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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01530/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il tentato furto di un avvitatore elettrico del valore di 209,90 euro.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia per violazione di legge in ordine all'art. 131-bis cod. pen.

All'interno della doglianza, si invoca un più mite trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo proposto è generico, essendo integrato da pedisseque repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata, la quale fornisce adeguata motivazione circa l'insussistenza della ipotesi di cui all'art. 131- bis cod. pen. e l'adeguatezza della pena (mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa).

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il tentato furto di un avvitatore elettrico del valore di 209,90 euro. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia per violazione di legge in ordine all'art. 131-bis cod. pen. All'interno della doglianza, si invoca un più mite trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è generico, essendo integrato da pedisseque repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata, la quale fornisce adeguata motivazione circa l'insussistenza della ipotesi di cui all'art. 131- bis cod. pen. e l'adeguatezza della pena (mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa). 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 01530/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris