CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30079/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 06/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Grosseto, in data 20/12/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riqualificata la recidiva contestata come specifica e infraquinquennale, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi D) ed E) perché estinti per intervenuta prescrizione e, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla recidiva, riducendo la pena, ha confermato la condanna del Gigliotti per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo B). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, le pag. 8 e 9 della sentenza impugnata sull'assenza di riscontri in merito alla giustificativa versione dei fatti fornita dall'imputato) e, comunque, manifestamente infondato. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, atteso che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi a indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti penali e giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02; Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995-01), come avvenuto nella specie (si veda pag. 11 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.