CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 25654/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 5 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Noia, in data 14 luglio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 3 ha correttamente desunto la colpevolezza per il delitto ex art. 648 cod. pen. dal fatto che il prevenuto avesse la disponibilità dell'auto di provenienza illecita, senza aver offerto alcuna plausibile giustificazione di tale possesso (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), così escludendo la riqualificazione in termini di furto, peraltro neppure espressamente invocata nell'atto di appello (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); Considerato che anche la seconda doglianza, che genericamente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risulta manifestamente infondata, in quanto a pagina 3 la corte di appello ha con corrette argomentazioni giuridiche escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando la non lieve consistenza economica del veicolo ricettato e le modalità della condotta (sul punto, Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]