Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43386/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso afferenti alla determinazione del trattamento punitivo non sono consentiti in sede di legittimità (risultando a tratti generici e di puro merito) e sono comunque manifestamente infondati, posto che la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sui punti attinti dal ricorrente (cfr. pp. 5-7 ove si rinviene esaustiva e coerente esposizione degli elementi sfavorevoli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, che portavano quindi a ritenere disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09

021. [OSCURATO:PERSONA] .4n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso afferenti alla determinazione del trattamento punitivo non sono consentiti in sede di legittimità (risultando a tratti generici e di puro merito) e sono comunque manifestamente infondati, posto che la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sui punti attinti dal ricorrente (cfr. pp. 5-7 ove si rinviene esaustiva e coerente esposizione degli elementi sfavorevoli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, che portavano quindi a ritenere disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09 021. [OSCURATO:PERSONA] .4n
Sentenza Cassazione n. 43386/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris