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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 17777/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Luciano ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro in data 19/6/2023, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Paola di condanna per il reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002, con l'aggravante di aver conseguito il beneficio in conseguenza della falsa dichiarazione (in Paola il 12/1/2016); ritenuto che il ricorrente, con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ha sostanzialmente riproposto il motivo di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito già operato una valutazione complessiva della condotta, evidenziando come i dati della certificazione ISEE provenissero anche dalle autocertificazioni dell'interessato, essi replicando sostanzialmente la falsa rappresentazione reddituale, ritenuto l'elemento soggettivo anche alla stregua dell'elevato scostamento tra i redditi dichiarati (euro 5.467,60) e quelli percepiti (euro 15.118,21); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 97 g/alvo ' ‘

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Luciano ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro in data 19/6/2023, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Paola di condanna per il reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002, con l'aggravante di aver conseguito il beneficio in conseguenza della falsa dichiarazione (in Paola il 12/1/2016); ritenuto che il ricorrente, con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ha sostanzialmente riproposto il motivo di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito già operato una valutazione complessiva della condotta, evidenziando come i dati della certificazione ISEE provenissero anche dalle autocertificazioni dell'interessato, essi replicando sostanzialmente la falsa rappresentazione reddituale, ritenuto l'elemento soggettivo anche alla stregua dell'elevato scostamento tra i redditi dichiarati (euro 5.467,60) e quelli percepiti (euro 15.118,21); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 97 g/alvo ' ‘
Sentenza Cassazione n. 17777/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris