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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14400/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 12/07/2023 dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Marsala, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a cinque episodi di furto aggravato, nella forma tentata o consumata, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di tentato furto aggravato contestato al capo 1) della rubrica per mancanza di querela, confermando nel resto la decisione.

2. Con un unico motivo, la difesa lamenta che la corte territoriale: - ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in relazione alle fattispecie di reato contestate ai capi 2), 3), 4) e 5) della rubrica sull'erroneo presupposto che la volontà espressa delle parti offese - risarcite del danno patito - di costituirsi parte civile o di riservare la costituzione di parte civile vada intesa come espressione di una volontà di punizione del colpevole; - ha ritenuto non rilevante l'assenza, nella pronuncia di primo grado, di una specifica motivazione in punto di determinazione degli aumenti di pena stabiliti per ciascuno dei reati posti in continuazione, in quanto calcolati nella misura irrisoria di giorni quaranta di reclusione ed euro 130 di multa ciascuno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato perché infondato.

2. Privo di pregio è il profilo con il quale la difesa censura la decisione assunta dai giudici d'appello nella parte in cui ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui ai capi 2), 3), 4), 5) della rubrica, omettendo di dichiarare, in ragione dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza della necessaria querela.

3. Dagli atti processuali, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale della questione posta, risulta che le vittime delle azioni delittuose, all'atto della denuncia avevano manifestato la volontà di costituirsi parte civile o, comunque, avevano riservato tale decisione a un momento successivo.

Sul tema, la giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che la volontà di punizione da parte della persona offesa non richieda formule particolari e, pertanto, possa essere desunta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, nel caso in cui emergano situazioni di incertezza, vanno interpretati alla luce del favor querelae, principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Bozzetto, Rv. 251439) e fatto proprio anche dal legislatore (artt. 120 e 122 cod.pen.), in virtù del quale qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore del querelante, costituendo applicazione di tale principio la costante interpretazione che privilegia la volontà querelatoria in qualsiasi forma espressa, al di là dell'uso di formule sacramentali.Se, dunque, il favor querelae rappresenta un criterio interpretativo della volontà manifestata dalla persona offesa, non può dubitarsi del fatto che, là dove questa manifesti l'intento di costituirsi parte civile in un procedimento penale non ancora instaurato, sia chiara la sua volontà che quel procedimento sia instaurato (Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 266258; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557 ).

Dunque, la querela - quale manifestazione di volontà di punizione dell'autore del reato espressa dalla persona offesa - può essere riconosciuta dal giudice anche in atti come la denuncia, che non contengono espressamente una dichiarazione di querela e perciò una manifestazione di volontà di punizione e, ancora, può essere ravvisata nell'atto con il quale la persona offesa dichiari di costituirsi parte civile, ovvero si riservi la costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 3155 dell11/01/1984, Accogli, RV. 163559; Sez. 6, n. 10585 del 21/09/1992, Porcellana, Rv. 192135; Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259).

Ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o riserva la costituzione di parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648). 3.1 Anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la giurisprudenza di legittimità si è orientata nell'affermare che «in tema di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile» (Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616). 3.2 Ne deriva che, poiché la querela è un atto giuridico di natura negoziale, con il quale il titolare del relativo diritto, invoca, attraverso una dichiarazione unilaterale di volontà, l'inizio dell'azione penale, anche per la sua remissione è necessaria una manifestazione di volontà di natura contraria da parte dello stesso soggetto che, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., può essere espressa o desunta da fatti incompatibili con la volontà di persistere nell'azione, univoci e chiari nel loro significato, tali da non lasciare dubbi o possibilità di interpretazioni diverse, tra i quali non può considerarsi la mancata costituzione di parte civile nel processo instaurato. 3.3 Priva di rilievo, dunque, è anche la circostanza che, nel caso di specie, le vittime siano state risarcite del danno patito - situazione, questa, già considerata dal giudice di primo grado ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. - e che non si siano costituite parte civile, in quanto nessuna delle stesse si è attivata in alcun modo a manifestare una volontà diversa da quella originariamente resa.

Invero, per un verso, la mancata comparizione o mancata costituzione della parte civile può derivare da cause indipendenti dalla volontà dell'offeso, da circostanze contingenti e da valutazioni non abdicative e remissorie e, per altro verso, l'accettazione del risarcimento dei danni, pur apprezzabile quale comportamento preclusivo della costituzione di parte civile, tuttavia, può rinvenire la sua giustificazione anche in una motivazione differente (Sez. 5, n. 1452 del 28/11/1997, dep. 1998, Panza, Rv. 209798).

4. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole dell'esistenza di un diverso orientamento, secondo cui la riserva di costituzione di parte civile contenuta in atto qualificato dallo stesso proponente come denuncia non vale a rappresentare la chiara e precisa manifestazione della volontà di perseguire l'autore del fatto denunciato che costituisce, al di là delle formule impiegate, uno dei requisiti essenziali di una valida querela (Sez.

F, n, 36001 del 02/08/2012, Pace, Rv. 253275).

Nella motivazione di tale ultima decisione si legge che, «a prescindere dal fatto che a tale dichiarazione l'ordinamento processuale non riconnette alcun effetto tipico», la stessa non rappresenta un impegno per chi la pone in essere, ma soltanto la mera prospettazione di comunicazione di quella che è l'intenzione solo eventuale e futura di esercitare l'azione civile nel procedimento penale, qualora lo stesso effettivamente si instauri, sicché, nemmeno implicitamente, rappresenta la manifestazione di una volontà che esprime l'intenzione attuale di rimuovere l'ostacolo che impedisce la procedibilità del reato da parte del soggetto legittimato a farlo. 4.1 Si tratta di un orientamento che il Collegio non condivide, in quanto fondato su una lettura restrittiva dell'art. 336 codice di rito che descrive la querela come atto a forma libera, dal quale risulti chiaramente, in forma anche implicita, la manifestazione di volontà della persona offesa volta a rimuovere un ostacolo alla perseguibilità di determinati reati.

Del resto, se non compete affatto alla persona offesa la qualificazione giuridica del fatto e quella eventualmente svolta non è comunque vincolante per l'autorità procedente, la dichiarazione con la quale la persona offesa si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile, all'atto della denuncia, va qualificata come valida manifestazione del diritto di querela.

5. Privo di pregio è anche il secondo motivo che attiene alla dosimetrìa della pena.

La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per assolvere al relativo obbligo di motivazione è sufficiente che il giudice di merito dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod.pen. con espressioni del tipo «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento» o con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, essendo invece necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez.2, n.36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.271243).

Osserva il Collegio che i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di obbligo di motivazione sulla misura della pena - intesa come pena base, aumenti per le circostanze aggravanti e diminuzioni per le circostanze attenuanti - riguardano anche l'istituto della continuazione.

Ciò posto, la corte territoriale, pur riconoscendo che il giudice di primo grado ha omesso di motivare in merito all'aumento di pena stabilito per i singoli reati satellite (determinato nella misura di giorni quaranta di reclusione ed euro 103 di multa ciascuno), tuttavia ha evidenziato l'assenza, nel caso di specie, di un obbligo di specifica motivazione, facendo corretta applicazione del principio secondo cui «in tema di determinazione della pena nel reato continuato, pur sussistendo in linea di principio l'obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazione dell'aumento di pena per il reato satellite, tuttavia, qualora l'entità di detto aumento non si ponga al di sopra della media della pena irrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specifica motivazione, essendo in tal caso sufficiente il richiamo alla adeguatezza e alla congruità dell'aumento» (Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361).

Tanto, non senza considerare che gli stessi giudici d'appello, nel confermare la sentenza impugnata anche in punto di trattamento sanzionatorio, hanno integrato la motivazione dando rilievo alle determinazioni del giudice di primo grado - che, a fronte del disvalore dei fatti e della pervicacia criminosa dell'imputato, gravato da plurimi precedenti anche per reati contro il patrimonio, aveva ritenuto di contemperare tali negatività con il risarcimento del danno in favore delle vittime -, così provvedendo essi stessi, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere la motivazione mancante (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735).

6. Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 12/07/2023 dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Marsala, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a cinque episodi di furto aggravato, nella forma tentata o consumata, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di tentato furto aggravato contestato al capo 1) della rubrica per mancanza di querela, confermando nel resto la decisione. 2. Con un unico motivo, la difesa lamenta che la corte territoriale: - ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in relazione alle fattispecie di reato contestate ai capi 2), 3), 4) e 5) della rubrica sull'erroneo presupposto che la volontà espressa delle parti offese - risarcite del danno patito - di costituirsi parte civile o di riservare la costituzione di parte civile vada intesa come espressione di una volontà di punizione del colpevole; - ha ritenuto non rilevante l'assenza, nella pronuncia di primo grado, di una specifica motivazione in punto di determinazione degli aumenti di pena stabiliti per ciascuno dei reati posti in continuazione, in quanto calcolati nella misura irrisoria di giorni quaranta di reclusione ed euro 130 di multa ciascuno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché infondato. 2. Privo di pregio è il profilo con il quale la difesa censura la decisione assunta dai giudici d'appello nella parte in cui ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui ai capi 2), 3), 4), 5) della rubrica, omettendo di dichiarare, in ragione dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza della necessaria querela. 3. Dagli atti processuali, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale della questione posta, risulta che le vittime delle azioni delittuose, all'atto della denuncia avevano manifestato la volontà di costituirsi parte civile o, comunque, avevano riservato tale decisione a un momento successivo. Sul tema, la giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che la volontà di punizione da parte della persona offesa non richieda formule particolari e, pertanto, possa essere desunta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, nel caso in cui emergano situazioni di incertezza, vanno interpretati alla luce del favor querelae, principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Bozzetto, Rv. 251439) e fatto proprio anche dal legislatore (artt. 120 e 122 cod.pen.), in virtù del quale qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore del querelante, costituendo applicazione di tale principio la costante interpretazione che privilegia la volontà querelatoria in qualsiasi forma espressa, al di là dell'uso di formule sacramentali.Se, dunque, il favor querelae rappresenta un criterio interpretativo della volontà manifestata dalla persona offesa, non può dubitarsi del fatto che, là dove questa manifesti l'intento di costituirsi parte civile in un procedimento penale non ancora instaurato, sia chiara la sua volontà che quel procedimento sia instaurato (Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 266258; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557 ). Dunque, la querela - quale manifestazione di volontà di punizione dell'autore del reato espressa dalla persona offesa - può essere riconosciuta dal giudice anche in atti come la denuncia, che non contengono espressamente una dichiarazione di querela e perciò una manifestazione di volontà di punizione e, ancora, può essere ravvisata nell'atto con il quale la persona offesa dichiari di costituirsi parte civile, ovvero si riservi la costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 3155 dell11/01/1984, Accogli, RV. 163559; Sez. 6, n. 10585 del 21/09/1992, Porcellana, Rv. 192135; Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259). Ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o riserva la costituzione di parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648). 3.1 Anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la giurisprudenza di legittimità si è orientata nell'affermare che «in tema di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile» (Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616). 3.2 Ne deriva che, poiché la querela è un atto giuridico di natura negoziale, con il quale il titolare del relativo diritto, invoca, attraverso una dichiarazione unilaterale di volontà, l'inizio dell'azione penale, anche per la sua remissione è necessaria una manifestazione di volontà di natura contraria da parte dello stesso soggetto che, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., può essere espressa o desunta da fatti incompatibili con la volontà di persistere nell'azione, univoci e chiari nel loro significato, tali da non lasciare dubbi o possibilità di interpretazioni diverse, tra i quali non può considerarsi la mancata costituzione di parte civile nel processo instaurato. 3.3 Priva di rilievo, dunque, è anche la circostanza che, nel caso di specie, le vittime siano state risarcite del danno patito - situazione, questa, già considerata dal giudice di primo grado ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. - e che non si siano costituite parte civile, in quanto nessuna delle stesse si è attivata in alcun modo a manifestare una volontà diversa da quella originariamente resa. Invero, per un verso, la mancata comparizione o mancata costituzione della parte civile può derivare da cause indipendenti dalla volontà dell'offeso, da circostanze contingenti e da valutazioni non abdicative e remissorie e, per altro verso, l'accettazione del risarcimento dei danni, pur apprezzabile quale comportamento preclusivo della costituzione di parte civile, tuttavia, può rinvenire la sua giustificazione anche in una motivazione differente (Sez. 5, n. 1452 del 28/11/1997, dep. 1998, Panza, Rv. 209798). 4. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole dell'esistenza di un diverso orientamento, secondo cui la riserva di costituzione di parte civile contenuta in atto qualificato dallo stesso proponente come denuncia non vale a rappresentare la chiara e precisa manifestazione della volontà di perseguire l'autore del fatto denunciato che costituisce, al di là delle formule impiegate, uno dei requisiti essenziali di una valida querela (Sez. F, n, 36001 del 02/08/2012, Pace, Rv. 253275). Nella motivazione di tale ultima decisione si legge che, «a prescindere dal fatto che a tale dichiarazione l'ordinamento processuale non riconnette alcun effetto tipico», la stessa non rappresenta un impegno per chi la pone in essere, ma soltanto la mera prospettazione di comunicazione di quella che è l'intenzione solo eventuale e futura di esercitare l'azione civile nel procedimento penale, qualora lo stesso effettivamente si instauri, sicché, nemmeno implicitamente, rappresenta la manifestazione di una volontà che esprime l'intenzione attuale di rimuovere l'ostacolo che impedisce la procedibilità del reato da parte del soggetto legittimato a farlo. 4.1 Si tratta di un orientamento che il Collegio non condivide, in quanto fondato su una lettura restrittiva dell'art. 336 codice di rito che descrive la querela come atto a forma libera, dal quale risulti chiaramente, in forma anche implicita, la manifestazione di volontà della persona offesa volta a rimuovere un ostacolo alla perseguibilità di determinati reati. Del resto, se non compete affatto alla persona offesa la qualificazione giuridica del fatto e quella eventualmente svolta non è comunque vincolante per l'autorità procedente, la dichiarazione con la quale la persona offesa si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile, all'atto della denuncia, va qualificata come valida manifestazione del diritto di querela. 5. Privo di pregio è anche il secondo motivo che attiene alla dosimetrìa della pena. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per assolvere al relativo obbligo di motivazione è sufficiente che il giudice di merito dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod.pen. con espressioni del tipo «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento» o con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, essendo invece necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez.2, n.36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.271243). Osserva il Collegio che i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di obbligo di motivazione sulla misura della pena - intesa come pena base, aumenti per le circostanze aggravanti e diminuzioni per le circostanze attenuanti - riguardano anche l'istituto della continuazione. Ciò posto, la corte territoriale, pur riconoscendo che il giudice di primo grado ha omesso di motivare in merito all'aumento di pena stabilito per i singoli reati satellite (determinato nella misura di giorni quaranta di reclusione ed euro 103 di multa ciascuno), tuttavia ha evidenziato l'assenza, nel caso di specie, di un obbligo di specifica motivazione, facendo corretta applicazione del principio secondo cui «in tema di determinazione della pena nel reato continuato, pur sussistendo in linea di principio l'obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazione dell'aumento di pena per il reato satellite, tuttavia, qualora l'entità di detto aumento non si ponga al di sopra della media della pena irrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specifica motivazione, essendo in tal caso sufficiente il richiamo alla adeguatezza e alla congruità dell'aumento» (Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361). Tanto, non senza considerare che gli stessi giudici d'appello, nel confermare la sentenza impugnata anche in punto di trattamento sanzionatorio, hanno integrato la motivazione dando rilievo alle determinazioni del giudice di primo grado - che, a fronte del disvalore dei fatti e della pervicacia criminosa dell'imputato, gravato da plurimi precedenti anche per reati contro il patrimonio, aveva ritenuto di contemperare tali negatività con il risarcimento del danno in favore delle vittime -, così provvedendo essi stessi, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere la motivazione mancante (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735). 6. Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua
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