Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2021

Cassazione n. 47071/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Brescia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Brescia che dichiarava inammissibile la sua richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Brescia del 6 ottobre 2010 che lo condannava per reati in materia di stupefacenti, letta la requisitoria del procuratore generale presso questa Corte che chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso, osserva: La richiesta di restituzione nel termine è stata presentata il 28 giugno 2019.

Nell'atto il difensore di [OSCURATO:PERSONA] riferiva che il 29 maggio 2019 un parente del richiedente si era recato presso il suo studio «riferendo che [OSCURATO:PERSONA] era stato informato dell'esistenza di una sentenza di condanna a suo carico in Italia».

Il medesimo difensore il 5 giugno 2019 effettuava un controllo presso il casellario giudiziale accertando che effettivamente vi era stato un processo in contumacia, definito con la sentenza sopra indicata.

La disciplina applicabile, considerata la data della decisione da impugnare (6 ottobre 2010), è l'art. 175 cod. proc. pen. nel testo previgente: "Se è stata pronunciata sentenza contumaciale [..] l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione [..] salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione.

A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica. [..] La richiesta [..] è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento".

Questa Corte, sulla scorta dell'inequivoco dato letterale della disposizione, ha affermato (Sez.

U, Sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01) che «la nuova disciplina della restituzione in termini, pertanto, introduceva: il diritto incondizionato alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza resa in contumacia; la possibilità di negarlo solo in caso di prova positiva della conoscenza "effettiva" del procedimento o del provvedimento» e, quindi, che «In tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, grava sul richiedente l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare - oltre che l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire - l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta. (In motivazione, la Corte ha precisato che una diversa interpretazione dell'art. 175 cod. proc. pen., sostituendo all'onere di allegazione a carico del contumace un onere probatorio del momento di intervenuta effettiva conoscenza del procedimento, finirebbe per condizionare negativamente l'effettività della tutela accordata al soggetto che non ha avuto conoscenza del processo). (Sez. 6, Sentenza n. 18084 del 21/03/2018, Rv. 272922 - 01».

Applicando queste regole nel caso in esame, si rileva che il ricorrente ha assolto appieno all'onere difensivo di allegazione: lo stesso, tramite il difensore, si è attivato a fronte di una generica informazione ed ha acquisito una compiuta conoscenza della sentenza di condanna in data 5 giugno 2019, a seguito di accesso al casellario giudiziale.

A fronte di questa allegazione, spettava alla Corte di appello dimostrare alternativamente: la effettiva conoscenza del provvedimento; ovvero la effettiva conoscenza del procedimento che, secondo la citata decisione delle SSUU, significa conoscere il «contenuto dell'accusa».

La Corte di appello, invece, in violazione della disciplina anzidetta, ha invertito l'onere della prova negando la restituzione nel termine per non avere la difesa seriamente allegato il momento di effettiva conoscenza e ritenendo comunque che tale momento sia antecedente al 29 maggio.

Peraltro, anche a valorizzare il dato comunicato dalla parte che aveva avuto notizia di una condanna a proprio carico, sarebbe stato necessario dimostrare che si trattava della conoscenza effettiva quanto meno delle specifiche accuse e non del generico dato di «esistenza di una sentenza di condanna a suo carico in Italia».

In conclusione, la decisione della Corte di appello viola la norma citata e, poiché non risultano ragioni da opporre al diritto del contumace alla restituzione nel termine, tale provvedimento deve essere adottato in questa sede.

PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e restituisce [OSCURATO:PERSONA] nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Brescia del 6 ottobre 2010.

Roma, osi deciso il 18 ottobre 2021 li estensore il Presidentr tefan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Brescia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Brescia che dichiarava inammissibile la sua richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Brescia del 6 ottobre 2010 che lo condannava per reati in materia di stupefacenti, letta la requisitoria del procuratore generale presso questa Corte che chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso, osserva: La richiesta di restituzione nel termine è stata presentata il 28 giugno 2019. Nell'atto il difensore di [OSCURATO:PERSONA] riferiva che il 29 maggio 2019 un parente del richiedente si era recato presso il suo studio «riferendo che [OSCURATO:PERSONA] era stato informato dell'esistenza di una sentenza di condanna a suo carico in Italia». Il medesimo difensore il 5 giugno 2019 effettuava un controllo presso il casellario giudiziale accertando che effettivamente vi era stato un processo in contumacia, definito con la sentenza sopra indicata. La disciplina applicabile, considerata la data della decisione da impugnare (6 ottobre 2010), è l'art. 175 cod. proc. pen. nel testo previgente: "Se è stata pronunciata sentenza contumaciale [..] l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione [..] salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica. [..] La richiesta [..] è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento". Questa Corte, sulla scorta dell'inequivoco dato letterale della disposizione, ha affermato (Sez. U, Sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01) che «la nuova disciplina della restituzione in termini, pertanto, introduceva: il diritto incondizionato alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza resa in contumacia; la possibilità di negarlo solo in caso di prova positiva della conoscenza "effettiva" del procedimento o del provvedimento» e, quindi, che «In tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, grava sul richiedente l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare - oltre che l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire - l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta. (In motivazione, la Corte ha precisato che una diversa interpretazione dell'art. 175 cod. proc. pen., sostituendo all'onere di allegazione a carico del contumace un onere probatorio del momento di intervenuta effettiva conoscenza del procedimento, finirebbe per condizionare negativamente l'effettività della tutela accordata al soggetto che non ha avuto conoscenza del processo). (Sez. 6, Sentenza n. 18084 del 21/03/2018, Rv. 272922 - 01». Applicando queste regole nel caso in esame, si rileva che il ricorrente ha assolto appieno all'onere difensivo di allegazione: lo stesso, tramite il difensore, si è attivato a fronte di una generica informazione ed ha acquisito una compiuta conoscenza della sentenza di condanna in data 5 giugno 2019, a seguito di accesso al casellario giudiziale. A fronte di questa allegazione, spettava alla Corte di appello dimostrare alternativamente: la effettiva conoscenza del provvedimento; ovvero la effettiva conoscenza del procedimento che, secondo la citata decisione delle SSUU, significa conoscere il «contenuto dell'accusa». La Corte di appello, invece, in violazione della disciplina anzidetta, ha invertito l'onere della prova negando la restituzione nel termine per non avere la difesa seriamente allegato il momento di effettiva conoscenza e ritenendo comunque che tale momento sia antecedente al 29 maggio. Peraltro, anche a valorizzare il dato comunicato dalla parte che aveva avuto notizia di una condanna a proprio carico, sarebbe stato necessario dimostrare che si trattava della conoscenza effettiva quanto meno delle specifiche accuse e non del generico dato di «esistenza di una sentenza di condanna a suo carico in Italia». In conclusione, la decisione della Corte di appello viola la norma citata e, poiché non risultano ragioni da opporre al diritto del contumace alla restituzione nel termine, tale provvedimento deve essere adottato in questa sede. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e restituisce [OSCURATO:PERSONA] nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Brescia del 6 ottobre 2010. Roma, osi deciso il 18 ottobre 2021 li estensore il Presidentr tefan
Sentenza Cassazione n. 47071/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris