CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38064/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] ad anni 1 di reclusione ed euro 309,78 di multa (a fronte di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa irrogati in primo grado). Esaminato il ricorso proposto dall'imputato; rilevato che il difensore lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, evidenziando che il giudice, in un passaggio motivazionale della sentenza, ha sostenuto come la pena irrogata fosse "superiore a quella comminata dal primo giudice per tre mesi". Considerato che il passaggio motivazionale è evidentemente frutto di error calami, essendo la pena inflitta, corrispondente a quella concordata dalle parti, inferiore a quella irrogata in primo grado. Considerato che l'errore materiale risulta essere ininfluente sulla correttezza della decisione assunta. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stimata equa di euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il