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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40653/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; Ritenuto che i due motivi di ricorso, attinenti a pretesi vizi motivazionali e violazioni di legge in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, si esauriscono in generici assunti, versati in fatto e reiterativi di doglianze già esaminate dalla Corte di appello; Osservato, inoltre, quanto al secondo motivo, che il giudice di merito ha giustificato in modo adeguato e non illogico l'esercizio del potere discrezionale gli l'ordinamento gli riconosce nella determinazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 03/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; Ritenuto che i due motivi di ricorso, attinenti a pretesi vizi motivazionali e violazioni di legge in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, si esauriscono in generici assunti, versati in fatto e reiterativi di doglianze già esaminate dalla Corte di appello; Osservato, inoltre, quanto al secondo motivo, che il giudice di merito ha giustificato in modo adeguato e non illogico l'esercizio del potere discrezionale gli l'ordinamento gli riconosce nella determinazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/1