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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27519/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta in iure manifestamente infondato, giacché, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (già art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956) si differenzia da quella contravvenzionale, prevista dal comma 1 dello stesso articolo, solo con riferimento al tipo di sorveglianza speciale le cui prescrizioni sono state violate (ricorre l'ipotesi delittuosa quando con il provvedimento che ha applicato la sorveglianza speciale è stato imposto anche l'obbligo o il divieto di soggiorno, mentre l'azione sanzionata consiste, per entrambe le ipotesi, nella violazione degli obblighi imposti: tra le molte, Sez. 1, n. 5269 del 12/03/1998, Caruso, Rv. 210474-01); che, quanto agli elementi materiali della violazione contestata, il ricorso propone censure totalmente astratte e generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta in iure manifestamente infondato, giacché, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (già art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956) si differenzia da quella contravvenzionale, prevista dal comma 1 dello stesso articolo, solo con riferimento al tipo di sorveglianza speciale le cui prescrizioni sono state violate (ricorre l'ipotesi delittuosa quando con il provvedimento che ha applicato la sorveglianza speciale è stato imposto anche l'obbligo o il divieto di soggiorno, mentre l'azione sanzionata consiste, per entrambe le ipotesi, nella violazione degli obblighi imposti: tra le molte, Sez. 1, n. 5269 del 12/03/1998, Caruso, Rv. 210474-01); che, quanto agli elementi materiali della violazione contestata, il ricorso propone censure totalmente astratte e generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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