di tipo cautelare e di aver trovato lavoro in Spagna.

Conclude quindi che la misura non era necessaria, essendo venuta meno la pericolosità sociale che poteva essere giustificata al momento dell'emissione e che comunque, in caso di eventuali infrazioni, il tradimento della fiducia avrebbe giustificato il ripristino del vincolo.

Il Pubblico ministero aveva espresso parere contrario e il GIP aveva rigettato l'istanza sostenendo che permanevano le ragioni e le esigenze sottese alla sua esecuzione.

Con il primo motivo di ricorso eccepisce la violazione di legge per carenza assoluta di motivazione.

Gli elementi rappresentati, quali a esempio l'assoluzione e i passi compiuti nel processo di rieducazione, erano conducenti verso la revoca della misura applicata.

Con il secondo lamenta la violazione di legge perché il Giudice non aveva spiegato per quali ragioni permanesse la pericolosità.

Le assoluzioni per i reati in materia di stupefacenti e il percorso rieducativo compiuto avevano un valore pregnante che non poteva essere liquidato dal Giudice con una scarna illazione sulla neutralità.

Nella memoria il difensore replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto neutri gli elementi di giudizio offerti alla sua attenzione dal ricorrente che ha chiesto la revoca della misura del cosiddetto "daspo fuori contesto".

La decisione non è manifestamente illogica o contraddittoria.

Lo stesso ricorrente ha dichiarato di essere ancora sottoposto a processo per violazione della normativa sugli stupefacenti ma di non essere più agli arresti domiciliari per tale causa.

D'altra parte, il Giudice ha affermato che permanevano inalterate le ragioni e le esigenze sottese all'esecuzione della misura.

E, a fronte di tale motivazione, il ricorso si presenta generico, poiché l'interessato non ha documentato proprio l'attività di lavoro all'estero, che potrebbe indurre concretamente il Giudice a rivalutare la congruità della misura in atto.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Al rigetto consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 2 febbraio 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Fa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Sulmona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le memorie dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16 settembre 2021 il GIP del Tribunale di Sulmona ha rigettato l'istanza di revoca del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'Autorità di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente espone che, dopo essere stato sottoposto in data 3 settembre 2019 alla misura cautelare degli arresti domiciliari per violazione della normativa sugli stupefacenti, è stato colpito anche dal daspo per le partite di calcio del Sulmona. Il 14 settembre 2021 aveva formulato istanza al GIP per la revoca ì della misura di prevenzione, perché, durante il periodo trascorso in applicazione della misura, aveva tenuto un comportamento corretto, come risultante dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza, che gli aveva concesso la liberazione condizionale e lo aveva ammesso alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Aggiunge che si era sottoposto a un percorso terapeutico presso il SERT di Sulmona, come prescritto dal Tribunale di Sorveglianza, e che aveva svolto attività di volontariato presso il Comune di Pettorano sul Gizio. A sostegno della necessità di riformulare il giudizio sulla sua pericolosità, sottolinea che per un'accusa di violazione della normativa sugli stupefacenti era stato assolto dal Tribunale di Sulmona. Deduce di non essere più sottoposto a un provvedimento limitativo della libertà personale né di tipo esecutivo né di tipo cautelare e di aver trovato lavoro in Spagna. Conclude quindi che la misura non era necessaria, essendo venuta meno la pericolosità sociale che poteva essere giustificata al momento dell'emissione e che comunque, in caso di eventuali infrazioni, il tradimento della fiducia avrebbe giustificato il ripristino del vincolo. Il Pubblico ministero aveva espresso parere contrario e il GIP aveva rigettato l'istanza sostenendo che permanevano le ragioni e le esigenze sottese alla sua esecuzione. Con il primo motivo di ricorso eccepisce la violazione di legge per carenza assoluta di motivazione. Gli elementi rappresentati, quali a esempio l'assoluzione e i passi compiuti nel processo di rieducazione, erano conducenti verso la revoca della misura applicata. Con il secondo lamenta la violazione di legge perché il Giudice non aveva spiegato per quali ragioni permanesse la pericolosità. Le assoluzioni per i reati in materia di stupefacenti e il percorso rieducativo compiuto avevano un valore pregnante che non poteva essere liquidato dal Giudice con una scarna illazione sulla neutralità. Nella memoria il difensore replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto neutri gli elementi di giudizio offerti alla sua attenzione dal ricorrente che ha chiesto la revoca della misura del cosiddetto "daspo fuori contesto". La decisione non è manifestamente illogica o contraddittoria. Lo stesso ricorrente ha dichiarato di essere ancora sottoposto a processo per violazione della normativa sugli stupefacenti ma di non essere più agli arresti domiciliari per tale causa. D'altra parte, il Giudice ha affermato che permanevano inalterate le ragioni e le esigenze sottese all'esecuzione della misura. E, a fronte di tale motivazione, il ricorso si presenta generico, poiché l'interessato non ha documentato proprio l'attività di lavoro all'estero, che potrebbe indurre concretamente il Giudice a rivalutare la congruità della misura in atto. Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 2 febbraio 2022 Il Consigliere estensor
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