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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 29336/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modi?. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 aprile 2021 (dep. il 31 maggio 2021) la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto dal Procuratore generale distrettuale e da Gregorio [OSCURATO:PERSONA] e Kamal [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza emessa il 13 ottobre 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo all'esito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità del solo [OSCURATO:PERSONA] per il fatto contestato in concorso agli imputati al capo B) della rubrica (ivi qualificato come riciclaggio - art. 648-bis cod. pen. - e sussunto dal primo Giudice nella fattispecie di ricettazione - art. 648 cod. pen.) che ha riqualificato quale furto aggravato (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.); ha assolto Kamal [OSCURATO:PERSONA] dalla medesima imputazione in discorso; ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta agli imputati (in anni due, mesi quattro e giorni tredici di reclusione ed euro 1.067 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; in mesi sei di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]); ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità degli imputati in concorso per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) di cui al capo A) della rubrica e aveva ritenuto la recidiva loro rispettivamente contestata (ex art. 99, comma 4, al [OSCURATO:PERSONA]; ex art. 99, comma 2, all'[OSCURATO:PERSONA]).

2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Nell'interesse di Gregorio [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati tre motivi.

2.1.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 99 cod. pen. a cagione della mancata esclusione della recidiva in contestazione.

2.1.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. in ragione della mancata concessione, previa esclusione della recidiva, delle circostanze attenuanti generiche ovvero per la mancata concessione delle medesime circostanze con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti.

2.1.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 81 cod. pen. deducendo l'eccessivo aumento della pena per continuazione.

2.2. Nell'interesse di Kamal [OSCURATO:PERSONA] è stato formulato un solo motivo di ricorso, con il quale sono stati allegati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. I motivi prospettati nell'interesse di Gregorio [OSCURATO:PERSONA] devono essere trattati congiuntamente, atteso che - al di là dell'enunciazione del vizio dedotto - nel corpo di essi sono riportate le medesime allegazioni.

Il ricorrente ha dedotto che con il gravame si erano mosse censure in relazione alla recidiva, all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e alla misura dell'aumento per continuazione, che la Corte territoriale avrebbe disatteso con una motivazione illogica e contraddittoria.

La difesa, infatti, a sostegno di tutti e tre i motivi di ricorso, ha rappresentato che [OSCURATO:PERSONA] ha palesato un buon comportamento processuale (chiarendo i fatti e fornendo informazioni precise in ordine al furto della vettura de qua, all'udienza di convalida del suo arresto, e scagionando il coimputato); e durante la sottoposizione a misura cautelare (arresti domiciliari e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) ha rispettosamente osservato le prescrizioni imposte; ne conseguirebbe che egli ha palesato un profilo non allarmante ed anzi ha dimostrato di aver compreso la negatività del proprio gesto e l'intenzione di reinserirsi nel tessuto sociale: il che - in ossequio ai principi elaborati in tema di recidiva dalla giurisprudenza di legittimità - avrebbe dovuto deporre per un favorevole giudizio prognostico sul punto al fine dell'esclusione della recidiva, della concessione delle circostanze attenuanti generiche quantomeno con giudizio di equivalenza e del contenimento dell'aumento per continuazione.

1.1. Tutti i motivi sono inammissibili.

La difesa, pur denunciando la violazione della legge penale, ha in realtà inteso muovere censure alla motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01: «il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione») con la quale la Corte territoriale: - ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza della contestata recidiva qualificata e all'esclusione dei presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche; - ed ha determinato l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il reato di cui al capo A), a seguito della riqualificazione del fatto di cui al capo B. Tuttavia il ricorrente, piuttosto che censurare effettivamente l'iter argomentativo posto a sostegno della decisione, ha in realtà addotto elementi di fatto che - nella sua prospettazione - avrebbero dovuto condurre ad un diverso apprezzamento di merito, il che non è consentito in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

Peraltro, si tratta dei medesimi elementi già addotti con l'atto di appello, che sono stati qui reiterati senza confrontarsi con le ragioni per cui la Corte di appello li ha disattesi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), per vero con una motivazione congrua e logica (che ha indicato sia gli indici considerati dimostrativi dell'effettiva pericolosità dell'imputato, in ragione dei quali ha ritenuto la recidiva; ha dato conto del perché non ha ritenuto gli elementi addotti dalle difesa utili a sostenere né l'asserita resipiscenza del [OSCURATO:PERSONA] né la concessione delle circostanze attenuanti generiche; e ha a chiare lettere ./ ./ affermato di aver compiuto, per la continuazione, l'aumento minimo previsto dall'art. 81, ultimo comma, cod. pen.).2.

Nell'interesse di Kamal [OSCURATO:PERSONA] si è dedotto che i Giudici di merito non sarebbero pervenuti all'assoluzione del medesimo ricorrente dall'imputazione di resistenza a pubblico ufficiale, poiché non avrebbero preso in considerazione tutte le emergenze probatorie in forza delle quali - tenuto conto dei principi giurisprudenziali in materia di affermazione di responsabilità, di motivazione delle statuizioni del giudice e di elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale - avrebbe dovuto rendersi la chiesta statuizione liberatoria.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe disatteso, con argomentazioni non condivisibili, il motivo di appello sul punto; difatti, pur concordando con la difesa sull'estraneità del ricorrente alla prima frazione della condotta di resistenza in contestazione (la condotta di guida di Gregorio [OSCURATO:PERSONA]), ha ravvisato la responsabilità penale di Kamal [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla seconda fase (ossia quella successiva al blocco del veicolo in discorso) in virtù di quanto riportato nel verbale di arresto, laddove si è evidenziato che quest'ultimo imputato è stato bloccato all'interno della vettura e allorché gli operanti hanno inteso farlo scendere dal mezzo egli avrebbe opposto resistenza (spintonando il Brig.

PETILLO ed esercitando forza con le braccia per impedire ai militari di ammanettarlo).

Tuttavia, secondo la difesa, il ricorrente sin dall'udienza di convalida dell'arresto ha fornito una ricostruzione dell'accaduto veritiera, negando il proprio coinvolgimento nei reati a lui ascritti (evidenziando di non essere stato alla guida dell'autovettura, di aver casualmente incontrato il [OSCURATO:PERSONA] e di avere appreso solo quando quest'ultimo non si è fermato all'alt intimatogli della provenienza delittuosa dell'auto; nonché di essere rimasto in auto senza cercare di scappare e di resistere una volta terminata la fuga; ed anzi sarebbe stato trascinato a terra dai militari senza per l'appunto fuggire); la sua versione è stata confermata dal coimputato che, nella stessa udienza, lo ha scagionato; e in effetti Kamal [OSCURATO:PERSONA], nell'occorso, si trovava all'interno di un'autovettura circondata dalle forze dell'ordine.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile perché si limita a prospettare irritualmente un diverso svolgimento dei fatti, senza neppure addurre un travisamento della prova, rispetto alla ritenuta condotta violenta dell'imputato per opporsi al militare che cercava di ammanettarlo, che la Corte territoriale ha ricostruito alla luce delle risultanze del verbale di arresto (apprezzato conformemente alla legge processuale, procedendosi nelle forme del giudizio abbreviato) e mediante una motivazione chiara che ha ravvisato gli elementi costitutivi del reato nell'agire di Kamal [OSCURATO:PERSONA] appena richiamato.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., ciascuno dei ricorrenti deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modi?. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 aprile 2021 (dep. il 31 maggio 2021) la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto dal Procuratore generale distrettuale e da Gregorio [OSCURATO:PERSONA] e Kamal [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza emessa il 13 ottobre 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo all'esito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità del solo [OSCURATO:PERSONA] per il fatto contestato in concorso agli imputati al capo B) della rubrica (ivi qualificato come riciclaggio - art. 648-bis cod. pen. - e sussunto dal primo Giudice nella fattispecie di ricettazione - art. 648 cod. pen.) che ha riqualificato quale furto aggravato (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.); ha assolto Kamal [OSCURATO:PERSONA] dalla medesima imputazione in discorso; ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta agli imputati (in anni due, mesi quattro e giorni tredici di reclusione ed euro 1.067 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; in mesi sei di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]); ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità degli imputati in concorso per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) di cui al capo A) della rubrica e aveva ritenuto la recidiva loro rispettivamente contestata (ex art. 99, comma 4, al [OSCURATO:PERSONA]; ex art. 99, comma 2, all'[OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di Gregorio [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati tre motivi. 2.1.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 99 cod. pen. a cagione della mancata esclusione della recidiva in contestazione. 2.1.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. in ragione della mancata concessione, previa esclusione della recidiva, delle circostanze attenuanti generiche ovvero per la mancata concessione delle medesime circostanze con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti. 2.1.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 81 cod. pen. deducendo l'eccessivo aumento della pena per continuazione. 2.2. Nell'interesse di Kamal [OSCURATO:PERSONA] è stato formulato un solo motivo di ricorso, con il quale sono stati allegati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. I motivi prospettati nell'interesse di Gregorio [OSCURATO:PERSONA] devono essere trattati congiuntamente, atteso che - al di là dell'enunciazione del vizio dedotto - nel corpo di essi sono riportate le medesime allegazioni. Il ricorrente ha dedotto che con il gravame si erano mosse censure in relazione alla recidiva, all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e alla misura dell'aumento per continuazione, che la Corte territoriale avrebbe disatteso con una motivazione illogica e contraddittoria. La difesa, infatti, a sostegno di tutti e tre i motivi di ricorso, ha rappresentato che [OSCURATO:PERSONA] ha palesato un buon comportamento processuale (chiarendo i fatti e fornendo informazioni precise in ordine al furto della vettura de qua, all'udienza di convalida del suo arresto, e scagionando il coimputato); e durante la sottoposizione a misura cautelare (arresti domiciliari e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) ha rispettosamente osservato le prescrizioni imposte; ne conseguirebbe che egli ha palesato un profilo non allarmante ed anzi ha dimostrato di aver compreso la negatività del proprio gesto e l'intenzione di reinserirsi nel tessuto sociale: il che - in ossequio ai principi elaborati in tema di recidiva dalla giurisprudenza di legittimità - avrebbe dovuto deporre per un favorevole giudizio prognostico sul punto al fine dell'esclusione della recidiva, della concessione delle circostanze attenuanti generiche quantomeno con giudizio di equivalenza e del contenimento dell'aumento per continuazione. 1.1. Tutti i motivi sono inammissibili. La difesa, pur denunciando la violazione della legge penale, ha in realtà inteso muovere censure alla motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01: «il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione») con la quale la Corte territoriale: - ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza della contestata recidiva qualificata e all'esclusione dei presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche; - ed ha determinato l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il reato di cui al capo A), a seguito della riqualificazione del fatto di cui al capo B. Tuttavia il ricorrente, piuttosto che censurare effettivamente l'iter argomentativo posto a sostegno della decisione, ha in realtà addotto elementi di fatto che - nella sua prospettazione - avrebbero dovuto condurre ad un diverso apprezzamento di merito, il che non è consentito in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Peraltro, si tratta dei medesimi elementi già addotti con l'atto di appello, che sono stati qui reiterati senza confrontarsi con le ragioni per cui la Corte di appello li ha disattesi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), per vero con una motivazione congrua e logica (che ha indicato sia gli indici considerati dimostrativi dell'effettiva pericolosità dell'imputato, in ragione dei quali ha ritenuto la recidiva; ha dato conto del perché non ha ritenuto gli elementi addotti dalle difesa utili a sostenere né l'asserita resipiscenza del [OSCURATO:PERSONA] né la concessione delle circostanze attenuanti generiche; e ha a chiare lettere ./ ./ affermato di aver compiuto, per la continuazione, l'aumento minimo previsto dall'art. 81, ultimo comma, cod. pen.).2. Nell'interesse di Kamal [OSCURATO:PERSONA] si è dedotto che i Giudici di merito non sarebbero pervenuti all'assoluzione del medesimo ricorrente dall'imputazione di resistenza a pubblico ufficiale, poiché non avrebbero preso in considerazione tutte le emergenze probatorie in forza delle quali - tenuto conto dei principi giurisprudenziali in materia di affermazione di responsabilità, di motivazione delle statuizioni del giudice e di elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale - avrebbe dovuto rendersi la chiesta statuizione liberatoria. In particolare, la Corte territoriale avrebbe disatteso, con argomentazioni non condivisibili, il motivo di appello sul punto; difatti, pur concordando con la difesa sull'estraneità del ricorrente alla prima frazione della condotta di resistenza in contestazione (la condotta di guida di Gregorio [OSCURATO:PERSONA]), ha ravvisato la responsabilità penale di Kamal [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla seconda fase (ossia quella successiva al blocco del veicolo in discorso) in virtù di quanto riportato nel verbale di arresto, laddove si è evidenziato che quest'ultimo imputato è stato bloccato all'interno della vettura e allorché gli operanti hanno inteso farlo scendere dal mezzo egli avrebbe opposto resistenza (spintonando il Brig. PETILLO ed esercitando forza con le braccia per impedire ai militari di ammanettarlo). Tuttavia, secondo la difesa, il ricorrente sin dall'udienza di convalida dell'arresto ha fornito una ricostruzione dell'accaduto veritiera, negando il proprio coinvolgimento nei reati a lui ascritti (evidenziando di non essere stato alla guida dell'autovettura, di aver casualmente incontrato il [OSCURATO:PERSONA] e di avere appreso solo quando quest'ultimo non si è fermato all'alt intimatogli della provenienza delittuosa dell'auto; nonché di essere rimasto in auto senza cercare di scappare e di resistere una volta terminata la fuga; ed anzi sarebbe stato trascinato a terra dai militari senza per l'appunto fuggire); la sua versione è stata confermata dal coimputato che, nella stessa udienza, lo ha scagionato; e in effetti Kamal [OSCURATO:PERSONA], nell'occorso, si trovava all'interno di un'autovettura circondata dalle forze dell'ordine. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile perché si limita a prospettare irritualmente un diverso svolgimento dei fatti, senza neppure addurre un travisamento della prova, rispetto alla ritenuta condotta violenta dell'imputato per opporsi al militare che cercava di ammanettarlo, che la Corte territoriale ha ricostruito alla luce delle risultanze del verbale di arresto (apprezzato conformemente alla legge processuale, procedendosi nelle forme del giudizio abbreviato) e mediante una motivazione chiara che ha ravvisato gli elementi costitutivi del reato nell'agire di Kamal [OSCURATO:PERSONA] appena richiamato. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., ciascuno dei ricorrenti deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr
Decreto Cassazione n. 29336/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris