CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19950/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; udita la difesa del ricorrente che insiste nel ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto (non aggravato) di un portafoglio sottraendolo dall'interno della borsa della persona offesa 2. Avverso la detta sentenza di legittimità l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'aver ritenuto sussistente la querela per avendo la persona offesa solo dichiarato i fatti di cui in denuncia «per ogni effetto di legge». 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile non avendo colto la ratio decidendi che, quindi, non sindaca. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nella specie, difatti, diversamente da quanto sostanzialmente prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha argomentato la volontà della persona offesa di querelare dalla circostanza dell'aver effettuato la dichiarazione circa i fatti occorsi «a ogni effetto di legge», comunque ritenuta suscettibile di essere intesa quale querela (Sez. 6, n. 40770 del 09/11/2006, Baronelli, Rv. 235442), in uno con la condotta tenuta della stessa vittima. Quest'ultima, nonostante avvisata, nell'immediatezza dei fatti, dalle forze dell'ordine (testimoni oculari) dell'avvenuto furto, ha inteso recarsi negli uffici dalla polizia giudiziaria per presentare un atto che, al di là della sua intestazione formale e in ragione della non indispensabilità di formule sacramentali, per il giudice di merito ha avuto quale unico scopo quello di chiedere il perseguimento del reo. 2. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore dalla cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 m