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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05385/2024

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NZA sul ricorso iscritto al n.28438/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] B TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 148/2020 depositata il22/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] i fratelli Alfonso e Massimo, nonché la società [OSCURATO:PERSONA] s r.l. per chiedere l’accertamento del suo diritto a percepire la quota di 1/3 dei canoni di locazione del complesso immobiliare sito in Casalnuovo dal 29.12.2014 alla domanda, oltre ai canoni a scadere.

L’attrice espose di essere comproprietaria, unitamente ai fratelli, di detto complesso immobiliare, in cui la società [OSCURATO:PERSONA] s r.l. esercitava l’attività commerciale e di cui era stata socia fino al 29.12.2014, data in cui aveva ceduto la propria quota ai fratelli.

Il complesso, costituito da un locale ad uso commerciale, con annesso locale ad uso deposito, da un box e da un locale cabina ad uso scoperto, veniva utilizzato falla società in assenza di un regolamento contrattuale, fatta eccezione per il locale cabina concesso in comodato.

Nel contraddittorio con i convenuti, il Tribunale dispose il mutamento del rito da ordinario al rito speciale in tema di locazioni.Con memoria ex art.426 c.p.c., l’attrice, replicando all’eccezione di indeterminatezza della domanda, per quel che rileva in questa sede, precisò che la domanda era stata proposta anche ai sensi dell’art.1102 c.c., per lesione del suo diritto di comproprietaria.

Il Tribunale rigettò la domanda.

A fondamento della propria decisione, ritenne chetra i fratelli Pallante e la società era stato concluso un contratto di comodato d’uso riguardante l’intero complesso immobiliare, pur non essendo consacrato in un atto scritto, fatta eccezione per il locale ad uso cabina; osservò che l’atto per notar Pulcini del 29.12.2014, con il quale l’attrice aveva cedutola propria quota societaria, regolava solo i rapporti sociali con la Pallante ed era ininfluente in relazione al contratto di comodato concluso tra i soci e la società.

Osservò che per recedere dal contratto di comodato occorreva il consenso della maggioranza dei concedenti (trattandosi di atto di ordinaria amministrazione), non bastando la volontà della sola attrice.

Il Tribunale ritenne inammissibile la domanda formulata ai sensi dell’art.1102 nella memoria integrativa c.c., perché tutto nuova rispetto al thema decidendum.

La Corte d’appello confermò la decisione di primo grado, osservando, per quel che rileva in questa sede, l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per lesione del diritto di comproprietà, ai sensi dell’art.1102 c.c. perché contenuta per la prima volta nella memoria integrativa depositata all’esito della trasformazione del rito e quindi totalmente nuova.

Per la cassazione della sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.

Alfonso e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.112 e 113 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c. p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per l’errata qualificazione giuridica della domanda.

La ricorrente rileva che, in seguito al mutamento del rito, ai sensi dell’art.426 c.c., aveva depositato memoria integrativa in cui avrebbe fatto espresso riferimento alla violazione dell’art.1102 c.c., deducendo la sua qualità di comproprietaria, alla quale sarebbe stato impedito di servirsi della cosa comune da parte degli altri comproprietari.

La Corte d’appello avrebbe quindi errato nel qualificare la domanda come occupazione sine tituloproposta nei confronti della società, senza considerare che nell’atto integrativo ex art.426 c.p.c. avrebbe chiesto non solo la condanna della società ma anche dei comunisti; in particolare, la ricorrente avrebbe richiamato diversi precedenti giurisprudenziali in tema di comunione, tra cui Cass. Civ., Sez.

II, 5.9.2013, n.20294, che prevede il diritto del comproprietario escluso dal godimento del bene di vedersi corrispondere dai comproprietari i frutti civili, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune.

La modifica della domanda– ad avviso della ricorrente - era ammissibile in quanto identica sarebbe la vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato che nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art.447 bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art.426 c.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in dipendenza dalle difese svolte da controparte (Cassazione civile sez.

III, 26/05/2023, n.14779; Cassazione civile sez.

VI, 19/02/2019, n.4771).

Da tale principio di diritto affermato in relazione a rapporti di locazione,ma estensibile in generale a tutte le fattispecie regolate dal rito del lavoro,si trae la conclusione che con la memoria di cui all’art.426 cpc è consentita la precisazione e modificazione delledomande.

Il problema si sposta allora sul fronte della differenza tra emendatio libelli e mutatio libelli.

In proposito, le sezioni unite, con la sentenza n. 12310/2015 hanno affermato che la modificazione della domanda, ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.

Il citato principio di diritto, esplicitato in relazione alle domande proposte all’udienza ex art.183 c.p.c., va estes o anche ai riti speciali, e, nel caso di specie, al rito del lavoro che ha regolato il caso in esame.

Così individuato il panorama giurisprudenziale attinente alla fattispecie, appare evidente che la Corte d’Appello si è discostata dai citati principi laddove, concordando col primo giudice, ha ritenuto che la domanda ai sensi dell’art.1102 c.c., fosse inammissibile perché proposta per la prima volta nella memoria integrativa, depositata all’esito della trasformazione del rito, e perché essa veicolava una domanda totalmente nuova rispetto al thema decidendumoriginario.

La Corte d’Appello avrebbe dovuto porsi dapprima il problema di accertare se il bene della vita richiesto dalla attrice nell’atto introduttivo e nella memoria integrativa ex art. 426 cpc fosse il medesimo(cioè una pretesa economica legata al mancato godimento del bene comune , di cui si sopportava solo il carico tributario pro quota).

Quindi, in caso di risposta positiva al quesito, avrebbe dovuto verificare la applicabilità della regola affermata dalle sezioni unite in tema di modificazione della domanda con riferimento anche alla memoriaex art. 426 cpc .

Il problema che pone il ricorso , invero, non è quello della qualificazione della domanda, che certamente compete al giudice di merito, ma l’errore di diritto nel considerare nuova una domanda senzaconfrontarsi con l’orientamento delle sezioni unite espresso con la citata sentenza del 2015 .

Del resto, la questione dell’identità del bene della vita richiesto e della violazione dei principi che regolano l’usodella cosa comune era stata riproposta alla Corte d’Appello nel primomotivo di gravame (che il ricorso trascrive a pag. 26 e 27 ) in cuiè costante il riferimento al diritto al pari uso della cosa comune e agli impedimenti frapposti dagli altri partecipanti: la questione quindi meritava una risposta adeguata e giuridicamente in linea con la giurisprudenzadi questa Corte .

La sentenza impugnata vapertanto cassata rendendosi necessario un nuovo esame sulla scorta dei citati principi.

Il giudice di rinvio –che si individua nella Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione - regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso iscritto al n.28438/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] B TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 148/2020 depositata il22/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] i fratelli Alfonso e Massimo, nonché la società [OSCURATO:PERSONA] s r.l. per chiedere l’accertamento del suo diritto a percepire la quota di 1/3 dei canoni di locazione del complesso immobiliare sito in Casalnuovo dal 29.12.2014 alla domanda, oltre ai canoni a scadere. L’attrice espose di essere comproprietaria, unitamente ai fratelli, di detto complesso immobiliare, in cui la società [OSCURATO:PERSONA] s r.l. esercitava l’attività commerciale e di cui era stata socia fino al 29.12.2014, data in cui aveva ceduto la propria quota ai fratelli. Il complesso, costituito da un locale ad uso commerciale, con annesso locale ad uso deposito, da un box e da un locale cabina ad uso scoperto, veniva utilizzato falla società in assenza di un regolamento contrattuale, fatta eccezione per il locale cabina concesso in comodato. Nel contraddittorio con i convenuti, il Tribunale dispose il mutamento del rito da ordinario al rito speciale in tema di locazioni.Con memoria ex art.426 c.p.c., l’attrice, replicando all’eccezione di indeterminatezza della domanda, per quel che rileva in questa sede, precisò che la domanda era stata proposta anche ai sensi dell’art.1102 c.c., per lesione del suo diritto di comproprietaria. Il Tribunale rigettò la domanda. A fondamento della propria decisione, ritenne chetra i fratelli Pallante e la società era stato concluso un contratto di comodato d’uso riguardante l’intero complesso immobiliare, pur non essendo consacrato in un atto scritto, fatta eccezione per il locale ad uso cabina; osservò che l’atto per notar Pulcini del 29.12.2014, con il quale l’attrice aveva cedutola propria quota societaria, regolava solo i rapporti sociali con la Pallante ed era ininfluente in relazione al contratto di comodato concluso tra i soci e la società. Osservò che per recedere dal contratto di comodato occorreva il consenso della maggioranza dei concedenti (trattandosi di atto di ordinaria amministrazione), non bastando la volontà della sola attrice. Il Tribunale ritenne inammissibile la domanda formulata ai sensi dell’art.1102 nella memoria integrativa c.c., perché tutto nuova rispetto al thema decidendum. La Corte d’appello confermò la decisione di primo grado, osservando, per quel che rileva in questa sede, l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per lesione del diritto di comproprietà, ai sensi dell’art.1102 c.c. perché contenuta per la prima volta nella memoria integrativa depositata all’esito della trasformazione del rito e quindi totalmente nuova. Per la cassazione della sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo. Alfonso e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.112 e 113 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c. p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per l’errata qualificazione giuridica della domanda. La ricorrente rileva che, in seguito al mutamento del rito, ai sensi dell’art.426 c.c., aveva depositato memoria integrativa in cui avrebbe fatto espresso riferimento alla violazione dell’art.1102 c.c., deducendo la sua qualità di comproprietaria, alla quale sarebbe stato impedito di servirsi della cosa comune da parte degli altri comproprietari. La Corte d’appello avrebbe quindi errato nel qualificare la domanda come occupazione sine tituloproposta nei confronti della società, senza considerare che nell’atto integrativo ex art.426 c.p.c. avrebbe chiesto non solo la condanna della società ma anche dei comunisti; in particolare, la ricorrente avrebbe richiamato diversi precedenti giurisprudenziali in tema di comunione, tra cui Cass. Civ., Sez. II, 5.9.2013, n.20294, che prevede il diritto del comproprietario escluso dal godimento del bene di vedersi corrispondere dai comproprietari i frutti civili, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune. La modifica della domanda– ad avviso della ricorrente - era ammissibile in quanto identica sarebbe la vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Il motivo è fondato. Questa Corte ha affermato che nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art.447 bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art.426 c.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in dipendenza dalle difese svolte da controparte (Cassazione civile sez. III, 26/05/2023, n.14779; Cassazione civile sez. VI, 19/02/2019, n.4771). Da tale principio di diritto affermato in relazione a rapporti di locazione,ma estensibile in generale a tutte le fattispecie regolate dal rito del lavoro,si trae la conclusione che con la memoria di cui all’art.426 cpc è consentita la precisazione e modificazione delledomande. Il problema si sposta allora sul fronte della differenza tra emendatio libelli e mutatio libelli. In proposito, le sezioni unite, con la sentenza n. 12310/2015 hanno affermato che la modificazione della domanda, ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Il citato principio di diritto, esplicitato in relazione alle domande proposte all’udienza ex art.183 c.p.c., va estes o anche ai riti speciali, e, nel caso di specie, al rito del lavoro che ha regolato il caso in esame. Così individuato il panorama giurisprudenziale attinente alla fattispecie, appare evidente che la Corte d’Appello si è discostata dai citati principi laddove, concordando col primo giudice, ha ritenuto che la domanda ai sensi dell’art.1102 c.c., fosse inammissibile perché proposta per la prima volta nella memoria integrativa, depositata all’esito della trasformazione del rito, e perché essa veicolava una domanda totalmente nuova rispetto al thema decidendumoriginario. La Corte d’Appello avrebbe dovuto porsi dapprima il problema di accertare se il bene della vita richiesto dalla attrice nell’atto introduttivo e nella memoria integrativa ex art. 426 cpc fosse il medesimo(cioè una pretesa economica legata al mancato godimento del bene comune , di cui si sopportava solo il carico tributario pro quota). Quindi, in caso di risposta positiva al quesito, avrebbe dovuto verificare la applicabilità della regola affermata dalle sezioni unite in tema di modificazione della domanda con riferimento anche alla memoriaex art. 426 cpc . Il problema che pone il ricorso , invero, non è quello della qualificazione della domanda, che certamente compete al giudice di merito, ma l’errore di diritto nel considerare nuova una domanda senzaconfrontarsi con l’orientamento delle sezioni unite espresso con la citata sentenza del 2015 . Del resto, la questione dell’identità del bene della vita richiesto e della violazione dei principi che regolano l’usodella cosa comune era stata riproposta alla Corte d’Appello nel primomotivo di gravame (che il ricorso trascrive a pag. 26 e 27 ) in cuiè costante il riferimento al diritto al pari uso della cosa comune e agli impedimenti frapposti dagli altri partecipanti: la questione quindi meritava una risposta adeguata e giuridicamente in linea con la giurisprudenzadi questa Corte . La sentenza impugnata vapertanto cassata rendendosi necessario un nuovo esame sulla scorta dei citati principi. Il giudice di rinvio –che si individua nella Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione - regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinv
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