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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48630/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia dell'imputata, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. g( * 2 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 21 ottobre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due e giorni venti di arresto in relazione al reato di cui all'art. 186 bis, comma 2, lett. b), C.d.S. (guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche con accertamenti di 1,38 g/I e di 1,42 g/I - con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen..

Si deduce che la Corte di appello ha travisato le risultanze processuali, fondando il proprio convincimento su prove giuridicamente inutilizzabili (come la testimonianza indiretta del teste [OSCURATO:PERSONA]) e ricavando dalle prove un risultato incon- testabilmente diverso da quello reale (vedi la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]).

Non è stato dimostrato che l'autoveicolo appartenesse all'imputata. [OSCURATO:PERSONA] non aveva assistito al sinistro e, pertanto, non aveva potuto affermare che la Sardella avesse assistito al sinistro né aveva saputo indicare se l'ulteriore persona presente sul posto fosse giunta prima o dopo di lui.

Anzi, egli confermava di aver visto la ragazza fuori dall'auto.

2.2. Violazione dell'art. 197 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Si osserva che la testimonianza indiretta del teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere utilizzata ai fini della decisione.

Il teste Salvadego, infatti, non aveva mai confermato di aver visto la Sardella guidare l'autoveicolo.

2.3. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Si rileva che ricorrevano i presupposti per l'applicazione della causa di non puni- bilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..

2.4. Violazione dell'art. 69 cod. pen. e vizio di motivazione.

Si deduce che in ordine al diniego di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla contestata aggravante, la Corte territoriale si è limitata a richiamare le modalità e la gravità del fatto.

2.5. Con memoria difensiva la difesa insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e, in subordine, chiede disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato contestato. i [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione logica, va premesso che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferi- sce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995, in fattispecie relativa al reato di fuga del conducente coinvolto in un sinistro stradale con feriti, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'identificazione dell'imputato quale conducente dell'auto che aveva cagionato l'in- cidente, in quanto egli, successivamente al sinistro, si era recato a ritirare la targa del veicolo, perduta nel corso dell'incidente, senza manifestare, né in quella sede né nel processo, circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo; Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220).

Nella fattispecie in esame, pertanto, la Corte di appello ha operato un apprezza- mento unitario degli indizi, per verificare la loro confluenza verso un significato uni- voco.

In tema di valutazione della prova il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può esclu- dersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066).

La Corte territoriale ha ritenuto pienamente accertato che la Sardella fosse alla guida dell'autovettura, avendo basato l'identificazione sulla base di vari dati obiettivi: a) l'appartenenza dell'autovettura al padre dell'imputata; b) l'accertata presenza della Sardella sul posto subito dopo il verificarsi dell'incidente; c) l'assenza di altre persone alla guida dell'auto; d) la mancanza di indicazioni utili a fornire notizie circa l'eventuale esistenza e l'identificazione di un diverso conducente.

Orbene, da tali elementi di conoscenza, con motivazioni prive di aporie logiche, il giudice del merito perviene alla conclusione che al momento dei fatti di cui all'im- putazione la Sardella avesse guidato l'auto al momento dell'incidente.

L'imputata, non sottoponendosi ad esame, non aveva inteso fornire un'ipotesi ricostruttiva dei fatti alternativa a quella accusatoria.

E, soprattutto, non aveva affermato e tanto- meno dimostrato che qualcuno avesse condotto l'auto in quella circostanza al posto suo né aveva fornito elementi dai quali poter dedurre la sua estraneità ai fatti, come ben avrebbe potuto fare.

2. In ordine al terzo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.

La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, il grave stato di alterazione, la guida a velocità tale da impedirle il controllo del veicolo, il rischio per la pubblica incolumità che solo per un caso fortuito non aveva coinvolto altri utenti della strada, la guida notturna e la giovane età, tutti dati ritenuti indicativi di indifferenza agli interessi dei consociati.

Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..

3. In relazione al quarto motivo di ricorso, va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffi- ciente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450).

In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di merito, con motivazione lineare e coe- rente, ha giustificato il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle cir- costanze attenuanti generiche sull'aggravante, evidenziando la gravità del fatto e le modalità della condotta.

Il ricorrente si limita a sottolineare ad evidenziare aspetti a sé favorevoli, senza prospettare elementi significativi, valutabili positivamente dall'organo giudicante.

4. L'eccezione di intervenuta prescrizione prospettata con la memoria difensiva è manifestamente infondata.

Alla data dell'emissione della sentenza della Corte di appello il reato non era prescritto, non essendo ancora decorso il termine massimo quinquennale.

Al riguardo, deve rilevarsi che l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per manifesta infondatezza e per la presentazione di motivi non proponibili in sede di legittimità non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia dell'imputata, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. g( * 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 21 ottobre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due e giorni venti di arresto in relazione al reato di cui all'art. 186 bis, comma 2, lett. b), C.d.S. (guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche con accertamenti di 1,38 g/I e di 1,42 g/I - con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.. Si deduce che la Corte di appello ha travisato le risultanze processuali, fondando il proprio convincimento su prove giuridicamente inutilizzabili (come la testimonianza indiretta del teste [OSCURATO:PERSONA]) e ricavando dalle prove un risultato incon- testabilmente diverso da quello reale (vedi la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]). Non è stato dimostrato che l'autoveicolo appartenesse all'imputata. [OSCURATO:PERSONA] non aveva assistito al sinistro e, pertanto, non aveva potuto affermare che la Sardella avesse assistito al sinistro né aveva saputo indicare se l'ulteriore persona presente sul posto fosse giunta prima o dopo di lui. Anzi, egli confermava di aver visto la ragazza fuori dall'auto. 2.2. Violazione dell'art. 197 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si osserva che la testimonianza indiretta del teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere utilizzata ai fini della decisione. Il teste Salvadego, infatti, non aveva mai confermato di aver visto la Sardella guidare l'autoveicolo. 2.3. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che ricorrevano i presupposti per l'applicazione della causa di non puni- bilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. 2.4. Violazione dell'art. 69 cod. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che in ordine al diniego di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla contestata aggravante, la Corte territoriale si è limitata a richiamare le modalità e la gravità del fatto. 2.5. Con memoria difensiva la difesa insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e, in subordine, chiede disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato contestato. i [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione logica, va premesso che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferi- sce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995, in fattispecie relativa al reato di fuga del conducente coinvolto in un sinistro stradale con feriti, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'identificazione dell'imputato quale conducente dell'auto che aveva cagionato l'in- cidente, in quanto egli, successivamente al sinistro, si era recato a ritirare la targa del veicolo, perduta nel corso dell'incidente, senza manifestare, né in quella sede né nel processo, circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo; Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220). Nella fattispecie in esame, pertanto, la Corte di appello ha operato un apprezza- mento unitario degli indizi, per verificare la loro confluenza verso un significato uni- voco. In tema di valutazione della prova il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può esclu- dersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066). La Corte territoriale ha ritenuto pienamente accertato che la Sardella fosse alla guida dell'autovettura, avendo basato l'identificazione sulla base di vari dati obiettivi: a) l'appartenenza dell'autovettura al padre dell'imputata; b) l'accertata presenza della Sardella sul posto subito dopo il verificarsi dell'incidente; c) l'assenza di altre persone alla guida dell'auto; d) la mancanza di indicazioni utili a fornire notizie circa l'eventuale esistenza e l'identificazione di un diverso conducente. Orbene, da tali elementi di conoscenza, con motivazioni prive di aporie logiche, il giudice del merito perviene alla conclusione che al momento dei fatti di cui all'im- putazione la Sardella avesse guidato l'auto al momento dell'incidente. L'imputata, non sottoponendosi ad esame, non aveva inteso fornire un'ipotesi ricostruttiva dei fatti alternativa a quella accusatoria. E, soprattutto, non aveva affermato e tanto- meno dimostrato che qualcuno avesse condotto l'auto in quella circostanza al posto suo né aveva fornito elementi dai quali poter dedurre la sua estraneità ai fatti, come ben avrebbe potuto fare. 2. In ordine al terzo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, il grave stato di alterazione, la guida a velocità tale da impedirle il controllo del veicolo, il rischio per la pubblica incolumità che solo per un caso fortuito non aveva coinvolto altri utenti della strada, la guida notturna e la giovane età, tutti dati ritenuti indicativi di indifferenza agli interessi dei consociati. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. 3. In relazione al quarto motivo di ricorso, va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffi- ciente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di merito, con motivazione lineare e coe- rente, ha giustificato il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle cir- costanze attenuanti generiche sull'aggravante, evidenziando la gravità del fatto e le modalità della condotta. Il ricorrente si limita a sottolineare ad evidenziare aspetti a sé favorevoli, senza prospettare elementi significativi, valutabili positivamente dall'organo giudicante. 4. L'eccezione di intervenuta prescrizione prospettata con la memoria difensiva è manifestamente infondata. Alla data dell'emissione della sentenza della Corte di appello il reato non era prescritto, non essendo ancora decorso il termine massimo quinquennale. Al riguardo, deve rilevarsi che l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per manifesta infondatezza e per la presentazione di motivi non proponibili in sede di legittimità non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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