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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 44095/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - RINUNCIANTE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 giugno 2019 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di assoluzione del locale Tribunale del 2 luglio 2014, dichiarava ai soli effetti civili [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]., al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché alla rifusione delle spese legali da essa sostenute in entrambi i gradi giudizio.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando, sotto vari profili: rinnovazione dell'istruzione parziale in violazione del diritto di difesa ed omessa valutazione di prove rilevanti ai fini del giudizio; iter logico-argomentativo viziato nella ricostruzione della dinamica del sinistro e delle responsabilità; erronea valutazione dei fatti costituenti fonte di responsabilità civile, oltre ad errori nell'iter logico e nella motivazione della sentenza; illegittima condanna alle spese legali.

3. Nelle more della trattazione del giudizio, è pervenuto in data 18 ottobre 2021 un atto, sottoscritto digitalmente dal difensore munito di procura speciale, con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen.

La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem.

Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.

L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

«et Così deciso in Roma il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - RINUNCIANTE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 10 giugno 2019 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di assoluzione del locale Tribunale del 2 luglio 2014, dichiarava ai soli effetti civili [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]., al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché alla rifusione delle spese legali da essa sostenute in entrambi i gradi giudizio. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando, sotto vari profili: rinnovazione dell'istruzione parziale in violazione del diritto di difesa ed omessa valutazione di prove rilevanti ai fini del giudizio; iter logico-argomentativo viziato nella ricostruzione della dinamica del sinistro e delle responsabilità; erronea valutazione dei fatti costituenti fonte di responsabilità civile, oltre ad errori nell'iter logico e nella motivazione della sentenza; illegittima condanna alle spese legali. 3. Nelle more della trattazione del giudizio, è pervenuto in data 18 ottobre 2021 un atto, sottoscritto digitalmente dal difensore munito di procura speciale, con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale. L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. «et Così deciso in Roma il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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