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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 1976

Cassazione n. 13480/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono tutti inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], definita ai sensi dell'art. 599 bis cpp, giacchè, a differenza di quanto infondatamente sostenuto nel ricorso, la proposta di concordato, validata dalla Corte del merito, conteneva la espressa rinunzia ai motivi di ricorso diversi da quelli sulla pena :il parere positivo reso dalla Procura generale il 16 giugno 2025 risultava infatti condizionato alla detta rinunzia, che il difensore ha prontamente manifestato con la pec inviata in pari data (con la quale ha veicolato alla Corte territoriale il patto posto alla base delle conclusioni formalizzate alla udienza del 30/6/2025), il tutto in piena corrispondenza alla procura speciale conferitagli (che prevedendo la possibilità di proporre il concordato, dava anche necessariamente conto, per le connotazioni costitutive del relativo istituto, della possibilità per il procuratore di rinunziare ai motivi diversi da quelli inerenti alla pena); alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché le censure svolte dai due ricorsi replicano temi già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, estranee ad effettivi travisamenti oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla concorrente configurabilità di entrambe le ipotesi di reato ascritte ai due ricorrenti ex artt. 336 e 337 cp ( motivo unico [OSCURATO:PERSONA] e terzo motivo [OSCURATO:PERSONA]), alla sussistenza degli estremi costituitivi dei reati contestati anche con riguardo al reato di danneggiamento ( primi due motivi addotti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]), alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 61 n. 2 cp e alla conferma della recidiva ( ultimi due motivi ricorso [OSCURATO:PERSONA]); rilevato che all'inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono tutti inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], definita ai sensi dell'art. 599 bis cpp, giacchè, a differenza di quanto infondatamente sostenuto nel ricorso, la proposta di concordato, validata dalla Corte del merito, conteneva la espressa rinunzia ai motivi di ricorso diversi da quelli sulla pena :il parere positivo reso dalla Procura generale il 16 giugno 2025 risultava infatti condizionato alla detta rinunzia, che il difensore ha prontamente manifestato con la pec inviata in pari data (con la quale ha veicolato alla Corte territoriale il patto posto alla base delle conclusioni formalizzate alla udienza del 30/6/2025), il tutto in piena corrispondenza alla procura speciale conferitagli (che prevedendo la possibilità di proporre il concordato, dava anche necessariamente conto, per le connotazioni costitutive del relativo istituto, della possibilità per il procuratore di rinunziare ai motivi diversi da quelli inerenti alla pena); alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché le censure svolte dai due ricorsi replicano temi già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, estranee ad effettivi travisamenti oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla concorrente configurabilità di entrambe le ipotesi di reato ascritte ai due ricorrenti ex artt. 336 e 337 cp ( motivo unico [OSCURATO:PERSONA] e terzo motivo [OSCURATO:PERSONA]), alla sussistenza degli estremi costituitivi dei reati contestati anche con riguardo al reato di danneggiamento ( primi due motivi addotti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]), alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 61 n. 2 cp e alla conferma della recidiva ( ultimi due motivi ricorso [OSCURATO:PERSONA]); rilevato che all'inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
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