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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 1947

Cassazione n. 15261/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/03/1947 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione gli artt. 131 bis e 69 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata con riferimento alle congrue ragioni per cui la condotta della prevenuta non è stata ritenuta dalla Corte territoriale di minima offensività ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.); che il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.NII.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/03/1947 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione gli artt. 131 bis e 69 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata con riferimento alle congrue ragioni per cui la condotta della prevenuta non è stata ritenuta dalla Corte territoriale di minima offensività ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.); che il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presi
Sentenza Cassazione n. 15261/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris