CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 13280/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 del Tribunale di Ivreaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoriascritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 06 ottobre 2025 il Tribunale di Ivrea, qualegiudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] perla restituzione in termini per impugnare la sentenza emessa in data 29 novembre2012 dal Tribunale di Roma, divenuta definitiva in data 11 giugno 2013,sostenendo essere assenti il verbale di vane ricerche e la notifica dell'estrattocontumaciale.Il Tribunale ha affermato che, in atti, sono presenti il decreto di irreperibilitàemesso il 24 aprile 2013 dal Tribunale di Roma, e l'attestazione dell'avvenutanotifica dell'estratto contumaciale al difensore domiciliatario ai sensi dell'art. 159cod. proc. pen., ed ha perciò respinto l'istanza, ritenendola non accoglibile.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il qualededuce la violazione della legge penale in relazione agli artt. 548 e 670 cod.proc. pen., e il vizio di motivazione.Il ricorso contestava l'assenza di un atto di notifica dell'avviso di depositocon l'estratto della sentenza contumaciale, e l'ordinanza motiva il rigettodell'istanza confondendo il provvedimento che dispone la notifica degli atti aisensi dell'art. 159 cod. proc. pen., appunto il decreto di irreperibilità, conl'effettiva esecuzione della notifica stessa. La notifica dell'avviso di deposito conl'estratto contumaciale era, all'epoca, un adempimento necessario per ladecorrenza dei termini per l'impugnazione, e la prova della effettuazione di talenotifica consiste esclusivamente nel verbale di notifica, mentre è del tuttoirrilevante la presenza di un'attestazione redatta da un funzionario di cancelleria.Il giudice dell'esecuzione, pertanto, ha omesso di effettuare il doverosocontrollo finalizzato ad accertare la legittimità della notifica, e il conseguentepassaggio in giudicato della sentenza, perché non ha rilevato l'illegittimità dellanotifica effettuata a mezzo fax, trattandosi di una modalità non consentita per lenotifiche dirette all'imputato, neppure quando effettuate al difensore quale suoconsegnatario, secondo il disposto dell'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.,vigente all'epoca. La notifica all'imputato così eseguita è affetta da nullitàassoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Diconseguenza, essa deve essere ritenuta come mai effettuata, e la declaratoria diesecutività della sentenza in questione deve essere revocata, essendo ancorapendenti i termini per la sua impugnazione.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospetta elementi difatto erronei ed argomentazioni in contrasto con principi giurisprudenzialiconsolidati, non sostenute da alcuna confutazione di questi ultimi.2. Il ricorso è errato laddove sostiene la mancanza di prova dell'avvenutanotifica dell'estratto contumaciale della sentenza in questione, medianteconsegna al difensore domiciliatario ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen.L'ordinanza dà atto che l'effettuazione di tale notifica è provata dalla«attestazione a firma del funzionario giudiziale … dell'avvenuta notificadell'estratto contumaciale della sentenza n. 20666/2012 … effettuata a mezzofax all'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di domiciliatario dell'imputato CacurriMariglen, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. ...». Tale attestazione fa provafino a querela di falso, e il ricorrente non ne contesta la veridicità, ma sostieneche «il riferimento all'attestazione del funzionario giudiziario è tautologico econtraddittorio», e che «la prova dell'esecuzione di una notifica è costituitaunicamente dalla relata di notificazione dell'ufficiale giudiziario o dall'avviso diricevimento della raccomandata».Le affermazioni del ricorrente sono generiche, non spiegando egli per qualeragione il riferimento all'attestazione del funzionario, relativa esplicitamente allanotifica dell'estratto contumaciale della sentenza, sarebbe tautologico econtraddittorio, e sono manifestamente errate, non potendo rinvenirsi alcunarelata di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario o alcun avviso di ricezione diuna raccomandata quando, come ricordato nel ricorso stesso, la notifica èavvenuta a mezzo fax. L'uso del fax per la notifica di atti comporta che latrasmissione venga effettuata direttamente dal funzionario di cancelleria, il qualesenza che possa essere emessa o rilasciata alcuna formale ricevuta. QuestaCorte ha stabilito, infatti, che «Ai fini del perfezionamento della notificazione amezzo fax di atti destinati all'imputato o altra parte privata, non è necessaria laconferma della avvenuta ricezione da parte del destinatario, ma è sufficientel'attestazione, apposta in calce all'atto dal cancelliere trasmittente, dell'avvenutoinvio del testo originale, la cui mancanza, peraltro, costituisce mera irregolarità»(Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep. 2016, Rv. 266571; Sez. F, n. 53570 del11/09/2014, Rv. 261543).L'ordinanza impugnata si è, pertanto, conformata alle norme di legge vigentiall'epoca e al sopra indicato principio in tema di prova delle notificazioni, nelritenere regolarmente effettuata la notifica dell'estratto contumacialeall'imputato, nelle forme previste dall'art. 159 cod. proc. pen.3. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché in contrasto con unprincipio giurisprudenziale consolidato, anche laddove sostiene la nullità dellanotifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza in questione,perché effettuata a mezzo fax, in violazione del disposto dell'art. 148, comma 2-bis cod. proc. pen., vigente all'epoca, che consentiva l'utilizzo di «mezzi tecniciidonei» solo per le notifiche ai difensori, ma non agli imputati.Questa Corte ha indicato da tempo, infatti, la corretta interpretazione dellapredetta norma, stabilendo che «La notificazione di un atto all'imputato o adaltra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi medianteconsegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei anorma dell'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 284521 del28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121). Le notifiche all'imputato dichiaratoirreperibile devono essere effettuate «mediante consegna di copia al difensore»,secondo il disposto dell'art. 159 cod. proc. pen.: si verte, pertanto, nell'ipotesiprevista dalla sentenza sopra citata, in cui l'atto, benché diretto all'imputato,deve essere consegnato al suo difensore, ipotesi che consente l'impiego del fax.L'asserita nullità della notifica dedotta dal ricorrente, pertanto, è del tuttoinsussistente.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere dichiarato inammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte«abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delleammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]