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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 1962

Cassazione n. 37407/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2019 del TRIBUNALE di GORIZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il Proc.

Gen. conclude pq l'annullamento con rinvio al giudice civile della sentenza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni e nota spese associandosi al PG. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 febbraio 2019 il Tribunale di Gorizia ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro ascritti (di cui agli artt. 595, comma 1 e 3, cod. pen. 13 Legge n. 47 del 1948, la prima, nonché artt. 57 e 13 Legge n. 47 del 1948 il secondo) perché il fatto non sussiste.

1.1. La contestazione attiene all'articolo di stampa, a firma della Tonero, apparso sul quotidiano II Piccolo n. 254 del 27 ottobre 2012, nella sezione [OSCURATO:PERSONA], con titolo "soffocato dai debiti l'[OSCURATO:PERSONA] chiude", secondo la tesi di accusa di contenuto offensivo della reputazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], alla quale, in sostanza, l'articolo attribuiva il fatto determinato di aver causato la chiusura del noto albergo triestino a causa di un'appropriazione indebita di liquidità (indicata nell'articolo come pari a tre milioni di euro), denunciata a carico della Vogrich da parte del Daneu, notizia non veritiera, posto che a fronte della denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] il 23 febbraio 2010 (per appropriazione di euro 1.800.000,00), mai era stato iniziato alcun procedimento (indicato nell'articolo come trasferito al Tribunale di Udine senza successivi esiti) perché quello recante il n. 3298/2011/21 presso la Procura della Repubblica di Udine era stato archiviato con decreto del 7 giugno 2013.

Inoltre, si sottolinea che rispetto all'appropriazione si accertava che parte lesa era la società Iniziative giuliane s.r.l. di cui la Vogrich era socio unico e non il querelante, diversamente da quanto la notizia di stampa, riportata nell'articolo citato, induceva a ritenere.

1.2. Il Tribunale, dopo aver ricostruito gli articolati rapporti economici e personali tra le parti, ha valorizzato, ai fini della pronuncia assolutoria, il dato fattuale secondo il quale l'articolo dava soltanto atto delle dichiarazioni del Daneu, riferendosi a fatti realmente verificatisi che, secondo il contenuto della denuncia sporta dal predetto, sarebbero state da attribuirsi alla sfera di disposizione della parte civile, anche nell'ambito difficile situazione in cui versava la società Daneu s.r.I., al 45 % partecipata dalla stessa Vogrich.

L'articolo, in definitiva, dava atto dell'accusa rivolta dal Daneu alla Vogrich di essersi appropriata di somme a lui spettanti (indicate nell'articolo come pari a tre milioni di euro) che, se avesse avuto a sua disposizione al momento della cessione della [OSCURATO:SOCIETA]. e della successiva gestione dell'albergo da parte della Laris s.r.I., gli avrebbero consentito di fare fronte alle sue obbligazioni, con riferimento al pagamento dei canoni di locazione finanziaria.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, agli effetti civili, la persona offesa denunciando due vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 595, 596, 596-bis cod. pen.

La motivazione censurata giunge alla pronuncia assolutoria valorizzando la verità dei fatti narrati dalla giornalista.

Ciò, peraltro, senza riportare, nella sentenza, il contenuto integrale dell'articolo.

Invece, si omette di considerare che mai, diversamente da quanto riportato nell'articolo in questione, un procedimento era stato incardinato presso il Tribunale di Udine ove, secondo l'articolo medesimo, si sarebbe "incagliato".

Tanto che, nel 2013, quello avviato contro la Vogrich era stato archiviato.

L'informazione, dunque, non vera, era quanto meno incompleta e, comunque, diretta a far apparire come esistente il reato di truffa ipotizzato a carico del legale, a seguito della denuncia di Daneu, per il quale invece, era intervenuta archiviazione.

Si trascura, inoltre, che quest'ultimo ha riportato condanna per frode fiscale, per oltre 900.000,00 euro, frutto della distrazione dal predetto commessa, vera causa del fallimento del noto albergo del quale si parla nell'articolo incriminato.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, la ricorrente valorizza il mancato contatto, preventivo, da parte della giornalista e del direttore responsabile, con la persona offesa, precedente alla pubblicazione onde raccogliere le sue dichiarazioni sulla denuncia di cui sarebbe stata data notizia, pur trattandosi di avvocato che esercita nel foro di Trieste e persona particolarmente conosciuta.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione relativamente al descritto "insabbiamento" della denuncia proposta da [OSCURATO:PERSONA] con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] indicata, in tale esposto, come causa del fallimento dell'albergo del predetto Daneu.3.

Il difensore, Avv.

P. Fornasaro de Manzini, ha chiesto la trattazione orale, ex art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44.

3.1. Il Procuratore generale, all'esito della discussione, ha concluso chiedendo l'annullamento della pronuncia impugnata, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.

3.2. Il difensore della parte civile ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese.

3.3. Il difensore degli imputati ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1.Si pone, in premessa, la necessità di delineare l'ambito di operatività della scriminante del diritto di cronaca, in relazione alla verità dei fatti narrati e alla natura della fonte dalla quale questi provengono.

La giurisprudenza di questa Corte si esprime, ormai in termini consolidati, in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, individuati in quello sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato.

In questa prospettiva, è stato fissato anche il parametro dell'attualità della notizia.

Questo va inteso nel senso che una delle ragioni fondanti dell'esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva dell'altrui reputazione viene individuata proprio nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico e, quindi, nell'attitudine dell'informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (ex multís, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789; Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, [OSCURATO:PERSONA] non mass.).

Tale indirizzo risulta conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'incriminazione della diffamazione, intesa quale interferenza rispetto alla libertà di espressione, si pone in contrasto con l'art. 10 della Carta EDU, a meno che non sia "prescritta dalla legge", non persegua uno o più degli obiettivi legittimi, ex art. 10 par. 2 e non sia "necessaria in una società democratica".

In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, ha sviluppato il principio della verità del fatto narrato, in base al quale è giustificabile (per il diritto interno scriminata) la divulgazione lesiva dell'onore e reputazione, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e quelle contenenti giudizi di valore (cfr.

CEDU, Mengi vs.

Turkey, del 27 febbraio 2013, in tema di diritto di critica e diritto di cronaca, che evidenzia come lo scritto si debba basare su un nucleo fattuale, veritiero e controllabile, sufficiente per poter trarre il giudizio di valore; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio negativo è gratuito, cioè ingiustificato, quindi diffamatorio). 1.2.Ciò posto va esaminato il rapporto tra verità del fatto, integrante il presupposto dell'articolo incriminato, in relazione al quale è stata ritenuta la riconducibilità all'esercizio del diritto di cronaca e la configurabilità di detta scriminante, dal momento che l'esimente in parola richiede la verità del fatto narrato.

Peraltro, va rilevato che la pronuncia di secondo grado ha escluso, comunque, il carattere, in sé, diffamatorio delle notizie riportate nell'articolo di cronaca oggetto di imputazione, considerando questo non in grado di ledere l'onore e la reputazione dell'odierna ricorrente.

Il diritto di cronaca, che si concretizza nella narrazione di fatti va, invero, limitato ai casi di oggettiva esistenza di quello assunto a base della notizia divulgata, quale elemento essenziale ai fini del corretto esercizio del diritto, salve eccezioni e limiti che riguardano la putatività dell'esimente (Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628; Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, Rv. 228900; Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi, Rv. 236524; Sez. 1, n. 35646 del 04/07/2008, Morrione, Rv. 240676, in mot.).

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante in riguardo al fatto diffamatorio, a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera, nel senso che questa deve essere riportata in modo completo (Sez. 5, n. 44024 del 04/11/2010, Biondani, Rv. 249126; Sez. 5 n. 31392 del 1/07/2008, Alberti, Rv. 241182).

In tal caso, ove la notizia dal contenuto diffamatorio presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione, il diritto di cronaca prevale anche sul rispetto dell'altrui reputazione (Sez. 5, n. 4009 del 16/12/2004, dep. 2005, Scalfari ed altro, Rv. 230719).

Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, poi, l'esimente (putativa) del diritto di cronaca giudiziaria può essere invocata, in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia provveduto, comunque, a verificare i fatti narrati, ma quando abbia, altresì, offerto prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità di detti fatti (ex multis, Sez. 5, n. 27106 del 09/04/2010, Colina, Rv. 248032; Sez. 5, n. 12024 del 31/03/1999, Liberatore, Rv. 215037; Sez. 1, n. 2173 del 14/12/1993, dep. 1994, Festa, Rv. 196413).

Si è, dunque, reputata configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto al descritto onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l'affidamento, in buona fede, sulla fonte.

Seguendo tale solco interpretativo, si è reputata lecita la cronaca giudiziaria quando diffonda la notizia di un provvedimento giudiziario, mentre non lo è stata ritenuta, dinanzi ad informazioni da esso desumibili, utilizzate per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive, giacché, in tal caso, il giornalista deve assumersi, direttamente, l'onere di verificare le notizie, senza limitarsi a richiamare il provvedimento, quale unica fonte di informazione e di legittimazione dei fatti riferiti (Sez. 5, n. 15643 del 11/03/2005, Scalfari, Rv. 232134).

Infatti, l'erronea convinzione, circa la rispondenza al vero del fatto riferito, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può comportare l'applicazione della scriminante del diritto di cronaca (sotto il profilo putativo) quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, anche compulsando la fonte originaria; ne consegue che, nell'ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa esser ritenuta verosimile, per le qualità personali dell'informatore) il giornalista che intenda, comunque, pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità (Sez. 5, n. 31957 del 22/06/2001, Panerai, Rv. 219638). 1.3.A fronte del delineato consolidato quadro interpretativo, cui il Collegio intende dare continuità, la censura oppone il dato dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale avviato a carico della ricorrente, nel 2013, traendo da detta conclusione la circostanza della non veridicità della notizia divulgata, in quanto incompleta e, comunque, diretta a far apparire come esistente il reato di truffa ipotizzato a carico del legale, l'avvocato odierno ricorrente, fatto per il quale, invece, era intervenuta archiviazione.

Sul punto, però, si osserva che la censura non è specifica e, dunque, inammissibile.

E' noto infatti, che l'esito successivo del procedimento, diversamente da quanto sottolineato dalla ricorrente, non può, in sé, inibire l'operatività della scriminante quanto meno nella forma putativa.

Ciò tenuto conto, per il caso al vaglio, della data dell'articolo (2012), precedente all'intervenuta archiviazione e pubblicato nella pendenza del procedimento avviato per effetto della denuncia querela del Daneu, il cui esito (nella specie favorevole alla denunciata) dunque, non poteva ancora essere noto dall'articolista.

In relazione, specificamente, alla cronaca giudiziaria è stato, infatti, affermato in sede di legittimità, con un ragionamento che va condiviso senz'altro, quanto al requisito della completezza degli accertamenti e, dunque, della verità della notizia, che il giornalista è tenuto a dare atto della verità quale appare, al momento in cui scrive l'articolo (Sez. 5, n. 15986 del 4/03/2005, Ambrosetti, Rv. 232131; Sez. 1, n. 36244 del 8/07/2004, Calabrese, Rv. 229841).

Con la conseguenza che se la verità processuale si atteggia diversamente nel corso dei successivi sviluppi, relativi ad indagini, istruttoria dibattimentale o a seguito della pronunzia di provvedimenti, tali eventi, solo se precedenti alla stesura dell'articolo non possono essere ignorati dal cronista, ai fini della completezza dell'informazione.

Tuttavia, l'aggiornamento della verifica di fondatezza deve essere attuale, rispetto al momento della diffusione della notizia, in ragione del non prevedibile percorso procedimentale della vicenda.

Anche se va sottolineato che ove il giornalista riporti una notizia tratta da un procedimento penale risalente nel tempo, questi è tenuto a verificarne gli esiti giudiziali, onde accertare se la stessa si sia poi rivelata priva di fondamento, tanto da comportare l'assoluzione dell'accusato.

A ciò si aggiunga che dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge : -l'accertata esistenza di denuncia-querela sporta dal Daneu nei confronti dell'odierna parte lesa, il 23 febbraio 2010, dunque prima della pubblicazione dell'articolo incriminato, per truffa ed appropriazione di liquidità; -l'accertata iscrizione di un procedimento a carico della ricorrente (trasferito dalla Procura della Repubblica di Trieste a quella di Udine) concluso con archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, soltanto il 16 aprile 2013; -l'avvenuta comunicazione, con l'articolo in questione, della notizia (vera) relativa all'intervenuta chiusura del noto albergo della città di Trieste a causa del mancato pagamento dei canoni di leasing dovuti alla [OSCURATO:SOCIETA]. di particolare interesse pubblico alla divulgazione considerato il prestigio raggiunto, nel tempo, dall'attività commerciale oggetto della notizia della stessa.

La pronuncia censurata, poi, rende conto degli articolati e travagliati rapporti economico — finanziari emersi tra le parti e risalenti ad epoca senz'altro antecedente all'articolo in questione.

Sicché, a fronte di detti dati e considerato che il Tribunale sottolinea come l'articolo, in sostanza, si sia limitato a dare conto del contenuto dell'indicata denuncia-querela, appare del tutto irrilevante —e, comunque, non verificabile in sede di legittimità — la circostanza di fatto, riportata nel ricorso, relativa alla condanna per frode fiscale che si assume riportata dal Daneu ed indicata come vera causa della chiusura del noto esercizio alberghiero.

1.4. Ciò premesso, ai fini della sussistenza del reato contestato ad entrambi gli imputati, risulta non decisivo quanto affermato dalla ricorrente, soltanto in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, circa il mancato spazio, riservato alla persona offesa, sia dalla giornalista che dal direttore responsabile, onde raccogliere le sue dichiarazioni di replica all'oggetto della denuncia che si sarebbe pubblicata. 2.11 secondo motivo è inammissibile.

Contro le sentenze pronunciate in grado di appello in relazione a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può, invero, essere proposto soltanto per í motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (così l'art. 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 11 del 2018, coerente con il disposto dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., quanto allo specifico mezzo di impugnazione del ricorso per cassazione).

Sicché il vizio prospettato non è ammissibile.

3. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2019 del TRIBUNALE di GORIZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il Proc. Gen. conclude pq l'annullamento con rinvio al giudice civile della sentenza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni e nota spese associandosi al PG. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 febbraio 2019 il Tribunale di Gorizia ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro ascritti (di cui agli artt. 595, comma 1 e 3, cod. pen. 13 Legge n. 47 del 1948, la prima, nonché artt. 57 e 13 Legge n. 47 del 1948 il secondo) perché il fatto non sussiste. 1.1. La contestazione attiene all'articolo di stampa, a firma della Tonero, apparso sul quotidiano II Piccolo n. 254 del 27 ottobre 2012, nella sezione [OSCURATO:PERSONA], con titolo "soffocato dai debiti l'[OSCURATO:PERSONA] chiude", secondo la tesi di accusa di contenuto offensivo della reputazione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], alla quale, in sostanza, l'articolo attribuiva il fatto determinato di aver causato la chiusura del noto albergo triestino a causa di un'appropriazione indebita di liquidità (indicata nell'articolo come pari a tre milioni di euro), denunciata a carico della Vogrich da parte del Daneu, notizia non veritiera, posto che a fronte della denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] il 23 febbraio 2010 (per appropriazione di euro 1.800.000,00), mai era stato iniziato alcun procedimento (indicato nell'articolo come trasferito al Tribunale di Udine senza successivi esiti) perché quello recante il n. 3298/2011/21 presso la Procura della Repubblica di Udine era stato archiviato con decreto del 7 giugno 2013. Inoltre, si sottolinea che rispetto all'appropriazione si accertava che parte lesa era la società Iniziative giuliane s.r.l. di cui la Vogrich era socio unico e non il querelante, diversamente da quanto la notizia di stampa, riportata nell'articolo citato, induceva a ritenere. 1.2. Il Tribunale, dopo aver ricostruito gli articolati rapporti economici e personali tra le parti, ha valorizzato, ai fini della pronuncia assolutoria, il dato fattuale secondo il quale l'articolo dava soltanto atto delle dichiarazioni del Daneu, riferendosi a fatti realmente verificatisi che, secondo il contenuto della denuncia sporta dal predetto, sarebbero state da attribuirsi alla sfera di disposizione della parte civile, anche nell'ambito difficile situazione in cui versava la società Daneu s.r.I., al 45 % partecipata dalla stessa Vogrich. L'articolo, in definitiva, dava atto dell'accusa rivolta dal Daneu alla Vogrich di essersi appropriata di somme a lui spettanti (indicate nell'articolo come pari a tre milioni di euro) che, se avesse avuto a sua disposizione al momento della cessione della [OSCURATO:SOCIETA]. e della successiva gestione dell'albergo da parte della Laris s.r.I., gli avrebbero consentito di fare fronte alle sue obbligazioni, con riferimento al pagamento dei canoni di locazione finanziaria. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, agli effetti civili, la persona offesa denunciando due vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 595, 596, 596-bis cod. pen. La motivazione censurata giunge alla pronuncia assolutoria valorizzando la verità dei fatti narrati dalla giornalista. Ciò, peraltro, senza riportare, nella sentenza, il contenuto integrale dell'articolo. Invece, si omette di considerare che mai, diversamente da quanto riportato nell'articolo in questione, un procedimento era stato incardinato presso il Tribunale di Udine ove, secondo l'articolo medesimo, si sarebbe "incagliato". Tanto che, nel 2013, quello avviato contro la Vogrich era stato archiviato. L'informazione, dunque, non vera, era quanto meno incompleta e, comunque, diretta a far apparire come esistente il reato di truffa ipotizzato a carico del legale, a seguito della denuncia di Daneu, per il quale invece, era intervenuta archiviazione. Si trascura, inoltre, che quest'ultimo ha riportato condanna per frode fiscale, per oltre 900.000,00 euro, frutto della distrazione dal predetto commessa, vera causa del fallimento del noto albergo del quale si parla nell'articolo incriminato. Quanto all'elemento soggettivo del reato, la ricorrente valorizza il mancato contatto, preventivo, da parte della giornalista e del direttore responsabile, con la persona offesa, precedente alla pubblicazione onde raccogliere le sue dichiarazioni sulla denuncia di cui sarebbe stata data notizia, pur trattandosi di avvocato che esercita nel foro di Trieste e persona particolarmente conosciuta. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione relativamente al descritto "insabbiamento" della denuncia proposta da [OSCURATO:PERSONA] con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] indicata, in tale esposto, come causa del fallimento dell'albergo del predetto Daneu.3. Il difensore, Avv. P. Fornasaro de Manzini, ha chiesto la trattazione orale, ex art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44. 3.1. Il Procuratore generale, all'esito della discussione, ha concluso chiedendo l'annullamento della pronuncia impugnata, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. 3.2. Il difensore della parte civile ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese. 3.3. Il difensore degli imputati ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1.Si pone, in premessa, la necessità di delineare l'ambito di operatività della scriminante del diritto di cronaca, in relazione alla verità dei fatti narrati e alla natura della fonte dalla quale questi provengono. La giurisprudenza di questa Corte si esprime, ormai in termini consolidati, in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, individuati in quello sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. In questa prospettiva, è stato fissato anche il parametro dell'attualità della notizia. Questo va inteso nel senso che una delle ragioni fondanti dell'esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva dell'altrui reputazione viene individuata proprio nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico e, quindi, nell'attitudine dell'informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (ex multís, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789; Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, [OSCURATO:PERSONA] non mass.). Tale indirizzo risulta conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'incriminazione della diffamazione, intesa quale interferenza rispetto alla libertà di espressione, si pone in contrasto con l'art. 10 della Carta EDU, a meno che non sia "prescritta dalla legge", non persegua uno o più degli obiettivi legittimi, ex art. 10 par. 2 e non sia "necessaria in una società democratica". In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, ha sviluppato il principio della verità del fatto narrato, in base al quale è giustificabile (per il diritto interno scriminata) la divulgazione lesiva dell'onore e reputazione, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e quelle contenenti giudizi di valore (cfr. CEDU, Mengi vs. Turkey, del 27 febbraio 2013, in tema di diritto di critica e diritto di cronaca, che evidenzia come lo scritto si debba basare su un nucleo fattuale, veritiero e controllabile, sufficiente per poter trarre il giudizio di valore; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio negativo è gratuito, cioè ingiustificato, quindi diffamatorio). 1.2.Ciò posto va esaminato il rapporto tra verità del fatto, integrante il presupposto dell'articolo incriminato, in relazione al quale è stata ritenuta la riconducibilità all'esercizio del diritto di cronaca e la configurabilità di detta scriminante, dal momento che l'esimente in parola richiede la verità del fatto narrato. Peraltro, va rilevato che la pronuncia di secondo grado ha escluso, comunque, il carattere, in sé, diffamatorio delle notizie riportate nell'articolo di cronaca oggetto di imputazione, considerando questo non in grado di ledere l'onore e la reputazione dell'odierna ricorrente. Il diritto di cronaca, che si concretizza nella narrazione di fatti va, invero, limitato ai casi di oggettiva esistenza di quello assunto a base della notizia divulgata, quale elemento essenziale ai fini del corretto esercizio del diritto, salve eccezioni e limiti che riguardano la putatività dell'esimente (Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628; Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, Rv. 228900; Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi, Rv. 236524; Sez. 1, n. 35646 del 04/07/2008, Morrione, Rv. 240676, in mot.). Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante in riguardo al fatto diffamatorio, a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera, nel senso che questa deve essere riportata in modo completo (Sez. 5, n. 44024 del 04/11/2010, Biondani, Rv. 249126; Sez. 5 n. 31392 del 1/07/2008, Alberti, Rv. 241182). In tal caso, ove la notizia dal contenuto diffamatorio presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione, il diritto di cronaca prevale anche sul rispetto dell'altrui reputazione (Sez. 5, n. 4009 del 16/12/2004, dep. 2005, Scalfari ed altro, Rv. 230719). Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, poi, l'esimente (putativa) del diritto di cronaca giudiziaria può essere invocata, in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia provveduto, comunque, a verificare i fatti narrati, ma quando abbia, altresì, offerto prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità di detti fatti (ex multis, Sez. 5, n. 27106 del 09/04/2010, Colina, Rv. 248032; Sez. 5, n. 12024 del 31/03/1999, Liberatore, Rv. 215037; Sez. 1, n. 2173 del 14/12/1993, dep. 1994, Festa, Rv. 196413). Si è, dunque, reputata configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto al descritto onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l'affidamento, in buona fede, sulla fonte. Seguendo tale solco interpretativo, si è reputata lecita la cronaca giudiziaria quando diffonda la notizia di un provvedimento giudiziario, mentre non lo è stata ritenuta, dinanzi ad informazioni da esso desumibili, utilizzate per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive, giacché, in tal caso, il giornalista deve assumersi, direttamente, l'onere di verificare le notizie, senza limitarsi a richiamare il provvedimento, quale unica fonte di informazione e di legittimazione dei fatti riferiti (Sez. 5, n. 15643 del 11/03/2005, Scalfari, Rv. 232134). Infatti, l'erronea convinzione, circa la rispondenza al vero del fatto riferito, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può comportare l'applicazione della scriminante del diritto di cronaca (sotto il profilo putativo) quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, anche compulsando la fonte originaria; ne consegue che, nell'ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa esser ritenuta verosimile, per le qualità personali dell'informatore) il giornalista che intenda, comunque, pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità (Sez. 5, n. 31957 del 22/06/2001, Panerai, Rv. 219638). 1.3.A fronte del delineato consolidato quadro interpretativo, cui il Collegio intende dare continuità, la censura oppone il dato dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale avviato a carico della ricorrente, nel 2013, traendo da detta conclusione la circostanza della non veridicità della notizia divulgata, in quanto incompleta e, comunque, diretta a far apparire come esistente il reato di truffa ipotizzato a carico del legale, l'avvocato odierno ricorrente, fatto per il quale, invece, era intervenuta archiviazione. Sul punto, però, si osserva che la censura non è specifica e, dunque, inammissibile. E' noto infatti, che l'esito successivo del procedimento, diversamente da quanto sottolineato dalla ricorrente, non può, in sé, inibire l'operatività della scriminante quanto meno nella forma putativa. Ciò tenuto conto, per il caso al vaglio, della data dell'articolo (2012), precedente all'intervenuta archiviazione e pubblicato nella pendenza del procedimento avviato per effetto della denuncia querela del Daneu, il cui esito (nella specie favorevole alla denunciata) dunque, non poteva ancora essere noto dall'articolista. In relazione, specificamente, alla cronaca giudiziaria è stato, infatti, affermato in sede di legittimità, con un ragionamento che va condiviso senz'altro, quanto al requisito della completezza degli accertamenti e, dunque, della verità della notizia, che il giornalista è tenuto a dare atto della verità quale appare, al momento in cui scrive l'articolo (Sez. 5, n. 15986 del 4/03/2005, Ambrosetti, Rv. 232131; Sez. 1, n. 36244 del 8/07/2004, Calabrese, Rv. 229841). Con la conseguenza che se la verità processuale si atteggia diversamente nel corso dei successivi sviluppi, relativi ad indagini, istruttoria dibattimentale o a seguito della pronunzia di provvedimenti, tali eventi, solo se precedenti alla stesura dell'articolo non possono essere ignorati dal cronista, ai fini della completezza dell'informazione. Tuttavia, l'aggiornamento della verifica di fondatezza deve essere attuale, rispetto al momento della diffusione della notizia, in ragione del non prevedibile percorso procedimentale della vicenda. Anche se va sottolineato che ove il giornalista riporti una notizia tratta da un procedimento penale risalente nel tempo, questi è tenuto a verificarne gli esiti giudiziali, onde accertare se la stessa si sia poi rivelata priva di fondamento, tanto da comportare l'assoluzione dell'accusato. A ciò si aggiunga che dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge : -l'accertata esistenza di denuncia-querela sporta dal Daneu nei confronti dell'odierna parte lesa, il 23 febbraio 2010, dunque prima della pubblicazione dell'articolo incriminato, per truffa ed appropriazione di liquidità; -l'accertata iscrizione di un procedimento a carico della ricorrente (trasferito dalla Procura della Repubblica di Trieste a quella di Udine) concluso con archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, soltanto il 16 aprile 2013; -l'avvenuta comunicazione, con l'articolo in questione, della notizia (vera) relativa all'intervenuta chiusura del noto albergo della città di Trieste a causa del mancato pagamento dei canoni di leasing dovuti alla [OSCURATO:SOCIETA]. di particolare interesse pubblico alla divulgazione considerato il prestigio raggiunto, nel tempo, dall'attività commerciale oggetto della notizia della stessa. La pronuncia censurata, poi, rende conto degli articolati e travagliati rapporti economico — finanziari emersi tra le parti e risalenti ad epoca senz'altro antecedente all'articolo in questione. Sicché, a fronte di detti dati e considerato che il Tribunale sottolinea come l'articolo, in sostanza, si sia limitato a dare conto del contenuto dell'indicata denuncia-querela, appare del tutto irrilevante —e, comunque, non verificabile in sede di legittimità — la circostanza di fatto, riportata nel ricorso, relativa alla condanna per frode fiscale che si assume riportata dal Daneu ed indicata come vera causa della chiusura del noto esercizio alberghiero. 1.4. Ciò premesso, ai fini della sussistenza del reato contestato ad entrambi gli imputati, risulta non decisivo quanto affermato dalla ricorrente, soltanto in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, circa il mancato spazio, riservato alla persona offesa, sia dalla giornalista che dal direttore responsabile, onde raccogliere le sue dichiarazioni di replica all'oggetto della denuncia che si sarebbe pubblicata. 2.11 secondo motivo è inammissibile. Contro le sentenze pronunciate in grado di appello in relazione a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può, invero, essere proposto soltanto per í motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (così l'art. 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 11 del 2018, coerente con il disposto dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., quanto allo specifico mezzo di impugnazione del ricorso per cassazione). Sicché il vizio prospettato non è ammissibile. 3. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p
Sentenza Cassazione n. 37407/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris