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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 28518/2025

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 17099/24proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dagli avvocatiFrancesco Barotti e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dagli avvocatiRoberto Pera e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatoex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocatiCarlo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 24 maggio 2024 n. 1499; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società [OSCURATO:SOCIETA]. nel 202 2 convenne dinanzi al Tribunale di Milano la società [OSCURATO:SOCIETA]., allegando: Oggetto: Addizionale provinciale all’accisa sulla fornitura di energia elettrica - domanda di rimborso dell’utente.

N.R.G.: 17099/24 Camera di consiglio del 30 settembre 2025 -) di avere stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] convenuta un contrattodi somministrazione di energia elettrica; -) che la Alperia le aveva addebitato negli anni 2010 - 2011 l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica , di cui all’art. 6 del d . l . [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 511; -) che tale addizionale non era dovuta per contrarietà al diritto comunitario delle norme che la istituirono; -) che la Alperia aveva ceduto i propri crediti alla [OSCURATO:SOCIETA]; -) che l’importo della suddetta addizionale era stato pertanto versato alla [OSCURATO:SOCIETA].

Chiese pertanto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione delle somme pagate per il suddetto titolo.

2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e chiamò in causa la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla quale chiese di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea.

3. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e contestò la domanda attorea.

4. Il Tribunale di Milano con ordinanza 17 febbraio 2023 n. 1334 rigettò la domanda.

La Corte d’appello di Milanocon sentenza 24 maggio 2024 n. 1499 accolse il gravamee così provvide: -) condannò la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento. in favore della TPS di euro 54.528 oltre accessori; -) condannò la Alperia a rivalere la [OSCURATO:SOCIETA] del suddetto pagamento.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla Alperia con ricorso fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso col quale ha aderito all’impugnazione proposta dalla Alperia nei confronti della TPS.

La TPS ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e la TPS hanno depositato memoria.

N.R.G.: 17099/24 Camera di consiglio del 30 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. È superflua la stessa illustrazione dei motivi, poiché il ricorso principale e quello incidentale adesivo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] vanno rigettat i : su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. - fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.q.m. (-) rigetta il ricorsoprincipale e quello incidentale; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 17099/24proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dagli avvocatiFrancesco Barotti e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dagli avvocatiRoberto Pera e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatoex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocatiCarlo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 24 maggio 2024 n. 1499; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società [OSCURATO:SOCIETA]. nel 202 2 convenne dinanzi al Tribunale di Milano la società [OSCURATO:SOCIETA]., allegando: Oggetto: Addizionale provinciale all’accisa sulla fornitura di energia elettrica - domanda di rimborso dell’utente. N.R.G.: 17099/24 Camera di consiglio del 30 settembre 2025 -) di avere stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] convenuta un contrattodi somministrazione di energia elettrica; -) che la Alperia le aveva addebitato negli anni 2010 - 2011 l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica , di cui all’art. 6 del d . l . [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 511; -) che tale addizionale non era dovuta per contrarietà al diritto comunitario delle norme che la istituirono; -) che la Alperia aveva ceduto i propri crediti alla [OSCURATO:SOCIETA]; -) che l’importo della suddetta addizionale era stato pertanto versato alla [OSCURATO:SOCIETA]. Chiese pertanto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione delle somme pagate per il suddetto titolo. 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e chiamò in causa la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla quale chiese di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea. 3. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e contestò la domanda attorea. 4. Il Tribunale di Milano con ordinanza 17 febbraio 2023 n. 1334 rigettò la domanda. La Corte d’appello di Milanocon sentenza 24 maggio 2024 n. 1499 accolse il gravamee così provvide: -) condannò la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento. in favore della TPS di euro 54.528 oltre accessori; -) condannò la Alperia a rivalere la [OSCURATO:SOCIETA] del suddetto pagamento. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla Alperia con ricorso fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso col quale ha aderito all’impugnazione proposta dalla Alperia nei confronti della TPS. La TPS ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e la TPS hanno depositato memoria. N.R.G.: 17099/24 Camera di consiglio del 30 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superflua la stessa illustrazione dei motivi, poiché il ricorso principale e quello incidentale adesivo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] vanno rigettat i : su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. - fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.q.m. (-) rigetta il ricorsoprincipale e quello incidentale; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigl
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