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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 38943/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per Cassazione al fine di ottenere l'annullamento per abnormità dell'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per l'udienza preliminare (GUP) di quel Tribunale, con la quale è stata dichiarata la nullità del capo di imputazione e disposta la restituzione degli atti al PM.

Il GUP, a fronte di una imputazione nei confronti di alcuni imputati per il reato di cui agli artt. 113, 432, 449, comma 2, cod. pen. ("perché, in cooperazione colposa fra loro, con condotte indipendenti causative del medesimo evento, ciascuno nella sua qualità, cagionavano per colpa un disastro ferroviario..."), ha ravvisato - in sintesi - una insanabile contraddizione fra la contestazione di cooperazione colposa ex art. 113 cod. pen. e la descrizione di condotte "indipendenti causative del medesimo evento", nonché fra la descritta condotta di disastro ferroviario colposo e la contestata fattispecie di cui all'art.432 cod. pen., relativa alla diversa condotta di "attentato alla sicurezza dei trasporti", reato di pericolo non sanzionabile a titolo di colpa.

2. La parte pubblica ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento impugnato.

Premette che la contestazione deriva dal provvedimento di formulazione coatta dell'imputazione emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro in data 18.7.2022.

Deduce che l'ordinanza impugnata produrrebbe una stasi irrimediabile del procedimento "poiché il PM non è messo in condizioni di comprendere quale sia l'imputazione voluta e sollecitata dal gup e in che termini egli può dirsi autorizzato a discostarsi dal perimetro dell'ordinanza coattiva".

Osserva che l'apparente contraddizione nell'impianto della contestazione avrebbe dovuto essere agevolmente risolto con la riqualificazione della condotta che il giudice avrebbe potuto sollecitare indicando al PM, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione.

3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento per abnormità del provvedimento impugnato.

4. Sono state depositate memorie scritte dalle difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Vigile, con richieste di reiezione del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le considerazioni che seguono.

2. Si deve premettere, quanto alla nozione di abnormità evocata dal ricorrente, che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, Rv. 215094).

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità dì proseguirlo (Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013 - dep. 2014, Fabozzi, Rv. 259158-01; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830-01).

L'elaborazione giurisprudenziale dell'istituto ne ha sottolineato il suo carattere derogatorio, evidenziandone la natura eccezionale, proprio in considerazione della deroga al principio di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione; inoltre, ha chiarito che, con riguardo alla abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, la stessa va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso del futuro del procedimento o del processo», mentre negli altri casi il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.

A contrario è stato osservato che «non è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo se ad esso non consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del p.m. di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento».

Non costituisce, invece, elemento caratterizzante l'abnormità la regressione del procedimento, nel senso di "ritorno" dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, atteso che anche l'esercizio legittimo dei poteri del giudice può comportare siffatta regressione, onde, in tal caso, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che legittimano l'emanazione del provvedimento siano stati ritenuti sussistenti in modo errato, configurandosi in detta evenienza un atto illegittimo, ma non abnorme.Da tale evoluzione la giurisprudenza più recente (cfr. Sez.

U, n. 10728 del 16/12/2021 - dep. 2022, Rv. 282807 - 01) ha tratto due conclusioni: una più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero.

3. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso che occupa conduce ad escludere che l'ordinanza impugnata sia affetta da abnormità strutturale, non comportando esercizio di un potere oltre ogni ragionevole limite, né funzionale, poiché non determina alcuna stasi processuale, nel senso sopra indicato.

3.1. Sul piano strutturale, è appena il caso di rilevare che il provvedimento del GUP è stato emesso nell'ambito dei suoi poteri delibativi espressamente previsti dal vigente art. 421, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022.

Tale disposizione prevede espressamente - in caso di violazione dell'art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (norma che impone la "enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge) - che "...il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione.

Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero".

Nella specie, dagli atti processuali si evince che il PM si è sostanzialmente rimesso al GUP quanto all'esigenza di precisazione dell'accusa, di fatto omettendo di provvedere alla modifica dell'imputazione nel senso sollecitato dalle difese degli imputati.

3.2. Sul piano funzionale, nessuna stasi del procedimento può derivare dal provvedimento del GUP di restituzione degli atti al PM.

Invero, la pubblica accusa può riformulare la richiesta di rinvio a giudizio, precisando ed integrando l'imputazione secondo le indicazioni contenute nell'ordinanza impugnata.

Non è questa la sede per valutare la legittimità del provvedimento emesso dal GUP, ma è indubbio che il PM, il quale rimane l'organo titolare dell'esercizio dell'azione penale, è stato posto nelle condizioni di meglio precisare l'accusa rivolta agli imputati.

Né la formulazione coatta dell'imputazione disposta dal GIP può in alcun modo condizionare la decisione del GUP, il quale rimane libero di valutare la validità del capo di imputazione sulla scorta di quanto previsto dall'art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Del resto, è lo stesso PM ricorrente ad affermare che il GUP avrebbe potuto agevolmente riqualificare la condotta ai sensi degli artt. 430 e 449 cod. pen., per cui non si vede cosa impedisca lo stesso PM dal provvedere ad una riformulazione dell'imputazione nel senso da lui stesso indicato.

4. Tutto ciò conferma che nessuna abnormità appare rinvenibile nel provvedimento impugnato, per cui il ricorso non è ammissibile.

5. Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per Cassazione al fine di ottenere l'annullamento per abnormità dell'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per l'udienza preliminare (GUP) di quel Tribunale, con la quale è stata dichiarata la nullità del capo di imputazione e disposta la restituzione degli atti al PM. Il GUP, a fronte di una imputazione nei confronti di alcuni imputati per il reato di cui agli artt. 113, 432, 449, comma 2, cod. pen. ("perché, in cooperazione colposa fra loro, con condotte indipendenti causative del medesimo evento, ciascuno nella sua qualità, cagionavano per colpa un disastro ferroviario..."), ha ravvisato - in sintesi - una insanabile contraddizione fra la contestazione di cooperazione colposa ex art. 113 cod. pen. e la descrizione di condotte "indipendenti causative del medesimo evento", nonché fra la descritta condotta di disastro ferroviario colposo e la contestata fattispecie di cui all'art.432 cod. pen., relativa alla diversa condotta di "attentato alla sicurezza dei trasporti", reato di pericolo non sanzionabile a titolo di colpa. 2. La parte pubblica ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento impugnato. Premette che la contestazione deriva dal provvedimento di formulazione coatta dell'imputazione emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro in data 18.7.2022. Deduce che l'ordinanza impugnata produrrebbe una stasi irrimediabile del procedimento "poiché il PM non è messo in condizioni di comprendere quale sia l'imputazione voluta e sollecitata dal gup e in che termini egli può dirsi autorizzato a discostarsi dal perimetro dell'ordinanza coattiva". Osserva che l'apparente contraddizione nell'impianto della contestazione avrebbe dovuto essere agevolmente risolto con la riqualificazione della condotta che il giudice avrebbe potuto sollecitare indicando al PM, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione. 3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento per abnormità del provvedimento impugnato. 4. Sono state depositate memorie scritte dalle difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Vigile, con richieste di reiezione del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le considerazioni che seguono. 2. Si deve premettere, quanto alla nozione di abnormità evocata dal ricorrente, che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Rv. 215094). L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità dì proseguirlo (Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013 - dep. 2014, Fabozzi, Rv. 259158-01; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830-01). L'elaborazione giurisprudenziale dell'istituto ne ha sottolineato il suo carattere derogatorio, evidenziandone la natura eccezionale, proprio in considerazione della deroga al principio di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione; inoltre, ha chiarito che, con riguardo alla abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, la stessa va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso del futuro del procedimento o del processo», mentre negli altri casi il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. A contrario è stato osservato che «non è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo se ad esso non consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del p.m. di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento». Non costituisce, invece, elemento caratterizzante l'abnormità la regressione del procedimento, nel senso di "ritorno" dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, atteso che anche l'esercizio legittimo dei poteri del giudice può comportare siffatta regressione, onde, in tal caso, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che legittimano l'emanazione del provvedimento siano stati ritenuti sussistenti in modo errato, configurandosi in detta evenienza un atto illegittimo, ma non abnorme.Da tale evoluzione la giurisprudenza più recente (cfr. Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021 - dep. 2022, Rv. 282807 - 01) ha tratto due conclusioni: una più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero. 3. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso che occupa conduce ad escludere che l'ordinanza impugnata sia affetta da abnormità strutturale, non comportando esercizio di un potere oltre ogni ragionevole limite, né funzionale, poiché non determina alcuna stasi processuale, nel senso sopra indicato. 3.1. Sul piano strutturale, è appena il caso di rilevare che il provvedimento del GUP è stato emesso nell'ambito dei suoi poteri delibativi espressamente previsti dal vigente art. 421, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022. Tale disposizione prevede espressamente - in caso di violazione dell'art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (norma che impone la "enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge) - che "...il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero". Nella specie, dagli atti processuali si evince che il PM si è sostanzialmente rimesso al GUP quanto all'esigenza di precisazione dell'accusa, di fatto omettendo di provvedere alla modifica dell'imputazione nel senso sollecitato dalle difese degli imputati. 3.2. Sul piano funzionale, nessuna stasi del procedimento può derivare dal provvedimento del GUP di restituzione degli atti al PM. Invero, la pubblica accusa può riformulare la richiesta di rinvio a giudizio, precisando ed integrando l'imputazione secondo le indicazioni contenute nell'ordinanza impugnata. Non è questa la sede per valutare la legittimità del provvedimento emesso dal GUP, ma è indubbio che il PM, il quale rimane l'organo titolare dell'esercizio dell'azione penale, è stato posto nelle condizioni di meglio precisare l'accusa rivolta agli imputati. Né la formulazione coatta dell'imputazione disposta dal GIP può in alcun modo condizionare la decisione del GUP, il quale rimane libero di valutare la validità del capo di imputazione sulla scorta di quanto previsto dall'art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Del resto, è lo stesso PM ricorrente ad affermare che il GUP avrebbe potuto agevolmente riqualificare la condotta ai sensi degli artt. 430 e 449 cod. pen., per cui non si vede cosa impedisca lo stesso PM dal provvedere ad una riformulazione dell'imputazione nel senso da lui stesso indicato. 4. Tutto ciò conferma che nessuna abnormità appare rinvenibile nel provvedimento impugnato, per cui il ricorso non è ammissibile. 5. Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile
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