CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09971/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio n. 2963/2023, depositata il 18/5/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2963/2023, depositata il 18/5/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha respinto l’appello diRoberta Pellino avverso la decisione della Commissione TributariaProvinciale di Roma di rigettare il ricorso della contribuente contro l’avvisodi accertamento catastale n. RM0557099/2018, con cui l’ufficio avevaNumero registro generale 24943/2023Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 9971/2026Data pubblicazione 17/04/2026classificato l’immobile sito in Roma, via Verona n. 3 (in catasto al foglio588, particella 178, sub. 509), in categoria A/1, con rendita di euro9.841,09.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,articolato in quattro motivi ed illustrato con successiva memoria, mentrel’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso, si censura il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 e dell’art. 3 legge n. 241/1990,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado ritenuto sufficientementemotivato l’avviso di accertamento catastale.2. Col secondo motivo di ricorso, si censura il vizio di violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 e dell’art. 3 legge n.241/1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,deducendo che il giudice di appello ha, con motivazione postuma, tentatodi rimediare all’originaria carenza motivazionale del provvedimentoimpugnato.3. Oggetto di impugnazione è l’atto con cui l’amministrazionefinanziaria, non condividendo la proposta di variazione catastale del24/11/2017 formulata dalla odierna ricorrente, la quale chiedeva ilclassamento in categoria A/2 con rendita di euro 7.099,99 per l’immobiledi sua proprietà (sito in Roma, via Verona n. 3, piani quarto e quinto, incatasto al foglio 588, particella 178, sub. 509), sulla premessa che questo,derivante dalla fusione di due unità immobiliari (sub 506 e sub 507), nonpresentasse più le caratteristiche di abitazione signorile proprie di una diesse, ha inquadrato l’immobile in categoria A/1 e gli ha attribuito unarendita di euro 9.841,09.Numero registro generale 24943/2023Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 9971/2026Data pubblicazione 17/04/20263.1. In particolare, ad essere controversa è l’adeguatezzamotivazionale di tale atto, che la Corte regionale ha affermato, secondo laricorrente, con statuizione errata perché assunta in violazione di legge.4. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per via della loro strettaconnessione, sono infondate.4.1. La motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica,presidiata dall’art. 7 legge n. 212/2000, ha la funzione di mettere ilcontribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesatributaria (Cass., n. 6325/2023).4.2. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre allapuntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizionecreditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioniadducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioniriguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., n. 3860/2025; n.29845/2024; n. 26336/2024; n. 6501/2024; n. 2929/2024; n.28758/2023; n. 34014/2022; n. 23386/2021; n. 1569/2021).4.3. A tali principi si è uniformato il giudice di appello, laddove haritenuto l'atto impugnato adeguatamente motivato, per averl’amministrazione finanziaria esposto le ragioni per le quali non riteneva diaccogliere la proposta di variazione catastale della contribuente, secondocui l’unità immobiliare aveva perso le caratteristiche proprie dell’abitazionesignorile originariamente possedute ed andava, quindi, classificato incategoria A/2, non più A/1.4.4. Questa, in particolare, la motivazione addotta dall’ufficio asostegno del mantenimento della categoria catastale A/1: “Ladeterminazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale èstata effettuata sulla base di metodologie comparative in conformità alleNumero registro generale 24943/2023Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 9971/2026Data pubblicazione 17/04/2026seguenti disposizioni che regolano il [OSCURATO:PERSONA] […] La verificaeffettuata ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile1994, n. 701, ha comportato la modifica dei dati di classamento e direndita proposti con la citata dichiarazione e la conseguentedeterminazione della rendita catastale definitiva, come indicato nelprospetto riportato nel presente avviso di accertamento. UnitàImmobiliare 1) Le risultanze che hanno dato luogo all'esito del presenteaccertamento (classamento, consistenza e rendita) derivano dallevalutazioni effettuate sulla base di quanto dichiarato nel documentoDOCFA e dei seguenti elementi:- Analisi della documentazione, correlata alla dichiarazione DOCFApresentata;- Analisi caratteristiche intrinseche dell'unita immobiliare;- Analisi contesto urbanistico in cui si colloca l'unita immobiliare(caratteristiche estrinseche);- Verifica congruenza delle consistenze dichiarate (altezza,disposizione/ampiezza vani, dotazione servizi, ecc.);- Verifica della categoria dichiarata in base alle caratteristicheintrinseche dell'unita immobiliare;- Verifica della classe dichiarata in riferimento alla classe ordinariadella categoria/zona territoriale interessata e valutazione congruenzaeventuali scostamenti.La rendita proposta è stata rideterminata per quanto segue:Dall'esame della documentazione DOCFA presentata e delladocumentazione presente negli archivi catastali si rappresenta quantosegue:Trattasi di variazione per fusione si rettifica il classamento permodifica delle caratteristiche intrinseche dell’unità immobiliare, laconsistenza è rettificata come da mod5. in funzione dei nuovi dati diNumero registro generale 24943/2023Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 9971/2026Data pubblicazione 17/04/2026classamento (categoria e classe attribuite). Il nuovo classamentorisulta coerente con quello attribuito ad altre unità immobiliari limitrofe,simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche (tipologia edilizia,schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni), chesi elencano di seguito […] ”.4.5. In definitiva, l’avviso di accertamento impugnato è, alla streguadella su riportata motivazione, fondato sulla considerazione che l’immobileavesse ancora le caratteristiche della categoria A/1 proprie di una delledue unità oggetto di fusione – ovvero quella di maggior consistenza (11vani) censita al sub 507, che, fusasi con l’unità sub 506 (composta da 6,5vani), ha dato origine al sub 509 oggetto di accertamento (piani quarto equinto, per complessivi 18,5 vani) - principalmente avuto riguardo alleconsistenze dichiarate (altezza, disposizione/ampiezza vani, dotazioneservizi) ed all’ubicazione, ed in comparazione con unità immobiliarilimitrofe, indicate nell’atto di accertamento.4.6. Tale motivazione dà, quindi, pienamente conto dei presupposti difatto e giuridici alla base del classamento e della rendita accertati, attesal’oggettiva idoneità degli elementi in essa enunciati a consentire l’esercizioeffettivo del diritto di difesa da parte del contribuente.5. Col terzo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc., per non aver la Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado adeguatamente ponderato i dati probatori ed aver inveceelevato a piena prova elementi soggetti a prudente appezzamento (comeil pregio architettonico, l’ubicazione dell’immobile, le dimensioni ed ilnumero delle stanze), al contempo omettendo di valutare elementirilevanti (quali lo stato di conservazione e vetustà dell’immobile, nonchéalcune trasformazioni economiche e funzionali all’interno dell’edificio).Numero registro generale 24943/2023Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 9971/2026Data pubblicazione 17/04/20265.1. La censura è inammissibile, disvelando il tentativo di rimettereinammissibilmente in discussione, sotto l'inappropriata doglianza dellaviolazione di legge, la valutazione di merito compiuta dal giudice regionalein ordine alla congruità della rendita catastale accertatadall’amministrazione finanziaria.5.2. Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass., n. 232/2026, che richiama i precedenti Cass., n.10927/2024; n. 32505/2023 e n. 24148/2013).5.3. Il ricorrente per cassazione non può, infatti, sindacare,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alcontrollo di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di verificare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, traesse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., n.32505/2023, cit.).5.4. Inoltre, è da tempo consolidato il principio secondo cui unacensura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ. non può avere ad oggetto l'erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto chequesti abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti odisposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, oNumero registro generale 24943/2023Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 9971/2026Data pubblicazione 17/04/2026abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(cfr., fra le più recenti: Cass., n. 26377/2025, che cita Cass., n.6774/2022; n. 1229/2019; n. 27000/2016; cfr. anche Cass., n.29232/2023; n. 4699/2018; n. 26769/2018), ma non è il caso di specie,in cui nessuno degli indicatori di stima valutati dalla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado assurge a prova legale, come si desumeagevolmente dalla motivazione (“Questo corrisponde al classamentocatastale di fusione attivata dall’interessata. Inoltre, l’immobile presentaoggettivamente caratteristiche di pregio, tanto che nella stessa relazionetecnica della ricorrente, come evidenziato nella sentenza di primo grado,si riconosce che ricorrono quattro degli elementi considerati indicatori dilusso dalla normativa regolamentare di riferimento. La categoria A/1,d’altra parte, individua le abitazioni di tipo signorile, non quelle di lusso,sicché la mancanza di un numero di indicatori (sei o più) pari a quellorichiesto per qualificare un immobile come abitazione di lusso non ostaall’attribuzione della suddetta categoria catastale. Gli stati di fattodell’immobile e/o del fabbricato, derivanti da mancanza o insufficienza dimanutenzione, non elidono le caratteristiche di signorilità proprie del beneconsiderato nelle sue ordinarie e potenziali condizioni di conservazione edi uso. Analogamente, non incidono negativamente sulla signorilitàmutamenti di destinazione d’uso di parti comuni dell’edificio, come quelleriferite dalla contribuente e nella relazione tecnica (cessazione delportierato, trasformazione dell’alloggio del portiere nonché dei lavatoi edel solarium in abitazioni private), peraltro rispondenti a libere e legittimeopzioni della proprietà condominiale e conformi alla diffusa e notoriatendenza manifestatasi nel corso dei decenni, soprattutto nelle città, adcomuni. Il fabbricato resta comunque espressione di un’impostazioneNumero registro generale 24943/2023Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 9971/2026Data pubblicazione 17/04/2026estetico-strutturale che lo contraddistingue, determinandone uno stilericonoscibile, e che deriva, come si desume dagli atti dell’Amministrazionema anche dalla stessa relazione tecnica della contribuente, da sceltericonducibili ad una cultura architettonica e non ad una mera tecnicaedificatoria. Il doppio ingresso, le finiture di qualità, il numero dei vani, leloro dimensioni, il numero di servizi igienici, la notevole consistenza dellasuperficie complessiva concorrono a delineare un immobile che si staccadalle più comuni conformazioni delle unità immobiliari solitamenteclassificate in categoria A/2 come ordinarie abitazioni civili: tanto piùconsiderando l’inserimento dell’immobile in un contesto urbanistico a suavolta ben definito e pregiato, come quello del quartiere Nomentano ed inparticolare dell’area nella quale è sito il fabbricato. Si aggiunga che, comeriferito dall’Amministrazione, nello stabile sono presenti altre unitàimmobiliari con eguale classamento in categoria A/1 e che il classamentoin questione ha tenuto conto di una comparazione con immobilesimilare”).5.5. Resta conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsinella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati dauna delle parti (Cass., n. 18665/2017) o, in più in generale, nelladenuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle provenon legali, non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. né in quello del precedente n. 4,che, per il tramite dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.,violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., n. 11892/2016) eche, nel caso di specie, non viene in discussione.5.6. Va, dunque, dichiarata inammissibile la diversa doglianza che ilgiudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo taleNumero registro generale 24943/2023Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 9971/2026Data pubblicazione 17/04/202620525/2024; n. 8289/2024; n. 16016/2021; Sez. Un., n. 20867/2020).5.7. L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento sono, infatti, attività riservate al giudice del merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritengapiù attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass., n.42/2009; n. 20802/2011), ed è, pertanto, insindacabile, nel processo dilegittimità, il "peso probatorio" di alcune prove rispetto ad altre (tra le piùrecenti: Cass., n. 2573/2025, che cita Cass., n. 21187/2019).5.8. Non è, pertanto, consentita in sede di legittimità una valutazionedelle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice dimerito, a nulla rilevando che quelle prove possano esser valutate in mododifferente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione (Cass., n. 11176/2017, in motiv.), neppure conriferimento al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ.5.9. Resta, infatti, estranea al vizio ex art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che ilgiudice si è formato, a norma dell’art. 116, primo e secondo comma, cod.proc. civ., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova,cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione dellerisultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenereNumero registro generale 24943/2023Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 9971/2026Data pubblicazione 17/04/2026la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fattocompiuti dal giudice di merito (Cass., n. 20553/2021).6. Col quarto ed ultimo motivo di ricorso, si censura la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deducendo che la Corte diGiustizia tributaria di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsisull’eccepita carenza di confronto dell’immobile oggetto di accertamentocon fabbricati simili, in violazione dell’art. 11 d.l. n. 70/1988, conv. inlegge n. 154/1988, del r.d.l. 652/1939, conv. in legge n. 1249/1939, e deld.P.R. n. 1142/1949.6.1. La censura è infondata.6.2. L’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi del quale “il giudice devepronunciare su tutta la domanda, e non oltre i limiti di essa; e non puòpronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltantodalle parti”, è costantemente interpretato da questa Corte di legittimitànel senso che si è in presenza del vizio di omessa pronuncia quando ilgiudice di merito ometta di decidere su un capo della domanda,intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta adottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca unbene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia uncontenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deveessere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (si vedano, pertutte: Cass., n. 23649/2023; n. 13590/2021; n. 27566/2018; n.28308/2017; n. 6835/2017).6.3. L’omessa pronuncia, denunciabile ai sensi degli artt. 112 e 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., va, quindi, tenuta distinta dal vizio dimotivazione: la prima implica la completa omissione del provvedimentoindispensabile per la soluzione del caso concreto, mentre il secondopresuppone che il giudice di merito abbia proceduto all’esame dellaquestione, ma senza adeguata giustificazione (Cass., n. 6150/2021).Numero registro generale 24943/2023Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 9971/2026Data pubblicazione 17/04/20266.4. Si è aggiunto che «non ricorre il vizio di omessa pronuncia,nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando ladecisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sulmedesimo», ovvero qualora la pretesa avanzata col capo di domanda nonespressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (in tal senso, tra le molte: Cass. n. 456/2024; n.12131/2023; n. 2773/2023; n. 17011/2022; n. 29953/2020; n.12652/2020; Sez. Un., n. 10012/2021; n. 24953/2020; n. 29191/2017;n. 20311/2011).6.5. Ciò posto, nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado ha espressamente escluso la dedotta illegittimità dell’attoimpugnato ritenendo la stima catastale alla base dell’accertamentodell’ufficio conforme ai parametri normativi, sicché, alla stregua degliesposti principi, non ricorre, il vizio di omessa pronuncia.6.6. Il fatto che – secondo la ricorrente - il giudice d'appello non abbiadato risposta ad una argomentazione addotta a sostegno dell’appello e delricorso originario (relativa al mancanza -nell’atto impugnato – di unconfronto con immobili similari) non significa, cioè, che non si siapronunciato sulla domanda propostagli, dovendo ritenersi per implicitodisattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l'iter argomentativo seguito.6.7. Peraltro, la sentenza impugnata fa espresso riferimento al profilocomparativo, laddove si afferma: “come riferito dall’Amministrazione, nellostabile sono presenti altre unità immobiliari con eguale classamento incategoria A/1 e che il classamento in questione ha tenuto conto di unacomparazione con immobile similare”.6.8. Ad ogni modo, la domanda non s'identifica con le singoleargomentazioni che la sostengono, rilevando sul diverso piano del vizio dimotivazione, ma certamente non in termini di violazione dell’art. 112 (cfr.Numero registro generale 24943/2023Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 9971/2026Data pubblicazione 17/04/2026in argomento, tra le tante, Cass., Sez. Un., n. 9100/2015; n. 25714/2014;n. 544/2006).6.9. Né, peraltro, il giudice del merito è tenuto a dar conto di ogniargomento difensivo sviluppato dalla parte, cioè a discutere ogni singoloelemento o ad argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte lededuzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in baseall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che esponga glielementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione,dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomentinon espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alleragioni della decisione (cfr. Cass., n. 12732/2024; n. 3108/2022, cherichiama Cass., n. 12652/2020; n. 18103/2021; n. 10937/2016).7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente allarifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate in euro 5.500,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 15/4/2026.Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]