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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 33255/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Mantova, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 624 e 61 nn. 2 e 11 cod. pen. e 494 cod. pen., riconosciuto il vincolo della continuazione e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate e alla recidiva; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia, sotto iii profilo del vizio cli motivazione, l'operato bilanciamento in equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con le contestate aggravanti, ivi compresa la recidiva, è inammissibile, vuoi perché il ricorso per saltum è consentito, solo per denunciare violazioni di legge ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen. - non potendosi, del resto, lo stesso convertire in appello, ex art. 580 cod. proc. pen., non risultando né che la sentenza di condanna sia stata appellata dall'imputato, né che vi sia stata acquiescenza da parte del Procuratore della Repubblica come richiesto dall'art. 593-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21716 del 23/02/2023, Rv. 284490) -, vuoi perché il vizio dedotto non è, comunque, consentito in questa sede, posto che il bilanciamento delle circostanze attenuanti ed aggravanti - alcune delle quali riferentesi al delitto di furto, nel caso di specie divenuto procedibile, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 150 del 2015, a querela di parte, non sussistente nella fattispecie al vaglio (cfr. atto di denuncia di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) -, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia Frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.

Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Mantova, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 624 e 61 nn. 2 e 11 cod. pen. e 494 cod. pen., riconosciuto il vincolo della continuazione e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate e alla recidiva; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia, sotto iii profilo del vizio cli motivazione, l'operato bilanciamento in equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con le contestate aggravanti, ivi compresa la recidiva, è inammissibile, vuoi perché il ricorso per saltum è consentito, solo per denunciare violazioni di legge ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen. - non potendosi, del resto, lo stesso convertire in appello, ex art. 580 cod. proc. pen., non risultando né che la sentenza di condanna sia stata appellata dall'imputato, né che vi sia stata acquiescenza da parte del Procuratore della Repubblica come richiesto dall'art. 593-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, Rv. 284490) -, vuoi perché il vizio dedotto non è, comunque, consentito in questa sede, posto che il bilanciamento delle circostanze attenuanti ed aggravanti - alcune delle quali riferentesi al delitto di furto, nel caso di specie divenuto procedibile, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 150 del 2015, a querela di parte, non sussistente nella fattispecie al vaglio (cfr. atto di denuncia di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) -, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia Frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensor
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