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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 ottobre 2020

Cassazione n. 36917/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 32202/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]_AINE S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- e C.R.D. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata- avverso la sentenza n. 4882/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2020 n. 32202 sez.

M3 - ud. 03-11-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 13/10/2020 (n. 4882/2020), la Corte d'appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la decisione con la quale il giu- dice di primo grado ha dichiarato l'inopponibilità, nei confronti del Fal- limento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ai sensi dell'art. 2901 c.c., di due succes- sive compravendite di un medesimo bene immobile intercorse tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in bonis) e la C.R.D. [OSCURATO:PERSONA]- zioni s.r.I., da un lato, e tra quest'ultima società e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dall'altro; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato come la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dopo aver ottenuto dal giudice di secondo grado un termine per la rinnovazione dell'atto di appello proposto (anche) nei confronti della C.R.D. [OSCURATO:PERSONA]- lizioni s.r.l. (siccome non andato a buon fine), ha omesso di rispettare il termine così concessole per detta rinnovazione, incorrendo pertanto nella sanzione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., attesa la mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentoriamente fissato dal giudice; avverso la sentenza d'appello la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso; la C.R.D. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese in questa sede; la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 32202/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con l'unico motivo d'impugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 291, 293 e 331 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte ter- ritoriale erroneamente applicato, al caso di specie, il disposto di cui all'art. 331 c.p.c., anziché, come dovuto, quello di cui agli artt. 291 e 293 c.p.c., secondo cui la nullità della notificazione dell'atto di citazione deve ritenersi sanata dalla costituzione tardiva della parte convenuta (come accaduto nel caso di specie, a seguito dalla spontanea costitu- zione in appello della C.R.D. s.r.I.), ovvero, in ogni caso, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo con possibilità di riassunzione della causa nel termine di tre mesi; il motivo è manifestamente infondato; osserva il Collegio come la corte territoriale, nel dichiarare l'inam- missibilità dell'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., si sia correttamente allineata al consolidato insegnamento della giurispru- denza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale la notificazione dell'impugna- zione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei con- fronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell'appellato; in siffatta ipotesi, difatti, il giudice di appello deve ordinare la rinnova- zione della notificazione nei confronti dell'appellato ex art. 291c.p.c., nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; tuttavia, in ipotesi di nullità anche della seconda notifica dell'atto di gravame, il giudice d'appello non può concedere un ulteriore termine, in quanto il termine per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria, e come tale non è rinnovabile né prorogabile; ne consegue che, qualora anche la seconda notifica dell'atto di im- pugnazione sia nulla nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, il Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 32202/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudice di appello deve dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 331, co. 2, c.p.c. (Sez. 2, Sentenza n. 1069 del 18/01/2007, Rv. 594490 - 01); nel caso di specie, la società appellante ebbe a notificare l'atto di appello, per la prima volta, (anche) nei confronti della C.R.D.

Costru- zioni [OSCURATO:SOCIETA]. (oltre che, validamente, nei confronti del Fallimento originario attore), e il giudice, rilevato il mancato perfe- zionamento della notificazione nei confronti della C.R.D. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ebbe ritualmente a concedere un termine per la rinnovazione di tale ultima notificazione: termine che, trattan- dosi di litisconsorzio necessario, doveva necessariamente intendersi anche quale termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte appellata non raggiunta da un valido atto di notificazione dell'atto d'appello, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; il mancato di rispetto, da parte della società appellante, del termine concesso, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., per l'integrazione del contraddit- torio - alias, nell'occasione in esame, (anche) per la rinnovazione della notificazione dell'appello nei confronti della C.R.D. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. - ha pertanto determinato l'inevitabile dichiarazione dell'inammissibilità dell'impugnazione, dovendo sul punto trovare ap- plicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il termine per la notificazione dell'atto di inte- grazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c.p.c. è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d'or- dine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione (Sez. 2, Ordinanza n. 31316 del 04/12/2018, Rv. 651758 - 01); sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta infondatezza della doglianza esaminata, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 32202/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utrt la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio se- condo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 3/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 32202/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]_AINE S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- e C.R.D. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata- avverso la sentenza n. 4882/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2020 n. 32202 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 13/10/2020 (n. 4882/2020), la Corte d'appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la decisione con la quale il giu- dice di primo grado ha dichiarato l'inopponibilità, nei confronti del Fal- limento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ai sensi dell'art. 2901 c.c., di due succes- sive compravendite di un medesimo bene immobile intercorse tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in bonis) e la C.R.D. [OSCURATO:PERSONA]- zioni s.r.I., da un lato, e tra quest'ultima società e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dall'altro; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato come la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dopo aver ottenuto dal giudice di secondo grado un termine per la rinnovazione dell'atto di appello proposto (anche) nei confronti della C.R.D. [OSCURATO:PERSONA]- lizioni s.r.l. (siccome non andato a buon fine), ha omesso di rispettare il termine così concessole per detta rinnovazione, incorrendo pertanto nella sanzione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., attesa la mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentoriamente fissato dal giudice; avverso la sentenza d'appello la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso; la C.R.D. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese in questa sede; la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 32202/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con l'unico motivo d'impugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 291, 293 e 331 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte ter- ritoriale erroneamente applicato, al caso di specie, il disposto di cui all'art. 331 c.p.c., anziché, come dovuto, quello di cui agli artt. 291 e 293 c.p.c., secondo cui la nullità della notificazione dell'atto di citazione deve ritenersi sanata dalla costituzione tardiva della parte convenuta (come accaduto nel caso di specie, a seguito dalla spontanea costitu- zione in appello della C.R.D. s.r.I.), ovvero, in ogni caso, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo con possibilità di riassunzione della causa nel termine di tre mesi; il motivo è manifestamente infondato; osserva il Collegio come la corte territoriale, nel dichiarare l'inam- missibilità dell'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., si sia correttamente allineata al consolidato insegnamento della giurispru- denza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale la notificazione dell'impugna- zione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei con- fronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell'appellato; in siffatta ipotesi, difatti, il giudice di appello deve ordinare la rinnova- zione della notificazione nei confronti dell'appellato ex art. 291c.p.c., nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; tuttavia, in ipotesi di nullità anche della seconda notifica dell'atto di gravame, il giudice d'appello non può concedere un ulteriore termine, in quanto il termine per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria, e come tale non è rinnovabile né prorogabile; ne consegue che, qualora anche la seconda notifica dell'atto di im- pugnazione sia nulla nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, il Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 32202/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudice di appello deve dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 331, co. 2, c.p.c. (Sez. 2, Sentenza n. 1069 del 18/01/2007, Rv. 594490 - 01); nel caso di specie, la società appellante ebbe a notificare l'atto di appello, per la prima volta, (anche) nei confronti della C.R.D. Costru- zioni [OSCURATO:SOCIETA]. (oltre che, validamente, nei confronti del Fallimento originario attore), e il giudice, rilevato il mancato perfe- zionamento della notificazione nei confronti della C.R.D. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ebbe ritualmente a concedere un termine per la rinnovazione di tale ultima notificazione: termine che, trattan- dosi di litisconsorzio necessario, doveva necessariamente intendersi anche quale termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte appellata non raggiunta da un valido atto di notificazione dell'atto d'appello, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; il mancato di rispetto, da parte della società appellante, del termine concesso, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., per l'integrazione del contraddit- torio - alias, nell'occasione in esame, (anche) per la rinnovazione della notificazione dell'appello nei confronti della C.R.D. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. - ha pertanto determinato l'inevitabile dichiarazione dell'inammissibilità dell'impugnazione, dovendo sul punto trovare ap- plicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il termine per la notificazione dell'atto di inte- grazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c.p.c. è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d'or- dine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione (Sez. 2, Ordinanza n. 31316 del 04/12/2018, Rv. 651758 - 01); sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta infondatezza della doglianza esaminata, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 32202/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utrt la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio se- condo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 3/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C
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