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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 21465/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1389/2017 CORTE APPELLO di LECCE, del 16/09/2019 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2022 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] i difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il tribunale di Brindisi, in data 13.1.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia (otto mesi di reclusione la Borromeo; dodici mesi di reclusione il Lorè), in relazione al reato di cui agli artt. 110, 485, 491, c.p., in rubrica loro ascritto, per avere consegnato e girato a [OSCURATO:PERSONA], a pagamento di un debito contratto dal Lorè per l'acquisto di un'autovettura, cinque cambiali, ciascuna dell'importo di 1200,00 euro, che risultavano apparentemente emesse dalla traente [OSCURATO:PERSONA], senza che quest'ultima, in realtà, avesse mai emesso alcuno degli indicati titoli cambiari in favore degli imputati.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: 1) mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.; 2) ritenuta sussistenza della contestata recidiva; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: 1) alla ritenuta sussistenza del reato ex art. 491, c.p.; 2) al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.; 3) alla determinazione dell'entità della pena inflitta.

2.1. Con requisitoria scritta del 1.2.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 7(

3. Il ricorso presentato nell'interesse del Lorè va rigettato, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse della Borro meo.

4. Con riferimento al primo motivo del ricorso Lorè e al secondo motivo del ricorso Borromeo, va rilevato che entrambi vanno considerati inammissibili, per genericità, perché con essi vengono reiterate doglianze già disattese dalla corte territoriale con motivazione immune da vizi, e per manifesta infondatezza.

Ed invero la corte territoriale oppone al riconoscimento della causa di non punibilità invocata dalla difesa, sia la modalità della condotta posta in essere dai ricorrenti in concorso tra loro, evidenziando come la falsità riguardi ben cinque cambiali "sicché rilevante è la pervicacia dimostrata" dagli imputati nel perseguire il proprio disegno criminoso, sia l'entità del "danno economico procurato alla persona offesa, consistente nella somma complessiva di 6000,00 euro" (cfr. p. 5 della sentenza oggetto di ricorso).

Tale decisione appare del tutto conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis, c.p., non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, c.p., sia ritenuta di particolare tenuità.

Ai fini del riconoscimento della menzionata causa di non punibilità, il giudice è tenuto, pertanto, a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (cfr. Cass., Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Rv. 277674; Cass., Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Rv. 275940).

Orbene, come si è visto, la corte territoriale, lungi dal fare ricorso a clausole di stile, ha reso sul punto una motivazione assolutamente conforme agli indicati approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità.

4.1. Manifestamente infondato deve ritenersi anche il rilievo con cui la Borromeo contesta la configurabilità del reato di cui all'art. 491, c.p., sul presupposto che nel caso in esame, vertendosi in tema di sottoscrizione apposta dalla ricorrente su una cambiale sicuramente falsa, la condotta in contestazione integrerebbe la diversa fattispecie di falso in scrittura privata, ormai depenalizzato ai sensi del d.lgs. n. 7 del 2016.

Ciò in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la girata con dicitura "valuta per l'incasso", elemento solo eventuale su una cambiale "pagherò", ai sensi della legge cambiaria di cui al r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, ha natura di semplice mandato a riscuotere ed è priva di effetti traslativi del diritto inerente il titolo.

La ricorrente, tuttavia trascura di considerare che la Suprema Corte, nella sua espressione più autorevole, con arresto successivo al precedente giurisprudenziale citato dall'imputata, risalente al 2009, ha definitivamente chiarito come in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485, c.p., e della nuova formulazione dell'art. 49, c.p., ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (cfr. Cass., Sez.

U, n. 40256 del 19/07/2018, Rv. 273936), quali sono per l'appunto le cambiali.

Del resto, come affermato dal consolidato orientamento di questa Sezione in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485, c.p., e della nuova formulazione dell'art. 491, c.p., da parte del d.

Igs. n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell'attività di falsificazione (ovvero utilizzazione dell'atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, è circoscritta alle scritture private indicate da quest'ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall'agente sia quello specifico di recare a sé o 3 7L ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (cfr. Cass., Sez. 5, n. 25948 del 06/04/2017, Rv. 270287; Cass., Sez. 5, n. 26812 del 10/02/2016, Rv. 267291).

Anche con riferimento a tali principi nessun rimprovero può essere mosso alla corte territoriale, avendo il giudice di appello evidenziato come la condotta degli imputati abbia avuto a oggetto la falsificazione ab origine dei titoli di credito girati all'ignaro creditore, stante la completa estraneità della traente ad ogni rapporto economico con gli stessi, realizzata al duplice scopo di conseguire un vantaggio, consistente nel mancato effettivo adempimento dell'obbligazione assunta con il Sisto, con conseguente danno per quest'ultimo, che non ha ottenuto il soddisfacimento del credito vantato, e per la stessa Cannone, ingiustamente sottoposta a protesto cambiario (cfr. p. 5 della sentenza impugnata).

4.2. Quanto ai rilievi articolati dai ricorrenti in punto di trattamento sanzionatorio, se ne rileva la manifesta infondatezza per la Borromeo e la infondatezza per il Lorè.

La corte territoriale, negando a entrambi i ricorrenti il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis, c.p., non ha considerato che, come si evince dalla stessa intestazione della sentenza oggetto di ricorso, il giudice di primo grado aveva già riconosciuto a entrambi gli imputati tali circostanze.

Si tratta, tuttavia, di un semplice errore materiale, che non incide sulla motivazione resa dal giudice di secondo grado.

La corte di appello, infatti, non si è limitata a condividere l'entità della pena inflitta dal tribunale, ma ha operato un'autonoma e congrua valutazione al riguardo, con cui, da un lato, ha espresso implicitamente, a fronte di un motivo di appello del tutto generico sul punto, un giudizio di riprovazione della condotta e di pericolosità del Lorè, fondato sull'assenza di segni di resipiscenza e di pentimento e sull'esistenza a suo carico di reiterati precedenti penali, che appare del tutto congruo al fine del riconoscimento della contestata recidiva; dall'altro, ha evidenziato come la gravità della condotta e dell'offesa arrecata, in uno con il maggior contributo causale fornito dal Lorè, in quanto egli ha utilizzato i titoli falsi per estinguere un suo debito personale, giustificano l'entità della pena irrogata e la diversa modulazione del trattamento sanzionatorio per i due imputati, che per la Borromeo si giustifica anche in ragione dell'esistenza a suo carico di un precedente penale per un reato della stessa indole (truffa), in completa aderenza, dunque, ai parametri fissati dall'art. 133, c.p.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del Lorè ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso della Borromeo, invece, comporta la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1389/2017 CORTE APPELLO di LECCE, del 16/09/2019 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2022 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] i difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il tribunale di Brindisi, in data 13.1.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia (otto mesi di reclusione la Borromeo; dodici mesi di reclusione il Lorè), in relazione al reato di cui agli artt. 110, 485, 491, c.p., in rubrica loro ascritto, per avere consegnato e girato a [OSCURATO:PERSONA], a pagamento di un debito contratto dal Lorè per l'acquisto di un'autovettura, cinque cambiali, ciascuna dell'importo di 1200,00 euro, che risultavano apparentemente emesse dalla traente [OSCURATO:PERSONA], senza che quest'ultima, in realtà, avesse mai emesso alcuno degli indicati titoli cambiari in favore degli imputati. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: 1) mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.; 2) ritenuta sussistenza della contestata recidiva; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: 1) alla ritenuta sussistenza del reato ex art. 491, c.p.; 2) al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.; 3) alla determinazione dell'entità della pena inflitta. 2.1. Con requisitoria scritta del 1.2.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 7( 3. Il ricorso presentato nell'interesse del Lorè va rigettato, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse della Borro meo. 4. Con riferimento al primo motivo del ricorso Lorè e al secondo motivo del ricorso Borromeo, va rilevato che entrambi vanno considerati inammissibili, per genericità, perché con essi vengono reiterate doglianze già disattese dalla corte territoriale con motivazione immune da vizi, e per manifesta infondatezza. Ed invero la corte territoriale oppone al riconoscimento della causa di non punibilità invocata dalla difesa, sia la modalità della condotta posta in essere dai ricorrenti in concorso tra loro, evidenziando come la falsità riguardi ben cinque cambiali "sicché rilevante è la pervicacia dimostrata" dagli imputati nel perseguire il proprio disegno criminoso, sia l'entità del "danno economico procurato alla persona offesa, consistente nella somma complessiva di 6000,00 euro" (cfr. p. 5 della sentenza oggetto di ricorso). Tale decisione appare del tutto conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis, c.p., non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, c.p., sia ritenuta di particolare tenuità. Ai fini del riconoscimento della menzionata causa di non punibilità, il giudice è tenuto, pertanto, a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (cfr. Cass., Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Rv. 277674; Cass., Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Rv. 275940). Orbene, come si è visto, la corte territoriale, lungi dal fare ricorso a clausole di stile, ha reso sul punto una motivazione assolutamente conforme agli indicati approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità. 4.1. Manifestamente infondato deve ritenersi anche il rilievo con cui la Borromeo contesta la configurabilità del reato di cui all'art. 491, c.p., sul presupposto che nel caso in esame, vertendosi in tema di sottoscrizione apposta dalla ricorrente su una cambiale sicuramente falsa, la condotta in contestazione integrerebbe la diversa fattispecie di falso in scrittura privata, ormai depenalizzato ai sensi del d.lgs. n. 7 del 2016. Ciò in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la girata con dicitura "valuta per l'incasso", elemento solo eventuale su una cambiale "pagherò", ai sensi della legge cambiaria di cui al r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, ha natura di semplice mandato a riscuotere ed è priva di effetti traslativi del diritto inerente il titolo. La ricorrente, tuttavia trascura di considerare che la Suprema Corte, nella sua espressione più autorevole, con arresto successivo al precedente giurisprudenziale citato dall'imputata, risalente al 2009, ha definitivamente chiarito come in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485, c.p., e della nuova formulazione dell'art. 49, c.p., ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (cfr. Cass., Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, Rv. 273936), quali sono per l'appunto le cambiali. Del resto, come affermato dal consolidato orientamento di questa Sezione in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485, c.p., e della nuova formulazione dell'art. 491, c.p., da parte del d. Igs. n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell'attività di falsificazione (ovvero utilizzazione dell'atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, è circoscritta alle scritture private indicate da quest'ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall'agente sia quello specifico di recare a sé o 3 7L ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (cfr. Cass., Sez. 5, n. 25948 del 06/04/2017, Rv. 270287; Cass., Sez. 5, n. 26812 del 10/02/2016, Rv. 267291). Anche con riferimento a tali principi nessun rimprovero può essere mosso alla corte territoriale, avendo il giudice di appello evidenziato come la condotta degli imputati abbia avuto a oggetto la falsificazione ab origine dei titoli di credito girati all'ignaro creditore, stante la completa estraneità della traente ad ogni rapporto economico con gli stessi, realizzata al duplice scopo di conseguire un vantaggio, consistente nel mancato effettivo adempimento dell'obbligazione assunta con il Sisto, con conseguente danno per quest'ultimo, che non ha ottenuto il soddisfacimento del credito vantato, e per la stessa Cannone, ingiustamente sottoposta a protesto cambiario (cfr. p. 5 della sentenza impugnata). 4.2. Quanto ai rilievi articolati dai ricorrenti in punto di trattamento sanzionatorio, se ne rileva la manifesta infondatezza per la Borromeo e la infondatezza per il Lorè. La corte territoriale, negando a entrambi i ricorrenti il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis, c.p., non ha considerato che, come si evince dalla stessa intestazione della sentenza oggetto di ricorso, il giudice di primo grado aveva già riconosciuto a entrambi gli imputati tali circostanze. Si tratta, tuttavia, di un semplice errore materiale, che non incide sulla motivazione resa dal giudice di secondo grado. La corte di appello, infatti, non si è limitata a condividere l'entità della pena inflitta dal tribunale, ma ha operato un'autonoma e congrua valutazione al riguardo, con cui, da un lato, ha espresso implicitamente, a fronte di un motivo di appello del tutto generico sul punto, un giudizio di riprovazione della condotta e di pericolosità del Lorè, fondato sull'assenza di segni di resipiscenza e di pentimento e sull'esistenza a suo carico di reiterati precedenti penali, che appare del tutto congruo al fine del riconoscimento della contestata recidiva; dall'altro, ha evidenziato come la gravità della condotta e dell'offesa arrecata, in uno con il maggior contributo causale fornito dal Lorè, in quanto egli ha utilizzato i titoli falsi per estinguere un suo debito personale, giustificano l'entità della pena irrogata e la diversa modulazione del trattamento sanzionatorio per i due imputati, che per la Borromeo si giustifica anche in ragione dell'esistenza a suo carico di un precedente penale per un reato della stessa indole (truffa), in completa aderenza, dunque, ai parametri fissati dall'art. 133, c.p. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del Lorè ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso della Borromeo, invece, comporta la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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